Testo originario
Art. 1
Disposizioni in materia di consenso informato
preventivo delle famiglie
preventivo delle famiglie
1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso
informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni,
per la partecipazione a eventuali attivita' che riguardino temi
attinenti all'ambito della sessualita', nonche' ad acquisire tale
consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del
materiale didattico che intendono utilizzare per le attivita'
medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le
istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di
corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
alle disposizioni del primo periodo.
informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni,
per la partecipazione a eventuali attivita' che riguardino temi
attinenti all'ambito della sessualita', nonche' ad acquisire tale
consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del
materiale didattico che intendono utilizzare per le attivita'
medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le
istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di
corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
alle disposizioni del primo periodo.
2. La partecipazione alle attivita' extracurricolari eventualmente
previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino
temi attinenti all'ambito della sessualita' richiede il consenso
informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli
studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per
opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare
per le attivita' medesime. Il consenso informato preventivo deve
essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data
prevista per lo svolgimento delle attivita'. La richiesta di consenso
esplicita le finalita', gli obiettivi educativi e formativi, i
contenuti, gli argomenti, i temi e le modalita' di svolgimento delle
attivita' di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di
esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario
titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di
enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel
rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che, in
caso di mancata adesione alle attivita' di cui al presente comma, gli
studenti si astengono dalla frequenza.
previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino
temi attinenti all'ambito della sessualita' richiede il consenso
informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli
studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per
opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare
per le attivita' medesime. Il consenso informato preventivo deve
essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data
prevista per lo svolgimento delle attivita'. La richiesta di consenso
esplicita le finalita', gli obiettivi educativi e formativi, i
contenuti, gli argomenti, i temi e le modalita' di svolgimento delle
attivita' di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di
esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario
titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di
enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel
rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che, in
caso di mancata adesione alle attivita' di cui al presente comma, gli
studenti si astengono dalla frequenza.
3. La partecipazione alle attivita' relative all'ampliamento
dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale
dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della
sessualita' richiede il consenso informato preventivo, in forma
scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le
modalita' di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle
attivita' di cui al presente comma, l'istituzione scolastica
garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilita' e di
autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attivita'
formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale
dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica comunica ai genitori
o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attivita' formative
alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2,
contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle
attivita' riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualita'.
dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale
dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della
sessualita' richiede il consenso informato preventivo, in forma
scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le
modalita' di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle
attivita' di cui al presente comma, l'istituzione scolastica
garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilita' e di
autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attivita'
formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale
dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica comunica ai genitori
o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attivita' formative
alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2,
contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle
attivita' riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualita'.
4. E' garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento
delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o
studenti di minore eta'.
delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o
studenti di minore eta'.
5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali
adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola
dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le
attivita' didattiche e progettuali nonche' ogni altra eventuale
attivita' aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della
sessualita'.
adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola
dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le
attivita' didattiche e progettuali nonche' ogni altra eventuale
attivita' aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della
sessualita'.
Art. 2
Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti
esterni nello svolgimento delle attivita' scolastiche
esterni nello svolgimento delle attivita' scolastiche
1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di
attivita' formative curricolari ed extracurricolari e' subordinato
alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del
consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni
di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri
sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione
dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o
accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonche' della
coerenza con la finalita' educativa e dell'adeguatezza al livello di
maturazione e all'eta' degli studenti.
attivita' formative curricolari ed extracurricolari e' subordinato
alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del
consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni
di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri
sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione
dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o
accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonche' della
coerenza con la finalita' educativa e dell'adeguatezza al livello di
maturazione e all'eta' degli studenti.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione
degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione
degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio