Testo originario
Art. 1
Rapporti tra lo Stato
e la Diocesi ortodossa romena d'Italia
e la Diocesi ortodossa romena d'Italia
1. I rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia,
di seguito denominata «Diocesi», sono regolati dalle disposizioni
della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 21
febbraio 2025.
di seguito denominata «Diocesi», sono regolati dalle disposizioni
della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 21
febbraio 2025.
Art. 2
Liberta' religiosa
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente
organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio
statuto.
organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio
statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti
dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto,
l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in
materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza
statale.
dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto,
l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in
materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza
statale.
3. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e
associazioni appartenenti alla Diocesi la piena liberta' di riunione
e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
associazioni appartenenti alla Diocesi la piena liberta' di riunione
e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi
il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la
propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la
propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Art. 3
Ministri di culto
1. I ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono
del libero esercizio del loro ministero pastorale.
del libero esercizio del loro ministero pastorale.
2. Ai fini della presente legge, per «ministri di culto» si
intendono i sacerdoti.
intendono i sacerdoti.
3. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad
altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti
a conoscenza per ragioni del proprio ministero.
altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti
a conoscenza per ragioni del proprio ministero.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i
ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad
essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio
civile.
ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad
essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio
civile.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli
4, 5, 6 e 9 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti
amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa
nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di
appartenenza canonica al proprio clero.
4, 5, 6 e 9 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti
amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa
nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di
appartenenza canonica al proprio clero.
Art. 4
Assistenza spirituale ai militari
1. I militari ortodossi, appartenenti alla Diocesi, hanno diritto
di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con
le esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche
ortodosse che si svolgono nelle localita' dove si trovano per ragioni
del loro servizio militare.
di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con
le esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche
ortodosse che si svolgono nelle localita' dove si trovano per ragioni
del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese della Diocesi nel luogo ove prestano
il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi possono
comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio,
il permesso di frequentare la chiesa ortodossa piu' vicina
nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione degli
organi ecclesiastici competenti della Diocesi.
il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi possono
comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio,
il permesso di frequentare la chiesa ortodossa piu' vicina
nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione degli
organi ecclesiastici competenti della Diocesi.
3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi
appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta,
d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad
assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della
Diocesi.
appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta,
d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad
assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della
Diocesi.
4. La Diocesi trasmette al Ministero della difesa l'elenco dei
ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza
spirituale.
ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza
spirituale.
Art. 5
Assistenza spirituale ai ricoverati
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali
l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e
degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai
ministri di culto di cui all'articolo 3.
l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e
degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai
ministri di culto di cui all'articolo 3.
2. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al
comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza
limitazioni di orario.
comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza
limitazioni di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a
comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili,
competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale
fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili,
competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale
fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza
spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.
spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.
Art. 6
Assistenza spirituale ai detenuti
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti
ortodossi appartenenti alla Diocesi e' assicurata dai ministri di
culto designati dalla Diocesi.
ortodossi appartenenti alla Diocesi e' assicurata dai ministri di
culto designati dalla Diocesi.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Diocesi trasmette all'autorita'
competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di
culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti
penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che
possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari
autorizzazioni.
competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di
culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti
penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che
possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari
autorizzazioni.
3. L'assistenza spirituale e' svolta su richiesta dei detenuti o
delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della
Diocesi, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a
disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto
trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai
detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi
competente per territorio.
delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della
Diocesi, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a
disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto
trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai
detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi
competente per territorio.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza
spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.
spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.
Art. 7
Insegnamento religioso nelle scuole
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e'
impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari
dignita', senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi
ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi
appartenenti alla Diocesi.
impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari
dignita', senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi
ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi
appartenenti alla Diocesi.
2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti
religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello
Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilita'
su di essi.
ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti
religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello
Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilita'
su di essi.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al
comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per
gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste
forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle
discipline del curricolo. In ogni caso non possono essere richiesti
ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose.
comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per
gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste
forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle
discipline del curricolo. In ogni caso non possono essere richiesti
ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della
scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il
diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli
alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita',
da svolgere in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di
quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche
nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalita' concordate
dalla Diocesi con le medesime istituzioni.
scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il
diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli
alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita',
da svolgere in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di
quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche
nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalita' concordate
dalla Diocesi con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4
sono a carico della Diocesi.
sono a carico della Diocesi.
Art. 8
Istruzione scolastica ortodossa
1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce alla Diocesi il diritto di istituire liberamente scuole di
ogni ordine e grado e istituti di educazione.
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce alla Diocesi il diritto di istituire liberamente scuole di
ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel
rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e
di diritto allo studio e all'istruzione.
rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e
di diritto allo studio e all'istruzione.
Art. 9
Matrimonio
1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni
celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi di cui
all'articolo 3 in possesso della cittadinanza italiana, a condizione
che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile,
previe pubblicazioni nella casa comunale.
celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi di cui
all'articolo 3 in possesso della cittadinanza italiana, a condizione
che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile,
previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto
previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle
pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione con
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione con
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara'
svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai
nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi' attestare che ad
essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i
diritti ei doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi
articoli del codice civile.
svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai
nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi' attestare che ad
essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i
diritti ei doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi
articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione
del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello
stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice
originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le
dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di
matrimonio.
del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello
stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice
originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le
dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di
matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di
cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale
dell'atto di matrimonio, insieme al nulla osta, all'ufficiale dello
stato civile del comune del luogo in cui e' avvenuta la celebrazione.
cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale
dell'atto di matrimonio, insieme al nulla osta, all'ufficiale dello
stato civile del comune del luogo in cui e' avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale
regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato,
effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso,
la trascrizione nei registri dello stato civile e ne da' notizia al
ministro di culto di cui al comma 5.
regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato,
effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso,
la trascrizione nei registri dello stato civile e ne da' notizia al
ministro di culto di cui al comma 5.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto
l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto
termine.
anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto
l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto
termine.
Art. 10
Festivita'
1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi, dipendenti da
enti pubblici o da privati o che esercitino attivita' autonoma e'
assicurato il diritto di astenersi dall'attivita' lavorativa nelle
seguenti grandi festivita' religiose: Circoncisione del Signore,
Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica
della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e
Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative
ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
enti pubblici o da privati o che esercitino attivita' autonoma e'
assicurato il diritto di astenersi dall'attivita' lavorativa nelle
seguenti grandi festivita' religiose: Circoncisione del Signore,
Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica
della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e
Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative
ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Nella giornata del Venerdi' Santo e nelle festivita' di cui al
comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni
ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o
tutori o di loro stessi, se maggiorenni.
comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni
ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o
tutori o di loro stessi, se maggiorenni.
3. Il diritto di cui al comma 1 e' esercitato nel quadro della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve
le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti
dall'ordinamento dello Stato.
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve
le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti
dall'ordinamento dello Stato.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festivita' di cui
al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla
Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla
Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 11
Edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono
essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi
motivi e previo accordo con la medesima Diocesi.
essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi
motivi e previo accordo con la medesima Diocesi.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al
comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la
Diocesi.
entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al
comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la
Diocesi.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le
norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie,
contributi e concessioni.
norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie,
contributi e concessioni.
4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte
presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi
edifici di culto.
presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi
edifici di culto.
Art. 12
Cimiteri
1. Ove possibile e nel rispetto della vigente normativa, su
richiesta della Diocesi, sono previste nei cimiteri aree riservate.
richiesta della Diocesi, sono previste nei cimiteri aree riservate.
Art. 13
Patrimonio culturale
1. La Repubblica e la Diocesi si impegnano a collaborare per la
tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale
della Diocesi e dei soggetti di cui all'articolo 14, eventualmente
anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.
tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale
della Diocesi e dei soggetti di cui all'articolo 14, eventualmente
anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.
Art. 14
Riconoscimento giuridico
di enti costituiti nell'ambito della Diocesi
di enti costituiti nell'ambito della Diocesi
1. Ferma restando la personalita' giuridica della Diocesi,
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre
2011, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242
del 17 ottobre 2011, possono essere riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro
dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi
sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o
congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre
2011, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242
del 17 ottobre 2011, possono essere riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro
dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi
sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o
congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso agli
enti di cui al comma 1 su domanda di chi rappresenta l'ente secondo
gli statuti e previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda
deve essere altresi' allegato lo statuto dell'ente stesso.
enti di cui al comma 1 su domanda di chi rappresenta l'ente secondo
gli statuti e previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda
deve essere altresi' allegato lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui e'
richiesto il riconoscimento della personalita' giuridica, al
carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.
organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui e'
richiesto il riconoscimento della personalita' giuridica, al
carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.
4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, che hanno la personalita'
giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti
ecclesiastici della Diocesi ortodossa romena d'Italia civilmente
riconosciuti.
giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti
ecclesiastici della Diocesi ortodossa romena d'Italia civilmente
riconosciuti.
Art. 15
Attivita' di religione o di culto
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei
ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi
missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni
caso le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei
ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi
missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni
caso le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
Art. 16
Regime tributario degli enti della Diocesi
1. Agli effetti tributari gli enti della Diocesi, civilmente
riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini
di beneficenza o di istruzione.
riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini
di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono
svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto,
eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette,
nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle
leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario
previsto per le medesime.
eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette,
nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle
leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario
previsto per le medesime.
Art. 17
Gestione degli enti della Diocesi
1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione
degli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto
il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello
Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
degli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto
il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello
Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
Art. 18
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, civilmente riconosciuti,
devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. La Diocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale
termine gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo
previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale
termine gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo
previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 19
Mutamenti degli enti della Diocesi
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi o di un ente della
Diocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante
riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi o di un ente della
Diocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante
riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi
uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il
riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Diocesi.
uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il
riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Diocesi.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del
Ministro dell'interno, della personalita' giuridica dell'ente stesso.
parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del
Ministro dell'interno, della personalita' giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque
la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie.
secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque
la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie.
Art. 20
Deduzione agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche
sul reddito delle persone fisiche
1. La Repubblica prende atto che la Diocesi si sostiene
finanziariamente mediante offerte volontarie.
finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta incorso alla data di entrata
in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di euro 1.032,91, a favore della Diocesi, degli enti da
essa controllati e delle comunita' locali, destinate a fini di culto,
istruzione, assistenza e beneficenza.
in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di euro 1.032,91, a favore della Diocesi, degli enti da
essa controllati e delle comunita' locali, destinate a fini di culto,
istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 21
Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche
sul reddito delle persone fisiche
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, la Diocesi concorre con i soggetti e
secondo le modalita' previsti dalla normativa vigente alla
ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la
Diocesi utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato,
oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche per il
mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la
manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle
canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei
monasteri, nonche' per esigenze di culto della popolazione e per
scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale
da realizzare anche in Paesi esteri.
in vigore della presente legge, la Diocesi concorre con i soggetti e
secondo le modalita' previsti dalla normativa vigente alla
ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la
Diocesi utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato,
oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche per il
mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la
manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle
canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei
monasteri, nonche' per esigenze di culto della popolazione e per
scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale
da realizzare anche in Paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi e' indicata con la
denominazione: «Diocesi ortodossa romena d'Italia».
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi e' indicata con la
denominazione: «Diocesi ortodossa romena d'Italia».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse
dai contribuenti, la Diocesi dichiara di partecipare alla loro
ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le
relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
dai contribuenti, la Diocesi dichiara di partecipare alla loro
ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le
relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso,
determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla
Diocesi.
1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso,
determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla
Diocesi.
5. La Diocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio
dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero
dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di
cui al comma 1 del presente articolo e delle erogazioni liberali di
cui all'articolo 20 e ne diffonde adeguata informazione.
dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero
dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di
cui al comma 1 del presente articolo e delle erogazioni liberali di
cui all'articolo 20 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata
l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata
un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1
destinate al sostentamento dei ministri di culto nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalita' previste dal comma
a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata
l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata
un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1
destinate al sostentamento dei ministri di culto nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalita' previste dal comma
1.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria
relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria
relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 22
Assegni ai ministri di culto
1. Gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento
totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono
equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono
equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
2. La Diocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1
le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. La Diocesi provvede altresi', per i ministri di culto che vi
siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Art. 23
Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere, ad opera di un'apposita
commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla
Diocesi, alla verifica dell'attuazione degli articoli 20 e 21.
eventuali modifiche, si potra' procedere, ad opera di un'apposita
commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla
Diocesi, alla verifica dell'attuazione degli articoli 20 e 21.
Art. 24
Norme di attuazione
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro
presenti dalla Diocesi e avviano, se richieste, opportune
consultazioni.
della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro
presenti dalla Diocesi e avviano, se richieste, opportune
consultazioni.
Art. 25
Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme
contrastanti
contrastanti
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia e applicabilita'
nei confronti della Diocesi, delle comunita' locali da essa
rappresentate, degli enti, delle istituzioni e degli organismi che ne
fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia e applicabilita'
nei confronti della Diocesi, delle comunita' locali da essa
rappresentate, degli enti, delle istituzioni e degli organismi che ne
fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
2. Ogni disposizione contrastante con la presente legge cessa di
avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
8, terzo comma, della Costituzione.
avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 26
Ulteriori intese
1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunita' di apportare
modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a
convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la
stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a
convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la
stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a
materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, sono
promosse previamente le intese del caso, in conformita' all'articolo
8, terzo comma, della Costituzione.
materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, sono
promosse previamente le intese del caso, in conformita' all'articolo
8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 27
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, valutati in 418.000 euro
per l'anno 2027 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
per l'anno 2027 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo
13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove
istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo
13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove
istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio