Testo originario
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in materia
di Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilita'
di Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilita'
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e per il monitoraggio
della sua applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «, per il
monitoraggio della sua applicazione» e dopo le parole: «della
medesima Convenzione,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il
controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con
disabilita', ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima
Convenzione»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante
esercita le proprie funzioni nelle strutture sanitarie,
sociosanitarie e assistenziali al fine di tutelare i diritti delle
persone con disabilita'.»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «20 unita' di
personale non dirigenziale di cui 10 unita' di categoria A e 10
unita' di categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «19 unita' di
personale non dirigenziale di cui 12 unita' di categoria A e 7 unita'
di categoria B»;
2) al comma 5, le parole: «fino a un massimo di otto» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di quindici»;
c) all'articolo 4, al comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) formula, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche
e dei concessionari di pubblici servizi proponenti, pareri non
vincolanti con riferimento ai regolamenti e atti di natura generale
che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone
con disabilita'. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla
richiesta;»;
2) alla lettera r), dopo la parola: «nazionali» sono aggiunte
le seguenti: «e internazionali»;
d) all'articolo 5, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Nel caso di mancata ottemperanza, il Garante puo' agire in
giudizio ai sensi dell'articolo 6, anche al fine di chiedere la
nomina di un commissario ad acta.»;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Azione processuale del Garante). - 1. Il Garante e'
legittimato ad agire in giudizio:
a) per l'annullamento degli atti o provvedimenti che non si
siano conformati, o l'abbiano fatto in maniera inadeguata, alle
indicazioni del parere emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
b) contro l'inerzia serbata sulle indicazioni
cronoprogrammatiche di cui all'articolo 5, comma 3;
c) nel caso di mancato recepimento della proposta di adozione
di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
d) per l'annullamento dei regolamenti e degli atti di natura
generale adottati in difformita' al parere di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b-bis);
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e per il monitoraggio
della sua applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «, per il
monitoraggio della sua applicazione» e dopo le parole: «della
medesima Convenzione,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il
controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con
disabilita', ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima
Convenzione»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante
esercita le proprie funzioni nelle strutture sanitarie,
sociosanitarie e assistenziali al fine di tutelare i diritti delle
persone con disabilita'.»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «20 unita' di
personale non dirigenziale di cui 10 unita' di categoria A e 10
unita' di categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «19 unita' di
personale non dirigenziale di cui 12 unita' di categoria A e 7 unita'
di categoria B»;
2) al comma 5, le parole: «fino a un massimo di otto» sono
sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di quindici»;
c) all'articolo 4, al comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) formula, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche
e dei concessionari di pubblici servizi proponenti, pareri non
vincolanti con riferimento ai regolamenti e atti di natura generale
che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone
con disabilita'. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla
richiesta;»;
2) alla lettera r), dopo la parola: «nazionali» sono aggiunte
le seguenti: «e internazionali»;
d) all'articolo 5, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Nel caso di mancata ottemperanza, il Garante puo' agire in
giudizio ai sensi dell'articolo 6, anche al fine di chiedere la
nomina di un commissario ad acta.»;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Azione processuale del Garante). - 1. Il Garante e'
legittimato ad agire in giudizio:
a) per l'annullamento degli atti o provvedimenti che non si
siano conformati, o l'abbiano fatto in maniera inadeguata, alle
indicazioni del parere emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
b) contro l'inerzia serbata sulle indicazioni
cronoprogrammatiche di cui all'articolo 5, comma 3;
c) nel caso di mancato recepimento della proposta di adozione
di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
d) per l'annullamento dei regolamenti e degli atti di natura
generale adottati in difformita' al parere di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b-bis);
e) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
2. Nei casi in cui la persona che ha interesse abbia agito in
giudizio ai sensi dell'articolo 29 o dell'articolo 31 del codice del
processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o ai sensi dell'articolo 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il Garante puo' intervenire
nel relativo giudizio.
giudizio ai sensi dell'articolo 29 o dell'articolo 31 del codice del
processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o ai sensi dell'articolo 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il Garante puo' intervenire
nel relativo giudizio.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1, lettere a), b), c),
e d), si applica la disciplina prevista per i riti abbreviati
relativi a speciali controversie dal libro IV, titolo V, del codice
del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
e d), si applica la disciplina prevista per i riti abbreviati
relativi a speciali controversie dal libro IV, titolo V, del codice
del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Locatelli, Ministro per le
disabilita'
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Schillaci, Ministro della salute
Nordio, Ministro della giustizia
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Nordio
previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Locatelli, Ministro per le
disabilita'
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Schillaci, Ministro della salute
Nordio, Ministro della giustizia
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Nordio