Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.
"1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»;
2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«
4) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
«5-quater.
5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio
b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi
c) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del
2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi
4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
«2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero
«4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"))
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia».
«2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12».
Art. 5-ter
#Comma 1
Comma 2
«1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della Provincia di provenienza del beneficiario»;
1) al comma 2, le parole: «Le funzioni di prima assistenza sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata»;
2) il comma 3 è abrogato;
1) le parole: «di prima accoglienza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di accoglienza»;
2) dopo il comma 1 èinserito il seguente:
«1-bis. Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»;
3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
4) il comma 4-bis è abrogato;
5) al comma 4-ter, le parole: «del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis»;
Art. 5-quater
#Comma 1
Comma 2
«2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facoltà di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o più delle seguenti misure:
a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12»;
«2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale»;
«4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti»;
1) al primo periodo, dopo le parole: «Il provvedimento di» sono inserite le seguenti: «riduzione o»;
2) al terzo periodo, le parole: «di revoca» sono soppresse;
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'INMP a legislazione vigente.
Art. 6-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli" è inserita la seguente: "558-bis,";
1) al comma 1.1, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) al comma 1.2:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: "la Commissione territoriale trasmette" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,";
2.2) il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) le parole: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine";
3.2) le parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono soppresse;
1) al comma 1, la parola: "grave" è sostituita dalle seguenti: "contingente ed eccezionale";
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola: "rinnovabile" sono inserite le seguenti: "per un periodo ulteriore di sei mesi";
2.2) la parola: "grave" è sostituita dalla seguente: "eccezionale";
2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"
Comma 3
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, ferma restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 2:
1.1) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;
1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis";
1.3) alla lettera c), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2-bis" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis)";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda";
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale";
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico";
1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e)";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis";
"Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera). - 1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l'articolo 35-bis, comma 3, del presente decreto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.
2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonchè copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.
3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.
4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili".
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, dopo le parole: "n. 286" sono inserite le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili";
1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso";
2) al comma 3-bis, dopo le parole: "per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati";
"Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.
Art. 6-ter (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013). - 1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.
2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:
a) mancanza di un documento di viaggio;
b) mancanza di un indirizzo affidabile;
c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
d) mancanza di risorse finanziarie;
e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all'esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5".
Art. 7-ter
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
"4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto";
"1. Avverso i provvedimenti della Commissione territoriale di cui all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1";
"8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonchè l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16".
Art. 7-quater
#Comma 1
Comma 2
«5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6»;
«4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6».
Art. 7-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
«Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonchè nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.
4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.
6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-ter
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 9, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
"2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario";
b) all'articolo 15, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
"2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario"))
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
«3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 è effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
a) al quinto periodo, le parole: "prorogabile per altri trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile per altri quarantacinque giorni";
b) al sesto periodo, le parole: "prorogabile per altri trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile per altri quarantacinque giorni"))
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Visto, il Guardasigilli: Nordio