DECRETO-LEGGE

D.L. 89/2026 - DECRETO-LEGGE 22 maggio 2026, n. 89

DECRETO-LEGGE 22 maggio 2026, n. 89

Numero 89 Anno 2026 GU 22.05.2026 Codice 26G00110

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".

Art. 2

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".

Art. 3

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".

Art. 4

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".

Art. 5

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".

Art. 6

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".

Art. 7

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".

Art. 8

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".