Testo originario
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge prevede misure di protezione personale e di
assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza
e alla protezione sociale e socioeducativa nonche' all'assistenza
materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2
che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la
loro integrita' psicofisica in quanto vittime di organizzazioni
criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari
inseriti in contesti di criminalita' organizzata di tipo mafioso o
dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o
nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro
confronti condotte di istigazione a commettere reati o di
sfruttamento dei relativi proventi.
assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza
e alla protezione sociale e socioeducativa nonche' all'assistenza
materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2
che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la
loro integrita' psicofisica in quanto vittime di organizzazioni
criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari
inseriti in contesti di criminalita' organizzata di tipo mafioso o
dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o
nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro
confronti condotte di istigazione a commettere reati o di
sfruttamento dei relativi proventi.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minorenni:
a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i
delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, a tutela dei quali
siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333
del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;
b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del
codice penale, che abbiano manifestato la volonta' di allontanarsi
dai predetti contesti criminali;
c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle
organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge,
a tutela delle quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli
articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minorenni:
a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i
delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, a tutela dei quali
siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333
del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;
b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del
codice penale, che abbiano manifestato la volonta' di allontanarsi
dai predetti contesti criminali;
c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle
organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge,
a tutela delle quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli
articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi':
a) ai maggiorenni infraventicinquenni, destinatari, da minorenni,
delle misure di cui alla presente legge, che confermino la volonta'
di allontanarsi dai contesti di cui all'articolo 1;
b) ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo
stesso la responsabilita' genitoriale, che abbiano manifestato la
volonta' di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai
contesti di cui all'articolo 1.
a) ai maggiorenni infraventicinquenni, destinatari, da minorenni,
delle misure di cui alla presente legge, che confermino la volonta'
di allontanarsi dai contesti di cui all'articolo 1;
b) ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo
stesso la responsabilita' genitoriale, che abbiano manifestato la
volonta' di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai
contesti di cui all'articolo 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano qualora non
sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di
protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11
gennaio 2018, n. 6.
sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di
protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11
gennaio 2018, n. 6.
Art. 3
Misure di protezione personale
1. Le misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui
all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:
a) il trasferimento immediato in luoghi protetti;
b) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura;
c) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:
a) il trasferimento immediato in luoghi protetti;
b) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura;
c) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
2. Dell'adozione delle misure di cui al comma 1 e' data
comunicazione al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni
espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare
misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti
interessati.
comunicazione al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni
espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare
misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti
interessati.
Art. 4
Misure di assistenza sociale ed economica
1. Le misure di assistenza sociale in favore dei soggetti di cui
all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:
a) il supporto sociale, pedagogico e psicologico;
b) l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle
misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;
c) la conservazione del posto di lavoro, anche mediante
trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o
altre sedi;
d) l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione
professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;
e) il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del
minore e del familiare di riferimento nella nuova realta' sociale.
all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:
a) il supporto sociale, pedagogico e psicologico;
b) l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle
misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;
c) la conservazione del posto di lavoro, anche mediante
trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o
altre sedi;
d) l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione
professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;
e) il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del
minore e del familiare di riferimento nella nuova realta' sociale.
2. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui
all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:
a) la corresponsione di un assegno periodico;
b) la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle
relative spese;
c) la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla
fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla
presente legge;
d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non
sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
e) l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato,
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e
gli istituti di credito;
f) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in
deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:
a) la corresponsione di un assegno periodico;
b) la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle
relative spese;
c) la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla
fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla
presente legge;
d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non
sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
e) l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato,
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e
gli istituti di credito;
f) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in
deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
Art. 5
Adozione delle misure
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni che viene a conoscenza del verificarsi delle condizioni di
cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela,
esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti
scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori
ovvero a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni
competente per il luogo di residenza abituale dell'interessato
l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, ravvisandone
la necessita', di quelle previste dall'articolo 4 della presente
legge.
minorenni che viene a conoscenza del verificarsi delle condizioni di
cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela,
esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti
scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori
ovvero a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni
competente per il luogo di residenza abituale dell'interessato
l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, ravvisandone
la necessita', di quelle previste dall'articolo 4 della presente
legge.
2. L'autorita' giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti
dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli
articoli 1 e 2 della presente legge ne informa il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli
articoli 1 e 2 della presente legge ne informa il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni acquisisce:
a) ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del
minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del
curatore e del curatore speciale nonche' di ogni altro soggetto
interessato;
b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale
competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Negli stessi casi, quando si
tratta di delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, puo' altresi' chiedere informazioni
al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai
contesti criminali di riferimento.
presso il tribunale per i minorenni acquisisce:
a) ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del
minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del
curatore e del curatore speciale nonche' di ogni altro soggetto
interessato;
b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale
competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Negli stessi casi, quando si
tratta di delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, puo' altresi' chiedere informazioni
al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai
contesti criminali di riferimento.
4. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni contiene l'indicazione:
a) della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e
2 nonche' dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui
all'articolo 2;
b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, e
delle misure di assistenza di cui all'articolo 4.
per i minorenni contiene l'indicazione:
a) della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e
2 nonche' dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui
all'articolo 2;
b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, e
delle misure di assistenza di cui all'articolo 4.
5. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro
al fine del contemperamento delle esigenze di segretezza delle
indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto
coordinamento e dei provvedimenti adottati e' data tempestiva
comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro
al fine del contemperamento delle esigenze di segretezza delle
indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto
coordinamento e dei provvedimenti adottati e' data tempestiva
comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il
procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al
libro II, titolo IV-bis, del codice di procedura civile.
procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al
libro II, titolo IV-bis, del codice di procedura civile.
Art. 6
Comitato tecnico-scientifico
1. Per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dalla
presente legge e le conseguenti valutazioni concernenti eventuali
modifiche, anche di carattere normativo, con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'istruzione e del merito nonche' dell'universita' e della ricerca
e con l'Autorita' politica delegata per la famiglia, la natalita' e
le pari opportunita', e' istituito, presso il Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, un
Comitato tecnico-scientifico.
presente legge e le conseguenti valutazioni concernenti eventuali
modifiche, anche di carattere normativo, con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'istruzione e del merito nonche' dell'universita' e della ricerca
e con l'Autorita' politica delegata per la famiglia, la natalita' e
le pari opportunita', e' istituito, presso il Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, un
Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto da un rappresentante
designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorita' politica delegata
di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato
dall'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorita' politica delegata
di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato
dall'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
3. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere
invitati a partecipare, in qualita' di esperti, rappresentanti di
altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con
comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e
degli adolescenti nonche' le organizzazioni del Terzo settore
qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di
quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. Ai
fini di cui al comma 1, il Comitato puo' inoltre raccogliere elementi
di valutazione.
invitati a partecipare, in qualita' di esperti, rappresentanti di
altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con
comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e
degli adolescenti nonche' le organizzazioni del Terzo settore
qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di
quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. Ai
fini di cui al comma 1, il Comitato puo' inoltre raccogliere elementi
di valutazione.
4. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o
altro emolumento comunque denominato.
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o
altro emolumento comunque denominato.
Art. 7
Attuazione delle misure
1. In caso di applicazione della misura di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), e delle misure di assistenza di cui all'articolo
4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli
uffici di servizio sociale per i minorenni, per la loro attuazione in
coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti
territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per
territorio.
comma 1, lettera a), e delle misure di assistenza di cui all'articolo
4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli
uffici di servizio sociale per i minorenni, per la loro attuazione in
coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti
territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per
territorio.
2. In caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere b) e c), e delle correlate misure di assistenza di
cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il
provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, integrata con un rappresentante del Dipartimento della
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, la
quale ne cura l'attuazione avvalendosi del Servizio centrale di
protezione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma
1, del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.
comma 1, lettere b) e c), e delle correlate misure di assistenza di
cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il
provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, integrata con un rappresentante del Dipartimento della
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, la
quale ne cura l'attuazione avvalendosi del Servizio centrale di
protezione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma
1, del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.
3. Le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed
economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi
di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli
articoli 416 o 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i
delitti di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
integrano con i progetti di intervento previsti dall'articolo 27
delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
nonche' con le misure penali di comunita' previste dal decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi
di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli
articoli 416 o 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i
delitti di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
integrano con i progetti di intervento previsti dall'articolo 27
delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
nonche' con le misure penali di comunita' previste dal decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
Art. 8
Segretezza dei procedimenti
1. Le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di
cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle
attivita' del Servizio centrale di protezione possono essere coperti
da segreto su disposizione dell'autorita' giudiziaria e nei casi
previsti dalla legge.
cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle
attivita' del Servizio centrale di protezione possono essere coperti
da segreto su disposizione dell'autorita' giudiziaria e nei casi
previsti dalla legge.
2. Alle notizie, agli atti e ai provvedimenti di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
Art. 9
Durata, modifica, sospensione
e revoca delle misure
e revoca delle misure
1. La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non
puo' essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza
del beneficiario, previa valutazione dell'autorita' giudiziaria circa
la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione.
puo' essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza
del beneficiario, previa valutazione dell'autorita' giudiziaria circa
la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione.
2. Su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni o su istanza delle persone interessate, il tribunale
per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica,
sospende o revoca le misure di protezione e di assistenza disposte ai
sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualita' del pericolo
e alla sua gravita' nonche' per motivi connessi alla condotta dei
beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge
e delle prescrizioni imposte. Si applica il comma 6 dell'articolo 5.
per i minorenni o su istanza delle persone interessate, il tribunale
per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica,
sospende o revoca le misure di protezione e di assistenza disposte ai
sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualita' del pericolo
e alla sua gravita' nonche' per motivi connessi alla condotta dei
beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge
e delle prescrizioni imposte. Si applica il comma 6 dell'articolo 5.
Art. 10
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 292 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli
416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano
genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della
custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e'
comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza
di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore
legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile
o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835»;
b) all'articolo 347, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli
416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione
pregiudizievole per l'integrita' psicofisica di minorenni, la polizia
giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale
procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »;
c) all'articolo 656, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a
pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del
codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, e' comunicato
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di
situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore».
modificazioni:
a) all'articolo 292 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli
416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano
genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della
custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e'
comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza
di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore
legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile
o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835»;
b) all'articolo 347, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli
416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione
pregiudizievole per l'integrita' psicofisica di minorenni, la polizia
giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale
procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »;
c) all'articolo 656, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a
pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del
codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, e' comunicato
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di
situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore».
Art. 11
Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale
e transitorie del codice di procedura penale
1. All'articolo 64-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Allo stesso modo si provvede altresi' quando si
procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice
penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del
codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di
minorenni».
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Allo stesso modo si provvede altresi' quando si
procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice
penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del
codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di
minorenni».
Art. 12
Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n.
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
159, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «416
e» e dopo le parole: «9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le
seguenti: «ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo
416-bis.1 del codice penale».
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
159, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «416
e» e dopo le parole: «9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le
seguenti: «ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo
416-bis.1 del codice penale».
Art. 13
Relazione annuale del Comitato tecnico-scientifico
1. Ai fini indicati dal comma 1 dell'articolo 6, il Comitato
tecnico-scientifico presenta annualmente ai Ministri e all'Autorita'
politica delegata di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 6 una
relazione sull'applicazione delle misure di protezione e di
assistenza previste dagli articoli 3 e 4.
tecnico-scientifico presenta annualmente ai Ministri e all'Autorita'
politica delegata di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 6 una
relazione sull'applicazione delle misure di protezione e di
assistenza previste dagli articoli 3 e 4.
2. La relazione di cui al comma 1, predisposta dal Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia,
e' trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia.
la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia,
e' trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia.
Art. 14
Disposizioni finanziarie e di attuazione
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 2, lettera f),
valutati in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per
l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e in 1.234.376 euro
annui a decorrere dall'anno 2029, e agli oneri derivanti
dall'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, lettere a), b) e d),
valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per
l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e in 11.420.150 euro
annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82;
b) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 766, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207;
c) quanto a 1.340.615 euro per l'anno 2026, a 7.043.690 euro per
l'anno 2027, a 9.822.681 euro per l'anno 2028 e a 10.654.526 euro
annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
valutati in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per
l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e in 1.234.376 euro
annui a decorrere dall'anno 2029, e agli oneri derivanti
dall'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, lettere a), b) e d),
valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per
l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e in 11.420.150 euro
annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82;
b) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 766, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207;
c) quanto a 1.340.615 euro per l'anno 2026, a 7.043.690 euro per
l'anno 2027, a 9.822.681 euro per l'anno 2028 e a 10.654.526 euro
annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del
lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito
nonche' dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' politica
delegata per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', da
adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, sono individuati i
contenuti e le modalita' di attuazione delle misure di cui agli
articoli 3 e 4 della presente legge, con particolare riferimento:
a) alle modalita' di applicazione delle misure, fermo restando
quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
b) alle modalita' di erogazione dell'assegno di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), sulla base dei seguenti criteri generali:
1) verifica dell'impossibilita', a causa delle misure di
protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attivita'
lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite
prima della loro adozione;
2) valutazione dell'entita' delle entrate e del godimento di
beni pregressi, determinati mediante le informazioni sul reddito e
sul patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo
triennio;
3) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a
protezione;
4) revisione periodica dell'entita' dell'assegno e possibilita'
di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la
capacita' economica, anche parziale;
c) ai criteri per la determinazione dell'entita' e della durata
delle misure di cui all'articolo 4, fermo restando il limite
temporale massimo previsto dall'articolo 9, comma 1;
d) alle modalita' di regolazione dei rapporti finanziari in
favore dei comuni per le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 7,
comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del
lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito
nonche' dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' politica
delegata per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', da
adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, sono individuati i
contenuti e le modalita' di attuazione delle misure di cui agli
articoli 3 e 4 della presente legge, con particolare riferimento:
a) alle modalita' di applicazione delle misure, fermo restando
quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
b) alle modalita' di erogazione dell'assegno di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), sulla base dei seguenti criteri generali:
1) verifica dell'impossibilita', a causa delle misure di
protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attivita'
lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite
prima della loro adozione;
2) valutazione dell'entita' delle entrate e del godimento di
beni pregressi, determinati mediante le informazioni sul reddito e
sul patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo
triennio;
3) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a
protezione;
4) revisione periodica dell'entita' dell'assegno e possibilita'
di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la
capacita' economica, anche parziale;
c) ai criteri per la determinazione dell'entita' e della durata
delle misure di cui all'articolo 4, fermo restando il limite
temporale massimo previsto dall'articolo 9, comma 1;
d) alle modalita' di regolazione dei rapporti finanziari in
favore dei comuni per le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 7,
comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio