Testo originario
Art. 1
Modifiche alla parte V, titolo I-bis, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo I-bis, capo III, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187-ter.1:
1) al comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta
ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'articolo
187-sexies.»;
3) i commi 9 e 11 sono abrogati;
b) all'articolo 187-quater, comma 1, l'alinea e' sostituito dal
seguente: «La Consob, con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui
dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo'
applicare:»;
c) all'articolo 187-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) all'articolo 187-sexies:
1) al comma 1, la parola: «pecuniarie» e' soppressa e le
parole: «del prodotto o del profitto dell'illecito» sono sostituite
dalle seguenti: «di una somma di denaro pari al profitto
dell'illecito»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria
accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto
dell'illecito.»;
e) l'articolo 187-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob
secondo quanto previsto dall'articolo 195.
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187-ter.1:
1) al comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta
ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'articolo
187-sexies.»;
3) i commi 9 e 11 sono abrogati;
b) all'articolo 187-quater, comma 1, l'alinea e' sostituito dal
seguente: «La Consob, con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui
dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo'
applicare:»;
c) all'articolo 187-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) all'articolo 187-sexies:
1) al comma 1, la parola: «pecuniarie» e' soppressa e le
parole: «del prodotto o del profitto dell'illecito» sono sostituite
dalle seguenti: «di una somma di denaro pari al profitto
dell'illecito»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria
accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto
dell'illecito.»;
e) l'articolo 187-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob
secondo quanto previsto dall'articolo 195.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente capo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
presente capo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
2. All'articolo 187-octies, comma 11, lettera c), della parte V,
titolo I-bis, capo IV, del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «187-septies, comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «195, comma 1».
titolo I-bis, capo IV, del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «187-septies, comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «195, comma 1».
3. All'articolo 187-duodecies, comma 1, della parte V, titolo
I-bis, capo V, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «di opposizione di cui all'articolo
187-septies» sono sostituite dalle seguenti: «avverso il
provvedimento che irroga la sanzione instaurato ai sensi
dell'articolo 195».
I-bis, capo V, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «di opposizione di cui all'articolo
187-septies» sono sostituite dalle seguenti: «avverso il
provvedimento che irroga la sanzione instaurato ai sensi
dell'articolo 195».
Art. 2
Modifiche alla parte V, titolo II del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-ter, primo periodo,
le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
b) all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
c) all'articolo 189, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) all'articolo 190, commi 1 e 1-bis.1, le parole: «comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
e) all'articolo 190.2, commi 1 e 2, le parole: «comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
f) all'articolo 190.3, commi 1, alinea, e 2, le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
g) all'articolo 190.4, comma 1, secondo periodo, le parole:
«comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
h) all'articolo 190-bis, comma 2, le parole: «all'articolo
194-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 194-bis.1»;
i) all'articolo 190-bis.1:
1) ai commi 1, lettera a), e 3, lettera a), le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'applicazione della sanzione amministrativa comporta la
confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito. Si
applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;
3) al comma 8, le parole: «194-quater, 194-septies» sono
sostituite dalla seguente: «194-bis.1»;
l) all'articolo 190-bis.2, comma 7, secondo periodo, le parole:
«gli articoli, 194-quater, 194-septies» sono sostituite dalle
seguenti: «gli articoli 194-bis.1»;
m) all'articolo 190-bis.3, comma 8, il secondo periodo e'
soppresso;
n) all'articolo 190-quater, comma 1, primo periodo, le parole:
«comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
o) all'articolo 191, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
p) all'articolo 191-ter:
1) al comma 3, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal comma 1, puo' altresi' essere disposta la perdita temporanea dei
requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli
esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti
per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i
consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle
societa' di consulenza finanziaria, nonche' l'incapacita' temporanea
ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo
nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati
regolamentati e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La
sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi
e non superiore a tre anni.»;
q) all'articolo 192-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle
societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le
comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a),
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro dieci milioni, ovvero, fino al 5 per cento del fatturato quando
tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma
1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a),
salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo,
nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o
dell'ente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.»;
3) al comma 1-quater:
3.1) il primo periodo e' soppresso;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «dell'ordine», sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 194-bis.1»;
r) all'articolo 193:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di
societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis,
154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli
articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale
importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da
una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei
patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi
2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' di violazione dei
divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e
122, comma 4, nei confronti di societa', enti o associazioni, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando
tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
4) il comma 2.1 e' sostituito dal seguente:
«2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica,
in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;
s) all'articolo 193-bis.1, comma 2, secondo periodo, la parola:
«trova» e' sostituta dalla seguente: «trovano» e le parole:
«l'articolo 194-bis» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli
194-bis e 194-bis.1»;
t) all'articolo 193-ter, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al
profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo
187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;
u) all'articolo 193-quater:
1) ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) al comma 3, le parole: «194-quater, 194-septies» sono
sostituite dalle seguenti: «194-bis.1»;
v) all'articolo 193-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
z) all'articolo 193-sexies, comma 1, primo periodo, le parole:
«comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
aa) dopo l'articolo 194, e' inserito il seguente:
«Art. 194.1 (Violazioni di carattere non rilevante). - 1. Le
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano
quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto
stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base
alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche
in alternativa tra loro:
a) incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione
e sui profili di rischio aziendali;
b) carattere sistematico o diffuso delle violazioni;
c) significativita' del pericolo per la tutela degli
investitori, della sana e prudente gestione dell'impresa o della
stabilita' finanziaria;
d) incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di
vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni
provenienti dall'Autorita' di vigilanza competente;
e) significativita' del profitto conseguente alla violazione
o del pregiudizio causato purche' determinabile;
f) incidenza della condotta sulla trasparenza o l'integrita'
dei mercati dei capitali e del controllo societario.
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-ter, primo periodo,
le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
b) all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
c) all'articolo 189, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) all'articolo 190, commi 1 e 1-bis.1, le parole: «comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
e) all'articolo 190.2, commi 1 e 2, le parole: «comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
f) all'articolo 190.3, commi 1, alinea, e 2, le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
g) all'articolo 190.4, comma 1, secondo periodo, le parole:
«comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
h) all'articolo 190-bis, comma 2, le parole: «all'articolo
194-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 194-bis.1»;
i) all'articolo 190-bis.1:
1) ai commi 1, lettera a), e 3, lettera a), le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'applicazione della sanzione amministrativa comporta la
confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito. Si
applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;
3) al comma 8, le parole: «194-quater, 194-septies» sono
sostituite dalla seguente: «194-bis.1»;
l) all'articolo 190-bis.2, comma 7, secondo periodo, le parole:
«gli articoli, 194-quater, 194-septies» sono sostituite dalle
seguenti: «gli articoli 194-bis.1»;
m) all'articolo 190-bis.3, comma 8, il secondo periodo e'
soppresso;
n) all'articolo 190-quater, comma 1, primo periodo, le parole:
«comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
o) all'articolo 191, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
p) all'articolo 191-ter:
1) al comma 3, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal comma 1, puo' altresi' essere disposta la perdita temporanea dei
requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli
esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti
per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i
consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle
societa' di consulenza finanziaria, nonche' l'incapacita' temporanea
ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo
nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati
regolamentati e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La
sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi
e non superiore a tre anni.»;
q) all'articolo 192-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle
societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le
comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a),
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro dieci milioni, ovvero, fino al 5 per cento del fatturato quando
tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma
1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a),
salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo,
nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o
dell'ente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.»;
3) al comma 1-quater:
3.1) il primo periodo e' soppresso;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «dell'ordine», sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 194-bis.1»;
r) all'articolo 193:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di
societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis,
154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli
articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale
importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da
una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei
patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi
2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' di violazione dei
divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e
122, comma 4, nei confronti di societa', enti o associazioni, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando
tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
4) il comma 2.1 e' sostituito dal seguente:
«2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica,
in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;
s) all'articolo 193-bis.1, comma 2, secondo periodo, la parola:
«trova» e' sostituta dalla seguente: «trovano» e le parole:
«l'articolo 194-bis» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli
194-bis e 194-bis.1»;
t) all'articolo 193-ter, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al
profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo
187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;
u) all'articolo 193-quater:
1) ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) al comma 3, le parole: «194-quater, 194-septies» sono
sostituite dalle seguenti: «194-bis.1»;
v) all'articolo 193-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
z) all'articolo 193-sexies, comma 1, primo periodo, le parole:
«comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
aa) dopo l'articolo 194, e' inserito il seguente:
«Art. 194.1 (Violazioni di carattere non rilevante). - 1. Le
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano
quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto
stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base
alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche
in alternativa tra loro:
a) incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione
e sui profili di rischio aziendali;
b) carattere sistematico o diffuso delle violazioni;
c) significativita' del pericolo per la tutela degli
investitori, della sana e prudente gestione dell'impresa o della
stabilita' finanziaria;
d) incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di
vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni
provenienti dall'Autorita' di vigilanza competente;
e) significativita' del profitto conseguente alla violazione
o del pregiudizio causato purche' determinabile;
f) incidenza della condotta sulla trasparenza o l'integrita'
dei mercati dei capitali e del controllo societario.
2. Rivestono in ogni caso carattere rilevante le violazioni per
le quali e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore
nel minimo a trentamila euro.»;
bb) all'articolo 194-bis, comma 1, alinea, le parole: «la Banca
d'Italia o la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca
d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze,»;
cc) dopo l'articolo 194-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 194-bis.1 (Ordine di eliminare le infrazioni contestate.
Dichiarazione pubblica). - 1. Salvo ove diversamente stabilito, la
Banca d'Italia e la Consob possono, secondo le rispettive competenze
e in base ai criteri di cui all'articolo 194-bis, in alternativa o
congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto, ordinare di eliminare le infrazioni contestate,
indicando le eventuali misure da adottare e il termine per
provvedere, ovvero adottare una dichiarazione pubblica avente a
oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, in ogni
caso garantendo la proporzionalita' del trattamento sanzionatorio.
le quali e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore
nel minimo a trentamila euro.»;
bb) all'articolo 194-bis, comma 1, alinea, le parole: «la Banca
d'Italia o la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca
d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze,»;
cc) dopo l'articolo 194-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 194-bis.1 (Ordine di eliminare le infrazioni contestate.
Dichiarazione pubblica). - 1. Salvo ove diversamente stabilito, la
Banca d'Italia e la Consob possono, secondo le rispettive competenze
e in base ai criteri di cui all'articolo 194-bis, in alternativa o
congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto, ordinare di eliminare le infrazioni contestate,
indicando le eventuali misure da adottare e il termine per
provvedere, ovvero adottare una dichiarazione pubblica avente a
oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, in ogni
caso garantendo la proporzionalita' del trattamento sanzionatorio.
2. L'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito
importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa
pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente
contestata aumentata fino ad un terzo.»;
dd) gli articoli 194-quater, 194-quinquies, 194-sexies e
194-septies sono abrogati;
ee) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. La Banca d'Italia e
la Consob applicano le sanzioni amministrative previste nel presente
decreto, secondo le rispettive competenze, con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro
trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede
all'estero. Ai fini della decorrenza del termine di cui al primo
periodo, l'accertamento si considera raggiunto quando ricorrono
elementi sufficienti per la contestazione.
importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa
pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente
contestata aumentata fino ad un terzo.»;
dd) gli articoli 194-quater, 194-quinquies, 194-sexies e
194-septies sono abrogati;
ee) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. La Banca d'Italia e
la Consob applicano le sanzioni amministrative previste nel presente
decreto, secondo le rispettive competenze, con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro
trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede
all'estero. Ai fini della decorrenza del termine di cui al primo
periodo, l'accertamento si considera raggiunto quando ricorrono
elementi sufficienti per la contestazione.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto, per fatturato si intende il
fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante
dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente,
cosi' come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo
196-sexies.
pecuniarie previste dal presente decreto, per fatturato si intende il
fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante
dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente,
cosi' come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo
196-sexies.
3. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto e' retto dai principi
del contraddittorio, della piena conoscenza e parita' delle attivita'
istruttorie, secondo quanto stabilito dal comma 4, della sollecita
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
amministrative previste dal presente decreto e' retto dai principi
del contraddittorio, della piena conoscenza e parita' delle attivita'
istruttorie, secondo quanto stabilito dal comma 4, della sollecita
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
4. La contestazione deve indicare la data in cui si e' concluso
l'accertamento e il termine di conclusione del procedimento
sanzionatorio, determinato ai sensi del comma 5. L'interessato puo':
a) formulare istanza di accesso agli atti ai sensi del capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) entro trenta giorni dalla contestazione, presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale nella fase istruttoria
del procedimento, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un
avvocato, indicare elementi di prova, tra cui documenti, perizie,
consulenze, dichiarazioni testimoniali, che la Banca d'Italia e la
Consob sono tenute a valutare;
c) presentare deduzioni scritte all'organo decidente o, in
alternativa, nei casi di particolare complessita' e rilevanza,
richiedere l'audizione personale nella fase decisoria, a cui puo'
partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
l'accertamento e il termine di conclusione del procedimento
sanzionatorio, determinato ai sensi del comma 5. L'interessato puo':
a) formulare istanza di accesso agli atti ai sensi del capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) entro trenta giorni dalla contestazione, presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale nella fase istruttoria
del procedimento, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un
avvocato, indicare elementi di prova, tra cui documenti, perizie,
consulenze, dichiarazioni testimoniali, che la Banca d'Italia e la
Consob sono tenute a valutare;
c) presentare deduzioni scritte all'organo decidente o, in
alternativa, nei casi di particolare complessita' e rilevanza,
richiedere l'audizione personale nella fase decisoria, a cui puo'
partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
5. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono con regolamento
le modalita' e il contenuto della contestazione, le regole
applicabili al procedimento sanzionatorio, il termine perentorio di
conclusione del procedimento, i casi tassativi di interruzione e
sospensione dello stesso nonche' le modalita' per assicurare la
distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo e dei principi previsti
nell'articolo 195.1.
le modalita' e il contenuto della contestazione, le regole
applicabili al procedimento sanzionatorio, il termine perentorio di
conclusione del procedimento, i casi tassativi di interruzione e
sospensione dello stesso nonche' le modalita' per assicurare la
distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo e dei principi previsti
nell'articolo 195.1.
6. Ferme restando le altre modalita' previste dall'ordinamento,
le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente titolo,
nonche' dal titolo I-bis, capo III, e dal titolo II-bis, sono
effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai
soggetti interessati nelle forme e secondo le modalita' stabilite
dall'Autorita' con il regolamento di cui al comma 5.
le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente titolo,
nonche' dal titolo I-bis, capo III, e dal titolo II-bis, sono
effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai
soggetti interessati nelle forme e secondo le modalita' stabilite
dall'Autorita' con il regolamento di cui al comma 5.
7. Il ricorso avverso il provvedimento che applica la sanzione
e' notificato all'Autorita' che lo ha emesso ed e' devoluto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza
funzionale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
(TAR Lombardia) sede di Milano, secondo il rito di cui all'articolo
119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento che applica la sanzione.
e' notificato all'Autorita' che lo ha emesso ed e' devoluto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza
funzionale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
(TAR Lombardia) sede di Milano, secondo il rito di cui all'articolo
119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento che applica la sanzione.
8. Per quanto concerne le sanzioni di competenza della Consob e
della Banca d'Italia, relative alle violazioni di disposizioni
diverse da quelle previste dal presente decreto e per la cui
applicazione e' richiamato il presente articolo, avverso il
provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte
d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui
appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza,
all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato
in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se
ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza
non impugnabile. Il Presidente della corte d'appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la
discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a
cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza.
L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni
prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta
senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza
ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di
prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti
procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e'
depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una
delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del
dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato
mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza
di discussione. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il
provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della
corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche
ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.»;
ff) dopo l'articolo 195, sono inseriti i seguenti:
«Art. 195.1 (Principi sulle sanzioni amministrative). - 1. Nel
caso di modifiche agli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater, si
applica la disposizione piu' favorevole al sanzionato, salvo che il
provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo.
della Banca d'Italia, relative alle violazioni di disposizioni
diverse da quelle previste dal presente decreto e per la cui
applicazione e' richiamato il presente articolo, avverso il
provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte
d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui
appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza,
all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato
in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se
ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza
non impugnabile. Il Presidente della corte d'appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la
discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a
cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza.
L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni
prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta
senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza
ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di
prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti
procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e'
depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una
delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del
dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato
mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza
di discussione. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il
provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della
corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche
ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.»;
ff) dopo l'articolo 195, sono inseriti i seguenti:
«Art. 195.1 (Principi sulle sanzioni amministrative). - 1. Nel
caso di modifiche agli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater, si
applica la disposizione piu' favorevole al sanzionato, salvo che il
provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, in caso di modifica del
trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi previsti
dal presente decreto si applica quello piu' favorevole al sanzionato,
salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia
definitivo. Resta fermo che l'individuazione della violazione avviene
sulla base delle disposizioni richiamate nel presente titolo e nel
titolo I-bis della presente parte e relative disposizioni di
attuazione vigenti al momento della commissione dell'illecito.
trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi previsti
dal presente decreto si applica quello piu' favorevole al sanzionato,
salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia
definitivo. Resta fermo che l'individuazione della violazione avviene
sulla base delle disposizioni richiamate nel presente titolo e nel
titolo I-bis della presente parte e relative disposizioni di
attuazione vigenti al momento della commissione dell'illecito.
3. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con
un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente
decreto che prevedono sanzioni amministrative o commette più
violazioni di una di tali disposizioni, e' soggetto a un'unica
procedura sanzionatoria da parte dell'Autorita' competente e soggiace
alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino
al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal primo periodo soggiace
anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno posto in essere in violazione di norme del presente decreto
che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi
diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni.
un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente
decreto che prevedono sanzioni amministrative o commette più
violazioni di una di tali disposizioni, e' soggetto a un'unica
procedura sanzionatoria da parte dell'Autorita' competente e soggiace
alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino
al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal primo periodo soggiace
anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno posto in essere in violazione di norme del presente decreto
che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi
diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni.
4. Il provvedimento sanzionatorio costituisce titolo esecutivo.
5. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,
ingiunto con il provvedimento sanzionatorio, e' effettuato nel
termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso ovvero di
sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. Salvo quanto
previsto dall'articolo 32-ter.1, comma 2, i proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto
affluiscono al bilancio dello Stato.
Art. 195.2 (Concorso di sanzioni amministrative di competenza
della Banca d'Italia e della Consob). - 1. La Banca d'Italia e la
Consob, nei confronti di chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative
da parte di entrambe le Autorita' ai sensi del presente decreto,
irrogano le sanzioni di rispettiva competenza, tenendo conto delle
sanzioni eventualmente gia' applicate anche dall'altra Autorita',
secondo il principio di proporzionalita' e nella misura strettamente
necessaria per tutelare le diverse finalita' assegnate a ciascuna.
ingiunto con il provvedimento sanzionatorio, e' effettuato nel
termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso ovvero di
sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. Salvo quanto
previsto dall'articolo 32-ter.1, comma 2, i proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto
affluiscono al bilancio dello Stato.
Art. 195.2 (Concorso di sanzioni amministrative di competenza
della Banca d'Italia e della Consob). - 1. La Banca d'Italia e la
Consob, nei confronti di chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative
da parte di entrambe le Autorita' ai sensi del presente decreto,
irrogano le sanzioni di rispettiva competenza, tenendo conto delle
sanzioni eventualmente gia' applicate anche dall'altra Autorita',
secondo il principio di proporzionalita' e nella misura strettamente
necessaria per tutelare le diverse finalita' assegnate a ciascuna.
2. La Banca d'Italia e la Consob si informano tempestivamente
dei casi che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni da parte
di entrambe le Autorita' e ne danno notizia all'incolpato, secondo
quanto previsto nel regolamento di cui al comma 3.
dei casi che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni da parte
di entrambe le Autorita' e ne danno notizia all'incolpato, secondo
quanto previsto nel regolamento di cui al comma 3.
3. Con regolamento congiunto, la Banca d'Italia e la Consob
possono emanare disposizioni attuative del presente articolo,
disciplinando in particolare lo scambio di dati, documenti e
informazioni, la reciproca consultazione al fine dell'irrogazione
delle sanzioni di rispettiva competenza per assicurare l'efficienza e
l'effettivita' dell'azione sanzionatoria e la tutela
dell'incolpato.»;
gg) l'articolo 195-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il
provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente
decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione
sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel
sito internet istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea di riferimento,
accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella
pubblicazione si menziona l'impugnabilita' giurisdizionale del
provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento
di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la
Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia
dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a
margine della pubblicazione.
possono emanare disposizioni attuative del presente articolo,
disciplinando in particolare lo scambio di dati, documenti e
informazioni, la reciproca consultazione al fine dell'irrogazione
delle sanzioni di rispettiva competenza per assicurare l'efficienza e
l'effettivita' dell'azione sanzionatoria e la tutela
dell'incolpato.»;
gg) l'articolo 195-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il
provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente
decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione
sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel
sito internet istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea di riferimento,
accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella
pubblicazione si menziona l'impugnabilita' giurisdizionale del
provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento
di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la
Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia
dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a
margine della pubblicazione.
2. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, nel
provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la
Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi
coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del
provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione,
quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in
corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti
coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la
Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi
coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del
provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione,
quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in
corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti
coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, la
Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicita' del
provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal
comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilita'
dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare
la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto a
misure considerate di scarsa rilevanza.»;
hh) all'articolo 195-ter, comma 1, le parole: «,194-quater e
194-septies,» sono sostituite dalle seguenti: «e194-bis.1»;
ii) all'articolo 195-quater:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 4, le parole: «e196-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «e 196-sexies»;
ll) all'articolo 196, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1
dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti
finanziari e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 195, comma 7.»;
mm) l'articolo 196-bis e' abrogato.
Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicita' del
provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal
comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilita'
dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare
la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto a
misure considerate di scarsa rilevanza.»;
hh) all'articolo 195-ter, comma 1, le parole: «,194-quater e
194-septies,» sono sostituite dalle seguenti: «e194-bis.1»;
ii) all'articolo 195-quater:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 4, le parole: «e196-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «e 196-sexies»;
ll) all'articolo 196, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1
dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti
finanziari e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 195, comma 7.»;
mm) l'articolo 196-bis e' abrogato.
Art. 3
Modifiche alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 196-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 196-ter (Impegni). - 1. Per le violazioni sanzionabili ai
sensi del presente decreto dalla Banca d'Italia e per tutte le
violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla
notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, fatto
salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto
destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir
meno i profili di lesione degli interessi tutelati. A tal fine,
l'Autorita', valutate la gravita' delle violazioni contestate, le
misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali gia'
assunte dall'interessato e l'idoneita' degli impegni in relazione
alla tutela degli interessi lesi, puo', nei limiti previsti
dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti
obbligatori per il soggetto destinatario della contestazione e
pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. La decisione
dell'Autorita' determina l'archiviazione del procedimento
sanzionatorio.
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 196-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 196-ter (Impegni). - 1. Per le violazioni sanzionabili ai
sensi del presente decreto dalla Banca d'Italia e per tutte le
violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla
notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, fatto
salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto
destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir
meno i profili di lesione degli interessi tutelati. A tal fine,
l'Autorita', valutate la gravita' delle violazioni contestate, le
misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali gia'
assunte dall'interessato e l'idoneita' degli impegni in relazione
alla tutela degli interessi lesi, puo', nei limiti previsti
dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti
obbligatori per il soggetto destinatario della contestazione e
pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. La decisione
dell'Autorita' determina l'archiviazione del procedimento
sanzionatorio.
2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni
interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende
il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere
dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle
circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di
impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale
avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l'impegno a
impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la
respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio.
interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende
il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere
dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle
circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di
impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale
avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l'impegno a
impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la
respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio.
3. L'Autorita' competente puo' d'ufficio riavviare il
procedimento sanzionatorio se:
a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto
rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) il soggetto destinatario della contestazione contravviene
agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle
parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
procedimento sanzionatorio se:
a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto
rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) il soggetto destinatario della contestazione contravviene
agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle
parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lettere b) e c), e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la
violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi
i limiti edittali massimi.
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la
violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi
i limiti edittali massimi.
5. Salvo che sia diversamente stabilito ai sensi del
regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente
articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di
intervento ai sensi degli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater e di
cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto.
regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente
articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di
intervento ai sensi degli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater e di
cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto.
6. La Banca d'Italia e la Consob, ciascuna con proprio
regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente
articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali per
la presentazione e la valutazione degli impegni e i casi in cui non
si puo' dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione
della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei
confronti dei soggetti interessati.»;
b) dopo l'articolo 196-ter, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 196-quater (Applicazione concordata delle sanzioni
amministrative). - 1. Per le violazioni sanzionabili dalla Banca
d'Italia e dalla Consob ai sensi del presente decreto, entro trenta
giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti
in alternativa alla presentazione di impegni, ovvero entro trenta
giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto degli impegni e
fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il
destinatario della lettera di contestazione degli addebiti puo'
presentare istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni.
regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente
articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali per
la presentazione e la valutazione degli impegni e i casi in cui non
si puo' dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione
della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei
confronti dei soggetti interessati.»;
b) dopo l'articolo 196-ter, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 196-quater (Applicazione concordata delle sanzioni
amministrative). - 1. Per le violazioni sanzionabili dalla Banca
d'Italia e dalla Consob ai sensi del presente decreto, entro trenta
giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti
in alternativa alla presentazione di impegni, ovvero entro trenta
giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto degli impegni e
fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il
destinatario della lettera di contestazione degli addebiti puo'
presentare istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni.
2. Qualora l'istanza sia ritenuta ammissibile tenuto conto dei
precedenti dell'istante, l'Autorita' competente avvia un confronto
con il destinatario della lettera di contestazione e stabilisce il
termine entro il quale questi formula, a pena di decadenza, una
proposta di applicazione concordata delle sanzioni che indichi le
sanzioni applicabili, la loro entita' e la loro durata, in entrambi i
casi in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al
massimo edittale ridotto di un quinto ed eventuali misure
conformative. In ogni caso, la proposta prevede l'impegno a non
ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la
accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale
che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento
sanzionatorio. Entro sessanta giorni dalla ricezione, l'Autorita'
accoglie la proposta o la respinge.
precedenti dell'istante, l'Autorita' competente avvia un confronto
con il destinatario della lettera di contestazione e stabilisce il
termine entro il quale questi formula, a pena di decadenza, una
proposta di applicazione concordata delle sanzioni che indichi le
sanzioni applicabili, la loro entita' e la loro durata, in entrambi i
casi in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al
massimo edittale ridotto di un quinto ed eventuali misure
conformative. In ogni caso, la proposta prevede l'impegno a non
ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la
accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale
che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento
sanzionatorio. Entro sessanta giorni dalla ricezione, l'Autorita'
accoglie la proposta o la respinge.
3. Quando abbia accolto la proposta, l'Autorita' applica le
sanzioni con provvedimento motivato e valuta, alla luce di tutte le
circostanze rilevanti, l'accoglimento dell'eventuale istanza di
accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in
modalita' concordata, in rate mensili da tre a trenta, che
l'interessato puo' presentare con la proposta di cui al comma 1,
anche qualora non versi in condizioni economiche disagiate.
sanzioni con provvedimento motivato e valuta, alla luce di tutte le
circostanze rilevanti, l'accoglimento dell'eventuale istanza di
accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in
modalita' concordata, in rate mensili da tre a trenta, che
l'interessato puo' presentare con la proposta di cui al comma 1,
anche qualora non versi in condizioni economiche disagiate.
4. Le sanzioni applicate in modalita' concordata rilevano, ai
fini dell'articolo 194-bis, comma 1, lettera g), nonche' ai fini dei
requisiti degli esponenti aziendali per cinque anni.
fini dell'articolo 194-bis, comma 1, lettera g), nonche' ai fini dei
requisiti degli esponenti aziendali per cinque anni.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il provvedimento
di applicazione concordata delle sanzioni e' pubblicato ai sensi
dell'articolo 195-bis.
di applicazione concordata delle sanzioni e' pubblicato ai sensi
dell'articolo 195-bis.
6. La tempestiva presentazione di una proposta di applicazione
concordata delle sanzioni interrompe tutti i termini del procedimento
sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che
ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della istanza per
l'applicazione concordata delle sanzioni o al verificarsi delle
circostanze indicate al comma 7.
concordata delle sanzioni interrompe tutti i termini del procedimento
sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che
ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della istanza per
l'applicazione concordata delle sanzioni o al verificarsi delle
circostanze indicate al comma 7.
7. In caso di mancato o inesatto rispetto del provvedimento di
applicazione concordata e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata sino a un terzo fermi restando i limiti edittali massimi.
applicazione concordata e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata sino a un terzo fermi restando i limiti edittali massimi.
8. La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' ai principi
dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea, possono disciplinare
con regolamento le modalita' di presentazione, l'ammissibilita' e la
valutazione della proposta di applicazione concordata delle sanzioni.
Art. 196-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1. Possono
essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al
doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le
circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45,
comma 1, e 46, comma 1, nonche' delle relative disposizioni
attuative;
b) dall'articolo 190.1, per la violazione dell'articolo
83-duodecies e delle relative disposizioni attuative;
c) dall'articolo 190.3, per la violazione dell'articolo
64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;
d) dall'articolo 190.4, per la violazione degli articoli 3,
paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12,
paragrafo 1, 15, paragrafi 1, primo comma, 2 e 4, seconda frase, 20,
paragrafi 1 e 2, prima frase, 21, paragrafi 1, 2 e 3, 26, paragrafi
1, primo comma, 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, e 7, primo, secondo e
terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 maggio 2014 e delle relative disposizioni
attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies,
paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e 27-decies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del
medesimo regolamento (UE) n. 600/2014;
e) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli
articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni
attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2, per la violazione
dell'articolo 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni
attuative;
f) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione
degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, comma 2, e dal
medesimo articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione
dell'articolo 120;
g) dall'articolo 193-quater, per la violazione dell'articolo
9, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e delle relative
disposizioni attuative e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2015 e delle relative disposizioni
attuative.
dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea, possono disciplinare
con regolamento le modalita' di presentazione, l'ammissibilita' e la
valutazione della proposta di applicazione concordata delle sanzioni.
Art. 196-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1. Possono
essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al
doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le
circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45,
comma 1, e 46, comma 1, nonche' delle relative disposizioni
attuative;
b) dall'articolo 190.1, per la violazione dell'articolo
83-duodecies e delle relative disposizioni attuative;
c) dall'articolo 190.3, per la violazione dell'articolo
64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;
d) dall'articolo 190.4, per la violazione degli articoli 3,
paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12,
paragrafo 1, 15, paragrafi 1, primo comma, 2 e 4, seconda frase, 20,
paragrafi 1 e 2, prima frase, 21, paragrafi 1, 2 e 3, 26, paragrafi
1, primo comma, 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, e 7, primo, secondo e
terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 maggio 2014 e delle relative disposizioni
attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies,
paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e 27-decies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del
medesimo regolamento (UE) n. 600/2014;
e) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli
articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni
attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2, per la violazione
dell'articolo 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni
attuative;
f) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione
degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, comma 2, e dal
medesimo articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione
dell'articolo 120;
g) dall'articolo 193-quater, per la violazione dell'articolo
9, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e delle relative
disposizioni attuative e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2015 e delle relative disposizioni
attuative.
2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere effettuato
nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale
misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.
Art. 196-sexies (Disposizioni di attuazione). - 1. La Banca
d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono
emanare regolamenti di attuazione del titolo II e del presente
titolo.
nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale
misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.
Art. 196-sexies (Disposizioni di attuazione). - 1. La Banca
d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono
emanare regolamenti di attuazione del titolo II e del presente
titolo.
2. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
vigilanza a esse attribuiti al fine di accertare l'adempimento dei
provvedimenti adottati e degli impegni assunti dagli interessati ai
sensi delle disposizioni previste dal titolo I-bis, capo III, nonche'
dal titolo II e dal presente titolo.».
vigilanza a esse attribuiti al fine di accertare l'adempimento dei
provvedimenti adottati e degli impegni assunti dagli interessati ai
sensi delle disposizioni previste dal titolo I-bis, capo III, nonche'
dal titolo II e dal presente titolo.».
Art. 4
Modifiche alla parte VI del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
1. L'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. All'articolo 65, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «all'articolo 195 TUF» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 195 e 195.1 TUF»;
b) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Ai
procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni
richiamate dall'articolo 62 rientranti nelle attribuzioni della
Consob non si applica l'articolo 196-ter del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «all'articolo 195 TUF» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 195 e 195.1 TUF»;
b) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Ai
procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni
richiamate dall'articolo 62 rientranti nelle attribuzioni della
Consob non si applica l'articolo 196-ter del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 4, le parole: «si applica l'articolo
195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli
articoli 195, 195.1, 195.2 e 196-quater del TUF»;
b) all'articolo 26-quater, comma 12, le parole: «si applica
l'articolo 195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano
gli articoli 195 e 195.1 del TUF».
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 4, le parole: «si applica l'articolo
195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli
articoli 195, 195.1, 195.2 e 196-quater del TUF»;
b) all'articolo 26-quater, comma 12, le parole: «si applica
l'articolo 195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano
gli articoli 195 e 195.1 del TUF».
Art. 7
Modifica al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52
modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52
1. All'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2023, n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52,
le parole: «agli articoli 194-bis, 195 e 195-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 194-bis, 195, 195.1, 195.2 e 195-bis».
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52,
le parole: «agli articoli 194-bis, 195 e 195-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 194-bis, 195, 195.1, 195.2 e 195-bis».
Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129
1. Al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1
e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.»;
b) all'articolo 37-bis, comma 7, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.».
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1
e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.»;
b) all'articolo 37-bis, comma 7, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.».
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5.
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei
commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o
modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese
successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob,
nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di
coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai
medesimi articoli.
commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o
modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese
successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob,
nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di
coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai
medesimi articoli.
3. La disciplina di cui all'articolo 195.1, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica alle
violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Alle violazioni diverse da quelle richiamate
all'articolo 195.1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 commesse prima della sua entrata in vigore
continua ad applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dal
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo quanto previsto dal comma 4.
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica alle
violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Alle violazioni diverse da quelle richiamate
all'articolo 195.1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 commesse prima della sua entrata in vigore
continua ad applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dal
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto,
incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a
violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati
successivamente alla relativa data di applicazione.
58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto,
incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a
violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati
successivamente alla relativa data di applicazione.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal
comma 2 del presente articolo, continuano ad applicarsi le
disposizioni di attuazione e le regole procedurali adottate ai sensi
del vigente articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e degli
articoli 196-bis e 196-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 nella formulazione antecedente alle
modifiche introdotte dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
comma 2 del presente articolo, continuano ad applicarsi le
disposizioni di attuazione e le regole procedurali adottate ai sensi
del vigente articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e degli
articoli 196-bis e 196-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 nella formulazione antecedente alle
modifiche introdotte dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio