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Legge 129/2026 - LEGGE 16 luglio 2026, n. 129

LEGGE 16 luglio 2026, n. 129

Numero 129 Anno 2026 GU 24.07.2026 Codice 26G00146

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 08.08.2026.

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Testo originario

Art. 1

Disposizioni in materia
di reclutamento universitario
1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari). - 1.
L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24,
comma 5, e' condizionata al possesso di specifici requisiti di
produttivita' e di qualificazione scientifica, distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per
ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su
proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I
requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta,
dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli
non inferiori a cinque anni.
2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti
comunque in considerazione l'attivita' di didattica e ricerca in
Italia e all'estero, la titolarita', la contitolarita' o la
partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati
sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali,
nonche' il raggiungimento degli indicatori minimi di quantita',
continuita' e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' oggetto di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli
articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal
Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalita'
mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo
periodo».
2. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'
inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Liste per commissioni giudicatrici). - 1. Ai fini
delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma
2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validita'
biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e
separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori
che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative
commissioni giudicatrici.
2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della documentazione
concernente l'attivita' scientifica complessiva, con particolare
riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste e'
condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma
1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di
appartenenza, documentati con le modalita' di cui all'articolo 16,
comma 3. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al
comma 1 del presente articolo e' pubblicato nel sito internet del
Ministero.
3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i
professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1,
comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati
in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che,
nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai
sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge
e i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i
reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice
penale.
4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il
Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il
numero di professori sorteggiabili e' inferiore a quaranta».
3. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu'
settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti:
«gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo
individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici
testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo
scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di
ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo,
nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze
clinico-assistenziali»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione
unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le
esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard
definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;
3) alla lettera b), le parole da: «studiosi in possesso
dell'abilitazione» fino a: «macrosettore e» sono sostituite dalle
seguenti:
«studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo
scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16»;
4) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da
cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del
procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, nonche' dei principi di imparzialita',
trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della
nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni
di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti
criteri:
1) un componente individuato dall'universita' che ha
indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in
attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica
almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base
delle tabelle di cui alla lettera b);
2) quattro componenti esterni all'universita' che ha
indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui
all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso;
3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore
scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo
settore;
4) per le procedure relative alle chiamate di professori di
seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di
prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri
da 1) a 3);
b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella
partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera
b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i
seguenti:
1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi
scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis,
comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della
lettera b-bis), numero 1), e due sorteggiati con le medesime
modalita' previste alla lettera b-bis), numero 2);
2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da
quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno
precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati
componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di
professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo
scientifico-disciplinare»;
5) alla lettera d) sono premesse le seguenti parole: «verifica
della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b),
valutazione delle modalita' di svolgimento della didattica nonche'» e
le parole da: «il numero massimo» fino a: «comma 3, lettera b),» sono
sostituite dalle seguenti: «il numero delle pubblicazioni, ricompreso
tra un minimo di dieci e un massimo di quindici,»;
6) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della
commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni
scientifiche, nonche' delle esperienze didattiche dei candidati;
svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla
commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici,
ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali,
individuati nel bando di concorso;
d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al
dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione
giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato piu'
meritevole»;
b) al comma 4, le parole: «un quinto» sono sostituite dalle
seguenti: «un quarto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al
raggiungimento della quota di cui al periodo precedente»;
c) al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: «gruppo
scientifico-disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei
corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il
gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del
procedimento»;
d) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-quater. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per
la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di
servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del
presente articolo, nonche' degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e
24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e del contributo di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialita' e
autonomia responsabile».
4. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, la parola: «terzo» e' sostituita dalla
seguente: «quarto»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari» sono
sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti
tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo
gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche
o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo,
nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze
clinico-assistenziali»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione
unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le
esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard
definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;
3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre
professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonche' dei principi
di imparzialita', trasparenza e rotazione, in possesso, al momento
della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti
nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'universita' che ha
indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in
attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica
almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base
delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
2) due componenti esterni all'universita' che ha indetto la
procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo
17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di
concorso;
3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore
scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo
settore»;
4) alla lettera c), le parole da: «possibilita' di
prevedere» fino a: «pubblicazioni che» sono sostituite dalle
seguenti:
«previsione nel bando del numero delle pubblicazioni,
ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che» e
dopo le parole: «ad eccezione di» sono inserite le seguenti: «una
prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo
conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area
medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando
di concorso, nonche' di»;
5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla
lettera d), previsione che la commissione giudicatrice concluda i
propri lavori indicando il candidato piu' meritevole»;
c) al comma 5, le parole: «che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle
seguenti: «che risulti in possesso dei requisiti di produttivita' e
qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16».
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per
l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge 30
dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo
17-bis, nonche' le modalita' per lo svolgimento, nel rispetto dei
principi di pubblicita' e trasparenza, dei sorteggi di cui agli
articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis),
introdotte rispettivamente dai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica
plurilingue della Libera universita' di Bolzano, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio
1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti
in lingua tedesca, i competenti organi della medesima universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e
di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento dei
professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31
dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno
ottenuto l'abilitazione alla docenza presso universita' dei Paesi
dell'area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti di
produttivita' e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il
quale e' effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario
nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla
docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo
periodo.
7. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «per gli
aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica
nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti:
«per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo 17-bis»;
2) al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «essere in
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore
concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono
sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a
cui si riferisce la procedura»;
b) all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini
delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'individuazione dei requisiti
di produttivita' e di qualificazione scientifica»;
c) all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'abilitazione» sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di produttivita' e di
qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».

Art. 2

Disposizioni in materia
di mobilita' interateneo e internazionale
1. Al fine di incentivare la mobilita' dei docenti universitari,
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
«3-bis. E' possibile, con l'assenso dell'interessato e delle
universita' interessate, effettuare il trasferimento di un professore
o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque
anni, a condizione che per l'universita' che dispone la chiamata
sussistano le condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria di
cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei
trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e le
relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over. Il Ministro puo' prevedere specifici
interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonche' altre
forme di mobilita' interateneo, ivi incluso il trasferimento di un
docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I
trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di
un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4».
2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di eventuali
interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma
da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, questi
restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di
ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'».

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, nonche' delle modalita' di formazione delle
commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica
nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono
comunque in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione
scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento, fino al termine di validita' dell'abilitazione medesima.
4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito
dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle
procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso
settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la
stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda.
5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi
previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica
nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente
articolo.
6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le
parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo
16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la
chiamata,» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio
universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al
terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo
periodo».

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
10 del 14 gennaio 2011.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 15, 18, 23 e 24
della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori
e dei ricercatori). - 1. I professori e i ricercatori
universitari possono, a domanda, essere collocati per un
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita'
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche
al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1
e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza
del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E'
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'art. 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso
della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con
l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di
cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti
di qualifica diversa, nei limiti delle facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono
conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti
medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono
computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di
cui all'art. 18, comma 4.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i
ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato
responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dall'universita' di appartenenza conservano la
titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove
scientificamente possibile e con l'accordo del committente
di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e
modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso
sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione
dell'offerta didattica.
5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche
esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le
universita' possono procedere alla chiamata di professori
ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a
quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque
anni presso universita' straniere una posizione accademica
equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza
definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio
universitario nazionale, mediante lo svolgimento di
procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle
proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle
universita'. Per le chiamate di professori ordinari ai
sensi del primo periodo, ai candidati e' richiesto il
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
essere inclusi nelle liste di cui all'art. 17-bis. Le
universita' pubblicano nel proprio sito internet
istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta
delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti
di personale docente di cui al presente articolo. La
presentazione della candidatura ai fini della
manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni caso,
all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del
personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata
viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori
ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario,
ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di
chiamata di un professore associato, e viene sottoposta,
previo parere del Senato accademico, all'approvazione del
Consiglio di amministrazione, che si pronuncia entro il
termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo'
essere formulata anche direttamente dal Senato accademico,
ferma restando l'approvazione del Consiglio di
amministrazione secondo le modalita' di cui al secondo
periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis
possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi
ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i
soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero
a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, commi 422 e
seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), che svolgano attivita' di ricerca traslazionale,
preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure
di cui al presente comma devono essere in servizio da
almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere
in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 per il gruppo
scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce la
procedura.
5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e
5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
«Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari).
- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta del
Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
criteri di affinita' e attinenza scientifica, formativa e
culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative
declaratorie.
2. I gruppi scientifico-disciplinari:
a) sono utilizzati ai fini dell'individuazione dei
requisiti di produttivita' e di qualificazione scientifica
di cui all'art. 16 e delle procedure di cui agli articoli
18 e 24;
b) sono il riferimento per l'inquadramento dei
professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
c) possono essere articolati in settori
scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione
degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17, commi 95 e
seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
all'indicazione della relativa afferenza dei professori di
prima e seconda fascia e dei ricercatori;
d) sono il riferimento per l'adempimento degli
obblighi didattici da parte del docente.
3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non
puo' essere superiore a quello dei settori concorsuali di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 855 del 30 ottobre
2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche
alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai
gruppi scientifico-disciplinari, nonche' alla
razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari di cui all'art. 14, comma 2, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori
scientifico-disciplinari e' effettuato con decreto del
Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In
assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla
scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si
provvede con decreto del Ministro.».
«Art. 18 (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata nella
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del gruppo
scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo
individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti
tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del
medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le
esigenze didattiche o di ricerca contenute nella
programmazione strategica dell'ateneo, nonche', per l'area
medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale;
a-bis) presentazione delle domande di
partecipazione unitamente a un curriculum recante i
risultati, le attivita' e le esperienze del candidato,
redatto in base a un formulario standard definito con il
decreto di cui all'art. 16, comma 1;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 29, comma 8, di studiosi in possesso dei
requisiti per il gruppo scientifico-disciplinare
individuati ai sensi dell'art. 16 e per le funzioni oggetto
del procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non
gia' titolari delle medesime funzioni superiori. Ai
procedimenti per la chiamata di professori di prima e di
seconda fascia possono partecipare altresi' i professori,
rispettivamente, di prima e di seconda fascia gia' in
servizio, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati
all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto
del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il
CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui
al presente articolo, non possono partecipare coloro che
abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata
ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
b-bis) nomina di una commissione giudicatrice
formata da cinque professori appartenenti almeno alla
fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile, nel
rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nonche'
dei principi di imparzialita', trasparenza e rotazione, e
comunque in possesso, al momento della nomina, dei
requisiti di cui all'art. 16 previsti per le funzioni di
professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei
seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'universita' che
ha indetto la procedura, afferente al gruppo
scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso,
ovvero stabilmente impegnato all'estero in attivita' di
ricerca o di insegnamento con una posizione accademica
almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso
sulla base delle tabelle di cui alla lettera b);
2) quattro componenti esterni all'universita' che
ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle
liste di cui all'art. 17-bis relative al gruppo
scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) ove il bando di concorso individui uno
specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due
componenti afferenti al medesimo settore;
4) per le procedure relative alle chiamate di
professori di seconda fascia, almeno tre componenti
individuati tra i professori di prima fascia, fermo
restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da 1) a
3);
b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione
nella partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui
alla lettera b-bis), integrazione dei criteri di cui alla
medesima lettera con i seguenti:
1) in deroga alla disciplina generale, per i
gruppi scientifico-disciplinari individuati ai sensi
dell'art. 17-bis, comma 4, tre componenti, dei quali uno
individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due
sorteggiati con le medesime modalita' previste alla lettera
b-bis), numero 2);
2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari
diversi da quelli di cui al numero 1), esclusione dei
professori che, nell'anno precedente alla data di
pubblicazione del bando, sono stati componenti di una
commissione giudicatrice per la chiamata di professori o
ricercatori relativa al medesimo gruppo
scientifico-disciplinare;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'art. 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'art. 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) verifica della effettiva sussistenza dei
requisiti di cui alla lettera b), valutazione delle
modalita' di svolgimento della didattica nonche'
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un
massimo di quindici, e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
d-bis) discussione, alla presenza dei componenti
della commissione giudicatrice, dei contenuti delle
pubblicazioni scientifiche, nonche' delle esperienze
didattiche dei candidati; svolgimento di una prova
didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo
conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero,
per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali,
individuati nel bando di concorso;
d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata
spetta al Dipartimento di cui alla lettera e), previsione
che la commissione giudicatrice concluda i propri lavori
indicando il candidato piu' meritevole;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun Ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui all'art.
24, di ciascun Ateneo statale sono effettuati sulla base
della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui
all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 5, comma
4, lettera d), della presente legge. La programmazione
assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti
dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'art. 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori
di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'art. 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'art. 24, comma 3.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quarto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio quale professore ordinario di
ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo
indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui
all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell'universita' stessa, ovvero alla chiamata
di cui all'art. 7, comma 5-bis. I docenti di cui all'art.
6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento della quota
di cui al periodo precedente.
4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel
limite della predetta percentuale, per la chiamata nel
ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al
comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso
altre universita', aventi indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e che versano
in una situazione di significativa e conclamata tensione
finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le
modalita' di attestazione della situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
di cui al presente comma, le facolta' assunzionali
derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate
all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono
sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle
conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei
ricercatori, di cui all'art. 6, comma 5-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
all'art. 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette.
4-ter. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare
ovvero dei corrispondenti requisiti individuati ai sensi
dell'art. 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e per
le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti
non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia
gia' in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento
speciale.
4-quater. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le linee guida per la valutazione svolta
dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei
vincitori delle procedure effettuate ai sensi del presente
articolo, nonche' degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e
24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e del contributo
di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi
di premialita' e autonomia responsabile.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di
ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente
finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca
presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari,
anche a tempo determinato;
b) ai titolari dei contratti di ricerca di cui
all'art. 22, degli incarichi post-doc di cui all'art.
22-bis nonche' degli incarichi di ricerca di cui all'art.
22-ter;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'art. 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.».
«Art. 23 (Contratti per attivita' di insegnamento). -
1. Le universita', anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di
ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,
n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo
di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non
inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma
2, per attivita' di insegnamento di alta qualificazione al
fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta
qualificazione in possesso di un significativo curriculum
scientifico o professionale. I predetti contratti sono
stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi
accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di
quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti
pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5
per cento dell'organico dei professori e ricercatori di
ruolo in servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o
gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente
e ricercatore universitario, le universita' possono,
altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali. Il possesso del titolo di dottore di
ricerca, della specializzazione medica, dei requisiti di
produttivita' e di qualificazione scientifica di cui
all'art. 16, ovvero di titoli equivalenti conseguiti
all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono
attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate
con regolamenti di Ateneo, nel rispetto del codice etico,
che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e
la pubblicita' degli atti. Il trattamento economico
spettante ai titolari dei predetti contratti e'
determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le
universita' possono attribuire, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio o utilizzando fondi donati ad
hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a
contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di
chiara fama. Il trattamento economico e' stabilito dal
consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato
confronto con incarichi simili attribuiti da altre
universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata
al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere
del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del
candidato nel sito internet dell'universita'.
4. La stipulazione di contratti per attivita' di
insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, ma
consente di computare le eventuali chiamate di coloro che
sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse
vincolate di cui all'art. 18, comma 4.».
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di Ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
1-bis. Ciascuna universita', nell'ambito della
programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
almeno un quarto degli importi destinati alla stipula dei
contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano
frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto
attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione di
incarichi, escluse le attivita' a titolo gratuito, presso
universita' o istituti di ricerca, italiani o stranieri,
diversi da quella che ha emanato il bando.
2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono
scelti mediante procedure pubbliche di selezione
disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di
cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita'
europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi nella Gazzetta Ufficiale,
sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e
dell'Unione europea; specificazione del gruppo
scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo
individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti
tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del
medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le
esigenze didattiche o di ricerca contenute nella
programmazione strategica dell'ateneo, nonche', per l'area
medica, delle specifiche esigenze clinico-assistenziali;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
a-bis) presentazione delle domande di
partecipazione unitamente a un curriculum recante i
risultati, le attivita' e le esperienze del candidato,
redatto in base a un formulario standard definito con il
decreto di cui all'art. 16, comma 1;
b) ammissione alle procedure dei possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,
per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di Ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al
comma 3;
b-bis) nomina di una commissione giudicatrice
formata da tre professori, di cui almeno due di prima
fascia, assicurando il rispetto del principio
dell'equilibrio di genere nonche' dei principi di
imparzialita', trasparenza e rotazione, in possesso, al
momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'art.
16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'universita' che
ha indetto la procedura, afferente al gruppo
scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso,
ovvero stabilmente impegnato all'estero in attivita' di
ricerca o di insegnamento con una posizione accademica
almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso
sulla base delle tabelle di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b);
2) due componenti esterni all'universita' che ha
indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste
di cui all'art. 17-bis relative al gruppo
scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso;
3) ove il bando di concorso individui uno
specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due
componenti afferenti al medesimo settore;
c) valutazione preliminare dei candidati, con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche
in ambito internazionale, individuati con decreto del
Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della
valutazione preliminare, ammissione dei candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la
commissione dei titoli e della produzione scientifica; i
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il
loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla discussione, a
seguito della stessa; previsione nel bando del numero delle
pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un
massimo di quindici, che ciascun candidato puo' presentare.
Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una
prova didattica su un tema individuato dalla commissione
tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici,
ovvero, per l'area medica, delle esigenze
clinico-assistenziali, individuati nel bando di concorso,
nonche' di una prova orale volta ad accertare l'adeguata
conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo puo'
specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei
corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
cui al decreto del Ministro adottato in attuazione
dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1;
c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui
alla lettera d), previsione che la commissione giudicatrice
concluda i propri lavori indicando il candidato piu'
meritevole;
d) deliberazione della chiamata del vincitore da
parte dell'universita' al termine dei lavori della
commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di
ricercatore universitario a tempo determinato e' stipulato
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
conclusione della procedura di selezione. In caso di
mancata stipulazione del contratto, per i tre anni
successivi l'universita' non puo' bandire nuove procedure
di selezione per il medesimo gruppo
scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento
interessato.
3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
determinato ha una durata complessiva di sei anni e non e'
rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso
soggetti pubblici o privati, con la titolarita' di
contratti di ricerca anche presso altre universita' o enti
pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in
generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo
conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il
caso in cui questa sia finalizzata alla mobilita'
internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata
del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i
periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
o per motivi di salute secondo la normativa vigente non
sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione
del contratto di cui al comma 3, il titolare sia gia' stato
titolare di posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e
22-ter, nel medesimo o in altro Ateneo, ovvero presso
istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e
coreutica, istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
dott. di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, nonche' enti pubblici di ricerca, per un periodo
complessivo superiore a cinque anni, anche non
continuativi, la durata complessiva del contratto e'
ridotta, a richiesta dell'interessato, in misura
corrispondente al periodo eccedente tale termine. In ogni
caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non
puo' avere durata inferiore a un anno.
4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il
regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno
e per ciascuno dei successivi anni di titolarita' del
contratto, l'universita' valuta, su istanza
dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che
risulti in possesso dei requisiti di produttivita' e
qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'art.
16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di
seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e).
La valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale,
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla
procedura e' data pubblicita' nel sito internet
dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto e' inquadrato nel ruolo di
professore di seconda fascia. La programmazione di cui
all'art. 18, comma 2, assicura la disponibilita' delle
risorse necessarie in caso di esito positivo della
procedura di valutazione.
5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in
ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica
nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto dall'art.
18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno
successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
e seconda fascia di professori di seconda fascia e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'universita' medesima, che abbiano conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16. A tal fine
le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle
risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti
disponibili di professore di ruolo. A decorrere
dall'undicesimo anno l'universita' puo' utilizzare le
risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui
al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22,
comma 9.
8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il
trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3 costituisce
titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti
di cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto
periodo, ai contratti di cui al presente articolo si
applicano, in materia di congedo obbligatorio di
maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita',
l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5
del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata
dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
trattamento economico spettante. Per i titolari dei
contratti di cui al comma 3, del presente articolo, il
periodo di congedo obbligatorio di maternita' e' computato
nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito
positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare
del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto
stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando
quanto previsto dal presente comma, i titolari dei
contratti di cui al comma 3, possono chiedere, entro la
scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un
periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di
maternita'. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno
2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di
euro dello stanziamento annuale previsto dall'art. 29,
comma 22, secondo periodo.
9-quater. L'attivita' didattica, di ricerca e di
terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3,
concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento
svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di
finanziamento premiale a valere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' ai sensi
dell'art. 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.».
- Per il testo dell'art. 17-bis della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si veda l'art. 2 della presente legge.
- Si riporta il comma 125, dell'art. 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997:
«125. I competenti organi dell'Universita' degli
studi di Trento possono disporre la nomina a professore di
prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per
chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso
universita' straniere qualifiche analoghe a quelle
anzidette e previste dall'ordinamento universitario
italiano, nella misura massima, per l'universita' di
Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni
organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La
facolta' di nomina di cui al presente comma si applica
anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e
del settanta per cento, all'universita' istituita nel
territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta e
all'ateneo istituito nella Provincia autonoma di Bolzano;
tali misure possono essere ulteriormente derogate previa
intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.».
Art. 2
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi da 1 a 3-bis,
della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori
e dei ricercatori). - 1. I professori e i ricercatori
universitari possono, a domanda, essere collocati per un
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita'
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche
al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1
e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza
del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E'
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'art. 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso
della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con
l'assenso delle universita' interessate. i trasferimenti di
cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti
di qualifica diversa, nei limiti delle facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono
conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti
medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono
computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di
cui all'art. 18, comma 4.
3-bis. E' possibile, con l'assenso dell'interessato e
delle universita' interessate, effettuare il trasferimento
di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in
servizio da almeno cinque anni, a condizione che per
l'universita' che dispone la chiamata sussistano le
condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria di cui
all'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale
all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si
provvede nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente e le relative cessazioni sono
calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare
delle disponibilita' finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over. Il Ministro puo'
prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti
trasferimenti nonche' altre forme di mobilita' interateneo,
ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle
procedure di cui all'art. 18. I trasferimenti di cui al
presente comma sono computati nella quota di un quarto dei
posti disponibili, di cui all'art. 18, comma 4.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge
4 novembre 2005, n. 230, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Omissis). - 9. Nell'ambito delle relative
disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, le
universita' possono procedere alla copertura di posti di
professore ordinario, di professore associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero o presso istituti
universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel
territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento
a livello universitario, che ricoprono da almeno un
triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca
estere una posizione accademica equipollente sulla base di
tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre
anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito
il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi
che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive
finalizzate al finanziamento di progetti condotti da
singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello
Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni
internazionali. Nell'ambito delle relative disponibilita'
di bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla
copertura dei posti di professore ordinario mediante
chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le
universita' formulano specifiche proposte al Ministro
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere, in merito alla
coerenza del curriculum dello studioso con il settore
concorsuale in cui e' ricompreso il settore
scientifico-disciplinare per il quale viene effettuata la
chiamata, nonche' in merito al possesso dei requisiti per
il riconoscimento della chiara fama, del Consiglio
universitario nazionale, da esprimere entro trenta giorni
dalla richiesta del medesimo parere. Non e' richiesto il
parere di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di
studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo,
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il
rettore, con proprio decreto, dispone la nomina
determinando la relativa classe di stipendio sulla base
della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di
merito. Nel caso di eventuali interventi di incentivazione
delle chiamate di cui al presente comma da parte del
Ministero dell'universita' e della ricerca, questi restano
esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di
ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'.
Omissis.».
Art. 3
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e' riportato nell'articolo 1.
- Per i riferimenti gli articoli 18 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 4
novembre 2005, n. 230 si vedano le note all'articolo 2.