Art. 1
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.
- Si riporta il testo degli articoli 20-ter, 37 e 107
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976
n. 752 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 15
novembre 1976, come modificati dal presente decreto:
«Art. 20-ter. - 1. Qualora intenda beneficiare, nei
casi previsti, degli effetti giuridici derivanti
dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo
linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di
eta' superiore agli anni diciotto e non interdetto per
infermita' di mente, ha facolta' di rendere in ogni momento
una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad
uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.
Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali
gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione
nominativa di aggregazione ad uno di essi.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul
foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato
al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria
del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice
di pace, anche in via telematica.
3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e'
collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa,
nominativa e consegnata personalmente e direttamente al
tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di
residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna
presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di
pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il
cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e
certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese,
l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico
soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita'
giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando
nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di
appartenenza o di aggregazione puo' essere inoltrata anche
per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il
tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla
consegna in plico chiuso della certificazione per il
tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e
del giudice di pace e' tenuto al segreto d'ufficio. Presso
i medesimi uffici non e' consentita alcuna annotazione o
registrazione anche informatica relativa al contenuto delle
dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere
al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei
casi e per finalita' diverse da quelli tassativamente
previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o
dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante
produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico
chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei
requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso puo'
essere aperto solo nel momento in cui l'autorita'
competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai
dichiaranti non beneficiari la certificazione e' restituita
in plico chiuso. Con decreto del Presidente della Provincia
autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia,
il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e
il Garante per la protezione di dati personali, sono
definite le modalita' di attuazione delle procedure
telematiche del presente articolo.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano
effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro
consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in
cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista
efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della
sua consegna la dichiarazione puo' essere modificata dal
dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma
3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma
acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La
precedente dichiarazione e' conservata per un periodo non
superiore a 30 mesi dalla data della consegna della
dichiarazione di modifica. La dichiarazione e' altresi'
revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale
consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso
contenente il foglio A/1 e annota la data delle
restituzioni senza registrazione anche informatica relativa
al contenuto delle precedenti dichiarazioni o
certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione puo'
essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui
il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione
revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.
5. I comuni informano, mediante notificazione, i
cittadini e i soggetti di cui al comma 7-bis che hanno
compiuto la maggiore eta', o che hanno trasferito la
propria residenza in un comune della provincia di Bolzano
da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i
soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che abbiano
riacquistato la capacita', della facolta' di rendere la
dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali
modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla
notificazione spiegano effetto immediato.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere
rese anche dai cittadini di eta' compresa tra i quattordici
e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.
7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione
ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici
effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le
dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a
tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di
appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della
partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel
territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le
modalita' stabilite dalla legge regionale o provinciale.
7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo
possono essere altresi' rese, con le medesime modalita' ed
effetti, presso la sede principale del tribunale di
Bolzano:
a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione
europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se
non residenti nella provincia di Bolzano;
b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non
residenti nella provincia di Bolzano.
La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al
presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto
disposto dal comma 5.».
«Art. 37. - La copertura dei posti vacanti riservati
agli appartenenti ai tre gruppi linguistici e' disposta
mediante destinazione agli uffici giudiziari della
provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai
gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore
giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto
dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della
provincia di Bolzano.
Alla temporanea copertura dei posti vacanti per
mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della
Corte di appello o il procuratore generale presso la
competente Corte di appello possono provvedere con le
necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a
conoscenza della lingua tedesca.
L'applicazione non puo' superare la durata di tre
anni.».
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate
le norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma
e' istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei
consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante in favore di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305,
recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni
di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e
per il personale ad esse addetto», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.178 del 30 luglio 1988, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 17. - 1. Per far fronte a straordinarie
esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei
conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il
Presidente della Corte stessa puo' provvedere con le
necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a
conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non
possono superare la durata di tre anni.
1-bis. La dotazione organica di ciascuna sezione di
controllo di cui alle tabelle A e C allegate al presente
decreto include due consiglieri nominati con le modalita' e
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n.
385 e dalle conseguenti disposizioni regolamentari del
Consiglio di presidenza, concernenti i consiglieri di
nomina governativa, sulla base di designazione,
rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano. La
nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto
fino al collocamento a riposo dello stesso.
L'assegnazione alla sezione di prima nomina ha la
durata minima di 10 anni. Alla scadenza, i consiglieri
nominati ai sensi del presente articolo possono essere
assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo con
carenza di organico avente sede a Trento e a Bolzano, salvo
quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi
consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente di
sezione.
1-ter. I presidenti delle sezioni di controllo
assicurano che le rispettive deliberazioni siano adottate
in composizione collegiale con la presenza di almeno tre
magistrati, nella quale siano presenti in minoranza
magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel caso di
cui all'articolo 10 il presidente del collegio composto
dalle sezioni riunite regionali assicura che le
deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con
la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale siano
presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del
comma 1-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua
tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
1989, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6. - 1. Una commissione paritetica costituita
con decreto del commissario del Governo, composta da sei
esperti, tre di lingua italiana designati dallo stesso
commissario del Governo e tre di lingua tedesca designati
dalla giunta provinciale:
a) determina ed aggiorna, ovvero convalida la
terminologia giuridica, amministrativa e tecnica in uso da
parte degli organi, degli uffici e dei concessionari
indicati nell'art. 1, al fine di assicurarne la
corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca;
b) cura la redazione e l'aggiornamento di un
dizionario di terminologia giuridica, amministrativa e
tecnica nelle due lingue.
2. Il relativo testo viene trasmesso al commissario
del Governo e alla giunta provinciale di Bolzano per
eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso il termine
di sessanta giorni senza osservazioni, il testo si intende
approvato.
3. I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi,
dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai
commi 1, 2 e 6 dell'art. 5, da pubblicare nel Bollettino
ufficiale della regione, devono essere rispettivamente
redatti o tradotti osservando la terminologia determinata
in base alle norme del presente articolo.
4. La commissione determina le modalita' per
l'assolvimento dei suoi compiti e puo' proporre alla
provincia di Bolzano la nomina temporanea di consulenti
specializzati nei settori giuridico, amministrativo e
tecnico. Essa si avvale per l'espletamento delle sue
funzioni di personale ed attrezzature posti a disposizione
dalla provincia di Bolzano.
5. Ai componenti della commissione spetta il compenso
per le commissioni di esame della provincia, che viene
corrisposto dalla provincia stessa salvo il rimborso da
parte dello Stato di una quota pari alla meta' della
spesa.».
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 20-ter e 37 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752, come
modificati dal presente decreto, si vedano le note alle
premesse.
Art. 2
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come
modificato dal presente decreto, si vedano le note alle
premesse.
Art. 3
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come
modificato dal presente decreto, si vedano le note alle
premesse.