Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113))
((1))
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
Art. 2
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
Art. 3
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
Art. 4
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
Art. 5
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
Art. 6
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
Art. 7
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
Art. 8
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".