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Legge 135/2026 - LEGGE 23 luglio 2026, n. 135

LEGGE 23 luglio 2026, n. 135

Numero 135 Anno 2026 GU 29.07.2026 Codice 26G00154

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 13.08.2026.

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Testo originario

Art. 1

Finalita'
1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le
attivita' educative e ricreative non formali che coinvolgono i
bambini e gli adolescenti, di contrastare la poverta' educativa e
l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove
generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi
decisionali che le riguardano, nonche' di sostenere le famiglie anche
mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte al benessere dei
figli dalla nascita fino al compimento della maggiore eta', la
presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarieta'
verticale, definisce i principi generali per l'istituzione di
attivita' educative e ricreative non formali.

Art. 2

Delega al Governo in materia di sostegno dei servizi
e delle attivita' educative non formali
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, il Governo e' delegato
ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a
promuovere la diffusione di opportunita' educative non formali
rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo
misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via
prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli
portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi;
b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi
di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico
dei minori, anche attraverso l'attivita' sportiva, artistica e
musicale, in particolare con riferimento alle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le
iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte, anche
attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri
estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione
educativa e ricreativa per i minori ovvero anche attraverso le
istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30
dicembre 2024, n. 207;
c) incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo
settore e degli enti religiosi che svolgono attivita' di oratorio o
attivita' similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera
a), attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione
previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
d) prevedere che i servizi di cui al presente comma possano
essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili,
in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di
ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i
loro fruitori e la comunita' locale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I
pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e
indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere
definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data
di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque
essere adottati.
3. Per l'attuazione della delega di cui al comma 1 e' autorizzata
la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 4 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,5 milioni di euro per
l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attivita'
educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

Art. 3

Utilizzazione di spazi negli edifici scolastici
1. Al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i comuni, nel
rispetto dell'autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni
finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici
scolastici per le attivita' previste dall'articolo 1.
2. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Tavolo tecnico per le attivita' di educazione
non formale
1. Al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle
migliori pratiche in materia di sostegno dei servizi e delle
attivita' educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli
enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli
organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e
alla co-progettazione, nonche' di favorire l'applicazione di altre
forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti
locali, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita', da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' istituito il tavolo tecnico per le attivita'
di educazione non formale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico.
La composizione del tavolo e' determinata tenendo conto dei soggetti
e delle istituzioni coinvolti dalla presente legge, comprese le
associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico di cui
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai
relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Note all'art. 2:
- Si riportano i commi 213, 214 e 215 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024, n.
305, S.O.:
«213. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il
territorio nazionale le attivita' educative e ricreative,
anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli
adolescenti, di contrastare la poverta' educativa e
l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle
nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse
nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con
le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e
ragazze e ragazzi, adottate con decreto del Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia del 12 luglio 2022, nonche'
di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di
opportunita' educative rivolte al benessere dei figli dalla
nascita fino al compimento della maggiore eta' e per
incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo
settore e degli enti religiosi che svolgono attivita' di
oratorio o attivita' similari, attraverso le forme di
co-programmazione e di co-progettazione previste dagli
articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonche' per
promuovere la diffusione di opportunita' educative, anche
non formali, rivolte al benessere dei minori, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo per il sostegno alle attivita' educative formali e
non formali, con una dotazione di 3 milioni di euro per
l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4
milioni di euro per l'anno 2027, destinato al
finanziamento, nel limite di spesa autorizzato, delle
iniziative dei comuni, da realizzare anche in
collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione
di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, anche promuovendo
le comunita' educanti.
214. Le iniziative di cui al comma 213 possono essere
svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi,
presso le scuole, i centri estivi, i servizi
socio-educativi territoriali, i centri con funzione
educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi
ovvero con altre modalita' definite nella co-progettazione
al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo,
di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei
minori, anche attraverso l'attivita' sportiva, artistica e
musicale, con particolare attenzione all'apprendimento
delle discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche.
215. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione
dei commi 213 e 214, anche al fine del rispetto del limite
di spesa di cui al comma 213.»
- Si riportano gli artt. 55, 56 e 57 del decreto
legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante «Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O.:
«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo
settore). - 1. In attuazione dei principi di
sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicita', omogeneita', copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di
cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo
degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati
a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.»
«Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei
principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza,
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralita'
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita'
concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta
capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui
propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi'
formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione «Amministrazione
trasparente», con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata
del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita'
dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale
qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei
volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18,
i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
risoluzione del rapporto, forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a
titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto
della convenzione.»
«Art. 57 (Servizio di trasporto sanitario di
emergenza e urgenza). - 1. I servizi di trasporto sanitario
di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria,
oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni
di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete
associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate
ai sensi della normativa regionale in materia, ove
esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica
del servizio, l'affidamento diretto garantisca
l'espletamento del servizio di interesse generale, in un
sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale
e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in
condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonche'
nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione.
2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi
2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 56.»
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
- Si riporta il comma 200 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
Art. 4
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 2.