Testo originario
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. Al titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, commi 1, 3 e 5, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
b) all'articolo 6, comma 6, lettera c), le parole: «ai sensi
dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 21-bis»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo
21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»;
d) all'articolo 8, comma 1, lettera e), le parole: «ai sensi
dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 21-bis»;
e) all'articolo 9, commi 6, lettera b), e 8, lettera b), le
parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell'articolo 21-bis»;
f) all'articolo 11, comma 1, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
g) all'articolo 12, commi 1, 1-bis, 2 e 8, le parole: «autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera
a)»;
h) all'articolo 13, comma 1, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «autorita'
di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),»;
i) all'articolo 14, commi 2 e 3, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
l) all'articolo 15, comma 4, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, commi 1, 3 e 5, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
b) all'articolo 6, comma 6, lettera c), le parole: «ai sensi
dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 21-bis»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo
21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-bis»;
d) all'articolo 8, comma 1, lettera e), le parole: «ai sensi
dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 21-bis»;
e) all'articolo 9, commi 6, lettera b), e 8, lettera b), le
parole: «ai sensi dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell'articolo 21-bis»;
f) all'articolo 11, comma 1, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
g) all'articolo 12, commi 1, 1-bis, 2 e 8, le parole: «autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera
a)»;
h) all'articolo 13, comma 1, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «autorita'
di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),»;
i) all'articolo 14, commi 2 e 3, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
l) all'articolo 15, comma 4, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)».
2. Al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 3, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
b) all'articolo 21, i commi 2, 4, 5, lettere b), c), d), e-bis),
6, 7 e 7-bis sono abrogati;
c) dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Accesso da parte delle autorita'). - 1. L'accesso
alle informazioni sulla titolarita' effettiva, contenute nella
sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese,
comunicate ai sensi dell'articolo 21, con le modalita' previste dal
decreto ministeriale di cui al comma 5, lettera a), del medesimo
articolo 21, e' consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto
e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita'
di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di
finanza;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie
attribuzioni istituzionali;
d) all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e alla Guardia di finanza per finalita' di contrasto
dell'evasione e delle frodi fiscali;
e) al Comitato di sicurezza finanziaria, quale autorita'
nazionale cui sono attribuite responsabilita' in materia di
attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea di cui ai
regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
f) all'Autorita' antiriciclaggio europea (AMLA) ai fini delle
analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE)
2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024,
e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;
g) alla Procura europea (EPPO);
h) all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
i) all'Europol e all'Eurojust quando forniscono sostegno
operativo alle autorita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma.
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 3, le parole: «autorita' di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
b) all'articolo 21, i commi 2, 4, 5, lettere b), c), d), e-bis),
6, 7 e 7-bis sono abrogati;
c) dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Accesso da parte delle autorita'). - 1. L'accesso
alle informazioni sulla titolarita' effettiva, contenute nella
sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese,
comunicate ai sensi dell'articolo 21, con le modalita' previste dal
decreto ministeriale di cui al comma 5, lettera a), del medesimo
articolo 21, e' consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto
e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita'
di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di
finanza;
b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie
attribuzioni istituzionali;
d) all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e alla Guardia di finanza per finalita' di contrasto
dell'evasione e delle frodi fiscali;
e) al Comitato di sicurezza finanziaria, quale autorita'
nazionale cui sono attribuite responsabilita' in materia di
attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea di cui ai
regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
f) all'Autorita' antiriciclaggio europea (AMLA) ai fini delle
analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE)
2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024,
e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;
g) alla Procura europea (EPPO);
h) all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
i) all'Europol e all'Eurojust quando forniscono sostegno
operativo alle autorita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, le modalita' tecniche e operative
dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita
convenzione stipulata tra l'Unione italiana delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere, il
gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e:
a) ciascuna autorita' di cui al comma 1, lettere a), b), d),
f), g), h) e i);
b) il Ministero della giustizia per l'accesso da parte
dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 1, lettera c),
conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso
da parte del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 1,
lettera e), che avviene per il tramite la segreteria tecnica del
Comitato medesimo.
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, le modalita' tecniche e operative
dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita
convenzione stipulata tra l'Unione italiana delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere, il
gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e:
a) ciascuna autorita' di cui al comma 1, lettere a), b), d),
f), g), h) e i);
b) il Ministero della giustizia per l'accesso da parte
dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 1, lettera c),
conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso
da parte del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 1,
lettera e), che avviene per il tramite la segreteria tecnica del
Comitato medesimo.
3. Ai fini delle convenzioni di cui al comma 2, le modalita'
tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate nel rispetto
delle misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati
personali, previste dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 11,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55. Tali misure comprendono
l'indicazione del termine di conservazione dei dati e prevedono il
tracciamento delle operazioni eseguite sui dati, nonche'
l'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei
dati e meccanismi di controllo indipendente interno.
Art. 21-ter (Accesso da parte dei soggetti obbligati). - 1. I
soggetti obbligati accedono tempestivamente alle informazioni sulla
titolarita' effettiva contenute nella sezione autonoma e nella
sezione speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi
dell'articolo 21, commi 1 e 3, con le modalita' previste dal decreto
ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo 21,
esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata
verifica della clientela ai sensi del presente capo.
tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate nel rispetto
delle misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati
personali, previste dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 11,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55. Tali misure comprendono
l'indicazione del termine di conservazione dei dati e prevedono il
tracciamento delle operazioni eseguite sui dati, nonche'
l'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei
dati e meccanismi di controllo indipendente interno.
Art. 21-ter (Accesso da parte dei soggetti obbligati). - 1. I
soggetti obbligati accedono tempestivamente alle informazioni sulla
titolarita' effettiva contenute nella sezione autonoma e nella
sezione speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi
dell'articolo 21, commi 1 e 3, con le modalita' previste dal decreto
ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo 21,
esclusivamente a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata
verifica della clientela ai sensi del presente capo.
2. L'accesso dei soggetti obbligati avviene previo
accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui
all'articolo 21-septies, a copertura dei costi di tenuta delle
sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese e dei costi di
accesso alle stesse.
accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui
all'articolo 21-septies, a copertura dei costi di tenuta delle
sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese e dei costi di
accesso alle stesse.
3. La richiesta di accreditamento e' presentata telematicamente
dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente
competente e contiene:
a) l'appartenenza del richiedente a una o piu' delle
categorie di soggetti obbligati;
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di
posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel
caso di persona giuridica;
c) l'indicazione dell'Autorita' di vigilanza di settore di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), competente ovvero
dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma
2, lettera aa) e, se del caso, delle amministrazioni e degli
organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
d) la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni
sulla titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata
verifica della clientela.
dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente
competente e contiene:
a) l'appartenenza del richiedente a una o piu' delle
categorie di soggetti obbligati;
b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di
posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel
caso di persona giuridica;
c) l'indicazione dell'Autorita' di vigilanza di settore di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), competente ovvero
dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma
2, lettera aa) e, se del caso, delle amministrazioni e degli
organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);
d) la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni
sulla titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata
verifica della clientela.
4. L'accreditamento e' comunicato al soggetto obbligato a mezzo
posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni,
decorrenti dalla data del primo accreditamento o dalla data del
rinnovo espresso dello stesso. Il soggetto obbligato comunica le
eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua
cessazione entro dieci giorni.
posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni,
decorrenti dalla data del primo accreditamento o dalla data del
rinnovo espresso dello stesso. Il soggetto obbligato comunica le
eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua
cessazione entro dieci giorni.
5. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la
responsabilita' per il rispetto della finalita' della consultazione
di cui al comma 1, possono designare, quali delegati all'accesso,
soggetti incardinati nella propria organizzazione che svolgono
attivita' di supporto per l'adempimento degli obblighi
antiriciclaggio.
responsabilita' per il rispetto della finalita' della consultazione
di cui al comma 1, possono designare, quali delegati all'accesso,
soggetti incardinati nella propria organizzazione che svolgono
attivita' di supporto per l'adempimento degli obblighi
antiriciclaggio.
6. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, rende
disponibili specifiche funzionalita' che consentono ai soggetti
obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche
informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il
sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilita'
del soggetto obbligato circa il rispetto della finalita' della
consultazione di cui al comma 1. A tal fine, il gestore individua
apposite misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati, ai
sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, rende
disponibili specifiche funzionalita' che consentono ai soggetti
obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche
informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il
sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilita'
del soggetto obbligato circa il rispetto della finalita' della
consultazione di cui al comma 1. A tal fine, il gestore individua
apposite misure tecniche per garantire la sicurezza dei dati, ai
sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
7. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente
alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali
incongruenze tra le informazioni sulla titolarita' effettiva ottenute
per effetto della consultazione della sezione autonoma e della
sezione speciale del Registro delle imprese e le informazioni
acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi del
presente capo. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte
delle autorita' abilitate all'accesso di cui all'articolo 21-bis,
secondo le modalita' indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo 21-bis, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei
soggetti obbligati segnalanti.
alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali
incongruenze tra le informazioni sulla titolarita' effettiva ottenute
per effetto della consultazione della sezione autonoma e della
sezione speciale del Registro delle imprese e le informazioni
acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi del
presente capo. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte
delle autorita' abilitate all'accesso di cui all'articolo 21-bis,
secondo le modalita' indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo 21-bis, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei
soggetti obbligati segnalanti.
8. La richiesta di accreditamento di cui al comma 3, le
comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al
comma 4, l'indicazione dei delegati di cui al comma 5 e le
segnalazioni di difformita' di cui al comma 7 sono resi mediante
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al
comma 4, l'indicazione dei delegati di cui al comma 5 e le
segnalazioni di difformita' di cui al comma 7 sono resi mediante
apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede
ai controlli delle dichiarazioni di cui al comma 8, ai sensi degli
articoli 70 e 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, le Autorita' di
vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonche'
le amministrazioni e gli organismi interessati forniscono, a
richiesta, alla Camera di commercio territorialmente competente le
informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base
di apposite convenzioni stipulate con l'Unioncamere e il gestore del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
ai controlli delle dichiarazioni di cui al comma 8, ai sensi degli
articoli 70 e 71 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, le Autorita' di
vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonche'
le amministrazioni e gli organismi interessati forniscono, a
richiesta, alla Camera di commercio territorialmente competente le
informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base
di apposite convenzioni stipulate con l'Unioncamere e il gestore del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
10. Nei casi in cui un soggetto obbligato intenda accedere alle
informazioni afferenti a un titolare effettivo che abbia trasmesso
alla Camera di commercio territorialmente competente la dichiarazione
di cui all'articolo 21-sexies, comma 2, la Camera di commercio puo'
escludere in tutto o in parte l'accesso, nei termini e secondo la
procedura di cui al medesimo articolo 21-sexies.
informazioni afferenti a un titolare effettivo che abbia trasmesso
alla Camera di commercio territorialmente competente la dichiarazione
di cui all'articolo 21-sexies, comma 2, la Camera di commercio puo'
escludere in tutto o in parte l'accesso, nei termini e secondo la
procedura di cui al medesimo articolo 21-sexies.
11. La consultazione della sezione autonoma o della sezione
speciale del Registro delle imprese, ai sensi del presente articolo,
non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti
nell'esercizio della loro attivita' e dall'adottare misure adeguate
al rischio medesimo.
speciale del Registro delle imprese, ai sensi del presente articolo,
non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti
nell'esercizio della loro attivita' e dall'adottare misure adeguate
al rischio medesimo.
12. I soggetti obbligati che consultano la sezione autonoma o
la sezione speciale del Registro delle imprese, a supporto degli
adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono
e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nelle
predette sezioni del Registro delle imprese ovvero conservano un
estratto idoneo a documentare tale iscrizione.
Art. 21-quater (Accesso da parte dei soggetti aventi un
legittimo interesse). - 1. Le persone fisiche o giuridiche che siano
titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto
del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento
del terrorismo hanno accesso alle seguenti informazioni sulla
titolarita' effettiva contenute nella sezione autonoma o nella
sezione speciale del Registro delle imprese, senza alcuna previa
comunicazione al soggetto interessato:
a) il nome e il cognome del titolare effettivo;
b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo;
c) il Paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze
del titolare effettivo;
d) le condizioni di cui all'articolo 20 o di cui all'articolo
22, comma 5, in forza delle quali il titolare effettivo e' tale.
la sezione speciale del Registro delle imprese, a supporto degli
adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono
e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nelle
predette sezioni del Registro delle imprese ovvero conservano un
estratto idoneo a documentare tale iscrizione.
Art. 21-quater (Accesso da parte dei soggetti aventi un
legittimo interesse). - 1. Le persone fisiche o giuridiche che siano
titolari di un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto
del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento
del terrorismo hanno accesso alle seguenti informazioni sulla
titolarita' effettiva contenute nella sezione autonoma o nella
sezione speciale del Registro delle imprese, senza alcuna previa
comunicazione al soggetto interessato:
a) il nome e il cognome del titolare effettivo;
b) il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo;
c) il Paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze
del titolare effettivo;
d) le condizioni di cui all'articolo 20 o di cui all'articolo
22, comma 5, in forza delle quali il titolare effettivo e' tale.
2. Si considerano titolari di un legittimo interesse
all'accesso, ai sensi del comma 1, le seguenti persone fisiche o
giuridiche:
a) i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti
all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che agiscono per
finalita' giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma
di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al
contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del
finanziamento del terrorismo;
b) gli enti del Terzo settore, comprese le organizzazioni non
governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle universita'
nonche' il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che
perseguono finalita' connesse alla prevenzione o al contrasto del
riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del
terrorismo;
c) persone che documentino l'esistenza di una effettiva
contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di
trattative, con un'impresa, persona giuridica privata, trust o
istituto giuridico affine al fine di verificare che questi ultimi non
siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del
terrorismo;
d) soggetti obbligati di Paesi terzi, ove dimostrino che
l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario ai fini
dell'adeguata verifica di un cliente o di un potenziale cliente
secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento
del terrorismo vigente nel Paese terzo;
e) autorita' di Paesi terzi omologhe delle autorita'
competenti dell'Unione europea in ambito antiriciclaggio o di
contrasto del finanziamento del terrorismo, a condizione che
dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia
necessario per svolgere, in relazione a uno specifico caso concreto,
le proprie funzioni istituzionali;
f) autorita' incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II
e III, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, in particolare, le autorita'
incaricate dell'iscrizione delle societa' nel registro di cui
all'articolo 16 della medesima direttiva, e le autorita' incaricate
di controllare la legalita' delle trasformazioni, delle fusioni e
delle scissioni delle societa' di capitali a norma del titolo II
della medesima direttiva (UE) 2017/1132;
g) autorita' competenti con riferimento ai programmi di cui
al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione
europea;
h) le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, con riferimento ai beneficiari del dispositivo;
i) le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, nonche'
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito delle
procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli
offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto;
l) fornitori di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio
o contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui tali
prodotti, sviluppati sulla base delle informazioni di cui al comma 1
o contenenti tali informazioni, siano forniti solo a soggetti
obbligati o autorita' competenti e a condizione che dimostrino che
l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario
nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorita'
competente.
all'accesso, ai sensi del comma 1, le seguenti persone fisiche o
giuridiche:
a) i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti
all'albo di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che agiscono per
finalita' giornalistiche, di segnalazione o di qualsiasi altra forma
di comunicazione mediatica che sono connesse alla prevenzione o al
contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del
finanziamento del terrorismo;
b) gli enti del Terzo settore, comprese le organizzazioni non
governative, i professori e i ricercatori di ruolo nelle universita'
nonche' il personale ricercatore presso enti pubblici di ricerca che
perseguono finalita' connesse alla prevenzione o al contrasto del
riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del
terrorismo;
c) persone che documentino l'esistenza di una effettiva
contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di
trattative, con un'impresa, persona giuridica privata, trust o
istituto giuridico affine al fine di verificare che questi ultimi non
siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposto o finanziamento del
terrorismo;
d) soggetti obbligati di Paesi terzi, ove dimostrino che
l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario ai fini
dell'adeguata verifica di un cliente o di un potenziale cliente
secondo la normativa antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento
del terrorismo vigente nel Paese terzo;
e) autorita' di Paesi terzi omologhe delle autorita'
competenti dell'Unione europea in ambito antiriciclaggio o di
contrasto del finanziamento del terrorismo, a condizione che
dimostrino che l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia
necessario per svolgere, in relazione a uno specifico caso concreto,
le proprie funzioni istituzionali;
f) autorita' incaricate dell'attuazione del titolo I, capi II
e III, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, in particolare, le autorita'
incaricate dell'iscrizione delle societa' nel registro di cui
all'articolo 16 della medesima direttiva, e le autorita' incaricate
di controllare la legalita' delle trasformazioni, delle fusioni e
delle scissioni delle societa' di capitali a norma del titolo II
della medesima direttiva (UE) 2017/1132;
g) autorita' competenti con riferimento ai programmi di cui
al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021, in relazione ai beneficiari dei fondi dell'Unione
europea;
h) le pubbliche amministrazioni competenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, con riferimento ai beneficiari del dispositivo;
i) le pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti, nonche'
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito delle
procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli
offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l'appalto;
l) fornitori di prodotti e servizi in ambito antiriciclaggio
o contrasto al finanziamento del terrorismo, nella misura in cui tali
prodotti, sviluppati sulla base delle informazioni di cui al comma 1
o contenenti tali informazioni, siano forniti solo a soggetti
obbligati o autorita' competenti e a condizione che dimostrino che
l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sia necessario
nell'ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un'autorita'
competente.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al comma 2, lettere
a), b) ed e), hanno accesso, in aggiunta alle informazioni di cui al
comma 1, anche alle informazioni storiche, concernenti tutte le
modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone
giuridiche private, trust o istituti giuridici affini, ivi compresi
quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque
anni precedenti. Le medesime persone fisiche o giuridiche hanno,
inoltre, accesso a una descrizione dell'assetto proprietario o di
controllo.
a), b) ed e), hanno accesso, in aggiunta alle informazioni di cui al
comma 1, anche alle informazioni storiche, concernenti tutte le
modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone
giuridiche private, trust o istituti giuridici affini, ivi compresi
quelli che sono stati sciolti o hanno cessato di esistere nei cinque
anni precedenti. Le medesime persone fisiche o giuridiche hanno,
inoltre, accesso a una descrizione dell'assetto proprietario o di
controllo.
4. In aggiunta alle categorie di persone fisiche e giuridiche
cui al comma 2, hanno accesso alle informazioni sulla titolarita'
effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi,
che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in
relazione alla finalita' di prevenire e contrastare il riciclaggio, i
reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.
cui al comma 2, hanno accesso alle informazioni sulla titolarita'
effettiva i soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi,
che dimostrino, caso per caso, un legittimo interesse all'accesso, in
relazione alla finalita' di prevenire e contrastare il riciclaggio, i
reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.
5. L'accesso alle informazioni avviene per via telematica,
dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo
21-septies. E' garantito l'accesso alle informazioni anche in via
analogica presso lo sportello camerale, mediante richiesta alla
Camera di commercio territorialmente competente. I soggetti di cui al
comma 2, lettere e), f), g), h) e i), sono esentati dal pagamento dei
diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies e accedono
mediante appositi servizi informatici approntati dal gestore del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, previa abilitazione all'accesso a tali servizi
mediante l'utilizzo dell'identita' digitale, ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo
21-septies. E' garantito l'accesso alle informazioni anche in via
analogica presso lo sportello camerale, mediante richiesta alla
Camera di commercio territorialmente competente. I soggetti di cui al
comma 2, lettere e), f), g), h) e i), sono esentati dal pagamento dei
diritti di segreteria di cui all'articolo 21-septies e accedono
mediante appositi servizi informatici approntati dal gestore del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, previa abilitazione all'accesso a tali servizi
mediante l'utilizzo dell'identita' digitale, ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
6. La Camera di commercio territorialmente competente registra
i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni
sulla titolarita' effettiva, conservate nel Registro delle imprese,
ai sensi dell'articolo 21-quinquies e, fatto salvo quanto previsto ai
commi 7 e 8, li comunica ai titolari effettivi interessati che ne
facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
i dati identificativi delle persone che accedono alle informazioni
sulla titolarita' effettiva, conservate nel Registro delle imprese,
ai sensi dell'articolo 21-quinquies e, fatto salvo quanto previsto ai
commi 7 e 8, li comunica ai titolari effettivi interessati che ne
facciano richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
7. La Camera di commercio territorialmente competente comunica
ai titolari effettivi interessati, che ne facciano richiesta ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento
(UE) 2016/679:
a) in caso di accesso da parte dei soggetti di cui al comma
2, lettere a) e b), esclusivamente la professione svolta o la
funzione esercitata dal soggetto che ha effettuato l'accesso;
b) in caso di accesso effettuato per conto di una persona
giuridica, i soli dati identificativi della persona giuridica.
ai titolari effettivi interessati, che ne facciano richiesta ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento
(UE) 2016/679:
a) in caso di accesso da parte dei soggetti di cui al comma
2, lettere a) e b), esclusivamente la professione svolta o la
funzione esercitata dal soggetto che ha effettuato l'accesso;
b) in caso di accesso effettuato per conto di una persona
giuridica, i soli dati identificativi della persona giuridica.
8. In caso di accesso alle informazioni sulla titolarita'
effettiva, conservate nel Registro delle imprese, da parte delle
autorita' competenti di Paesi terzi, omologhe a quelle di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere a) e c), del
regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 maggio 2024, la Camera di commercio si astiene dal divulgare
informazioni relative all'identita' delle stesse per il periodo
necessario a salvaguardare le analisi o le indagini di tali
autorita'. A tal fine, al momento della presentazione dell'istanza di
accesso, ai sensi dell'articolo 21-quinquies, le autorita' di cui al
primo periodo indicano il termine entro il quale la divulgazione
della loro identita' deve essere esclusa e specificano i motivi di
tale esclusione, nonche' il pregiudizio che deriverebbe alle analisi
o alle indagini da esse svolte in caso di ostensione della loro
identita'.
effettiva, conservate nel Registro delle imprese, da parte delle
autorita' competenti di Paesi terzi, omologhe a quelle di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44), lettere a) e c), del
regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 maggio 2024, la Camera di commercio si astiene dal divulgare
informazioni relative all'identita' delle stesse per il periodo
necessario a salvaguardare le analisi o le indagini di tali
autorita'. A tal fine, al momento della presentazione dell'istanza di
accesso, ai sensi dell'articolo 21-quinquies, le autorita' di cui al
primo periodo indicano il termine entro il quale la divulgazione
della loro identita' deve essere esclusa e specificano i motivi di
tale esclusione, nonche' il pregiudizio che deriverebbe alle analisi
o alle indagini da esse svolte in caso di ostensione della loro
identita'.
9. Il termine di cui al comma 8 non puo', in ogni caso, essere
superiore a cinque anni, fatta salva una proroga, per un periodo
massimo di un anno, concessa dalla Camera di commercio
territorialmente competente su richiesta motivata dell'autorita'.
Decorso il termine di cui al primo periodo e' possibile presentare
nuova richiesta motivata di proroga.
Art. 21-quinquies (Procedura per la verifica e il
riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso). - 1. I dati e
le informazioni sulla titolarita' effettiva di cui all'articolo
21-quater sono resi disponibili ai soggetti di cui al medesimo
articolo 21-quater, a seguito della presentazione alla Camera di
commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di
accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, che
attesti la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l'appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo
21-quater, comma 2, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo
21-quater, comma 4, la professione svolta o la funzione esercitata
dal richiedente, connessa con la finalita' di prevenire e contrastare
il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del
terrorismo;
b) a eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21-quater,
comma 2, lettere a) e b), il legame con le imprese, le persone
giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini cui
afferiscono le informazioni oggetto dell'istanza di accesso.
superiore a cinque anni, fatta salva una proroga, per un periodo
massimo di un anno, concessa dalla Camera di commercio
territorialmente competente su richiesta motivata dell'autorita'.
Decorso il termine di cui al primo periodo e' possibile presentare
nuova richiesta motivata di proroga.
Art. 21-quinquies (Procedura per la verifica e il
riconoscimento di un legittimo interesse all'accesso). - 1. I dati e
le informazioni sulla titolarita' effettiva di cui all'articolo
21-quater sono resi disponibili ai soggetti di cui al medesimo
articolo 21-quater, a seguito della presentazione alla Camera di
commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di
accesso, corredata della relativa documentazione a supporto, che
attesti la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l'appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo
21-quater, comma 2, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo
21-quater, comma 4, la professione svolta o la funzione esercitata
dal richiedente, connessa con la finalita' di prevenire e contrastare
il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del
terrorismo;
b) a eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21-quater,
comma 2, lettere a) e b), il legame con le imprese, le persone
giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini cui
afferiscono le informazioni oggetto dell'istanza di accesso.
2. La Camera di commercio territorialmente competente, previa
verifica dell'identita' del richiedente, da effettuare attraverso
l'uso di mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti
servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nel caso
di accesso per via telematica, accerta la sussistenza del legittimo
interesse all'accesso da parte del richiedente, valutando le
informazioni, i dati e i documenti, ricevuti dal richiedente ai sensi
del comma 1 e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui
dispone.
verifica dell'identita' del richiedente, da effettuare attraverso
l'uso di mezzi di identificazione elettronica e dei pertinenti
servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nel caso
di accesso per via telematica, accerta la sussistenza del legittimo
interesse all'accesso da parte del richiedente, valutando le
informazioni, i dati e i documenti, ricevuti dal richiedente ai sensi
del comma 1 e, se necessario, sulla base delle informazioni di cui
dispone.
3. Qualora la richiesta di accesso provenga da un soggetto di
cui all'articolo 21-quater, comma 2, il cui legittimo interesse ad
accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva sia gia' stato
accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un
altro Stato membro, la verifica del presupposto di cui al comma 1,
lettera a), si ritiene soddisfatta, da parte della Camera di
commercio territorialmente competente, acquisendo la prova della
sussistenza del legittimo interesse, rilasciata dall'organismo
responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro.
cui all'articolo 21-quater, comma 2, il cui legittimo interesse ad
accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva sia gia' stato
accertato dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un
altro Stato membro, la verifica del presupposto di cui al comma 1,
lettera a), si ritiene soddisfatta, da parte della Camera di
commercio territorialmente competente, acquisendo la prova della
sussistenza del legittimo interesse, rilasciata dall'organismo
responsabile della tenuta del registro in tale altro Stato membro.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 11, la Camera di
commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica
il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica
certificata, entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla
richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di diniego e' motivato
e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso, ai sensi
del comma 14. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo
ovvero il termine di cui ai commi 5 o 11, l'accesso si intende
respinto.
commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica
il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica
certificata, entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla
richiesta di cui al comma 1. Il provvedimento di diniego e' motivato
e reca indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso, ai sensi
del comma 14. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo
ovvero il termine di cui ai commi 5 o 11, l'accesso si intende
respinto.
5. Per esigenze organizzative legate alla gestione di un numero
improvvisamente elevato di richieste di accesso ai sensi del comma 1,
la Camera di commercio territorialmente competente puo' prorogare il
termine di cui al comma 4, primo periodo, di dodici giorni
lavorativi. La proroga e' disposta anteriormente alla scadenza del
termine di cui al comma 4, primo periodo, previa comunicazione al
richiedente l'accesso. Qualora alla scadenza della proroga di cui al
presente comma il numero di richieste di accesso continui a essere
elevato, il termine puo' essere prorogato di ulteriori dodici giorni
lavorativi. La proroga di cui al terzo periodo e' disposta
anteriormente alla scadenza della prima proroga, previa comunicazione
al richiedente l'accesso.
improvvisamente elevato di richieste di accesso ai sensi del comma 1,
la Camera di commercio territorialmente competente puo' prorogare il
termine di cui al comma 4, primo periodo, di dodici giorni
lavorativi. La proroga e' disposta anteriormente alla scadenza del
termine di cui al comma 4, primo periodo, previa comunicazione al
richiedente l'accesso. Qualora alla scadenza della proroga di cui al
presente comma il numero di richieste di accesso continui a essere
elevato, il termine puo' essere prorogato di ulteriori dodici giorni
lavorativi. La proroga di cui al terzo periodo e' disposta
anteriormente alla scadenza della prima proroga, previa comunicazione
al richiedente l'accesso.
6. L'Unioncamere comunica tempestivamente e, comunque, con
cadenza almeno semestrale, le proroghe di cui al comma 5, disposte
dalle Camere di commercio territorialmente competenti, al Ministero
delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'economia e
delle finanze, per la successiva notifica alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, comma 3, della direttiva (UE)
2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024.
cadenza almeno semestrale, le proroghe di cui al comma 5, disposte
dalle Camere di commercio territorialmente competenti, al Ministero
delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'economia e
delle finanze, per la successiva notifica alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, comma 3, della direttiva (UE)
2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 9, in esito al
positivo accertamento del legittimo interesse all'accesso ai sensi
dei commi 2 e 3, la Camera di commercio territorialmente competente
accredita il richiedente nel sistema informativo del gestore del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e rilascia un certificato che consente
l'accesso per tre anni. L'accesso e' consentito ai dati riguardanti i
medesimi soggetti oggetto dell'istanza se il richiedente non
appartiene alle categorie di cui all'articolo 21-quater, comma 2,
lettere a) e b). La Camera di commercio territorialmente competente
risponde, entro sette giorni lavorativi, alle successive richieste di
accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva da parte del
medesimo richiedente, senza valutarne, a ogni richiesta di accesso,
la professione svolta o la funzione esercitata, fatto salvo quanto
previsto ai commi 8 e 9.
positivo accertamento del legittimo interesse all'accesso ai sensi
dei commi 2 e 3, la Camera di commercio territorialmente competente
accredita il richiedente nel sistema informativo del gestore del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e rilascia un certificato che consente
l'accesso per tre anni. L'accesso e' consentito ai dati riguardanti i
medesimi soggetti oggetto dell'istanza se il richiedente non
appartiene alle categorie di cui all'articolo 21-quater, comma 2,
lettere a) e b). La Camera di commercio territorialmente competente
risponde, entro sette giorni lavorativi, alle successive richieste di
accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva da parte del
medesimo richiedente, senza valutarne, a ogni richiesta di accesso,
la professione svolta o la funzione esercitata, fatto salvo quanto
previsto ai commi 8 e 9.
8. I richiedenti ai quali sia stato consentito l'accesso ai
sensi del presente articolo comunicano tempestivamente alla Camera di
commercio territorialmente competente le circostanze che possono
determinare il venir meno del legittimo interesse all'accesso, ivi
comprese le modifiche che incidono sul requisito di cui al comma 1,
lettera a).
sensi del presente articolo comunicano tempestivamente alla Camera di
commercio territorialmente competente le circostanze che possono
determinare il venir meno del legittimo interesse all'accesso, ivi
comprese le modifiche che incidono sul requisito di cui al comma 1,
lettera a).
9. Nei casi di cui al comma 7, la Camera di commercio
territorialmente competente accerta la permanenza del requisito di
cui al comma 1, lettera a), ogni diciotto mesi dalla concessione
dell'accesso, a meno che da atti o fatti di cui sia a conoscenza
emergano fondati motivi per sospettare il venir meno del legittimo
interesse all'accesso in capo al richiedente.
territorialmente competente accerta la permanenza del requisito di
cui al comma 1, lettera a), ogni diciotto mesi dalla concessione
dell'accesso, a meno che da atti o fatti di cui sia a conoscenza
emergano fondati motivi per sospettare il venir meno del legittimo
interesse all'accesso in capo al richiedente.
10. La Camera di commercio territorialmente competente respinge
la richiesta di accesso alle informazioni conservate nel Registro nei
seguenti casi:
a) il richiedente:
1) non fornisce le informazioni o i documenti di cui al
comma 1;
2) non e' in possesso di un valido certificato rilasciato
ai sensi del comma 7;
3) non dimostra il proprio legittimo interesse ad accedere
alle informazioni sulla titolarita' effettiva;
4) si trova in un Paese terzo e l'eventuale accesso alle
informazioni di cui all'articolo 21-quater e' in contrasto con quanto
previsto al capo V del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di
trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
b) nutre, sulla base delle informazioni in suo possesso, un
ragionevole sospetto che le informazioni saranno utilizzate per
finalita' non connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati
presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
c) nei casi di cui all'articolo 21-sexies, nei termini e
secondo le procedure ivi previsti;
d) nei casi di cui al comma 3, quando il legittimo interesse
ad accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva, accertato
dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro
Stato membro, non si estende agli scopi di cui all'articolo
21-quater, comma 2, per i quali sono chieste le informazioni.
la richiesta di accesso alle informazioni conservate nel Registro nei
seguenti casi:
a) il richiedente:
1) non fornisce le informazioni o i documenti di cui al
comma 1;
2) non e' in possesso di un valido certificato rilasciato
ai sensi del comma 7;
3) non dimostra il proprio legittimo interesse ad accedere
alle informazioni sulla titolarita' effettiva;
4) si trova in un Paese terzo e l'eventuale accesso alle
informazioni di cui all'articolo 21-quater e' in contrasto con quanto
previsto al capo V del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di
trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
b) nutre, sulla base delle informazioni in suo possesso, un
ragionevole sospetto che le informazioni saranno utilizzate per
finalita' non connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati
presupposto associati o del finanziamento del terrorismo;
c) nei casi di cui all'articolo 21-sexies, nei termini e
secondo le procedure ivi previsti;
d) nei casi di cui al comma 3, quando il legittimo interesse
ad accedere alle informazioni sulla titolarita' effettiva, accertato
dall'organismo responsabile della tenuta del registro in un altro
Stato membro, non si estende agli scopi di cui all'articolo
21-quater, comma 2, per i quali sono chieste le informazioni.
11. Prima di respingere una richiesta di accesso per uno dei
motivi di cui al comma 10, lettere a), numeri 1) e 3), b), e d), la
Camera di commercio territorialmente competente puo' chiedere al
richiedente informazioni o documenti supplementari. In tal caso, il
termine di cui al comma 4, primo periodo, e' prorogato di sette
giorni.
motivi di cui al comma 10, lettere a), numeri 1) e 3), b), e d), la
Camera di commercio territorialmente competente puo' chiedere al
richiedente informazioni o documenti supplementari. In tal caso, il
termine di cui al comma 4, primo periodo, e' prorogato di sette
giorni.
12. La Camera di commercio territorialmente competente
documenta, tramite il sistema informativo predisposto dal gestore del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, le misure adottate per la valutazione delle
richieste di accesso e per ottenere le informazioni o i documenti
supplementari ai sensi del comma 11.
documenta, tramite il sistema informativo predisposto dal gestore del
sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, le misure adottate per la valutazione delle
richieste di accesso e per ottenere le informazioni o i documenti
supplementari ai sensi del comma 11.
13. La Camera di commercio territorialmente competente revoca
l'accesso, consentito ai sensi del comma 4, e la validita' del
certificato digitale, di cui al comma 7, qualora uno dei motivi di
impedimento dell'accesso di cui al comma 10 emerga o sia divenuto
noto dopo che l'accesso sia stato consentito dalla Camera di
commercio territorialmente competente, nonche' in caso di revoca
dell'accesso da parte dell'organismo responsabile della tenuta del
registro in altro Stato membro.
l'accesso, consentito ai sensi del comma 4, e la validita' del
certificato digitale, di cui al comma 7, qualora uno dei motivi di
impedimento dell'accesso di cui al comma 10 emerga o sia divenuto
noto dopo che l'accesso sia stato consentito dalla Camera di
commercio territorialmente competente, nonche' in caso di revoca
dell'accesso da parte dell'organismo responsabile della tenuta del
registro in altro Stato membro.
14. Avverso il diniego o la revoca dell'accesso, il richiedente
puo' avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
puo' avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
15. La Camera di commercio territorialmente competente assicura
i controlli sulle dichiarazioni di cui al comma 1, anche acquisendo
le opportune informazioni presso altre amministrazioni e organismi. A
tal fine l'Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale
di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
stipulano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
apposite convenzioni con le amministrazioni e gli organismi
interessati.
Art. 21-sexies (Casi di esclusione dell'accesso). - 1. La
Camera di commercio territorialmente competente puo' escludere, in
tutto o in parte, l'accesso alle informazioni sulla titolarita'
effettiva, ai sensi degli articoli 21-ter e 21-quater, in presenza di
determinate circostanze eccezionali. Sono eccezionali le circostanze
che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di
frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione nonche' i casi in cui il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta'.
i controlli sulle dichiarazioni di cui al comma 1, anche acquisendo
le opportune informazioni presso altre amministrazioni e organismi. A
tal fine l'Unioncamere e il gestore del sistema informativo nazionale
di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
stipulano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
apposite convenzioni con le amministrazioni e gli organismi
interessati.
Art. 21-sexies (Casi di esclusione dell'accesso). - 1. La
Camera di commercio territorialmente competente puo' escludere, in
tutto o in parte, l'accesso alle informazioni sulla titolarita'
effettiva, ai sensi degli articoli 21-ter e 21-quater, in presenza di
determinate circostanze eccezionali. Sono eccezionali le circostanze
che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di
frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione nonche' i casi in cui il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta'.
2. Ai fini dell'esclusione dell'accesso di cui agli articoli
21-ter e 21-quater, la comunicazione delle informazioni sulla
titolarita' effettiva al Registro delle imprese, secondo le modalita'
indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a),
puo' essere accompagnata da una dichiarazione del titolare effettivo
circa la sussistenza delle circostanze eccezionali di cui al comma 1,
unitamente all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica
certificata del titolare effettivo.
21-ter e 21-quater, la comunicazione delle informazioni sulla
titolarita' effettiva al Registro delle imprese, secondo le modalita'
indicate nel decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a),
puo' essere accompagnata da una dichiarazione del titolare effettivo
circa la sussistenza delle circostanze eccezionali di cui al comma 1,
unitamente all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica
certificata del titolare effettivo.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene un'indicazione
puntuale delle circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione
in tutto o in parte dell'accesso, ai sensi del comma 1 e indica come
l'accesso ai dati contenuti nella sezione autonoma o nella sezione
speciale del Registro delle imprese aggraverebbe il rischio di cui al
comma 1. La dichiarazione di cui al primo periodo e' corredata degli
elementi probatori e della eventuale documentazione a supporto della
richiesta di esclusione dell'accesso. Eventuali variazioni della
dichiarazione di cui al comma 2 o della relativa documentazione a
supporto sono comunicate alla Camera di commercio territorialmente
competente entro i termini e secondo le modalita' indicate nel
decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a).
puntuale delle circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione
in tutto o in parte dell'accesso, ai sensi del comma 1 e indica come
l'accesso ai dati contenuti nella sezione autonoma o nella sezione
speciale del Registro delle imprese aggraverebbe il rischio di cui al
comma 1. La dichiarazione di cui al primo periodo e' corredata degli
elementi probatori e della eventuale documentazione a supporto della
richiesta di esclusione dell'accesso. Eventuali variazioni della
dichiarazione di cui al comma 2 o della relativa documentazione a
supporto sono comunicate alla Camera di commercio territorialmente
competente entro i termini e secondo le modalita' indicate nel
decreto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a).
4. Qualora i soggetti di cui agli articoli 21-ter o 21-quater
intendano accedere alle informazioni relative a un titolare effettivo
che abbia presentato la dichiarazione di cui al comma 2, la Camera di
commercio territorialmente competente valuta, caso per caso, le
circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, ai sensi
dei commi 2 e 3, tenendo comunque conto del principio di
proporzionalita' tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.
intendano accedere alle informazioni relative a un titolare effettivo
che abbia presentato la dichiarazione di cui al comma 2, la Camera di
commercio territorialmente competente valuta, caso per caso, le
circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, ai sensi
dei commi 2 e 3, tenendo comunque conto del principio di
proporzionalita' tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.
5. Qualora, all'esito delle valutazioni di cui al comma 4, la
Camera di commercio territorialmente competente ritenga sussistenti
le circostanze eccezionali per l'esclusione, in tutto o in parte,
dell'accesso di cui agli articoli 21-ter o 21-quater, tenuto conto di
quanto rappresentato dal titolare effettivo, degli elementi probatori
e della documentazione prodotta ai sensi del comma 3, adotta un
provvedimento motivato di diniego ovvero di accoglimento parziale
dell'accesso. Il provvedimento di cui al primo periodo e' comunicato
al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro dodici
giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fermo restando quanto
previsto all'articolo 21-quinquies, comma 5, e, in caso di
accoglimento parziale, anche al controinteressato all'accesso. Il
provvedimento adottato ai sensi del presente comma e' motivato e reca
indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma
Camera di commercio territorialmente competente ritenga sussistenti
le circostanze eccezionali per l'esclusione, in tutto o in parte,
dell'accesso di cui agli articoli 21-ter o 21-quater, tenuto conto di
quanto rappresentato dal titolare effettivo, degli elementi probatori
e della documentazione prodotta ai sensi del comma 3, adotta un
provvedimento motivato di diniego ovvero di accoglimento parziale
dell'accesso. Il provvedimento di cui al primo periodo e' comunicato
al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro dodici
giorni lavorativi dalla richiesta di accesso, fermo restando quanto
previsto all'articolo 21-quinquies, comma 5, e, in caso di
accoglimento parziale, anche al controinteressato all'accesso. Il
provvedimento adottato ai sensi del presente comma e' motivato e reca
indicazione dei mezzi di tutela avverso lo stesso ai sensi del comma
7. In mancanza di comunicazione al richiedente entro il termine di
cui al secondo periodo ovvero entro il termine di cui all'articolo
21-quinquies, comma 5, l'accesso si intende respinto. In caso di
accoglimento parziale della richiesta di accesso ai sensi del
presente comma, la Camera di commercio territorialmente competente
consente l'accesso al Registro non prima di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento
parziale da parte del controinteressato.
cui al secondo periodo ovvero entro il termine di cui all'articolo
21-quinquies, comma 5, l'accesso si intende respinto. In caso di
accoglimento parziale della richiesta di accesso ai sensi del
presente comma, la Camera di commercio territorialmente competente
consente l'accesso al Registro non prima di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento
parziale da parte del controinteressato.
6. Nel caso in cui all'esito delle valutazioni di cui al comma
4, la Camera di commercio territorialmente competente non ritenga
sussistenti le circostanze eccezionali di cui ai commi 1 e 3 adotta
un provvedimento motivato di accoglimento dell'istanza di accesso.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 21-quater, commi 6 e 7,
il provvedimento di cui al primo periodo e' comunicato al
controinteressato all'accesso, entro dodici giorni lavorativi dalla
richiesta di accesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo
21-quinquies, comma 5. Entro il termine di cui al secondo periodo, la
Camera di commercio territorialmente competente informa il
richiedente dell'accoglimento dell'istanza di accesso e consente
l'accesso al Registro delle imprese non prima di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento da
parte del controinteressato.
4, la Camera di commercio territorialmente competente non ritenga
sussistenti le circostanze eccezionali di cui ai commi 1 e 3 adotta
un provvedimento motivato di accoglimento dell'istanza di accesso.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 21-quater, commi 6 e 7,
il provvedimento di cui al primo periodo e' comunicato al
controinteressato all'accesso, entro dodici giorni lavorativi dalla
richiesta di accesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo
21-quinquies, comma 5. Entro il termine di cui al secondo periodo, la
Camera di commercio territorialmente competente informa il
richiedente dell'accoglimento dell'istanza di accesso e consente
l'accesso al Registro delle imprese non prima di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento da
parte del controinteressato.
7. Avverso le determinazioni della Camera di commercio
territorialmente competente, sull'istanza di accesso, ai sensi dei
commi 5 e 6, il richiedente l'accesso e il controinteressato possono
avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
territorialmente competente, sull'istanza di accesso, ai sensi dei
commi 5 e 6, il richiedente l'accesso e il controinteressato possono
avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
8. In ogni caso, le esclusioni dell'accesso a norma del
presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui
all'articolo 3, punto 3), lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, quando
operano come pubblici ufficiali.
presente articolo non si applicano ai soggetti obbligati di cui
all'articolo 3, punto 3), lettera b), del regolamento (UE) 2024/1624
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, quando
operano come pubblici ufficiali.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Camere di commercio
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
delle imprese e del made in Italy i dati statistici annuali relativi
al numero dei provvedimenti di diniego adottati ai sensi del presente
articolo e alle relative motivazioni, ai fini della pubblicazione sui
rispettivi siti internet istituzionali e della comunicazione alla
Commissione europea.
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
delle imprese e del made in Italy i dati statistici annuali relativi
al numero dei provvedimenti di diniego adottati ai sensi del presente
articolo e alle relative motivazioni, ai fini della pubblicazione sui
rispettivi siti internet istituzionali e della comunicazione alla
Commissione europea.
10. Il gestore del sistema informativo nazionale di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, conserva
separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai
sensi dei commi 2 e 3, mediante l'adozione di specifiche misure
tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai
dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati
dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui al comma
4, rendendo i dati personali incomprensibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche
crittografiche.
Art. 21-septies (Diritti di segreteria e rilascio di copie e
certificati). - 1. Quanto alle voci e agli importi dei diritti di
segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per
la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del
Registro delle imprese nonche' dei costi per l'accesso alle stesse,
si applica il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
20 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28
giugno 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di
segreteria di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, conserva
separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai
sensi dei commi 2 e 3, mediante l'adozione di specifiche misure
tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai
dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati
dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui al comma
4, rendendo i dati personali incomprensibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche
crittografiche.
Art. 21-septies (Diritti di segreteria e rilascio di copie e
certificati). - 1. Quanto alle voci e agli importi dei diritti di
segreteria dovuti alla Camera di commercio a copertura dei costi per
la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del
Registro delle imprese nonche' dei costi per l'accesso alle stesse,
si applica il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
20 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28
giugno 2023. Le modifiche e gli aggiornamenti dei diritti di
segreteria di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria,
come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:
a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e
delle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi del decreto
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a);
b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui
all'articolo 21-ter;
c) l'accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo
interesse di cui all'articolo 21-quater, fatto salvo quanto previsto
al comma 5 del medesimo articolo 21-quater.
come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:
a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e
delle informazioni sulla titolarita' effettiva, ai sensi del decreto
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a);
b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui
all'articolo 21-ter;
c) l'accesso da parte dei soggetti aventi un legittimo
interesse di cui all'articolo 21-quater, fatto salvo quanto previsto
al comma 5 del medesimo articolo 21-quater.
3. I modelli per il rilascio di certificati e copie, anche
digitali, relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva, in
caso di accesso, sono quelli disciplinati con il decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.»;
d) all'articolo 22:
1) al comma 5, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita'
di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b)»;
2) al comma 5-ter, le parole: «autorita' di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita'
di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
e) all'articolo 32, comma 2, lettera a), le parole: «autorita' di
cui all'articolo 21, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a)
e b)»;
f) l'articolo 34-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 34-bis (Organismo di gestione accentrata dei dati
antiriciclaggio presso il Consiglio nazionale del notariato). - 1. Al
fine di rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto
del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, attraverso
un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati rilevanti, e'
istituito presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo
autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati
antiriciclaggio, trattati nell'ambito dell'attivita' notarile, che
opera anche attraverso una banca dati all'uopo costituita, collegata
al Sistema di conservazione del notariato.
digitali, relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva, in
caso di accesso, sono quelli disciplinati con il decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.»;
d) all'articolo 22:
1) al comma 5, le parole: «autorita' di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita'
di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a) e b)»;
2) al comma 5-ter, le parole: «autorita' di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «autorita'
di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a)»;
e) all'articolo 32, comma 2, lettera a), le parole: «autorita' di
cui all'articolo 21, comma 4, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a)
e b)»;
f) l'articolo 34-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 34-bis (Organismo di gestione accentrata dei dati
antiriciclaggio presso il Consiglio nazionale del notariato). - 1. Al
fine di rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto
del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, attraverso
un'efficace ed efficiente gestione e analisi dei dati rilevanti, e'
istituito presso il Consiglio nazionale del notariato un organismo
autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati
antiriciclaggio, trattati nell'ambito dell'attivita' notarile, che
opera anche attraverso una banca dati all'uopo costituita, collegata
al Sistema di conservazione del notariato.
2. I notai, quali soggetti obbligati di cui all'articolo 3,
comma 4, lettera c), del presente decreto, sono tenuti a inserire
nella banca dati:
a) le copie autentiche, i dati e le informazioni individuati
ai sensi del comma 8, lettera b), a qualunque titolo derivanti o
relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi
del Sistema di conservazione del notariato;
b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 utili a
prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui alla
lettera a);
c) i dati raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di segnalazione delle operazioni sospette trasmesse nell'esercizio
dell'attivita' professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi del
capo III del presente titolo.
comma 4, lettera c), del presente decreto, sono tenuti a inserire
nella banca dati:
a) le copie autentiche, i dati e le informazioni individuati
ai sensi del comma 8, lettera b), a qualunque titolo derivanti o
relativi agli atti da essi ricevuti o autenticati, anche avvalendosi
del Sistema di conservazione del notariato;
b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 utili a
prevenire, individuare o accertare eventuali attivita' di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo riferiti agli atti di cui alla
lettera a);
c) i dati raccolti ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di segnalazione delle operazioni sospette trasmesse nell'esercizio
dell'attivita' professionale da parte di ciascun notaio, ai sensi del
capo III del presente titolo.
3. L'organismo analizza ed elabora i dati ricevuti, provvede a
svolgere le analisi di sistema volte a individuare significativita' e
rilevanza delle singole fattispecie e restituisce ai notai il flusso
di riscontro delle analisi effettuate. Per migliorare l'efficienza
dei flussi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette,
l'organismo assiste i notai nell'assolvimento degli obblighi di
valutazione di singole fattispecie, ferma restando la tutela della
riservatezza, e indica loro, sulla base dell'analisi compiuta,
l'eventuale presenza di evidenze suscettibili di valutazione ai sensi
dell'articolo 35 del presente decreto di cui i notai tengono conto,
ai fini del medesimo articolo. L'organismo promuove, altresi', la
qualita' delle segnalazioni e la tempestivita' degli scambi
informativi con la UIF. Per la trasmissione delle segnalazioni di
operazioni sospette ai sensi del presente decreto, i notai possono
avvalersi dell'intermediazione dell'organismo.
svolgere le analisi di sistema volte a individuare significativita' e
rilevanza delle singole fattispecie e restituisce ai notai il flusso
di riscontro delle analisi effettuate. Per migliorare l'efficienza
dei flussi relativi alle segnalazioni di operazioni sospette,
l'organismo assiste i notai nell'assolvimento degli obblighi di
valutazione di singole fattispecie, ferma restando la tutela della
riservatezza, e indica loro, sulla base dell'analisi compiuta,
l'eventuale presenza di evidenze suscettibili di valutazione ai sensi
dell'articolo 35 del presente decreto di cui i notai tengono conto,
ai fini del medesimo articolo. L'organismo promuove, altresi', la
qualita' delle segnalazioni e la tempestivita' degli scambi
informativi con la UIF. Per la trasmissione delle segnalazioni di
operazioni sospette ai sensi del presente decreto, i notai possono
avvalersi dell'intermediazione dell'organismo.
4. Il Nucleo speciale di polizia valutaria riceve
dall'organismo di cui al comma 1, con le modalita' stabilite con
apposito protocollo di intesa, le informazioni utili ai fini della
valutazione del profilo di rischio dei notai, di cui all'articolo 9,
comma 3.
dall'organismo di cui al comma 1, con le modalita' stabilite con
apposito protocollo di intesa, le informazioni utili ai fini della
valutazione del profilo di rischio dei notai, di cui all'articolo 9,
comma 3.
5. I notai restano in ogni caso pienamente responsabili
dell'adempimento diretto degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento al terrorismo.
dell'adempimento diretto degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento al terrorismo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, la
Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
e la Direzione investigativa antimafia hanno accesso ai dati di cui
al comma 2, in conformita' a quanto definito con il decreto adottato
ai sensi del comma 8.
Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
e la Direzione investigativa antimafia hanno accesso ai dati di cui
al comma 2, in conformita' a quanto definito con il decreto adottato
ai sensi del comma 8.
7. L'organismo di cui al comma 1 opera con autonomia e
indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del
notariato. Il direttore dell'organismo e' nominato dal Consiglio
nazionale del notariato, su designazione del Ministero della
giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ed e' scelto
tra soggetti dotati di adeguati requisiti di indipendenza,
competenza, professionali e reputazionali. Il Consiglio nazionale del
notariato mette a disposizione le risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie al funzionamento dell'organismo di cui al
comma 1 nell'ambito della propria ordinaria dotazione di bilancio,
anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo in ogni
caso l'autonomia funzionale dell'organismo.
indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del
notariato. Il direttore dell'organismo e' nominato dal Consiglio
nazionale del notariato, su designazione del Ministero della
giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ed e' scelto
tra soggetti dotati di adeguati requisiti di indipendenza,
competenza, professionali e reputazionali. Il Consiglio nazionale del
notariato mette a disposizione le risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie al funzionamento dell'organismo di cui al
comma 1 nell'ambito della propria ordinaria dotazione di bilancio,
anche mediante avvalimento di proprio personale, garantendo in ogni
caso l'autonomia funzionale dell'organismo.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale del notariato e
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono disciplinati:
a) i requisiti di indipendenza, competenza, professionali e
reputazionali, la natura e durata dell'incarico e le attribuzioni del
direttore dell'organismo di cui al comma 7, i criteri per la
determinazione del relativo compenso, nonche' i casi e le modalita'
di revoca dell'incarico;
b) il contenuto, i termini e le modalita' degli obblighi di
trasmissione documentale a carico dei notai e le relative procedure;
c) le modalita' di accesso ai dati oggetto di analisi da
parte delle autorita' di cui al comma 6.
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale del notariato e
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono disciplinati:
a) i requisiti di indipendenza, competenza, professionali e
reputazionali, la natura e durata dell'incarico e le attribuzioni del
direttore dell'organismo di cui al comma 7, i criteri per la
determinazione del relativo compenso, nonche' i casi e le modalita'
di revoca dell'incarico;
b) il contenuto, i termini e le modalita' degli obblighi di
trasmissione documentale a carico dei notai e le relative procedure;
c) le modalita' di accesso ai dati oggetto di analisi da
parte delle autorita' di cui al comma 6.
9. Con regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 11, comma
2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato, previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali e sentita l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, definisce:
a) le modalita' tecniche con le quali i notai alimentano la
banca dati di cui al comma 1, rettificano e aggiornano i dati e le
informazioni in essa contenuti nonche' le modalita' tecniche con cui
l'organismo di gestione accentrata, attenendosi ai dati trasmessi,
provvede al loro trattamento e alla loro analisi nonche'
all'elaborazione e all'invio del flusso di riscontro delle analisi
effettuate ai notai;
b) l'organizzazione e il funzionamento della banca dati
prevista dal comma 1;
c) le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie a
garantire la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello
di salvaguardia, efficienza e interoperabilita' della banca dati e
del Sistema di conservazione del notariato di cui al comma 1,
l'affidabilita' oggettiva e il costante aggiornamento del flusso di
riscontro nonche' i requisiti tecnici e di sicurezza informatica
specifici per la gestione dei dati al fine di assicurarne la
protezione, l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza;
d) le modalita' di analisi di sistema e di restituzione dei
flussi di riscontro ai notai.
2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, il Consiglio nazionale del notariato, previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali e sentita l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, definisce:
a) le modalita' tecniche con le quali i notai alimentano la
banca dati di cui al comma 1, rettificano e aggiornano i dati e le
informazioni in essa contenuti nonche' le modalita' tecniche con cui
l'organismo di gestione accentrata, attenendosi ai dati trasmessi,
provvede al loro trattamento e alla loro analisi nonche'
all'elaborazione e all'invio del flusso di riscontro delle analisi
effettuate ai notai;
b) l'organizzazione e il funzionamento della banca dati
prevista dal comma 1;
c) le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie a
garantire la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello
di salvaguardia, efficienza e interoperabilita' della banca dati e
del Sistema di conservazione del notariato di cui al comma 1,
l'affidabilita' oggettiva e il costante aggiornamento del flusso di
riscontro nonche' i requisiti tecnici e di sicurezza informatica
specifici per la gestione dei dati al fine di assicurarne la
protezione, l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza;
d) le modalita' di analisi di sistema e di restituzione dei
flussi di riscontro ai notai.
10. Al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza
dell'operativita' dell'organismo di cui al comma 1, ferme restando le
funzioni attribuite alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma
1, lettera a), il Consiglio nazionale del notariato promuove e
controlla l'osservanza degli obblighi posti in capo ai notai, ai
sensi del presente articolo. A tal fine, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio
nazionale del notariato adotta, previo parere del Comitato di
sicurezza finanziaria, linee guida in materia di:
a) comunicazione di dati e informazioni all'organismo di cui
al comma 1;
b) criteri di indirizzo utili per l'adempimento degli
obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati in
attuazione del presente articolo e, in ogni caso, in linea con le
istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della
UIF;
c) formazione e aggiornamento continui;
d) procedure e metodologie di analisi nonche' di valutazione
del rischio, in linea con le regole tecniche adottate dal Consiglio
nazionale del notariato ai sensi dell'articolo 11.
dell'operativita' dell'organismo di cui al comma 1, ferme restando le
funzioni attribuite alle autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma
1, lettera a), il Consiglio nazionale del notariato promuove e
controlla l'osservanza degli obblighi posti in capo ai notai, ai
sensi del presente articolo. A tal fine, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Consiglio
nazionale del notariato adotta, previo parere del Comitato di
sicurezza finanziaria, linee guida in materia di:
a) comunicazione di dati e informazioni all'organismo di cui
al comma 1;
b) criteri di indirizzo utili per l'adempimento degli
obblighi di segnalazione da parte dei soggetti obbligati in
attuazione del presente articolo e, in ogni caso, in linea con le
istruzioni, gli indicatori di anomalia e le altre pubblicazioni della
UIF;
c) formazione e aggiornamento continui;
d) procedure e metodologie di analisi nonche' di valutazione
del rischio, in linea con le regole tecniche adottate dal Consiglio
nazionale del notariato ai sensi dell'articolo 11.
11. Entro il medesimo termine di cui al comma 10, secondo
periodo, con provvedimento del Consiglio nazionale del notariato,
sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero
della giustizia e la UIF, sono stabiliti i termini e le modalita'
per:
a) la trasmissione all'organismo di cui al comma 1, da parte
dei notai di ogni informazione pertinente per l'esercizio del
controllo di cui al comma 10;
b) il controllo, sulla base di un approccio basato sul
rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita',
dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo;
c) la trasmissione tempestiva, in caso di mancata osservanza
da parte del singolo notaio, di una informativa al competente
Consiglio notarile distrettuale al fine della eventuale promozione di
un procedimento disciplinare, nonche' alla UIF, al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza per le
proprie valutazioni.
periodo, con provvedimento del Consiglio nazionale del notariato,
sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero
della giustizia e la UIF, sono stabiliti i termini e le modalita'
per:
a) la trasmissione all'organismo di cui al comma 1, da parte
dei notai di ogni informazione pertinente per l'esercizio del
controllo di cui al comma 10;
b) il controllo, sulla base di un approccio basato sul
rischio e nel rispetto del principio di proporzionalita',
dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo;
c) la trasmissione tempestiva, in caso di mancata osservanza
da parte del singolo notaio, di una informativa al competente
Consiglio notarile distrettuale al fine della eventuale promozione di
un procedimento disciplinare, nonche' alla UIF, al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Guardia di finanza per le
proprie valutazioni.
12. Fatte salve le violazioni gravi, commesse dolosamente,
ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza
da parte dei notai degli obblighi di cui al presente articolo e ai
relativi atti attuativi, ai fini dell'accertamento della
responsabilita' per la violazione delle disposizioni di cui al capo
III del presente titolo, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dall'articolo
58, comma 1, sempre che le indicazioni fornite con i predetti atti
attuativi risultino applicabili alla fattispecie per la quale e'
stata contestata la violazione.
ovvero ripetute o sistematiche, la verifica della corretta osservanza
da parte dei notai degli obblighi di cui al presente articolo e ai
relativi atti attuativi, ai fini dell'accertamento della
responsabilita' per la violazione delle disposizioni di cui al capo
III del presente titolo, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura minima prevista dall'articolo
58, comma 1, sempre che le indicazioni fornite con i predetti atti
attuativi risultino applicabili alla fattispecie per la quale e'
stata contestata la violazione.
13. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'organismo di cui al
comma 1, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, trasmette una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, alla
UIF, al Consiglio nazionale del notariato, nonche' alle autorita' di
vigilanza che hanno comunque accesso ai dati oggetto di analisi ai
sensi del comma 6.»;
g) all'articolo 37, comma 2-bis:
1) al primo periodo, le parole: «i professionisti» sono
sostituite dalle seguenti: «i notai di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera c)» e le parole: «possono avvalersi della banca dati
informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso
il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere,
ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo
articolo 34-bis» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono
dell'organismo autonomo di gestione accentrata dei dati
antiriciclaggio di cui all'articolo 34-bis istituito presso il
proprio organismo di autoregolamentazione»;
2) al secondo periodo, la parola: «professionista» e'
sostituita dalla seguente: «notaio»;
h) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: «autorita' di
cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera
a)».
comma 1, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, trasmette una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, alla
UIF, al Consiglio nazionale del notariato, nonche' alle autorita' di
vigilanza che hanno comunque accesso ai dati oggetto di analisi ai
sensi del comma 6.»;
g) all'articolo 37, comma 2-bis:
1) al primo periodo, le parole: «i professionisti» sono
sostituite dalle seguenti: «i notai di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera c)» e le parole: «possono avvalersi della banca dati
informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso
il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere,
ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo
articolo 34-bis» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono
dell'organismo autonomo di gestione accentrata dei dati
antiriciclaggio di cui all'articolo 34-bis istituito presso il
proprio organismo di autoregolamentazione»;
2) al secondo periodo, la parola: «professionista» e'
sostituita dalla seguente: «notaio»;
h) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: «autorita' di
cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera
a)».
3. Al titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
agli articoli 56, comma 2, lettera b), 57, comma 2, lettera b), 58,
comma 2, lettera b), 67, comma 1, lettera f), le parole: «autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera
a)».
agli articoli 56, comma 2, lettera b), 57, comma 2, lettera b), 58,
comma 2, lettera b), 67, comma 1, lettera f), le parole: «autorita'
di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera
a)».
4. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «, del
pubblico» sono soppresse;
b) la sezione II e' abrogata.
delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «, del
pubblico» sono soppresse;
b) la sezione II e' abrogata.
Art. 2
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, adottato ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 18, comma
l, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, sono aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione dei
dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva per adeguare le
specifiche medesime a quanto previsto dall'articolo 21-sexies, comma
3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dal
presente decreto.
presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, adottato ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 18, comma
l, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, sono aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione dei
dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva per adeguare le
specifiche medesime a quanto previsto dall'articolo 21-sexies, comma
3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotto dal
presente decreto.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' aggiornato, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, il disciplinare tecnico previsto
dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55.
presente decreto e' aggiornato, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, il disciplinare tecnico previsto
dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e, in ogni caso, successivamente all'adozione del
decreto di cui al comma 2 e all'aggiornamento del disciplinare
tecnico di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in
Italy adotta un provvedimento che sancisce l'operativita' del sistema
di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva ai
sensi del presente decreto.
presente decreto e, in ogni caso, successivamente all'adozione del
decreto di cui al comma 2 e all'aggiornamento del disciplinare
tecnico di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in
Italy adotta un provvedimento che sancisce l'operativita' del sistema
di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarita' effettiva ai
sensi del presente decreto.
5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), capoverso
articolo 34-bis, comma 8, e' adottato entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
articolo 34-bis, comma 8, e' adottato entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio