DECRETO

DECRETO 98/2026 - DECRETO 12 marzo 2026, n. 98

DECRETO 12 marzo 2026, n. 98

Numero 98 Anno 2026 GU 09.06.2026 Codice 26G00116

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 24.06.2026.

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Testo originario

Art. 1

Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le
modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della
legge 7 giugno 1990, n. 145, al fine di semplificare gli adempimenti
connessi allo svolgimento delle attivita' di riqualificazione delle
bombole contenenti gas naturale ovvero metano compressi di cui al
regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite (UNECE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015 (di seguito: regolamento
UNECE n. 110).

Art. 2

Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento, si applicano le seguenti
definizioni:
a) Autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) SFBM: la Servizi fondo bombole metano S.p.A., societa'
interamente partecipata da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del
decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2021;
c) CNG: il gas naturale compresso;
d) bombole CNG: le bombole contenenti CNG conformi al regolamento
UNECE n. 110, e classificate in:
1) CNG1: bombole CNG con corpo metallico;
2) CNG2: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina
composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte in
maniera circonferenziale;
3) CNG3: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina
composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte
completamente;
4) CNG4: bombole CNG con corpo non metallico rinforzato da
guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina,
interamente composito;
e) Servizio interno di ispezione: la struttura
tecnico-organizzativa istituita presso SFBM che svolge le attivita'
di cui all'articolo 4;
f) Ispettore SFBM: il soggetto selezionato da SFBM ai sensi
dell'articolo 5;
g) Officina riconosciuta: l'impresa esercente attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e
riconosciuta da SFBM ai sensi dell'articolo 6;
h) Responsabile tecnico: il soggetto di cui all'articolo 7 che
opera presso l'Officina riconosciuta;
i) utenti: i soggetti proprietari ovvero utilizzatori delle
bombole CNG;
l) Centro di revisione SFBM: centro operativo di SFBM deputato
alla riqualificazione delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 8,
comma 1;
m) Centro di revisione terzo: centro operativo, diverso da quello
di cui alla lettera l), deputato alla riqualificazione delle bombole
CNG 1 ai sensi dell'articolo 8, comma 2;
n) Deposito fiduciario: centro di deposito deputato alla
raccolta, all'interscambio e al trasporto delle bombole CNG ai sensi
dell'articolo 9.

Art. 3

Compiti di SFBM
1. Spettano a SFBM i seguenti compiti, connessi allo svolgimento
delle attivita' di riqualificazione delle bombole CNG:
a) l'istituzione del Servizio interno di ispezione;
b) lo svolgimento dei servizi di riqualificazione delle bombole
CNG e di deposito delle bombole medesime per il tramite dei Centri di
revisione SFBM, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2 e
all'articolo 9, comma 1;
c) la selezione degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5;
d) il riconoscimento delle officine di cui all'articolo 6;
e) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro
degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5, comma 5;
f) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro dei
Responsabili tecnici ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
g) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro
delle Officine riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
h) la vigilanza, tramite il Servizio interno di ispezione,
sull'attivita' delle Officine riconosciute, del Responsabile tecnico,
dei Centri di revisione terzi, nonche' dei Depositi fiduciari;
i) la presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e all'Autorita' competente, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro
il 31 dicembre di ciascun anno, di una relazione sugli esiti delle
attivita' di vigilanza;
l) la fornitura delle etichette di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b);
m) la definizione del tariffario nazionale di cui all'articolo
12, comma 1, e la determinazione dei contributi di cui al medesimo
articolo 12, commi 2 e 5;
n) la predisposizione di un sistema per la raccolta e la gestione
delle segnalazioni da parte dell'utenza;
o) la effettuazione di studi, ricerche, nonche' la promozione di
eventi scientifici nel settore della riqualificazione delle bombole
CNG;
p) la implementazione di un sistema di tracciatura delle bombole
CNG ai sensi dell'articolo 11;
q) l'adozione di un codice di condotta per gli Ispettori SFBM, le
Officine riconosciute, i Centri di revisione SFBM, i Centri di
revisione terzi, i Depositi fiduciari;
r) la stipula di contratti di assicurazione collettiva,
riguardanti la responsabilita' civile verso terzi per i rischi
connessi alle bombole CNG;
s) la pubblicazione periodica, sul proprio sito internet, di un
rapporto statistico relativo ai risultati delle attivita' di
riqualificazione delle bombole CNG da parte dei centri di revisione;
t) la trasmissione all'Autorita' competente di una proposta di
regole procedurali concernenti:
1) l'individuazione e il riconoscimento dei soggetti di cui
agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonche' i criteri, le condizioni e le
modalita' per lo svolgimento delle relative attivita';
2) la gestione del sistema di tracciatura delle bombole CNG ai
sensi dell'articolo 11;
3) la conduzione delle verifiche di idoneita' all'uso di
bombole CNG gia' installate su veicoli che siano coinvolti in un
evento incidentale di cui all'Allegato 4 al decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 13 maggio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022;
4) la vigilanza, da parte del Servizio interno di ispezione,
sull'attivita' delle Officine riconosciute, dei Responsabili tecnici,
dei Centri di revisione terzi e dei Depositi fiduciari;
5) le modalita' di erogazione dei contributi di cui
all'articolo 12, commi 2 e 5.
2. SFBM effettua i compiti di cui alle lettere a) e n) del comma 1
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. In sede di prima attuazione del presente articolo, le
proposte di regole procedurali di cui al comma 1, lettera t), sono
trasmesse all'Autorita' competente entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento e SFBM, entro centoventi
giorni dalla data della relativa approvazione ai sensi del comma 3,
effettua i compiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione delle proposte di
regole procedurali di cui al comma 1, lettera t), l'Autorita'
competente puo' richiederne modifiche ovvero integrazioni.
L'Autorita' competente approva le proposte di regole procedurali
entro novanta giorni dalla data di trasmissione delle medesime o
dalla data di ricezione delle proposte modificate ovvero integrate.
Nel caso in cui, entro il termine di novanta giorni ai sensi del
secondo periodo, l'Autorita' competente non si pronunci, le regole
procedurali si intendono approvate. SFBM pubblica le regole
procedurali sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla
data di approvazione.
4. In relazione all'intero ciclo di gestione del servizio di
riqualificazione delle bombole CNG, SFBM applica un sistema di
qualita' certificato in conformita' alla norma UNI EN ISO 9001.

Art. 4

Servizio interno di ispezione
e attivita' di vigilanza
1. Il Servizio interno di ispezione e' la struttura
tecnico-organizzativa di SFBM avente il compito di effettuare
attivita' di vigilanza relativamente ai processi di riqualificazione
delle bombole CNG.
2. Le attivita' di vigilanza del Servizio interno di ispezione sono
svolte da soggetti aventi la qualifica di Ispettore SFBM ai sensi
dell'articolo 5.
3. L'attivita' di vigilanza da parte del Servizio interno di
ispezione e' svolta secondo le regole procedurali di cui all'articolo
3, comma 1, lettera t), numero 4). Nel caso in cui, a seguito della
vigilanza, si accerti la non conformita' delle attivita' svolte dalle
Officine riconosciute, dai Responsabili tecnici, dai Centri di
revisione terzi o dai Depositi fiduciari rispetto alle regole
procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), ovvero
rispetto alle disposizioni del presente regolamento, il Servizio
interno di ispezione ne da' comunicazione, entro e non oltre dieci
giorni dall'accertamento, a SFBM e all'Autorita' competente.
4. Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al comma 3, secondo periodo, SFBM, previa apposita istruttoria:
a) ove ritenga infondato l'accertamento di non conformita', ne
da' comunicazione all'Autorita' competente e al Servizio interno di
ispezione;
b) ove ritenga fondato l'accertamento di non conformita', diffida
il soggetto interessato ad adempiere al rispetto delle regole
procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), ovvero delle
disposizioni del presente regolamento, entro un termine massimo di
trenta giorni.
5. SFBM comunica all'Autorita' competente e al Servizio interno di
ispezione l'avvenuta ottemperanza alla diffida di cui al comma 4,
lettera b).
6. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 4,
lettera b), SFBM propone all'Autorita' competente l'adozione di un
provvedimento di sospensione del soggetto interessato dall'esercizio
delle attivita' oggetto di non conformita', per una durata massima di
sei mesi. Con il provvedimento di sospensione, l'Autorita' competente
puo' imporre specifiche misure atte a rimuovere gli effetti derivanti
dall'esercizio non conforme delle attivita'. SFBM da' adeguata
pubblicita' dell'atto di sospensione nel registro di cui all'articolo
6, comma 5, o nel registro di cui all'articolo 7, comma 4. SFBM,
sulla base della condotta del soggetto interessato, puo' proporre
all'Autorita' competente la rideterminazione del termine di
sospensione stabilito ai sensi del primo periodo, ferma restando la
durata massima di sei mesi. Nel caso di inosservanza, da parte di
un'Officina riconosciuta o di un Responsabile tecnico, del
provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche misure
eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del presente
comma, SFBM propone tempestivamente all'Autorita' competente la
cancellazione dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal
registro di cui all'articolo 7, comma 4. Nel caso di inosservanza, da
parte di un Centro di revisione terzo o di un Deposito fiduciario,
del provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche
misure eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del
presente comma, SFBM, informata l'Autorita' competente, revoca
l'affidamento disposto ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8,
comma 2, o dell'articolo 9, comma 2.
7. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,
secondo periodo, SFBM, previo svolgimento di apposita istruttoria,
propone all'Autorita' competente l'adozione di un provvedimento di
cancellazione dell'Officina riconosciuta o del Responsabile tecnico
dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal registro di cui
all'articolo 7, comma 4:
a) in caso di perdita di uno o piu' requisiti previsti per
l'iscrizione nei registri stessi;
b) qualora, nei confronti dell'Officina riconosciuta o del
Responsabile tecnico, siano stati adottati piu' di due provvedimenti
di sospensione nell'arco di un quinquennio.
8. Qualora la comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo,
riguardi le attivita' svolte da un Centro di revisione terzo o da un
Deposito fiduciario, SFBM, entro i successivi novanta giorni dalla
comunicazione medesima, previo svolgimento di apposita istruttoria e
informata l'Autorita' competente dei relativi esiti, revoca il
relativo affidamento:
a) in caso di perdita di uno o piu' dei requisiti sulla base dei
quali e' stato disposto l'affidamento ai sensi dell'articolo 8, comma
2, o dell'articolo 9, comma 2;
b) nel caso in cui il Centro di revisione terzo o il Deposito
fiduciario sia stato destinatario di piu' di due provvedimenti di
sospensione nell'arco di un quinquennio.
9. La vigilanza sul Servizio interno di ispezione, sui Centri di
revisione SFBM, nonche' su SFBM stessa e' svolta dall'Autorita'
competente ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e secondo le
modalita' stabilite con decreto dell'Autorita' medesima e del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. L'Autorita' competente informa periodicamente il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti
della vigilanza di cui al primo periodo.
10. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di
vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione e dell'Autorita'
competente sono coperti a valere sul contributo di cui all'articolo
62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Art. 5

Ispettori SFBM
1. L'Ispettore SFBM:
a) supervisiona, presso i Centri di revisione SFBM, le attivita'
di prova idrostatica sulle bombole CNG ai sensi dell'allegato 3 al
regolamento UNECE n. 110, eseguendo la relativa punzonatura ai sensi
dell'articolo 10;
b) espleta, secondo le modalita' previste dalle regole
procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 4), la
vigilanza sulle attivita' svolte dalle Officine riconosciute, dai
Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi e dai Depositi
fiduciari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7.
2. Qualora emergano, nel corso dell'attivita' di vigilanza di cui
al comma 1, lettera b), situazioni di incompatibilita', di conflitto
di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale
della funzione, l'Ispettore SFBM si astiene dall'esercizio
dell'attivita' stessa e segnala la situazione medesima, anche
potenziale, in forma scritta al Servizio interno di ispezione.
Qualora le situazioni di cui al primo periodo siano accertate
dall'Autorita' competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, senza
che il soggetto interessato si sia astenuto, l'Autorita' medesima
provvede alla sospensione dello stesso, per un periodo non inferiore
a sei mesi.
3. SFBM, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza,
pubblicita', parita' di opportunita' e trattamento, seleziona gli
Ispettori SFBM tra soggetti, anche dipendenti, in possesso:
a) di un attestato rilasciato a seguito del superamento della
prova d'esame del corso di cui al comma 4;
b) di idoneita' visiva, documentata mediante apposita
certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri:
1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo
la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri
equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta
con lenti;
2) normale percezione del contrasto e dei colori;
c) alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed
esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel
settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a
pressione;
2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno
cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle
apparecchiature a pressione;
3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza
di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle
apparecchiature a pressione.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera a), e' un corso formativo,
sia teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma
UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalita' di svolgimento
sono definite nell'ambito delle regole procedurali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1). Il corso di cui al
primo periodo e' tenuto da enti o associazioni di formazione
conformemente a quanto previsto dalla norma UNI 11623-2 ovvero da
costruttori di autoveicoli, o loro filiali sul territorio, titolari
di un'omologazione di veicoli a metano, per le attivita' di
interscambio e riqualificazione delle bombole CNG, esclusivamente per
la marca e i modelli di autoveicoli omologati dai costruttori
medesimi. Il corso di cui al primo periodo si conclude con una prova
d'esame, svolta secondo modalita' definite nell'ambito delle regole
procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1), al
superamento della quale e' rilasciato al soggetto interessato un
apposito attestato.
5. Gli Ispettori SFBM, selezionati ai sensi del comma 3, sono
iscritti in un apposito registro istituito, gestito e aggiornato da
SFBM.
6. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e'
richiesto anche per il mantenimento della qualifica di Ispettore
SFBM. Nel caso in cui sia accertata dall'Autorita' competente,
d'ufficio o su segnalazione di SFBM, l'insussistenza ovvero il venir
meno dei requisiti di cui al comma 3, il soggetto interessato decade
dalla qualifica di Ispettore SFBM o perde la qualifica stessa.
7. In caso di decadenza dalla qualifica di Ispettore SFBM o di
perdita della medesima ai sensi del secondo periodo del comma 2 o del
secondo periodo del comma 6, l'Autorita' competente informa SFBM, che
provvede alla tempestiva cancellazione del soggetto interessato dal
registro di cui al comma 5.

Art. 6

Officina riconosciuta
1. L'Officina riconosciuta e' abilitata a svolgere le attivita' di:
a) riqualificazione visiva delle bombole CNG, per il tramite del
Responsabile tecnico, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo
le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo
80, comma 17-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) in caso di esito negativo della riqualificazione visiva di cui
alla lettera a), restituzione della bombola al Centro di revisione
SFBM e sostituzione della medesima con una bombola nuova o
riqualificata;
c) smontaggio e rimontaggio delle bombole CNG dai veicoli secondo
le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo
80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
d) interscambio delle bombole CNG con i centri di revisione ai
fini della riqualificazione con prova idrostatica ai sensi del
regolamento UNECE n. 110, direttamente ovvero per il tramite dei
Depositi fiduciari.
2. Ai fini del riconoscimento, l'impresa esercente attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 presenta a
SFBM apposita domanda, corredata da una dichiarazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000 che attesti:
a) di non versare in alcuna delle situazioni di cui agli articoli
94 e 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 (nel seguito: «Codice dei contratti pubblici»);
b) la disponibilita' di attrezzature minime per lo svolgimento
dell'attivita' di riqualificazione in conformita' alla norma ISO
19078;
c) la disponibilita' di attrezzature minime per lo svolgimento
dell'attivita' di riqualificazione in conformita' alla norma UNI
11832-1 per la Sezione MECCATRONICA e Sottosezione impianti CNG;
d) di avvalersi di uno o piu' Responsabili tecnici, con
indicazione dei relativi nominativi.
3. SFBM decide sulla domanda di riconoscimento di cui al comma 2
entro trenta giorni dalla data della relativa presentazione. Decorso
inutilmente il termine di cui al primo periodo, la domanda di
riconoscimento si intende rigettata. Fatto salvo quanto previsto al
comma 5, terzo periodo, il riconoscimento ha una durata di cinque
anni, decorsi i quali l'Officina riconosciuta e' tenuta a presentare
una nuova domanda di riconoscimento ai sensi del comma 2.
4. Le Officine riconosciute recano esposto il logo di cui
all'Allegato 1 e il tariffario nazionale di cui all'articolo 12,
comma 1.
5. Le Officine riconosciute sono iscritte in un apposito registro
istituito, gestito e aggiornato da SFBM. Il registro delle Officine
riconosciute e' pubblicato in un'apposita sezione del sito internet
di SFBM. La cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 4,
commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica di
Officina riconosciuta. L'impresa esercente attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 che abbia
perduto la qualifica di Officina riconosciuta non puo' presentare una
nuova domanda di riconoscimento nei due anni successivi alla data del
provvedimento di cancellazione disposto ai sensi dell'articolo 4,
commi 6, quinto periodo, o 6.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a), e al
comma 2, lettera d), la riqualificazione visiva delle bombole CNG
puo' essere effettuata, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e
secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi
dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del
1992, da un funzionario dell'Autorita' competente.
7. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle
attivita' svolte dalle Officine riconosciute anche mediante controlli
a campione e l'effettuazione di sopralluoghi.

Art. 7

Responsabile tecnico
1. Il Responsabile tecnico opera presso l'Officina riconosciuta ed
effettua la riqualificazione visiva delle bombole CNG di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente regolamento, ai
sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite
con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del
decreto legislativo n. 285 del 1992. Il Responsabile tecnico puo'
svolgere la riqualificazione visiva delle bombole CNG anche per
Officine riconosciute diverse da quella presso cui il Responsabile
stesso opera.
2. Al fine di acquisire la qualifica di Responsabile tecnico, i
soggetti interessati sono in possesso:
a) di una certificazione conforme alla norma UNI 11623-1 o alla
norma ISO 24671 rilasciata dagli enti organizzatori del corso di cui
al comma 3;
b) di idoneita' visiva, documentata mediante apposita
certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri:
1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo
la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri
equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta
con lenti;
2) normale percezione del contrasto e dei colori;
c) alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed
esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel
settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a
pressione;
2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno
cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle
apparecchiature a pressione;
3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza
di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle
apparecchiature a pressione.
3. La certificazione di cui al comma 2, lettera a), e' rilasciata
previo superamento della prova d'esame di un corso formativo, sia
teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI
11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalita' di svolgimento sono
definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera t), numero 1).
4. Ciascun Responsabile tecnico presenta a SFBM domanda di
iscrizione nell'apposito registro, istituito, gestito e aggiornato a
cura di SFBM medesima, che verifica la sussistenza dei necessari
requisiti. La cancellazione del Responsabile tecnico dal registro ai
sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la
perdita della qualifica di Responsabile tecnico.
5. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle
attivita' svolte dal Responsabile tecnico anche mediante controlli a
campione e l'effettuazione di sopralluoghi presso le Officine
riconosciute.

Art. 8

Centri di revisione
1. I Centri di revisione SFBM:
a) eseguono, sotto la supervisione degli Ispettori SFBM, la
riqualificazione delle bombole CNG mediante le prove di cui al
regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite con il
decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
b) ricevono, dalle Officine riconosciute o dai Depositi
fiduciari, le bombole CNG da sottoporre alle prove di cui alla
lettera a) e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate;
c) ricevono, dalle Officine riconosciute, le bombole CNG che non
hanno superato la riqualificazione visiva o scadute e le
sostituiscono con bombole nuove o riqualificate;
d) avviano alle attivita' di recupero di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute;
e) effettuano, alla presenza degli Ispettori SFBM, la punzonatura
ai sensi dell'articolo 10.
2. Nel caso in cui i Centri di revisione SFBM, in rapporto alle
esigenze dell'utenza, non siano in grado di erogare, in relazione
alle bombole CNG 1, i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma
1, SFBM affida, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel
rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera t), numero 1), i servizi stessi a Centri di revisione terzi
in possesso almeno di:
a) apparecchiature per il lavaggio delle bombole CNG 1 e per
l'eliminazione dei contaminanti;
b) strumenti di misura delle dimensioni, del peso e dello
spessore delle bombole CNG 1;
c) strumenti di controllo visivo interno ed esterno delle bombole
CNG 1;
d) sistemi per l'esecuzione della prova idrostatica sulle bombole
CNG 1;
e) sistemi di essiccazione delle bombole CNG 1 sottoposte a prova
idrostatica;
f) sistemi per l'attestazione di avvenuta riqualificazione ai
sensi dell'articolo 10;
g) sistemi di movimentazione, mezzi di trasporto e sistemi di
immagazzinamento delle bombole CNG 1 idonei a mantenere l'integrita'
delle bombole stesse;
h) personale deputato allo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1.
3. L'Autorita' competente vigila sui Centri di revisione SFBM
secondo quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, primo
periodo.
4. Il Centro di revisione terzo e' soggetto a vigilanza ai sensi
dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a
un Centro di revisione terzo ai sensi del comma 6, sesto periodo, o
del comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non puo' affidare il
servizio di riqualificazione al centro di revisione stesso per i
cinque anni successivi alla revoca.

Art. 9

Deposito fiduciario
1. Il Deposito fiduciario:
a) ritira, presso le Officine riconosciute, le bombole CNG 1 da
sottoporre a riqualificazione mediante prova idrostatica ai sensi
dall'allegato 3 al regolamento UNECE n. 110 e consegna, alle Officine
medesime, bombole CNG 1 gia' riqualificate dai centri di revisione;
b) consegna, ai centri di revisione, le bombole CNG da sottoporre
a riqualificazione;
c) riceve, dai Centri di revisione terzi, le bombole CNG che non
hanno superato la riqualificazione o scadute, per la consegna ai
Centri di revisione SFBM e l'avvio alle attivita' di recupero di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152
del 2006.
2. Le attivita' di Deposito fiduciario sono svolte da soggetti,
individuati da SFBM ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel
rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera t), numero 1), in possesso almeno di:
a) sistemi di movimentazione e mezzi di trasporto delle bombole
CNG idonei a mantenere l'integrita' delle bombole stesse;
b) spazi e attrezzature adeguati a mantenere l'integrita' delle
bombole durante l'immagazzinamento;
c) personale deputato allo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1.
3. Il Deposito fiduciario e' soggetto a vigilanza ai sensi
dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a
un Deposito fiduciario ai sensi del comma 6, sesto periodo, o del
comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non puo' affidare il servizio
di riqualificazione al deposito stesso per i cinque anni successivi
alla revoca.
4. Ciascun Deposito fiduciario espone il logo di cui all'Allegato
1.

Art. 10

Attestazione di avvenuta riqualificazione
delle bombole CNG
1. L'avvenuta riqualificazione e' attestata:
a) nel caso delle bombole CNG 1, sottoposte a prova idrostatica,
alla presenza dell'Ispettore SFBM, mediante punzonatura della data di
riqualificazione e apposizione del marchio della Repubblica italiana
(RI);
b) nel caso delle bombole CNG, sottoposte a riqualificazione
visiva, dal Responsabile tecnico o, in alternativa, dal funzionario
dell'autorita' competente, mediante apposizione di etichette, fornite
da SFBM, recanti la data della riqualificazione, la numerazione della
bombola, il logo di SFBM medesima e il marchio della Repubblica
italiana (RI).
2. Le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o
scadute sono avviate alle attivita' di recupero di cui all'articolo
183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006 a
cura dei Centri di revisione SFBM. Dell'avvio a recupero e' redatto
apposito verbale a cura del personale dei Centri di revisione SFBM
addetto alle operazioni di cui al primo periodo, con relativa
annotazione sul sistema di tracciatura di cui all'articolo 11.

Art. 11

Sistema di tracciatura delle bombole
1. SFBM gestisce il sistema di tracciatura delle bombole CNG
secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
t), numero 2).
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, l'Autorita' competente e SFBM disciplinano, mediante la
stipula di apposita convenzione, le modalita' per la progressiva
implementazione di un database che associa i dati relativi alla
capacita', alla matricola, al costruttore e alla scadenza delle
bombole CNG ai dati riferiti alla targa e al telaio del veicolo sul
quale le bombole stesse sono installate, tramite un sistema
informatico digitalizzato dotato di apposito software «Gestione
Bombole Metano», con oneri a carico di SFBM. Gli Ispettori SFBM e i
Responsabili tecnici hanno accesso al sistema informatico di cui al
primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei relativi dati.
3. Il sistema di tracciatura delle bombole CNG di cui al comma 1,
quantomeno:
a) consente l'individuazione delle bombole medesime secondo le
prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 110;
b) reca le informazioni relative alla data di riqualificazione e
installazione delle bombole medesime, dell'operatore e della
struttura di riqualificazione, ovvero di installazione, del veicolo
su cui le bombole sono installate, nonche' quelle relative
all'eventuale disinstallazione delle bombole stesse.

Art. 12

Costi standard del servizio
di riqualificazione delle bombole
1. Le Officine riconosciute applicano, per le attivita' di cui
all'articolo 6, comma 1, un apposito tariffario nazionale stabilito
da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13. Il tariffario
nazionale di cui al primo periodo e' reso pubblico sul sito internet
di SFBM, nonche' presso le Officine riconosciute ovvero sul sito
internet delle Officine medesime, ove ne siano dotate. In sede di
prima applicazione, il tariffario nazionale e' pubblicato, ai sensi
del secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
2. Alle Officine riconosciute e' corrisposto, secondo le regole
procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un
contributo forfetario standard per le attivita' di riqualificazione,
differenziato in base alla tipologia delle bombole CNG installate e
dei relativi veicoli, nonche' delle operazioni effettuate. Il
contributo di cui al primo periodo e' definito da SFBM, sentito il
Comitato di cui all'articolo 13.
3. Le Officine riconosciute scontano nella tariffa richiesta
all'utente il contributo di cui al comma 2 alla consegna del veicolo
su cui e' installata la bombola CNG oggetto di riqualificazione.
4. Il costo delle bombole CNG sostituite a scadenza naturale,
nonche' il costo di quelle scartate in sede di riqualificazione e
avviate alle attivita' di recupero di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' a carico di
SFBM.
5. Al fine di assicurare un piu' efficiente servizio sul territorio
nella distribuzione delle bombole CNG riqualificate e interscambiate,
e' riconosciuto ai Depositi fiduciari, secondo le regole procedurali
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un contributo
per ogni bombola consegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
calcolato tenendo conto della distanza dal Deposito fiduciario
all'Officina riconosciuta. Il contributo di cui al primo periodo e'
definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13.
6. I contributi di cui ai commi 2 e 3 e i costi di cui al comma 4
sono coperti a valere sul contributo di cui all'articolo 62-bis,
comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020.
7. L'Autorita' competente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, disponendo la
cancellazione, da parte di SFBM, dal registro di cui all'articolo 6,
comma 6, delle Officine riconosciute che applicano tariffe diverse
dal tariffario nazionale di cui al comma 1.

Art. 13

Comitato tecnico consultivo
presso Acquirente Unico S.p.A.
1. Presso Acquirente Unico S.p.A. e' costituito un Comitato tecnico
consultivo, a cui partecipano, senza compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
b) un rappresentante dell'Autorita' competente;
c) un rappresentante di Acquirente Unico S.p.A.;
d) un rappresentante di SFBM;
e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative dei distributori di gas naturale per
autotrazione e dei trasportatori del gas naturale a mezzo di carri
bombolai ovvero di veicoli cisterna, dei costruttori di autoveicoli e
di autobus alimentati a gas naturale, delle officine di installazione
di sistemi di alimentazione, manutenzione e riparazione dei veicoli
alimentati a gas naturale, degli utenti di autoveicoli alimentati a
gas naturale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) si esprime ai sensi dell'articolo 12, commi 1, 2 e 5;
b) esprime valutazioni e formula proposte sulle problematiche e
sugli aggiornamenti concernenti il sistema di riqualificazione delle
bombole a gas naturale per autotrazione;
c) esprime valutazioni e formula proposte in relazione alle
diverse voci dei contributi di cui all'articolo 12;
d) e' informato sulle attivita' svolte da SFBM inerenti alla
sicurezza delle bombole a metano;
e) e' periodicamente informato dell'andamento delle
riqualificazioni, delle percentuali di bombole che hanno avuto un
esito negativo nel giudizio di riqualificazione e, conseguentemente,
soggette a scarto e avviate alle attivita' di recupero, dei controlli
sulle bombole scartate, delle attivita' di informazione all'utenza.
3. Dell'attivita' del Comitato di cui al comma 1 e' data
pubblicita' sul sito istituzionale di SFBM.

Art. 14

Disposizioni finali
1. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 12 marzo 2026

Il Ministro: Pichetto Fratin
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 1703

Note

Art. 1
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(omissis).».
- Il Regolamento n. 110 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), del 13 luglio 2022
(Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I.
componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano
gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto
(GNL) per il sistema di propulsione; II. veicoli per quanto
riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo
omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC)
e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di
propulsione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015.
- Il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018 (relativo
all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei
componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati
a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007
e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 151.
- La legge 8 luglio 1950, n. 640 (Disciplina delle
bombole per metano) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31
agosto 1950, n. 199.
- La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 16
dicembre 1986, n. 291, S.O.
- La legge 7 giugno 1990, n. 145 (Modifiche alla legge
8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per
metano) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1990, n.
137.
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del
9 novembre 1991 (Regolamento di esecuzione delle leggi 8
luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla
disciplina delle bombole per metano) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 27 dicembre 1991, n. 302.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18
maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del
16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazz.
Uff 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75:
«Art. 4 (Acquirente unico a garanzia dei clienti
vincolati). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il gestore della rete di
trasmissione nazionale costituisce una societa' per azioni
denominata "acquirente unico". La societa' stipula e
gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai
clienti vincolati la disponibilita' della capacita'
produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura
di energia elettrica in condizioni di continuita',
sicurezza ed efficienza del servizio nonche' di parita' del
trattamento, anche tariffario.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con
l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico
al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita'
degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di
garantire la diversificazione delle fonti energetiche,
anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e
dell'energia prodotta mediante cogenerazione.
3. I clienti idonei possono richiedere all'acquirente
unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la
contestuale comunicazione al proprio distributore, di
essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un
biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di
transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti
idonei possono comunicare direttamente al proprio
distributore la volonta' di essere transitoriamente
compresi nel mercato dei clienti vincolati per un periodo
anche inferiore al biennio.
4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni
anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel
triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia
delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati
concernenti la propria attivita'. In assenza di
osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione
si intende definita.
5. Sulla base della previsione definita a norma del
comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio,
l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche
di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e
non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima,
l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato
a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al
comma 1 dell'articolo 9.
6. L'acquirente unico, sulla base di direttive
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stipula
contratti di vendita con i distributori elettrici a
condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire
l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati,
nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia
elettrica e il gas, puo' autorizzare il gestore a cedere
quote azionarie della societa' a soggetti che, in forma
singola o associata, rappresentino componenti significative
delle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica.
Nessuno di questi ultimi soggetti puo' controllare,
direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per
cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni
caso la maggioranza di detto capitale.
8. La data di assunzione da parte dell'acquirente
unico della funzione di garante della fornitura dei clienti
vincolati e' stabilita dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai
sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'ENEL
S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei
vigenti contratti e modalita'.
9. La misura del corrispettivo per le attivita'
svolte dall'acquirente unico e' determinata dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ed e' tale da incentivare
la stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza secondo criteri di efficienza
economica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica, n. 445,
del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.
- Il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78
(Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le
direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e
1999/36/CE) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2012,
n. 138.
- Si riporta il testo dell'art. 62-bis del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (recante Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale) pubblicato
nella G.U.R.I. 16 luglio 2020, n. 178:
«Art. 62-bis (Semplificazioni per le attivita' di cui
alla legge 8 luglio 1950, n. 640). - 1. Al fine di favorire
l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in
coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le
attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640,
nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque
correlate alle precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione
della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno
1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente
articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi
allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto cessa di avere efficacia il regolamento di
esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno
1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le
attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da
Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi
Fondo Bombole Metano S.p.a. (SFBM), subconcessionaria del
soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o
di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita' di cui al
comma 1, al valore di acquisizione che sara' determinato
mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il
capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche
finanziari di cui al presente articolo sono coperti
mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.
4. Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a.
acquisisce le attivita' di cui al comma 1 sono determinate
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a.
L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della
legge 7 giugno 1990, n. 145, e' determinato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare
l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di
Acquirente unico S.p.a., nonche' della SFBM in caso di
acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di
quest'ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attivita'
di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da
Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data entro la
quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico
Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle
funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della
legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico S.p.a. adegua
il proprio statuto alle previsioni di cui al presente
articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della
contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre
attivita' da esso svolte.
5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa puo' svolgere
altresi' le attivita' di ricerca e sviluppo volte alla
realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e
la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione
per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il
proprio statuto alle disposizioni del presente comma,
prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in
maniera distinta e separata dalle altre attivita' da essa
svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operativita'
di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di
avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950,
n. 640;
b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8
luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e
alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con
le disposizioni del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
n. 22, del 1° marzo 2021 (Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione
ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
"definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza
energetica" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria" sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole "undici
direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove
direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione
ecologica";
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della
tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti:
"della transizione ecologica";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali.";
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole "non puo' essere superiore a due"
sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore
a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione
ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" e "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e
"Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e
"Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono
inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero
1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
c-bis) del decreto-legge n. 121, del 10 settembre 2021
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali) convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2021, n. 217:
«Art. 1 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(omissis).
c-bis) all'articolo 80 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"17-bis. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da emanare
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di
riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al
regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i
soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di
semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa";
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato
decreto legislativo n. 285, del 1992:
«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine
di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i
veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su
cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone
con numero di posti superiore a 9 compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita'
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli
a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in
conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri per la adozione del provvedimento di revisione
singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al fine di assicurare in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso
il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino
a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto
di merci non pericolose o non deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e
semirimorchi, puo' per singole province individuate con
proprio decreto affidare in concessione quinquennale le
suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che
svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio
di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale
o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le modalita' tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Dipartimento competente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli
sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli,
anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso
le medesime. I predetti controlli sono effettuati da
personale del medesimo Dipartimento, abilitato
all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai
sensi dell'articolo 81 del presente codice e remunerato ai
sensi dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1°
dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al
comma 12 del presente articolo sono altresi' determinati
gli importi, a carico delle officine, che affluiscono
all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione
di tali importi comporta l'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 15.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e
con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di
controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra'
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta
di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici
competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per
il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione
sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa
che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo
176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia
stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173 ad euro 694. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di
revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad
euro 7.993. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato
rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la
concessione.
16. L'accertamento della falsita' della
certificazione di revisione comporta la cancellazione dal
registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad
euro 1.731. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da emanare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di
riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al
regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i
soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di
semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264:
«Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica
assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della
transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e
dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le
seguenti: "e alla sicurezza energetica";
2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste";
2.3. alla lettera b), dopo le parole:
"provvedimenti ad essi inerenti" sono inserite le seguenti:
"individuazione e attuazione delle misure atte a garantire
la sicurezza, la flessibilita' e la continuita' degli
approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego
delle fonti rinnovabili";
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Attribuzioni)";
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica".
3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della
transizione ecologica" e "Ministero della transizione
ecologica".
3-bis. In relazione alle accresciute attivita'
connesse agli interventi per la sicurezza energetica
nazionale e per la promozione della produzione di energia
da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un
massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata
la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a
975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della transizione ecologica.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), e' pubblicato nella
G.U.R.I. 31 marzo 2023, n. 77, Suppl. Ordinario n. 12.
- Il decreto del Ministro della transizione ecologica
28 settembre 2022, n. 366 (Indirizzi per l'esercizio delle
attivita' riguardanti le bombole a metano ai sensi
dell'articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120), il cui «Avviso di avvenuta
pubblicazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
239 del 12 ottobre 2022.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata
legge n. 640, del 1950:
«Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10
della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal
Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale
gravano le spese di:
1) collaudo e revisione delle bombole;
2) manutenzione delle valvole delle stesse;
3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei
collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non piu'
idonee all'uso;
4) assicurazione per responsabilita' civile verso
terzi;
5) funzionamento del Comitato;
6) punzonatura delle bombole.
Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra spesa di
amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle
finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle
bombole.».

Note all'art. 1:
- Per testo dell'articolo 62-bis, comma 2, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020, si veda nelle note alle
premesse.
- Per la legge n. 640 del 1950, si veda nelle note alle
premesse.
- Per la legge n. 145 del 1990, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del
2022, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Note all'art. 2:
- Il decreto del Ministro della transizione ecologica
30 settembre 2021 (Modalita' di acquisizione da parte di
Acquirente unico S.p.a. delle attivita' riguardanti le
bombole a metano per autotrazione) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 20 dicembre 2021, n. 301.
- Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del
2022, si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Note all'art. 3:
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili 13 maggio 2022 (Modalita' di
riqualificazione delle bombole emanate in conformita' con
il regolamento n. 110 della Commissione economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e
l'individuazione dei soggetti preposti alla
riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della
riqualificazione stessa) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13
luglio 2022, n. 162.
Art. 4
Note all'art. 4:
- Per la legge n. 870 del 1986, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 62-bis, comma 3, del
citato decreto-legge n. 76 del 2020, si veda nelle note
alle premesse.
Art. 5
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del
2022, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 46 e 47, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
Art. 6
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del
2022, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 80, comma 17-bis, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle
note alle premesse.
- Per la legge n. 122 del 1992, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda nelle
note all'articolo 5.
- Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 36, del 2023:
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se
la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi
indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore
tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di
cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti
degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato
la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato
dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo
requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e
dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori
economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
prodotto, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto
redatto, con attestazione della sua conformita' a quello
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi
del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita';
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per l'accesso a una di tali
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95
del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
L'esclusione non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non
intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate
nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di
aggiudicare non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la
riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della
condanna medesima.».
«Art. 95 (Cause di esclusione non automatica). - 1.
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla
procedura un operatore economico qualora accerti:
a) sussistere gravi infrazioni, debitamente
accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonche' agli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
(omissis).».
- Per la legge n. 122 del 1992, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 7
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del
2022, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda nelle
note all'articolo 5.
Art. 8
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del
2022, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 80, comma 17-bis, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1,
lettera t) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
(omissis).
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
(omissis).».
Art. 9
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del
2022, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t)
del decreto legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note
all'articolo 8.
Art. 10
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t)
del decreto legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note
all'articolo 8.
Art. 11
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del
2022, si veda nelle note alle premesse.
Art. 12
Note all'art. 12:
- Per il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t)
del decreto legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note
all'articolo 8.
- Per il testo dell'articolo 62-bis, comma 3, del
decreto-legge n. 76 del 2020 si veda nelle note alle
premesse.