LEGGE

Legge 126/2026 - LEGGE 8 luglio 2026, n. 126

LEGGE 8 luglio 2026, n. 126

Numero 126 Anno 2026 GU 17.07.2026 Codice 26G00144

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 01.08.2026.

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Testo originario

Art. 1

Rapporti tra lo Stato
e la Diocesi ortodossa romena d'Italia
1. I rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia,
di seguito denominata «Diocesi», sono regolati dalle disposizioni
della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 21
febbraio 2025.

Art. 2

Liberta' religiosa
1. La Repubblica da' atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente
organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio
statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti
dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto,
l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in
materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza
statale.
3. E' garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e
associazioni appartenenti alla Diocesi la piena liberta' di riunione
e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
4. E' riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi
il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la
propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art. 3

Ministri di culto
1. I ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono
del libero esercizio del loro ministero pastorale.
2. Ai fini della presente legge, per «ministri di culto» si
intendono i sacerdoti.
3. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad
altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti
a conoscenza per ragioni del proprio ministero.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i
ministri di culto della Diocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad
essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio
civile.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli
4, 5, 6 e 9 la Diocesi comunica tempestivamente alle competenti
amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa
nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di
appartenenza canonica al proprio clero.

Art. 4

Assistenza spirituale ai militari
1. I militari ortodossi, appartenenti alla Diocesi, hanno diritto
di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con
le esigenze di servizio, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche
ortodosse che si svolgono nelle localita' dove si trovano per ragioni
del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese della Diocesi nel luogo ove prestano
il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi possono
comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio,
il permesso di frequentare la chiesa ortodossa piu' vicina
nell'ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione degli
organi ecclesiastici competenti della Diocesi.
3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi
appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta,
d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad
assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della
Diocesi.
4. La Diocesi trasmette al Ministero della difesa l'elenco dei
ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza
spirituale.

Art. 5

Assistenza spirituale ai ricoverati
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali
l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e
degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai
ministri di culto di cui all'articolo 3.
2. L'accesso di tali ministri di culto alle strutture di cui al
comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e' libero e senza
limitazioni di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a
comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili,
competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale
fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza
spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi.

Art. 6

Assistenza spirituale ai detenuti
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti
ortodossi appartenenti alla Diocesi e' assicurata dai ministri di
culto designati dalla Diocesi.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Diocesi trasmette all'autorita'
competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di
culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti
penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che
possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari
autorizzazioni.
3. L'assistenza spirituale e' svolta su richiesta dei detenuti o
delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della
Diocesi, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a
disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto
trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai
detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi
competente per territorio.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza
spirituale ai detenuti sono a carico della Diocesi.

Art. 7

Insegnamento religioso nelle scuole
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento e'
impartito nel rispetto della liberta' di coscienza e della pari
dignita', senza distinzione di religione. E' esclusa qualsiasi
ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi
appartenenti alla Diocesi.
2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti
religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello
Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilita'
su di essi.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al
comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento
religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per
gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste
forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle
discipline del curricolo. In ogni caso non possono essere richiesti
ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della
scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il
diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli
alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo
studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita',
da svolgere in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di
quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche
nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalita' concordate
dalla Diocesi con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4
sono a carico della Diocesi.

Art. 8

Istruzione scolastica ortodossa
1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce alla Diocesi il diritto di istituire liberamente scuole di
ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel
rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e
di diritto allo studio e all'istruzione.

Art. 9

Matrimonio
1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni
celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi di cui
all'articolo 3 in possesso della cittadinanza italiana, a condizione
che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile,
previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto
previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale
dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle
pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del
matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione con
un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara'
svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai
nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi' attestare che ad
essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i
diritti ei doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi
articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione
del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello
stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice
originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le
dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di
matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di
cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale
dell'atto di matrimonio, insieme al nulla osta, all'ufficiale dello
stato civile del comune del luogo in cui e' avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale
regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato,
effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso,
la trascrizione nei registri dello stato civile e ne da' notizia al
ministro di culto di cui al comma 5.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto
l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto
termine.

Art. 10

Festivita'
1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi, dipendenti da
enti pubblici o da privati o che esercitino attivita' autonoma e'
assicurato il diritto di astenersi dall'attivita' lavorativa nelle
seguenti grandi festivita' religiose: Circoncisione del Signore,
Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica
della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e
Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative
ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Nella giornata del Venerdi' Santo e nelle festivita' di cui al
comma 1 si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni
ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o
tutori o di loro stessi, se maggiorenni.
3. Il diritto di cui al comma 1 e' esercitato nel quadro della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve
le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti
dall'ordinamento dello Stato.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festivita' di cui
al comma 1 cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla
Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 11

Edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono
essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi
motivi e previo accordo con la medesima Diocesi.
2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al
comma 1, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la
Diocesi.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le
norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie,
contributi e concessioni.
4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte
presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi
edifici di culto.

Art. 12

Cimiteri
1. Ove possibile e nel rispetto della vigente normativa, su
richiesta della Diocesi, sono previste nei cimiteri aree riservate.

Art. 13

Patrimonio culturale
1. La Repubblica e la Diocesi si impegnano a collaborare per la
tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale
della Diocesi e dei soggetti di cui all'articolo 14, eventualmente
anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 14

Riconoscimento giuridico
di enti costituiti nell'ambito della Diocesi
1. Ferma restando la personalita' giuridica della Diocesi,
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre
2011, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242
del 17 ottobre 2011, possono essere riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro
dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi
sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o
congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso agli
enti di cui al comma 1 su domanda di chi rappresenta l'ente secondo
gli statuti e previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda
deve essere altresi' allegato lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti
organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui e'
richiesto il riconoscimento della personalita' giuridica, al
carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.
4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, che hanno la personalita'
giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti
ecclesiastici della Diocesi ortodossa romena d'Italia civilmente
riconosciuti.

Art. 15

Attivita' di religione o di culto
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei
ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi
missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni
caso le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Art. 16

Regime tributario degli enti della Diocesi
1. Agli effetti tributari gli enti della Diocesi, civilmente
riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini
di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possono
svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto,
eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette,
nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle
leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario
previsto per le medesime.

Art. 17

Gestione degli enti della Diocesi
1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione
degli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto
il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello
Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 18

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. Gli enti ecclesiastici della Diocesi, civilmente riconosciuti,
devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme
di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. La Diocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale
termine gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo
previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 19

Mutamenti degli enti della Diocesi
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del
patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi o di un ente della
Diocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante
riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi
uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il
riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Diocesi.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da
parte della Diocesi determina la cessazione, con provvedimento del
Ministro dell'interno, della personalita' giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene
secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque
la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni
statutarie.

Art. 20

Deduzione agli effetti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche
1. La Repubblica prende atto che la Diocesi si sostiene
finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta incorso alla data di entrata
in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre
dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di euro 1.032,91, a favore della Diocesi, degli enti da
essa controllati e delle comunita' locali, destinate a fini di culto,
istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, la Diocesi concorre con i soggetti e
secondo le modalita' previsti dalla normativa vigente alla
ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la
Diocesi utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato,
oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche per il
mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la
manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle
canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei
monasteri, nonche' per esigenze di culto della popolazione e per
scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale
da realizzare anche in Paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi e' indicata con la
denominazione: «Diocesi ortodossa romena d'Italia».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse
dai contribuenti, la Diocesi dichiara di partecipare alla loro
ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le
relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso,
determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla
Diocesi.
5. La Diocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio
dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero
dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di
cui al comma 1 del presente articolo e delle erogazioni liberali di
cui all'articolo 20 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata
l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata
un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1
destinate al sostentamento dei ministri di culto nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalita' previste dal comma
1.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria
relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22

Assegni ai ministri di culto
1. Gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento
totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono
equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
2. La Diocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1
le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. La Diocesi provvede altresi', per i ministri di culto che vi
siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23

Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere, ad opera di un'apposita
commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla
Diocesi, alla verifica dell'attuazione degli articoli 20 e 21.

Art. 24

Norme di attuazione
1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione
della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro
presenti dalla Diocesi e avviano, se richieste, opportune
consultazioni.

Art. 25

Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme
contrastanti
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia e applicabilita'
nei confronti della Diocesi, delle comunita' locali da essa
rappresentate, degli enti, delle istituzioni e degli organismi che ne
fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
2. Ogni disposizione contrastante con la presente legge cessa di
avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 26

Ulteriori intese
1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunita' di apportare
modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a
convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la
stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a
materie che coinvolgano rapporti della Diocesi con lo Stato, sono
promosse previamente le intese del caso, in conformita' all'articolo
8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 27

Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, valutati in 418.000 euro
per l'anno 2027 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo
13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove
istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 21
Note all'art. 21:
- Si riporta l'art. 45, commi da 1 a 7, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo.», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - S.O. n.
210:
«Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di
razionalizzazione). - 1. Gli stanziamenti iniziali iscritti
nelle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per
gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con
esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e
di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente
predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.
2. Il secondo periodo del comma 8 dell'art. 17 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' sostituito dal seguente:
"Per l'attuazione della programmazione televisiva,
radiofonica e delle altre prestazioni previste dal
contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997,
l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi
ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e
alla televisione pagati dagli utenti, e' integrato
dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210
miliardi annue a decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a
compensazione dei minori introiti percepiti per effetto
della nuova disciplina sui canoni autoradio".
3.
4. Nei limiti degli stanziamenti gia' previsti ai
fini dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi
informativi e per programmi autoprodotti si intendono
quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive
anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle
agenzie di informazione.
5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione
attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle
imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni
statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
imputati, secondo le rispettive materie, al competente
Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti
di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel
senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere
anche le pensioni erogate ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le
pensioni di invalidita' erogate dallo Stato.
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al
secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo
medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto
competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto
generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per
le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi
diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la
quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta
a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22
novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22
novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre
1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995,
n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n.
638.
Omissis.».
Art. 25
Note all'art. 25:
- La legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante
«Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato
e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 16 luglio 1929.
- Il Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, recante
«Norme per l'attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159,
sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa
con le altre leggi dello Stato.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1930.
- Si riporta l'art. 8 della Costituzione della
Repubblica Italiana:
«Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.».
Art. 26
Note all'art. 26:
- Per i riferimenti all'art. 8 della Costituzione della
Repubblica Italiana, si vedano le note all'art. 25.