Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949, ratificato ai sensi della legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» e, in particolare, l'articolo 2-bis;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, convertito dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, convertito dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» e, in particolare, l'articolo 7;
Ritenute persistenti la necessità e l'urgenza, connessa al protrarsi del grave conflitto in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;
Tenuto conto dell'importanza degli sforzi in atto a livello internazionale per il raggiungimento di una soluzione al conflitto;
Ritenute la necessità e l'urgenza di prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini;
Considerata la necessità e l'urgenza di garantire una idonea formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2025;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti
((...))
, nonchè dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini
Comma 2
1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari
((e di difesa civile))
, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi
((stabiliti))
.
2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini
((già presenti nel territorio))
nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati
((,))
a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle
((risorse umane, strumentali e finanziarie))
previste a legislazione vigente.
Art. 2
#Comma 1
Sicurezza dei giornalisti freelance
Comma 2
1. I giornalisti
((,))
iscritti all'Ordine dei giornalisti
((,))
che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato
((,))
devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 è
((concesso))
un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1,
((assegnato))
su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore
((può ricevere))
un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro
((, nel limite massimo complessivo di spesa di))
600.000 euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio