Testo originario
Art. 1
Istituzione della Giornata della ristorazione
1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di
ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e
rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse
forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della
condivisione, del convivio e della comunita' e ispirandosi ai
seguenti principi:
a) inclusione e sostenibilita' ambientale, economica, sociale,
generazionale e imprenditoriale;
b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle
tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari
sostenibili e di qualita';
c) sicurezza e legalita' attraverso il rispetto delle regole,
l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrita'
alimentare, la trasparenza e la tracciabilita' nonche' il contrasto
dei comportamenti lesivi della dignita' del settore;
d) promozione di un sistema alimentare piu' equo, sano e
rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la
tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello
scenario internazionale.
ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e
rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse
forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della
condivisione, del convivio e della comunita' e ispirandosi ai
seguenti principi:
a) inclusione e sostenibilita' ambientale, economica, sociale,
generazionale e imprenditoriale;
b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle
tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari
sostenibili e di qualita';
c) sicurezza e legalita' attraverso il rispetto delle regole,
l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrita'
alimentare, la trasparenza e la tracciabilita' nonche' il contrasto
dei comportamenti lesivi della dignita' del settore;
d) promozione di un sistema alimentare piu' equo, sano e
rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la
tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello
scenario internazionale.
2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che
coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e
all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in
Italy.
coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e
all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in
Italy.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2
Iniziative per la celebrazione
1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, il Ministero
delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con
il Ministero del turismo, sentite le associazioni datoriali di
categoria maggiormente rappresentative del settore della
ristorazione, promuove un'iniziativa di approfondimento interamente
dedicata ai valori e ai principi di cui al medesimo articolo 1, nel
corso della quale e' data evidenza alle manifestazioni previste per
la celebrazione della Giornata, anche ai sensi del comma 4 del
presente articolo. Per ciascuna ricorrenza annuale della Giornata e'
individuato un tema simbolico della ristorazione ispirato ai valori e
ai principi di cui all'articolo 1, che e' associato alle iniziative e
alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata
medesima. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con
il Ministero del turismo, sentite le associazioni datoriali di
categoria maggiormente rappresentative del settore della
ristorazione, promuove un'iniziativa di approfondimento interamente
dedicata ai valori e ai principi di cui al medesimo articolo 1, nel
corso della quale e' data evidenza alle manifestazioni previste per
la celebrazione della Giornata, anche ai sensi del comma 4 del
presente articolo. Per ciascuna ricorrenza annuale della Giornata e'
individuato un tema simbolico della ristorazione ispirato ai valori e
ai principi di cui all'articolo 1, che e' associato alle iniziative e
alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata
medesima. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. In occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1 sono
conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della
ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti
della sostenibilita', dell'inclusione, dell'innovazione, della
sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della
ristorazione. Ai fini del conferimento delle medaglie di cui al
presente comma, gli imprenditori operanti all'estero devono essere in
possesso della certificazione di cui all'articolo 34 della legge 27
dicembre 2023, n. 206. Ai fini dell'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 3.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della
ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti
della sostenibilita', dell'inclusione, dell'innovazione, della
sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della
ristorazione. Ai fini del conferimento delle medaglie di cui al
presente comma, gli imprenditori operanti all'estero devono essere in
possesso della certificazione di cui all'articolo 34 della legge 27
dicembre 2023, n. 206. Ai fini dell'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 3.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. Le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature
per il conferimento delle medaglie di cui al comma 2 nonche' per la
loro valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, sentite le associazioni datoriali di
categoria maggiormente rappresentative del settore della
ristorazione.
per il conferimento delle medaglie di cui al comma 2 nonche' per la
loro valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, sentite le associazioni datoriali di
categoria maggiormente rappresentative del settore della
ristorazione.
4. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, lo Stato, le
regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono
promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle
rispettive competenze, anche in coordinamento con altri soggetti
pubblici e privati, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche,
cerimonie, incontri e momenti comuni con l'obiettivo di celebrare la
ristorazione, favorendo in particolare le attivita' e le iniziative
rivolte ai valori della sostenibilita', dell'innovazione, della
sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della
ristorazione medesima. Le istituzioni pubbliche, nei rispettivi
ambiti di competenza, possono promuovere altresi', nelle scuole di
ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni
interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi
volti a valorizzare il ruolo della ristorazione.
regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono
promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle
rispettive competenze, anche in coordinamento con altri soggetti
pubblici e privati, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche,
cerimonie, incontri e momenti comuni con l'obiettivo di celebrare la
ristorazione, favorendo in particolare le attivita' e le iniziative
rivolte ai valori della sostenibilita', dell'innovazione, della
sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della
ristorazione medesima. Le istituzioni pubbliche, nei rispettivi
ambiti di competenza, possono promuovere altresi', nelle scuole di
ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni
interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi
volti a valorizzare il ruolo della ristorazione.
Art. 3
Informazione radiofonica, televisiva e multimediale
1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal
contratto di servizio, puo' dedicare spazi ai temi connessi alla
Giornata di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione
televisiva pubblica nazionale e regionale.
televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal
contratto di servizio, puo' dedicare spazi ai temi connessi alla
Giornata di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione
televisiva pubblica nazionale e regionale.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1 e
2, pari a 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2, pari a 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio