LEGGE

Legge 104/2026 - LEGGE 9 giugno 2026, n. 104

LEGGE 9 giugno 2026, n. 104

Numero 104 Anno 2026 GU 22.06.2026 Codice 26G00121

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 07.07.2026.

Testo vigente metadati disponibili Testo originario testo disponibile

Testo originario

Art. 1

Disposizioni in materia di consenso informato
preventivo delle famiglie
1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso
informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni,
per la partecipazione a eventuali attivita' che riguardino temi
attinenti all'ambito della sessualita', nonche' ad acquisire tale
consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del
materiale didattico che intendono utilizzare per le attivita'
medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le
istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di
corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
alle disposizioni del primo periodo.
2. La partecipazione alle attivita' extracurricolari eventualmente
previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino
temi attinenti all'ambito della sessualita' richiede il consenso
informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli
studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per
opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare
per le attivita' medesime. Il consenso informato preventivo deve
essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data
prevista per lo svolgimento delle attivita'. La richiesta di consenso
esplicita le finalita', gli obiettivi educativi e formativi, i
contenuti, gli argomenti, i temi e le modalita' di svolgimento delle
attivita' di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di
esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario
titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di
enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel
rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che, in
caso di mancata adesione alle attivita' di cui al presente comma, gli
studenti si astengono dalla frequenza.
3. La partecipazione alle attivita' relative all'ampliamento
dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale
dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della
sessualita' richiede il consenso informato preventivo, in forma
scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le
modalita' di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle
attivita' di cui al presente comma, l'istituzione scolastica
garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilita' e di
autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attivita'
formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale
dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica comunica ai genitori
o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attivita' formative
alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2,
contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle
attivita' riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualita'.
4. E' garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento
delle attivita' di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o
studenti di minore eta'.
5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali
adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola
dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le
attivita' didattiche e progettuali nonche' ogni altra eventuale
attivita' aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della
sessualita'.

Art. 2

Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti
esterni nello svolgimento delle attivita' scolastiche
1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di
attivita' formative curricolari ed extracurricolari e' subordinato
alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del
consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni
di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri
sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione
dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o
accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonche' della
coerenza con la finalita' educativa e dell'adeguatezza al livello di
maturazione e all'eta' degli studenti.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione
degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 5-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante
«Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998:
«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita').
- 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola
istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo
di corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, e' incluso
l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a
collaborare per consentire l'emersione di episodi
riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo,
di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze
stupefacenti, nonche' di altre forme di dipendenza.
1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto
educativo di corresponsabilita', definendo in maniera
dettagliata le attivita' formative e informative che
intendono programmare a favore delle studentesse, degli
studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento
all'uso sicuro e consapevole della rete internet.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le
procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e
revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio
delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune
attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle
studentesse e degli studenti, del piano triennale
dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del
patto educativo di corresponsabilita'.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009.
«Art. 1 (Previsioni generali). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
dall'articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, la scuola dell'infanzia e il primo
ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente
regolamento.
2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso
modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad
introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di
assicurare migliori opportunita' di apprendimento e di
crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
3. In sede di prima attuazione del presente
regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre
anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010,
si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati
A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in
data 31 luglio 2007. Con atto di indirizzo del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli
assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli
obiettivi previsti dal presente regolamento.
4. Nel corso del triennio scolastico
2009/2010-2011/2012, l'eventuale revisione delle
Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi
mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' effettuata, sulla
base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attivita'
poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato
all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS) e all'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI).».