Testo originario
Art. 1
Definizione di contributo
di entita' significativa
di entita' significativa
1. Ai fini dell'attuazione e ai sensi delle disposizioni richiamate
in premessa, si considerano di entita' significativa i contributi a
carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o
da societa' da queste direttamente possedute, in misura
maggioritaria, con esclusione delle societa' quotate ai sensi del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e loro controllate, o
da enti pubblici non economici vigilati dalle predette
amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
a) sono destinati alla realizzazione di finalita' o di specifici
progetti di interesse pubblico, con esclusione dei contributi
destinati a una generalita' di soggetti, di quelli aventi natura
corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli
concessi sotto forma di credito di imposta, nonche' di quelli
erogati, oltre che alle predette societa' quotate e loro controllate,
agli enti del terzo settore disciplinati dal codice del terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa
anagrafe, nonche' a favore degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose
che hanno sottoscritto intese con lo Stato. Conseguentemente alle
societa', alle organizzazioni e agli enti esclusi ai sensi della
presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 858, della legge
30 dicembre 2024, n. 207;
b) sono di importo superiore a un milione di euro annui ovvero,
nel caso di importi fino a un milione di euro annui, sono di
ammontare pari ad almeno il 50 per cento del totale delle entrate o
del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui
alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche
in forma disgiunta.
in premessa, si considerano di entita' significativa i contributi a
carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o
da societa' da queste direttamente possedute, in misura
maggioritaria, con esclusione delle societa' quotate ai sensi del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e loro controllate, o
da enti pubblici non economici vigilati dalle predette
amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
a) sono destinati alla realizzazione di finalita' o di specifici
progetti di interesse pubblico, con esclusione dei contributi
destinati a una generalita' di soggetti, di quelli aventi natura
corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli
concessi sotto forma di credito di imposta, nonche' di quelli
erogati, oltre che alle predette societa' quotate e loro controllate,
agli enti del terzo settore disciplinati dal codice del terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa
anagrafe, nonche' a favore degli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose
che hanno sottoscritto intese con lo Stato. Conseguentemente alle
societa', alle organizzazioni e agli enti esclusi ai sensi della
presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 858, della legge
30 dicembre 2024, n. 207;
b) sono di importo superiore a un milione di euro annui ovvero,
nel caso di importi fino a un milione di euro annui, sono di
ammontare pari ad almeno il 50 per cento del totale delle entrate o
del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui
alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche
in forma disgiunta.
2. Il presente decreto si applica ai contributi percepiti dai
soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025.
soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025.
3. Resta ferma la possibilita' di rinuncia del contributo da parte
dei medesimi beneficiari.
dei medesimi beneficiari.
Art. 2
Attivita' di verifica
e obblighi di comunicazione
e obblighi di comunicazione
1. I collegi di revisione e i collegi sindacali, anche in forma
monocratica, delle societa', degli enti, degli organismi e delle
fondazioni che ricevono un contributo di entita' significativa a
carico dello Stato, come definito ai sensi dell'articolo 1,
assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilita' ad essi
attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite
attivita' di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti
contributi e' avvenuto nel rispetto delle finalita' per i quali i
medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione
dei progetti previsti. A tal fine, gli organi di controllo di cui al
primo periodo provvedono a inviare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono
stati erogati, una relazione contenente le risultanze delle verifiche
effettuate.
monocratica, delle societa', degli enti, degli organismi e delle
fondazioni che ricevono un contributo di entita' significativa a
carico dello Stato, come definito ai sensi dell'articolo 1,
assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilita' ad essi
attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite
attivita' di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti
contributi e' avvenuto nel rispetto delle finalita' per i quali i
medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione
dei progetti previsti. A tal fine, gli organi di controllo di cui al
primo periodo provvedono a inviare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono
stati erogati, una relazione contenente le risultanze delle verifiche
effettuate.
2. Ove non gia' esistenti, gli organi di controllo di cui al comma
1 sono costituiti, anche in forma monocratica, dai soggetti
beneficiari dei contributi, previa approvazione delle occorrenti
modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di
assicurare lo svolgimento degli adempimenti di cui al medesimo comma.
1 sono costituiti, anche in forma monocratica, dai soggetti
beneficiari dei contributi, previa approvazione delle occorrenti
modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di
assicurare lo svolgimento degli adempimenti di cui al medesimo comma.
3. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1, ovvero la
comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato
rispetto delle finalita' per le quali il contributo e' stato
concesso, e' valutata ai fini dell'eventuale ammissione alla
erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora
previsto, nella successiva annualita'.
comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato
rispetto delle finalita' per le quali il contributo e' stato
concesso, e' valutata ai fini dell'eventuale ammissione alla
erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora
previsto, nella successiva annualita'.
4. I soggetti erogatori di cui all'articolo 1, comma 1, comunicano,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti
dell'attivita' di ricognizione delle societa', degli enti, degli
organismi e delle fondazioni, a favore dei quali risultano essere
stati assegnati nel corso del precedente esercizio finanziario
contributi di entita' significativa, come definiti ai sensi
dell'articolo 1.
entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti
dell'attivita' di ricognizione delle societa', degli enti, degli
organismi e delle fondazioni, a favore dei quali risultano essere
stati assegnati nel corso del precedente esercizio finanziario
contributi di entita' significativa, come definiti ai sensi
dell'articolo 1.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Con atto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono stabilite le modalita' per la trasmissione in via
telematica della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, e le
disposizioni applicative e operative del presente regolamento. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere annualmente
all'aggiornamento delle disposizioni di cui al primo periodo.
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono stabilite le modalita' per la trasmissione in via
telematica della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, e le
disposizioni applicative e operative del presente regolamento. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere annualmente
all'aggiornamento delle disposizioni di cui al primo periodo.
2. Il presente regolamento puo' essere periodicamente aggiornato
anche sulla base delle risultanze delle relazioni di cui all'articolo
2, comma 1, nonche' degli esiti delle attivita' di ricognizione di
cui al comma 4 del medesimo articolo 2.
anche sulla base delle risultanze delle relazioni di cui all'articolo
2, comma 1, nonche' degli esiti delle attivita' di ricognizione di
cui al comma 4 del medesimo articolo 2.
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
e' assicurata dalle pubbliche amministrazioni interessate nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 marzo 2026
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 638
e' assicurata dalle pubbliche amministrazioni interessate nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 marzo 2026
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 638