DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 128/2026 - DECRETO LEGISLATIVO 25 giugno 2026, n. 128

DECRETO LEGISLATIVO 25 giugno 2026, n. 128

Numero 128 Anno 2026 GU 23.07.2026 Codice 26G00145

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 07.08.2026.

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Testo originario

Art. 1

Modifiche alla parte V, titolo I-bis, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo I-bis, capo III, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187-ter.1:
1) al comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
2) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta
ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'articolo
187-sexies.»;
3) i commi 9 e 11 sono abrogati;
b) all'articolo 187-quater, comma 1, l'alinea e' sostituito dal
seguente: «La Consob, con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui
dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo'
applicare:»;
c) all'articolo 187-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) all'articolo 187-sexies:
1) al comma 1, la parola: «pecuniarie» e' soppressa e le
parole: «del prodotto o del profitto dell'illecito» sono sostituite
dalle seguenti: «di una somma di denaro pari al profitto
dell'illecito»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente capo puo' ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria
accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto
dell'illecito.»;
e) l'articolo 187-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob
secondo quanto previsto dall'articolo 195.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente capo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
2. All'articolo 187-octies, comma 11, lettera c), della parte V,
titolo I-bis, capo IV, del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «187-septies, comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «195, comma 1».
3. All'articolo 187-duodecies, comma 1, della parte V, titolo
I-bis, capo V, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «di opposizione di cui all'articolo
187-septies» sono sostituite dalle seguenti: «avverso il
provvedimento che irroga la sanzione instaurato ai sensi
dell'articolo 195».

Art. 2

Modifiche alla parte V, titolo II del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-ter, primo periodo,
le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
b) all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
c) all'articolo 189, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) all'articolo 190, commi 1 e 1-bis.1, le parole: «comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
e) all'articolo 190.2, commi 1 e 2, le parole: «comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
f) all'articolo 190.3, commi 1, alinea, e 2, le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
g) all'articolo 190.4, comma 1, secondo periodo, le parole:
«comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
h) all'articolo 190-bis, comma 2, le parole: «all'articolo
194-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 194-bis.1»;
i) all'articolo 190-bis.1:
1) ai commi 1, lettera a), e 3, lettera a), le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'applicazione della sanzione amministrativa comporta la
confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito. Si
applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;
3) al comma 8, le parole: «194-quater, 194-septies» sono
sostituite dalla seguente: «194-bis.1»;
l) all'articolo 190-bis.2, comma 7, secondo periodo, le parole:
«gli articoli, 194-quater, 194-septies» sono sostituite dalle
seguenti: «gli articoli 194-bis.1»;
m) all'articolo 190-bis.3, comma 8, il secondo periodo e'
soppresso;
n) all'articolo 190-quater, comma 1, primo periodo, le parole:
«comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
o) all'articolo 191, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
p) all'articolo 191-ter:
1) al comma 3, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal comma 1, puo' altresi' essere disposta la perdita temporanea dei
requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli
esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti
per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i
consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle
societa' di consulenza finanziaria, nonche' l'incapacita' temporanea
ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo
nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati
regolamentati e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La
sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi
e non superiore a tre anni.»;
q) all'articolo 192-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle
societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le
comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a),
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro dieci milioni, ovvero, fino al 5 per cento del fatturato quando
tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma
1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a),
salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo,
nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o
dell'ente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.»;
3) al comma 1-quater:
3.1) il primo periodo e' soppresso;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «dell'ordine», sono
inserite le seguenti: «di cui all'articolo 194-bis.1»;
r) all'articolo 193:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di
societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis,
154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli
articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale
importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
2) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da
una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei
patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi
2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' di violazione dei
divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e
122, comma 4, nei confronti di societa', enti o associazioni, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando
tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.»;
4) il comma 2.1 e' sostituito dal seguente:
«2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica,
in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;
s) all'articolo 193-bis.1, comma 2, secondo periodo, la parola:
«trova» e' sostituta dalla seguente: «trovano» e le parole:
«l'articolo 194-bis» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli
194-bis e 194-bis.1»;
t) all'articolo 193-ter, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al
profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo
187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;
u) all'articolo 193-quater:
1) ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, le parole: «comma
1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) al comma 3, le parole: «194-quater, 194-septies» sono
sostituite dalle seguenti: «194-bis.1»;
v) all'articolo 193-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
z) all'articolo 193-sexies, comma 1, primo periodo, le parole:
«comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
aa) dopo l'articolo 194, e' inserito il seguente:
«Art. 194.1 (Violazioni di carattere non rilevante). - 1. Le
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano
quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto
stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base
alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche
in alternativa tra loro:
a) incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione
e sui profili di rischio aziendali;
b) carattere sistematico o diffuso delle violazioni;
c) significativita' del pericolo per la tutela degli
investitori, della sana e prudente gestione dell'impresa o della
stabilita' finanziaria;
d) incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di
vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni
provenienti dall'Autorita' di vigilanza competente;
e) significativita' del profitto conseguente alla violazione
o del pregiudizio causato purche' determinabile;
f) incidenza della condotta sulla trasparenza o l'integrita'
dei mercati dei capitali e del controllo societario.
2. Rivestono in ogni caso carattere rilevante le violazioni per
le quali e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore
nel minimo a trentamila euro.»;
bb) all'articolo 194-bis, comma 1, alinea, le parole: «la Banca
d'Italia o la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca
d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze,»;
cc) dopo l'articolo 194-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 194-bis.1 (Ordine di eliminare le infrazioni contestate.
Dichiarazione pubblica). - 1. Salvo ove diversamente stabilito, la
Banca d'Italia e la Consob possono, secondo le rispettive competenze
e in base ai criteri di cui all'articolo 194-bis, in alternativa o
congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto, ordinare di eliminare le infrazioni contestate,
indicando le eventuali misure da adottare e il termine per
provvedere, ovvero adottare una dichiarazione pubblica avente a
oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, in ogni
caso garantendo la proporzionalita' del trattamento sanzionatorio.
2. L'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito
importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa
pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente
contestata aumentata fino ad un terzo.»;
dd) gli articoli 194-quater, 194-quinquies, 194-sexies e
194-septies sono abrogati;
ee) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. La Banca d'Italia e
la Consob applicano le sanzioni amministrative previste nel presente
decreto, secondo le rispettive competenze, con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro
trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede
all'estero. Ai fini della decorrenza del termine di cui al primo
periodo, l'accertamento si considera raggiunto quando ricorrono
elementi sufficienti per la contestazione.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto, per fatturato si intende il
fatturato totale annuo della societa' o dell'ente, risultante
dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente,
cosi' come definito dalle disposizioni attuative di cui all'articolo
196-sexies.
3. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto e' retto dai principi
del contraddittorio, della piena conoscenza e parita' delle attivita'
istruttorie, secondo quanto stabilito dal comma 4, della sollecita
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
4. La contestazione deve indicare la data in cui si e' concluso
l'accertamento e il termine di conclusione del procedimento
sanzionatorio, determinato ai sensi del comma 5. L'interessato puo':
a) formulare istanza di accesso agli atti ai sensi del capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) entro trenta giorni dalla contestazione, presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale nella fase istruttoria
del procedimento, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un
avvocato, indicare elementi di prova, tra cui documenti, perizie,
consulenze, dichiarazioni testimoniali, che la Banca d'Italia e la
Consob sono tenute a valutare;
c) presentare deduzioni scritte all'organo decidente o, in
alternativa, nei casi di particolare complessita' e rilevanza,
richiedere l'audizione personale nella fase decisoria, a cui puo'
partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
5. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono con regolamento
le modalita' e il contenuto della contestazione, le regole
applicabili al procedimento sanzionatorio, il termine perentorio di
conclusione del procedimento, i casi tassativi di interruzione e
sospensione dello stesso nonche' le modalita' per assicurare la
distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo e dei principi previsti
nell'articolo 195.1.
6. Ferme restando le altre modalita' previste dall'ordinamento,
le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente titolo,
nonche' dal titolo I-bis, capo III, e dal titolo II-bis, sono
effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai
soggetti interessati nelle forme e secondo le modalita' stabilite
dall'Autorita' con il regolamento di cui al comma 5.
7. Il ricorso avverso il provvedimento che applica la sanzione
e' notificato all'Autorita' che lo ha emesso ed e' devoluto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza
funzionale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
(TAR Lombardia) sede di Milano, secondo il rito di cui all'articolo
119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento che applica la sanzione.
8. Per quanto concerne le sanzioni di competenza della Consob e
della Banca d'Italia, relative alle violazioni di disposizioni
diverse da quelle previste dal presente decreto e per la cui
applicazione e' richiamato il presente articolo, avverso il
provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte
d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui
appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale
criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza,
all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato
in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se
ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza
non impugnabile. Il Presidente della corte d'appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la
discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a
cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza.
L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni
prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta
senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza
ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di
prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti
procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e'
depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una
delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del
dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato
mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza
di discussione. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il
provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della
corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche
ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.»;
ff) dopo l'articolo 195, sono inseriti i seguenti:
«Art. 195.1 (Principi sulle sanzioni amministrative). - 1. Nel
caso di modifiche agli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater, si
applica la disposizione piu' favorevole al sanzionato, salvo che il
provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, in caso di modifica del
trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi previsti
dal presente decreto si applica quello piu' favorevole al sanzionato,
salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia
definitivo. Resta fermo che l'individuazione della violazione avviene
sulla base delle disposizioni richiamate nel presente titolo e nel
titolo I-bis della presente parte e relative disposizioni di
attuazione vigenti al momento della commissione dell'illecito.
3. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con
un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente
decreto che prevedono sanzioni amministrative o commette più
violazioni di una di tali disposizioni, e' soggetto a un'unica
procedura sanzionatoria da parte dell'Autorita' competente e soggiace
alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino
al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal primo periodo soggiace
anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno posto in essere in violazione di norme del presente decreto
che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi
diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni.
4. Il provvedimento sanzionatorio costituisce titolo esecutivo.
5. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,
ingiunto con il provvedimento sanzionatorio, e' effettuato nel
termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso ovvero di
sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero. Salvo quanto
previsto dall'articolo 32-ter.1, comma 2, i proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto
affluiscono al bilancio dello Stato.
Art. 195.2 (Concorso di sanzioni amministrative di competenza
della Banca d'Italia e della Consob). - 1. La Banca d'Italia e la
Consob, nei confronti di chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative
da parte di entrambe le Autorita' ai sensi del presente decreto,
irrogano le sanzioni di rispettiva competenza, tenendo conto delle
sanzioni eventualmente gia' applicate anche dall'altra Autorita',
secondo il principio di proporzionalita' e nella misura strettamente
necessaria per tutelare le diverse finalita' assegnate a ciascuna.
2. La Banca d'Italia e la Consob si informano tempestivamente
dei casi che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni da parte
di entrambe le Autorita' e ne danno notizia all'incolpato, secondo
quanto previsto nel regolamento di cui al comma 3.
3. Con regolamento congiunto, la Banca d'Italia e la Consob
possono emanare disposizioni attuative del presente articolo,
disciplinando in particolare lo scambio di dati, documenti e
informazioni, la reciproca consultazione al fine dell'irrogazione
delle sanzioni di rispettiva competenza per assicurare l'efficienza e
l'effettivita' dell'azione sanzionatoria e la tutela
dell'incolpato.»;
gg) l'articolo 195-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il
provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente
decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione
sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel
sito internet istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea di riferimento,
accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella
pubblicazione si menziona l'impugnabilita' giurisdizionale del
provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento
di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la
Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia
dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a
margine della pubblicazione.
2. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, nel
provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la
Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi
coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del
provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione,
quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla
violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in
corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti
coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, la
Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicita' del
provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal
comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilita'
dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare
la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto a
misure considerate di scarsa rilevanza.»;
hh) all'articolo 195-ter, comma 1, le parole: «,194-quater e
194-septies,» sono sostituite dalle seguenti: «e194-bis.1»;
ii) all'articolo 195-quater:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 4, le parole: «e196-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «e 196-sexies»;
ll) all'articolo 196, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1
dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti
finanziari e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 195, comma 7.»;
mm) l'articolo 196-bis e' abrogato.

Art. 3

Modifiche alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 196-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 196-ter (Impegni). - 1. Per le violazioni sanzionabili ai
sensi del presente decreto dalla Banca d'Italia e per tutte le
violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla
notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, fatto
salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto
destinatario della stessa puo' presentare impegni tali da far venir
meno i profili di lesione degli interessi tutelati. A tal fine,
l'Autorita', valutate la gravita' delle violazioni contestate, le
misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali gia'
assunte dall'interessato e l'idoneita' degli impegni in relazione
alla tutela degli interessi lesi, puo', nei limiti previsti
dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti
obbligatori per il soggetto destinatario della contestazione e
pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. La decisione
dell'Autorita' determina l'archiviazione del procedimento
sanzionatorio.
2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni
interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende
il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere
dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle
circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di
impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale
avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l'impegno a
impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la
respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio.
3. L'Autorita' competente puo' d'ufficio riavviare il
procedimento sanzionatorio se:
a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto
rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) il soggetto destinatario della contestazione contravviene
agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle
parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lettere b) e c), e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la
violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi
i limiti edittali massimi.
5. Salvo che sia diversamente stabilito ai sensi del
regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente
articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di
intervento ai sensi degli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater e di
cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto.
6. La Banca d'Italia e la Consob, ciascuna con proprio
regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente
articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali per
la presentazione e la valutazione degli impegni e i casi in cui non
si puo' dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione
della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei
confronti dei soggetti interessati.»;
b) dopo l'articolo 196-ter, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 196-quater (Applicazione concordata delle sanzioni
amministrative). - 1. Per le violazioni sanzionabili dalla Banca
d'Italia e dalla Consob ai sensi del presente decreto, entro trenta
giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti
in alternativa alla presentazione di impegni, ovvero entro trenta
giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto degli impegni e
fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il
destinatario della lettera di contestazione degli addebiti puo'
presentare istanza per l'applicazione concordata delle sanzioni.
2. Qualora l'istanza sia ritenuta ammissibile tenuto conto dei
precedenti dell'istante, l'Autorita' competente avvia un confronto
con il destinatario della lettera di contestazione e stabilisce il
termine entro il quale questi formula, a pena di decadenza, una
proposta di applicazione concordata delle sanzioni che indichi le
sanzioni applicabili, la loro entita' e la loro durata, in entrambi i
casi in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al
massimo edittale ridotto di un quinto ed eventuali misure
conformative. In ogni caso, la proposta prevede l'impegno a non
ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la
accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale
che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento
sanzionatorio. Entro sessanta giorni dalla ricezione, l'Autorita'
accoglie la proposta o la respinge.
3. Quando abbia accolto la proposta, l'Autorita' applica le
sanzioni con provvedimento motivato e valuta, alla luce di tutte le
circostanze rilevanti, l'accoglimento dell'eventuale istanza di
accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in
modalita' concordata, in rate mensili da tre a trenta, che
l'interessato puo' presentare con la proposta di cui al comma 1,
anche qualora non versi in condizioni economiche disagiate.
4. Le sanzioni applicate in modalita' concordata rilevano, ai
fini dell'articolo 194-bis, comma 1, lettera g), nonche' ai fini dei
requisiti degli esponenti aziendali per cinque anni.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il provvedimento
di applicazione concordata delle sanzioni e' pubblicato ai sensi
dell'articolo 195-bis.
6. La tempestiva presentazione di una proposta di applicazione
concordata delle sanzioni interrompe tutti i termini del procedimento
sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che
ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della istanza per
l'applicazione concordata delle sanzioni o al verificarsi delle
circostanze indicate al comma 7.
7. In caso di mancato o inesatto rispetto del provvedimento di
applicazione concordata e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata sino a un terzo fermi restando i limiti edittali massimi.
8. La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' ai principi
dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea, possono disciplinare
con regolamento le modalita' di presentazione, l'ammissibilita' e la
valutazione della proposta di applicazione concordata delle sanzioni.
Art. 196-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1. Possono
essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al
doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le
circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45,
comma 1, e 46, comma 1, nonche' delle relative disposizioni
attuative;
b) dall'articolo 190.1, per la violazione dell'articolo
83-duodecies e delle relative disposizioni attuative;
c) dall'articolo 190.3, per la violazione dell'articolo
64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;
d) dall'articolo 190.4, per la violazione degli articoli 3,
paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12,
paragrafo 1, 15, paragrafi 1, primo comma, 2 e 4, seconda frase, 20,
paragrafi 1 e 2, prima frase, 21, paragrafi 1, 2 e 3, 26, paragrafi
1, primo comma, 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, e 7, primo, secondo e
terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 maggio 2014 e delle relative disposizioni
attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies,
paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e 27-decies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del
medesimo regolamento (UE) n. 600/2014;
e) dall'articolo 191, comma 5, per la violazione degli
articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni
attuative e dall'articolo 191-ter, comma 2, per la violazione
dell'articolo 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni
attuative;
f) dall'articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione
degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, comma 2, e dal
medesimo articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione
dell'articolo 120;
g) dall'articolo 193-quater, per la violazione dell'articolo
9, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e delle relative
disposizioni attuative e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2015 e delle relative disposizioni
attuative.
2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere effettuato
nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale
misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.
Art. 196-sexies (Disposizioni di attuazione). - 1. La Banca
d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono
emanare regolamenti di attuazione del titolo II e del presente
titolo.
2. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
vigilanza a esse attribuiti al fine di accertare l'adempimento dei
provvedimenti adottati e degli impegni assunti dagli interessati ai
sensi delle disposizioni previste dal titolo I-bis, capo III, nonche'
dal titolo II e dal presente titolo.».

Art. 4

Modifiche alla parte VI del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
1. L'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.

Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. All'articolo 65, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «all'articolo 195 TUF» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 195 e 195.1 TUF»;
b) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Ai
procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni
richiamate dall'articolo 62 rientranti nelle attribuzioni della
Consob non si applica l'articolo 196-ter del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 4, le parole: «si applica l'articolo
195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli
articoli 195, 195.1, 195.2 e 196-quater del TUF»;
b) all'articolo 26-quater, comma 12, le parole: «si applica
l'articolo 195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano
gli articoli 195 e 195.1 del TUF».

Art. 7

Modifica al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52
1. All'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2023, n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52,
le parole: «agli articoli 194-bis, 195 e 195-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 194-bis, 195, 195.1, 195.2 e 195-bis».

Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129
1. Al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1
e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.»;
b) all'articolo 37-bis, comma 7, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.».

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei
commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o
modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese
successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob,
nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di
coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai
medesimi articoli.
3. La disciplina di cui all'articolo 195.1, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica alle
violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Alle violazioni diverse da quelle richiamate
all'articolo 195.1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 commesse prima della sua entrata in vigore
continua ad applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dal
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto,
incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a
violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati
successivamente alla relativa data di applicazione.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal
comma 2 del presente articolo, continuano ad applicarsi le
disposizioni di attuazione e le regole procedurali adottate ai sensi
del vigente articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e degli
articoli 196-bis e 196-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 nella formulazione antecedente alle
modifiche introdotte dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 25 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 19-bis della legge 5 marzo
2024, n. 21, recante «Interventi a sostegno della
competitivita' dei capitali e delega al Governo per la
riforma organica delle disposizioni in materia di mercati
dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni
in materia di societa' di capitali contenute nel codice
civile, per la modifica delle disposizioni del codice di
procedura civile in materia di arbitrato societario,
nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti
al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche'
delega al Governo per la riforma organica e il riordino del
sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie
recati dal medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998»:
«Art. 19-bis (Delega al Governo per la riforma
organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte
le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, nei termini di cui
all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili
di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu'
decreti legislativi per la riforma organica e il riordino
del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure
sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione, selezione, determinazione e
coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti
sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle
condotte e della loro continuazione, nonche' distinguendo
l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base
del criterio di offensivita';
b) individuazione dei casi di applicazione del
principio del ne bis in idem ai fini della piu' adeguata
valorizzazione di tale principio e, ove opportuno,
individuazione delle ipotesi di retroattivita' della lex
mitior in materia di sanzioni amministrative;
c) revisione delle disposizioni sulle procedure
sanzionatorie, nel rispetto dei principi del
contraddittorio, della piena conoscenza degli atti
istruttori, della pubblicita', della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerita' e
certezza dei termini;
d) facilitazione del ricorso a strumenti di
definizione preventiva o alternativa dei procedimenti
sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del
contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di
applicazione concordata della sanzione;
e) revisione delle competenze giurisdizionali e del
rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo per qualsiasi domanda
conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza
funzionale del tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sede di Milano;
f) revisione dei poteri delle autorita' di
vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in
materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento
alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari
degli accertamenti;
g) introduzione di sanzioni alternative alle
sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio,
revisione degli istituti della confisca e del sequestro del
profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale
soppressione, e revisione della disciplina in materia di
sanzioni interdittive;
h) revisione della disciplina relativa
all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
i) coordinamento tra le disposizioni del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari esprimono
il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per
l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo
periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto al comma 1 o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il
Governo, ove necessario, puo' adottare uno o piu' decreti
correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 1.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2005, n. 301, S.O.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
- Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52,
recante «Disposizioni urgenti in materia di emissioni e
circolazione di determinati strumenti finanziari in forma
digitale e di semplificazione della sperimentazione
FinTech» e' pubblicato nella Gazz.Uff. 17 marzo 2023, n.
65.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 187-ter.1,
187-quater, 187-quinquies, 187-sexies, 187-octies e
187-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni
delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). -
1. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di
violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16,
paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e
8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e
dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, nonche' dell'articolo 114, comma 3, del
presente decreto, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro fino a
duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a
duemilionicinquecentomila euro e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono
commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di
quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione
indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli
esponenti aziendali e del personale della societa' o
dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una societa', in
caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo
18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2,
3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle
relative norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono
commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di
quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione
indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli
esponenti aziendali e del personale della societa' o
dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo,
puo' applicare una o piu' delle misure amministrative
previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g),
del regolamento (UE) n. 596/2014. Resta ferma la facolta'
di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies.
9. (abrogato).
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le
misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa
l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa
pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione
originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. (abrogato)».
«Art. 187-quater (Sanzioni amministrative
accessorie). - 1. La Consob, con il provvedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative previste per la
violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile, 2014, puo' applicare:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo di
societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo
gruppo di societa' quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi
dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale,
della societa' di revisione legale o del responsabile
dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di
onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti
indicati alla lettera a).
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob,
con il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1,
puo' applicare le sanzioni amministrative accessorie
indicate dal comma 1, lettere a) e b).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai
commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e
non superiore a tre anni.
2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia'
commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei
reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo
o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli
187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento
delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e
b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia'
applicata l'interdizione per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della
violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti
quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e
richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
dell'attivita' professionale, nonche' applicare nei
confronti dell'autore della violazione l'interdizione
temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla
immissione di ordini di compravendita in contropartita
diretta di strumenti finanziari, per un periodo non
superiore a tre anni.».
«Art. 187-quinquies (Responsabilita' dell'ente). - 1.
L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero
fino al quindici per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a quindici milioni di euro e il
fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195,
comma 2, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a
suo vantaggio una violazione del divieto di cui
all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del
regolamento (UE) n. 596/2014:
a) da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente
o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia
finanziaria o funzionale nonche' da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di
cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito
dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata
fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le
persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente
nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero
della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la
CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente
titolo.».
«Art. 187-sexies (Confisca). - 1. L'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal presente capo
importa la confisca di una somma di denaro pari al profitto
dell'illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a
norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di
denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente.
3. In nessun caso puo' essere disposta la confisca di
beni che non appartengono ad una delle persone cui e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con
il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente capo puo' ingiungersi,
a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di
una somma di denaro pari al profitto dell'illecito.».

«Art. 187-octies (Poteri della CONSOB). - La Consob
e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo
22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di
mercato.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni
contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel presente
titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal
presente decreto.
3. La CONSOB puo' nei confronti di chiunque possa
essere informato sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione;
b) richiedere le registrazioni esistenti relative a
conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e
allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa
trasmissione;
c) procedere ad audizione personale;
c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci,
richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai
sistemi dei partecipanti al mercato;
d) procedere al sequestro dei beni che possono
formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo
187-sexies;
e) procedere ad ispezioni, anche mediante
autorizzazione di revisori legali o societa' di revisione
legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto
quando sussistono particolari necessita' e non sia
possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto
autorizzato a procedere alle predette verifiche ed
ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed
informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli 2 e
3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
a-bis) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di
cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259;
b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei
dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, o acquisire direttamente tali dati
mediante connessione telematica;
c) richiedere la comunicazione di dati personali
anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo
20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo
le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b),
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonche'
acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita
connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale
dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
e-bis) avvalersi, ove necessario, anche mediante
connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al
comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione
del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione e'
necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al
comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei
confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE)
n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob puo' anche in
via cautelare:
a) ordinare la cessazione temporanea o permanente
di qualunque pratica o condotta;
b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma
5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il
pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra
l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti
precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti
interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.
7. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di
procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e)
e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle
informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i
quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno
diritto di averne copia.
9. Quando si e' proceduto a sequestro ai sensi del
comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre
opposizione alla CONSOB.
10. Sull'opposizione la decisione e' adottata con
provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno
successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti
agli aventi diritto quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi
estranei all'illecito;
c) l'atto di contestazione degli addebiti non e'
notificato nei termini prescritti dall'articolo 195, comma
1;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e'
stata applicata entro il termine di due anni
dall'accertamento della violazione.
12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3
e 4 la CONSOB puo' avvalersi della Guardia di finanza che
esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei
compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto
d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati
esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la
sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la
CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base
alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli
enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l'autore della violazione esercita
un'attivita' professionale, il provvedimento che infligge
la sanzione e' trasmesso al competente ordine
professionale.».
«Art. 187-duodecies (Rapporti tra procedimento penale
e procedimento amministrativo e di opposizione). - 1. Il
procedimento amministrativo di accertamento e il
procedimento avverso il provvedimento che irroga la
sanzione instaurato ai sensi dell'articolo 195 non possono
essere sospesi per la pendenza del procedimento penale
avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui
accertamento dipende la relativa definizione.».
Art. 2
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 187-
quinquiesdecies, 188, 189, 190, 190.2, 190.3, commi 1,
alinea, e 2, 190.4, comma 1, 190-bis, comma 2, 190-bis.1,
190-bis.2, 190-bis.3, comma 8, 190-quater, 191, 191-ter,
192-bis, 195, comma 2, 193, 193-bis.1, comma 2, 193-ter,
193-quater, 193-quinquies, 193-sexies, 194-bis, 195-ter,
195-quater e 196 del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:
«Art. 187-quinquiesdecies (Tutela dell'attivita' di
vigilanza della Banca d'Italia e della Consob). - 1. Fuori
dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, e'
punito ai sensi del presente articolo chiunque non
ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia e
della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorita'
al fine dell'espletamento delle relative funzioni di
vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse.
1-bis. Se la violazione e' commessa da una persona
fisica, si applica nei confronti di quest'ultima la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a
euro cinque milioni.
1-ter. Se la violazione e' commessa da una societa' o
un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a
euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2. Fermo restando quanto previsto
per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono
accertate le violazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei
confronti degli esponenti aziendali e del personale della
societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a).
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.».
«Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di
investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione del
risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a capitale
variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a capitale
fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital";
"Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale";
"ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine";
"FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di
pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga
prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o
"meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si
applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo
3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti
delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per
le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o
delle attivita' di investimento o del servizio di gestione
collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un
ARM o dell'attivita' di gestione di mercati regolamentati
e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle
imprese di investimento, dalle societa' di gestione del
risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati
a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai
fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013,
relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
(EuSEF), 2015/760, relativo ai fondi di investimento
europei a lungo termine, e 2017/1131, relativo ai fondi
comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai
mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un
mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai
sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al
divieto previsto dal presente articolo e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino
a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni,
ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale
importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato
e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.
2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1. La
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli
articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative
disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi
dell'articolo 17, nonche' di quelli previsti dall'articolo
31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e
dall'articolo 27-bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
909/2014, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 2.
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione
dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di
inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli
articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis, commi
7 e 9; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma 1.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come
definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del
regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di
partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei
depositari e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 2, per la mancata osservanza
degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 8, comma 1-bis; 9; 11-bis;
12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 21-bis; 22; 23, commi 1 e
4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi
1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma
1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis,
3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, commi 4 e 4-bis; 34,
comma 2-bis; 35-bis, commi 1-bis, 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter;
35-novies; 35-novies.1, commi 7 e 8; 35-decies; 36, commi
2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 38, commi 3 e 5; 38-bis,
commi 5 e 7; 39; 39-bis; 39-ter; 39-quater; 39-quinquies;
39-sexies; 39-septies; 39-octies; 39-novies; 39-decies;
39-undecies; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter,
comma 4; 41, commi 2, 2-bis, 3 e 4; 41-bis; 41-ter;
41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8,
9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44,
commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4;
46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e
1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3; 47; 48; 49,
commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate in base ai
medesimi articoli.
1-bis.
1-bis.1 Chiunque presti servizi di crowdfunding in
assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del
regolamento (UE) 2020/1503 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 2.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle
emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e
delle relative disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e
delle relative disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni
attuative;
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e
b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi
degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3
e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica
che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo
4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter.
2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei
soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per
l'inosservanza dell'articolo 25-quater.
2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che
soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo
1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3,
svolgono uno dei servizi di investimento indicati
nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3.1. Le disposizioni contenute ai commi 1, 2-bis,
lettera b-bis) e 2-bis.1 non si applicano ai GEFIA sotto
soglia registrati.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4.».
«Art. 190.2 (Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alla violazione delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 909/2014). - 1. Nei confronti dei
depositari centrali e delle banche designate ai sensi
dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso
di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo
63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro venti
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2. La medesima sanzione si applica
altresi' in caso di inosservanza delle norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione
europea ai sensi del predetto regolamento.
2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al
regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non
esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in
violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro venti milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:
a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 3,
paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;
b) alle controparti di un contratto di garanzia
finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del
regolamento di cui al comma 1;
c) alle imprese di investimento, in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle
relative disposizioni attuative;
d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e
4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di
cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
e) ai depositari centrali, alle controparti centrali
e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 7, e
dall'articolo 7-bis, paragrafo 11, del regolamento di cui
al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6,
del regolamento di cui al comma 1;
g) a chiunque non osservi le disposizioni previste
dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10, e
dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al
comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.
4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si
applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
5.».
«Art. 190.3 (Sanzioni amministrative in tema di
disciplina dei mercati). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2:
a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso
di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo
90-quinquies, commi 2 e 3;
b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi
multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall'articolo 62-septies e di
quelle emanate in base ad esse;
d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati
regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione
nonche' ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione,
nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal
capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle
emanate in base ad esse;
e)
f)
2. Chiunque viola le disposizioni previste
dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme
attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle
medesime disposizioni e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 2.
3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in
ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto
conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo'
essere applicata anche la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere
membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un
sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di
un sistema organizzato di negoziazione.
4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
«Art. 190.4 (Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alle violazioni delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della
direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014). -
1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n.
600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafi 3, lettera
b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e
dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento,
nonche' delle relative disposizioni attuative, ovvero la
mancata osservanza delle misure adottate ai sensi
dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e'
commessa da una societa' o un ente, e' applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica
anche in caso di violazione delle disposizioni contenute
negli atti delegati e nelle norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE
e del regolamento (UE) n. 600/2014, nelle materie a cui si
riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1 e agli
articoli 190 e 190.3.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
«Art. 190-bis (Responsabilita' degli esponenti
aziendali e del personale per le violazioni in tema di
disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari
centrali e della gestione accentrata di strumenti
finanziari e dei servizi di di APA e di ARM). - 1. Fermo
restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei
confronti dei quali sono accertate le violazioni, per
l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli
188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e
190.5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione o di controllo, nonche' nei confronti del
personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio
aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la
tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrita'
e il corretto funzionamento del mercato;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a
provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7,
comma 2, e 12, comma 5-bis;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai
sensi dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies,
2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di
remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il
personale e' la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, nei casi in cui la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
all'articolo 194-bis.1 da parte della societa' o dell'ente,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a euro cinque milioni.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
in ragione della gravita' della violazione accertata e
tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente
decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, o presso fondi pensione.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della
gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei
criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, possono applicare
la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione
permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al
comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata
gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi dieci anni,
sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave,
l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo
complessivo non inferiore a cinque anni.
4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
«Art. 190-bis.1 (Sanzioni amministrative relative alle
violazioni delle disposizioni del regolamento (UE)
2016/1011). - 1. Per le violazioni degli articoli 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b),
c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli
12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34 del
regolamento (UE) 2016/1011 e delle norme tecniche di
regolamentazione e attuazione previste dal medesimo
regolamento, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a
euro un milione, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato totale annuo, quando tale importo e' superiore a
euro un milione e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi
dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinquecentomila.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la
sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o controllo e del personale
delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono
accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a).
3. Per le violazioni dell'articolo 11, paragrafi 1,
lettera d), e 4, del regolamento (UE) 2016/1011, si
applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a
euro duecentocinquantamila ovvero fino al due per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro
duecentocinquantamila e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai
sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
centomila.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, lettera a), la
sanzione indicata dal comma 3, lettera b) si applica nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o controllo e del personale
delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono
accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a).
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione, come conseguenza della violazione stessa, e'
superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della
violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti
dall'articolo 194-bis, puo' essere applicata nei confronti
della persona fisica ritenuta responsabile della violazione
la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione,
per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a
tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso amministratori di indici di
riferimento o contributori di dati sottoposti a vigilanza.
7. L'applicazione della sanzione amministrativa
comporta la confisca di una somma di denaro pari al
profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo
187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.
8. Le sanzioni amministrative previste dal presente
articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob,
dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime
vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate
all'articolo 4-septies.1 e le rispettive procedure
sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP
trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva
competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli
194-bis, 194-bis.1 e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP
pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di
settore.».
«Art. 190-bis.2 (Sanzioni amministrative relative alle
violazioni delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/2402). - 1. Per le violazioni degli articoli 3, 5, 6,
7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-bis, 26-ter,
26-quater, 26-quinquies, 26-sexies, 27 paragrafi 1 e 4 e 28
paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme
tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal
medesimo regolamento, si applica:
a) nei confronti delle societa' ed enti che rivestono
il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore,
SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione
verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del
regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni
da un investitore istituzionale di cui all'articolo 5,
paragrafo, 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore
terzo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2017/2402, la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al
dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale
importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato
e' determinato secondo quanto previsto dalla normativa di
settore dell'autore della violazione;
b) nei confronti delle persone fisiche di cui al
comma 4 del presente articolo, la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le
violazioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies e 27
paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2402, si applica nei
confronti del cedente e del promotore per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni il divieto
di notificare, ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2017/2402, che una cartolarizzazione
soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22,
agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a
26-sexies del citato regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le
violazioni dell'articolo 28 paragrafo 2 del regolamento
(UE) 2017/2402, si applica nei confronti del soggetto di
cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 la
sospensione da uno a quattro mesi dell'autorizzazione di
cui al medesimo articolo.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la
sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o controllo e del personale
delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono
accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dal presente articolo si
applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della
violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti
dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti nel paragrafo 2
dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2402, puo'
essere applicata nei confronti della persona fisica
ritenuta responsabile della violazione la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso cedenti, promotori o SSPE.
7. Le sanzioni amministrative previste dal presente
articolo sono disposte e irrogate dalla Banca d'Italia,
dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP secondo le
rispettive attribuzioni di vigilanza specificate
all'articolo 4-septies.2 e le rispettive procedure
sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP
trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva
competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli
194-bis.1 e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano
le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».
«Art. 190-bis.3 (Sanzioni amministrative relative alle
violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2022, e dalle relative norme tecniche di
regolamentazione e attuazione). - 1. - 7. (omissis)
8. Le sanzioni amministrative previste dal presente
articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla
Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la
procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195, nei casi
di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2,
lettere a), b), c), e nei casi di cui al comma 3, lettere
a), b), c), e d), e al comma 4 lettere a), b) e c).
8-bis (omissis)».
«Art. 190-quater (Sanzioni amministrative in tema di
servizi di crowdfunding). - 1. Nei confronti dei fornitori
di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle
disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e
norme tecniche di regolamentazione o in caso di
inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle
comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con
proprio regolamento, nonche' nei confronti dei soggetti che
prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell'articolo
100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al
5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore
a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2. Per i casi di cui all'articolo
39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503
e' fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni
richieste possono fare emergere la propria responsabilita'
per un illecito passibile di sanzioni amministrative di
carattere punitivo o per un reato.
2. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli
enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni,
la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione o controllo e del personale dei fornitori di
servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono
accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a).
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravita'
della violazione accertata e tenuto conto dei criteri
stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia e la
Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 39,
paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE)
2020/1503. Nel caso di violazione della misura di cui
all'articolo 39, paragrafo 2, lett. b), del regolamento
(UE) 2020/1503, si applica l'articolo 192-bis, comma
1-quater.».
«Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di
vendita di prodotti finanziari e ammissione alla
negoziazione di titoli). - 1. Nei confronti degli enti e
delle societa' che commettono una violazione delle
disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento prospetto e delle relative
disposizioni attuative, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque
milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2.
2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma
1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
settecentomila euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione
indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli
esponenti aziendali e del personale della societa' o
dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
3-bis. Nei confronti degli enti e delle societa'
richiamati dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del
regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione
dell'articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a
fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la
sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i
commi 2 e 3.
4. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza
di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi
dell'articolo 94-bis, comma 3, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a
cinque milioni di euro.
5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96,
97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o
particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli
94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1,
lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro.
6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai
commi 4 e 5 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni
amministrative pecuniarie ivi previste si applicano
altresi' nei confronti degli esponenti aziendali e del
personale dell'ente o della societa' responsabile della
violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma
1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime
disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di
violazione, la sanzione si applica nei confronti di
quest'ultima.
7. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
«Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e
di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni
di OICR aperti). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 193-quinquies, chiunque effettua un'offerta
al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e
98-ter.1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di
euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione
dell'articolo 98, limitatamente ai casi di offerta al
pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali
l'Italia e' lo Stato membro d'origine.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3,
e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero le relative disposizioni
generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 98-quater, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque
milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla
violazione dell'articolo 101 e alla violazione
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le
stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR
aperti.
3. Se la violazione e' commessa da una societa' o un
ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 1 e 2 e' elevato fino al
dieci per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente
responsabile della violazione, nei casi previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica
l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con il
provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal comma 1, puo' altresi' essere disposta la
perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal
presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti
abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i
consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti
aziendali delle societa' di consulenza finanziaria, nonche'
l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di
amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di
societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati e
di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione
amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due
mesi e non superiore a tre anni.
7. Nei confronti dell'emittente o della persona che
chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di
Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e
b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o
particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
settecentocinquantamila euro.
8. Alle violazioni previste dal presente articolo si
applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
«Art. 192-bis (Sanzioni amministrative in tema di
informazioni sul governo societario e di politica di
remunerazione e compensi corrisposti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, nei confronti delle societa'
quotate nei mercati regolamentati che omettono le
comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2,
lettera a), si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero,
fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo e'
superiore a euro dieci milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2.
1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti
delle societa' quotate nei mercati regolamentati che
violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le
relative disposizioni attuative, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci
milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a)
e b).
1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la
loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione
delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della
societa', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni
previste dal comma 1, lettere a) e b).
1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al
comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,
lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della
societa' o dell'ente, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due
milioni.
1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte
dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), e richiamate
dai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica
l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
1-quater. Fermo restando quanto previsto per le persone
giuridiche nei confronti delle quali e' accertata
l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-bis.1,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta
abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine
da parte della persona giuridica.».
«Art. 193 (Sanzioni amministrative in tema di
informazione societaria e doveri dei componenti dell'organo
di controllo, dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, nei confronti di societa', enti o associazioni
tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli
articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter
e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli
articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative,
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento
del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono
dovute da una persona fisica, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di violazione si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a
euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 1.1.
1-bis.
1-ter.
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e
1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle
disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei
confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob
all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio
delle informazioni regolamentate.
1-quinquies.
1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter,
comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta
predisposizione della seconda sezione della relazione si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro centomila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato
quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il
fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195,
comma 2.
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due
mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e'
pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1,
1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano
nei confronti degli esponenti aziendali e del personale
della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art.
190-bis, comma 1, lettera a).
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149,
comma 1, ovvero omettono le comunicazioni previste
dall'articolo 149, comma 2;
b) .
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.
3-ter.
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti
dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma
1-quater.»
«Art. 193-bis.1 (Sanzioni amministrative in tema di
trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di
attivi e dei consulenti in materia di voto). - 1. Salvo che
il fatto costituisca reato, nei confronti degli investitori
istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione
degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies,
nonche' nei confronti dei consulenti in materia di voto in
caso di violazione dell'articolo 124-octies ovvero delle
relative disposizioni attuative, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
centocinquantamila.
2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate,
secondo le rispettive competenze e rispettive procedure
sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai
gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto,
dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori
istituzionali come definiti dall'articolo 124-quater, comma
1, lettera b), n. 1) e dalla COVIP per le violazioni
compiute dai fondi pensione indicati all'articolo
124-quater, comma 1, lettera b), n. 2). Nei riguardi di
IVASS e COVIP trovano comunque applicazione gli articoli
194-bis e 194-bis.1. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni
irrogate secondo le procedure di settore.».
«Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al
regolamento (UE) n. 236/2012). - 1. Chiunque non osservi le
disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17,
18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative
disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.
2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi:
a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13
e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative
disposizioni attuative;
b) violi le misure adottate dall'autorita' competente
di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e
23 del medesimo regolamento.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al
comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o
fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il
profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualita'
personali del colpevole, per l'entita' del prodotto o del
profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti
prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se
applicate nel massimo.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo comporta sempre la confisca
di una somma pari al profitto dell'illecito. Si applica, in
tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.
5.».
«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative relative alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal
regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020). - 1. Le controparti
centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le
controparti finanziarie e le controparti non finanziarie,
come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in
qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in
qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti
dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali
non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III,
IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni
attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni,
se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da
una societa' o da un ente, si applica nei confronti di
questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai
sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non
finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e 4),
del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano le
disposizioni previste dall'articolo 4 del medesimo
regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e
attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone
fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da
un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato complessivo annuo, quando tale importo e'
superiore a euro cinque milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2, del
presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al
comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni
previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone
fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da
un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro quindici
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai sensi
dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.
1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e
dei partecipanti diretti, come definiti dall'articolo 2,
punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, per
l'inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo
regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa
nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o
dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
emanati dalla Commissione europea, nonche' in caso di
inosservanza delle relative disposizioni generali o
particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai
sensi dell'articolo 195, comma 2, del presente decreto e ai
sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209. Per l'inosservanza delle medesime
disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
a euro 5 milioni. La Banca d'Italia e la Consob non
procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di
assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli
investitori e per la trasparenza del mercato del controllo
societario e del mercato dei capitali, ovvero per il
tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2.
2-bis. Fermo quanto previsto per le societa' e per gli
enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni,
nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o controllo e del personale
si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche
dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, nei casi previsti
dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
2-ter. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma
2-bis, in ragione della gravita' della violazione accertata
e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso le
controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione
e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente
dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n.
648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365.
2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile. Nei casi di cui al comma
1-quater, se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono
applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e
dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo
le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo
4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei
riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque
applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini
del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-bis.1 e
195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni
irrogate secondo le procedure di settore.
4.».
«Art. 193-quinquies (Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alle violazioni delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 1286/2014). - 1. La violazione delle
disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-sexies,
comma 5, nonche' delle misure adottate ai sensi
dell'articolo 4-septies, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o
dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai
sensi dell'articolo 4-sexies. Se la violazione e' commessa
da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo
fatturato quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 2.
2.
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone
fisiche si applicano nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei
casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione
come conseguenza della violazione stessa o la perdita
evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti
massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare dei
profitti ottenuti o delle perdite evitate, purche' tale
ammontare sia determinabile.
5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo
4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che
forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le sanzioni adottate e comunicando le modalita' per
la presentazione di eventuali reclami o domande di
risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.».
«Art. 193-sexies (Sistemi interni di segnalazione). -
1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste
dall'articolo 4-undecies e dalle relative disposizioni
attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino
al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a euro cinque milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 2. In tal
caso, fermo restando quanto previsto per le societa' e gli
enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni,
si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti
degli esponenti aziendali e del personale della societa' o
dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,
lettera a).».
«Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente
decreto, la Banca d'Italia e la Consob, secondo le
rispettive competenze, considerano ogni circostanza
rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il
destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica,
le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per
la stabilita' finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.».
«Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle
sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica
all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche
alle Sim, alle imprese di investimento UE e alle imprese di
paesi terzi diverse dalle banche ai sensi degli articoli
189, 190, 190.3, 190-bis, 194-ter, 194-ter.1 e 194-bis.1
ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le
informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni
da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e
sull'esito delle stesse.
1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le
rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le
informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse
applicate, nonche' alle sanzioni penali applicate
dall'Autorita' giudiziaria, necessarie ai fini
dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla
normativa europea nei confronti dell'AESFEM.».
«Art. 195-quater (Sanzioni in caso di risoluzione). -
1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis
della Parte II, Titolo IV e delle succursali stabilite in
Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche
che svolgono le attivita' indicate all'articolo 55-bis la
Banca d'Italia applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 190, comma 1, per
l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33,
comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) ed h), 68-bis,
70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , in quanto
applicabili ai sensi del presente decreto legislativo, o
delle relative disposizioni generali o particolari emanate
dalla Banca d'Italia.2281
2. (abrogato).
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per
l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si
applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo
190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le
modalita' previste dall'articolo 190-bis.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal
presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195 e
196-sexies.
5. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni
richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si
applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita',
anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati
dalla Commissione europea ai sensi della direttiva
2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n.
1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE
direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai
sensi di quest'ultimo regolamento.
6. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni
amministrative applicate ai sensi del presente articolo,
ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le
informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni
da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e
sull'esito delle stesse.».
«Art. 196 (Sanzioni applicabili ai consulenti
finanziari). - 1. I soggetti iscritti all'albo di cui
all'articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente
decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in
forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della
violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una
delle seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a
euro 129.110;
c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
d) radiazione dall'albo.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni
sono applicate dall'Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto
dall'articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato,
previa contestazione degli addebiti agli interessati, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato
risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da
essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso
termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere
sentiti personalmente.
3.
4. Le societa' che si avvalgono dei responsabili delle
violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento
delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il
regresso verso i responsabili.
4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma
1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei
consulenti finanziari e' ammesso ricorso ai sensi
dell'articolo 195, comma 7.».
Art. 5
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 65 (Procedimento sanzionatorio). - 1. Salvo
quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo
62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli
obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei
soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle
autorita' di vigilanza di settore. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede altresi':
a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione
di operazione sospetta, imputabile al personale e ai
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo di intermediari bancari e finanziari e di
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5,
lettera f), salva la competenza della Banca d'Italia e
dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni,
all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi,
ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione
di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e,
nell'ambito delle societa' di revisione legale con
incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su
enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli
incarichi di revisione nonche' ai titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la
competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime
imputabili all'ente;
c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al
Titolo III del presente decreto;
c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione
amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal
presente decreto, alla potesta' sanzionatoria di altra
autorita' o organismo.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i
propri decreti sanzionatori, udito il parere della
Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel
caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorita'
giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle
informazioni o degli atti relativi ad un procedimento
penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di
ricezione del nulla osta medesimo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando
provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1,
lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorita' di
vigilanza di settore per le valutazioni relative
all'applicabilita' delle sanzioni di rispettiva competenza.
Parimenti, le autorita' di vigilanza di settore trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti,
qualora nell'esercizio della propria potesta'
sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi
suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente
decreto.
4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di
cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di
cui agli articoli 50, 51, comma 1, e 64 del presente
decreto e' svolto dagli uffici delle Ragionerie
territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre
2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula
pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate
dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti
per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del
presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del
giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al
comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale
del luogo in cui e' stata commessa la violazione, e'
competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e le spese liquidate, in
favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati
all'incentivazione del personale dipendente.
6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e
delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono
ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I
crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze
rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio
generale sui beni mobili del debitore.
7. Le autorita' di vigilanza di settore, con proprio
regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo,
adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a
garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti
istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale,
con l'autorita' procedente nonche', relativamente alle
sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi
ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della
definizione di fatturato utile per la quantificazione della
sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalita' di
pubblicazione delle sanzioni.
8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al
presente decreto, sanzionate dalle autorita' procedenti, in
ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e
controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e
128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime
autorita', i procedimenti di cancellazione dai relativi
elenchi. Il procedimento di cancellazione e' altresi'
attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui
all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui
all'articolo 108-bis CAP, ovvero dalla Banca d'Italia e
dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.
9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del
Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689. All'accertamento e contestazione delle
violazioni provvede l'autorita' che, nell'esercizio dei
suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al
presente decreto. L'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, si applica solo per le violazioni
dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51
il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il
pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si
e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra
violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e
dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato
ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la
ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito
per cui si procede.
10. In relazione alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente
decreto, la responsabilita' solidale di cui all'articolo 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando
l'autore della violazione non e' univocamente
identificabile, ovvero quando lo stesso non e' piu'
perseguibile ai sensi della legge medesima.
11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle
attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore, si
applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui
all'articolo 145 TUB, agli articoli 195 e 195.1 TUF, al
Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni
attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le
relative disposizioni attuative si applicano altresi' al
procedimento con cui la Banca d'Italia, nell'esercizio
della potesta' sanzionatoria rientrante nelle proprie
attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
obbligati vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera
f). Ai procedimenti sanzionatori per violazioni delle
disposizioni richiamate dall'articolo 62 rientranti nelle
attribuzioni della Consob non si applica l'articolo 196-ter
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Alle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate dalle autorita' di vigilanza di settore
ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano
gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 6
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 26-quater del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Provvedimenti della Consob). - 1. La Consob,
quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater,
10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle
relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5,
6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento
europeo, puo' applicare le seguenti sanzioni:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore
legale, della societa' di revisione legale e del
responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti
di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del
Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;
b) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione
legale relativi a enti di interesse pubblico o enti
sottoposti a regime intermedio;
c) il divieto al revisore legale o alla societa' di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione
legale relativi a enti di interesse pubblico o enti
sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore
a tre anni;
d) la sospensione dal Registro, per un periodo non
superiore a tre anni, del revisore legale, della societa'
di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai
quali sono ascrivibili le irregolarita';
e) la cancellazione dal Registro del revisore legale,
della societa' di revisione legale o del responsabile
dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarita'.
1-bis. La Consob comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d)
ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.
1-ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono
connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la
Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo
comma, puo':
a) pubblicare una dichiarazione indicante il
responsabile della violazione e la natura della stessa; o
b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.
1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito
dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob
applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per
la violazione originariamente contestata aumentata fino ad
un terzo.
1-quinquies. Quando le irregolarita' accertate abbiano
comportato l'emissione di una relazione di revisione che
non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del
presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del
Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di
applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che
la relazione di revisione non soddisfa i requisiti
stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove
applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo.
1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione
dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7,
12, 13 e 14 del Regolamento europeo puo' comminare al
revisore legale o alla societa' di revisione legale le
sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e
1-quater.
1-septies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente
decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli
articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo,
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri
degli organi di amministrazione e direzione delle societa'
di revisione legale quando l'inosservanza e' conseguenza
della violazione di doveri propri o dell'organo di
appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti
condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio per
l'indipendenza e per la qualita' della revisione legale
della societa' di revisione;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' alle disposizioni degli
articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative
norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8
del Regolamento europeo.
1-octies. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, in ragione della gravita' della violazione
accertata, la Consob puo' applicare la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per
un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di
funzioni presso le societa' di revisione legale.
1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza
agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte
degli organi di amministrazione di un ente di interesse
pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio,
applica ai componenti di tali organi responsabili delle
violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni
rivestono particolare gravita' la Consob puo' interdire
temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i
membri degli organi di amministrazione e direzione
responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni
presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti
a regime intermedio.
1-decies. La Consob, quando accerta la mancata o
inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione
ai sensi dell'articolo 26-bis, puo' applicare alla societa'
di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera
a). Nei casi di scarsa offensivita' o pericolosita' si
applicano i commi 1-ter e 1-quater.
2. La Consob, quando accerta la violazione degli
articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative
norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento
europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai
commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.
2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di
attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo,
sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di
amministrazione o ai dipendenti della societa' di revisione
iscritti nel Registro, la Consob puo' adottare nei
confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal
comma 1, lettere d) ed e).
3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del
revisore legale, della societa' di revisione legale o del
responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai
provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e
comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e
delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.
4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente
articolo si applicano gli articoli 195, 195.1, 195.2 e
196-quater del TUF.
4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si
applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.».
«Art. 26-quater (Provvedimenti della Consob
sull'attivita' di attestazione). - 1. La Consob, quando
accerta la violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis, 10, commi
13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis,
10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e
8, 10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi
3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto e delle
relative norme di attuazione, nonche' la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai
sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, puo' applicare le seguenti sanzioni:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore
della sostenibilita', della societa' di revisione legale e
del responsabile della sostenibilita'. Per la violazione
dei divieti di cui all'articolo 17, commi 3-bis, 3-ter,
3-quater e 5-bis, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;
b) la revoca di uno o piu' incarichi di attestazione
di conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a
regime intermedio;
c) il divieto al revisore di sostenibilita' o alla
societa' di revisione legale di accettare nuovi incarichi
di attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' relativi a enti di interesse pubblico o enti
sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore
a tre anni;
d) la sospensione dell'attivita' di attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per un
periodo non superiore a tre anni, del revisore della
sostenibilita', della societa' di revisione legale o del
responsabile della sostenibilita' ai quali sono ascrivibili
le irregolarita'.
2. La Consob comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d)
ai fini della loro annotazione sul Registro.
3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono
connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la
Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo
comma, puo':
a) pubblicare una dichiarazione indicante il
responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.
4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito
dell'ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob
applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per
la violazione originariamente contestata aumentata fino ad
un terzo.
5. Quando le irregolarita' accertate abbiano comportato
l'emissione di una relazione di attestazione che non
soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis, la
Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione
di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione
non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis.
6. La Consob, quando accerta la violazione
dell'articolo 9-bis, comma 8-quater, puo' comminare al
revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione
legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 10-ter, comma 11-bis, e
17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente
decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di
amministrazione e direzione delle societa' di revisione
legale quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla
complessiva organizzazione o sui profili di rischio per
l'indipendenza e per la qualita' dell'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita' della
societa' di revisione;
b) la condotta ha contribuito a determinare la
mancata ottemperanza della societa' alle disposizioni degli
articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter,
3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative
norme di attuazione.
8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli
articoli 10, commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis,
3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle
relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi
da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
cinquecentomila.
9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
in ragione della gravita' della violazione accertata, la
Consob puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore
a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le societa'
di revisione legale.
10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli
obblighi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, da parte
degli organi di amministrazione di un ente di interesse
pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio,
applica ai componenti di tali organi responsabili delle
violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni
rivestono particolare gravita', la Consob puo' interdire
temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i
membri degli organi di amministrazione e direzione
responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni
presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti
a regime intermedio.
11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis,
3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle
relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai
componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti
della societa' di revisione iscritti nel Registro, la
Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti i
provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d).
12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente
articolo si applicano gli articoli 195 e 195.1 del TUF.
13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si
applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.».
Art. 7
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52
(Disposizioni urgenti in materia di emissioni e
circolazione di determinati strumenti finanziari in forma
digitale e di semplificazione della sperimentazione
FinTech), come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Sanzioni). - 1. Fermo quanto previsto
dall'articolo 187-quinquiesdecies del TUF, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 5.000 fino a euro 5 milioni:
a) il responsabile del registro o il gestore del SS
DLT o del TSS DLT che:
1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei
registri per la circolazione digitale stabiliti
all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9,
commi 2 e 3, nonche' delle relative disposizioni di
attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e
13, nonche' le relative disposizioni di attuazione adottate
ai sensi dell'articolo 28;
3) non adotti le strategie di transizione o le
misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14,
comma 1, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione
adottate ai sensi dell'articolo 28;
4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1,
non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative
disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo
28;
5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma
6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi
dell'articolo 28;
b) il responsabile del registro che non osservi
l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti
all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui
all'articolo 24, nonche' dalle disposizioni di attuazione
adottate ai sensi dell'articolo 28;
c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli
articoli 12, 14, comma 2, e 18, commi 2 e 3, o quanto
disposto all'articolo 21, comma 6, nonche' le disposizioni
di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
d) l'emittente o il responsabile del registro che non
osservino gli articoli 6-bis, 6-ter e 7, commi 2, 2-bis,
2-ter, 3 e 3-bis, del TUF ovvero le disposizioni generali o
individuali emanate in forza dei medesimi articoli.
2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni
chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un
registro per la circolazione digitale senza essere
previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.
3. Ai soggetti indicati nell'articolo 17, per
inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28,
comma 2, lettera h), ad essi applicabili, si applica la
sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni
richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 909/2014 e applicabili alle societa' di
intermediazione mobiliare (Sim), alle banche o ai gestori
di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtu' del
provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi
del regolamento (UE) 2022/858, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4
del TUF.
5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi
da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli
194-bis, 195, 195.1, 195.2 e 195-bis del TUF.
Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto non si applicano gli articoli
6, a eccezione dei commi terzo e quarto, 10, 11 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 8
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 37 e 37-bis del
decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 recante
Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita' e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Applicazione delle sanzioni
amministrative). - 1. Le sanzioni amministrative previste
dal presente capo sono applicate dalla Banca d'Italia e
dalla Consob, secondo le rispettive competenze come
disciplinate dal presente decreto e secondo le procedure
sanzionatorie di cui all'articolo 195 del TUF. Si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. In deroga al primo periodo, le
sanzioni amministrative previste dal presente capo in
materia di emissione, offerta al pubblico e richiesta di
ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica
sono applicate dalla Banca d'Italia secondo la procedura
sanzionatoria di cui all'articolo 145 del TUB. Alle
violazioni di competenza della Consob si applica l'articolo
196-ter del TUF.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per
fatturato si intende il fatturato totale annuo della
societa' o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio
disponibile approvato dall'organo competente, cosi' come
definito dalle disposizioni attuative adottate ai sensi
dell'articolo 5.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni o
delle altre misure amministrative previste dal presente
decreto, dopo la comunicazione al destinatario, e'
pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet
dell'autorita' che lo ha adottato in conformita'
all'articolo 114 del regolamento (UE) 2023/1114, salvo
quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo.
4. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
competenze, provvedono a effettuare le comunicazioni
all'ABE e all'AESFEM di cui all'articolo 115 del
regolamento (UE) 2023/1114.».
«Art. 37-bis (Sanzioni amministrative relative alle
violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
2022/2554 e dalle relative norme tecniche di
regolamentazione e attuazione). - 1. In caso di
inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,
paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1
e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE)
2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2022, e delle relative norme tecniche di
regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa
collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di
un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, si applica:
a) nei confronti degli emittenti di token collegati
ad attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC
di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento
(UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se superiore,
fino al 12,5 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti dei prestatori di servizi in
cripto-attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi
TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni, ovvero, se
superiore, fino al 5 per cento del fatturato totale annuo.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del
regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche
di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa
collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di
un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, si applica:
a) nei confronti degli emittenti di token collegati
ad attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC
di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento
(UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero, se superiore,
fino al 9 per cento del fatturato totale annuo;
b) nei confronti dei prestatori di servizi in
cripto-attivita' e dei relativi fornitori terzi di servizi
TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato
regolamento (UE) 2022/2554, la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 3,5 milioni, ovvero,
se superiore, fino al 3,50 per cento del fatturato totale
annuo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, se le
violazioni indicate dai commi 1 e 2 sono commesse da una
persona fisica di cui al comma 4, si applica nei confronti
di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 5.000 fino a euro 700.000, nei casi di cui
al comma 1;
b) da euro 5.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui
al comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli
enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni,
la sanzione di cui al comma 3 si applica nei confronti dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo e del personale delle societa' e
degli enti nei confronti dei quali sono accertate le
violazioni, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e
la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha
contribuito a determinare la mancata ottemperanza della
societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati
dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive
competenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 16 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta
abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine
di cui all'articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del
regolamento (UE) 2022/2554 da parte della societa' o
dell'ente.
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nei commi 1, 2 e 3, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, in ragione
della gravita' della violazione accertata, puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso
intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente
decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del
decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, o presso
fondi pensione.
7. Le sanzioni amministrative previste dal presente
articolo sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla
Consob, secondo le rispettive competenze e secondo la
procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Alle violazioni di competenza della Consob si
applica l'articolo 196-ter del decreto legislativo n. 58
del 1998.».
Art. 10
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 28
dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari):
«Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di
provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della
Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP
volti all'emanazione di provvedimenti individuali si
applicano, in quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del
procedimento, sulla partecipazione al procedimento e
sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I
procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i
procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei
principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie
rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie
sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono
essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le
Autorita' di cui al presente comma disciplinano le
modalita' organizzative per dare attuazione al principio
della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono
essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni
giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al
presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita'
e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e'
ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non
si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le
sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per la violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo
unico.
5.
6.
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei
loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni
cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo
o colpa grave.
6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma 6-bis,
chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un
comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da
una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire
contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del
danno che sia conseguenza immediata e diretta della
violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza
e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa.».