Testo originario
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/1712 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica
la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della
tratta di esseri umani e di protezione delle vittime.
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica
la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della
tratta di esseri umani e di protezione delle vittime.
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 24, le parole: «della specifica situazione» sono sostituite dalle
seguenti: «delle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di
accoglienza».
n. 24, le parole: «della specifica situazione» sono sostituite dalle
seguenti: «delle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di
accoglienza».
Art. 3
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600, primo comma, dopo le parole: «lavorative o
sessuali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la realizzazione
di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale» e le
parole da: «ovvero all'accattonaggio» fino alle parole: «prelievo di
organi» sono sostituite dalle seguenti: «, all'accattonaggio, alla
maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o
a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di
attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento»;
b) all'articolo 601, al primo comma, la parola: «, sessuali» e'
sostituita dalle seguenti: «o sessuali, ivi compresa la realizzazione
di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale,» e le
parole da: «comunque al» fino a: «prelievo di organi» sono sostituite
dalle seguenti: «alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato,
all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque
al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo
sfruttamento.»;
c) dopo l'articolo 601 e' inserito il seguente:
«Art. 601.1 (Approfittamento della vittima di riduzione in
schiavitu' o di tratta). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei
reati di cui agli articoli 600 e 601 e' punito con la pena della
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.»;
d) all'articolo 602-ter, primo comma, dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) se l'autore del reato ha diffuso o ha agevolato la
diffusione, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o
mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di
natura sessuale relativo alla vittima.»;
e) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «601,»
e' inserita la seguente: «601.1,».
a) all'articolo 600, primo comma, dopo le parole: «lavorative o
sessuali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la realizzazione
di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale» e le
parole da: «ovvero all'accattonaggio» fino alle parole: «prelievo di
organi» sono sostituite dalle seguenti: «, all'accattonaggio, alla
maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o
a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di
attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento»;
b) all'articolo 601, al primo comma, la parola: «, sessuali» e'
sostituita dalle seguenti: «o sessuali, ivi compresa la realizzazione
di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale,» e le
parole da: «comunque al» fino a: «prelievo di organi» sono sostituite
dalle seguenti: «alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato,
all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque
al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo
sfruttamento.»;
c) dopo l'articolo 601 e' inserito il seguente:
«Art. 601.1 (Approfittamento della vittima di riduzione in
schiavitu' o di tratta). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei
reati di cui agli articoli 600 e 601 e' punito con la pena della
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.»;
d) all'articolo 602-ter, primo comma, dopo la lettera c) e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) se l'autore del reato ha diffuso o ha agevolato la
diffusione, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o
mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di
natura sessuale relativo alla vittima.»;
e) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «601,»
e' inserita la seguente: «601.1,».
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Quando la vittima dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale e' persona
straniera resta salva l'applicabilita' dell'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Particolare tutela e' garantita
nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, che non possono
essere collocati in strutture destinate agli adulti, cui e' altresi'
garantita l'assistenza fornita dai servizi istituiti dagli enti
locali in coordinamento con gli enti che realizzano il programma
unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con la predisposizione di
un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni
di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale e
con la previsione di progetti individualizzati di integrazione
nonche' soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della
maggiore eta'.».
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Quando la vittima dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale e' persona
straniera resta salva l'applicabilita' dell'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Particolare tutela e' garantita
nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, che non possono
essere collocati in strutture destinate agli adulti, cui e' altresi'
garantita l'assistenza fornita dai servizi istituiti dagli enti
locali in coordinamento con gli enti che realizzano il programma
unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con la predisposizione di
un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni
di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale e
con la previsione di progetti individualizzati di integrazione
nonche' soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della
maggiore eta'.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle
amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia
organizzativa sono previsti specifici moduli formativi periodici e
specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani
per i pubblici ufficiali interessati e per tutti gli operatori che
possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali
della tratta di esseri umani.»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nella definizione delle linee programmatiche sulla
formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla
Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite
iniziative formative specifiche dirette alla conoscenza e al
contrasto alla tratta di esseri umani nel quadro normativo
sovranazionale e interno, volte a favorire l'acquisizione di
competenze finalizzate anche all'emersione dei reati, alla tutela dei
diritti umani e alla tutela delle vittime costrette a compiere atti
illeciti in conseguenza diretta dei reati commessi in loro danno,
nonche' al perseguimento delle condotte realizzate mediante
l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione.».
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle
amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia
organizzativa sono previsti specifici moduli formativi periodici e
specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani
per i pubblici ufficiali interessati e per tutti gli operatori che
possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali
della tratta di esseri umani.»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nella definizione delle linee programmatiche sulla
formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla
Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite
iniziative formative specifiche dirette alla conoscenza e al
contrasto alla tratta di esseri umani nel quadro normativo
sovranazionale e interno, volte a favorire l'acquisizione di
competenze finalizzate anche all'emersione dei reati, alla tutela dei
diritti umani e alla tutela delle vittime costrette a compiere atti
illeciti in conseguenza diretta dei reati commessi in loro danno,
nonche' al perseguimento delle condotte realizzate mediante
l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione.».
Art. 6
Diritto di indennizzo delle vittime di tratta
1. All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. L'indennizzo, nel rispetto della disponibilita' del
Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento, e'
corrisposto in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a
euro 10.000 per ciascuna vittima, detratte le somme erogate alle
vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati e fatte
salve le provvidenze in favore delle vittime di reato previste da
altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli.»;
b) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. L'indennizzo, nel rispetto della disponibilita' del
Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento, e'
corrisposto in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a
euro 10.000 per ciascuna vittima, detratte le somme erogate alle
vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati e fatte
salve le provvidenze in favore delle vittime di reato previste da
altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli.»;
b) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, dopo le parole «Presidenza del Consiglio
dei ministri,» sono inserite le seguenti: «Dipartimento per le pari
opportunita',», la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «due»,
e dopo le parole «sentenza non definitiva» sono inserite le seguenti:
«che condanna»;
dei ministri,» sono inserite le seguenti: «Dipartimento per le pari
opportunita',», la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «due»,
e dopo le parole «sentenza non definitiva» sono inserite le seguenti:
«che condanna»;
2. il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando
l'autore del reato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato
nel procedimento in cui e' stata accertata la sua responsabilita', la
domanda e' presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.»;
c) al comma 2-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
l'autore del reato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato
nel procedimento in cui e' stata accertata la sua responsabilita', la
domanda e' presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.»;
c) al comma 2-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, le parole «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «sei mesi», e dopo le parole «codice di procedura penale»
sono inserite le seguenti: «o dal passaggio in giudicato della
sentenza di assoluzione».
d) il comma 2-sexies e' abrogato.
seguenti: «sei mesi», e dopo le parole «codice di procedura penale»
sono inserite le seguenti: «o dal passaggio in giudicato della
sentenza di assoluzione».
d) il comma 2-sexies e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano
alle domande di accesso al Fondo presentate a seguito del passaggio
in giudicato o al deposito delle sentenze o dei provvedimenti di
archiviazione di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 12
della legge 11 agosto 2003, n. 228, intervenuti successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto.
alle domande di accesso al Fondo presentate a seguito del passaggio
in giudicato o al deposito delle sentenze o dei provvedimenti di
archiviazione di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 12
della legge 11 agosto 2003, n. 228, intervenuti successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Coordinatore nazionale anti-tratta). - 1. Il
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, e'
l'organismo deputato a svolgere le funzioni di coordinatore nazionale
anti-tratta e come tale:
a) svolge compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo
agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta
degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche' di
programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di
assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno e
coordina gli interventi delle amministrazioni, gli enti e le
organizzazioni coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della
tratta degli esseri umani nonche' nella protezione e assistenza delle
vittime;
b) valuta le tendenze della tratta degli esseri umani,
avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere,
coordinando la raccolta di dati statistici effettuata con il supporto
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in collaborazione con
le altre amministrazioni competenti e con il servizio nazionale
gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani
e di grave sfruttamento di cui al comma 4;
c) presenta al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea una
relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base
dei dati forniti ai sensi della lettera b).
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Coordinatore nazionale anti-tratta). - 1. Il
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, e'
l'organismo deputato a svolgere le funzioni di coordinatore nazionale
anti-tratta e come tale:
a) svolge compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo
agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta
degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche' di
programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di
assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno e
coordina gli interventi delle amministrazioni, gli enti e le
organizzazioni coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della
tratta degli esseri umani nonche' nella protezione e assistenza delle
vittime;
b) valuta le tendenze della tratta degli esseri umani,
avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere,
coordinando la raccolta di dati statistici effettuata con il supporto
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in collaborazione con
le altre amministrazioni competenti e con il servizio nazionale
gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani
e di grave sfruttamento di cui al comma 4;
c) presenta al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea una
relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base
dei dati forniti ai sensi della lettera b).
2. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento di
cui al comma 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica, una Cabina di regia interistituzionale e un Comitato
tecnico anti-tratta, composto dai rappresentanti delle
amministrazioni competenti in materia, degli enti, associazioni e
organizzazioni internazionali e nazionali che operano nell'assistenza
e protezione delle vittime di tratta e grave fruttamento.
tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento di
cui al comma 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica, una Cabina di regia interistituzionale e un Comitato
tecnico anti-tratta, composto dai rappresentanti delle
amministrazioni competenti in materia, degli enti, associazioni e
organizzazioni internazionali e nazionali che operano nell'assistenza
e protezione delle vittime di tratta e grave fruttamento.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita',
sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della
Cabina di regia interistituzionale e del Comitato tecnico anti-tratta
di cui al comma 2. Ai componenti della Cabina di regia e del Comitato
tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.
o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita',
sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della
Cabina di regia interistituzionale e del Comitato tecnico anti-tratta
di cui al comma 2. Ai componenti della Cabina di regia e del Comitato
tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.
4. E' istituito presso il Dipartimento di cui al comma 1 un
servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di
tratta di esseri umani e di grave sfruttamento segnalate al numero
nazionale gratuito di pubblica utilita' e agli altri canali di
comunicazione digitale ad esso correlati, attivo 24 ore su 24, con
personale specializzato e multilingue, volto ad assicurare un
servizio di primo orientamento e supporto per le vittime di tratta di
persone e sfruttamento.
servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di
tratta di esseri umani e di grave sfruttamento segnalate al numero
nazionale gratuito di pubblica utilita' e agli altri canali di
comunicazione digitale ad esso correlati, attivo 24 ore su 24, con
personale specializzato e multilingue, volto ad assicurare un
servizio di primo orientamento e supporto per le vittime di tratta di
persone e sfruttamento.
Art. 8
Modifiche all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286
1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le
seguenti: «o degli enti che realizzano il programma unico di cui al
comma 3-bis,», dopo le parole: «accertate situazioni di» e' inserita
la seguente: «tratta,» e le parole: «partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale» sono sostituite dalle seguenti:
«beneficiare delle misure di assistenza erogate nell'ambito del
programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di
cui al comma 3-bis.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «attualita' del pericolo ed» sono
inserite le seguenti: «agli indicatori di tratta, violenza o grave
sfruttamento, nonche'»;
c) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in via transitoria,» sono
inserite le seguenti: «alle vittime presunte» e la parola: «,
successivamente,» e' sostituita dalle seguenti: «alle vittime
identificate, anche»;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Le misure
di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono riconosciute
indipendentemente dal luogo di sfruttamento. Esse sono attuate su
base consensuale ed informata e si fondano su un approccio incentrato
sulle vittime e sensibile alle specificita' di genere, delle persone
con disabilita' e dei minori.»;
3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dei ministri» sono
inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata in materia
di pari opportunita'» e la parola: «protezione» e' sostituita dalla
seguente: «integrazione»;
d) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Quando, nell'ambito delle procedure previste dal
Meccanismo Nazionale di Referral, di cui all'articolo 13, comma
2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, emergono oggettivi
indicatori di tratta tali da far ritenere che una persona straniera
subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone, violenza
o grave sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli enti
che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis. Tali enti,
in presenza dei presupposti, attivano le misure di competenza e ne
danno comunicazione al questore per il rilascio di un attestato
nominativo recante il codice univoco d'identita', assegnato in esito
alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare
e le generalita' dichiarate dallo straniero, valido per un periodo di
recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni.
3-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,
nessuna esecuzione di rimpatrio puo' aver luogo nei confronti della
persona alla quale e' stato riconosciuto il periodo di recupero e
riflessione di cui al comma 3-ter prima della scadenza di tale
periodo e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del
permesso di soggiorno di cui al comma 1. Durante tale periodo alla
persona sono garantite le misure transitorie di cui al comma 3-bis.
Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore
rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la
possibilita' per la persona di chiedere la protezione internazionale.
3-quinquies. Fuori dai casi previsti nell'articolo 18-ter, in
attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo
straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
l'attivita' lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda se il ritardo non puo' essere attribuito
al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte
dell'autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore
di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio
del permesso di soggiorno.»;
e) al comma 4, le parole: «dal servizio sociale dell'ente locale»
sono sostituite dalle seguenti:
«dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394»;
f) al comma 5, le parole: «nelle liste di collocamento» sono
sostituite dalle seguenti: «al centro per l'impiego»;
g) al comma 6-bis, le parole: «in una situazione di gravita' ed
attualita' di pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
medesime condizioni di cui al comma 1».
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le
seguenti: «o degli enti che realizzano il programma unico di cui al
comma 3-bis,», dopo le parole: «accertate situazioni di» e' inserita
la seguente: «tratta,» e le parole: «partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale» sono sostituite dalle seguenti:
«beneficiare delle misure di assistenza erogate nell'ambito del
programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di
cui al comma 3-bis.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «attualita' del pericolo ed» sono
inserite le seguenti: «agli indicatori di tratta, violenza o grave
sfruttamento, nonche'»;
c) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in via transitoria,» sono
inserite le seguenti: «alle vittime presunte» e la parola: «,
successivamente,» e' sostituita dalle seguenti: «alle vittime
identificate, anche»;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Le misure
di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono riconosciute
indipendentemente dal luogo di sfruttamento. Esse sono attuate su
base consensuale ed informata e si fondano su un approccio incentrato
sulle vittime e sensibile alle specificita' di genere, delle persone
con disabilita' e dei minori.»;
3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dei ministri» sono
inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata in materia
di pari opportunita'» e la parola: «protezione» e' sostituita dalla
seguente: «integrazione»;
d) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Quando, nell'ambito delle procedure previste dal
Meccanismo Nazionale di Referral, di cui all'articolo 13, comma
2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, emergono oggettivi
indicatori di tratta tali da far ritenere che una persona straniera
subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone, violenza
o grave sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli enti
che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis. Tali enti,
in presenza dei presupposti, attivano le misure di competenza e ne
danno comunicazione al questore per il rilascio di un attestato
nominativo recante il codice univoco d'identita', assegnato in esito
alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare
e le generalita' dichiarate dallo straniero, valido per un periodo di
recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni.
3-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,
nessuna esecuzione di rimpatrio puo' aver luogo nei confronti della
persona alla quale e' stato riconosciuto il periodo di recupero e
riflessione di cui al comma 3-ter prima della scadenza di tale
periodo e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del
permesso di soggiorno di cui al comma 1. Durante tale periodo alla
persona sono garantite le misure transitorie di cui al comma 3-bis.
Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore
rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la
possibilita' per la persona di chiedere la protezione internazionale.
3-quinquies. Fuori dai casi previsti nell'articolo 18-ter, in
attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo
straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
l'attivita' lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla
presentazione della domanda se il ritardo non puo' essere attribuito
al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte
dell'autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore
di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio
del permesso di soggiorno.»;
e) al comma 4, le parole: «dal servizio sociale dell'ente locale»
sono sostituite dalle seguenti:
«dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394»;
f) al comma 5, le parole: «nelle liste di collocamento» sono
sostituite dalle seguenti: «al centro per l'impiego»;
g) al comma 6-bis, le parole: «in una situazione di gravita' ed
attualita' di pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
medesime condizioni di cui al comma 1».
Art. 9
Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228
1. Alla legge 11 agosto 2003 n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di
intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta
e del grave sfruttamento degli esseri umani e per la protezione,
assistenza e integrazione sociale delle vittime, con delibera del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari
opportunita' e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive
competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato il Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri
umani.»;
2) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il
grave sfruttamento degli esseri umani e' elaborato, con cadenza non
superiore a cinque anni, dal Coordinatore nazionale anti-tratta con
il contributo del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e prevede obiettivi
strategici per contrastare la tratta e il grave sfruttamento in tutte
le loro forme. Il Piano comprende:
a) misure di prevenzione, tra cui campagne di
sensibilizzazione e di informazione nonche' nel settore
dell'istruzione e della formazione;
b) misure volte a rafforzare il contrasto della tratta,
sviluppando buone prassi a favore delle indagini e dell'azione
penale;
c) misure volte a garantire la tempestiva identificazione,
l'assistenza e il sostegno alle vittime di tratta e grave
sfruttamento, siano esse presunte o identificate, tenendo conto del
sesso e dell'eta';
d) misure volte alla cooperazione interistituzionale e
transfrontaliera;
e) procedure per monitorare e valutare l'attuazione del
Piano.
2-quater. Al fine di favorire la rapida identificazione e la
protezione e l'assistenza delle vittime di tratta di persone e grave
sfruttamento, e' adottato, con decreto dell'Autorita' politica
delegata in materia di pari opportunita', sentito il Comitato tecnico
di cui al comma 2-ter, il Meccanismo Nazionale di Referral,
contenente indicazioni e procedure operative standard finalizzate a:
a) favorire la tempestiva identificazione delle vittime fin
dalle prime fasi di accesso al territorio durante lo svolgimento
delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale o
di richiesta di altro tipo di permesso di soggiorno;
b) garantire l'attivazione delle procedure di segnalazione
delle presunte vittime di tratta di persone o grave sfruttamento agli
enti che realizzano il programma unico ai sensi dell'articolo 18,
comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
c) favorire l'adozione, a livello territoriale, di
protocolli d'intesa multi-agenzia tra le istituzioni e gli organismi
pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nel contrasto al
fenomeno e nella tutela delle vittime della tratta di persone e del
grave sfruttamento, che definiscano, anche attraverso l'istituzione
di tavoli interistituzionali, il contesto di collaborazione, gli
obiettivi e le procedure da adottare per la tempestiva
identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento e la
loro adeguata assistenza e tutela;
d) garantire la complementarita' tra l'accesso alle misure
di protezione per le vittime di tratta di persone e l'accesso alla
procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
e) garantire il sostegno transfrontaliero delle vittime di
tratta nei diversi Stati membri dell'Unione europea attraverso il
punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero, individuato
nel Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il tramite del servizio nazionale gratuito
di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di
grave sfruttamento.»;
b) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Raccolta di dati a fini statistici e di
monitoraggio). - 1. Il coordinatore nazionale anti-tratta trasmette,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Commissione europea i
seguenti dati statistici relativi all'anno precedente:
a) il numero delle vittime registrate, identificate o
presunte, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale,
disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla
cittadinanza e alla forma di sfruttamento individuata;
b) il numero delle persone indagate per i reati di cui alla
lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore
eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;
c) il numero delle persone imputate per i reati di cui alla
lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore
eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;
d) il numero delle decisioni di rinvio a giudizio o non luogo
a procedere per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 601.1 del
codice penale;
e) il numero delle persone nei confronti delle quali e' stata
pronunciata condanna non piu' soggetta a impugnazione per i reati di
cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o
minore eta' e alla cittadinanza;
f) il numero delle sentenze non piu' soggette ad impugnazione
pronunciate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base
alla definizione con condanna, assoluzione o altra formula;
g) il numero delle persone indagate, imputate e condannate
con sentenza non piu' soggetta a impugnazione per i reati di cui
all'articolo 601.1 del codice penale, disaggregato in base al sesso e
alla maggiore o minore eta'.
modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di
intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta
e del grave sfruttamento degli esseri umani e per la protezione,
assistenza e integrazione sociale delle vittime, con delibera del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari
opportunita' e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive
competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato il Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri
umani.»;
2) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il
grave sfruttamento degli esseri umani e' elaborato, con cadenza non
superiore a cinque anni, dal Coordinatore nazionale anti-tratta con
il contributo del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e prevede obiettivi
strategici per contrastare la tratta e il grave sfruttamento in tutte
le loro forme. Il Piano comprende:
a) misure di prevenzione, tra cui campagne di
sensibilizzazione e di informazione nonche' nel settore
dell'istruzione e della formazione;
b) misure volte a rafforzare il contrasto della tratta,
sviluppando buone prassi a favore delle indagini e dell'azione
penale;
c) misure volte a garantire la tempestiva identificazione,
l'assistenza e il sostegno alle vittime di tratta e grave
sfruttamento, siano esse presunte o identificate, tenendo conto del
sesso e dell'eta';
d) misure volte alla cooperazione interistituzionale e
transfrontaliera;
e) procedure per monitorare e valutare l'attuazione del
Piano.
2-quater. Al fine di favorire la rapida identificazione e la
protezione e l'assistenza delle vittime di tratta di persone e grave
sfruttamento, e' adottato, con decreto dell'Autorita' politica
delegata in materia di pari opportunita', sentito il Comitato tecnico
di cui al comma 2-ter, il Meccanismo Nazionale di Referral,
contenente indicazioni e procedure operative standard finalizzate a:
a) favorire la tempestiva identificazione delle vittime fin
dalle prime fasi di accesso al territorio durante lo svolgimento
delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale o
di richiesta di altro tipo di permesso di soggiorno;
b) garantire l'attivazione delle procedure di segnalazione
delle presunte vittime di tratta di persone o grave sfruttamento agli
enti che realizzano il programma unico ai sensi dell'articolo 18,
comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
c) favorire l'adozione, a livello territoriale, di
protocolli d'intesa multi-agenzia tra le istituzioni e gli organismi
pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nel contrasto al
fenomeno e nella tutela delle vittime della tratta di persone e del
grave sfruttamento, che definiscano, anche attraverso l'istituzione
di tavoli interistituzionali, il contesto di collaborazione, gli
obiettivi e le procedure da adottare per la tempestiva
identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento e la
loro adeguata assistenza e tutela;
d) garantire la complementarita' tra l'accesso alle misure
di protezione per le vittime di tratta di persone e l'accesso alla
procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
e) garantire il sostegno transfrontaliero delle vittime di
tratta nei diversi Stati membri dell'Unione europea attraverso il
punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero, individuato
nel Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il tramite del servizio nazionale gratuito
di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di
grave sfruttamento.»;
b) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Raccolta di dati a fini statistici e di
monitoraggio). - 1. Il coordinatore nazionale anti-tratta trasmette,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Commissione europea i
seguenti dati statistici relativi all'anno precedente:
a) il numero delle vittime registrate, identificate o
presunte, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale,
disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla
cittadinanza e alla forma di sfruttamento individuata;
b) il numero delle persone indagate per i reati di cui alla
lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore
eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;
c) il numero delle persone imputate per i reati di cui alla
lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore
eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;
d) il numero delle decisioni di rinvio a giudizio o non luogo
a procedere per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 601.1 del
codice penale;
e) il numero delle persone nei confronti delle quali e' stata
pronunciata condanna non piu' soggetta a impugnazione per i reati di
cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o
minore eta' e alla cittadinanza;
f) il numero delle sentenze non piu' soggette ad impugnazione
pronunciate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base
alla definizione con condanna, assoluzione o altra formula;
g) il numero delle persone indagate, imputate e condannate
con sentenza non piu' soggetta a impugnazione per i reati di cui
all'articolo 601.1 del codice penale, disaggregato in base al sesso e
alla maggiore o minore eta'.
2. I dati di cui al comma 1 sono inviati all'Istituto nazionale di
Statistica (ISTAT) dalle amministrazioni e dalle autorita' competenti
entro il 30 settembre di ciascun anno, per l'elaborazione e la
comunicazione al coordinatore nazionale anti-tratta. Ai fini di cui
al comma 1, il Ministero della giustizia invia entro il 30 settembre
di ciascun anno i dati statistici di cui al comma 1, lettere b), c),
d), e), f) e g).
Statistica (ISTAT) dalle amministrazioni e dalle autorita' competenti
entro il 30 settembre di ciascun anno, per l'elaborazione e la
comunicazione al coordinatore nazionale anti-tratta. Ai fini di cui
al comma 1, il Ministero della giustizia invia entro il 30 settembre
di ciascun anno i dati statistici di cui al comma 1, lettere b), c),
d), e), f) e g).
3. Per l'adeguamento dei sistemi applicativi e dei sistemi
statistici del Ministero della giustizia, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di
euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
statistici del Ministero della giustizia, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di
euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le Autorita' che si occupano di tutela e assistenza delle
vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di
protezione internazionale individuano misure di coordinamento tra le
attivita' istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di
determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due
sistemi di tutela. Le procedure di identificazione e referral,
previste dal Meccanismo Nazionale di Referral di cui all'articolo 13,
comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, si applicano
anche nell'ambito dell'accoglienza delle persone richiedenti o
titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura di
riconoscimento della protezione internazionale di cui al regolamento
(UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio
2024, ivi compresa la fase giurisdizionale.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la tempestiva individuazione delle
vittime di tratta e grave sfruttamento tra i cittadini di Paesi terzi
e apolidi, gli enti che realizzano il programma unico di cui
all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286,
sono coinvolti sin dalle prime fasi del loro accesso al territorio.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo straniero
sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui
comprensibile, in ordine al diritto al periodo di recupero e
riflessione, al diritto di chiedere il permesso di soggiorno di cui
allo stesso articolo 18, ove ne ricorrano i presupposti, nonche'
informazioni sulla possibilita' di ottenere la protezione
internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le Autorita' che si occupano di tutela e assistenza delle
vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di
protezione internazionale individuano misure di coordinamento tra le
attivita' istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di
determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due
sistemi di tutela. Le procedure di identificazione e referral,
previste dal Meccanismo Nazionale di Referral di cui all'articolo 13,
comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, si applicano
anche nell'ambito dell'accoglienza delle persone richiedenti o
titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura di
riconoscimento della protezione internazionale di cui al regolamento
(UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio
2024, ivi compresa la fase giurisdizionale.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la tempestiva individuazione delle
vittime di tratta e grave sfruttamento tra i cittadini di Paesi terzi
e apolidi, gli enti che realizzano il programma unico di cui
all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286,
sono coinvolti sin dalle prime fasi del loro accesso al territorio.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo straniero
sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui
comprensibile, in ordine al diritto al periodo di recupero e
riflessione, al diritto di chiedere il permesso di soggiorno di cui
allo stesso articolo 18, ove ne ricorrano i presupposti, nonche'
informazioni sulla possibilita' di ottenere la protezione
internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e disposizioni di coordinamento
142, e disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono
oggettivi indicatori tali da far ritenere che siano vittime di tratta
o di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' o identificate
come tali, si applica il programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono
oggettivi indicatori tali da far ritenere che siano vittime di tratta
o di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' o identificate
come tali, si applica il programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
2. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal
caso si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142.».
al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal
caso si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142.».
Art. 12
Modifica all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-ter,
dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,».
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-ter,
dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
euro 268.800 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
euro 268.800 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
Art. 13
Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231
2001, n. 231
1. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il delitto di cui all'articolo 601.1 la sanzione
pecuniaria da cento a seicento quote.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per la durata non inferiore ad un
anno» sono inserite le seguenti:
«; nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1,
lettera c-bis), si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi».
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il delitto di cui all'articolo 601.1 la sanzione
pecuniaria da cento a seicento quote.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per la durata non inferiore ad un
anno» sono inserite le seguenti:
«; nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1,
lettera c-bis), si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi».
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera
b), e dall'articolo 12, le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Nordio, Ministro della giustizia
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Schillaci, Ministro della salute
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
b), e dall'articolo 12, le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Nordio, Ministro della giustizia
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Schillaci, Ministro della salute
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio