Testo originario
Art. 1
Disposizioni in materia
di reclutamento universitario
di reclutamento universitario
1. L'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari). - 1.
L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24,
comma 5, e' condizionata al possesso di specifici requisiti di
produttivita' e di qualificazione scientifica, distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per
ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su
proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I
requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta,
dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli
non inferiori a cinque anni.
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari). - 1.
L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24,
comma 5, e' condizionata al possesso di specifici requisiti di
produttivita' e di qualificazione scientifica, distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per
ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su
proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I
requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una prima volta,
dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli
non inferiori a cinque anni.
2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma 1, sono tenuti
comunque in considerazione l'attivita' di didattica e ricerca in
Italia e all'estero, la titolarita', la contitolarita' o la
partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati
sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali,
nonche' il raggiungimento degli indicatori minimi di quantita',
continuita' e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.
comunque in considerazione l'attivita' di didattica e ricerca in
Italia e all'estero, la titolarita', la contitolarita' o la
partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati
sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali,
nonche' il raggiungimento degli indicatori minimi di quantita',
continuita' e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' oggetto di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli
articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal
Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalita'
mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo
periodo».
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli
articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal
Ministero. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalita'
mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di cui al primo
periodo».
2. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'
inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Liste per commissioni giudicatrici). - 1. Ai fini
delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma
2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validita'
biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e
separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori
che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative
commissioni giudicatrici.
inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Liste per commissioni giudicatrici). - 1. Ai fini
delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e 24, comma
2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validita'
biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e
separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori
che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative
commissioni giudicatrici.
2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della documentazione
concernente l'attivita' scientifica complessiva, con particolare
riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste e'
condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma
1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di
appartenenza, documentati con le modalita' di cui all'articolo 16,
comma 3. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al
comma 1 del presente articolo e' pubblicato nel sito internet del
Ministero.
concernente l'attivita' scientifica complessiva, con particolare
riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste e'
condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma
1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di
appartenenza, documentati con le modalita' di cui all'articolo 16,
comma 3. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al
comma 1 del presente articolo e' pubblicato nel sito internet del
Ministero.
3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i
professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1,
comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati
in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che,
nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai
sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge
e i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i
reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice
penale.
professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1,
comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati
in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che,
nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai
sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge
e i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i
reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice
penale.
4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il
Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il
numero di professori sorteggiabili e' inferiore a quaranta».
Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il
numero di professori sorteggiabili e' inferiore a quaranta».
3. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu'
settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti:
«gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo
individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici
testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo
scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di
ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo,
nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze
clinico-assistenziali»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione
unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le
esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard
definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;
3) alla lettera b), le parole da: «studiosi in possesso
dell'abilitazione» fino a: «macrosettore e» sono sostituite dalle
seguenti:
«studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo
scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16»;
4) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da
cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del
procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, nonche' dei principi di imparzialita',
trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della
nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni
di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti
criteri:
1) un componente individuato dall'universita' che ha
indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in
attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica
almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base
delle tabelle di cui alla lettera b);
2) quattro componenti esterni all'universita' che ha
indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui
all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso;
3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore
scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo
settore;
4) per le procedure relative alle chiamate di professori di
seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di
prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri
da 1) a 3);
b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella
partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera
b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i
seguenti:
1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi
scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis,
comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della
lettera b-bis), numero 1), e due sorteggiati con le medesime
modalita' previste alla lettera b-bis), numero 2);
2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da
quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno
precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati
componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di
professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo
scientifico-disciplinare»;
5) alla lettera d) sono premesse le seguenti parole: «verifica
della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b),
valutazione delle modalita' di svolgimento della didattica nonche'» e
le parole da: «il numero massimo» fino a: «comma 3, lettera b),» sono
sostituite dalle seguenti: «il numero delle pubblicazioni, ricompreso
tra un minimo di dieci e un massimo di quindici,»;
6) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della
commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni
scientifiche, nonche' delle esperienze didattiche dei candidati;
svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla
commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici,
ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali,
individuati nel bando di concorso;
d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al
dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione
giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato piu'
meritevole»;
b) al comma 4, le parole: «un quinto» sono sostituite dalle
seguenti: «un quarto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al
raggiungimento della quota di cui al periodo precedente»;
c) al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: «gruppo
scientifico-disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei
corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il
gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del
procedimento»;
d) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-quater. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per
la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di
servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del
presente articolo, nonche' degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e
24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e del contributo di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialita' e
autonomia responsabile».
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu'
settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti:
«gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo
individuato tramite l'indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti tematici
testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo gruppo
scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche o di
ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo,
nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze
clinico-assistenziali»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione
unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le
esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard
definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;
3) alla lettera b), le parole da: «studiosi in possesso
dell'abilitazione» fino a: «macrosettore e» sono sostituite dalle
seguenti:
«studiosi in possesso dei requisiti per il gruppo
scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16»;
4) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da
cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del
procedimento, per quanto possibile, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, nonche' dei principi di imparzialita',
trasparenza e rotazione, e comunque in possesso, al momento della
nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni
di professore di prima fascia, scelti nel rispetto dei seguenti
criteri:
1) un componente individuato dall'universita' che ha
indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in
attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica
almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base
delle tabelle di cui alla lettera b);
2) quattro componenti esterni all'universita' che ha
indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui
all'articolo 17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso;
3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore
scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo
settore;
4) per le procedure relative alle chiamate di professori di
seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di
prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri
da 1) a 3);
b-ter) al fine di garantire un'opportuna rotazione nella
partecipazione alle commissioni giudicatrici di cui alla lettera
b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera con i
seguenti:
1) in deroga alla disciplina generale, per i gruppi
scientifico-disciplinari individuati ai sensi dell'articolo 17-bis,
comma 4, tre componenti, dei quali uno individuato ai sensi della
lettera b-bis), numero 1), e due sorteggiati con le medesime
modalita' previste alla lettera b-bis), numero 2);
2) per i soli gruppi scientifico-disciplinari diversi da
quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che, nell'anno
precedente alla data di pubblicazione del bando, sono stati
componenti di una commissione giudicatrice per la chiamata di
professori o ricercatori relativa al medesimo gruppo
scientifico-disciplinare»;
5) alla lettera d) sono premesse le seguenti parole: «verifica
della effettiva sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b),
valutazione delle modalita' di svolgimento della didattica nonche'» e
le parole da: «il numero massimo» fino a: «comma 3, lettera b),» sono
sostituite dalle seguenti: «il numero delle pubblicazioni, ricompreso
tra un minimo di dieci e un massimo di quindici,»;
6) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) discussione, alla presenza dei componenti della
commissione giudicatrice, dei contenuti delle pubblicazioni
scientifiche, nonche' delle esperienze didattiche dei candidati;
svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla
commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti tematici,
ovvero, per l'area medica, delle esigenze clinico-assistenziali,
individuati nel bando di concorso;
d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata spetta al
dipartimento di cui alla lettera e), previsione che la commissione
giudicatrice concluda i propri lavori indicando il candidato piu'
meritevole»;
b) al comma 4, le parole: «un quinto» sono sostituite dalle
seguenti: «un quarto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I docenti di cui all'articolo 6, comma 11, contribuiscono al
raggiungimento della quota di cui al periodo precedente»;
c) al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: «gruppo
scientifico-disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei
corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il
gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del
procedimento»;
d) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-quater. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per
la valutazione svolta dall'ANVUR, dopo tre anni dalla presa di
servizio, dei vincitori delle procedure effettuate ai sensi del
presente articolo, nonche' degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter, e
24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e del contributo di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialita' e
autonomia responsabile».
4. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, la parola: «terzo» e' sostituita dalla
seguente: «quarto»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari» sono
sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti
tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo
gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche
o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo,
nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze
clinico-assistenziali»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione
unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le
esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard
definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;
3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre
professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonche' dei principi
di imparzialita', trasparenza e rotazione, in possesso, al momento
della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti
nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'universita' che ha
indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in
attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica
almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base
delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
2) due componenti esterni all'universita' che ha indetto la
procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo
17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di
concorso;
3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore
scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo
settore»;
4) alla lettera c), le parole da: «possibilita' di
prevedere» fino a: «pubblicazioni che» sono sostituite dalle
seguenti:
«previsione nel bando del numero delle pubblicazioni,
ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che» e
dopo le parole: «ad eccezione di» sono inserite le seguenti: «una
prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo
conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area
medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando
di concorso, nonche' di»;
5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla
lettera d), previsione che la commissione giudicatrice concluda i
propri lavori indicando il candidato piu' meritevole»;
c) al comma 5, le parole: «che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle
seguenti: «che risulti in possesso dei requisiti di produttivita' e
qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16».
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, la parola: «terzo» e' sostituita dalla
seguente: «quarto»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari» sono
sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari ovvero di specifici ambiti
tematici testualmente ricompresi nella declaratoria del medesimo
gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze didattiche
o di ricerca contenute nella programmazione strategica dell'ateneo,
nonche', per l'area medica, delle specifiche esigenze
clinico-assistenziali»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) presentazione delle domande di partecipazione
unitamente a un curriculum recante i risultati, le attivita' e le
esperienze del candidato, redatto in base a un formulario standard
definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»;
3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre
professori, di cui almeno due di prima fascia, assicurando il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonche' dei principi
di imparzialita', trasparenza e rotazione, in possesso, al momento
della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16 e scelti
nel rispetto dei seguenti criteri:
1) un componente individuato dall'universita' che ha
indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in
attivita' di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica
almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso sulla base
delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
2) due componenti esterni all'universita' che ha indetto la
procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui all'articolo
17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di
concorso;
3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore
scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo
settore»;
4) alla lettera c), le parole da: «possibilita' di
prevedere» fino a: «pubblicazioni che» sono sostituite dalle
seguenti:
«previsione nel bando del numero delle pubblicazioni,
ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che» e
dopo le parole: «ad eccezione di» sono inserite le seguenti: «una
prova didattica su un tema individuato dalla commissione tenendo
conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero, per l'area
medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati nel bando
di concorso, nonche' di»;
5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla
lettera d), previsione che la commissione giudicatrice concluda i
propri lavori indicando il candidato piu' meritevole»;
c) al comma 5, le parole: «che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle
seguenti: «che risulti in possesso dei requisiti di produttivita' e
qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16».
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per
l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge 30
dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo
17-bis, nonche' le modalita' per lo svolgimento, nel rispetto dei
principi di pubblicita' e trasparenza, dei sorteggi di cui agli
articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis),
introdotte rispettivamente dai commi 3 e 4 del presente articolo.
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi per
l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della legge 30
dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
le cause di esclusione di cui al comma 3 del medesimo articolo
17-bis, nonche' le modalita' per lo svolgimento, nel rispetto dei
principi di pubblicita' e trasparenza, dei sorteggi di cui agli
articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera b-bis),
introdotte rispettivamente dai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Al fine di garantire e potenziare l'offerta didattica
plurilingue della Libera universita' di Bolzano, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio
1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti
in lingua tedesca, i competenti organi della medesima universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e
di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento dei
professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31
dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno
ottenuto l'abilitazione alla docenza presso universita' dei Paesi
dell'area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti di
produttivita' e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il
quale e' effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario
nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla
docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo
periodo.
plurilingue della Libera universita' di Bolzano, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio
1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti
in lingua tedesca, i competenti organi della medesima universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e
di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento dei
professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31
dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno
ottenuto l'abilitazione alla docenza presso universita' dei Paesi
dell'area linguistica tedesca e in possesso dei requisiti di
produttivita' e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il
quale e' effettuata la chiamata. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario
nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione alla
docenza ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al primo
periodo.
7. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «per gli
aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica
nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti:
«per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo 17-bis»;
2) al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «essere in
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore
concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono
sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a
cui si riferisce la procedura»;
b) all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini
delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'individuazione dei requisiti
di produttivita' e di qualificazione scientifica»;
c) all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'abilitazione» sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di produttivita' e di
qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».
modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 5-bis, secondo periodo, le parole: «per gli
aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica
nazionale di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti:
«per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo 17-bis»;
2) al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «essere in
possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore
concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura» sono
sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a
cui si riferisce la procedura»;
b) all'articolo 15, comma 2, lettera a), le parole: «ai fini
delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione» sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'individuazione dei requisiti
di produttivita' e di qualificazione scientifica»;
c) all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'abilitazione» sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di produttivita' e di
qualificazione scientifica di cui all'articolo 16».
Art. 2
Disposizioni in materia
di mobilita' interateneo e internazionale
di mobilita' interateneo e internazionale
1. Al fine di incentivare la mobilita' dei docenti universitari,
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
«3-bis. E' possibile, con l'assenso dell'interessato e delle
universita' interessate, effettuare il trasferimento di un professore
o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque
anni, a condizione che per l'universita' che dispone la chiamata
sussistano le condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria di
cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei
trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e le
relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over. Il Ministro puo' prevedere specifici
interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonche' altre
forme di mobilita' interateneo, ivi incluso il trasferimento di un
docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I
trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di
un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4».
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
«3-bis. E' possibile, con l'assenso dell'interessato e delle
universita' interessate, effettuare il trasferimento di un professore
o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque
anni, a condizione che per l'universita' che dispone la chiamata
sussistano le condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria di
cui all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei
trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e le
relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over. Il Ministro puo' prevedere specifici
interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonche' altre
forme di mobilita' interateneo, ivi incluso il trasferimento di un
docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I
trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di
un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4».
2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di eventuali
interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma
da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, questi
restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di
ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'».
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di eventuali
interventi di incentivazione delle chiamate di cui al presente comma
da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, questi
restano esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di
ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'».
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, nonche' delle modalita' di formazione delle
commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, nonche' delle modalita' di formazione delle
commissioni ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Alle procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
dicembre 2010, n. 240, gia' bandite alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica
nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono
comunque in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione
scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento, fino al termine di validita' dell'abilitazione medesima.
nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge si ritengono
comunque in possesso dei requisiti di produttivita' e qualificazione
scientifica individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge, per le funzioni e il gruppo scientifico-disciplinare di
riferimento, fino al termine di validita' dell'abilitazione medesima.
4. Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito
dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle
procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso
settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la
stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda.
dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge, non sono ammessi alla partecipazione alle
procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso
settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la
stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda.
5. Fino al termine di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi
previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica
nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente
articolo.
dicembre 2010, n. 240, possono partecipare alle procedure ivi
previste i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica
nazionale, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente
articolo.
6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le
parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo
16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la
chiamata,» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio
universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al
terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo
periodo».
parole: «della commissione nominata per l'espletamento delle
procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo
16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la
chiamata,» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio
universitario nazionale,» e le parole: «della commissione di cui al
terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo
periodo».
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio