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Legge 101/2026 - LEGGE 8 giugno 2026, n. 101

LEGGE 8 giugno 2026, n. 101

Numero 101 Anno 2026 GU 16.06.2026 Codice 26G00118

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 01.07.2026.

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Testo originario

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno
quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello
stadio Heysel di Bruxelles, di seguito denominata «Giornata
nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2

1. In occasione della Giornata nazionale, le amministrazioni
pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la
Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le
associazioni e le societa' sportive, i circoli culturali, le scuole
di ogni ordine e grado e le universita' possono promuovere, in tutto
il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione
della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello
stadio Heysel di Bruxelles, al fine di promuovere il valore e
l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della
convivenza civile.
2. In occasione della Giornata nazionale, la societa'
concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, nell'ambito della propria programmazione televisiva,
radiofonica e multimediale, puo' riservare appositi spazi alla
divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio
Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.