Testo originario
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie
all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE)
2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024,
relativo al ripristino della natura.
all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE)
2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024,
relativo al ripristino della natura.
Art. 2
Autorita' nazionali competenti
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali
autorita' nazionali competenti per il coordinamento delle attivita'
da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991.
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali
autorita' nazionali competenti per il coordinamento delle attivita'
da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale
competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6,
8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991.
nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale
competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6,
8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e',
altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento
(UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
a) la tutela della biodiversita' e il recupero delle condizioni
ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto
dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;
b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori,
come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a
livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e
ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del
regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del
medesimo regolamento.
altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento
(UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
a) la tutela della biodiversita' e il recupero delle condizioni
ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto
dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;
b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori,
come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a
livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e
ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del
regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del
medesimo regolamento.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e'
autorita' nazionale competente, in coordinamento con le regioni e
provincie autonome, per l'applicazione di quanto previsto dagli
articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991.
delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e'
autorita' nazionale competente, in coordinamento con le regioni e
provincie autonome, per l'applicazione di quanto previsto dagli
articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991.
5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e', altresi', autorita' nazionale competente, in
coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del
regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli
ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE)
2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca
dell'Unione europea;
b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del
ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto
dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a
livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e
ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del
regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del
medesimo regolamento.
delle foreste e', altresi', autorita' nazionale competente, in
coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del
regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli
ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE)
2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca
dell'Unione europea;
b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del
ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto
dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a
livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e
ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del
regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del
medesimo regolamento.
Art. 3
Piano nazionale di ripristino
1. Le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello
svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a
promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti, ivi
compresi i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e
5, e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attivita'
relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito
«Piano»). Tali attivita' prevedono la raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonche'
la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli
14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la
revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo
regolamento. Sono fatte salve in ogni caso le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a
promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti, ivi
compresi i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e
5, e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attivita'
relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito
«Piano»). Tali attivita' prevedono la raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonche'
la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli
14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la
revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo
regolamento. Sono fatte salve in ogni caso le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
2. Il Piano e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2024/1991, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2024/1991, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le autorita' nazionali competenti provvedono, altresi', ad
assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea
delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del
regolamento (UE) 2024/1991.
assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea
delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del
regolamento (UE) 2024/1991.
Art. 4
Amministrazioni responsabili per l'attuazione
del Piano nazionale di ripristino
del Piano nazionale di ripristino
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per
l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al
ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del
regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per
l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al
ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del
regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino
distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili
per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi
al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di
cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi
marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle
acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE)
2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10
del regolamento (UE) 2024/1991, nonche' degli ecosistemi agricoli di
cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.
enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino
distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili
per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi
al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di
cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi
marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle
acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE)
2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10
del regolamento (UE) 2024/1991, nonche' degli ecosistemi agricoli di
cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino
distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi anche
dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario come enti
attuatori, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto
attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettivita'
naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure
alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991.
enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino
distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi anche
dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario come enti
attuatori, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto
attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettivita'
naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure
alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle
aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono
responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli
obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui
all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991.
enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle
aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono
responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli
obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui
all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991.
5. I comuni, le citta' metropolitane e le province sono
responsabili per l'attuazione del Piano con riferimento agli obblighi
relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8
del regolamento (UE) 2024/1991, ferme restando le competenze e
funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle
citta' metropolitane. L'attuazione delle azioni di cui all'articolo
8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1991, avviene nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonche' delle risorse specificamente stanziate in coerenza con le
previsioni del Piano.
responsabili per l'attuazione del Piano con riferimento agli obblighi
relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8
del regolamento (UE) 2024/1991, ferme restando le competenze e
funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle
citta' metropolitane. L'attuazione delle azioni di cui all'articolo
8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1991, avviene nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonche' delle risorse specificamente stanziate in coerenza con le
previsioni del Piano.
6. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione
delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del
regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono all'impegno di piantare
nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo
regolamento.
delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del
regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono all'impegno di piantare
nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo
regolamento.
7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di
rispettiva competenza, assicurano, altresi', lo svolgimento delle
attivita' relative a:
a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del
regolamento (UE) 2024/1991;
b) la trasmissione alle autorita' nazionali competenti di cui
all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per
le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto
dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.
rispettiva competenza, assicurano, altresi', lo svolgimento delle
attivita' relative a:
a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del
regolamento (UE) 2024/1991;
b) la trasmissione alle autorita' nazionali competenti di cui
all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per
le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto
dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.
Art. 5
Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, un Tavolo di indirizzo e coordinamento
strategico, composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero della cultura;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in
Italy;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero del turismo;
i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove
nominato;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,
ove nominato;
m) un rappresentante della Commissione Politiche Agricole e uno
della Commissione CAES della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome;
n) un rappresentante dei Comuni e delle Citta' metropolitane
individuato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
sicurezza energetica, un Tavolo di indirizzo e coordinamento
strategico, composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero della cultura;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in
Italy;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero del turismo;
i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove
nominato;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,
ove nominato;
m) un rappresentante della Commissione Politiche Agricole e uno
della Commissione CAES della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome;
n) un rappresentante dei Comuni e delle Citta' metropolitane
individuato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
2. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce con cadenza annuale e
assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le
amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei
soggetti a vario titolo interessati.
assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le
amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei
soggetti a vario titolo interessati.
3. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non sono corrisposti
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei minitri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei minitri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio