LEGGE

Legge 125/2026 - LEGGE 8 luglio 2026, n. 125

LEGGE 8 luglio 2026, n. 125

Numero 125 Anno 2026 GU 15.07.2026 Codice 26G00143

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

#

Comma 1

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia

Comma 2

1. È approvata l'allegata intesa, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517.

Art. 2

#

Comma 2

1. All'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative è effettuata in proporzione alle scelte espresse»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Art. 3

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali è operato il rinvio, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:
- La legge 22 novembre 1988, n. 517, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1988.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, recante «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1988, come modificato dalla presente legge: «Articolo 23. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero;
2. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative è effettuata in proporzione alle scelte espresse;
3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADL la somma di cui al primo comma, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI;
4. La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla legge 22 novembre 1988, n. 517, si vedano le note all'articolo 1.