DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 121/2026 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2026, n. 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2026, n. 121

Numero 121 Anno 2026 GU 07.07.2026 Codice 26G00138

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 22.07.2026.

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Testo originario

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 1,
della legge 12 settembre 2025, n. 131, definisce i criteri per la
classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni
che soddisfano tali criteri.

Art. 2

Criteri per la classificazione dei comuni montani
1. Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da
almeno una delle seguenti lettere:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di
sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle
superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno
il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza
superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da
pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari
o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle
superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno
il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore
al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca,
stagni, saline;
c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari
o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle
superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello
del mare;
e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio
comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto
delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline,
appartenenti a Province con territorio interamente montano e
confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa
regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12
settembre 2025, n. 131.
2. Sono altresi' classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni
che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i
suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero,
purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale
sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle
superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro
confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con
altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare,
al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni,
saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente
circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al
comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno
Stato estero.

Art. 3

Elenco dei comuni montani
1. I comuni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del
presente regolamento sono elencati nell'allegato al presente
regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quarto periodo, della
legge 12 settembre 2025, n. 131.
2. Ai casi di fusione o scissione di comuni classificati come
montani si applica l'articolo 2, comma 1, quinto e sesto periodo,
della legge 12 settembre 2025, n. 131.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 maggio 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1895

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 44 della
Costituzione:
«Art. 44. - Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unita' produttive; aiuta la piccola e
la media proprieta'.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(Versione consolidata), e' pubblicato nella G.U.U.E. 26
ottobre 2012, n. C 326.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 12
settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il
riconoscimento e la promozione delle zone montane»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2025:
«Art. 2 (Classificazione dei comuni montani e delega
al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei
medesimi). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti i criteri per la classificazione dei
comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali
si applicano le disposizioni della presente legge, in base
ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della
proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica
anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla
Conferenza unificata sulla base di criteri volti a
garantire il piu' ampio supporto informativo circa i
diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente
comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o
indennita' comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla
loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al
primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni
montani. In caso di fusione di un comune classificato come
montano con un comune non classificato come montano, il
comune risultante dalla fusione conserva la classificazione
di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti
definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di
scissione di un comune classificato come montano in due o
piu' comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono
classificati come montani solo ove per essi ricorrano i
requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.
All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove
necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i
Ministri interessati, sulla base dei dati forniti
dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione,
nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma
1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle
misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della
presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei
parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri
socioeconomici, che tengono conto delle specificita' e
finalita' delle suddette misure. Ai fini della proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al
primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
svolge apposita istruttoria tecnica anche con la
collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce
contestualmente uno o piu' elenchi dei comuni montani
destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di
prima applicazione, il decreto e' adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1 ed e' successivamente aggiornato con cadenza
almeno triennale.
3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai
sensi e per gli effetti della presente legge, non si
applica ai fini delle misure previste nell'ambito della
Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e
seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, nonche' ai fini dell'esenzione dall'imposta
municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei
comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera
d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali
continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline
di settore.
4. Ferme restando le misure agevolative previste
dalla presente legge, il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per il riordino
delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste
in favore dei comuni montani, sulla base del seguente
criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la
normativa vigente in materia di agevolazioni anche di
natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di
renderla coerente con la nuova classificazione introdotta
ai sensi della presente legge.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 e'
adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza
energetica, delle imprese e del made in Italy, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del
turismo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Lo schema del decreto legislativo e' trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo puo' essere comunque adottato. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
invia alle Camere una relazione contenente adeguata
motivazione.
6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al
comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Lo schema del decreto legislativo
di cui al comma 5 e' corredato di una relazione tecnica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che dia conto della neutralita' finanziaria
del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo
determini nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al suo interno, il medesimo decreto
legislativo e' emanato solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dei commi 593 e 594 dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«(Omissis).
593. Al fine di promuovere e realizzare interventi
per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna,
nonche' misure di sostegno in favore dei comuni totalmente
e parzialmente montani delle regioni e delle province
autonome, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo
sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo e'
utilizzato per finanziare:
a) interventi per la tutela e la promozione delle
risorse ambientali dei territori montani;
b) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di tutela e valorizzazione delle qualita'
ambientali e delle potenzialita' endogene proprie
dell'habitat montano;
c) attivita' di informazione e di comunicazione sui
temi della montagna;
d) interventi di carattere socio-economico a favore
delle popolazioni residenti nelle aree montane;
e) progetti finalizzati alla salvaguardia
dell'ambiente e allo sviluppo delle attivita'
agro-silvo-pastorali;
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di
spopolamento.
594. Il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte
a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore
della montagna.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 29 della
citata legge 12 settembre 2025, n. 131:
«Art. 4 (Fondo per lo sviluppo delle montagne
italiane). - 1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo
sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1,
comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:
a) gli interventi di competenza delle regioni e
degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;
b) gli interventi di competenza statale di cui ai
commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare
riferimento all'attuazione della SMI.
2. La definizione delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al
comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, e'
effettuata con decreto del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli
stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al
comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli
enti locali, sulla base della classificazione dei comuni
montani di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto
altresi' della loro eventuale appartenenza alle province di
cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7
aprile 2014, n. 56. Le regioni, in attuazione della propria
programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1,
comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le
modalita' di assegnazione degli stanziamenti.
4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo
destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b),
del presente articolo resta ferma l'applicazione
dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota
destinata agli interventi di competenza statale e al
finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della
montagna.
5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate
agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),
definita con il decreto di cui al comma 2, puo' essere
impiegata per attivita' di assistenza tecnica e consulenza
gestionale per la formazione del personale, per le azioni e
gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate
professionalita'.
6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente
articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni
altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad
ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti
territoriali o dei cittadini o delle politiche per la
montagna nonche' rispetto ai trasferimenti di fondi
dell'Unione europea in armonia con quanto previsto
dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
7. Le misure disposte dalla presente legge che si
configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei
ministri e' responsabile degli adempimenti in materia di
aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di
imprenditoria operante nelle zone montane.».
«Art. 29 (Incentivi per la natalita' nei comuni
montani). - 1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei
comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato
e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, a decorrere dall'anno 2025 e' riconosciuto,
entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un
contributo una tantum il cui importo e' determinato con
decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita', adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali e per gli affari regionali e le
autonomie. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti
criteri, parametri e modalita' per la concessione del
beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore
nonche' i relativi meccanismi di monitoraggio, da
realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. All'onere di cui al
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Nel valore del contributo una tantum di cui al presente
articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno
unico e universale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3, 52 e
57, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
aprile 2014, n. 81:
«Art. 1. - (Omissis).
3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97.
(Omissis).
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni
nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni
riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo
periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di
cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione.
(Omissis).
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3,
secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la
regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche
funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli
organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- La legge regionale Veneto 8 agosto 2014, n. 25,
recante «Interventi a favore dei territori montani e
conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia
amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia
di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del
Veneto», e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto 14 agosto 2014, n. 79.
- La legge regionale Lombardia 8 luglio 2015, n. 19,
recante «Riforma del sistema delle autonomie della Regione
e disposizioni per il riconoscimento della specificita' dei
territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014,
n. 56», e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia 10 luglio 2015, n. 28, S.O.
- La legge regionale Piemonte 5 agosto 2020 n. 19,
recante «Disposizioni in ordine alla specificita' montana
della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a
favore dei territori montani e delle province piemontesi»,
e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte 6 agosto 2020, n. 32, S.O. n. 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, recante «Delega di funzioni al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri dott. Alfredo Mantovano», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2022, n. 255.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2 della legge 12 settembre
2025, n. 131, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 7
aprile 2014, n. 56, si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 2 della legge 12 settembre
2025, n. 131, si veda nelle note alle premesse.