Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
2.Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.
5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Art. 8
#Comma 1
Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia.
Art. 15
#Comma 1
a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
Art. 20
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
Art. 22
#Comma 1
Art. 23
#Comma 1
2.Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.
4.
Comma 2
La L. 8 luglio 2026, n. 125, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 24
#Comma 1
Art. 25
#Comma 1
Art. 26
#Comma 1
Art. 27
#Comma 1
Art. 28
#Comma 1
Art. 29
#Comma 1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA,Presidente del CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto,il Guardasigilli: VASSALLI