Testo originario
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici»;
b) «RUO»: il responsabile dell'unita' organizzativa, che agisce
come stazione appaltante o ente concedente, o un suo delegato, di
livello dirigenziale;
c) «RUP»: il responsabile unico del progetto;
d) «Presidenza»: la Presidenza del Consiglio dei ministri.
a) «Codice»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici»;
b) «RUO»: il responsabile dell'unita' organizzativa, che agisce
come stazione appaltante o ente concedente, o un suo delegato, di
livello dirigenziale;
c) «RUP»: il responsabile unico del progetto;
d) «Presidenza»: la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse
da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche
di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice.
da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche
di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al
personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso la
Presidenza per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui
all'articolo 45, comma 2, del Codice, relative a procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' al RUP ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo. Il presente regolamento si
applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui
e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempreche' tale nomina sia
prevista da disposizioni di legge.
personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso la
Presidenza per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui
all'articolo 45, comma 2, del Codice, relative a procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' al RUP ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo. Il presente regolamento si
applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui
e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempreche' tale nomina sia
prevista da disposizioni di legge.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i
contratti di cui all'articolo 56 del Codice.
contratti di cui all'articolo 56 del Codice.
Art. 3
Misura degli incentivi
1. Gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45,
comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base
delle procedure di scelta del contraente, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP), a carico della Presidenza, secondo i seguenti scaglioni e nei
limiti delle relative aliquote:
a) per i lavori:
1) 2 per cento per importi fino a un milione di euro;
2) 1,8 per cento per importi superiori al milione di euro e
fino alla soglia comunitaria;
3) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria
e fino a venti milioni di euro;
4) 1 per cento per importi superiori a venti milioni di euro e
fino a cinquanta milioni di euro;
5) 0,2 per cento per importi oltre cinquanta milioni di euro;
b) per i servizi:
1) 2 per cento per importi inferiori alla soglia comunitaria;
2) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria
e fino a cinquecentomila euro;
3) 1 per cento per importi superiori a cinquecentomila euro e
fino a due milioni di euro;
4) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro;
c) per le forniture:
1) 1,5 per cento per importi fino a un milione di euro;
2) 1 per cento per importi superiori a un milione di euro e
fino a due milioni di euro;
3) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro.
comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base
delle procedure di scelta del contraente, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP), a carico della Presidenza, secondo i seguenti scaglioni e nei
limiti delle relative aliquote:
a) per i lavori:
1) 2 per cento per importi fino a un milione di euro;
2) 1,8 per cento per importi superiori al milione di euro e
fino alla soglia comunitaria;
3) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria
e fino a venti milioni di euro;
4) 1 per cento per importi superiori a venti milioni di euro e
fino a cinquanta milioni di euro;
5) 0,2 per cento per importi oltre cinquanta milioni di euro;
b) per i servizi:
1) 2 per cento per importi inferiori alla soglia comunitaria;
2) 1,5 per cento per importi superiori alla soglia comunitaria
e fino a cinquecentomila euro;
3) 1 per cento per importi superiori a cinquecentomila euro e
fino a due milioni di euro;
4) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro;
c) per le forniture:
1) 1,5 per cento per importi fino a un milione di euro;
2) 1 per cento per importi superiori a un milione di euro e
fino a due milioni di euro;
3) 0,5 per cento per importi superiori a due milioni di euro.
2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice le somme di cui
al comma 1 sono previste nell'ambito del quadro economico del
progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del
contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola,
nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e
forniture.
al comma 1 sono previste nell'ambito del quadro economico del
progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del
contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola,
nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e
forniture.
3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del
Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito
per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i
soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 45,
comma 2, del Codice, nonche' tra i loro collaboratori.
Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito
per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i
soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 45,
comma 2, del Codice, nonche' tra i loro collaboratori.
4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le
funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte
nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto opere o
lavori, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti
in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel
rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il
valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:
a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo
del RUP;
b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo
della progettazione, programmazione e controllo della spesa e
predisposizione dei documenti di gara;
c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo
della direzione dei lavori e del collaudo.
funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte
nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto opere o
lavori, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti
in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel
rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il
valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:
a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo
del RUP;
b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo
della progettazione, programmazione e controllo della spesa e
predisposizione dei documenti di gara;
c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo
della direzione dei lavori e del collaudo.
5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili alle
funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte
nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto servizi e
forniture, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e,
comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale
a 100:
a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo
del RUP;
b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo
della progettazione, programmazione e controllo della spesa e
predisposizione dei documenti di gara;
c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo
della direzione dell'esecuzione contrattuale e verifica della
conformita'.
funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte
nell'ambito di procedure di affidamento aventi a oggetto servizi e
forniture, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e,
comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale
a 100:
a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo
del RUP;
b) dal 20 per cento al 45 per cento, da ripartire per il gruppo
della progettazione, programmazione e controllo della spesa e
predisposizione dei documenti di gara;
c) dal 25 per cento al 55 per cento, da ripartire per il gruppo
della direzione dell'esecuzione contrattuale e verifica della
conformita'.
6. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui
all'articolo 45, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della
Presidenza da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti,
secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse
amministrazioni aggiudicatrici al fine di provvedere alla loro
corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45 del Codice.
all'articolo 45, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della
Presidenza da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti,
secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse
amministrazioni aggiudicatrici al fine di provvedere alla loro
corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45 del Codice.
7. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 45, comma
8, del Codice, puo' essere riconosciuta, anche su richiesta della
centrale di committenza, una quota non superiore al 25 per cento
dell'incentivo di cui al comma 1.
8, del Codice, puo' essere riconosciuta, anche su richiesta della
centrale di committenza, una quota non superiore al 25 per cento
dell'incentivo di cui al comma 1.
Art. 4
Individuazione del personale
1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della
Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in
servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Codice
e dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 20 giugno 2024. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le
stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio
organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato
I.2. del Codice, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche.
Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in
servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Codice
e dall'articolo 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 20 giugno 2024. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le
stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio
organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato
I.2. del Codice, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche.
2. Il RUO nomina gli incaricati delle funzioni tecniche di cui
all'articolo 45 del Codice, nonche' i collaboratori tecnici e
amministrativi, con le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024.
all'articolo 45 del Codice, nonche' i collaboratori tecnici e
amministrativi, con le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024.
3. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto
successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i
quali devono essere eseguite le prestazioni.
successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i
quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. Tutti gli incarichi, compresi quelli di supporto e
collaborazione tecnica ed amministrativa, devono essere formalizzati
per iscritto prima dello svolgimento delle relative attivita'. Non si
da' luogo a pagamenti in favore di personale che non risulti nominato
con provvedimento formale.
collaborazione tecnica ed amministrativa, devono essere formalizzati
per iscritto prima dello svolgimento delle relative attivita'. Non si
da' luogo a pagamenti in favore di personale che non risulti nominato
con provvedimento formale.
5. Sono soggetti interessati all'applicazione della presente
disciplina:
a) il RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni elencate
nell'Allegato I.10 del Codice, connesse alla realizzazione di lavori
e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui e' nominato
il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione
ordinaria e straordinaria di particolare complessita';
b) il direttore dell'esecuzione nei casi in cui e' prevista la
nomina;
c) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a),
individuati nell'atto formale.
disciplina:
a) il RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni elencate
nell'Allegato I.10 del Codice, connesse alla realizzazione di lavori
e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui e' nominato
il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione
ordinaria e straordinaria di particolare complessita';
b) il direttore dell'esecuzione nei casi in cui e' prevista la
nomina;
c) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a),
individuati nell'atto formale.
6. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice
penale, ne' ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati
interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del
rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da
misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta
preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice
penale, ne' ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati
interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del
rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da
misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta
preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.
7. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora,
successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il
personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del Codice penale, ovvero qualora risulti
destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del
rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure
cautelari di sospensione dal servizio.
successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il
personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del Codice penale, ovvero qualora risulti
destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del
rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure
cautelari di sospensione dal servizio.
8. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai
commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono
criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza
acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del
personale, valutate in relazione alla complessita'
tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da
realizzare.
commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono
criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza
acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del
personale, valutate in relazione alla complessita'
tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da
realizzare.
Art. 5
Definizione delle percentuali effettive
1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, o atti
successivi, individuano le percentuali effettive di ripartizione
dell'incentivo in ragione della complessita' del lavoro, servizio o
fornitura da realizzare, del grado di responsabilita' e della durata
dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalita' e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati
dall'articolo 3, commi 4 e 5.
successivi, individuano le percentuali effettive di ripartizione
dell'incentivo in ragione della complessita' del lavoro, servizio o
fornitura da realizzare, del grado di responsabilita' e della durata
dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalita' e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati
dall'articolo 3, commi 4 e 5.
2. L'incentivo eccedente il trattamento economico complessivo annuo
lordo percepito dal personale, non corrisposto, ai sensi
dell'articolo 45, comma 4, secondo periodo del Codice, e le quote
dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal proprio
personale, in quanto affidate a personale esterno alla Presidenza,
ovvero non corrisposte perche' prive dell'attestazione del dirigente,
incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice.
lordo percepito dal personale, non corrisposto, ai sensi
dell'articolo 45, comma 4, secondo periodo del Codice, e le quote
dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal proprio
personale, in quanto affidate a personale esterno alla Presidenza,
ovvero non corrisposte perche' prive dell'attestazione del dirigente,
incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice.
3. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o
varianti in aumento che rideterminano l'importo contrattuale, le
somme complessive da destinare agli incentivi sono commisurate al
nuovo importo del contratto di affidamento.
varianti in aumento che rideterminano l'importo contrattuale, le
somme complessive da destinare agli incentivi sono commisurate al
nuovo importo del contratto di affidamento.
4. Non e' dovuta la remunerazione degli incentivi per le modifiche
contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o
omissioni in fase progettuale o di programmazione.
contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o
omissioni in fase progettuale o di programmazione.
5. Il 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, e'
destinato alle finalita' previste dall'articolo 45, commi 6 e 7 del
Codice, ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti a
destinazione vincolata o da finanziamenti europei.
destinato alle finalita' previste dall'articolo 45, commi 6 e 7 del
Codice, ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti a
destinazione vincolata o da finanziamenti europei.
Art. 6
Determinazione e liquidazione degli importi
1. La determinazione degli importi spettanti al personale
incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento
positivo effettuato dal dirigente della struttura competente per la
procedura di affidamento, sulla base di apposita attestazione e
rendicontazione delle attivita' concretamente svolte rilasciata da
parte del RUP. Nel caso in cui la certificazione delle funzioni
tecniche effettivamente svolte riguardi personale dirigenziale,
questa deve essere redatta dal RUO.
incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento
positivo effettuato dal dirigente della struttura competente per la
procedura di affidamento, sulla base di apposita attestazione e
rendicontazione delle attivita' concretamente svolte rilasciata da
parte del RUP. Nel caso in cui la certificazione delle funzioni
tecniche effettivamente svolte riguardi personale dirigenziale,
questa deve essere redatta dal RUO.
2. La liquidazione puo' essere corrisposta anche in corrispondenza
dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di
avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione puo'
essere corrisposta in concomitanza all'emissione dei certificati di
pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di
conformita' o di regolare esecuzione.
dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di
avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione puo'
essere corrisposta in concomitanza all'emissione dei certificati di
pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di
conformita' o di regolare esecuzione.
3. Le prestazioni sono considerate rese:
a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di
ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del
certificato di collaudo finale;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con
l'emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile
unico del progetto della relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione
dell'aggiudicazione;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi,
con l'espletamento delle verifiche periodiche;
g) per le verifiche di conformita', con l'emissione della
certificazione di regolare esecuzione.
a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di
ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del
certificato di collaudo finale;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con
l'emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile
unico del progetto della relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione
dell'aggiudicazione;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi,
con l'espletamento delle verifiche periodiche;
g) per le verifiche di conformita', con l'emissione della
certificazione di regolare esecuzione.
4. Nel caso in cui alla stessa unita' di personale siano affidati,
nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu' incarichi tecnici la
quota dell'incentivo spettante e' pari alla somma delle quote
relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma
nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu' incarichi tecnici la
quota dell'incentivo spettante e' pari alla somma delle quote
relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma
6.
5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da
quelle di cui agli articoli 7 e 8, l'incentivo spettante e' liquidato
in proporzione alle attivita' effettivamente svolte.
5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da
quelle di cui agli articoli 7 e 8, l'incentivo spettante e' liquidato
in proporzione alle attivita' effettivamente svolte.
6. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 45,
comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da
ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche
per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo'
superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo, percepito nella medesima annualita' di
riferimento dalla stessa unita' di personale. Ove la Presidenza
adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice il limite di cui
al primo periodo e' aumentato del 15 per cento, in relazione alle
attivita' svolte nell'anno di riferimento.
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 45,
comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato da
ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche
per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo'
superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico
complessivo annuo lordo, percepito nella medesima annualita' di
riferimento dalla stessa unita' di personale. Ove la Presidenza
adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice il limite di cui
al primo periodo e' aumentato del 15 per cento, in relazione alle
attivita' svolte nell'anno di riferimento.
7. Ai fini della liquidazione, viene redatta una scheda
sottoscritta dal RUO, controfirmata dal personale incaricato,
contenente:
a) il tipo di attivita' assegnata nonche' da svolgere;
b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare, in
conformita' dell'attivita' svolta rispetto a quanto assegnato.
sottoscritta dal RUO, controfirmata dal personale incaricato,
contenente:
a) il tipo di attivita' assegnata nonche' da svolgere;
b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare, in
conformita' dell'attivita' svolta rispetto a quanto assegnato.
Art. 7
Responsabilita' per ritardo nei tempi previsti
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, terzo periodo, del Codice,
in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi
previsti per l'espletamento delle attivita', fermo restando quanto
previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, l'incentivo da
corrispondere e' ridotto di una penale pari all'1 per cento
dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di
settimana superiore a tre giorni.
in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi
previsti per l'espletamento delle attivita', fermo restando quanto
previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, l'incentivo da
corrispondere e' ridotto di una penale pari all'1 per cento
dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di
settimana superiore a tre giorni.
2. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo
qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una
decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al
personale.
qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una
decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al
personale.
Art. 8
Altre ipotesi di responsabilita'
1. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo al
soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per
l'esecuzione di funzioni tecniche, risulti responsabile di:
a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla
contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;
b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui
alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel
quadro economico o danni per la Presidenza.
soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per
l'esecuzione di funzioni tecniche, risulti responsabile di:
a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla
contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;
b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui
alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel
quadro economico o danni per la Presidenza.
Art. 9
Accertamento della responsabilita'
1. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli
articoli 7 e 8 e' svolto dal RUO, sentiti il RUP e il personale
incaricato.
articoli 7 e 8 e' svolto dal RUO, sentiti il RUP e il personale
incaricato.
2. Nei confronti del RUP l'accertamento e' svolto dal RUO, sentito
il dirigente della struttura competente per la procedura di
affidamento e il RUP medesimo.
il dirigente della struttura competente per la procedura di
affidamento e il RUP medesimo.
3. La Presidenza, a seguito della comunicazione del RUO, procede al
recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul
trattamento economico dovuto al personale, anche mediante rateazione,
in ragione degli importi dovuti.
recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul
trattamento economico dovuto al personale, anche mediante rateazione,
in ragione degli importi dovuti.
4. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non e' sostitutivo di altre
forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti
disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilita', anche
disciplinari.
forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti
disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilita', anche
disciplinari.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica al personale non dirigenziale
per le procedure di affidamento avviate a decorrere dal 1° luglio
per le procedure di affidamento avviate a decorrere dal 1° luglio
2023.
2. Il presente regolamento si applica al personale dirigenziale per
le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024.
2. Il presente regolamento si applica al personale dirigenziale per
le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024.
3. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 18 novembre 2021, n. 239, continuano ad applicarsi
esclusivamente ai procedimenti in corso avviati prima della data di
cui al comma 1.
dei ministri 18 novembre 2021, n. 239, continuano ad applicarsi
esclusivamente ai procedimenti in corso avviati prima della data di
cui al comma 1.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, il presente
decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 18 novembre 2021, n. 239.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2026
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Mantovano
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1325
decreto abroga e sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 18 novembre 2021, n. 239.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2026
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Mantovano
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1325