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Legge 77/2026 - LEGGE 6 maggio 2026, n. 77

LEGGE 6 maggio 2026, n. 77

Numero 77 Anno 2026 GU 15.05.2026 Codice 26G00097

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 30.05.2026.

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Testo originario

Art. 1

Istituzione della Giornata della ristorazione
1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di
ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e
rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse
forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della
condivisione, del convivio e della comunita' e ispirandosi ai
seguenti principi:
a) inclusione e sostenibilita' ambientale, economica, sociale,
generazionale e imprenditoriale;
b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle
tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari
sostenibili e di qualita';
c) sicurezza e legalita' attraverso il rispetto delle regole,
l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrita'
alimentare, la trasparenza e la tracciabilita' nonche' il contrasto
dei comportamenti lesivi della dignita' del settore;
d) promozione di un sistema alimentare piu' equo, sano e
rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la
tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello
scenario internazionale.
2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che
coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e
all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in
Italy.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2

Iniziative per la celebrazione
1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, il Ministero
delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con
il Ministero del turismo, sentite le associazioni datoriali di
categoria maggiormente rappresentative del settore della
ristorazione, promuove un'iniziativa di approfondimento interamente
dedicata ai valori e ai principi di cui al medesimo articolo 1, nel
corso della quale e' data evidenza alle manifestazioni previste per
la celebrazione della Giornata, anche ai sensi del comma 4 del
presente articolo. Per ciascuna ricorrenza annuale della Giornata e'
individuato un tema simbolico della ristorazione ispirato ai valori e
ai principi di cui all'articolo 1, che e' associato alle iniziative e
alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata
medesima. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. In occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1 sono
conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della
ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti
della sostenibilita', dell'inclusione, dell'innovazione, della
sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della
ristorazione. Ai fini del conferimento delle medaglie di cui al
presente comma, gli imprenditori operanti all'estero devono essere in
possesso della certificazione di cui all'articolo 34 della legge 27
dicembre 2023, n. 206. Ai fini dell'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 3.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. Le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature
per il conferimento delle medaglie di cui al comma 2 nonche' per la
loro valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, sentite le associazioni datoriali di
categoria maggiormente rappresentative del settore della
ristorazione.
4. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, lo Stato, le
regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono
promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle
rispettive competenze, anche in coordinamento con altri soggetti
pubblici e privati, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche,
cerimonie, incontri e momenti comuni con l'obiettivo di celebrare la
ristorazione, favorendo in particolare le attivita' e le iniziative
rivolte ai valori della sostenibilita', dell'innovazione, della
sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della
ristorazione medesima. Le istituzioni pubbliche, nei rispettivi
ambiti di competenza, possono promuovere altresi', nelle scuole di
ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni
interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi
volti a valorizzare il ruolo della ristorazione.

Art. 3

Informazione radiofonica, televisiva e multimediale
1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal
contratto di servizio, puo' dedicare spazi ai temi connessi alla
Giornata di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione
televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 4

Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1 e
2, pari a 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
Art. 2
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 34 della legge 27 dicembre
2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la
valorizzazione, la promozione e la tutela del made in
Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2023, n. 300:
«Art. 34 (Certificazione di qualita' della
ristorazione italiana all'estero). - 1. Al fine di
valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che
operano all'estero con un'offerta enogastronomica
effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e
di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica
dell'italian sounding sia nella preparazione delle vivande
sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, e'
istituita la certificazione distintiva di "ristorante
italiano nel mondo", attribuita, su richiesta, ai
ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa
verifica che il titolare dell'attivita', il coniuge, i
parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano
incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui
all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del
codice di procedura penale, e' rilasciata, su richiesta del
ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente
certificatore accreditato presso l'organismo unico di
accreditamento nazionale italiano, sulla base di un
disciplinare adottato con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e
con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa
dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali,
organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di
ristorazione nonche' di schema di certificazione. Il
disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche
necessari per il rilascio della certificazione stessa, con
particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di
qualita' e di prodotti appartenenti alla tradizione
enogastronomica italiana, a denominazione di origine
protetta, a indicazione geografica protetta, a
denominazione di origine controllata, a denominazione di
origine controllata e garantita e a indicazione geografica
tipica nonche' al rispetto della tradizione gastronomica
italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte
del personale impiegato nell'attivita' di ristorazione.
2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla
data del rilascio ed e' rinnovabile su richiesta
dell'interessato. La domanda di rinnovo puo' essere
presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della
certificazione.
3. Qualora, nel corso della validita' della
certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di
onorabilita' di cui al comma 1 o di quelli tecnici
stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo
comma 1, la certificazione e' revocata.
4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di
valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione
che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori
tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
abrogati.».