Testo originario
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, il
presente decreto si applica al personale della carriera diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia.
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, il
presente decreto si applica al personale della carriera diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia.
Art. 2
Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2022 al
31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici.
31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti
giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto del Presidente della Repubblica.
giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 2018, n. 85
24 maggio 2018, n. 85
1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 2018, n. 85, continuano ad applicarsi con le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'attuazione di tale previsione, una particolare attenzione
verra' rivolta al funzionario che goda dei benefici previsti dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a sostegno della
genitorialita'.»;
2) al comma 4, la parola «tenendo» e' sostituita dalle
seguenti: «al fine di assicurare un'equilibrata ripartizione dei
carichi di lavoro, il rispetto dei tempi di riposo e la tutela
dell'equilibrio psico-fisico del personale. Sara' tenuta»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Durante lo
svolgimento del turno di reperibilita', il personale della carriera
diplomatica deve essere contattabile all'utenza telefonica assegnata
o, in alternativa, a quella preventivamente comunicata all'Ufficio di
appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilita',
l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario
reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo
svolgimento delle attivita' urgenti da effettuare in presenza, fino a
cessate esigenze.»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, lettera c), la parola «documentati» e' soppressa
e, dopo le parole «motivi personali o familiari,» sono inserite le
seguenti: «ivi compresi quelli derivanti dal trasferimento da e per
l'estero,»;
c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Stipendio tabellare). - 1. Gli stipendi tabellari,
come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre
2022, n. 195, sono incrementati:
- per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti
all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi
dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021;
- per l'anno 2023 di importi mensili lordi, per tredici
mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata
in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234
del 2021.
24 maggio 2018, n. 85, continuano ad applicarsi con le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'attuazione di tale previsione, una particolare attenzione
verra' rivolta al funzionario che goda dei benefici previsti dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a sostegno della
genitorialita'.»;
2) al comma 4, la parola «tenendo» e' sostituita dalle
seguenti: «al fine di assicurare un'equilibrata ripartizione dei
carichi di lavoro, il rispetto dei tempi di riposo e la tutela
dell'equilibrio psico-fisico del personale. Sara' tenuta»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Durante lo
svolgimento del turno di reperibilita', il personale della carriera
diplomatica deve essere contattabile all'utenza telefonica assegnata
o, in alternativa, a quella preventivamente comunicata all'Ufficio di
appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilita',
l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario
reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo
svolgimento delle attivita' urgenti da effettuare in presenza, fino a
cessate esigenze.»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, lettera c), la parola «documentati» e' soppressa
e, dopo le parole «motivi personali o familiari,» sono inserite le
seguenti: «ivi compresi quelli derivanti dal trasferimento da e per
l'estero,»;
c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Stipendio tabellare). - 1. Gli stipendi tabellari,
come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre
2022, n. 195, sono incrementati:
- per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti
all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi
dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021;
- per l'anno 2023 di importi mensili lordi, per tredici
mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata
in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234
del 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare,
comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato,
per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi
annui lordi per tredici mensilita':
=========================================================
| Ambasciatore | 118.524,04 € |
+=================================+=====================+
|Ministro Plenipotenziario | 101.736,57 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere d'Ambasciata | 80.270,22 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere di Legazione | 63.155,13 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Segretario di Legazione | 48.314,87 €.|
+---------------------------------+---------------------+
comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato,
per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi
annui lordi per tredici mensilita':
=========================================================
| Ambasciatore | 118.524,04 € |
+=================================+=====================+
|Ministro Plenipotenziario | 101.736,57 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere d'Ambasciata | 80.270,22 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere di Legazione | 63.155,13 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Segretario di Legazione | 48.314,87 €.|
+---------------------------------+---------------------+
3. Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le
somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di
indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed
economico 2022-2024.
somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di
indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed
economico 2022-2024.
4. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello
stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della
base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con
riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle
disposizioni vigenti.
stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della
base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con
riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle
disposizioni vigenti.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo
sindacale e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i
limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle
risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce
un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti
all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30 per
cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice
IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati
applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza
contrattuale, detto importo sara' pari al 50 per cento del predetto
indice.
dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo
sindacale e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i
limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle
risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce
un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti
all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30 per
cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice
IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati
applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza
contrattuale, detto importo sara' pari al 50 per cento del predetto
indice.
6. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della
retribuzione di cui al comma 5 si applica la procedura di cui
all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, fermo restando, per il triennio 2025-2027,
quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni
dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione
sindacale firmataria del presente decreto.»;
d) all'articolo 19, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti
ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del
dipendente: euro 2.083.261,80 a decorrere dal 1° gennaio 2024.»;
e) all'articolo 20, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le misure della
retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che
sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato
ai sensi dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono rideterminate nei
seguenti valori annui lordi per tredici mensilita', a decorrere dal
1° gennaio 2024:
=====================================================
| a) Segretario generale | 158.100,00 € |
+=============================+=====================+
|b1) capo di Gabinetto; vice | |
|segretario generale | 113.100,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|b) capo del Cerimoniale | |
|diplomatico della Repubblica | |
|e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. b), del| |
|decreto del Ministro degli | |
|affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 96.400,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|c1) vice capo di Gabinetto e | |
|rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. c1), | |
|del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 68.000,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|c) capo di segreteria di Vice| |
|Ministro e rimanenti | |
|posizioni funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. c), del| |
|decreto del Ministro degli | |
|affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 62.400,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|d) capo di ufficio e | |
|rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. d), del| |
|decreto del Ministro degli | |
|affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 51.200,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|e1) funzionario vicario di | |
|capo di ufficio e rimanenti | |
|posizioni funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. e1), | |
|del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 25.500,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|e) capo di sezione | 18.000,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|f) funzionario addetto ad | |
|ufficio | 14.000,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
retribuzione di cui al comma 5 si applica la procedura di cui
all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, fermo restando, per il triennio 2025-2027,
quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni
dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione
sindacale firmataria del presente decreto.»;
d) all'articolo 19, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti
ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del
dipendente: euro 2.083.261,80 a decorrere dal 1° gennaio 2024.»;
e) all'articolo 20, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le misure della
retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che
sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato
ai sensi dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono rideterminate nei
seguenti valori annui lordi per tredici mensilita', a decorrere dal
1° gennaio 2024:
=====================================================
| a) Segretario generale | 158.100,00 € |
+=============================+=====================+
|b1) capo di Gabinetto; vice | |
|segretario generale | 113.100,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|b) capo del Cerimoniale | |
|diplomatico della Repubblica | |
|e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. b), del| |
|decreto del Ministro degli | |
|affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 96.400,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|c1) vice capo di Gabinetto e | |
|rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. c1), | |
|del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 68.000,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|c) capo di segreteria di Vice| |
|Ministro e rimanenti | |
|posizioni funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. c), del| |
|decreto del Ministro degli | |
|affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 62.400,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|d) capo di ufficio e | |
|rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. d), del| |
|decreto del Ministro degli | |
|affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 51.200,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|e1) funzionario vicario di | |
|capo di ufficio e rimanenti | |
|posizioni funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. e1), | |
|del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 25.500,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|e) capo di sezione | 18.000,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|f) funzionario addetto ad | |
|ufficio | 14.000,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette
dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con
un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di
particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre
2021, n. 2754, la retribuzione di posizione e' fissata in base al
livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto
decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo
1 del decreto medesimo.»;
f) agli articoli 21 e 22, le parole «1° agosto 2013, n. 1518» e
«n. 1518/2013», ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: «17 dicembre 2021, n. 2754» e «n. 2754 del 2021»;
g) all'articolo 25 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione,
compatibilmente con le esigenze di servizio, avra' cura di facilitare
l'accesso al lavoro agile e di valutare, per i genitori di prole
entro il compimento del primo anno di vita, l'estensione del numero
di giorni di attivita' resa in modalita' agile rispetto a quelli
previsti per il restante personale.»;
h) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Incentivi funzioni tecniche). - 1. Ai funzionari
diplomatici sono erogati gli incentivi per lo svolgimento di funzioni
tecniche previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 secondo criteri definiti con decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.».
dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con
un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di
particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre
2021, n. 2754, la retribuzione di posizione e' fissata in base al
livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto
decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo
1 del decreto medesimo.»;
f) agli articoli 21 e 22, le parole «1° agosto 2013, n. 1518» e
«n. 1518/2013», ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: «17 dicembre 2021, n. 2754» e «n. 2754 del 2021»;
g) all'articolo 25 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione,
compatibilmente con le esigenze di servizio, avra' cura di facilitare
l'accesso al lavoro agile e di valutare, per i genitori di prole
entro il compimento del primo anno di vita, l'estensione del numero
di giorni di attivita' resa in modalita' agile rispetto a quelli
previsti per il restante personale.»;
h) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Incentivi funzioni tecniche). - 1. Ai funzionari
diplomatici sono erogati gli incentivi per lo svolgimento di funzioni
tecniche previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36 secondo criteri definiti con decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.».
Art. 4
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove
non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai
precedenti decreti di recepimento degli accordi.
non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai
precedenti decreti di recepimento degli accordi.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari
a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 6.476.662 per ciascuno degli anni 2024 e 2025
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre
2023, n. 213 che sono versate nell'anno 2026 all'entrata del bilancio
dello Stato;
b) quanto a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2026
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo
1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 6.476.662 per ciascuno degli anni 2024 e 2025
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre
2023, n. 213 che sono versate nell'anno 2026 all'entrata del bilancio
dello Stato;
b) quanto a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2026
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo
1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1416
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1416