Testo originario
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria
attuazione dei principi di delega per la revisione dello strumento
militare nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri
1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, la revisione della
struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.
attuazione dei principi di delega per la revisione dello strumento
militare nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri
1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, la revisione della
struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.
Art. 2
Istituzione del Servizio sanitario militare nazionale
e riordino delle funzioni
e riordino delle funzioni
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 181 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 181 (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare
nazionale). - 1. E' istituito il Servizio sanitario militare
nazionale, di seguito denominato "Sanita' militare", che costituisce
la componente sanitaria della difesa.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 181 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 181 (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare
nazionale). - 1. E' istituito il Servizio sanitario militare
nazionale, di seguito denominato "Sanita' militare", che costituisce
la componente sanitaria della difesa.
2. La Sanita' militare esercita le seguenti funzioni:
a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia e
all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unita'
navali;
b) tutela della salute del personale della difesa, nonche' delle
altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita'
militare;
c) accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare
e dei militari al servizio incondizionato;
d) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di
navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche
amministrazioni, nonche' dell'idoneita' psico-fisica e della
persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di
licenze e attestati aeronautici;
e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di
servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di
guerra o di grave crisi internazionale;
f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio
della sussidiarieta', e svolgimento di attivita' di medicina
preventiva, nonche' di compiti specifici in circostanze di pubblica
calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza;
g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal
regolamento o dalla legge.».
a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia e
all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unita'
navali;
b) tutela della salute del personale della difesa, nonche' delle
altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita'
militare;
c) accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare
e dei militari al servizio incondizionato;
d) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di
navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche
amministrazioni, nonche' dell'idoneita' psico-fisica e della
persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di
licenze e attestati aeronautici;
e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di
servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di
guerra o di grave crisi internazionale;
f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio
della sussidiarieta', e svolgimento di attivita' di medicina
preventiva, nonche' di compiti specifici in circostanze di pubblica
calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza;
g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal
regolamento o dalla legge.».
Art. 3
Direttore della Sanita' militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 188 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 188-bis (Configurazione della carica di Direttore della
Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare:
a) e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo
di grado non inferiore a maggiore generale appartenenti al Corpo
unico della Sanita' militare, ovvero tra i dirigenti civili,
provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza
dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario;
b) e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore
della difesa;
c) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di
carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno
dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della
Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso
di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal
Vice direttore della Sanita' militare;
d) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto
dal limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al
termine del mandato.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 188 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 188-bis (Configurazione della carica di Direttore della
Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare:
a) e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo
di grado non inferiore a maggiore generale appartenenti al Corpo
unico della Sanita' militare, ovvero tra i dirigenti civili,
provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza
dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario;
b) e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore
della difesa;
c) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di
carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno
dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della
Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso
di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal
Vice direttore della Sanita' militare;
d) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto
dal limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al
termine del mandato.
2. All'ufficiale generale nominato Direttore della Sanita'
militare, se scelto tra gli ufficiali con il grado di maggiore
generale, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e'
conferito il grado di tenente generale in sovrannumero rispetto agli
organici del Corpo unico della Sanita' militare.
Art. 188-ter (Attribuzioni del Direttore della Sanita' militare).
- 1. Il Direttore della Sanita' militare:
a) supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella
pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze
relativa alla Sanita' militare;
b) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale
dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento
della Sanita' militare, nonche' delle attivita' di consulenza,
innovazione e ricerca clinica; dello sviluppo e dell'utilizzo in
campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri
ambiti della difesa; di attivare sinergie con operatori pubblici e
privati del settore sanitario, anche per il tramite di Difesa servizi
spa;
c) se militare, esercita la funzione di comando del Corpo unico
della Sanita' militare e ne determina i profili di impiego.
militare, se scelto tra gli ufficiali con il grado di maggiore
generale, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e'
conferito il grado di tenente generale in sovrannumero rispetto agli
organici del Corpo unico della Sanita' militare.
Art. 188-ter (Attribuzioni del Direttore della Sanita' militare).
- 1. Il Direttore della Sanita' militare:
a) supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella
pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze
relativa alla Sanita' militare;
b) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale
dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento
della Sanita' militare, nonche' delle attivita' di consulenza,
innovazione e ricerca clinica; dello sviluppo e dell'utilizzo in
campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri
ambiti della difesa; di attivare sinergie con operatori pubblici e
privati del settore sanitario, anche per il tramite di Difesa servizi
spa;
c) se militare, esercita la funzione di comando del Corpo unico
della Sanita' militare e ne determina i profili di impiego.
2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Direttore della
Sanita' militare si avvale di un Vice direttore della Sanita'
militare, scelto tra gli ufficiali di grado apicale del Corpo unico
della Sanita' militare e nominato con decreto del Ministro della
difesa, sentito il Direttore. Il Vice direttore, se il Direttore
riveste la qualifica dirigenziale civile, assume la funzione di
comando del Corpo unico della Sanita' militare di cui al comma 1,
lettera c).
Sanita' militare si avvale di un Vice direttore della Sanita'
militare, scelto tra gli ufficiali di grado apicale del Corpo unico
della Sanita' militare e nominato con decreto del Ministro della
difesa, sentito il Direttore. Il Vice direttore, se il Direttore
riveste la qualifica dirigenziale civile, assume la funzione di
comando del Corpo unico della Sanita' militare di cui al comma 1,
lettera c).
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore della
Sanita' militare in campo nazionale, internazionale e sanitario sono
disciplinate nel regolamento.».
Sanita' militare in campo nazionale, internazionale e sanitario sono
disciplinate nel regolamento.».
2. Ai fini di cui al comma 1 la dotazione organica del personale
civile dirigenziale del Ministero della difesa e' incrementata di una
posizione di livello generale.
civile dirigenziale del Ministero della difesa e' incrementata di una
posizione di livello generale.
Art. 4
Riorganizzazione della Sanita' militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) si avvale della Direzione della Sanita' militare di
cui all'articolo 188-quater, per le attribuzioni di carattere
tecnico-operativo a quest'ultima affidate.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «impiego delle Forze armate»
sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
b) all'articolo 105, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, sanita' e veterinaria,» sono
soppresse;
2) le lettere e) ed f) sono abrogate;
c) all'articolo 108, al comma 2, la lettera h) e' abrogata;
d) all'articolo 113, il comma 4 e' abrogato;
e) all'articolo 118:
1) al comma 1, la lettera c) e' abrogata;
2) al comma 4, la lettera c) e' abrogata;
f) l'articolo 122 e' abrogato;
g) all'articolo 147:
1) al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli articoli 148 e 149 stabiliscono, rispettivamente, la
ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1,
lettere b) e c).»;
h) l'articolo 150, e' abrogato;
i) dopo l'articolo 179-bis e' inserito il seguente:
«Art. 179-ter (Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo unico della
Sanita' militare impiegati per specifiche esigenze dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo unico
della Sanita' militare impiegati presso i reparti investigativi
individuati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri rivestono, limitatamente al periodo di servizio espletato
presso tali unita' organizzative, le qualifiche di ufficiale di
polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, e di agente di
pubblica sicurezza.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) si avvale della Direzione della Sanita' militare di
cui all'articolo 188-quater, per le attribuzioni di carattere
tecnico-operativo a quest'ultima affidate.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «impiego delle Forze armate»
sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
b) all'articolo 105, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, sanita' e veterinaria,» sono
soppresse;
2) le lettere e) ed f) sono abrogate;
c) all'articolo 108, al comma 2, la lettera h) e' abrogata;
d) all'articolo 113, il comma 4 e' abrogato;
e) all'articolo 118:
1) al comma 1, la lettera c) e' abrogata;
2) al comma 4, la lettera c) e' abrogata;
f) l'articolo 122 e' abrogato;
g) all'articolo 147:
1) al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli articoli 148 e 149 stabiliscono, rispettivamente, la
ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1,
lettere b) e c).»;
h) l'articolo 150, e' abrogato;
i) dopo l'articolo 179-bis e' inserito il seguente:
«Art. 179-ter (Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo unico della
Sanita' militare impiegati per specifiche esigenze dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo unico
della Sanita' militare impiegati presso i reparti investigativi
individuati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri rivestono, limitatamente al periodo di servizio espletato
presso tali unita' organizzative, le qualifiche di ufficiale di
polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, e di agente di
pubblica sicurezza.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali da destinare ai reparti di
cui al comma 1, sono individuati dal Direttore della Sanita' militare
con propria determinazione, di concerto con il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
cui al comma 1, sono individuati dal Direttore della Sanita' militare
con propria determinazione, di concerto con il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri.
3. Le qualifiche di cui al comma 1 decadono al termine del
periodo di servizio espletato presso l'Arma dei carabinieri.»;
l) all'articolo 183, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e
dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
Ministero della difesa si avvale della Direzione della Sanita'
militare per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario
nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari,
anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un
sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio dell'attivita'
sanitaria, ed eventualmente da accreditare presso il Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con stipula di
accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai
sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del
1992, nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole regioni
e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.»;
m) all'articolo 185, al comma 1, le parole: «Ai sensi
dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 242 del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101»;
n) all'articolo 187:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del
Capo di stato maggiore della difesa sentito il Direttore della
Sanita' militare, sono emanate le disposizioni tecniche attuative
dell'ordinamento della Sanita' militare.»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «Servizio sanitario
militare» e' inserita la seguente: «nazionale»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 che riguardano
l'organizzazione sanitaria presso le Forze armate o l'Arma dei
carabinieri sono adottate sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
o) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' organo centrale della Sanita' militare la Direzione
della Sanita' militare.»;
p) dopo l'articolo 188-ter e' inserito il seguente:
«Art. 188-quater (Ordinamento della Direzione della Sanita'
militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare per l'esercizio
delle proprie attribuzioni dispone della Direzione della Sanita'
militare.
periodo di servizio espletato presso l'Arma dei carabinieri.»;
l) all'articolo 183, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e
dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
Ministero della difesa si avvale della Direzione della Sanita'
militare per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario
nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari,
anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un
sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio dell'attivita'
sanitaria, ed eventualmente da accreditare presso il Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con stipula di
accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai
sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del
1992, nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole regioni
e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.»;
m) all'articolo 185, al comma 1, le parole: «Ai sensi
dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 242 del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101»;
n) all'articolo 187:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del
Capo di stato maggiore della difesa sentito il Direttore della
Sanita' militare, sono emanate le disposizioni tecniche attuative
dell'ordinamento della Sanita' militare.»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «Servizio sanitario
militare» e' inserita la seguente: «nazionale»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 che riguardano
l'organizzazione sanitaria presso le Forze armate o l'Arma dei
carabinieri sono adottate sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
o) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' organo centrale della Sanita' militare la Direzione
della Sanita' militare.»;
p) dopo l'articolo 188-ter e' inserito il seguente:
«Art. 188-quater (Ordinamento della Direzione della Sanita'
militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare per l'esercizio
delle proprie attribuzioni dispone della Direzione della Sanita'
militare.
2. La Direzione della Sanita' militare si articola in reparti e
uffici e ha alle dipendenze articolazioni sanitarie per assolvere le
attribuzioni in materia di:
a) reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato
giuridico e avanzamento del personale del Corpo unico della sanita'
militare;
b) dottrina sanitaria militare;
c) attivita' sanitarie, ivi comprese la medicina veterinaria
e la medicina preventiva e del lavoro, e le attivita' discendenti
dall'articolo 181;
d) ricerca tecnologica e scientifica di interesse svolta
dagli istituti, dagli enti e dalle strutture all'uopo deputati;
e) gestione della proprieta' intellettuale e dei brevetti,
dello sviluppo di tecnologie medico-sanitarie in collaborazione con
Difesa servizi spa e con gli enti nazionali di ricerca;
f) coordinamento della sanita' di aderenza per le attivita'
svolte in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che
comprende i servizi per le attivita' sanitarie d'emergenza e le
infermerie di corpo;
g) coordinamento della sanita' di sostegno territoriale, che
comprende le strutture con capacita' diagnostica e polispecialistica,
in grado di erogare prestazioni per l'assistenza sanitaria e il
benessere del personale della difesa e per il supporto del Servizio
sanitario nazionale.
uffici e ha alle dipendenze articolazioni sanitarie per assolvere le
attribuzioni in materia di:
a) reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato
giuridico e avanzamento del personale del Corpo unico della sanita'
militare;
b) dottrina sanitaria militare;
c) attivita' sanitarie, ivi comprese la medicina veterinaria
e la medicina preventiva e del lavoro, e le attivita' discendenti
dall'articolo 181;
d) ricerca tecnologica e scientifica di interesse svolta
dagli istituti, dagli enti e dalle strutture all'uopo deputati;
e) gestione della proprieta' intellettuale e dei brevetti,
dello sviluppo di tecnologie medico-sanitarie in collaborazione con
Difesa servizi spa e con gli enti nazionali di ricerca;
f) coordinamento della sanita' di aderenza per le attivita'
svolte in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che
comprende i servizi per le attivita' sanitarie d'emergenza e le
infermerie di corpo;
g) coordinamento della sanita' di sostegno territoriale, che
comprende le strutture con capacita' diagnostica e polispecialistica,
in grado di erogare prestazioni per l'assistenza sanitaria e il
benessere del personale della difesa e per il supporto del Servizio
sanitario nazionale.
3. La Sanita' militare si avvale:
a) del Collegio medico legale di cui all'articolo 189;
b) della Commissione medica di seconda istanza di cui
all'articolo 194;
c) del Policlinico militare, con sede in Roma, di cui
all'articolo 195;
d) degli Istituti di medicina aerospaziale di cui
all'articolo 195-bis;
e) dell'Istituto di scienze biomediche della Difesa di cui
all'articolo 195-quater;
f) del poliambulatorio "Montezemolo" di cui all'articolo 1,
comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all'articolo 12,
comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.»;
q) all'articolo 189:
1) al comma 3, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite
dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I componenti del Collegio medico-legale sono:
a) nominati con decreto del Ministro della difesa,
garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio
presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di
ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a
ordinamento militare e civile;
b) designati dai rispettivi vertici della Sanita' militare
o delle Forze di polizia;
c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della
Sanita' militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa
l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della
stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati,
volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanita' militare o
delle Forze di polizia.»;
r) l'articolo 191 e' abrogato;
s) all'articolo 192:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni
mediche della Sanita' militare»;
2) al comma 1, la parola: «interforze» e' sostituta dalle
seguenti: «della Sanita' militare»;
3) al comma 2, le parole: «Capo di stato maggiore della difesa»
sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Sanita' militare»;
t) all'articolo 193:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni
mediche della Sanita' militare di prima istanza»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), dopo le parole: «attivita'
istituzionale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o della
Sanita' militare»;
2.2) alla lettera b), dopo le parole: «appartenenti alle
Forze armate» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»;
3) al comma 2, le parole: «mediche ospedaliere» sono sostitute
dalle seguenti: «di prima istanza»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o
lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o alla
Sanita' militare o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento
militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno
con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al
comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio
presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia
di appartenenza.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della
concessione dei benefici previsti dal libro settimo, titolo III, capo
IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici della
Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno
dell'Arma dei carabinieri, nominati dalla Direzione della Sanita'
militare, sentito il Comando generale, se il relativo procedimento si
riferisce ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e
agli stessi militari.»;
u) all'articolo 194:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissione medica
della Sanita' militare di seconda istanza»;
2) al comma 01, le parole: «mediche interforze» sono soppresse;
3) al comma 1, dopo le parole: «Stato maggiore della difesa»
sono inserite le seguenti: «, su proposta del Direttore della Sanita'
militare,»;
4) al comma 2, alla lettera b), le parole: «della Forza armata»
sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso strutture
sanitarie a sostegno della Forza armata»;
v) dopo l'articolo 194 e' inserito il seguente:
«Art. 194-bis (Commissioni mediche di secondo grado). - 1. Per
l'esame delle istanze e dei ricorsi presentati dagli interessati
avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari
monocratici diversi dalle Commissioni di cui all'articolo 193, la
Direzione della Sanita' militare puo' istituire, presso le Forze
armate, una o piu' Commissioni mediche di secondo grado. I giudizi di
tali Commissioni sono definitivi.
a) del Collegio medico legale di cui all'articolo 189;
b) della Commissione medica di seconda istanza di cui
all'articolo 194;
c) del Policlinico militare, con sede in Roma, di cui
all'articolo 195;
d) degli Istituti di medicina aerospaziale di cui
all'articolo 195-bis;
e) dell'Istituto di scienze biomediche della Difesa di cui
all'articolo 195-quater;
f) del poliambulatorio "Montezemolo" di cui all'articolo 1,
comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all'articolo 12,
comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.»;
q) all'articolo 189:
1) al comma 3, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite
dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I componenti del Collegio medico-legale sono:
a) nominati con decreto del Ministro della difesa,
garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio
presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di
ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a
ordinamento militare e civile;
b) designati dai rispettivi vertici della Sanita' militare
o delle Forze di polizia;
c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della
Sanita' militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa
l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della
stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati,
volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanita' militare o
delle Forze di polizia.»;
r) l'articolo 191 e' abrogato;
s) all'articolo 192:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni
mediche della Sanita' militare»;
2) al comma 1, la parola: «interforze» e' sostituta dalle
seguenti: «della Sanita' militare»;
3) al comma 2, le parole: «Capo di stato maggiore della difesa»
sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Sanita' militare»;
t) all'articolo 193:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni
mediche della Sanita' militare di prima istanza»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), dopo le parole: «attivita'
istituzionale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o della
Sanita' militare»;
2.2) alla lettera b), dopo le parole: «appartenenti alle
Forze armate» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»;
3) al comma 2, le parole: «mediche ospedaliere» sono sostitute
dalle seguenti: «di prima istanza»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o
lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o alla
Sanita' militare o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento
militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno
con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al
comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio
presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia
di appartenenza.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della
concessione dei benefici previsti dal libro settimo, titolo III, capo
IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici della
Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno
dell'Arma dei carabinieri, nominati dalla Direzione della Sanita'
militare, sentito il Comando generale, se il relativo procedimento si
riferisce ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e
agli stessi militari.»;
u) all'articolo 194:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissione medica
della Sanita' militare di seconda istanza»;
2) al comma 01, le parole: «mediche interforze» sono soppresse;
3) al comma 1, dopo le parole: «Stato maggiore della difesa»
sono inserite le seguenti: «, su proposta del Direttore della Sanita'
militare,»;
4) al comma 2, alla lettera b), le parole: «della Forza armata»
sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso strutture
sanitarie a sostegno della Forza armata»;
v) dopo l'articolo 194 e' inserito il seguente:
«Art. 194-bis (Commissioni mediche di secondo grado). - 1. Per
l'esame delle istanze e dei ricorsi presentati dagli interessati
avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari
monocratici diversi dalle Commissioni di cui all'articolo 193, la
Direzione della Sanita' militare puo' istituire, presso le Forze
armate, una o piu' Commissioni mediche di secondo grado. I giudizi di
tali Commissioni sono definitivi.
2. Ciascuna Commissione e' presieduta dall'ufficiale della
Sanita' militare piu' elevato in grado impiegato presso la Forza
armata o da un suo delegato. Della Commissione fanno parte, in
qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal
Direttore della Sanita' militare. Detti membri sono scelti fra gli
ufficiali in servizio presso la Direzione della Sanita' militare o
presso altre strutture sanitarie militari operanti presso la stessa
Forza armata.»;
z) all'articolo 195:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strutture
sanitarie militari»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), dopo le parole: «con sede in Roma»,
sono inserite le seguenti: «e dipendente dalla Direzione della
Sanita' militare»;
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella
diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale della
difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni
erogate dalla Sanita' militare;»;
aa) all'articolo 195-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituti di
medicina aerospaziale»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole: «dell'Aeronautica militare sono
posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191» sono sostituite
dalle seguenti: «sono posti alle dipendenze della Direzione della
Sanita' militare»;
2.2) alla lettera c), le parole: «dall'organo direttivo
sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla Direzione della Sanita' militare»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario
medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture
sanitarie a sostegno»;
4) al comma 3, le parole: «dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «della
Direzione della Sanita' militare»;
5) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei
confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo
naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto
se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono
effettivamente tenuti allo svolgimento di attivita' di pilotaggio.»;
bb) all'articolo 195-ter:
1) al comma 1, le parole: «dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare» sono sostitute dalle seguenti: «della
Direzione della Sanita' militare» e le parole: «dell'Aeronautica
militare», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal
Direttore della Sanita' militare o da altro ufficiale medico di grado
apicale delegato e ne fanno parte due ufficiali superiori medici
nominati dal medesimo Direttore.»;
3) al comma 5, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario
medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture
sanitarie a sostegno»;
4) al comma 7, le parole: «appartenente al Corpo sanitario
aeronautico» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare
in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Aeronautica
militare»;
cc) dopo l'articolo 195-ter e' inserito il seguente:
«Art. 195-quater (Istituto di scienze biomediche della
Difesa). - 1. L'Istituto di scienze biomediche della Difesa, dotato
di autonomia scientifica, e' posto alle dipendenze della Direzione
della Sanita' militare e svolge le seguenti attivita':
a) identifica aree di ricerca sanitaria di interesse
strategico della Difesa da sottoporre all'approvazione del Ministro
della difesa;
b) cura i rapporti con la comunita' scientifica e con le
realta' industriali di settore;
c) contribuisce alla formazione avanzata per specifici
percorsi capacitivi e tecnico-professionali;
d) effettua consulenza scientifica e tecnica per lo Stato
maggiore della difesa e la Direzione della Sanita' militare e, per
gli aspetti connessi alla ricerca tecnologica di interesse sanitario,
per la Direzione nazionale degli armamenti;
e) supporta, sotto il profilo tecnico-scientifico, i
comandanti e le unita' specializzate nel settore chimico, biologico,
radiologico e nucleare.»;
dd) al libro primo, titolo V, capo III, sezione I, alla rubrica,
la parola: «interforze» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita'
militare»;
ee) all'articolo 200, al comma 2, le parole: «dell'Aeronautica
militare» sono soppresse;
ff) all'articolo 201, al comma 1, lettera d), le parole:
«dell'Aeronautica militare» sono soppresse;
gg) all'articolo 203, al comma 1, le parole: «delle Forze armate»
sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
hh) all'articolo 205:
1) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate» sono
sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «Le Forze armate organizzano» sono
sostituite dalle seguenti: «La Sanita' militare organizza»;
3) al comma 6, le parole: «delle Forze armate» sono soppresse;
ii) all'articolo 207, al comma 1, le parole: «dalle Forze armate
al proprio personale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Sanita'
militare al personale militare».
Sanita' militare piu' elevato in grado impiegato presso la Forza
armata o da un suo delegato. Della Commissione fanno parte, in
qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal
Direttore della Sanita' militare. Detti membri sono scelti fra gli
ufficiali in servizio presso la Direzione della Sanita' militare o
presso altre strutture sanitarie militari operanti presso la stessa
Forza armata.»;
z) all'articolo 195:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strutture
sanitarie militari»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), dopo le parole: «con sede in Roma»,
sono inserite le seguenti: «e dipendente dalla Direzione della
Sanita' militare»;
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella
diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale della
difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni
erogate dalla Sanita' militare;»;
aa) all'articolo 195-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituti di
medicina aerospaziale»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole: «dell'Aeronautica militare sono
posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191» sono sostituite
dalle seguenti: «sono posti alle dipendenze della Direzione della
Sanita' militare»;
2.2) alla lettera c), le parole: «dall'organo direttivo
sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla Direzione della Sanita' militare»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario
medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture
sanitarie a sostegno»;
4) al comma 3, le parole: «dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «della
Direzione della Sanita' militare»;
5) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei
confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo
naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto
se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono
effettivamente tenuti allo svolgimento di attivita' di pilotaggio.»;
bb) all'articolo 195-ter:
1) al comma 1, le parole: «dell'organo direttivo sanitario
dell'Aeronautica militare» sono sostitute dalle seguenti: «della
Direzione della Sanita' militare» e le parole: «dell'Aeronautica
militare», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal
Direttore della Sanita' militare o da altro ufficiale medico di grado
apicale delegato e ne fanno parte due ufficiali superiori medici
nominati dal medesimo Direttore.»;
3) al comma 5, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario
medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture
sanitarie a sostegno»;
4) al comma 7, le parole: «appartenente al Corpo sanitario
aeronautico» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare
in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Aeronautica
militare»;
cc) dopo l'articolo 195-ter e' inserito il seguente:
«Art. 195-quater (Istituto di scienze biomediche della
Difesa). - 1. L'Istituto di scienze biomediche della Difesa, dotato
di autonomia scientifica, e' posto alle dipendenze della Direzione
della Sanita' militare e svolge le seguenti attivita':
a) identifica aree di ricerca sanitaria di interesse
strategico della Difesa da sottoporre all'approvazione del Ministro
della difesa;
b) cura i rapporti con la comunita' scientifica e con le
realta' industriali di settore;
c) contribuisce alla formazione avanzata per specifici
percorsi capacitivi e tecnico-professionali;
d) effettua consulenza scientifica e tecnica per lo Stato
maggiore della difesa e la Direzione della Sanita' militare e, per
gli aspetti connessi alla ricerca tecnologica di interesse sanitario,
per la Direzione nazionale degli armamenti;
e) supporta, sotto il profilo tecnico-scientifico, i
comandanti e le unita' specializzate nel settore chimico, biologico,
radiologico e nucleare.»;
dd) al libro primo, titolo V, capo III, sezione I, alla rubrica,
la parola: «interforze» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita'
militare»;
ee) all'articolo 200, al comma 2, le parole: «dell'Aeronautica
militare» sono soppresse;
ff) all'articolo 201, al comma 1, lettera d), le parole:
«dell'Aeronautica militare» sono soppresse;
gg) all'articolo 203, al comma 1, le parole: «delle Forze armate»
sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
hh) all'articolo 205:
1) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate» sono
sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «Le Forze armate organizzano» sono
sostituite dalle seguenti: «La Sanita' militare organizza»;
3) al comma 6, le parole: «delle Forze armate» sono soppresse;
ii) all'articolo 207, al comma 1, le parole: «dalle Forze armate
al proprio personale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Sanita'
militare al personale militare».
Art. 5
Esercizio delle professioni sanitarie
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 208, comma 1, lettera a), le parole: «nei ruoli e
nei Corpi sanitari delle Forze armate» sono sostituite dalle
seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»;
b) all'articolo 209:
1) al comma 3, le parole: «lo Stato maggiore della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «la Direzione della Sanita' militare»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
19, comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e senza
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli
ufficiali medici in possesso del diploma di formazione specifica
possono svolgere l'attivita' di medicina generale in favore del
personale dell'amministrazione della difesa e dei relativi familiari
anche nell'ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia
e delle finanze.
4-ter. Rientrano tra le competenze degli ufficiali medici
anche:
a) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra
sia a bordo;
b) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle
medico-legali, nonche' lo svolgimento delle pratiche medico-legali
interessanti il personale della difesa e le altre categorie
destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;
c) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario
agli stabilimenti di cura militare ed effettuare ogni altro servizio
sanitario a supporto delle Forze armate.»;
c) all'articolo 210:
1) alla rubrica, la parola: «medico» e' sostituita dalla
seguente: «sanitario»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli
psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle
incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero
professionali, nonche' alle limitazioni previste dai contratti e
dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando
il divieto di svolgere attivita' che possono condizionarne
l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo
stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza
riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra
queste, le:
a) visite private agli iscritti di leva e il rilascio a
loro di certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che
possano dar luogo alla riforma;
b) attivita' di consulenza, certificazione o peritali di
parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o
amministrativi in cui e' coinvolta l'amministrazione della difesa
ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza,
l'amministrazione di appartenenza;
c) attivita' di assistenza, consulenza o certificazione
funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali
nelle procedure di reclutamento.»;
3) il comma 1.1 e' abrogato;
4) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai medici militari e al personale militare del Corpo
unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio delle
professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e'
consentito l'esercizio della libera professione intramuraria,
alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1,
sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa,
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze,
regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie
attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita' militare
assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori
dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono
superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il
servizio, e nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e
funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze
connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai
competenti organismi militari sanitari e tecnici.
1-quater. Con riferimento alla libera professione
intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel
regolamento:
a) i limiti di compatibilita' e le esigenze connesse con
l'utilizzo dello strumento militare;
b) le varie modalita' di svolgimento di tale libera
professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli spazi e delle
attrezzature dedicati all'attivita' istituzionale, garantendo la
separazione delle attivita' in termini di orari, prenotazioni e
modalita' di riscossione dei pagamenti;
c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio,
i criteri di erogazione e le priorita' di accesso riferiti alle
attivita' di servizio e all'attivita' libero-professionale
intramuraria, nonche' le relative modalita' di pubblicita' e
informazione;
d) la definizione degli importi delle prestazioni e la
tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di
riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo
8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
e) il monitoraggio dei tempi di attesa;
f) la prevenzione delle situazioni che determinano
l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza
sleale;
g) l'esclusione della possibilita' di svolgimento della
libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali;
h) le modalita' di accesso alle strutture militari.
1-quinquies. La Direzione della Sanita' militare provvede
alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni
libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonche' dei sistemi e dei
moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il
controllo dei volumi prestazionali.
1-sexies. Con riferimento alla ricognizione di cui al comma
1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero
della difesa puo' stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa,
enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale.».
d) all'articolo 213, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori
militari per le forze speciali sono disciplinati dall'articolo 51,
commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 208, comma 1, lettera a), le parole: «nei ruoli e
nei Corpi sanitari delle Forze armate» sono sostituite dalle
seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»;
b) all'articolo 209:
1) al comma 3, le parole: «lo Stato maggiore della difesa» sono
sostituite dalle seguenti: «la Direzione della Sanita' militare»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
19, comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e senza
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli
ufficiali medici in possesso del diploma di formazione specifica
possono svolgere l'attivita' di medicina generale in favore del
personale dell'amministrazione della difesa e dei relativi familiari
anche nell'ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le
modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia
e delle finanze.
4-ter. Rientrano tra le competenze degli ufficiali medici
anche:
a) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra
sia a bordo;
b) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle
medico-legali, nonche' lo svolgimento delle pratiche medico-legali
interessanti il personale della difesa e le altre categorie
destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;
c) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario
agli stabilimenti di cura militare ed effettuare ogni altro servizio
sanitario a supporto delle Forze armate.»;
c) all'articolo 210:
1) alla rubrica, la parola: «medico» e' sostituita dalla
seguente: «sanitario»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli
psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle
incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero
professionali, nonche' alle limitazioni previste dai contratti e
dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando
il divieto di svolgere attivita' che possono condizionarne
l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo
stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza
riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra
queste, le:
a) visite private agli iscritti di leva e il rilascio a
loro di certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che
possano dar luogo alla riforma;
b) attivita' di consulenza, certificazione o peritali di
parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o
amministrativi in cui e' coinvolta l'amministrazione della difesa
ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza,
l'amministrazione di appartenenza;
c) attivita' di assistenza, consulenza o certificazione
funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali
nelle procedure di reclutamento.»;
3) il comma 1.1 e' abrogato;
4) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai medici militari e al personale militare del Corpo
unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio delle
professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e'
consentito l'esercizio della libera professione intramuraria,
alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1,
sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa,
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze,
regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie
attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita' militare
assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori
dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono
superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il
servizio, e nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e
funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze
connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai
competenti organismi militari sanitari e tecnici.
1-quater. Con riferimento alla libera professione
intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel
regolamento:
a) i limiti di compatibilita' e le esigenze connesse con
l'utilizzo dello strumento militare;
b) le varie modalita' di svolgimento di tale libera
professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli spazi e delle
attrezzature dedicati all'attivita' istituzionale, garantendo la
separazione delle attivita' in termini di orari, prenotazioni e
modalita' di riscossione dei pagamenti;
c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio,
i criteri di erogazione e le priorita' di accesso riferiti alle
attivita' di servizio e all'attivita' libero-professionale
intramuraria, nonche' le relative modalita' di pubblicita' e
informazione;
d) la definizione degli importi delle prestazioni e la
tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di
riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo
8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
e) il monitoraggio dei tempi di attesa;
f) la prevenzione delle situazioni che determinano
l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza
sleale;
g) l'esclusione della possibilita' di svolgimento della
libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali;
h) le modalita' di accesso alle strutture militari.
1-quinquies. La Direzione della Sanita' militare provvede
alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni
libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonche' dei sistemi e dei
moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il
controllo dei volumi prestazionali.
1-sexies. Con riferimento alla ricognizione di cui al comma
1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero
della difesa puo' stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa,
enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale.».
d) all'articolo 213, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori
militari per le forze speciali sono disciplinati dall'articolo 51,
commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».
Art. 6
Reclutamento
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 644, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il
reclutamento dei militari della Sanita' militare sono presiedute da
personale in servizio del Corpo unico della Sanita' militare e
formate da personale in servizio di ciascuna Forza armata e del Corpo
unico della Sanita' militare.»;
b) all'articolo 645, al comma 1, dopo le parole: «marescialli
delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita'
militare» e dopo le parole: «personale delle Forze armate» sono
inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
c) all'articolo 647, comma 1:
1) le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell'universita' e della ricerca»;
2) alla lettera a), le parole: «nei Corpi sanitari» sono
sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»;
d) l'articolo 649 e' sostituito dal seguente:
«Art. 649 (Posti riservati nelle accademie). - 1. Nei concorsi
per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono
appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole
militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti
disponibili.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 644, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il
reclutamento dei militari della Sanita' militare sono presiedute da
personale in servizio del Corpo unico della Sanita' militare e
formate da personale in servizio di ciascuna Forza armata e del Corpo
unico della Sanita' militare.»;
b) all'articolo 645, al comma 1, dopo le parole: «marescialli
delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita'
militare» e dopo le parole: «personale delle Forze armate» sono
inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
c) all'articolo 647, comma 1:
1) le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell'universita' e della ricerca»;
2) alla lettera a), le parole: «nei Corpi sanitari» sono
sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»;
d) l'articolo 649 e' sostituito dal seguente:
«Art. 649 (Posti riservati nelle accademie). - 1. Nei concorsi
per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono
appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole
militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti
disponibili.
2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e della
Sanita' militare nei bandi di concorso per l'ammissione alle
accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1,
possono essere previste anche riserve di posti a favore di
particolari categorie di personale militare in servizio nella
relativa Forza armata e nella Sanita' militare. Ciascuna Forza armata
e la Sanita' militare possono bandire concorsi per l'ammissione alle
accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30
per cento dei posti disponibili.
Sanita' militare nei bandi di concorso per l'ammissione alle
accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1,
possono essere previste anche riserve di posti a favore di
particolari categorie di personale militare in servizio nella
relativa Forza armata e nella Sanita' militare. Ciascuna Forza armata
e la Sanita' militare possono bandire concorsi per l'ammissione alle
accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30
per cento dei posti disponibili.
3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non
vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale
massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della
graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in
qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di
truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio
effettivamente svolto.»;
e) all'articolo 650, al comma 2, dopo le parole: «rispettiva
Forza armata» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»;
f) dopo l'articolo 651-bis e' inserito il seguente:
«Art. 651-ter (Alimentazione ordinaria del ruolo normale del
Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Gli ufficiali del ruolo
normale del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente
sono tratti:
a) con il grado di sottotenente, da coloro che hanno
frequentato le accademie militari e che hanno completato con esito
favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini
italiani che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e che
sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di
concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo.
vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale
massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della
graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in
qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di
truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio
effettivamente svolto.»;
e) all'articolo 650, al comma 2, dopo le parole: «rispettiva
Forza armata» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»;
f) dopo l'articolo 651-bis e' inserito il seguente:
«Art. 651-ter (Alimentazione ordinaria del ruolo normale del
Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Gli ufficiali del ruolo
normale del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente
sono tratti:
a) con il grado di sottotenente, da coloro che hanno
frequentato le accademie militari e che hanno completato con esito
favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini
italiani che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e che
sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di
concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b),
sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base
all'ordine della graduatoria di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti
dai corsi delle accademie militari nominati tenenti in servizio
permanente nello stesso anno;
c) ammessi a frequentare un corso formativo e avviati alla
formazione specialistica.»;
g) all'articolo 653, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) il quarantesimo anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o della
Sanita' militare;»;
h) al libro quarto, titolo II, capo II, alla sezione II, alla
rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite
dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
i) all'articolo 655, comma 1:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali dei
ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del
ruolo naviganti speciale, e della Sanita' militare possono essere
tratti:»;
2) alla lettera a), numero 3), le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la
ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali del Corpo unico
della Sanita' militare, frequentatori dei corsi normali delle
accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari a
ciclo unico e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla
laurea in ambito sanitario, che non hanno completato il previsto
ciclo formativo, previo parere favorevole della competente
commissione ordinaria di avanzamento, valutati i titoli di studio, le
attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.»;
l) all'articolo 655-bis, comma 1, dopo le parole: «concorso per
ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita'
militare»;
m) all'articolo 658, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
n) all'articolo 660, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
o) all'articolo 666, comma 3, la parola: «ventiseiesimo» e'
sostituita dalla seguente: «ventitreesimo»;
p) all'articolo 681, comma 1, dopo le parole: «ruoli dei
marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della
Sanita' militare»;
q) al libro quarto, titolo II, capo IV, alla sezione II, alla
rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite
dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
r) all'articolo 682:
1) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 5-bis, dopo le parole: «delle singole Forze armate»
sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
s) all'articolo 690, al comma 1:
1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite
dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
2) alla lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare»
sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
3) alla lettera b), le parole: «e dell'Aeronautica militare»
sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
t) all'articolo 700:
1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per l'impiego
nelle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita'
militare»;
2) al comma 3, dopo le parole: «esigenze operative delle Forze
armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
u) all'articolo 705:
1) alla rubrica, le parole: «e nell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, nell'Aeronautica militare e nella
Sanita' militare»;
2) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare».
sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base
all'ordine della graduatoria di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti
dai corsi delle accademie militari nominati tenenti in servizio
permanente nello stesso anno;
c) ammessi a frequentare un corso formativo e avviati alla
formazione specialistica.»;
g) all'articolo 653, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) il quarantesimo anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o della
Sanita' militare;»;
h) al libro quarto, titolo II, capo II, alla sezione II, alla
rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite
dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
i) all'articolo 655, comma 1:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali dei
ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del
ruolo naviganti speciale, e della Sanita' militare possono essere
tratti:»;
2) alla lettera a), numero 3), le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la
ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali del Corpo unico
della Sanita' militare, frequentatori dei corsi normali delle
accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari a
ciclo unico e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla
laurea in ambito sanitario, che non hanno completato il previsto
ciclo formativo, previo parere favorevole della competente
commissione ordinaria di avanzamento, valutati i titoli di studio, le
attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.»;
l) all'articolo 655-bis, comma 1, dopo le parole: «concorso per
ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita'
militare»;
m) all'articolo 658, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
n) all'articolo 660, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
o) all'articolo 666, comma 3, la parola: «ventiseiesimo» e'
sostituita dalla seguente: «ventitreesimo»;
p) all'articolo 681, comma 1, dopo le parole: «ruoli dei
marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della
Sanita' militare»;
q) al libro quarto, titolo II, capo IV, alla sezione II, alla
rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite
dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
r) all'articolo 682:
1) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 5-bis, dopo le parole: «delle singole Forze armate»
sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
s) all'articolo 690, al comma 1:
1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite
dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
2) alla lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare»
sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
3) alla lettera b), le parole: «e dell'Aeronautica militare»
sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
t) all'articolo 700:
1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per l'impiego
nelle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita'
militare»;
2) al comma 3, dopo le parole: «esigenze operative delle Forze
armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
u) all'articolo 705:
1) alla rubrica, le parole: «e nell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, nell'Aeronautica militare e nella
Sanita' militare»;
2) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare».
Art. 7
Formazione
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 211 e' inserito il seguente:
«Art. 211-bis (Formazione specifica e attivita' di medicina
generale). - 1. Ai medici del Corpo unico della Sanita' militare in
servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di servizio
dalla data di prima assegnazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 211 e' inserito il seguente:
«Art. 211-bis (Formazione specifica e attivita' di medicina
generale). - 1. Ai medici del Corpo unico della Sanita' militare in
servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di servizio
dalla data di prima assegnazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120.
2. Le eventuali attivita' pratiche residuali che non possono
essere svolte presso le strutture sanitarie dell'amministrazione di
appartenenza, al pari dell'attivita' didattica di natura teorica,
sono svolte fuori dal normale orario di servizio. La partecipazione
al corso non costituisce vincolo per l'amministrazione ai fini
dell'adozione di eventuali provvedimenti in materia di mobilita' e di
impiego.»;
b) al libro primo, titolo VI, capo III, dopo la sezione II e'
inserita la seguente:
«Sezione II-bis - Formazione sanitaria
Art. 225-bis (Formazione del personale del Corpo unico della
Sanita' militare). - 1. La formazione degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei graduati della Sanita' militare, sia di base sia
successiva, ivi compresa quella accademica, e' garantita dalle Forze
armate e dall'Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture
formative.
essere svolte presso le strutture sanitarie dell'amministrazione di
appartenenza, al pari dell'attivita' didattica di natura teorica,
sono svolte fuori dal normale orario di servizio. La partecipazione
al corso non costituisce vincolo per l'amministrazione ai fini
dell'adozione di eventuali provvedimenti in materia di mobilita' e di
impiego.»;
b) al libro primo, titolo VI, capo III, dopo la sezione II e'
inserita la seguente:
«Sezione II-bis - Formazione sanitaria
Art. 225-bis (Formazione del personale del Corpo unico della
Sanita' militare). - 1. La formazione degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei graduati della Sanita' militare, sia di base sia
successiva, ivi compresa quella accademica, e' garantita dalle Forze
armate e dall'Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture
formative.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) il Direttore della Sanita' militare adotta i provvedimenti
di competenza d'intesa con i Capi di Stato maggiore delle Forze
armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) le graduatorie di merito di cui all'articolo 601 del
regolamento sono determinate da un'unica commissione nominata con
determinazione del Direttore della Sanita' militare, composta da
cinque ufficiali appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare,
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della
difesa.»;
c) all'articolo 717, comma 1, dopo le parole: «ai ruoli delle
Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
d) all'articolo 719:
1) al comma 1, dopo le parole: «formazione degli ufficiali
delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita'
militare»;
2) al comma 2, dopo le parole: «riguardanti gli ufficiali delle
Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
e) all'articolo 720, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione
degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, secondo
quanto stabilito nel regolamento.»;
f) all'articolo 722:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) se appartenenti alla Sanita' militare frequentano un
corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui
modalita' sono disciplinate con determinazione del Direttore della
Sanita' militare.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «corsi ordinari che terminano il
ciclo formativo nello stesso anno» sono inserite le seguenti:
«nonche', se appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, dopo
i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che
terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
g) all'articolo 723:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
h) all'articolo 724:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo
unico della Sanita' militare»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo
unico della Sanita' militare a nomina diretta, all'atto
dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies,
sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del
corso.»;
i) all'articolo 725, comma 1-bis, le parole: «e del Corpo
sanitario» sono soppresse;
l) all'articolo 726, comma 2, le parole: «e del Corpo sanitario»
sono soppresse;
m) al libro quarto, titolo III, capo II, dopo la sezione V e'
inserita la seguente:
«Sezione V-bis - Ufficiali della sanita' militare
Art. 738-bis (Formazione degli ufficiali del ruolo normale
provenienti dalle accademie). - 1. I sottotenenti del ruolo normale
del Corpo unico della Sanita' militare sono tratti dai frequentatori
delle accademie militari che hanno completato con esito favorevole il
terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli
studi.
a) il Direttore della Sanita' militare adotta i provvedimenti
di competenza d'intesa con i Capi di Stato maggiore delle Forze
armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) le graduatorie di merito di cui all'articolo 601 del
regolamento sono determinate da un'unica commissione nominata con
determinazione del Direttore della Sanita' militare, composta da
cinque ufficiali appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare,
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della
difesa.»;
c) all'articolo 717, comma 1, dopo le parole: «ai ruoli delle
Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
d) all'articolo 719:
1) al comma 1, dopo le parole: «formazione degli ufficiali
delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita'
militare»;
2) al comma 2, dopo le parole: «riguardanti gli ufficiali delle
Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
e) all'articolo 720, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione
degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, secondo
quanto stabilito nel regolamento.»;
f) all'articolo 722:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) se appartenenti alla Sanita' militare frequentano un
corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui
modalita' sono disciplinate con determinazione del Direttore della
Sanita' militare.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «corsi ordinari che terminano il
ciclo formativo nello stesso anno» sono inserite le seguenti:
«nonche', se appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, dopo
i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che
terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
g) all'articolo 723:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
h) all'articolo 724:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo
unico della Sanita' militare»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo
unico della Sanita' militare a nomina diretta, all'atto
dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies,
sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del
corso.»;
i) all'articolo 725, comma 1-bis, le parole: «e del Corpo
sanitario» sono soppresse;
l) all'articolo 726, comma 2, le parole: «e del Corpo sanitario»
sono soppresse;
m) al libro quarto, titolo III, capo II, dopo la sezione V e'
inserita la seguente:
«Sezione V-bis - Ufficiali della sanita' militare
Art. 738-bis (Formazione degli ufficiali del ruolo normale
provenienti dalle accademie). - 1. I sottotenenti del ruolo normale
del Corpo unico della Sanita' militare sono tratti dai frequentatori
delle accademie militari che hanno completato con esito favorevole il
terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli
studi.
2. L'anzianita' di grado dei sottotenenti di cui al comma 1
decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante.
decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante.
3. E' nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno
in qualita' di frequentatore, l'allievo del ruolo di cui al comma 1
risultato idoneo al termine del secondo anno.
in qualita' di frequentatore, l'allievo del ruolo di cui al comma 1
risultato idoneo al termine del secondo anno.
4. Gli ufficiali del ruolo normale devono completare gli studi
accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi
prescritti dal piano degli studi.
accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi
prescritti dal piano degli studi.
5. Per la formazione delle graduatorie di merito si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 601 del regolamento.
le disposizioni di cui all'articolo 601 del regolamento.
6. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del
corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in
ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella
precedente sessione.
corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in
ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella
precedente sessione.
7. Gli aspiranti e gli ufficiali che, per motivi di servizio o
per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale,
superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono
iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero
superati nei tempi previsti.
per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale,
superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono
iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero
superati nei tempi previsti.
8. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella
sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono
iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo
nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di
studi.
sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono
iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo
nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di
studi.
9. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine
dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dal regolamento
sono ammessi a completarli, con le proroghe di cui al successivo
articolo 738-ter. In tale caso essi transitano ai corsi successivi a
quello di appartenenza, in relazione alla durata della proroga, e
sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso
al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dal regolamento
sono ammessi a completarli, con le proroghe di cui al successivo
articolo 738-ter. In tale caso essi transitano ai corsi successivi a
quello di appartenenza, in relazione alla durata della proroga, e
sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso
al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
10. Gli aspiranti e gli ufficiali che non superano l'anno di
corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono
posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935,
comma 1, lettera c-bis).
corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono
posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935,
comma 1, lettera c-bis).
11. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono
essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.
Art. 738-ter (Conseguimento del diploma di laurea da parte
degli ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
normale devono conseguire il diploma di laurea prescritto e
completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro i
periodi definiti dall'ordinamento universitario per i rispettivi
corsi di laurea.
essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.
Art. 738-ter (Conseguimento del diploma di laurea da parte
degli ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
normale devono conseguire il diploma di laurea prescritto e
completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro i
periodi definiti dall'ordinamento universitario per i rispettivi
corsi di laurea.
2. Gli ufficiali del ruolo normale, per i quali e' previsto il
completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che
non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo
prescritto, possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere
fino a un massimo di due proroghe annuali. L'amministrazione ha
facolta' di accogliere le domande, previo esame del curriculum di
studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa da
parte di un'apposita commissione nominata con decreto ministeriale.
completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che
non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo
prescritto, possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere
fino a un massimo di due proroghe annuali. L'amministrazione ha
facolta' di accogliere le domande, previo esame del curriculum di
studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa da
parte di un'apposita commissione nominata con decreto ministeriale.
3. Gli ufficiali che non conseguono la laurea nel periodo
prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga,
possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio
grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale del Corpo unico
della Sanita' militare ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera
d-bis). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in
possesso della stessa anzianita' assoluta.
Art. 738-quater (Mancato transito nel ruolo speciale). - 1. Gli
ufficiali di cui all'articolo 738-ter, comma 3, che non hanno
presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi
dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis), ovvero non vi possono
transitare ai sensi del medesimo articolo, sono collocati nella
categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta,
fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera
c-bis).
Art. 738-quinquies (Corso formativo per ufficiali del ruolo
normale). - 1. I tenenti del ruolo normale di cui all'articolo
651-ter, comma 2, sono ammessi a frequentare un corso formativo,
della durata non superiore a un anno, al termine del quale e'
determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della
graduatoria finale del corso.
prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga,
possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio
grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale del Corpo unico
della Sanita' militare ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera
d-bis). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in
possesso della stessa anzianita' assoluta.
Art. 738-quater (Mancato transito nel ruolo speciale). - 1. Gli
ufficiali di cui all'articolo 738-ter, comma 3, che non hanno
presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi
dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis), ovvero non vi possono
transitare ai sensi del medesimo articolo, sono collocati nella
categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta,
fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera
c-bis).
Art. 738-quinquies (Corso formativo per ufficiali del ruolo
normale). - 1. I tenenti del ruolo normale di cui all'articolo
651-ter, comma 2, sono ammessi a frequentare un corso formativo,
della durata non superiore a un anno, al termine del quale e'
determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della
graduatoria finale del corso.
2. Gli ufficiali che completano con esito favorevole il corso
formativo sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui
all'articolo 758.
formativo sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui
all'articolo 758.
3. Coloro che non superano il corso formativo sono collocati in
congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.»;
n) all'articolo 739, comma 2, le parole: «o Comando generale»
sono sostituite dalle seguenti: «, Comando generale o Direzione della
Sanita' militare»;
o) all'articolo 740, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forza
armata d'appartenenza» sono inserite le seguenti: «o tenenti in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanita'
militare»;
p) all'articolo 750, comma 2, dopo le parole: «ciascuna Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita'
militare»;
q) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «il Segretario
generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore
della Sanita' militare»;
r) all'articolo 753, comma 1, dopo le parole: «ciascuna Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
s) all'articolo 754, comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
t) l'articolo 756 e' sostituito dal seguente:
«Art. 756 (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Il
medico militare in servizio permanente puo' iscriversi ai corsi di
formazione specifica in medicina generale secondo le previsioni
dell'articolo 211-bis.
congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.»;
n) all'articolo 739, comma 2, le parole: «o Comando generale»
sono sostituite dalle seguenti: «, Comando generale o Direzione della
Sanita' militare»;
o) all'articolo 740, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forza
armata d'appartenenza» sono inserite le seguenti: «o tenenti in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanita'
militare»;
p) all'articolo 750, comma 2, dopo le parole: «ciascuna Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita'
militare»;
q) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «il Segretario
generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore
della Sanita' militare»;
r) all'articolo 753, comma 1, dopo le parole: «ciascuna Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
s) all'articolo 754, comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
t) l'articolo 756 e' sostituito dal seguente:
«Art. 756 (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Il
medico militare in servizio permanente puo' iscriversi ai corsi di
formazione specifica in medicina generale secondo le previsioni
dell'articolo 211-bis.
2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, a eccezione dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4.
disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, a eccezione dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4.
3. Il medico militare all'atto dell'iscrizione al corso di
formazione specifica in medicina generale assume un vincolo a
rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo
il numero di anni prescritto per il conseguimento del relativo titolo
abilitante. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione
al corso e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo
periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»;
u) all'articolo 758:
1) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite
dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le
parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito
del corso formativo»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli indirizzi delle specializzazioni cui avviare il
personale designato sono scelti con determinazione del Direttore
della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore di
Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
v) al libro quarto, titolo III, capo V, alla rubrica, le parole:
«e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
z) all'articolo 759:
1) al comma 1, dopo le parole: «disposizioni della Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
2) al comma 2, le parole: «Il Capo di stato maggiore di Forza
armata ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di stato maggiore
di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare hanno»;
3) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare, il Capo
di stato maggiore di Forza armata,» sono sostituite dalle seguenti:
«, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, il Capo di
stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare»
e la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno»;
aa) all'articolo 773, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare».
formazione specifica in medicina generale assume un vincolo a
rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo
il numero di anni prescritto per il conseguimento del relativo titolo
abilitante. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione
al corso e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo
periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»;
u) all'articolo 758:
1) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite
dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le
parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito
del corso formativo»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli indirizzi delle specializzazioni cui avviare il
personale designato sono scelti con determinazione del Direttore
della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore di
Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
v) al libro quarto, titolo III, capo V, alla rubrica, le parole:
«e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
z) all'articolo 759:
1) al comma 1, dopo le parole: «disposizioni della Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
2) al comma 2, le parole: «Il Capo di stato maggiore di Forza
armata ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di stato maggiore
di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare hanno»;
3) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare, il Capo
di stato maggiore di Forza armata,» sono sostituite dalle seguenti:
«, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, il Capo di
stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare»
e la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno»;
aa) all'articolo 773, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare».
Art. 8
Ruoli e organici
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 628, comma 1:
1) alla lettera g), dopo le parole: «per l'Aeronautica
militare;» sono inserite le seguenti: «brigadiere generale per il
Corpo unico della Sanita' militare;»;
2) alla lettera h), dopo le parole: «per l'Aeronautica
militare;» sono inserite le seguenti: «maggiore generale per il Corpo
unico della Sanita' militare;»;
3) alla lettera i), dopo le parole: «per l'Aeronautica
militare;» sono inserite le seguenti: «tenente generale per il Corpo
della Sanita' militare;»;
b) all'articolo 798:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo
unico della Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare e'
fissata a 160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e'
fissata a 160.377 unita'»;
c) l'articolo 798-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche
dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La
ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e'
determinata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 8.957 dell'Esercito italiano;
2) 4.361 della Marina militare;
3) 5.740 dell'Aeronautica militare;
4) 1.763 del Corpo unico della Sanita' militare;
b) sottufficiali:
1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli
e 11.350 sergenti;
2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e
4.814 sergenti;
3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033
marescialli e 8.850 sergenti;
4) 1.811 del Corpo unico della Sanita' militare, di cui
1.739 marescialli e 72 sergenti;
c) volontari:
1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio
permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio
permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in
servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
4) 126 del Corpo unico della Sanita' militare in servizio
permanente;
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 628, comma 1:
1) alla lettera g), dopo le parole: «per l'Aeronautica
militare;» sono inserite le seguenti: «brigadiere generale per il
Corpo unico della Sanita' militare;»;
2) alla lettera h), dopo le parole: «per l'Aeronautica
militare;» sono inserite le seguenti: «maggiore generale per il Corpo
unico della Sanita' militare;»;
3) alla lettera i), dopo le parole: «per l'Aeronautica
militare;» sono inserite le seguenti: «tenente generale per il Corpo
della Sanita' militare;»;
b) all'articolo 798:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo
unico della Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare e'
fissata a 160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e'
fissata a 160.377 unita'»;
c) l'articolo 798-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche
dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La
ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e'
determinata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 8.957 dell'Esercito italiano;
2) 4.361 della Marina militare;
3) 5.740 dell'Aeronautica militare;
4) 1.763 del Corpo unico della Sanita' militare;
b) sottufficiali:
1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli
e 11.350 sergenti;
2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e
4.814 sergenti;
3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033
marescialli e 8.850 sergenti;
4) 1.811 del Corpo unico della Sanita' militare, di cui
1.739 marescialli e 72 sergenti;
c) volontari:
1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio
permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio
permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in
servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
4) 126 del Corpo unico della Sanita' militare in servizio
permanente;
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e del
Corpo unico della Sanita' militare e' il seguente:
a) Esercito italiano: 91.558 unita';
b) Marina militare: 29.081 unita';
c) Aeronautica militare: 36.038 unita';
d) Corpo unico della Sanita' militare: 3.700 unita'.»;
d) all'articolo 800:
1) al comma 1, la cifra: «4.537» e' sostituita dalla seguente:
«4.357»;
2) al comma 2, la cifra: «30.975» e' sostituita dalla seguente:
«30.921»;
3) al comma 3, la cifra: «21.701» e' sostituita dalla seguente:
«21.649»;
4) al comma 4, la cifra: «60.959» e' sostituita dalla seguente:
«60.868»;
e) all'articolo 809, comma 1, le lettere d) e h) sono abrogate;
f) all'articolo 809-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la cifra: «48» e' sostituita dalla
seguente: «47»;
2) alla lettera c), la cifra: «117» e' sostituita dalla
seguente: «109»;
3) alla lettera d), la cifra: «847» e' sostituita dalla
seguente: «752»;
g) all'articolo 812, comma 1, le lettere d) e l) sono abrogate;
h) all'articolo 812-bis:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), la cifra: «28» e' sostituita dalla
seguente: «27»;
1.2) alla lettera c), la cifra: «65» e' sostituita dalla
seguente: «61»;
1.3) alla lettera d), la cifra: «490» e' sostituita dalla
seguente: «461»;
2) al comma 2, la parola: «dotazione» e' sostituita dalla
seguente: «dotazioni»;
i) all'articolo 817, comma 1, le lettere e) e l) sono abrogate;
l) all'articolo 818-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la cifra: «22» e' sostituita dalla
seguente: «21»;
2) alla lettera c), la cifra: «54» e' sostituita dalla
seguente: «50»;
3) alla lettera d), la cifra: «436» e' sostituita dalla
seguente: «405»;
m) all'articolo 821, comma 2, la lettera c) e' abrogata;
n) all'articolo 823, comma 1:
1) alla lettera c), la cifra: «96» e' sostituita dalla
seguente: «94»;
2) alla lettera d), la cifra: «538» e' sostituita dalla
seguente: «524»;
o) al libro quarto, titolo IV, dopo il capo VI e' inserito il
seguente:
«Capo VI-bis - Corpo unico della Sanita' militare
Sezione I - Ruoli
Art. 830-bis (Militari della Sanita' militare). - 1.
Appartengono al Corpo unico della Sanita' militare i militari
inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
Corpo unico della Sanita' militare e' il seguente:
a) Esercito italiano: 91.558 unita';
b) Marina militare: 29.081 unita';
c) Aeronautica militare: 36.038 unita';
d) Corpo unico della Sanita' militare: 3.700 unita'.»;
d) all'articolo 800:
1) al comma 1, la cifra: «4.537» e' sostituita dalla seguente:
«4.357»;
2) al comma 2, la cifra: «30.975» e' sostituita dalla seguente:
«30.921»;
3) al comma 3, la cifra: «21.701» e' sostituita dalla seguente:
«21.649»;
4) al comma 4, la cifra: «60.959» e' sostituita dalla seguente:
«60.868»;
e) all'articolo 809, comma 1, le lettere d) e h) sono abrogate;
f) all'articolo 809-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la cifra: «48» e' sostituita dalla
seguente: «47»;
2) alla lettera c), la cifra: «117» e' sostituita dalla
seguente: «109»;
3) alla lettera d), la cifra: «847» e' sostituita dalla
seguente: «752»;
g) all'articolo 812, comma 1, le lettere d) e l) sono abrogate;
h) all'articolo 812-bis:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), la cifra: «28» e' sostituita dalla
seguente: «27»;
1.2) alla lettera c), la cifra: «65» e' sostituita dalla
seguente: «61»;
1.3) alla lettera d), la cifra: «490» e' sostituita dalla
seguente: «461»;
2) al comma 2, la parola: «dotazione» e' sostituita dalla
seguente: «dotazioni»;
i) all'articolo 817, comma 1, le lettere e) e l) sono abrogate;
l) all'articolo 818-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la cifra: «22» e' sostituita dalla
seguente: «21»;
2) alla lettera c), la cifra: «54» e' sostituita dalla
seguente: «50»;
3) alla lettera d), la cifra: «436» e' sostituita dalla
seguente: «405»;
m) all'articolo 821, comma 2, la lettera c) e' abrogata;
n) all'articolo 823, comma 1:
1) alla lettera c), la cifra: «96» e' sostituita dalla
seguente: «94»;
2) alla lettera d), la cifra: «538» e' sostituita dalla
seguente: «524»;
o) al libro quarto, titolo IV, dopo il capo VI e' inserito il
seguente:
«Capo VI-bis - Corpo unico della Sanita' militare
Sezione I - Ruoli
Art. 830-bis (Militari della Sanita' militare). - 1.
Appartengono al Corpo unico della Sanita' militare i militari
inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai
fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le
quali sono qualificati;
b) i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per
categorie, specialita' e abilitazioni, in relazione alle professioni
sanitarie per le quali sono qualificati.
Art. 830-ter (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1.
I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente
sono i seguenti:
a) ruolo normale della Sanita' militare;
b) ruolo speciale della Sanita' militare.
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai
fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le
quali sono qualificati;
b) i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per
categorie, specialita' e abilitazioni, in relazione alle professioni
sanitarie per le quali sono qualificati.
Art. 830-ter (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1.
I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente
sono i seguenti:
a) ruolo normale della Sanita' militare;
b) ruolo speciale della Sanita' militare.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i
seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei sergenti.
seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo
dei volontari in servizio permanente della Sanita' militare.
Art. 830-quater (Dotazioni organiche dei generali e dei
colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di
generale e colonnello sono le seguenti:
a) maggiore generale: 3;
b) brigadiere generale: 18;
c) colonnello: 169.»;
p) dopo l'articolo 833-quater e' inserito il seguente:
«Art. 833-quinquies (Transito dal ruolo speciale al ruolo
normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. A decorrere dal
1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello
appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare
possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le
modalita' e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale.
dei volontari in servizio permanente della Sanita' militare.
Art. 830-quater (Dotazioni organiche dei generali e dei
colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di
generale e colonnello sono le seguenti:
a) maggiore generale: 3;
b) brigadiere generale: 18;
c) colonnello: 169.»;
p) dopo l'articolo 833-quater e' inserito il seguente:
«Art. 833-quinquies (Transito dal ruolo speciale al ruolo
normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. A decorrere dal
1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello
appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare
possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le
modalita' e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale.
2. L'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati a
mente del comma 1, e' rideterminata al giorno successivo a quella
dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno
di decorrenza nel grado.
mente del comma 1, e' rideterminata al giorno successivo a quella
dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno
di decorrenza nel grado.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati
ai sensi del comma 1 e' stabilito in base all'articolo 797, comma
3.»;
q) all'articolo 906, al comma 1, dopo le parole: «fissate per
ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico
della Sanita' militare» e dopo le parole: «ruoli di una Forza armata»
sono inserite le seguenti: «e nei ruoli del Corpo unico della Sanita'
militare».
ai sensi del comma 1 e' stabilito in base all'articolo 797, comma
3.»;
q) all'articolo 906, al comma 1, dopo le parole: «fissate per
ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico
della Sanita' militare» e dopo le parole: «ruoli di una Forza armata»
sono inserite le seguenti: «e nei ruoli del Corpo unico della Sanita'
militare».
Art. 9
Stato giuridico e impiego
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 925, le parole: «Corpo sanitario e del», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
b) all'articolo 926, le parole: «del Corpo sanitario,», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
c) all'articolo 927, le parole: «del Corpo sanitario e», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
d) dopo l'articolo 927 e' inserito il seguente:
«Art. 927-bis (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali del
Corpo unico della Sanita' militare). - 1. I limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per
gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al
grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo
normale;
b) 63 anni: brigadiere generale del ruolo normale;
c) 61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo
speciale.»;
e) all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole:
«per l'Aeronautica» sono inserite le seguenti: «e la Sanita'
militare»;
f) al libro quarto, titolo V, capo V, sezione I, alla rubrica, la
parola: «medici» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita'
militare»;
g) all'articolo 963, le parole da: «dei Corpi sanitari» a:
«dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del
Corpo unico della Sanita' militare»;
h) all'articolo 964:
1) al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma
dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico
della Sanita' militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono
inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e' valido anche
se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanita'
militare.»;
i) all'articolo 965, al comma 1, le parole da: «dei Corpi
sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle
seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»;
l) all'articolo 1084, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica
militare per il personale delle Forze armate» sono sostituite dalle
seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare per
il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita'
militare»;
m) all'articolo 2058:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
n) all'articolo 2059, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare».
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 925, le parole: «Corpo sanitario e del», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
b) all'articolo 926, le parole: «del Corpo sanitario,», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
c) all'articolo 927, le parole: «del Corpo sanitario e», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
d) dopo l'articolo 927 e' inserito il seguente:
«Art. 927-bis (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali del
Corpo unico della Sanita' militare). - 1. I limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per
gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al
grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo
normale;
b) 63 anni: brigadiere generale del ruolo normale;
c) 61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo
speciale.»;
e) all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole:
«per l'Aeronautica» sono inserite le seguenti: «e la Sanita'
militare»;
f) al libro quarto, titolo V, capo V, sezione I, alla rubrica, la
parola: «medici» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita'
militare»;
g) all'articolo 963, le parole da: «dei Corpi sanitari» a:
«dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del
Corpo unico della Sanita' militare»;
h) all'articolo 964:
1) al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma
dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico
della Sanita' militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono
inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e' valido anche
se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanita'
militare.»;
i) all'articolo 965, al comma 1, le parole da: «dei Corpi
sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle
seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»;
l) all'articolo 1084, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica
militare per il personale delle Forze armate» sono sostituite dalle
seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare per
il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita'
militare»;
m) all'articolo 2058:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
n) all'articolo 2059, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare».
Art. 10
Avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1035:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le Commissioni di vertice e le
Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna
Forza armata» sono inserite le seguenti: «e, per il Corpo unico della
Sanita' militare, presso lo Stato maggiore della difesa»;
2) al comma 2, le parole: «su proposta del Capo di stato
maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Capo di
stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e, per il Corpo unico della Sanita' militare, del
Direttore della Sanita' militare»;
b) dopo l'articolo 1036 e' inserito il seguente:
«Art. 1036-bis (Commissione di vertice della Sanita' militare).
- 1. Per la valutazione dei maggiori generali del Corpo unico della
Sanita' militare e' costituita presso lo Stato maggiore della difesa
una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della
commissione superiore d'avanzamento di cui all'articolo 1040-bis,
comma 1, lettere a), b) e c), e i tenenti generali del Corpo unico
della Sanita' militare.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1035:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le Commissioni di vertice e le
Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna
Forza armata» sono inserite le seguenti: «e, per il Corpo unico della
Sanita' militare, presso lo Stato maggiore della difesa»;
2) al comma 2, le parole: «su proposta del Capo di stato
maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Capo di
stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e, per il Corpo unico della Sanita' militare, del
Direttore della Sanita' militare»;
b) dopo l'articolo 1036 e' inserito il seguente:
«Art. 1036-bis (Commissione di vertice della Sanita' militare).
- 1. Per la valutazione dei maggiori generali del Corpo unico della
Sanita' militare e' costituita presso lo Stato maggiore della difesa
una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della
commissione superiore d'avanzamento di cui all'articolo 1040-bis,
comma 1, lettere a), b) e c), e i tenenti generali del Corpo unico
della Sanita' militare.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza
della commissione di vertice e il Direttore della Sanita' militare,
ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore
riveste la qualifica dirigenziale civile, ne assume la funzione di
vice presidente.»;
c) all'articolo 1039, al comma 1, lettera c), le parole: «o del
Corpo sanitario aeronautico,» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 1040 e' inserito il seguente:
«Art. 1040-bis (Commissione superiore di avanzamento della
Sanita' militare). - 1. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo
unico della Sanita' militare aventi grado da tenente colonnello a
brigadiere generale e' costituita la commissione superiore di
avanzamento, di cui fanno parte:
a) il Capo di stato maggiore della difesa, che la presiede;
b) il Direttore della Sanita' militare, ove militare, anche
se richiamato;
c) un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, per
ciascuna Forza armata e per l'Arma dei carabinieri, nominati dal
Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della
difesa, sentiti i rispettivi capi di Forza armata e il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri;
d) i tenenti generali e i maggiori generali del Corpo unico
della Sanita' militare.
della commissione di vertice e il Direttore della Sanita' militare,
ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore
riveste la qualifica dirigenziale civile, ne assume la funzione di
vice presidente.»;
c) all'articolo 1039, al comma 1, lettera c), le parole: «o del
Corpo sanitario aeronautico,» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 1040 e' inserito il seguente:
«Art. 1040-bis (Commissione superiore di avanzamento della
Sanita' militare). - 1. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo
unico della Sanita' militare aventi grado da tenente colonnello a
brigadiere generale e' costituita la commissione superiore di
avanzamento, di cui fanno parte:
a) il Capo di stato maggiore della difesa, che la presiede;
b) il Direttore della Sanita' militare, ove militare, anche
se richiamato;
c) un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, per
ciascuna Forza armata e per l'Arma dei carabinieri, nominati dal
Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della
difesa, sentiti i rispettivi capi di Forza armata e il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri;
d) i tenenti generali e i maggiori generali del Corpo unico
della Sanita' militare.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di
avanzamento il Capo di stato maggiore della difesa o, in caso di
assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di
grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.»;
e) all'articolo 1041, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice
direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica
dirigenziale civile, e' obbligatoriamente consultato dalle
Commissioni superiori di avanzamento quando le stesse valutano gli
ufficiali delle Forze armate in servizio presso uffici od organi
dipendenti.»
f) all'articolo 1044, comma 1, lettera c), le parole: «o
sanitario aeronautico» sono soppresse;
g) dopo l'articolo 1045 e' inserito il seguente:
«Art. 1045-bis (Commissione ordinaria di avanzamento della
Sanita' militare). - 1. Per gli ufficiali del Corpo unico della
Sanita' militare aventi grado da sottotenente a maggiore, e'
costituita la commissione ordinaria di avanzamento della Sanita'
militare, di cui fanno parte:
a) il Vice direttore della Sanita' militare, che la presiede;
b) un tenente generale o un maggiore generale del ruolo
normale della Sanita' militare;
c) un brigadiere generale o colonnello del ruolo normale
della Sanita' militare, di ciascuna delle specialita' ai sensi
dell'articolo 830-bis, se la valutazione riguarda ufficiali della
rispettiva specialita';
d) quattro ufficiali di grado non inferiore a colonnello del
ruolo normale, di cui uno dell'Esercito italiano, uno della Marina
militare, uno dell'Aeronautica militare e uno dell'Arma dei
carabinieri.
avanzamento il Capo di stato maggiore della difesa o, in caso di
assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di
grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.»;
e) all'articolo 1041, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice
direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica
dirigenziale civile, e' obbligatoriamente consultato dalle
Commissioni superiori di avanzamento quando le stesse valutano gli
ufficiali delle Forze armate in servizio presso uffici od organi
dipendenti.»
f) all'articolo 1044, comma 1, lettera c), le parole: «o
sanitario aeronautico» sono soppresse;
g) dopo l'articolo 1045 e' inserito il seguente:
«Art. 1045-bis (Commissione ordinaria di avanzamento della
Sanita' militare). - 1. Per gli ufficiali del Corpo unico della
Sanita' militare aventi grado da sottotenente a maggiore, e'
costituita la commissione ordinaria di avanzamento della Sanita'
militare, di cui fanno parte:
a) il Vice direttore della Sanita' militare, che la presiede;
b) un tenente generale o un maggiore generale del ruolo
normale della Sanita' militare;
c) un brigadiere generale o colonnello del ruolo normale
della Sanita' militare, di ciascuna delle specialita' ai sensi
dell'articolo 830-bis, se la valutazione riguarda ufficiali della
rispettiva specialita';
d) quattro ufficiali di grado non inferiore a colonnello del
ruolo normale, di cui uno dell'Esercito italiano, uno della Marina
militare, uno dell'Aeronautica militare e uno dell'Arma dei
carabinieri.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la
presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado,
il piu' anziano.»;
h) all'articolo 1047, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad
anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale
appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati
e' istituita una commissione permanente per la Sanita' militare,
costituita come segue:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a cinque,
dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno
anziano quello di segretario;
2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale
da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che
possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.»;
i) all'articolo 1053, al comma 1, dopo le parole: «indica per
ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo
unico della Sanita' militare»;
l) all'articolo 1057, al comma 1, dopo le parole: «degli
ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e del Corpo
unico della Sanita' militare»;
m) all'articolo 1061, al comma 1, dopo le parole: «ha reso
eccezionali servizi alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e
alla Sanita' militare»;
n) all'articolo 1062:
1) al comma 1, dopo le parole: «ha reso servizi di eccezionale
importanza alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla
Sanita' militare»;
2) al comma 6-bis, dopo le parole: «ordinamenti di Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
o) all'articolo 1066, comma 1, dopo le parole: «di ciascun ruolo
di ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico
della Sanita' militare»;
p) all'articolo 1071:
1) al comma 1-bis, le parole: «e dell'Aeronautica militare»
sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 4, le parole: «e 907» sono soppresse;
q) all'articolo 1072, comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
r) all'articolo 1072-bis:
1) alla rubrica, dopo le parole: «e dell'Arma dei carabinieri»
sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole: «alle tabelle 1, 2, 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis» e dopo
le parole: «e del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le
seguenti: «ovvero del Direttore della Sanita' militare»;
2.2) alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario
dell'Esercito,» sono soppresse;
2.3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico della
Sanita' militare;»;
2.4) alla lettera d), le parole: «e dell'Aeronautica» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica e della Sanita'
militare»;
s) all'articolo 1072-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Arma
dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei
carabinieri e della Sanita' militare»;
t) all'articolo 1094-bis:
1) al comma 1, le parole: «e del Corpo sanitario dell'Esercito
italiano, del Corpo sanitario militare marittimo» e le parole: «e del
Corpo sanitario aeronautico» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al maggiore generale piu' anziano appartenente al
Corpo unico della Sanita' militare che ha maturato un periodo di
permanenza minima nel grado pari a un anno e' conferito il grado di
tenente generale, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento,
espresso dalla commissione di vertice, ai sensi dell'articolo 1058,
comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del
regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore della Sanita'
militare, il numero massimo di ufficiali in servizio con il grado di
vertice attribuito ai sensi del presente articolo non puo' superare
le tre unita'.»;
u) all'articolo 1096, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi
equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con
decreto adottato dal Ministro della difesa:
a) su proposta del Capo di stato maggiore della difesa,
sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata;
b) per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante
generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa;
c) per il Corpo unico della Sanita' militare, su proposta del
Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della
Sanita' militare.»;
v) all'articolo 1097, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il
seguente:
«1-ter. L'avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare
avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente
colonnello;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, brigadiere
generale e maggiore generale.»;
z) all'articolo 1098, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
aa) al libro quarto, titolo VII, dopo il capo X e' inserito il
seguente:
«Capo X-bis - Avanzamento degli ufficiali della Sanita'
militare
Art. 1239-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli
ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le dotazioni
organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e
speciali del Corpo unico della Sanita' militare sono stabiliti dalla
tabella 4-bis allegata al presente codice.»;
bb) l'articolo 1261 e' abrogato;
cc) all'articolo 1264, comma 2, alla lettera c), le parole: «del
Corpo sanitario marittimo» sono soppresse;
dd) l'articolo 1268 e' abrogato;
ee) dopo l'articolo 1269 e' inserito il seguente:
«Art. 1269-bis (Ufficiali della Sanita' militare). - 1. I
titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di
complemento del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al
grado sono i seguenti:
a) maggiore: dieci anni di esercizio della professione nella
vita civile;
b) capitano: otto anni di esercizio della professione nella
vita civile;
c) tenente: quattro anni di esercizio della professione nella
vita civile.
presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado,
il piu' anziano.»;
h) all'articolo 1047, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad
anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale
appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati
e' istituita una commissione permanente per la Sanita' militare,
costituita come segue:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a cinque,
dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno
anziano quello di segretario;
2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale
da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che
possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.»;
i) all'articolo 1053, al comma 1, dopo le parole: «indica per
ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo
unico della Sanita' militare»;
l) all'articolo 1057, al comma 1, dopo le parole: «degli
ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e del Corpo
unico della Sanita' militare»;
m) all'articolo 1061, al comma 1, dopo le parole: «ha reso
eccezionali servizi alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e
alla Sanita' militare»;
n) all'articolo 1062:
1) al comma 1, dopo le parole: «ha reso servizi di eccezionale
importanza alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla
Sanita' militare»;
2) al comma 6-bis, dopo le parole: «ordinamenti di Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
o) all'articolo 1066, comma 1, dopo le parole: «di ciascun ruolo
di ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico
della Sanita' militare»;
p) all'articolo 1071:
1) al comma 1-bis, le parole: «e dell'Aeronautica militare»
sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 4, le parole: «e 907» sono soppresse;
q) all'articolo 1072, comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
r) all'articolo 1072-bis:
1) alla rubrica, dopo le parole: «e dell'Arma dei carabinieri»
sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole: «alle tabelle 1, 2, 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis» e dopo
le parole: «e del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le
seguenti: «ovvero del Direttore della Sanita' militare»;
2.2) alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario
dell'Esercito,» sono soppresse;
2.3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico della
Sanita' militare;»;
2.4) alla lettera d), le parole: «e dell'Aeronautica» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica e della Sanita'
militare»;
s) all'articolo 1072-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Arma
dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei
carabinieri e della Sanita' militare»;
t) all'articolo 1094-bis:
1) al comma 1, le parole: «e del Corpo sanitario dell'Esercito
italiano, del Corpo sanitario militare marittimo» e le parole: «e del
Corpo sanitario aeronautico» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al maggiore generale piu' anziano appartenente al
Corpo unico della Sanita' militare che ha maturato un periodo di
permanenza minima nel grado pari a un anno e' conferito il grado di
tenente generale, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento,
espresso dalla commissione di vertice, ai sensi dell'articolo 1058,
comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del
regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore della Sanita'
militare, il numero massimo di ufficiali in servizio con il grado di
vertice attribuito ai sensi del presente articolo non puo' superare
le tre unita'.»;
u) all'articolo 1096, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi
equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con
decreto adottato dal Ministro della difesa:
a) su proposta del Capo di stato maggiore della difesa,
sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata;
b) per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante
generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa;
c) per il Corpo unico della Sanita' militare, su proposta del
Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della
Sanita' militare.»;
v) all'articolo 1097, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il
seguente:
«1-ter. L'avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare
avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente
colonnello;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, brigadiere
generale e maggiore generale.»;
z) all'articolo 1098, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
aa) al libro quarto, titolo VII, dopo il capo X e' inserito il
seguente:
«Capo X-bis - Avanzamento degli ufficiali della Sanita'
militare
Art. 1239-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli
ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le dotazioni
organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e
speciali del Corpo unico della Sanita' militare sono stabiliti dalla
tabella 4-bis allegata al presente codice.»;
bb) l'articolo 1261 e' abrogato;
cc) all'articolo 1264, comma 2, alla lettera c), le parole: «del
Corpo sanitario marittimo» sono soppresse;
dd) l'articolo 1268 e' abrogato;
ee) dopo l'articolo 1269 e' inserito il seguente:
«Art. 1269-bis (Ufficiali della Sanita' militare). - 1. I
titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di
complemento del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al
grado sono i seguenti:
a) maggiore: dieci anni di esercizio della professione nella
vita civile;
b) capitano: otto anni di esercizio della professione nella
vita civile;
c) tenente: quattro anni di esercizio della professione nella
vita civile.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli
ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un
anno di servizio.»;
ff) al libro quarto, titolo VII, capo XIII, alla rubrica le
parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti:
«, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
gg) all'articolo 1273, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
hh) all'articolo 1280 le parole: «, servizio sanitario», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
ii) all'articolo 1282:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
ll) all'articolo 1283:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, l'Aeronautica militare e la Sanita'
militare»;
mm) all'articolo 1287, le parole: «, servizio sanitario», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
nn) all'articolo 1306:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'Aeronautica militare e per la
Sanita' militare»;
oo) all'articolo 1307-bis, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
pp) all'articolo 1308, le parole: «, servizio sanitario», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
qq) all'articolo 1316, comma 1, dopo le parole: «per ciascuna
Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
rr) all'articolo 1318, comma 1, dopo le parole: «dell'Aeronautica
militare» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
ss) all'articolo 1323, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
tt) all'articolo 1323-bis, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
uu) alla tabella 1, i quadri IV e VIII sono abrogati;
vv) alla tabella 2, i quadri III e VIII sono abrogati;
zz) alla tabella 3, i quadri V e X sono abrogati;
aaa) alla tabella 4, il quadro III (specchio C - anno 2027) e'
sostituito dal quadro III (specchio C - anno 2027) di cui alla
tabella A allegata al presente decreto;
bbb) dopo la tabella 4 e' aggiunta la tabella 4-bis:
1) quadro I di cui alla tabella B allegata al presente decreto;
2) quadro II di cui alla tabella C allegata al presente
decreto.
ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un
anno di servizio.»;
ff) al libro quarto, titolo VII, capo XIII, alla rubrica le
parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti:
«, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
gg) all'articolo 1273, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
hh) all'articolo 1280 le parole: «, servizio sanitario», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
ii) all'articolo 1282:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
ll) all'articolo 1283:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, l'Aeronautica militare e la Sanita'
militare»;
mm) all'articolo 1287, le parole: «, servizio sanitario», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
nn) all'articolo 1306:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'Aeronautica militare e per la
Sanita' militare»;
oo) all'articolo 1307-bis, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
pp) all'articolo 1308, le parole: «, servizio sanitario», ovunque
ricorrono, sono soppresse;
qq) all'articolo 1316, comma 1, dopo le parole: «per ciascuna
Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
rr) all'articolo 1318, comma 1, dopo le parole: «dell'Aeronautica
militare» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
ss) all'articolo 1323, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
tt) all'articolo 1323-bis, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
uu) alla tabella 1, i quadri IV e VIII sono abrogati;
vv) alla tabella 2, i quadri III e VIII sono abrogati;
zz) alla tabella 3, i quadri V e X sono abrogati;
aaa) alla tabella 4, il quadro III (specchio C - anno 2027) e'
sostituito dal quadro III (specchio C - anno 2027) di cui alla
tabella A allegata al presente decreto;
bbb) dopo la tabella 4 e' aggiunta la tabella 4-bis:
1) quadro I di cui alla tabella B allegata al presente decreto;
2) quadro II di cui alla tabella C allegata al presente
decreto.
Art. 11
Disciplina militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1378, al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 3), dopo le parole: «stessa Forza armata» sono
inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»;
1.2) al numero 4), dopo le parole: «a Forze armate diverse»
sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»;
2) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) al Direttore della Sanita' militare, ovvero al Vice
direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica
dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari
in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanita' militare;»;
b) all'articolo 1380, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le
seguenti: «, il Direttore della Sanita' militare»;
c) all'articolo 1382:
1) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico
della Sanita' militare.»;
2) al comma 4, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) per la Sanita' militare:
1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli
appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due
dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.»;
d) all'articolo 1385, al comma 2, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
«d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate, e'
tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno
elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata
del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor
grado o di minore anzianita', fermo restando che per ciascun
giudicando e' tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.»;
e) dopo l'articolo 1464 e' inserito il seguente:
«Art. 1464-bis (Disposizioni di coordinamento in materia di
disciplina militare per il Corpo unico della Sanita' militare). - 1.
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo
unico della Sanita' militare.».
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1378, al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 3), dopo le parole: «stessa Forza armata» sono
inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»;
1.2) al numero 4), dopo le parole: «a Forze armate diverse»
sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»;
2) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) al Direttore della Sanita' militare, ovvero al Vice
direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica
dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari
in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanita' militare;»;
b) all'articolo 1380, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le
seguenti: «, il Direttore della Sanita' militare»;
c) all'articolo 1382:
1) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico
della Sanita' militare.»;
2) al comma 4, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) per la Sanita' militare:
1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli
appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due
dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.»;
d) all'articolo 1385, al comma 2, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
«d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate, e'
tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno
elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata
del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor
grado o di minore anzianita', fermo restando che per ciascun
giudicando e' tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.»;
e) dopo l'articolo 1464 e' inserito il seguente:
«Art. 1464-bis (Disposizioni di coordinamento in materia di
disciplina militare per il Corpo unico della Sanita' militare). - 1.
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo
unico della Sanita' militare.».
Art. 12
Trattamento economico e previdenziale
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1776, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanita' militare si
applicano le previsioni normative sul trattamento economico,
previdenziale, di quiescenza, di assistenza, di benessere, sulle
invalidita' di servizio ed esercizio dei diritti sociali previste per
il personale di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica
militare.
1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo unico
della Sanita' militare, l'attuazione del comma 1-bis non puo'
comportare un trattamento economico, previdenziale e di quiescenza,
inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza. Le
eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti
economici.»;
b) all'articolo 1811, comma 1, lettera b), dopo le parole:
«Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti: «e Corpo unico
della Sanita' militare»;
c) all'articolo 1913, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati reclutati
nel Corpo unico della Sanita' militare sono iscritti d'ufficio
rispettivamente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri, al fondo di previdenza
sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e al
fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare.
2-ter. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio
transitati nel Corpo unico della Sanita' militare rimangono iscritti
ai rispettivi fondi previdenziali integrativi di cui al comma 1.».
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1776, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanita' militare si
applicano le previsioni normative sul trattamento economico,
previdenziale, di quiescenza, di assistenza, di benessere, sulle
invalidita' di servizio ed esercizio dei diritti sociali previste per
il personale di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica
militare.
1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo unico
della Sanita' militare, l'attuazione del comma 1-bis non puo'
comportare un trattamento economico, previdenziale e di quiescenza,
inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza. Le
eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti
economici.»;
b) all'articolo 1811, comma 1, lettera b), dopo le parole:
«Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti: «e Corpo unico
della Sanita' militare»;
c) all'articolo 1913, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati reclutati
nel Corpo unico della Sanita' militare sono iscritti d'ufficio
rispettivamente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri, al fondo di previdenza
sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e al
fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare.
2-ter. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio
transitati nel Corpo unico della Sanita' militare rimangono iscritti
ai rispettivi fondi previdenziali integrativi di cui al comma 1.».
Art. 13
Disposizioni transitorie
e finali in materia di ordinamento
e finali in materia di ordinamento
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2188:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1, all'alinea, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
b) dopo l'articolo 2188-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 2188-sexies (Disposizioni transitorie e finali in materia
di ordinamento della Sanita' militare). - 1. Nelle more della
costituzione del Corpo unico della Sanita' militare, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 188-bis, il Direttore della Sanita'
militare e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore
della difesa, tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei
Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare che rivestono il grado di tenente generale
e maggiore generale e gradi corrispondenti, ovvero tra i dirigenti
civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di
esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2188:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1, all'alinea, le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
b) dopo l'articolo 2188-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 2188-sexies (Disposizioni transitorie e finali in materia
di ordinamento della Sanita' militare). - 1. Nelle more della
costituzione del Corpo unico della Sanita' militare, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 188-bis, il Direttore della Sanita'
militare e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore
della difesa, tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei
Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare che rivestono il grado di tenente generale
e maggiore generale e gradi corrispondenti, ovvero tra i dirigenti
civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di
esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario.
2. Se il Direttore della Sanita' militare nominato ai sensi del
comma 1, all'atto della nomina, riveste il grado di maggiore
generale, gli e' conferito il grado di tenente generale, in
soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal codice.
comma 1, all'atto della nomina, riveste il grado di maggiore
generale, gli e' conferito il grado di tenente generale, in
soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal codice.
3. Il Direttore nominato ai sensi del comma 1:
a) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni
di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno
dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della
Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa;
b) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove
raggiunto il limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita'
fino al termine del mandato.
a) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni
di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno
dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della
Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa;
b) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove
raggiunto il limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita'
fino al termine del mandato.
4. Il Direttore di cui al comma 1 e' posto a capo di apposita
struttura costituita al fine di:
a) porre in essere le azioni di cui al comma 5 per
l'istituzione della Direzione della Sanita' militare;
b) avviare il riassetto e la razionalizzazione delle
strutture sanitarie di cui al comma 7.
struttura costituita al fine di:
a) porre in essere le azioni di cui al comma 5 per
l'istituzione della Direzione della Sanita' militare;
b) avviare il riassetto e la razionalizzazione delle
strutture sanitarie di cui al comma 7.
5. Sono adottate, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, le disposizioni tecniche di
cui all'articolo 187 per la ridefinizione dell'ordinamento
dell'organo centrale della Sanita' militare di cui all'articolo
188-quater.
entrata in vigore del presente articolo, le disposizioni tecniche di
cui all'articolo 187 per la ridefinizione dell'ordinamento
dell'organo centrale della Sanita' militare di cui all'articolo
188-quater.
6. Fino all'adozione delle disposizioni di cui al comma 5,
rimangono in funzione la struttura organizzativa della Sanita'
militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del
Ministero della difesa, di cui si avvale il Direttore della Sanita'
militare, e gli organi direttivi delle Forze armate, di cui
all'articolo 188, comma 1, lettere a) e c), vigente fino al giorno
antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo.
rimangono in funzione la struttura organizzativa della Sanita'
militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del
Ministero della difesa, di cui si avvale il Direttore della Sanita'
militare, e gli organi direttivi delle Forze armate, di cui
all'articolo 188, comma 1, lettere a) e c), vigente fino al giorno
antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo.
7. Con uno o piu' decreti di cui all'articolo 187, su
iniziativa del Direttore della Sanita' Militare, sono adottate, entro
centottanta giorni dall'emanazione delle disposizioni di cui al comma
5, le disposizioni tecniche attuative per il riassetto e la
razionalizzazione della formazione sanitaria, della sanita' di
aderenza e della sanita' di sostegno territoriale, anche previa
ridefinizione delle competenze areali della rete di erogazione dei
servizi sanitari di assistenza territoriale.
iniziativa del Direttore della Sanita' Militare, sono adottate, entro
centottanta giorni dall'emanazione delle disposizioni di cui al comma
5, le disposizioni tecniche attuative per il riassetto e la
razionalizzazione della formazione sanitaria, della sanita' di
aderenza e della sanita' di sostegno territoriale, anche previa
ridefinizione delle competenze areali della rete di erogazione dei
servizi sanitari di assistenza territoriale.
8. Nelle attivita' di cui al comma 7 per la riorganizzazione
delle strutture sanitarie di aderenza e degli assetti medici di
urgenza, si tiene conto della loro prioritaria destinazione a tutela
della salute dei militari nell'ambito delle operazioni nazionali e
internazionali, in tempo di pace, guerra o grave crisi
internazionale, e delle esigenze di rafforzamento del supporto
sanitario proiettabile, garantendo i livelli di capacita' operativi
dello strumento militare per la gestione delle situazioni di
emergenza, nonche' di potenziamento delle capacita' di protezione
rispetto alle minacce, ivi comprese quelle pandemiche e chimiche,
biologiche, radiologiche o nucleari, previo raccordo con gli assetti
specialistici di difesa gia' esistenti nelle Forze armate.
delle strutture sanitarie di aderenza e degli assetti medici di
urgenza, si tiene conto della loro prioritaria destinazione a tutela
della salute dei militari nell'ambito delle operazioni nazionali e
internazionali, in tempo di pace, guerra o grave crisi
internazionale, e delle esigenze di rafforzamento del supporto
sanitario proiettabile, garantendo i livelli di capacita' operativi
dello strumento militare per la gestione delle situazioni di
emergenza, nonche' di potenziamento delle capacita' di protezione
rispetto alle minacce, ivi comprese quelle pandemiche e chimiche,
biologiche, radiologiche o nucleari, previo raccordo con gli assetti
specialistici di difesa gia' esistenti nelle Forze armate.
9. Alla riorganizzazione dell'ordinamento della Sanita'
militare si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
militare si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
10. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri continuano a
garantire il proprio sostegno tecnico, logistico e amministrativo
agli organi, alle strutture e al personale della Sanita' militare.
garantire il proprio sostegno tecnico, logistico e amministrativo
agli organi, alle strutture e al personale della Sanita' militare.
11. I provvedimenti attuativi che intervengono in ambiti di
competenza regionale sono adottati previa acquisizione del parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.».
competenza regionale sono adottati previa acquisizione del parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Art. 14
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2196-bis:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare» e dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono
inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
3) al comma 1-ter, dopo le parole: «presso ciascuna Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
b) all'articolo 2197, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
c) dopo l'articolo 2197-ter.1 e' inserito il seguente:
«Art. 2197-ter.2 (Disposizioni transitorie in materia
reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli della
Sanita' militare). - 1. Dall'anno 2027, sino all'anno 2033, per
specifiche esigenze della Sanita' militare, nei limiti delle
dotazioni organiche, possono essere banditi concorsi straordinari per
soli titoli per l'accesso al ruolo marescialli della Sanita' militare
in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in
servizio permanente appartenenti alle Forze armate e alla Sanita'
militare e ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie prevista dal bando di
concorso;
b) eta' non superiore a cinquantadue anni;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non aver riportato nell'ultimo biennio una valutazione
inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2196-bis:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare» e dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono
inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
3) al comma 1-ter, dopo le parole: «presso ciascuna Forza
armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
b) all'articolo 2197, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica
militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare»;
c) dopo l'articolo 2197-ter.1 e' inserito il seguente:
«Art. 2197-ter.2 (Disposizioni transitorie in materia
reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli della
Sanita' militare). - 1. Dall'anno 2027, sino all'anno 2033, per
specifiche esigenze della Sanita' militare, nei limiti delle
dotazioni organiche, possono essere banditi concorsi straordinari per
soli titoli per l'accesso al ruolo marescialli della Sanita' militare
in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in
servizio permanente appartenenti alle Forze armate e alla Sanita'
militare e ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie prevista dal bando di
concorso;
b) eta' non superiore a cinquantadue anni;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non aver riportato nell'ultimo biennio una valutazione
inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente.
2. Il numero dei posti a concorso, in applicazione del comma 1,
non puo' superare il 20 per cento dell'entita' dei posti devoluta ai
sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo
2197, comma 1, lettera b).
non puo' superare il 20 per cento dell'entita' dei posti devoluta ai
sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo
2197, comma 1, lettera b).
3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma
5, lettere a) e b) e' ridotto in misura corrispondente al numero dei
posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in
favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
5, lettere a) e b) e' ridotto in misura corrispondente al numero dei
posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in
favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
4. Nel biennio 2027-2028, al fine di consentire una piena
attuazione dell'alimentazione del ruolo marescialli del Corpo unico
della Sanita' militare, oltre a quanto previsto dai precedenti commi
2 e 3, e' autorizzato il reclutamento aggiuntivo di complessivi
sessanta marescialli, fermo restando il numero complessivo di posti
di cui all'articolo 2197, comma 1, lettera b).
attuazione dell'alimentazione del ruolo marescialli del Corpo unico
della Sanita' militare, oltre a quanto previsto dai precedenti commi
2 e 3, e' autorizzato il reclutamento aggiuntivo di complessivi
sessanta marescialli, fermo restando il numero complessivo di posti
di cui all'articolo 2197, comma 1, lettera b).
5. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, compresi la
tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono
stabiliti dai rispettivi bandi.
tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono
stabiliti dai rispettivi bandi.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel
ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, ove ritenuto
indispensabile dal Corpo unico della Sanita' militare, sono tenuti a
frequentare un corso di formazione della durata massima di tre
mesi.».
ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, ove ritenuto
indispensabile dal Corpo unico della Sanita' militare, sono tenuti a
frequentare un corso di formazione della durata massima di tre
mesi.».
Art. 15
Disposizioni transitorie in materia
di formazione e dotazioni organiche
di formazione e dotazioni organiche
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2206-bis:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite
dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
2.2) alla lettera c), le parole «160.000 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «160.377 unita'»;
b) dopo l'articolo 2206-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2206-quater (Formazione specifica in medicina generale).
- 1. Le disposizioni dell'articolo 756, comma 3, non si applicano ai
medici militari iscritti al corso di formazione specifica in medicina
generale entro il 31 dicembre 2026.».
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2206-bis:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite
dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
2.2) alla lettera c), le parole «160.000 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «160.377 unita'»;
b) dopo l'articolo 2206-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2206-quater (Formazione specifica in medicina generale).
- 1. Le disposizioni dell'articolo 756, comma 3, non si applicano ai
medici militari iscritti al corso di formazione specifica in medicina
generale entro il 31 dicembre 2026.».
Art. 16
Disposizioni di coordinamento e transitorie
in materia di ruoli e organici
in materia di ruoli e organici
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2207:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo
unico della Sanita' militare»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unita' di
personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all'articolo
2214-sexies, commi 2 e 3:
a) centottanta ufficiali;
b) cinquantaquattro ispettori;
c) cinquantadue sovrintendenti;
d) novantuno appuntati e carabinieri.»;
b) all'articolo 2209-ter:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare a
160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare a 160.377 unita'»;
2) al comma 1:
2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita'
complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare
fissata a 160.377 unita' dall'articolo 798 e della relativa
ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis, 818-bis
e 830-quater:»;
2.2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le
dotazioni organiche di cui alla lettera a) sono determinate sulla
base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza;»;
2.3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le
unita' di personale eventualmente in eccedenza sono computate, nei
limiti delle dotazioni di cui alla lettera a-bis), sulla base delle
dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza.»;
c) all'articolo 2209-quater, al comma 1, lettera a), le parole:
«e all'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti:
«all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanita' militare»;
d) all'articolo 2209-septies:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
e) all'articolo 2209-octies, al comma 1, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare,
escluso il personale proveniente dall'Arma dei carabinieri»;
f) dopo l'articolo 2214-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 2214-sexies (Costituzione del Corpo unico della Sanita'
militare e transito del personale). - 1. Alla data del 1° gennaio
2027, e' costituito il Corpo unico della Sanita' militare.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2207:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo
unico della Sanita' militare»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unita' di
personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all'articolo
2214-sexies, commi 2 e 3:
a) centottanta ufficiali;
b) cinquantaquattro ispettori;
c) cinquantadue sovrintendenti;
d) novantuno appuntati e carabinieri.»;
b) all'articolo 2209-ter:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare a
160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare a 160.377 unita'»;
2) al comma 1:
2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita'
complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare
fissata a 160.377 unita' dall'articolo 798 e della relativa
ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis, 818-bis
e 830-quater:»;
2.2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le
dotazioni organiche di cui alla lettera a) sono determinate sulla
base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza;»;
2.3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le
unita' di personale eventualmente in eccedenza sono computate, nei
limiti delle dotazioni di cui alla lettera a-bis), sulla base delle
dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza.»;
c) all'articolo 2209-quater, al comma 1, lettera a), le parole:
«e all'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti:
«all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanita' militare»;
d) all'articolo 2209-septies:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare»;
e) all'articolo 2209-octies, al comma 1, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare,
escluso il personale proveniente dall'Arma dei carabinieri»;
f) dopo l'articolo 2214-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 2214-sexies (Costituzione del Corpo unico della Sanita'
militare e transito del personale). - 1. Alla data del 1° gennaio
2027, e' costituito il Corpo unico della Sanita' militare.
2. Alla stessa data, il personale proveniente dalle Forze
armate e dall'Arma dei carabinieri transita nei seguenti ruoli del
Corpo unico della Sanita' militare:
a) gli allievi ufficiali dei ruoli normali dei Corpi sanitari
delle Forze armate, frequentatori dei corsi presso le rispettive
accademie, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita'
militare, permanendo nello stesso istituto di formazione sino al
completamento del relativo corso formativo;
b) gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali del Corpo
sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare
marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico
dell'Aeronautica militare, nonche' al comparto sanitario e
psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, transitano
nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo
il grado rivestito nei corpi di provenienza, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 2214-decies;
c) gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del Corpo
sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare
marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico
dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo speciale del Corpo
unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi
di provenienza;
d) i marescialli appartenenti alla specializzazione Sanita'
del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, alla categoria servizio
sanitario del ruolo marescialli della Marina militare e alla
specialita' sanita' della categoria supporto del ruolo marescialli
dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo unico dei marescialli
della Sanita' militare;
e) i sergenti e i graduati appartenenti alle professioni
sanitarie e inquadrati nella specializzazione Sanita' dell'Esercito
italiano e alla categoria servizio sanitario della Marina militare
transitano nei rispettivi ruoli della Sanita' militare.
armate e dall'Arma dei carabinieri transita nei seguenti ruoli del
Corpo unico della Sanita' militare:
a) gli allievi ufficiali dei ruoli normali dei Corpi sanitari
delle Forze armate, frequentatori dei corsi presso le rispettive
accademie, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita'
militare, permanendo nello stesso istituto di formazione sino al
completamento del relativo corso formativo;
b) gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali del Corpo
sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare
marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico
dell'Aeronautica militare, nonche' al comparto sanitario e
psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, transitano
nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo
il grado rivestito nei corpi di provenienza, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 2214-decies;
c) gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del Corpo
sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare
marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico
dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo speciale del Corpo
unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi
di provenienza;
d) i marescialli appartenenti alla specializzazione Sanita'
del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, alla categoria servizio
sanitario del ruolo marescialli della Marina militare e alla
specialita' sanita' della categoria supporto del ruolo marescialli
dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo unico dei marescialli
della Sanita' militare;
e) i sergenti e i graduati appartenenti alle professioni
sanitarie e inquadrati nella specializzazione Sanita' dell'Esercito
italiano e alla categoria servizio sanitario della Marina militare
transitano nei rispettivi ruoli della Sanita' militare.
3. Gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i
carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
abilitati alle professioni sanitarie e assegnati alle unita'
organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, possono
transitare a domanda nei corrispondenti ruoli del Corpo unico della
Sanita' militare ai sensi dell'articolo 2214-octies.
carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
abilitati alle professioni sanitarie e assegnati alle unita'
organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, possono
transitare a domanda nei corrispondenti ruoli del Corpo unico della
Sanita' militare ai sensi dell'articolo 2214-octies.
4. La comunicazione agli interessati del provvedimento di
transito nel Corpo unico della Sanita' militare avviene mediante
pubblicazione dello stesso sul Giornale ufficiale del Ministero della
difesa.
Art. 2214-septies (Modalita' di transito nel Corpo unico della
Sanita' militare degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dei
Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto
sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data
del 1° gennaio 2027, con provvedimento della Direzione generale per
il personale militare, il personale di cui all'articolo 2214-sexies,
comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), transita nel rispettivo ruolo
normale e speciale del Corpo unico della Sanita' militare mantenendo
la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. A parita' di
anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei
predetti ufficiali e' determinato dall'eta' anagrafica maggiore,
salvo il caso di militari transitati dallo stesso ruolo, per i quali
si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza.
A parita' di eta' anagrafica si applica quanto stabilito
dall'articolo 797, comma 3.
Art. 2214-octies (Disposizioni relative al transito del personale
dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri nel Corpo unico della Sanita' militare). -
transito nel Corpo unico della Sanita' militare avviene mediante
pubblicazione dello stesso sul Giornale ufficiale del Ministero della
difesa.
Art. 2214-septies (Modalita' di transito nel Corpo unico della
Sanita' militare degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dei
Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto
sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data
del 1° gennaio 2027, con provvedimento della Direzione generale per
il personale militare, il personale di cui all'articolo 2214-sexies,
comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), transita nel rispettivo ruolo
normale e speciale del Corpo unico della Sanita' militare mantenendo
la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. A parita' di
anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei
predetti ufficiali e' determinato dall'eta' anagrafica maggiore,
salvo il caso di militari transitati dallo stesso ruolo, per i quali
si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza.
A parita' di eta' anagrafica si applica quanto stabilito
dall'articolo 797, comma 3.
Art. 2214-octies (Disposizioni relative al transito del personale
dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri nel Corpo unico della Sanita' militare). -
1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con propri
provvedimenti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo e pubblicati sul Bollettino ufficiale
dell'Arma dei carabinieri, individua nominativamente, sulla base
della posizione d'impiego, dello stato matricolare e della ulteriore
documentazione attestante il servizio prestato, il personale,
appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e
carabinieri, assegnato nelle unita' organizzative che esercitano
funzioni di natura sanitaria, che puo' transitare, a domanda, nel
Corpo unico della Sanita' militare.
provvedimenti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo e pubblicati sul Bollettino ufficiale
dell'Arma dei carabinieri, individua nominativamente, sulla base
della posizione d'impiego, dello stato matricolare e della ulteriore
documentazione attestante il servizio prestato, il personale,
appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e
carabinieri, assegnato nelle unita' organizzative che esercitano
funzioni di natura sanitaria, che puo' transitare, a domanda, nel
Corpo unico della Sanita' militare.
2. Il personale dell'Arma dei carabinieri, individuato ai sensi
del comma 1, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del
provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sul
Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, puo' presentare, al
Ministero della difesa, domanda di transito nel Corpo unico della
Sanita' militare.
del comma 1, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del
provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sul
Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, puo' presentare, al
Ministero della difesa, domanda di transito nel Corpo unico della
Sanita' militare.
3. Il transito del personale di cui al comma 2 e' disposto, ai
sensi dell'articolo 2214-sexies, nei limiti delle dotazioni organiche
devolute dall'Arma dei carabinieri al Corpo unico della Sanita'
militare, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, con
provvedimento della Direzione generale per il personale militare, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 2214-novies (Categorie in congedo degli ufficiali dei Corpi
sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e
psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1°
gennaio 2027 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, del
complemento e della riserva di complemento appartenenti ai ruoli
normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e al ruolo
tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri
sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del
congedo del Corpo unico della Sanita' militare.
Art. 2214-decies. (Rideterminazione dell'anzianita' assoluta
degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico,
dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita'
militare). - 1. All'atto del transito di cui all'articolo
2214-sexies, i gradi e le anzianita' assolute degli ufficiali del
Corpo unico della Sanita' militare provenienti dal ruolo tecnico,
comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, sono
cosi' rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti
per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata
al presente codice:
a) per i generali di brigata, con l'attribuzione di un aumento
di anzianita' assoluta, nel grado, pari a un anno;
b) per i colonnelli e i tenenti colonnelli, con l'attribuzione
di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a due anni;
c) per i maggiori con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020
al 31 dicembre 2021, computando una permanenza minima nel grado di
maggiore pari a cinque anni.
sensi dell'articolo 2214-sexies, nei limiti delle dotazioni organiche
devolute dall'Arma dei carabinieri al Corpo unico della Sanita'
militare, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, con
provvedimento della Direzione generale per il personale militare, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 2214-novies (Categorie in congedo degli ufficiali dei Corpi
sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e
psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1°
gennaio 2027 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, del
complemento e della riserva di complemento appartenenti ai ruoli
normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e al ruolo
tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri
sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del
congedo del Corpo unico della Sanita' militare.
Art. 2214-decies. (Rideterminazione dell'anzianita' assoluta
degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico,
dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita'
militare). - 1. All'atto del transito di cui all'articolo
2214-sexies, i gradi e le anzianita' assolute degli ufficiali del
Corpo unico della Sanita' militare provenienti dal ruolo tecnico,
comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, sono
cosi' rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti
per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata
al presente codice:
a) per i generali di brigata, con l'attribuzione di un aumento
di anzianita' assoluta, nel grado, pari a un anno;
b) per i colonnelli e i tenenti colonnelli, con l'attribuzione
di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a due anni;
c) per i maggiori con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020
al 31 dicembre 2021, computando una permanenza minima nel grado di
maggiore pari a cinque anni.
2. Ai fini delle rideterminazioni di cui al comma 1:
a) per l'attribuzione del grado di tenente colonnello,
l'avanzamento e' da ritenersi effettuato ad anzianita', secondo le
modalita' di cui all'articolo 1055, e non sono richiesti i requisiti
di cui all'articolo 1096;
b) si computano:
1) le detrazioni di anzianita' adottate ai sensi degli
articoli 858 e 859;
2) i giudizi di non idoneita' espressi in precedenti
valutazioni per l'avanzamento al grado superiore ai sensi
dell'articolo 1065;
3) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi
giudizi di avanzamento a scelta.
a) per l'attribuzione del grado di tenente colonnello,
l'avanzamento e' da ritenersi effettuato ad anzianita', secondo le
modalita' di cui all'articolo 1055, e non sono richiesti i requisiti
di cui all'articolo 1096;
b) si computano:
1) le detrazioni di anzianita' adottate ai sensi degli
articoli 858 e 859;
2) i giudizi di non idoneita' espressi in precedenti
valutazioni per l'avanzamento al grado superiore ai sensi
dell'articolo 1065;
3) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi
giudizi di avanzamento a scelta.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono iscritti nel ruolo
normale del Corpo unico della Sanita' militare sulla base
dell'anzianita' di grado rideterminata. A parita' di anzianita' di
grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti
ufficiali e' determinato dall'articolo 2214-septies.».
normale del Corpo unico della Sanita' militare sulla base
dell'anzianita' di grado rideterminata. A parita' di anzianita' di
grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti
ufficiali e' determinato dall'articolo 2214-septies.».
Art. 17
Disposizioni transitorie e di coordinamento
in materia di avanzamento
in materia di avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 2233-quater sono inseriti i seguenti:
«Art. 2233-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli
ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, in
relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui
all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta
al grado superiore, per ogni grado del ruolo normale e del ruolo
speciale del Corpo unico della Sanita' militare e' annualmente
fissato dal decreto di cui all'articolo 2233-bis, avuto riguardo al
numero di promozioni annuali stabilito al 31 dicembre 2026 dalle
tabelle 1, 2, 3 e 4 per i ruoli di rispettiva provenienza.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 2233-quater sono inseriti i seguenti:
«Art. 2233-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli
ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, in
relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui
all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta
al grado superiore, per ogni grado del ruolo normale e del ruolo
speciale del Corpo unico della Sanita' militare e' annualmente
fissato dal decreto di cui all'articolo 2233-bis, avuto riguardo al
numero di promozioni annuali stabilito al 31 dicembre 2026 dalle
tabelle 1, 2, 3 e 4 per i ruoli di rispettiva provenienza.
2. Il numero di promozioni di cui al comma 1 e' ripartito sulla
base dei preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo
tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri,
in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle
distinte graduatorie di merito.
Art. 2233-sexies (Regime transitorio per colmare ulteriori
vacanze organiche degli ufficiali). - 1. Sino all'anno 2033, le
promozioni aggiuntive di cui all'articolo 1079, comma 1, sono
attribuite sulla base delle vacanze nel grado superiore con
riferimento alle dotazioni determinate ai sensi dell'articolo
2209-ter, comma 1, lettera a-bis).
Art. 2233-septies (Regime transitorio per la formazione delle
aliquote degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno
2033, per il ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanita'
militare, la formazione delle aliquote di valutazione per
l'avanzamento al grado superiore e' stabilita con decreto
ministeriale.
base dei preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo
tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri,
in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle
distinte graduatorie di merito.
Art. 2233-sexies (Regime transitorio per colmare ulteriori
vacanze organiche degli ufficiali). - 1. Sino all'anno 2033, le
promozioni aggiuntive di cui all'articolo 1079, comma 1, sono
attribuite sulla base delle vacanze nel grado superiore con
riferimento alle dotazioni determinate ai sensi dell'articolo
2209-ter, comma 1, lettera a-bis).
Art. 2233-septies (Regime transitorio per la formazione delle
aliquote degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno
2033, per il ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanita'
militare, la formazione delle aliquote di valutazione per
l'avanzamento al grado superiore e' stabilita con decreto
ministeriale.
2. Nel decreto di cui al comma 1, le aliquote sono distinte in
base ai preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo
tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri.
base ai preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo
tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri.
3. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2233-quater.
Art. 2233-octies (Regime transitorio per l'assolvimento dei
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di
imbarco degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno
2033, per gli ufficiali transitati nel Corpo unico della Sanita'
militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai
fini della valutazione per l'avanzamento, rimangono quelle dei
rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dalle tabelle 1, 2,
3 e 4, vigenti al 31 dicembre 2026.
all'articolo 2233-quater.
Art. 2233-octies (Regime transitorio per l'assolvimento dei
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di
imbarco degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno
2033, per gli ufficiali transitati nel Corpo unico della Sanita'
militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai
fini della valutazione per l'avanzamento, rimangono quelle dei
rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dalle tabelle 1, 2,
3 e 4, vigenti al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate
le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di
cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva
aliquota di valutazione.
Art. 2233-novies (Regime transitorio per l'assolvimento dei
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di
imbarco dei marescialli della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno
2033, per i marescialli transitati nel Corpo unico della Sanita'
militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai
fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei
rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1279,
1280, 1281 e 1294, vigenti al 31 dicembre 2026.
le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di
cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva
aliquota di valutazione.
Art. 2233-novies (Regime transitorio per l'assolvimento dei
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di
imbarco dei marescialli della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno
2033, per i marescialli transitati nel Corpo unico della Sanita'
militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai
fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei
rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1279,
1280, 1281 e 1294, vigenti al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate
le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di
cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva
aliquota di valutazione.
Art. 2233-decies (Regime transitorio per l'assolvimento dei
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di
imbarco dei sergenti della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno
2033, per i sergenti transitati nel Corpo unico della Sanita'
militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai
fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei
rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1286,
1287 e 1288, vigenti al 31 dicembre 2026.
le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di
cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva
aliquota di valutazione.
Art. 2233-decies (Regime transitorio per l'assolvimento dei
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di
imbarco dei sergenti della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno
2033, per i sergenti transitati nel Corpo unico della Sanita'
militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai
fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei
rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1286,
1287 e 1288, vigenti al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate
le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di
cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva
aliquota di valutazione.
Art. 2233-undecies (Regime transitorio per l'assolvimento dei
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di
imbarco dei graduati della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno
2033, per i graduati transitati nel Corpo unico della Sanita'
militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai
fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei
rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dall'articolo 1308,
vigente al 31 dicembre 2026.
le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di
cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva
aliquota di valutazione.
Art. 2233-undecies (Regime transitorio per l'assolvimento dei
periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di
imbarco dei graduati della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno
2033, per i graduati transitati nel Corpo unico della Sanita'
militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai
fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei
rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dall'articolo 1308,
vigente al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate
le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di
cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva
aliquota di valutazione.
Art. 2233-duodecies (Periodi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio e di imbarco dei sottufficiali e dei graduati
reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Entro il 31
dicembre 2028, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del
Direttore della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato
maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, sono individuati i periodi minimi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco utili ai fini
dell'avanzamento dei marescialli, dei sergenti e dei graduati della
Sanita' militare reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare.
Art. 2233-terdecies (Regime transitorio dell'avanzamento degli
ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico,
dell'Arma dei carabinieri transitati nel ruolo normale del Corpo
unico della Sanita' militare). - 1. La rideterminazione di anzianita'
di cui all'articolo 2214-decies non da' luogo all'inserimento nelle
aliquote di valutazione ordinarie gia' emesse per l'avanzamento al
grado superiore nel ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico,
dell'Arma dei carabinieri.
le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di
cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva
aliquota di valutazione.
Art. 2233-duodecies (Periodi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio e di imbarco dei sottufficiali e dei graduati
reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Entro il 31
dicembre 2028, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del
Direttore della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato
maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, sono individuati i periodi minimi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco utili ai fini
dell'avanzamento dei marescialli, dei sergenti e dei graduati della
Sanita' militare reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare.
Art. 2233-terdecies (Regime transitorio dell'avanzamento degli
ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico,
dell'Arma dei carabinieri transitati nel ruolo normale del Corpo
unico della Sanita' militare). - 1. La rideterminazione di anzianita'
di cui all'articolo 2214-decies non da' luogo all'inserimento nelle
aliquote di valutazione ordinarie gia' emesse per l'avanzamento al
grado superiore nel ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico,
dell'Arma dei carabinieri.
2. I tenenti colonnelli del ruolo tecnico, comparto sanitario e
psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico
della Sanita' militare, a seguito della rideterminazione di
anzianita' di cui all'articolo 2214-decies, sono inseriti, in base
agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite
nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice, in
aliquote straordinarie di avanzamento al grado superiore per gli anni
dal 2025 al 2027, per il conferimento di sei promozioni al grado di
colonnello, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
cosi' ripartite:
a) due per l'anno 2025;
b) due per l'anno 2026;
c) due per l'anno 2027.
psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico
della Sanita' militare, a seguito della rideterminazione di
anzianita' di cui all'articolo 2214-decies, sono inseriti, in base
agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite
nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice, in
aliquote straordinarie di avanzamento al grado superiore per gli anni
dal 2025 al 2027, per il conferimento di sei promozioni al grado di
colonnello, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
cosi' ripartite:
a) due per l'anno 2025;
b) due per l'anno 2026;
c) due per l'anno 2027.
3. Per le aliquote straordinarie di avanzamento e le promozioni
di cui al comma 2:
a) non si applica quanto previsto dall'articolo 1072;
b) l'articolo 1079 si applica a decorrere dall'anno 2027.
di cui al comma 2:
a) non si applica quanto previsto dall'articolo 1072;
b) l'articolo 1079 si applica a decorrere dall'anno 2027.
4. Sino all'anno 2033, in relazione all'andamento del ruolo
normale del Corpo unico della Sanita' militare, nonche' all'esigenza
di mantenere tassi paritari e profili di avanzamento omogenei tra gli
ufficiali transitati ai sensi dell'articolo 2214-sexies, il Ministro
della difesa e' autorizzato annualmente a prevedere, con apposito
decreto, ulteriori promozioni e aliquote straordinarie di avanzamento
ai gradi di colonnello e generale riservate agli ufficiali del ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della
Sanita' militare, fermi restando i volumi organici complessivi e
l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di
personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli
eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o
permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
normale del Corpo unico della Sanita' militare, nonche' all'esigenza
di mantenere tassi paritari e profili di avanzamento omogenei tra gli
ufficiali transitati ai sensi dell'articolo 2214-sexies, il Ministro
della difesa e' autorizzato annualmente a prevedere, con apposito
decreto, ulteriori promozioni e aliquote straordinarie di avanzamento
ai gradi di colonnello e generale riservate agli ufficiali del ruolo
tecnico dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della
Sanita' militare, fermi restando i volumi organici complessivi e
l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di
personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli
eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o
permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
5. Le eventuali eccedenze determinate dalle promozioni di cui
ai commi 2 e 3 sono considerate in soprannumero agli organici e
progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2032.»;
b) all'articolo 2251-bis, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
c) all'articolo 2251-ter, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
d) all'articolo 2251-quater, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
ai commi 2 e 3 sono considerate in soprannumero agli organici e
progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2032.»;
b) all'articolo 2251-bis, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
c) all'articolo 2251-ter, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
d) all'articolo 2251-quater, alla rubrica, le parole: «e
dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
Art. 18
Disposizioni transitorie in materia
di esercizio dei diritti e disciplina militare
di esercizio dei diritti e disciplina militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 2257-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 2257-quater (Disposizioni transitorie in materia di
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per gli
appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica
amministrazione per il triennio 2028/2030, di cui all'articolo 1478,
comma 5, le APCSM dichiarate rappresentative per il triennio
2025/2027 tutelano gli interessi collettivi degli appartenenti al
Corpo unico della Sanita' militare.
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 2257-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 2257-quater (Disposizioni transitorie in materia di
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per gli
appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica
amministrazione per il triennio 2028/2030, di cui all'articolo 1478,
comma 5, le APCSM dichiarate rappresentative per il triennio
2025/2027 tutelano gli interessi collettivi degli appartenenti al
Corpo unico della Sanita' militare.
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1475 e
1476, fino alla data di cui al comma 1, i militari del Corpo unico
della Sanita' militare possono continuare a essere iscritti ovvero
iscriversi alle APCSM costituite per singola Forza armata o per
l'Arma dei carabinieri o interforze.
Art. 2257-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di
disciplina del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Per il
personale del Corpo unico della Sanita' militare, i procedimenti
disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato
pendenti al momento del transito sono proseguiti o riassunti e
istruiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al
personale del Corpo unico della Sanita' militare.
1476, fino alla data di cui al comma 1, i militari del Corpo unico
della Sanita' militare possono continuare a essere iscritti ovvero
iscriversi alle APCSM costituite per singola Forza armata o per
l'Arma dei carabinieri o interforze.
Art. 2257-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di
disciplina del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Per il
personale del Corpo unico della Sanita' militare, i procedimenti
disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato
pendenti al momento del transito sono proseguiti o riassunti e
istruiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al
personale del Corpo unico della Sanita' militare.
2. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della
Sanita' militare antecedentemente al transito giudicati con sentenza
o decreto penale irrevocabili, di cui l'amministrazione militare ha
avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo
disciplinare e' condotta dagli organi competenti e secondo le
procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita'
militare.
Sanita' militare antecedentemente al transito giudicati con sentenza
o decreto penale irrevocabili, di cui l'amministrazione militare ha
avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo
disciplinare e' condotta dagli organi competenti e secondo le
procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita'
militare.
3. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della
Sanita' militare antecedentemente al transito di cui gli organi
competenti sono o vengono a conoscenza dopo il transito sono
perseguiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al
personale del Corpo unico della Sanita' militare.».
Sanita' militare antecedentemente al transito di cui gli organi
competenti sono o vengono a conoscenza dopo il transito sono
perseguiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al
personale del Corpo unico della Sanita' militare.».
Art. 19
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1,
12, comma 1, lettera b), 16, comma 1, lettera f), e 17, comma 1,
lettera a), valutati in euro 244.679 per l'anno 2026, euro 889.092
per l'anno 2027, euro 337.723 per l'anno 2028, euro 332.579 per
l'anno 2029, euro 328.370 per l'anno 2030, euro 332.579 per ciascuno
degli anni 2031, 2032 e 2033, euro 328.370 per l'anno 2034 ed euro
332.579 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 794,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
12, comma 1, lettera b), 16, comma 1, lettera f), e 17, comma 1,
lettera a), valutati in euro 244.679 per l'anno 2026, euro 889.092
per l'anno 2027, euro 337.723 per l'anno 2028, euro 332.579 per
l'anno 2029, euro 328.370 per l'anno 2030, euro 332.579 per ciascuno
degli anni 2031, 2032 e 2033, euro 328.370 per l'anno 2034 ed euro
332.579 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 794,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo
unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale
sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri
hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
a) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i);
b) articolo 5, comma 1, lettera a);
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio
unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale
sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri
hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
a) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i);
b) articolo 5, comma 1, lettera a);
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio