Art. 1
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarieta'».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti36 per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
agosto 2011, n. 155, recante: «Regolamento sulla
composizione dei consigli delle camere di commercio in
attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.222 del 23 settembre 2011:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
2022:
«Art. 2 (Ministero delle imprese e del made in
Italy). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico assume
la denominazione di Ministero delle imprese e del made in
Italy.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) all'articolo 27:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle imprese e
del made in Italy»;
3) al comma 2-bis, dopo la lettera d) e' inserita
la seguente:
«d-bis) contribuisce a definire le strategie e
gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la
promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e del Ministero del turismo»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Attribuzioni)»;
c) all'articolo 29, comma 2, le parole: «Ministero
delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle imprese e del made in Italy»;
d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese e del
made in Italy»;
e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole:
«Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».
3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «dal Ministro
delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Autorita' delegata per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, ove nominata» e le
parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle
seguenti: «delle imprese e del made in Italy».
4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del
made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in
Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e
«Ministero dello sviluppo economico.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155 si vedano le note
alle premesse.
Art. 2
Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 settembre 2017, n. 169 recante: «Regolamento
recante disciplina sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione, la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017.