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Legge 131/2026 - LEGGE 17 luglio 2026, n. 131

LEGGE 17 luglio 2026, n. 131

Numero 131 Anno 2026 GU 25.07.2026 Codice 26G00147

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 09.08.2026.

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Testo originario

Art. 1

Oggetto e finalita'
1. La presente legge prevede misure di protezione personale e di
assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza
e alla protezione sociale e socioeducativa nonche' all'assistenza
materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2
che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la
loro integrita' psicofisica in quanto vittime di organizzazioni
criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari
inseriti in contesti di criminalita' organizzata di tipo mafioso o
dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o
nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro
confronti condotte di istigazione a commettere reati o di
sfruttamento dei relativi proventi.

Art. 2

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minorenni:
a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i
delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, a tutela dei quali
siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333
del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;
b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del
codice penale, che abbiano manifestato la volonta' di allontanarsi
dai predetti contesti criminali;
c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle
organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge,
a tutela delle quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli
articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi':
a) ai maggiorenni infraventicinquenni, destinatari, da minorenni,
delle misure di cui alla presente legge, che confermino la volonta'
di allontanarsi dai contesti di cui all'articolo 1;
b) ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo
stesso la responsabilita' genitoriale, che abbiano manifestato la
volonta' di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai
contesti di cui all'articolo 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano qualora non
sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di
protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11
gennaio 2018, n. 6.

Art. 3

Misure di protezione personale
1. Le misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui
all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:
a) il trasferimento immediato in luoghi protetti;
b) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura;
c) il cambiamento delle generalita' ai sensi del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
2. Dell'adozione delle misure di cui al comma 1 e' data
comunicazione al prefetto, il quale, sulla base delle valutazioni
espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare
misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti
interessati.

Art. 4

Misure di assistenza sociale ed economica
1. Le misure di assistenza sociale in favore dei soggetti di cui
all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:
a) il supporto sociale, pedagogico e psicologico;
b) l'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle
misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;
c) la conservazione del posto di lavoro, anche mediante
trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o
altre sedi;
d) l'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione
professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;
e) il reinserimento sociale e l'integrazione e inclusione del
minore e del familiare di riferimento nella nuova realta' sociale.
2. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui
all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorita' giudiziaria:
a) la corresponsione di un assegno periodico;
b) la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle
relative spese;
c) la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla
fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla
presente legge;
d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non
sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
e) l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato,
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e
gli istituti di credito;
f) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in
deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.

Art. 5

Adozione delle misure
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni che viene a conoscenza del verificarsi delle condizioni di
cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela,
esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti
scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori
ovvero a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni
competente per il luogo di residenza abituale dell'interessato
l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, ravvisandone
la necessita', di quelle previste dall'articolo 4 della presente
legge.
2. L'autorita' giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti
dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli
articoli 1 e 2 della presente legge ne informa il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni acquisisce:
a) ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del
minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del
curatore e del curatore speciale nonche' di ogni altro soggetto
interessato;
b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale
competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Negli stessi casi, quando si
tratta di delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale, puo' altresi' chiedere informazioni
al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai
contesti criminali di riferimento.
4. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni contiene l'indicazione:
a) della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e
2 nonche' dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui
all'articolo 2;
b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, e
delle misure di assistenza di cui all'articolo 4.
5. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro
al fine del contemperamento delle esigenze di segretezza delle
indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto
coordinamento e dei provvedimenti adottati e' data tempestiva
comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il
procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al
libro II, titolo IV-bis, del codice di procedura civile.

Art. 6

Comitato tecnico-scientifico
1. Per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dalla
presente legge e le conseguenti valutazioni concernenti eventuali
modifiche, anche di carattere normativo, con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'istruzione e del merito nonche' dell'universita' e della ricerca
e con l'Autorita' politica delegata per la famiglia, la natalita' e
le pari opportunita', e' istituito, presso il Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, un
Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto da un rappresentante
designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorita' politica delegata
di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato
dall'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.
3. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere
invitati a partecipare, in qualita' di esperti, rappresentanti di
altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con
comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e
degli adolescenti nonche' le organizzazioni del Terzo settore
qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di
quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. Ai
fini di cui al comma 1, il Comitato puo' inoltre raccogliere elementi
di valutazione.
4. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o
altro emolumento comunque denominato.

Art. 7

Attuazione delle misure
1. In caso di applicazione della misura di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), e delle misure di assistenza di cui all'articolo
4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli
uffici di servizio sociale per i minorenni, per la loro attuazione in
coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti
territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per
territorio.
2. In caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere b) e c), e delle correlate misure di assistenza di
cui all'articolo 4, il tribunale per i minorenni trasmette il
provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, integrata con un rappresentante del Dipartimento della
giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, la
quale ne cura l'attuazione avvalendosi del Servizio centrale di
protezione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14, comma
1, del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.
3. Le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed
economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi
di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli
articoli 416 o 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i
delitti di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
integrano con i progetti di intervento previsti dall'articolo 27
delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
nonche' con le misure penali di comunita' previste dal decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Art. 8

Segretezza dei procedimenti
1. Le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di
cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle
attivita' del Servizio centrale di protezione possono essere coperti
da segreto su disposizione dell'autorita' giudiziaria e nei casi
previsti dalla legge.
2. Alle notizie, agli atti e ai provvedimenti di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.

Art. 9

Durata, modifica, sospensione
e revoca delle misure
1. La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non
puo' essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza
del beneficiario, previa valutazione dell'autorita' giudiziaria circa
la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione.
2. Su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni o su istanza delle persone interessate, il tribunale
per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica,
sospende o revoca le misure di protezione e di assistenza disposte ai
sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualita' del pericolo
e alla sua gravita' nonche' per motivi connessi alla condotta dei
beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge
e delle prescrizioni imposte. Si applica il comma 6 dell'articolo 5.

Art. 10

Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 292 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli
416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano
genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della
custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e'
comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza
di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore
legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile
o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835»;
b) all'articolo 347, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli
416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione
pregiudizievole per l'integrita' psicofisica di minorenni, la polizia
giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale
procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »;
c) all'articolo 656, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a
pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del
codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, e' comunicato
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di
situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore».

Art. 11

Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale
1. All'articolo 64-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Allo stesso modo si provvede altresi' quando si
procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice
penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del
codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di
minorenni».

Art. 12

Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n.
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
159, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «416
e» e dopo le parole: «9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le
seguenti: «ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo
416-bis.1 del codice penale».

Art. 13

Relazione annuale del Comitato tecnico-scientifico
1. Ai fini indicati dal comma 1 dell'articolo 6, il Comitato
tecnico-scientifico presenta annualmente ai Ministri e all'Autorita'
politica delegata di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 6 una
relazione sull'applicazione delle misure di protezione e di
assistenza previste dagli articoli 3 e 4.
2. La relazione di cui al comma 1, predisposta dal Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia,
e' trasmessa alle Camere dal Ministro della giustizia.

Art. 14

Disposizioni finanziarie e di attuazione
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 2, lettera f),
valutati in 179.573 euro per l'anno 2026, in 1.077.440 euro per
l'anno 2027, in 1.152.931 euro per l'anno 2028 e in 1.234.376 euro
annui a decorrere dall'anno 2029, e agli oneri derivanti
dall'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, lettere a), b) e d),
valutati in 1.661.042 euro per l'anno 2026, in 9.966.250 euro per
l'anno 2027, in 10.669.750 euro per l'anno 2028 e in 11.420.150 euro
annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82;
b) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 766, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207;
c) quanto a 1.340.615 euro per l'anno 2026, a 7.043.690 euro per
l'anno 2027, a 9.822.681 euro per l'anno 2028 e a 10.654.526 euro
annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, del
lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito
nonche' dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' politica
delegata per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', da
adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, sono individuati i
contenuti e le modalita' di attuazione delle misure di cui agli
articoli 3 e 4 della presente legge, con particolare riferimento:
a) alle modalita' di applicazione delle misure, fermo restando
quanto previsto dalla lettera b) del presente comma;
b) alle modalita' di erogazione dell'assegno di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), sulla base dei seguenti criteri generali:
1) verifica dell'impossibilita', a causa delle misure di
protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attivita'
lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite
prima della loro adozione;
2) valutazione dell'entita' delle entrate e del godimento di
beni pregressi, determinati mediante le informazioni sul reddito e
sul patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo
triennio;
3) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a
protezione;
4) revisione periodica dell'entita' dell'assegno e possibilita'
di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la
capacita' economica, anche parziale;
c) ai criteri per la determinazione dell'entita' e della durata
delle misure di cui all'articolo 4, fermo restando il limite
temporale massimo previsto dall'articolo 9, comma 1;
d) alle modalita' di regolazione dei rapporti finanziari in
favore dei comuni per le attivita' svolte ai sensi dell'articolo 7,
comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 2
Note all'art. 2:

- Si riportano gli articoli 416, 416-bis e 416-bis.1
del codice penale:
«Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre
o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a
quindici anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu'.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602,
nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' agli articoli
22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile
1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il
fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e'
commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto
anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da
due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.»
«Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che
ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita' economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare
il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.»
«Art. 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti
per reati connessi ad attivita' mafiose). - Per i delitti
punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un
terzo alla meta'.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui
al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante.
Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per
quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti
dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera
per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei
reati, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della
reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono
diminuite da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le
disposizioni di cui al primo e secondo comma.
Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al
primo comma si procede sempre d'ufficio.».
- Si riporta l'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella G.U.
31 ottobre 1990, n. 255, S.O.:
«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1.
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo
70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle
sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati
e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di
beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato
previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.».
- Si riportano gli articoli 330 e 333 del codice
civile:
«Art. 330 (Decadenza dalla responsabilita'
genitoriale sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la
decadenza dalla responsabilita' genitoriale quando il
genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo'
ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.»
«Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i
genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze, puo' adottare i provvedimenti convenienti e
puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento.».
- Si riportano gli articoli 25, 25 bis, 26 e 27 del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e
pubblicato nella G.U. 5 settembre 1934, n. 208:
«Art. 25 (Misure rieducative). - 1. Il procuratore
della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie, quando abbia acquisito la
notizia che un minore degli anni diciotto da' manifeste
prove di irregolarita' della condotta o del carattere
ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche
per via telematica, nei confronti di persone, animali o
cose ovvero lesive della dignita' altrui, assunte le
necessarie informazioni, verifica le condizioni per
l'attivazione di un percorso di mediazione oppure puo'
chiedere al tribunale per le persone, per i minorenni e per
le famiglie di disporre, con decreto motivato, previo
ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri
esercenti la responsabilita' genitoriale, lo svolgimento di
un progetto di intervento educativo con finalita'
rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo
dei servizi sociali.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli
obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo,
che puo' prevedere anche lo svolgimento di attivita' di
volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo
puo' prevedere altresi' la partecipazione a laboratori
teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di
musica e lo svolgimento di attivita' sportive, attivita'
artistiche e altre attivita' idonee a sviluppare nel minore
sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad
alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e
forme di comunicazione non violente.
3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo,
salvo che cio' sia assolutamente impossibile, i genitori
ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale,
definisce il contenuto del progetto di intervento educativo
secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al
comma 1. Esso puo' prevedere la partecipazione del nucleo
familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio
della responsabilita' genitoriale.
4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del
progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza
annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie una relazione
che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del
deposito della relazione e' dato tempestivo avviso ai
soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto
quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie, valutate le
risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato,
puo', in via alternativa:
1) dichiarare concluso il procedimento;
2) disporre la continuazione del progetto di
intervento educativo o adottare un nuovo progetto
rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;
3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne
ai servizi sociali;
4) disporre il collocamento temporaneo del
minorenne in una comunita', qualora gli interventi previsti
dai numeri precedenti appaiano inadeguati.
5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo
473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore
un curatore speciale. Si applicano le ulteriori
disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo
473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo
sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del
minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di
eta' inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i
genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita'
genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento e'
consentita l'assistenza del difensore. Le spese di
affidamento o di collocamento in comunita', da anticiparsi
dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei
genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la
tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.»
«Art. 25-bis (Minori che esercitano la prostituzione
o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora
abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la
prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della
Repubblica presso il tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti
per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di
un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili
all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero
e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero,
privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei
delitti di cui agli articoli 600- bis , 600-ter e 601,
secondo comma, del codice penale, il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie adotta in via di
urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare
i provvedimenti adottati nell'interesse del minore,
avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni
internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il
Ministero degli affari esteri, con le autorita' dello Stato
di origine o di appartenenza.»
«Art. 26 (Misure applicabili ai minori sottoposti a
procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba
condotta pregiudizievole). - Le misure prevedute
dall'articolo 25 possono essere promosse dal pubblico
ministero, se e' in corso un procedimento penale a carico
del minore, quando costui non puo' essere o non e'
assoggettato a detenzione preventiva e se il minore e'
stato prosciolto per difetto di capacita' di intendere e di
volere, senza che sia stata applicata una misura di
sicurezza detentiva.
Quando e' stato conceduto il perdono giudiziale o la
sospensione condizionale della pena, il tribunale deve
esaminare se al minore sia necessaria una delle misure
previste dall'articolo 25.
La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o
la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo
articolo 25 puo' altresi' essere disposta quando il minore
si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del
Codice civile.»
«Art. 27 (Disposizioni particolari alla liberta'
assistita). - Nel caso in cui il tribunale abbia disposto
la misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 3),
all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale
vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra'
seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione,
alla preparazione professionale, al lavoro,
all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie,
nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli
deve essere sottoposto.
Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del
minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato
il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente
che si prende cura del suo mantenimento e della sua
educazione.
Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi
precedenti sono date da un componente del tribunale
all'uopo designato dal presidente alla presenza di un
rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale
minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il
predetto componente ritenga opportuno convocare.
L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la
condotta del minore e lo aiuta a superare le difficolta' in
ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi
all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri
suoi ambienti di vita.
L'ufficio predetto riferisce periodicamente per
iscritto o a voce al componente del tribunale designato,
fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del
minore, delle persone che si sono prese cura di lui e
sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni
stabilite, nonche' su quant'altro interessi il
riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se
del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei
provvedimenti previsti dall'articolo 29.».
- Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante:
«Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con la giustizia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e'
pubblicato nella G.U. 15 gennaio 1991, n. 12.
- La legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante:
«Disposizioni per la protezione dei testimoni di
giustizia», e' pubblicata nella G.U. 6 febbraio 2018, n.
30.
Art. 3
Note all'art. 3:

- Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119,
recante: «Disciplina del cambiamento delle generalita' per
la protezione di coloro che collaborano con la giustizia»,
e' pubblicato nella G.U. 24 aprile 1993, n. 95.
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 83 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
personale ed ulteriori misure per assicurare la
funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione
dell'interno), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, e pubblicato nella G.U. 7 maggio 2002,
n. 105:
«Art. 5 (Ufficio provinciale per la sicurezza
personale). - 1. Presso gli Uffici territoriali del
Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la
sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi
preliminare delle informazioni relative a situazioni
personali a rischio, comunque acquisite a livello locale,
nonche' di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri
uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il
collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle
Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente
designati.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il
prefetto convoca e presiede apposite riunioni di
coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i
comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, nonche', con funzioni di
segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la
sicurezza, che cura la connessa attivita' preparatoria ed
istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a
magistrati partecipa anche il procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello competente per
territorio. Per la sicurezza di altre personalita', il
prefetto puo' altresi' invitare alle riunioni le autorita'
eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle
valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto
formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla
modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di
vigilanza.».
Art. 4
Note all'art. 4:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia», e' pubblicato nella G.U. 15 giugno 2002, n.
139, S.O.
Art. 5
Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al
disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla
criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori
in ambito digitale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 159, e pubblicato nella G.U. 15
settembre 2023, n. 216, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Misure anticipate relative a minorenni
coinvolti in reati di particolare allarme sociale). - 1.
Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale emerge una
situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il
pubblico ministero ne informa il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le
eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo
336 del codice civile.
1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del
codice penale, dopo le parole: "ne da' notizia al" sono
inserite le seguenti: "procuratore della Repubblica presso
il".».
- Si riporta l'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1.-3.
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli
11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. (Omissis).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. (Omissis).».
- Il Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura
civile reca: «Norme per il procedimento in materia di
persone, minorenni e famiglie».
Art. 7
Note all'art. 7:

- Si riportano gli articoli 10 e 14 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione). - 1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, da
un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque
funzionari e ufficiali. I componenti della commissione
diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di
cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti a uffici
che svolgono attivita' di investigazione o di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a
seguito di apposita delibera della commissione, assume le
funzioni di vicepresidente. La commissione centrale,
presieduta dal vicepresidente, opera anche in caso di
dimissioni o di decadenza del presidente.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre
alla proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di
segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si
avvale di una segreteria costituita secondo le modalita' e
con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro
trenta giorni. Per lo svolgimento dei compiti di
istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del
Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14.
2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate, modificate
o revocate le speciali misure di protezione anche se di
tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma
1, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2-sexies.
2-octies.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.»
«Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
del programma speciale di protezione deliberato dalla
commissione centrale provvede il Servizio centrale di
protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi,
anche in deroga alle norme vigenti, sentite le
amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di
protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di
personale e strutture differenti e autonome, in modo da
assicurare la trattazione separata delle posizioni dei
collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia.
1-bis. All'attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.».
- Si riporta l'articolo 27 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), pubblicato
nella G.U. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.:
«Art. 27 (Sospensione del processo e messa alla
prova). - 1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, sulla base di un progetto di intervento
elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia, in collaborazione con i servizi
socio-assistenziali degli enti locali.
2. Il progetto di intervento deve prevedere tra
l'altro:
a) le modalita' di coinvolgimento del minorenne,
del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minorenne assume;
c) le modalita' di partecipazione al progetto degli
operatori della giustizia e dell'ente locale;
d) le modalita' di attuazione eventualmente dirette
a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la
conciliazione del minorenne con la persona offesa.
3. I servizi informano periodicamente il giudice
dell'attivita' svolta e dell'evoluzione del caso,
proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al
progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso
di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del
provvedimento di sospensione.
4. Il presidente del collegio che ha disposto la
sospensione del processo e l'affidamento riceve le
relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro
componente del collegio, di sentire, senza formalita' di
procedura, gli operatori e il minorenne.
5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28,
comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, i servizi presentano una relazione
sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua
personalita' al presidente del collegio che ha disposto la
sospensione del processo nonche' al pubblico ministero, il
quale puo' chiedere la fissazione dell'udienza prevista
dall'articolo 29 del medesimo decreto.».
- Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121,
recante: «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei
confronti dei condannati minorenni, in attuazione della
delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera
p), della legge 23 giugno 2017, n. 103», e' pubblicato
nella G.U. 26 ottobre 2018, n. 250, S.O.
Art. 8
Note all'art. 8:

- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119:
«Art. 9 (Segretezza dei procedimenti). - 1. Le notizie,
gli atti ed i provvedimenti concernenti il procedimento per
il cambiamento delle generalita' di cui al presente decreto
e quelli relativi alle attivita' dell'autorita' designata
di cui all'articolo 3 e del servizio centrale di protezione
sono coperti dal segreto di ufficio.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, i
pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati
di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal
deporre sulle precedenti generalita' della persona per la
quale e' disposto il cambiamento delle generalita'.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai
soggetti ivi indicati anche se i fatti coperti da segreto
non sono conosciuti per ragioni di ufficio.».
Art. 10
Note all'art. 10:

- Si riporta il testo degli articoli 292, 347 e 656 del
codice di procedura penale, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla
richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con
ordinanza.
2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare
contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
a) le generalita' dell'imputato o quanto altro
valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con
l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle
specifiche esigenze cautelari e degli indizi che
giustificano in concreto la misura disposta, con
l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e
dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto
conto anche del tempo trascorso dalla commissione del
reato;
c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei
motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli
elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di
applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle
concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di
cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con
altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della
misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche'
questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza
cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la
sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il
sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del
luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene la
valutazione degli elementi a carico e a favore
dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonche'
all'articolo 327-bis e, nel caso di cui all'articolo 291,
comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi
esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso
dell'interrogatorio.
2-quater. Quando e' necessario per l'esposizione
delle esigenze cautelari e degli indizi, delle
comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti
soltanto i brani essenziali , in ogni caso senza indicare i
dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che
cio' sia indispensabile per la compiuta esposizione degli
elementi rilevanti.
3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il
provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la
misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti
incaricati dal darvi esecuzione 9.
3-bis. L'ordinanza e' nulla se non e' preceduta
dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291,
comma 1-quater, nonche' quando l'interrogatorio e' nullo
per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies
e 1-octies del medesimo articolo.
3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' per i delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti
riguardano genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone
la misura della custodia cautelare in carcere o degli
arresti domiciliari e' comunicata al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinche'
compia le opportune verifiche sulla sussistenza di
situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del
minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336
del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.»
«Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato).
- 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per
iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri
elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di
prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la
relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le
generalita', il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che
siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali
e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione
della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro
quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le
disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6),
del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero
dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando
sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della
notizia di reato e' data immediatamente anche in forma
orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo
quella scritta con le indicazioni e la documentazione
previste dai commi 1 e 2.
3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una
situazione pregiudizievole per l'integrita' psicofisica di
minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore
della Repubblica distrettuale procedente ai fini della
successiva comunicazione al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria
indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.»
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita'
della persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione nonche' l'avviso al condannato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato. L'ordine e' notificato al
difensore del condannato.
3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole
di minore eta' e' comunicato al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
esecuzione della sentenza.
3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva emessa per i delitti di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di
genitori di minorenni, e' comunicato al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni affinche'
compia le opportune verifiche sulla sussistenza di
situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del
minore.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9,
lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le
detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. La presente disposizione non si applica nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al
magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso
immediato. Con l'avviso il condannato e' informato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3.
Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di
sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5
non puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di
cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis e 624-bis del codice penale, fatta eccezione per
coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai
sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di
custodia cautelare in carcere nel momento in cui la
sentenza diviene definitiva;
c).
9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di
periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata
fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche'
disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione
domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a
settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai
sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di
reclusione, fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne
per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.
9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via
provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si
trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di
salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza
di cui al comma 6.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.
10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis,
nell'ordine di esecuzione la pena da espiare e' indicata
computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano
specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata
anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine
di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le
detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il
periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia
partecipato all'opera di rieducazione.».
Art. 11
Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'articolo 64-bis delle norme
di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 64-bis (Comunicazioni e trasmissione di atti ad
altre autorita' giudiziarie). - 1. Quando procede per reati
commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona
legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il
pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti
relativi alla separazione personale dei coniugi, allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della
responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli nati
fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei
provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonche'
alla responsabilita' genitoriale e trasmette senza ritardo
al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2,
salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui
all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede
quando procede per reati commessi in danno di minori dai
genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro
conviventi, nonche' dalla persona legata al genitore da una
relazione affettiva, anche ove cessata, ed e' pendente
procedimento relativo alla responsabilita' genitoriale, al
suo esercizio e al mantenimento del minore.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero
trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei
verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle
ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne
dispongono la sostituzione o la revoca, nonche' degli atti
di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329
del codice nonche' dell'avviso di conclusione delle
indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione
penale. Alle stesse autorita' giudiziarie e' altresi'
trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di
archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado,
della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonche'
delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2,
del codice. Allo stesso modo si provvede altresi' quando si
procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis
del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero
per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1
del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino
genitori di minorenni.».
Art. 12
Note all'art. 12:

- Per l'articolo 7 del citato decreto-legge 15
settembre 2023, n. 123, si veda nelle note all'articolo 5.
Art. 14
Note all'art. 14:

- Si riporta l'articolo 17 del citato decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8:
«Art. 17 (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivante
dall'applicazione dei Capi II e II-bis, valutato in euro
5.293.683,22 (lire 10.250 milioni) annue a decorrere dal
1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalita'
organizzata".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. La spesa di cui al comma 1 sara' iscritta nello
stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione
di euro 3.227.855,62 (lire 6.250 milioni) sotto la rubrica
"Sicurezza pubblica" e di euro 2.065.827,60 (lire 4.000
milioni) sotto la rubrica "Alto commissario per il
coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo
mafioso".
4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e
II-bis sono di natura riservata e non soggetti a
rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine
di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una
relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei
relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza
la distruzione della relazione medesima. A tali interventi
finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di
tracciabilita' dei pagamenti e di fatturazione
elettronica.».
- Si riporta il comma 766 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale
per il triennio 2025-2027), pubblicata nella G.U. 31
dicembre 2024, n. 305, S.O.:
«766. Al fine di potenziare le attivita' in favore
dei minori ammessi ai percorsi di reinserimento e
rieducazione previsti dall'articolo 27-bis delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un
apposito fondo, con una dotazione pari a 0,5 milioni di
euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e
a 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite
di spesa.».
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015), pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2014,
n. 300, S.O.:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella G.U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».