Testo originario
Art. 1
Finalita'
1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le
attivita' educative e ricreative non formali che coinvolgono i
bambini e gli adolescenti, di contrastare la poverta' educativa e
l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove
generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi
decisionali che le riguardano, nonche' di sostenere le famiglie anche
mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte al benessere dei
figli dalla nascita fino al compimento della maggiore eta', la
presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarieta'
verticale, definisce i principi generali per l'istituzione di
attivita' educative e ricreative non formali.
attivita' educative e ricreative non formali che coinvolgono i
bambini e gli adolescenti, di contrastare la poverta' educativa e
l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove
generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi
decisionali che le riguardano, nonche' di sostenere le famiglie anche
mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte al benessere dei
figli dalla nascita fino al compimento della maggiore eta', la
presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarieta'
verticale, definisce i principi generali per l'istituzione di
attivita' educative e ricreative non formali.
Art. 2
Delega al Governo in materia di sostegno dei servizi
e delle attivita' educative non formali
e delle attivita' educative non formali
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, il Governo e' delegato
ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a
promuovere la diffusione di opportunita' educative non formali
rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo
misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via
prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli
portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi;
b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi
di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico
dei minori, anche attraverso l'attivita' sportiva, artistica e
musicale, in particolare con riferimento alle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le
iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte, anche
attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri
estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione
educativa e ricreativa per i minori ovvero anche attraverso le
istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30
dicembre 2024, n. 207;
c) incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo
settore e degli enti religiosi che svolgono attivita' di oratorio o
attivita' similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera
a), attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione
previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
d) prevedere che i servizi di cui al presente comma possano
essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili,
in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di
ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i
loro fruitori e la comunita' locale.
ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a
promuovere la diffusione di opportunita' educative non formali
rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) aggiornare le disposizioni dei commi da 213 a 215
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo
misure in favore di iniziative dei comuni, volte a sostenere, in via
prioritaria, i nuclei familiari al cui interno vi siano figli
portatori di bisogni speciali e i nuclei familiari numerosi;
b) prevedere che, al fine di promuovere e potenziare i percorsi
di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico
dei minori, anche attraverso l'attivita' sportiva, artistica e
musicale, in particolare con riferimento alle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, le
iniziative di cui alla lettera a) possano essere svolte, anche
attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri
estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione
educativa e ricreativa per i minori ovvero anche attraverso le
istituzioni di cui all'articolo 1, commi 213 e 214, della legge 30
dicembre 2024, n. 207;
c) incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo
settore e degli enti religiosi che svolgono attivita' di oratorio o
attivita' similari nelle iniziative finanziate ai sensi della lettera
a), attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione
previste dagli articoli da 55 a 57 del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
d) prevedere che i servizi di cui al presente comma possano
essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili,
in grado di tenere conto delle esigenze amministrative, di
ottimizzare l'impiego delle risorse e di coinvolgere attivamente i
loro fruitori e la comunita' locale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I
pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e
indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere
definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data
di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque
essere adottati.
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I
pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e
indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere
definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari, da esprimere entro venti giorni dalla data
di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque
essere adottati.
3. Per l'attuazione della delega di cui al comma 1 e' autorizzata
la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 4 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 4 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,5 milioni di euro per
l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attivita'
educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alle attivita'
educative formali e non formali, di cui all'articolo 1, comma 213,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
Art. 3
Utilizzazione di spazi negli edifici scolastici
1. Al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i comuni, nel
rispetto dell'autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni
finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici
scolastici per le attivita' previste dall'articolo 1.
rispetto dell'autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni
finalizzate all'utilizzo degli spazi disponibili negli edifici
scolastici per le attivita' previste dall'articolo 1.
2. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Tavolo tecnico per le attivita' di educazione
non formale
non formale
1. Al fine di coordinare iniziative volte alla condivisione delle
migliori pratiche in materia di sostegno dei servizi e delle
attivita' educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli
enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli
organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e
alla co-progettazione, nonche' di favorire l'applicazione di altre
forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti
locali, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita', da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' istituito il tavolo tecnico per le attivita'
di educazione non formale.
migliori pratiche in materia di sostegno dei servizi e delle
attivita' educative non formali, di coadiuvare gli enti locali e gli
enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli
organizzativi utili a facilitare il ricorso alla co-programmazione e
alla co-progettazione, nonche' di favorire l'applicazione di altre
forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti
locali, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le
pari opportunita', da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' istituito il tavolo tecnico per le attivita'
di educazione non formale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico.
La composizione del tavolo e' determinata tenendo conto dei soggetti
e delle istituzioni coinvolti dalla presente legge, comprese le
associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati.
composizione, l'organizzazione e il funzionamento del tavolo tecnico.
La composizione del tavolo e' determinata tenendo conto dei soggetti
e delle istituzioni coinvolti dalla presente legge, comprese le
associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti del
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico di cui
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai
relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai
relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio