Testo originario
Art. 1
Principi generali di organizzazione dei mercati del gas e
dell'idrogeno
dell'idrogeno
1. I mercati del gas naturale e dell'idrogeno sono disciplinati e
regolati in base ai principi di liberta' degli scambi
transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le
reti europei, trasparenza e dinamicita' del sistema dei prezzi,
liberta' di scelta del fornitore, informazione e partecipazione
attiva dei clienti finali, protezione dei clienti vulnerabili e in
condizione di poverta' energetica, in conformita' alle previsioni di
cui al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
L'organizzazione del mercato tiene conto, altresi', dell'esigenza di
dare stabilita' agli investimenti necessari per la transizione
energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima
(PNIEC) e per l'aumento della capacita' di interconnessione di cui al
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, nonche' dell'esigenza di garantire priorita'
al dispacciamento dei vettori da fonti rinnovabili, con particolare
riferimento ai settori difficili da decarbonizzare.
regolati in base ai principi di liberta' degli scambi
transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le
reti europei, trasparenza e dinamicita' del sistema dei prezzi,
liberta' di scelta del fornitore, informazione e partecipazione
attiva dei clienti finali, protezione dei clienti vulnerabili e in
condizione di poverta' energetica, in conformita' alle previsioni di
cui al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
L'organizzazione del mercato tiene conto, altresi', dell'esigenza di
dare stabilita' agli investimenti necessari per la transizione
energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima
(PNIEC) e per l'aumento della capacita' di interconnessione di cui al
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, nonche' dell'esigenza di garantire priorita'
al dispacciamento dei vettori da fonti rinnovabili, con particolare
riferimento ai settori difficili da decarbonizzare.
2. I partecipanti al mercato interno del gas naturale e
dell'idrogeno provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto
nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.
dell'idrogeno provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto
nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.
Art. 2
Certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse
emissioni di carbonio
emissioni di carbonio
1. Il gas rinnovabile e' certificato conformemente alle previsioni
di cui agli articoli 42, 42-bis e 43 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199. I combustibili a basse emissioni di carbonio
sono certificati in conformita' alle metodologie individuate sulla
base delle previsioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
e del presente articolo.
di cui agli articoli 42, 42-bis e 43 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199. I combustibili a basse emissioni di carbonio
sono certificati in conformita' alle metodologie individuate sulla
base delle previsioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
e del presente articolo.
2. Al fine di garantire che la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di
carbonio sia pari almeno al 70 per cento rispetto al carburante
fossile di riferimento, gli operatori economici sono tenuti a
dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella
metodologia di cui al comma 7. A tal fine, gli operatori economici
utilizzano un sistema di equilibrio di massa in conformita'
all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di
carbonio sia pari almeno al 70 per cento rispetto al carburante
fossile di riferimento, gli operatori economici sono tenuti a
dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella
metodologia di cui al comma 7. A tal fine, gli operatori economici
utilizzano un sistema di equilibrio di massa in conformita'
all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
3. Il sistema nazionale di certificazione della sostenibilita',
istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 16, del decreto
legislativo n. 199 del 2021 e' aggiornato, secondo le modalita' ivi
previste, al fine di estenderne l'ambito di applicazione ai
combustibili a basse emissioni di carbonio e in conformita' alle
disposizioni di cui al presente articolo.
istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 16, del decreto
legislativo n. 199 del 2021 e' aggiornato, secondo le modalita' ivi
previste, al fine di estenderne l'ambito di applicazione ai
combustibili a basse emissioni di carbonio e in conformita' alle
disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli operatori economici appartenenti alla filiera aderiscono al
sistema nazionale di certificazione al fine di garantire:
a) l'affidabilita' delle informazioni che gli operatori economici
stessi forniscono in merito al rispetto della soglia di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra del 70 per cento, di cui al
comma 2, e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, di cui al comma 6;
b) un livello adeguato di verifica indipendente di parte terza
delle informazioni fornite e per accertare che i sistemi utilizzati
dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di
frode.
sistema nazionale di certificazione al fine di garantire:
a) l'affidabilita' delle informazioni che gli operatori economici
stessi forniscono in merito al rispetto della soglia di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra del 70 per cento, di cui al
comma 2, e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, di cui al comma 6;
b) un livello adeguato di verifica indipendente di parte terza
delle informazioni fornite e per accertare che i sistemi utilizzati
dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di
frode.
5. Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione
delle autorita' competenti, su richiesta, i dati utilizzati per
fornire le informazioni di cui al comma 4.
delle autorita' competenti, su richiesta, i dati utilizzati per
fornire le informazioni di cui al comma 4.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano a
prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di
carbonio siano prodotti nell'Unione europea o importati. Le
informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei
combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse
emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui
siti internet degli operatori, dei fornitori e del Gestore dei
servizi energetici (GSE) e aggiornate su base annuale.
prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di
carbonio siano prodotti nell'Unione europea o importati. Le
informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei
combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse
emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui
siti internet degli operatori, dei fornitori e del Gestore dei
servizi energetici (GSE) e aggiornate su base annuale.
7. La metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di
carbonio, diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato, e'
definita dal regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione
europea, dell'8 luglio 2025, fatto salvo quanto previsto per i
carburanti derivanti da carbonio riciclato, sottocategoria dei
combustibili a basse emissioni di carbonio, per i quali si applica il
regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione europea, del 10
febbraio 2023.
a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di
carbonio, diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato, e'
definita dal regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione
europea, dell'8 luglio 2025, fatto salvo quanto previsto per i
carburanti derivanti da carbonio riciclato, sottocategoria dei
combustibili a basse emissioni di carbonio, per i quali si applica il
regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione europea, del 10
febbraio 2023.
8. Se un operatore economico presenta prove o dati ottenuti
conformemente a un sistema riconosciuto con decisione adottata dalla
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, della
direttiva (UE) 2024/1788, l'operatore medesimo non ha l'obbligo di
fornire ulteriori prove del rispetto dei criteri per i quali il
sistema e' stato riconosciuto dalla Commissione europea.
conformemente a un sistema riconosciuto con decisione adottata dalla
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, della
direttiva (UE) 2024/1788, l'operatore medesimo non ha l'obbligo di
fornire ulteriori prove del rispetto dei criteri per i quali il
sistema e' stato riconosciuto dalla Commissione europea.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 33,
comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021,
esercita le proprie competenze anche in materia di combustibili a
basse emissioni di carbonio, secondo quanto stabilito dal presente
decreto.
decreto, il comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 33,
comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021,
esercita le proprie competenze anche in materia di combustibili a
basse emissioni di carbonio, secondo quanto stabilito dal presente
decreto.
10. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche
avvalendosi del Comitato di cui al comma 9, controlla il
funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano
verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario
riguardante i combustibili a basse emissioni di carbonio. Gli
organismi di certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tutte le informazioni
pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data,
l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora siano accertati casi
di mancata conformita', il Ministero dell'ambiente e sicurezza
energetica informa senza ritardo il sistema volontario.
avvalendosi del Comitato di cui al comma 9, controlla il
funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano
verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario
riguardante i combustibili a basse emissioni di carbonio. Gli
organismi di certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tutte le informazioni
pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data,
l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora siano accertati casi
di mancata conformita', il Ministero dell'ambiente e sicurezza
energetica informa senza ritardo il sistema volontario.
11. Gli operatori economici sono tenuti a inserire nella banca dati
dell'Unione europea istituita a norma dell'articolo 31-bis, paragrafo
1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali ad
essa collegate, in conformita' all'articolo 31-bis, paragrafo 2,
della medesima direttiva (UE) 2018/2001, le informazioni sulle
transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilita' del gas
rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in
linea con quanto prescritto per i combustibili rinnovabili
all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001. Laddove siano
state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita
di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle
stesse norme di cui al citato articolo 31-bis della direttiva (UE)
2018/2001 per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di
gas rinnovabile.
dell'Unione europea istituita a norma dell'articolo 31-bis, paragrafo
1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali ad
essa collegate, in conformita' all'articolo 31-bis, paragrafo 2,
della medesima direttiva (UE) 2018/2001, le informazioni sulle
transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilita' del gas
rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in
linea con quanto prescritto per i combustibili rinnovabili
all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001. Laddove siano
state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita
di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle
stesse norme di cui al citato articolo 31-bis della direttiva (UE)
2018/2001 per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di
gas rinnovabile.
Art. 3
Diritti contrattuali di base
1. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas
naturale e idrogeno da un fornitore di loro scelta, ove questi lo
accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i
requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. I clienti
finali hanno altresi' il diritto di avere piu' di un contratto di
fornitura di gas naturale o di idrogeno allo stesso tempo, purche'
siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.
naturale e idrogeno da un fornitore di loro scelta, ove questi lo
accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i
requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. I clienti
finali hanno altresi' il diritto di avere piu' di un contratto di
fornitura di gas naturale o di idrogeno allo stesso tempo, purche'
siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.
2. I clienti finali, ferma restando la normativa vigente relativa
alla tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali
previsti dai commi da 3 a 12, hanno il diritto a che i contratti di
fornitura di gas naturale e di idrogeno indichino, in maniera chiara
e agevolmente comprensibile:
a) l'identita', l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del
fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori;
b) i servizi forniti, le loro caratteristiche principali, i
livelli di qualita' dei servizi forniti e la data di allacciamento
iniziale;
c) i servizi di manutenzione offerti;
d) i mezzi disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulle
tariffe vigenti, gli addebiti per i servizi di manutenzione e i
prodotti o servizi a pacchetto;
e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di
cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da
questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto,
nonche' l'eventuale facolta', per il cliente, di risolvere in
anticipo il contratto senza oneri;
f) l'indennizzo e le modalita' di rimborso applicabili nel caso
in cui i livelli di qualita' previsti dal contratto non siano
raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
g) nel caso in cui l'oggetto del contratto includa prestazioni
ambientali, comprese le emissioni di biossido di carbonio se
applicabili, impegni chiari, oggettivi, accessibili e verificabili
apportati dal fornitore e, nel caso di fornitura di gas rinnovabile e
di gas a basse emissioni di carbonio, la certificazione del gas
rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio;
h) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le
relative modalita' procedimentali;
i) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse
le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri
aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente
indicate anche sulla fattura e sul sito internet del fornitore;
l) le informazioni sul fornitore e sul prezzo degli eventuali
prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas naturale o
idrogeno, se applicabili.
alla tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali
previsti dai commi da 3 a 12, hanno il diritto a che i contratti di
fornitura di gas naturale e di idrogeno indichino, in maniera chiara
e agevolmente comprensibile:
a) l'identita', l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del
fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori;
b) i servizi forniti, le loro caratteristiche principali, i
livelli di qualita' dei servizi forniti e la data di allacciamento
iniziale;
c) i servizi di manutenzione offerti;
d) i mezzi disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulle
tariffe vigenti, gli addebiti per i servizi di manutenzione e i
prodotti o servizi a pacchetto;
e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di
cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da
questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto,
nonche' l'eventuale facolta', per il cliente, di risolvere in
anticipo il contratto senza oneri;
f) l'indennizzo e le modalita' di rimborso applicabili nel caso
in cui i livelli di qualita' previsti dal contratto non siano
raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
g) nel caso in cui l'oggetto del contratto includa prestazioni
ambientali, comprese le emissioni di biossido di carbonio se
applicabili, impegni chiari, oggettivi, accessibili e verificabili
apportati dal fornitore e, nel caso di fornitura di gas rinnovabile e
di gas a basse emissioni di carbonio, la certificazione del gas
rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio;
h) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le
relative modalita' procedimentali;
i) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse
le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri
aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente
indicate anche sulla fattura e sul sito internet del fornitore;
l) le informazioni sul fornitore e sul prezzo degli eventuali
prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas naturale o
idrogeno, se applicabili.
3. Le condizioni contrattuali applicate ai clienti finali sono eque
e comunicate in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione
del contratto anche qualora il contratto medesimo sia stipulato per
il tramite di intermediari. Prima della conclusione del contratto, il
cliente finale ha altresi' diritto a ricevere:
a) le informazioni sul fornitore di prodotti o servizi e sul
prezzo di tali prodotti o servizi che sono legati o abbinati alla
fornitura di gas;
b) un documento informativo di sintesi, delle principali
condizioni contrattuali e delle ulteriori condizioni contrattuali, in
maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.
e comunicate in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione
del contratto anche qualora il contratto medesimo sia stipulato per
il tramite di intermediari. Prima della conclusione del contratto, il
cliente finale ha altresi' diritto a ricevere:
a) le informazioni sul fornitore di prodotti o servizi e sul
prezzo di tali prodotti o servizi che sono legati o abbinati alla
fornitura di gas;
b) un documento informativo di sintesi, delle principali
condizioni contrattuali e delle ulteriori condizioni contrattuali, in
maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.
4. La violazione del comma 3, ad opera del fornitore, e' causa di
nullita' del contratto di fornitura. La nullita' opera soltanto in
favore del cliente finale e puo' essere rilevata anche d'ufficio dal
giudice.
nullita' del contratto di fornitura. La nullita' opera soltanto in
favore del cliente finale e puo' essere rilevata anche d'ufficio dal
giudice.
5. Il cliente finale ha il diritto di ricevere dal fornitore una
comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di
modificare le condizioni contrattuali e della loro facolta' di
recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di
fornitura, il cliente finale deve essere altresi' informato, in via
diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua
entita', con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un
mese qualora si tratti di un cliente civile, rispetto alla data di
applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di
comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei
corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico
degli stessi non determinati dal fornitore. I clienti finali hanno
altresi' il diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente
in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di
durata, ne' risolvano i contratti prima della scadenza.
comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di
modificare le condizioni contrattuali e della loro facolta' di
recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di
fornitura, il cliente finale deve essere altresi' informato, in via
diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua
entita', con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un
mese qualora si tratti di un cliente civile, rispetto alla data di
applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di
comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei
corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico
degli stessi non determinati dal fornitore. I clienti finali hanno
altresi' il diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente
in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di
durata, ne' risolvano i contratti prima della scadenza.
6. Nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale puo'
recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante
posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal
fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi,
decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5. La
comunicazione di cui al comma 5 indica gli indirizzi, ivi compreso
almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la
dichiarazione di recesso puo' essere trasmessa.
recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante
posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal
fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi,
decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5. La
comunicazione di cui al comma 5 indica gli indirizzi, ivi compreso
almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la
dichiarazione di recesso puo' essere trasmessa.
7. I fornitori di gas naturale e di idrogeno forniscono ai clienti
finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe
praticati, nonche' sulle condizioni contrattuali generalmente
praticate per l'accesso e l'uso dei servizi, incluse, se previste, le
promozioni e gli sconti. I fornitori specificano se il prezzo
applicato e' di natura fissa o variabile. Le informazioni
contrattuali fondamentali sono evidenziate in modo chiaro e
comprensibile.
finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe
praticati, nonche' sulle condizioni contrattuali generalmente
praticate per l'accesso e l'uso dei servizi, incluse, se previste, le
promozioni e gli sconti. I fornitori specificano se il prezzo
applicato e' di natura fissa o variabile. Le informazioni
contrattuali fondamentali sono evidenziate in modo chiaro e
comprensibile.
8. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di
pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non
puo' in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali
differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai
differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non
discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare
i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un
determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di
prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non puo'
determinare condizioni svantaggiose per i clienti.
pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non
puo' in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali
differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai
differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non
discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare
i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un
determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di
prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non puo'
determinare condizioni svantaggiose per i clienti.
9. I fornitori di gas naturale e di idrogeno applicano condizioni
generali di fornitura eque e trasparenti, redatte in un linguaggio
semplice e univoco, prive di ostacoli non contrattuali all'esercizio
dei diritti dei clienti finali, quali un'eccessiva documentazione. I
clienti finali sono altresi' tutelati contro pratiche di vendita
sleali o ingannevoli.
generali di fornitura eque e trasparenti, redatte in un linguaggio
semplice e univoco, prive di ostacoli non contrattuali all'esercizio
dei diritti dei clienti finali, quali un'eccessiva documentazione. I
clienti finali sono altresi' tutelati contro pratiche di vendita
sleali o ingannevoli.
10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione
dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei
fornitori, in modo semplice, equo e rapido.
dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei
fornitori, in modo semplice, equo e rapido.
11. I clienti civili di gas naturale hanno diritto di essere
informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative
alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto
alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non
inferiore a un mese. Le misure alternative possono consistere in
fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici,
in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento
alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in
moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i
clienti interessati.
informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative
alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto
alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non
inferiore a un mese. Le misure alternative possono consistere in
fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici,
in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento
alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in
moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i
clienti interessati.
12. I clienti finali hanno diritto a che i fornitori non risolvano
i contratti o non interrompano la fornitura per motivi che sono
oggetto di un reclamo o di una risoluzione extragiudiziale delle
controversie e non pregiudichino i diritti e gli obblighi
contrattuali.
i contratti o non interrompano la fornitura per motivi che sono
oggetto di un reclamo o di una risoluzione extragiudiziale delle
controversie e non pregiudichino i diritti e gli obblighi
contrattuali.
13. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), con uno o piu' atti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, adegua la disciplina
regolatoria al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente
articolo con riferimento al settore della vendita di gas naturale. La
medesima Autorita' con uno o piu' atti regolatori applica le
disposizioni di cui al presente articolo al settore della vendita
dell'idrogeno sulla base di criteri di gradualita' tenuto conto del
livello di maturita' del relativo mercato.
(ARERA), con uno o piu' atti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, adegua la disciplina
regolatoria al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente
articolo con riferimento al settore della vendita di gas naturale. La
medesima Autorita' con uno o piu' atti regolatori applica le
disposizioni di cui al presente articolo al settore della vendita
dell'idrogeno sulla base di criteri di gradualita' tenuto conto del
livello di maturita' del relativo mercato.
Art. 4
Diritto a cambiare fornitore
1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas naturale
e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas naturale e
dell'idrogeno senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai
tempi e nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un termine
massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta.
e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas naturale e
dell'idrogeno senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai
tempi e nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un termine
massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un
partecipante al mercato all'altro non deve richiedere piu' di
ventiquattro ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno
lavorativo, secondo modalita' individuate dall'ARERA.
partecipante al mercato all'altro non deve richiedere piu' di
ventiquattro ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno
lavorativo, secondo modalita' individuate dall'ARERA.
3. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 4, l'esercizio
del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese
che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a
termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio
non superiore a 10 milioni di euro, non e' soggetto ad alcun onere
per cambio fornitore, anche qualora la fornitura sia abbinata o
connessa ad altri servizi o prodotti.
del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese
che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a
termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio
non superiore a 10 milioni di euro, non e' soggetto ad alcun onere
per cambio fornitore, anche qualora la fornitura sia abbinata o
connessa ad altri servizi o prodotti.
4. Il fornitore puo' imporre oneri di risoluzione anticipata nei
contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, qualora il cliente
decida di recedere volontariamente prima della scadenza, a condizione
che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e
agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato
prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia
stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma
richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non puo' eccedere
la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal
partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello
scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a
eventuali pacchetti di investimenti o servizi gia' forniti al cliente
nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita'
di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.
contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, qualora il cliente
decida di recedere volontariamente prima della scadenza, a condizione
che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e
agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato
prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia
stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma
richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non puo' eccedere
la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal
partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello
scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a
eventuali pacchetti di investimenti o servizi gia' forniti al cliente
nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita'
di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.
5. I clienti civili di gas naturale e di idrogeno hanno diritto di
partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore, alle
stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente
articolo per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi.
partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore, alle
stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente
articolo per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi.
6. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a
contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore da
parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilita' di
cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate
procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette, e assicura
che i clienti abbiano informazioni chiare sul cambio fornitore di gas
naturale e idrogeno anche attraverso gli sportelli di cui
all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a
contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore da
parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilita' di
cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate
procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette, e assicura
che i clienti abbiano informazioni chiare sul cambio fornitore di gas
naturale e idrogeno anche attraverso gli sportelli di cui
all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
Art. 5
Diritti e tutela dei consumatori in relazione alla graduale
eliminazione del gas naturale
eliminazione del gas naturale
1. Nel caso di disconnessione degli utenti dalla rete in relazione
alla graduale eliminazione del gas naturale per garantire il rispetto
dell'attuazione dell'obiettivo della neutralita' climatica, l'ARERA,
con uno o piu' provvedimenti, provvede affinche':
a) gli utenti della rete, i clienti finali e i soggetti
interessati siano informati con adeguato anticipo della data prevista
per la disconnessione, delle fasi previste e del relativo calendario;
b) i clienti finali ricevano informazioni sulle opzioni di
riscaldamento sostenibili, abbiano accesso a un'adeguata consulenza e
siano informati sui meccanismi di sostegno disponibili attraverso lo
Sportello per il consumatore energia e ambiente e gli sportelli unici
di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164;
c) eventuali trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati
siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024 e siano non discriminatori tra categorie di
clienti e tra vettori energetici;
d) nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del gas
naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei
clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di poverta'
energetica.
alla graduale eliminazione del gas naturale per garantire il rispetto
dell'attuazione dell'obiettivo della neutralita' climatica, l'ARERA,
con uno o piu' provvedimenti, provvede affinche':
a) gli utenti della rete, i clienti finali e i soggetti
interessati siano informati con adeguato anticipo della data prevista
per la disconnessione, delle fasi previste e del relativo calendario;
b) i clienti finali ricevano informazioni sulle opzioni di
riscaldamento sostenibili, abbiano accesso a un'adeguata consulenza e
siano informati sui meccanismi di sostegno disponibili attraverso lo
Sportello per il consumatore energia e ambiente e gli sportelli unici
di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164;
c) eventuali trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati
siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024 e siano non discriminatori tra categorie di
clienti e tra vettori energetici;
d) nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del gas
naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei
clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di poverta'
energetica.
Art. 6
Clienti attivi sul mercato del gas naturale
1. I clienti finali di gas naturale, ivi inclusi i clienti
appartenenti al settore agricolo e al settore pubblico, hanno diritto
di agire in qualita' di clienti attivi senza essere soggetti a
procedure o oneri discriminatori o sproporzionati, ne' a oneri di
rete non commisurati ai costi effettivi. Essi mantengono tutti i
diritti riconosciuti ai clienti finali.
appartenenti al settore agricolo e al settore pubblico, hanno diritto
di agire in qualita' di clienti attivi senza essere soggetti a
procedure o oneri discriminatori o sproporzionati, ne' a oneri di
rete non commisurati ai costi effettivi. Essi mantengono tutti i
diritti riconosciuti ai clienti finali.
2. I clienti attivi di gas naturale:
a) possono operare individualmente sul mercato o in forma
consorziata;
b) hanno il diritto di vendere sul mercato il gas rinnovabile
autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;
c) hanno il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza
energetica;
d) possono delegare a un soggetto terzo la gestione degli
impianti necessari per la loro attivita', ivi compresi
l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la
manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta
considerarsi clienti attivi;
e) sono soggetti a oneri di rete idonei a rispettare i costi,
trasparenti e non discriminatori, cosi' da garantire un contributo
adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di
sistema;
f) sono responsabili dal punto di vista finanziario degli
squilibri che apportano al sistema del gas naturale ovvero delegano a
un soggetto responsabile del bilanciamento, in conformita'
dell'articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
a) possono operare individualmente sul mercato o in forma
consorziata;
b) hanno il diritto di vendere sul mercato il gas rinnovabile
autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;
c) hanno il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza
energetica;
d) possono delegare a un soggetto terzo la gestione degli
impianti necessari per la loro attivita', ivi compresi
l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la
manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta
considerarsi clienti attivi;
e) sono soggetti a oneri di rete idonei a rispettare i costi,
trasparenti e non discriminatori, cosi' da garantire un contributo
adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di
sistema;
f) sono responsabili dal punto di vista finanziario degli
squilibri che apportano al sistema del gas naturale ovvero delegano a
un soggetto responsabile del bilanciamento, in conformita'
dell'articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio del gas
naturale rinnovabile:
a) hanno diritto alla connessione alla rete entro un termine
ragionevole dalla richiesta, purche' siano soddisfatte le condizioni
necessarie, ivi inclusa la responsabilita' del bilanciamento;
b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi
compresi gli oneri di rete, per il gas immagazzinato che rimane nella
loro disponibilita';
c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri
sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o
provvedimenti a contenuto equivalente;
d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente,
se tecnicamente possibile.
naturale rinnovabile:
a) hanno diritto alla connessione alla rete entro un termine
ragionevole dalla richiesta, purche' siano soddisfatte le condizioni
necessarie, ivi inclusa la responsabilita' del bilanciamento;
b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi
compresi gli oneri di rete, per il gas immagazzinato che rimane nella
loro disponibilita';
c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri
sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o
provvedimenti a contenuto equivalente;
d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente,
se tecnicamente possibile.
Art. 7
Bollette e informazioni di fatturazione
1. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri
fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate,
facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e
idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri
fornitori. I clienti finali hanno altresi' il diritto di ricevere, su
loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e
comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata
bolletta e' stata compilata. La spiegazione deve risultare
particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate
sui consumi effettivi.
fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate,
facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e
idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri
fornitori. I clienti finali hanno altresi' il diritto di ricevere, su
loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e
comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata
bolletta e' stata compilata. La spiegazione deve risultare
particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate
sui consumi effettivi.
2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni di cui
al comma 1 in maniera gratuita.
al comma 1 in maniera gratuita.
3. I clienti finali possono chiedere al proprio fornitore di
ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato
elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno
diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle
bollette.
ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato
elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno
diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle
bollette.
4. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei
prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, cio'
e' indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista
variazione.
prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, cio'
e' indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista
variazione.
5. Le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse
soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato I al presente
decreto.
soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato I al presente
decreto.
6. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le
organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro unico nazionale
ai sensi dell'articolo 45 del codice del terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stabilisce le misure
tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i
diritti di cui al presente articolo. Con i medesimi provvedimenti di
cui al primo periodo possono essere altresi' previsti requisiti
ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente
articolo.
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le
organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro unico nazionale
ai sensi dell'articolo 45 del codice del terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stabilisce le misure
tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i
diritti di cui al presente articolo. Con i medesimi provvedimenti di
cui al primo periodo possono essere altresi' previsti requisiti
ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente
articolo.
Art. 8
Sistemi di misurazione intelligenti del gas naturale
1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti e'
effettuata solo dopo una valutazione costi-benefici, sulla base di
criteri individuati dall'ARERA in conformita' dei principi di cui
all'allegato II al presente decreto, che individui i benefici netti
per i clienti derivanti dall'uso dei contatori intelligenti e dalla
sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. Qualora
la valutazione costi-benefici abbia esito negativo, la stessa e'
riesaminata in caso di mutamenti significativi delle condizioni di
base o degli sviluppi tecnologici e di mercato.
effettuata solo dopo una valutazione costi-benefici, sulla base di
criteri individuati dall'ARERA in conformita' dei principi di cui
all'allegato II al presente decreto, che individui i benefici netti
per i clienti derivanti dall'uso dei contatori intelligenti e dalla
sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. Qualora
la valutazione costi-benefici abbia esito negativo, la stessa e'
riesaminata in caso di mutamenti significativi delle condizioni di
base o degli sviluppi tecnologici e di mercato.
2. L'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei
sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena
interoperabilita', in particolare con i sistemi di gestione
dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonche'
la capacita' di fornire informazioni per i sistemi di gestione
energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle
pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di
interoperabilita', e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le
seguenti condizioni:
a) il consumo effettivo di gas naturale deve essere accuratamente
misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo
effettivo inclusi dati sui consumi storici convalidati, resi
accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti
finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonche' i piu' recenti
dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi
accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza
costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o
mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza
energetica automatizzata e di altri servizi;
b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della
comunicazione dei dati e' conforme alla pertinente normativa europea,
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il
piu' alto livello di cyber-sicurezza, d'intesa con l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, e dei costi,
alla luce del principio di proporzionalita';
c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro
dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea
sulla protezione e il trattamento dei dati personali;
d) se il cliente finale lo richiede, i dati sul consumo del gas
naturale sono messi a disposizione, in conformita' agli atti di
esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 23
della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, attraverso un'interfaccia di
comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza,
oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il
cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente
comprensibile, cosi' da consentire il raffronto tra offerte
comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita' dei suoi
dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi
senza costi aggiuntivi;
e) l'operatore, prima ovvero, al piu' tardi, al momento
dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente
una consulenza e informazioni adeguate, con particolare riferimento
al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della
lettura e di monitoraggio del consumo di energia nonche' alla
raccolta e al trattamento dei suoi dati personali a norma della
pertinente normativa in materia di protezione dei dati;
f) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la
rilevazione dei consumi e la fatturazione dei clienti finali con una
risoluzione temporale almeno pari al piu' breve periodo di
regolazione previsto nel mercato nazionale;
g) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti
finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalita' consentite
dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA avviene in maniera non
discriminatoria.
sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena
interoperabilita', in particolare con i sistemi di gestione
dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonche'
la capacita' di fornire informazioni per i sistemi di gestione
energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle
pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di
interoperabilita', e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le
seguenti condizioni:
a) il consumo effettivo di gas naturale deve essere accuratamente
misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo
effettivo inclusi dati sui consumi storici convalidati, resi
accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti
finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonche' i piu' recenti
dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi
accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza
costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o
mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza
energetica automatizzata e di altri servizi;
b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della
comunicazione dei dati e' conforme alla pertinente normativa europea,
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il
piu' alto livello di cyber-sicurezza, d'intesa con l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, e dei costi,
alla luce del principio di proporzionalita';
c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro
dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea
sulla protezione e il trattamento dei dati personali;
d) se il cliente finale lo richiede, i dati sul consumo del gas
naturale sono messi a disposizione, in conformita' agli atti di
esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 23
della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, attraverso un'interfaccia di
comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza,
oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il
cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente
comprensibile, cosi' da consentire il raffronto tra offerte
comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita' dei suoi
dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi
senza costi aggiuntivi;
e) l'operatore, prima ovvero, al piu' tardi, al momento
dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente
una consulenza e informazioni adeguate, con particolare riferimento
al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della
lettura e di monitoraggio del consumo di energia nonche' alla
raccolta e al trattamento dei suoi dati personali a norma della
pertinente normativa in materia di protezione dei dati;
f) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la
rilevazione dei consumi e la fatturazione dei clienti finali con una
risoluzione temporale almeno pari al piu' breve periodo di
regolazione previsto nel mercato nazionale;
g) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti
finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalita' consentite
dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA avviene in maniera non
discriminatoria.
3. L'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di contribuzione dei
clienti finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi di
misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma 2,
in modo trasparente e non discriminatorio, nonche' tenendo conto dei
benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorita'
verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai
clienti finali a seguito dell'introduzione dei descritti sistemi di
misurazione intelligenti.
clienti finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi di
misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma 2,
in modo trasparente e non discriminatorio, nonche' tenendo conto dei
benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorita'
verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai
clienti finali a seguito dell'introduzione dei descritti sistemi di
misurazione intelligenti.
4. Nel caso di installazione di misuratori intelligenti, i clienti
ricevono informazioni chiare e comprensibili in merito ai benefici
dei contatori intelligenti, anche attraverso gli sportelli unici di
cui all'articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164. Tali informazioni:
a) includono consigli su come utilizzare i sistemi di misurazione
intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica;
b) rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in condizioni
di poverta' energetica o dei clienti vulnerabili.
ricevono informazioni chiare e comprensibili in merito ai benefici
dei contatori intelligenti, anche attraverso gli sportelli unici di
cui all'articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164. Tali informazioni:
a) includono consigli su come utilizzare i sistemi di misurazione
intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica;
b) rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in condizioni
di poverta' energetica o dei clienti vulnerabili.
5. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui al comma
2 si applicano unicamente agli impianti futuri e a quelli che
sostituiscono gli impianti esistenti. I sistemi di misurazione
intelligenti gia' installati o i cui lavori siano stati avviati prima
del 4 agosto 2024 restano in funzione per l'intera durata del loro
ciclo di vita. Ferma restando l'analisi costi benefici di cui al
comma 1, i sistemi che non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e
all'allegato II al presente decreto, restano operativi entro e non
oltre la data del 5 agosto 2036. L'avvio dei lavori coincide con la
data di inizio dei lavori di costruzione richiesti dall'investimento
ovvero, se antecedente, con la data del primo fermo impegno a
ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la data in cui
sia stato assunto qualsiasi altro impegno tale da rendere
irreversibile l'investimento. In caso di acquisizione, l'avvio dei
lavori coincide con la data di acquisizione degli attivi direttamente
collegati allo stabilimento acquistato. L'acquisto di un terreno e le
attivita' preparatorie, quali la richiesta di permessi o
autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilita' non
integrano l'avvio dei lavori.
2 si applicano unicamente agli impianti futuri e a quelli che
sostituiscono gli impianti esistenti. I sistemi di misurazione
intelligenti gia' installati o i cui lavori siano stati avviati prima
del 4 agosto 2024 restano in funzione per l'intera durata del loro
ciclo di vita. Ferma restando l'analisi costi benefici di cui al
comma 1, i sistemi che non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e
all'allegato II al presente decreto, restano operativi entro e non
oltre la data del 5 agosto 2036. L'avvio dei lavori coincide con la
data di inizio dei lavori di costruzione richiesti dall'investimento
ovvero, se antecedente, con la data del primo fermo impegno a
ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la data in cui
sia stato assunto qualsiasi altro impegno tale da rendere
irreversibile l'investimento. In caso di acquisizione, l'avvio dei
lavori coincide con la data di acquisizione degli attivi direttamente
collegati allo stabilimento acquistato. L'acquisto di un terreno e le
attivita' preparatorie, quali la richiesta di permessi o
autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilita' non
integrano l'avvio dei lavori.
6. Nel caso in cui l'analisi costi-benefici di cui al comma 1 abbia
avuto esito negativo, i clienti finali hanno comunque diritto a
richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di
contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci,
anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal
cliente finale e' dotato, ove tecnicamente possibile, degli stessi
requisiti di cui al comma 2 e assicura l'interoperabilita' ed e' in
grado di realizzare la connettivita' delle infrastrutture di
misurazione con i sistemi di gestione dell'energia. Il cliente finale
che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore
intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma
chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilita', e i
realistici vantaggi del contatore, nonche' i costi a suo carico. Il
contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un
termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro
mesi.
avuto esito negativo, i clienti finali hanno comunque diritto a
richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di
contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci,
anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal
cliente finale e' dotato, ove tecnicamente possibile, degli stessi
requisiti di cui al comma 2 e assicura l'interoperabilita' ed e' in
grado di realizzare la connettivita' delle infrastrutture di
misurazione con i sistemi di gestione dell'energia. Il cliente finale
che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore
intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma
chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilita', e i
realistici vantaggi del contatore, nonche' i costi a suo carico. Il
contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un
termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro
mesi.
7. I clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti
hanno diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado
di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente
leggibili.
hanno diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado
di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente
leggibili.
Art. 9
Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno
1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel
sistema dell'idrogeno e' soggetta a valutazione costi-benefici
secondo criteri individuati dall'ARERA in conformita' all'allegato II
al presente decreto.
sistema dell'idrogeno e' soggetta a valutazione costi-benefici
secondo criteri individuati dall'ARERA in conformita' all'allegato II
al presente decreto.
2. I sistemi di misurazione intelligenti sono in grado di misurare
con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo
d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione e
controllo, utilizzando una forma di comunicazione elettronica.
L'ARERA stabilisce i requisiti funzionali minimi dei sistemi di
misurazione intelligenti nonche' i requisiti di interoperabilita',
assicurando la sicurezza degli stessi e della comunicazione dei
pertinenti dati e la riservatezza di clienti finali, in conformita'
alla normativa europea nonche' l'interoperabilita' di tali sistemi e
le procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati.
con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo
d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione e
controllo, utilizzando una forma di comunicazione elettronica.
L'ARERA stabilisce i requisiti funzionali minimi dei sistemi di
misurazione intelligenti nonche' i requisiti di interoperabilita',
assicurando la sicurezza degli stessi e della comunicazione dei
pertinenti dati e la riservatezza di clienti finali, in conformita'
alla normativa europea nonche' l'interoperabilita' di tali sistemi e
le procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati.
3. L'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di contribuzione dei
clienti finali all'introduzione di sistemi di misurazione
intelligenti nel sistema dell'idrogeno in modo trasparente e non
discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per
l'intera filiera, ivi compreso per le operazioni di rete, nel
calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate
dai medesimi.
clienti finali all'introduzione di sistemi di misurazione
intelligenti nel sistema dell'idrogeno in modo trasparente e non
discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per
l'intera filiera, ivi compreso per le operazioni di rete, nel
calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate
dai medesimi.
4. Nel caso in cui l'introduzione dei sistemi di misurazione
intelligenti per l'idrogeno sia stata valutata negativamente in
seguito all'analisi costi-benefici di cui al comma 1, la valutazione
medesima e' riveduta tenuto conto dei cambiamenti significativi delle
ipotesi di base e degli sviluppi tecnologici e del mercato.
intelligenti per l'idrogeno sia stata valutata negativamente in
seguito all'analisi costi-benefici di cui al comma 1, la valutazione
medesima e' riveduta tenuto conto dei cambiamenti significativi delle
ipotesi di base e degli sviluppi tecnologici e del mercato.
Art. 10
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) dopo le parole: «si applicano in modo non discriminatorio
anche» sono inserite le seguenti: «al gas rinnovabile, al gas a basse
emissioni di carbonio, al biometano» e dopo le parole: «ordine
tecnico o di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, al fine di
realizzare mercati del gas concorrenziali, sicuri e sostenibili dal
punto di vista ambientale»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Non sono
ammesse discriminazioni tra le imprese riguardo ai loro diritti o
obblighi.».
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Al fine di favorire la decarbonizzazione, e' sempre
ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas
rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio che siano pur
sempre conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. E'
ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per la fornitura
di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento purche' la
durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) dopo le parole: «si applicano in modo non discriminatorio
anche» sono inserite le seguenti: «al gas rinnovabile, al gas a basse
emissioni di carbonio, al biometano» e dopo le parole: «ordine
tecnico o di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, al fine di
realizzare mercati del gas concorrenziali, sicuri e sostenibili dal
punto di vista ambientale»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Non sono
ammesse discriminazioni tra le imprese riguardo ai loro diritti o
obblighi.».
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Al fine di favorire la decarbonizzazione, e' sempre
ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per i gas
rinnovabili e i gas a basse emissioni di carbonio che siano pur
sempre conformi alle norme sulla concorrenza dell'Unione europea. E'
ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per la fornitura
di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento purche' la
durata non si protragga oltre il 31 dicembre 2049.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «gas naturale» sono inserite
le seguenti: «o idrogeno»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «gas naturale» sono inserite
le seguenti: «o idrogeno»;
c) alla lettera d), dopo le parole: «gas naturale», ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;
d) alla lettera n), dopo le parole: «consegna ai clienti» sono
aggiunte le seguenti: «, a esclusione della fornitura»;
e) alla lettera o) dopo le parole: «liquefatto (GNL),» sono
inserite le seguenti: «o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di
idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati
dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo,»;
f) la lettera r) e' abrogata;
g) la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
«v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale
o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un
gruppo di imprese di idrogeno in cui la stessa persona o le stesse
persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare
un controllo e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno
una delle funzioni di trasporto del gas naturale, trasporto
dell'idrogeno, distribuzione del gas naturale, distribuzione
dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, rigassificazione
di GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle
funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;»;
h) alla lettera ee), dopo la parola: «sistema» sono inserite le
seguenti: «del gas naturale»;
i) alla lettera jj), dopo le parole: «la persona fisica o
giuridica che rifornisce» sono inserite le seguenti: «di gas naturale
o idrogeno il sistema»;
l) alla lettera kk-ter), dopo le parole: «all'articolo 33,
paragrafo 1 della medesima direttiva,» sono inserite le seguenti: «ai
sensi dell'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio»;
m) alla lettera kk-terdecies), dopo le parole: «gas naturale»
sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;
n) alla lettera kk-quaterdecies), dopo le parole: «gas naturale»
sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;
o) alla lettera kk-sexiesdecies), dopo le parole: «gas naturale»
sono inserite le seguenti: «o di idrogeno»;
p) dopo la lettera kk-septiesdecies) sono aggiunte le seguenti:
«kk-duodevicies) gas naturale: gas costituito principalmente di
metano, incluso biometano, o altri tipi di gas, che puo' essere
iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale
sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
kk-undevicies) gas rinnovabile: combustibile gassoso prodotto
dalle biomasse, incluso il biogas che e' stato trasformato in
biometano e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll) del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199;
kk-vicies) gas a basse emissioni di carbonio: la parte di
combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato
ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici
gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse
emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al
carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di
origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma
dell'articolo 29-bis, paragrafo 3, della medesima direttiva (UE)
2018/2001;
kk-vicies semel) combustibili a basse emissioni di carbonio: i
carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2,
punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse
emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il
cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di
carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante
fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non
biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo
29-bis, paragrafo 3, della medesima direttiva (UE) 2018/2001;
kk-vicies bis) fornitore di ultima istanza: l'esercente
designato che assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali
che rimangono senza fornitore;
kk-vicies ter) impresa di gas naturale integrata: l'impresa
integrata verticalmente o orizzontalmente;
kk-vicies quater) contratto a lungo termine: il contratto di
fornitura di gas di durata superiore a un anno;
kk-vicies quinquies) sistema di entrata-uscita: un modello di
accesso per il gas naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del
sistema prenotano diritti di capacita' in modo indipendente ai punti
di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e puo'
includere l'intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le
reti dell'idrogeno;
kk-vicies sexies) zona di bilanciamento: il sistema al quale si
applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di
trasporto e puo' includere gli interi sistemi di distribuzione o
parte di essi;
kk-vicies septies) punto di scambio virtuale: il punto
commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita
presso il quale il gas naturale o l'idrogeno sono scambiati tra
venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacita';
kk-duodetricies) utente della rete: il cliente o il potenziale
cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema,
nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue
funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;
kk-undetricies) punto di entrata: il punto soggetto a procedure
di prenotazione da parte degli utenti della rete che da' accesso al
sistema di entrata-uscita;
kk-tricies) punto di uscita: il punto soggetto a procedure di
prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso
di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
kk-tricies semel) punto di interconnessione: il punto fisico o
virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che
collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella
misura in cui tale punto e' soggetto a procedure di prenotazione da
parte degli utenti della rete;
kk-tricies bis) punto di interconnessione virtuale: due o piu'
punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi
adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un
unico servizio di capacita';
kk-tricies ter) partecipante al mercato: la persona fisica o
giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che
gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di
ordini di compravendita su uno o piu' mercati del gas naturale o
dell'idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;
kk-tricies quater) oneri di risoluzione del contratto:
qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai
partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di
gas o di servizi attinenti;
kk-tricies quinquies) oneri per cambio di fornitore: qualsiasi
onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al
mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in
caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato,
compresi gli oneri di risoluzione del contratto;
kk-tricies sexies) informazioni di fatturazione: le
informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la
richiesta di pagamento;
kk-tricies septies) contatore convenzionale: il contatore
analogico o elettronico sprovvisto della capacita' di trasmettere e
ricevere dati;
kk-duodequadragies) interoperabilita': nel contesto dei sistemi
di misurazione intelligenti, la capacita' di due o piu' reti,
sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori
dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e
utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;
kk-undequadragies) piu' recenti disponibili: nel contesto dei
sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di
tempo che corrisponde al piu' breve periodo di regolazione nel
mercato nazionale;
kk-quadragies) migliori tecniche disponibili: nel contesto
della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di
misurazione intelligente, le tecniche piu' efficaci, avanzate e
idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le
condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione europea sulla
protezione dei dati e sulla sicurezza;
kk-quadragies semel) poverta' energetica: la poverta'
energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE)
2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre
2023;
kk-quadragies bis) cliente attivo: il cliente finale di gas
naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale
che:
1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto nei
propri locali situati all'interno di un'area delimitata;
2) purche' le attivita' non costituiscano la principale
attivita' commerciale o professionale del cliente finale e siano
conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile,
in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto
serra, alternativamente:
2.1) vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il
sistema del gas naturale;
2.2) partecipa a meccanismi di flessibilita' o di
efficienza energetica;
kk-quadragies ter) efficienza energetica al primo posto: il
principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi
dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
kk-quadragies quater) riconversione: la riconversione ai sensi
dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.».
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «gas naturale» sono inserite
le seguenti: «o idrogeno»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «gas naturale» sono inserite
le seguenti: «o idrogeno»;
c) alla lettera d), dopo le parole: «gas naturale», ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;
d) alla lettera n), dopo le parole: «consegna ai clienti» sono
aggiunte le seguenti: «, a esclusione della fornitura»;
e) alla lettera o) dopo le parole: «liquefatto (GNL),» sono
inserite le seguenti: «o di idrogeno, anche sotto forma di vettori di
idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati
dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo,»;
f) la lettera r) e' abrogata;
g) la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
«v) impresa verticalmente integrata: un'impresa di gas naturale
o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un
gruppo di imprese di idrogeno in cui la stessa persona o le stesse
persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare
un controllo e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno
una delle funzioni di trasporto del gas naturale, trasporto
dell'idrogeno, distribuzione del gas naturale, distribuzione
dell'idrogeno, gestione di terminali dell'idrogeno, rigassificazione
di GNL o stoccaggio di gas naturale o di idrogeno, e almeno una delle
funzioni di produzione o fornitura di gas naturale o di idrogeno;»;
h) alla lettera ee), dopo la parola: «sistema» sono inserite le
seguenti: «del gas naturale»;
i) alla lettera jj), dopo le parole: «la persona fisica o
giuridica che rifornisce» sono inserite le seguenti: «di gas naturale
o idrogeno il sistema»;
l) alla lettera kk-ter), dopo le parole: «all'articolo 33,
paragrafo 1 della medesima direttiva,» sono inserite le seguenti: «ai
sensi dell'articolo 2, punto 12), della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio»;
m) alla lettera kk-terdecies), dopo le parole: «gas naturale»
sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;
n) alla lettera kk-quaterdecies), dopo le parole: «gas naturale»
sono inserite le seguenti: «o idrogeno»;
o) alla lettera kk-sexiesdecies), dopo le parole: «gas naturale»
sono inserite le seguenti: «o di idrogeno»;
p) dopo la lettera kk-septiesdecies) sono aggiunte le seguenti:
«kk-duodevicies) gas naturale: gas costituito principalmente di
metano, incluso biometano, o altri tipi di gas, che puo' essere
iniettato nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale
sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
kk-undevicies) gas rinnovabile: combustibile gassoso prodotto
dalle biomasse, incluso il biogas che e' stato trasformato in
biometano e i combustibili rinnovabili di origine non biologica ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll) del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199;
kk-vicies) gas a basse emissioni di carbonio: la parte di
combustibili gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato
ai sensi dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici
gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse
emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al
carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di
origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma
dell'articolo 29-bis, paragrafo 3, della medesima direttiva (UE)
2018/2001;
kk-vicies semel) combustibili a basse emissioni di carbonio: i
carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2,
punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse
emissioni di carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il
cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di
carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante
fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non
biologica di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo
29-bis, paragrafo 3, della medesima direttiva (UE) 2018/2001;
kk-vicies bis) fornitore di ultima istanza: l'esercente
designato che assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali
che rimangono senza fornitore;
kk-vicies ter) impresa di gas naturale integrata: l'impresa
integrata verticalmente o orizzontalmente;
kk-vicies quater) contratto a lungo termine: il contratto di
fornitura di gas di durata superiore a un anno;
kk-vicies quinquies) sistema di entrata-uscita: un modello di
accesso per il gas naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del
sistema prenotano diritti di capacita' in modo indipendente ai punti
di entrata e di uscita, che include il sistema di trasporto e puo'
includere l'intero sistema di distribuzione o parte di esso, o le
reti dell'idrogeno;
kk-vicies sexies) zona di bilanciamento: il sistema al quale si
applica un dato regime di bilanciamento, che include il sistema di
trasporto e puo' includere gli interi sistemi di distribuzione o
parte di essi;
kk-vicies septies) punto di scambio virtuale: il punto
commerciale non fisico all'interno di un sistema di entrata-uscita
presso il quale il gas naturale o l'idrogeno sono scambiati tra
venditore e acquirente senza bisogno di prenotare capacita';
kk-duodetricies) utente della rete: il cliente o il potenziale
cliente del gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema,
nella misura in cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue
funzioni in relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;
kk-undetricies) punto di entrata: il punto soggetto a procedure
di prenotazione da parte degli utenti della rete che da' accesso al
sistema di entrata-uscita;
kk-tricies) punto di uscita: il punto soggetto a procedure di
prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso
di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
kk-tricies semel) punto di interconnessione: il punto fisico o
virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che
collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella
misura in cui tale punto e' soggetto a procedure di prenotazione da
parte degli utenti della rete;
kk-tricies bis) punto di interconnessione virtuale: due o piu'
punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi
adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un
unico servizio di capacita';
kk-tricies ter) partecipante al mercato: la persona fisica o
giuridica che acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che
gestisce servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di
ordini di compravendita su uno o piu' mercati del gas naturale o
dell'idrogeno, compresi i mercati di bilanciamento;
kk-tricies quater) oneri di risoluzione del contratto:
qualsiasi onere o penale imposti ai clienti dai fornitori o dai
partecipanti al mercato per risolvere un contratto di fornitura di
gas o di servizi attinenti;
kk-tricies quinquies) oneri per cambio di fornitore: qualsiasi
onere o penale imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al
mercato o dai gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in
caso di cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato,
compresi gli oneri di risoluzione del contratto;
kk-tricies sexies) informazioni di fatturazione: le
informazioni fornite nella fattura al cliente finale, esclusa la
richiesta di pagamento;
kk-tricies septies) contatore convenzionale: il contatore
analogico o elettronico sprovvisto della capacita' di trasmettere e
ricevere dati;
kk-duodequadragies) interoperabilita': nel contesto dei sistemi
di misurazione intelligenti, la capacita' di due o piu' reti,
sistemi, dispositivi, applicazioni o componenti nei settori
dell'energia o delle comunicazioni di interagire e di scambiare e
utilizzare informazioni per svolgere le funzioni richieste;
kk-undequadragies) piu' recenti disponibili: nel contesto dei
sistemi di misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di
tempo che corrisponde al piu' breve periodo di regolazione nel
mercato nazionale;
kk-quadragies) migliori tecniche disponibili: nel contesto
della protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di
misurazione intelligente, le tecniche piu' efficaci, avanzate e
idonee dal punto di vista pratico a fornire in via di principio le
condizioni per il rispetto delle norme dell'Unione europea sulla
protezione dei dati e sulla sicurezza;
kk-quadragies semel) poverta' energetica: la poverta'
energetica ai sensi dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE)
2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre
2023;
kk-quadragies bis) cliente attivo: il cliente finale di gas
naturale o il gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale
che:
1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto nei
propri locali situati all'interno di un'area delimitata;
2) purche' le attivita' non costituiscano la principale
attivita' commerciale o professionale del cliente finale e siano
conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile,
in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto
serra, alternativamente:
2.1) vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il
sistema del gas naturale;
2.2) partecipa a meccanismi di flessibilita' o di
efficienza energetica;
kk-quadragies ter) efficienza energetica al primo posto: il
principio "l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi
dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
kk-quadragies quater) riconversione: la riconversione ai sensi
dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.».
Art. 12
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, al secondo e al terzo periodo, le parole:
«direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE»
sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le misure relative all'accesso sono notificate alla
Commissione europea.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, al secondo e al terzo periodo, le parole:
«direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE»
sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le misure relative all'accesso sono notificate alla
Commissione europea.».
Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I gestori
del sistema di distribuzione sono responsabili nell'assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste
ragionevoli di distribuzione di gas naturale, ivi incluso per
l'iniezione del biometano, e di gestire, mantenere e sviluppare o
dismettere nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un
sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto
dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE)
2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024
e dell'efficienza energetica.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto
tipo deve prevedere la responsabilita' del gestore del sistema di
distribuzione di assicurare una gestione efficiente della qualita'
del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme applicabili in
materia di qualita' del gas, ove cio' sia necessario per la gestione
del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabile e di gas a
basse emissioni di carbonio.»;
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Con deliberazione dell'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA) sono definiti e classificati come
sistema di distribuzione chiuso i sistemi che distribuiscono gas
naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi
condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo i casi di uso
accidentale da un numero limitato di clienti civili, non rifornisce i
clienti civili, purche' alternativamente:
a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le
operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema
siano integrati;
b) il sistema distribuisca gas naturale principalmente al
proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.
10-ter. L'ARERA provvede a esentare i gestori di sistemi di
distribuzione chiusi del gas naturale dall'obbligo che le tariffe o
le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro
entrata in vigore. In tali casi di esenzione concessa da ARERA le
tariffe applicabili o le relative metodologie di calcolo sono
rivedute e approvate conformemente all'articolo 78 della direttiva
(UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso
del gas naturale. Il riconoscimento della esenzione concessa
dall'ARERA non subisce pregiudizi nei casi di uso accidentale da
parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal
proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da
un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di
distribuzione chiuso. I sistemi di distribuzione chiusi sono
considerati sistemi di distribuzione.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I gestori
del sistema di distribuzione sono responsabili nell'assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste
ragionevoli di distribuzione di gas naturale, ivi incluso per
l'iniezione del biometano, e di gestire, mantenere e sviluppare o
dismettere nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un
sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto
dell'ambiente, degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE)
2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024
e dell'efficienza energetica.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto
tipo deve prevedere la responsabilita' del gestore del sistema di
distribuzione di assicurare una gestione efficiente della qualita'
del gas nei suoi sistemi, in linea con le norme applicabili in
materia di qualita' del gas, ove cio' sia necessario per la gestione
del sistema a motivo dell'iniezione di gas rinnovabile e di gas a
basse emissioni di carbonio.»;
b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Con deliberazione dell'Autorita' di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA) sono definiti e classificati come
sistema di distribuzione chiuso i sistemi che distribuiscono gas
naturale all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi
condivisi geograficamente limitato e che, fatto salvo i casi di uso
accidentale da un numero limitato di clienti civili, non rifornisce i
clienti civili, purche' alternativamente:
a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le
operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema
siano integrati;
b) il sistema distribuisca gas naturale principalmente al
proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi collegate.
10-ter. L'ARERA provvede a esentare i gestori di sistemi di
distribuzione chiusi del gas naturale dall'obbligo che le tariffe o
le relative metodologie di calcolo siano approvate prima della loro
entrata in vigore. In tali casi di esenzione concessa da ARERA le
tariffe applicabili o le relative metodologie di calcolo sono
rivedute e approvate conformemente all'articolo 78 della direttiva
(UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso
del gas naturale. Il riconoscimento della esenzione concessa
dall'ARERA non subisce pregiudizi nei casi di uso accidentale da
parte di un numero limitato di clienti civili assunti dal
proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da
un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di
distribuzione chiuso. I sistemi di distribuzione chiusi sono
considerati sistemi di distribuzione.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione
sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso
adottate a tal fine, nonche' le regole per addebitare agli utenti del
sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e
non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi
da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole
e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e
corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con
l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e sono oggetto
di pubblicazione.».
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione
sia responsabile del bilanciamento di quest'ultimo, le regole da esso
adottate a tal fine, nonche' le regole per addebitare agli utenti del
sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e
non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi
da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole
e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e
corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con
l'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e sono oggetto
di pubblicazione.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Disciplina dell'attivita' di vendita). - 1. L' ARERA
vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie
deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta commerciale in
cui sono determinate le informazioni minime che i soggetti che
svolgono attivita' di vendita devono fornire ai clienti.
sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Disciplina dell'attivita' di vendita). - 1. L' ARERA
vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie
deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta commerciale in
cui sono determinate le informazioni minime che i soggetti che
svolgono attivita' di vendita devono fornire ai clienti.
2. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti
protetti di cui all'articolo 22, comma 2, a decorrere dal 1° ottobre
2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione
stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguato alla garanzia
delle forniture di gas naturale ai clienti protetti ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, ovvero, ove abbiano installato
misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto
direttamente dai clienti stessi.
protetti di cui all'articolo 22, comma 2, a decorrere dal 1° ottobre
2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione
stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguato alla garanzia
delle forniture di gas naturale ai clienti protetti ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, ovvero, ove abbiano installato
misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto
direttamente dai clienti stessi.
3. I soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a clienti
diversi da quelli individuati al comma 2 devono fornire
contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di
modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria
richiesta dai clienti stessi.
diversi da quelli individuati al comma 2 devono fornire
contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di
modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria
richiesta dai clienti stessi.
4. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc
la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal
1° luglio 2002. L'ARERA, con proprie deliberazioni, puo' prorogare,
su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il
suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione
su base oraria ad altre tipologie di clienti.
la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal
1° luglio 2002. L'ARERA, con proprie deliberazioni, puo' prorogare,
su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il
suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione
su base oraria ad altre tipologie di clienti.
5. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono
disporre di capacita' di trasporto in uscita dalla rete di trasporto
adeguata alle forniture ai propri clienti e risorse adeguate a
garantirne il servizio di modulazione e il bilanciamento.».
disporre di capacita' di trasporto in uscita dalla rete di trasporto
adeguata alle forniture ai propri clienti e risorse adeguate a
garantirne il servizio di modulazione e il bilanciamento.».
Art. 16
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i
gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione
effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro
infrastruttura nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di
bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui
appartiene o e' collegato il sistema di distribuzione.».
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I gestori dei sistemi di distribuzione cooperano con i
gestori dei sistemi di trasporto per garantire la partecipazione
effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla loro
infrastruttura nei mercati al dettaglio, all'ingrosso e di
bilanciamento nell'ambito del sistema di entrata-uscita cui
appartiene o e' collegato il sistema di distribuzione.».
Art. 17
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. All'articolo 20, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il
gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di
GNL, o il proprietario del sistema di trasporto e' parte di
un'impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare,
alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti
dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi
di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori
delle reti dell'idrogeno, salvo che cio' risulti necessario per
effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire la piena
osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato
membro assicura che il proprietario del sistema di trasporto,
compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore
del sistema di distribuzione, e le restanti parti dell'impresa che
non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione ne'
gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali
servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente
amministrative o dei servizi informatici.».
2000, n. 164, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il
gestore del sistema di trasporto, stoccaggio del gas naturale o di
GNL, o il proprietario del sistema di trasporto e' parte di
un'impresa verticalmente integrata, esso non divulga, in particolare,
alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti
dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi
di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori
delle reti dell'idrogeno, salvo che cio' risulti necessario per
effettuare un'operazione commerciale. Al fine di garantire la piena
osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato
membro assicura che il proprietario del sistema di trasporto,
compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore
del sistema di distribuzione, e le restanti parti dell'impresa che
non siano gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione ne'
gestori delle reti dell'idrogeno non utilizzino servizi comuni, quali
servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente
amministrative o dei servizi informatici.».
Art. 18
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 sono abrogati;
b) al comma 4, la lettera a) e' abrogata;
c) al comma 6, dopo le parole: «di cui dispongono» sono aggiunte
le seguenti: «gli strumenti di confronto, le misure di sostegno
disponibili, ivi comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili e
in poverta' energetica»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta dell'ARERA, sono individuati i criteri e le
modalita' per la fornitura, da parte di esercenti selezionati dalla
societa' Acquirente unico S.p.A. all'esito di procedure a evidenza
pubblica, di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza,
a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul
mercato, per i clienti di cui al comma 2, nonche' nelle aree
geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato
concorrenziale nell'offerta di gas naturale.»;
e) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I clienti finali trasferiti a un fornitore di ultima
istanza conservano tutti i diritti riconosciuti in qualita' di
clienti finali. I fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta
elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di
ultima istanza e garantiscono loro la continuita' del servizio
medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore
e per almeno sei mesi.
7-ter. L'ARERA assicura, nell'ambito della disciplina della
gestione della morosita' dei clienti finali, la tutela dei clienti
vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica dal rischio di
interruzione della fornitura.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 3 sono abrogati;
b) al comma 4, la lettera a) e' abrogata;
c) al comma 6, dopo le parole: «di cui dispongono» sono aggiunte
le seguenti: «gli strumenti di confronto, le misure di sostegno
disponibili, ivi comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili e
in poverta' energetica»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta dell'ARERA, sono individuati i criteri e le
modalita' per la fornitura, da parte di esercenti selezionati dalla
societa' Acquirente unico S.p.A. all'esito di procedure a evidenza
pubblica, di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza,
a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul
mercato, per i clienti di cui al comma 2, nonche' nelle aree
geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato
concorrenziale nell'offerta di gas naturale.»;
e) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I clienti finali trasferiti a un fornitore di ultima
istanza conservano tutti i diritti riconosciuti in qualita' di
clienti finali. I fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta
elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di
ultima istanza e garantiscono loro la continuita' del servizio
medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore
e per almeno sei mesi.
7-ter. L'ARERA assicura, nell'ambito della disciplina della
gestione della morosita' dei clienti finali, la tutela dei clienti
vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica dal rischio di
interruzione della fornitura.».
Art. 19
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
gestori dei sistemi di trasporto o i gestori dei sistemi di
distribuzione che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del
gas naturale per mancanza di capacita' o di connessione sono tenuti
ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente
giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a
sostenerne il costo.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di
carbonio l'accesso al sistema puo' essere rifiutato solo fatti salvi
gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rifiuto e l'eventuale disconnessione sono manifestati
con dichiarazione motivata ed e' comunicato immediatamente all'ARERA
e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
d) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'ARERA provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasporto e i
gestori dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare
l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o
a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto
dell'attuazione dell'obiettivo della neutralita' climatica di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, a condizione
che:
a) il piano di sviluppo della rete istituito a norma
dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 preveda la dismissione
del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso;
b) la stessa ARERA abbia approvato il piano di dismissione
della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 3 della direttiva (UE)
2024/1788;
c) il pertinente gestore della rete di distribuzione, esentato
dall'obbligo di presentare un piano di dismissione della rete, a
norma dell'articolo 57, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1788,
abbia informato l'ARERA della dismissione della rete di distribuzione
o di parti pertinenti della stessa. Nei casi indicati al periodo
precedente, con delibera dell'ARERA sono indicate le modalita' per il
rifiuto dell'accesso o della connessione, o per la disconnessione,
basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenuto
conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla
riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei
pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a
norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023. Sono
altresi' adottate le misure adeguate per proteggere gli utenti della
rete, a norma dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1788
allorche' autorizzano la disconnessione.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
gestori dei sistemi di trasporto o i gestori dei sistemi di
distribuzione che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema del
gas naturale per mancanza di capacita' o di connessione sono tenuti
ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente
giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a
sostenerne il costo.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di
carbonio l'accesso al sistema puo' essere rifiutato solo fatti salvi
gli articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rifiuto e l'eventuale disconnessione sono manifestati
con dichiarazione motivata ed e' comunicato immediatamente all'ARERA
e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
d) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'ARERA provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasporto e i
gestori dei sistemi di distribuzione siano autorizzati a rifiutare
l'accesso o la connessione degli utenti alla rete del gas naturale, o
a interrompere la fornitura, specie per garantire il rispetto
dell'attuazione dell'obiettivo della neutralita' climatica di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, a condizione
che:
a) il piano di sviluppo della rete istituito a norma
dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 preveda la dismissione
del sistema di trasporto o di parti pertinenti dello stesso;
b) la stessa ARERA abbia approvato il piano di dismissione
della rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 3 della direttiva (UE)
2024/1788;
c) il pertinente gestore della rete di distribuzione, esentato
dall'obbligo di presentare un piano di dismissione della rete, a
norma dell'articolo 57, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1788,
abbia informato l'ARERA della dismissione della rete di distribuzione
o di parti pertinenti della stessa. Nei casi indicati al periodo
precedente, con delibera dell'ARERA sono indicate le modalita' per il
rifiuto dell'accesso o della connessione, o per la disconnessione,
basato su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, tenuto
conto degli interessi in causa, dei requisiti esistenti volti alla
riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile e dei
pertinenti piani locali di riscaldamento e raffrescamento stabiliti a
norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/1791
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023. Sono
altresi' adottate le misure adeguate per proteggere gli utenti della
rete, a norma dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1788
allorche' autorizzano la disconnessione.».
Art. 20
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164
164
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
decreto di cui al primo periodo e' aggiornato in conformita' alle
prescrizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024
sui criteri tecnici di sicurezza e le relative norme tecniche
aggiornate necessarie.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto, dei sistemi di
distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a
pubblicare le norme tecniche in conformita' del presente articolo, in
particolare riguardo alle norme di connessione alla rete,
comprendenti requisiti in materia di qualita', odorizzazione e
pressione del gas. I gestori dei sistemi di trasporto e di
distribuzione sono altresi' tenuti a pubblicare gli oneri per la
connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
decreto di cui al primo periodo e' aggiornato in conformita' alle
prescrizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024
sui criteri tecnici di sicurezza e le relative norme tecniche
aggiornate necessarie.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto, dei sistemi di
distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a
pubblicare le norme tecniche in conformita' del presente articolo, in
particolare riguardo alle norme di connessione alla rete,
comprendenti requisiti in materia di qualita', odorizzazione e
pressione del gas. I gestori dei sistemi di trasporto e di
distribuzione sono altresi' tenuti a pubblicare gli oneri per la
connessione del gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori.».
Art. 21
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
210
210
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «dell'energia elettrica» sono
inserite le seguenti: «e del gas naturale»;
b) alla lettera a), dopo la parola: «elettriche» sono inserite le
seguenti: «e del gas naturale»;
c) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) indicazione chiara se il prezzo e' fisso o variabile e
in merito alla durata del contratto.».
2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «dell'energia elettrica» sono
inserite le seguenti: «e del gas naturale»;
b) alla lettera a), dopo la parola: «elettriche» sono inserite le
seguenti: «e del gas naturale»;
c) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) indicazione chiara se il prezzo e' fisso o variabile e
in merito alla durata del contratto.».
Art. 22
Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, dopo la parola: «salvaguardia» sono aggiunte le seguenti: «,
in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza e
dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017».
n. 93, dopo la parola: «salvaguardia» sono aggiunte le seguenti: «,
in particolare quelle previste nel piano nazionale di emergenza e
dichiarare, se del caso, uno dei livelli di crisi ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017».
Art. 23
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 9 della direttiva
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «sulla separazione dei
sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto di cui
all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2024. La certificazione avviene in
conformita' ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della direttiva
(UE) 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 ed e' anteriore
alla approvazione e designazione come gestore di sistema di
trasporto»;
b) al comma 3, lettera b), le parole: «articolo 9 della direttiva
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 60 della
direttiva (UE) 2024/1788»;
c) al comma 5, le parole: «articolo 3 del regolamento (CE) n.
715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14 del regolamento (UE)
2024/1789.»;
d) al comma 8 le parole «articolo 9 della direttiva 2009/73/CE»
sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788»;
e) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Nei casi di cui al comma 10, qualora la certificazione
sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un
gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona
di un paese terzo, l'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (ARERA) lo notifica alla Commissione europea, unitamente a
qualsiasi altra circostanza che abbia tale medesimo effetto. Il
gestore del sistema di trasporto notifica all'ARERA qualsiasi
circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del
sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della
rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.
L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla
certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a
decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso.
Essa rifiuta la certificazione se non e' stato dimostrato:
a) che l'interessato ottempera agli obblighi di cui all'articolo
60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 giugno 2024 e
b) che il rilascio della certificazione non mettera' a rischio la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi
essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza;
nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a
tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso
un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi di cui l'Unione
europea e' parte e che tratta le questioni della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che
discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono
conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprieta', della fornitura o di altri rapporti
commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e
sulla capacita' del proprietario del sistema di trasporto, del
gestore del sistema di trasporto di consegnare gas naturale al Paese
o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese
interessato.
L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare
alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni
rilevanti ai fini della decisione stessa. La decisione relativa alla
certificazione e' subordinata al previo parere della Commissione
europea se l'entita' interessata ottemperi alle prescrizioni di cui
all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2024 e se il rilascio della
certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico dell'Unione europea. L'ARERA dispone di un termine di
cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di rilascio
del parere della Commissione per adottare la decisione definitiva
relativa alla certificazione. La decisione definitiva tiene nella
massima considerazione il parere della Commissione. E' fatto salvo il
diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette
a rischio la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato
membro. La decisione definitiva e' pubblicata dall'ARERA sul proprio
sito internet istituzionale unitamente al parere della Commissione.
Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della
Commissione, la motivazione della stessa e' resa altresi' pubblica.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 9 della direttiva
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «sulla separazione dei
sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto di cui
all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2024. La certificazione avviene in
conformita' ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 71 della direttiva
(UE) 2024/1788 e all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 ed e' anteriore
alla approvazione e designazione come gestore di sistema di
trasporto»;
b) al comma 3, lettera b), le parole: «articolo 9 della direttiva
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 60 della
direttiva (UE) 2024/1788»;
c) al comma 5, le parole: «articolo 3 del regolamento (CE) n.
715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14 del regolamento (UE)
2024/1789.»;
d) al comma 8 le parole «articolo 9 della direttiva 2009/73/CE»
sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788»;
e) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Nei casi di cui al comma 10, qualora la certificazione
sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un
gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una persona
di un paese terzo, l'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (ARERA) lo notifica alla Commissione europea, unitamente a
qualsiasi altra circostanza che abbia tale medesimo effetto. Il
gestore del sistema di trasporto notifica all'ARERA qualsiasi
circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del
sistema di trasporto, del gestore del sistema di trasporto, della
rete di trasporto dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.
L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla
certificazione del gestore del sistema di trasporto o del gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni lavorativi a
decorrere dalla data della notifica effettuata dal gestore stesso.
Essa rifiuta la certificazione se non e' stato dimostrato:
a) che l'interessato ottempera agli obblighi di cui all'articolo
60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 giugno 2024 e
b) che il rilascio della certificazione non mettera' a rischio la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi
essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza;
nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a
tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso
un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi di cui l'Unione
europea e' parte e che tratta le questioni della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che
discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono
conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprieta', della fornitura o di altri rapporti
commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e
sulla capacita' del proprietario del sistema di trasporto, del
gestore del sistema di trasporto di consegnare gas naturale al Paese
o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del paese
interessato.
L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione preliminare
alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni
rilevanti ai fini della decisione stessa. La decisione relativa alla
certificazione e' subordinata al previo parere della Commissione
europea se l'entita' interessata ottemperi alle prescrizioni di cui
all'articolo 60 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2024 e se il rilascio della
certificazione metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento
energetico dell'Unione europea. L'ARERA dispone di un termine di
cinquanta giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di rilascio
del parere della Commissione per adottare la decisione definitiva
relativa alla certificazione. La decisione definitiva tiene nella
massima considerazione il parere della Commissione. E' fatto salvo il
diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette
a rischio la sicurezza del suo approvvigionamento energetico o la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato
membro. La decisione definitiva e' pubblicata dall'ARERA sul proprio
sito internet istituzionale unitamente al parere della Commissione.
Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della
Commissione, la motivazione della stessa e' resa altresi' pubblica.».
Art. 24
Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, le parole: «articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del
Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «allegato II della
direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 giugno 2017».
2011, n. 93, le parole: «articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del
Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «allegato II della
direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 giugno 2017».
Art. 25
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
2) le parole «10 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite
dalle seguenti: «71 della direttiva (UE) 2024/1788»;
3) le parole: «11 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite
dalle seguenti: «72 della direttiva (UE) 2024/1788»;
b) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche
informazioni dettagliate riguardanti la qualita' del gas naturale
trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del
regolamento (UE) 2015/703 della Commissione.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
2) le parole «10 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite
dalle seguenti: «71 della direttiva (UE) 2024/1788»;
3) le parole: «11 della direttiva 2009/73/CE» sono sostituite
dalle seguenti: «72 della direttiva (UE) 2024/1788»;
b) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Il gestore del sistema di trasporto rende pubbliche
informazioni dettagliate riguardanti la qualita' del gas naturale
trasportato nelle sue reti, sulla base degli articoli 16 e 17 del
regolamento (UE) 2015/703 della Commissione.».
Art. 26
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole: «regolamento (CE) n.
715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1789
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024»;
b) al comma 9, le parole: «articolo 16 della direttiva
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40 della
direttiva (UE) n. 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole: «regolamento (CE) n.
715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1789
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024»;
b) al comma 9, le parole: «articolo 16 della direttiva
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40 della
direttiva (UE) n. 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024».
Art. 27
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sviluppo della rete per il gas naturale e l'idrogeno e
poteri decisionali in materia di investimenti). - 1. L'impresa
maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli
altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica un piano decennale comune
di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno basato sulla
domanda e sull'offerta esistenti e previste, che contiene misure
efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di
approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli
investimenti e della tutela dell'ambiente.
Il piano comune deve strutturarsi secondo modalita' chiare e
trasparenti tali da consentire all'ARERA di individuare chiaramente
le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze
specifiche del settore dell'idrogeno indicate nel piano. E' eseguita
una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con
capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas
naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.
I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborano
strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia
elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia
elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti
infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori e
le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima
considerazione il loro parere.
E' fatto salvo il coordinamento delle fasi di pianificazione del
piano decennale comune di sviluppo delle reti per il gas naturale e
l'idrogeno con il piano decennale di sviluppo dell'energia elettrica.
I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di
GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori
di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione
dell'idrogeno, i gestori di terminali dell'idrogeno, i gestori di
impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture
di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia
elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai
gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di
trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete
e a scambiarle con loro. Il piano decennale comune di sviluppo deve
includere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema
del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in
particolare la conformita' allo standard infrastrutturale di cui al
regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2017. I piani decennali di sviluppo della rete sono
pubblicati e resi accessibili sul sito internet della impresa
maggiore di trasporto, unitamente all'esito della consultazione dei
soggetti interessati. Il sito internet e' aggiornato regolarmente per
garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito
ai tempi, alle modalita' e alla portata della consultazione.
sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sviluppo della rete per il gas naturale e l'idrogeno e
poteri decisionali in materia di investimenti). - 1. L'impresa
maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli
altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica un piano decennale comune
di sviluppo della rete del gas naturale e dell'idrogeno basato sulla
domanda e sull'offerta esistenti e previste, che contiene misure
efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di
approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli
investimenti e della tutela dell'ambiente.
Il piano comune deve strutturarsi secondo modalita' chiare e
trasparenti tali da consentire all'ARERA di individuare chiaramente
le esigenze specifiche del settore del gas naturale e le esigenze
specifiche del settore dell'idrogeno indicate nel piano. E' eseguita
una modellizzazione separata per i rispettivi vettori energetici, con
capitoli distinti che illustrano le mappature di rete per il gas
naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.
I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno collaborano
strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia
elettrica e con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia
elettrica, se del caso, al fine di coordinare i requisiti
infrastrutturali comuni, quali l'ubicazione degli elettrolizzatori e
le pertinenti infrastrutture di trasporto, e tengono nella massima
considerazione il loro parere.
E' fatto salvo il coordinamento delle fasi di pianificazione del
piano decennale comune di sviluppo delle reti per il gas naturale e
l'idrogeno con il piano decennale di sviluppo dell'energia elettrica.
I gestori di infrastrutture, inclusi i gestori di terminali di
GNL, i gestori di sistemi di stoccaggio del gas naturale, i gestori
di sistemi di distribuzione, i gestori delle reti di distribuzione
dell'idrogeno, i gestori di terminali dell'idrogeno, i gestori di
impianti di stoccaggio dell'idrogeno, i gestori delle infrastrutture
di teleriscaldamento e i gestori che operano nel settore dell'energia
elettrica sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai
gestori dei sistemi di trasporto e ai gestori delle reti di
trasmissione dell'idrogeno dei piani decennali di sviluppo della rete
e a scambiarle con loro. Il piano decennale comune di sviluppo deve
includere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema
del gas naturale e la sicurezza dell'approvvigionamento, in
particolare la conformita' allo standard infrastrutturale di cui al
regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2017. I piani decennali di sviluppo della rete sono
pubblicati e resi accessibili sul sito internet della impresa
maggiore di trasporto, unitamente all'esito della consultazione dei
soggetti interessati. Il sito internet e' aggiornato regolarmente per
garantire che tutti i soggetti interessati siano informati in merito
ai tempi, alle modalita' e alla portata della consultazione.
2. Il piano decennale comune di sviluppo della rete gas e
dell'idrogeno di cui al comma 1:
a) contiene informazioni complete e dettagliate sulla
principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei
dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti
delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas
rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le
infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla
rete di trasporto;
b) contiene informazioni su tutti gli investimenti gia' decisi
e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della domanda,
per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da
realizzare nel triennio successivo;
c) include, nel caso del gas naturale, informazioni complete e
dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere dismessa;
d) include, nel caso dell'idrogeno, informazioni complete e
dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere riconvertita
per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per consegnare
idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare,
tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e
dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi
rispetto ad altre opzioni;
e) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento
e dismissione;
f) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai
gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei
pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale,
dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del
teleriscaldamento;
g) nella sezione dedicata al gas naturale, deve risultare
coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del
rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;
h) deve risultare in linea con il piano nazionale integrato per
l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello
stato dei lavori relativi alle relazioni nazionali integrate
sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2018 e sostengono l'obiettivo della neutralita' climatica sancito
all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 2021;
i) deve essere coerente con il piano decennale di sviluppo
della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea di cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con il piano decennale di
sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione europea di
cui all'articolo 60 del medesimo regolamento, a seconda dei casi;
l) tiene conto del piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel e dei
piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all'articolo
16-bis del presente decreto.
dell'idrogeno di cui al comma 1:
a) contiene informazioni complete e dettagliate sulla
principale infrastruttura da costruire o potenziare nell'arco dei
dieci anni successivi che tengono conto di eventuali rafforzamenti
delle infrastrutture necessari per la connessione di impianti di gas
rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio e che comprendono le
infrastrutture sviluppate per consentire l'inversione dei flussi alla
rete di trasporto;
b) contiene informazioni su tutti gli investimenti gia' decisi
e individuano nuovi investimenti e soluzioni sul lato della domanda,
per cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali, da
realizzare nel triennio successivo;
c) include, nel caso del gas naturale, informazioni complete e
dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere dismessa;
d) include, nel caso dell'idrogeno, informazioni complete e
dettagliate sull'infrastruttura che puo' o deve essere riconvertita
per il trasporto dell'idrogeno, in particolare per consegnare
idrogeno agli utenti finali nei settori difficili da decarbonizzare,
tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a effetto serra e
dell'efficienza sotto il profilo energetico e in termini di costi
rispetto ad altre opzioni;
e) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento
e dismissione;
f) si basa su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai
gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori dei
pertinenti sistemi di distribuzione, almeno del gas naturale,
dell'idrogeno, dell'energia elettrica e, se del caso, del
teleriscaldamento;
g) nella sezione dedicata al gas naturale, deve risultare
coerente con i risultati delle valutazioni comuni e nazionali del
rischio a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938;
h) deve risultare in linea con il piano nazionale integrato per
l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti, tengono conto dello
stato dei lavori relativi alle relazioni nazionali integrate
sull'energia e il clima presentate nel quadro del regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, sono coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2018 e sostengono l'obiettivo della neutralita' climatica sancito
all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 2021;
i) deve essere coerente con il piano decennale di sviluppo
della rete per il gas naturale a livello dell'Unione europea di cui
all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 giugno 2024 e con il piano decennale di
sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione europea di
cui all'articolo 60 del medesimo regolamento, a seconda dei casi;
l) tiene conto del piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno di cui all'articolo 33-vicies semel e dei
piani di dismissione della rete del gas naturale di cui all'articolo
16-bis del presente decreto.
3. Nell'elaborare il piano comune di sviluppo delle reti, gli
scenari comuni di cui alla lettera f), si fondano su stime
ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura e
consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori
difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di
riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo
energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e
prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per
cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Gli
scenari analizzano inoltre gli scambi transfrontalieri, anche con i
Paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e
dell'integrazione dei terminali dell'idrogeno. I gestori delle
infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali
scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori
dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia
elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, le
associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas
naturale e dell'idrogeno, nonche' del riscaldamento e del
raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli
aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le
organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le
associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della
societa' civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale,
prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete,
in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti
dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono
resi pubblici, cosi' come l'esito della consultazione dei soggetti
interessati. Il pertinente sito internet e' aggiornato
tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i
pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e
possano cosi' partecipare efficacemente alla consultazione.
Gli scenari comuni sono in linea con gli scenari a livello
dell'Unione europea stabiliti a norma dell'articolo 12 del
regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2022 e con il piano nazionale integrato per l'energia e il
clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE)
2018/1999; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralita' climatica
sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/1119.
Tali scenari comuni sono approvati dall' ARERA, che tiene conto
di eventuali pareri espressi dal Comitato consultivo scientifico
europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo
10-bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009.
scenari comuni di cui alla lettera f), si fondano su stime
ragionevoli dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura e
consumo, in particolare per quanto concerne le esigenze dei settori
difficili da decarbonizzare, tenendo conto del potenziale di
riduzione dei gas a effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo
energetico e in termini di costi rispetto ad altre opzioni, e
prendono in considerazione le soluzioni sul lato della domanda per
cui non sono necessari nuovi investimenti infrastrutturali. Gli
scenari analizzano inoltre gli scambi transfrontalieri, anche con i
Paesi terzi, e il ruolo dello stoccaggio di idrogeno e
dell'integrazione dei terminali dell'idrogeno. I gestori delle
infrastrutture conducono una consultazione approfondita su tali
scenari aperta ai pertinenti soggetti interessati, compresi i gestori
dei sistemi di distribuzione del gas naturale e dell'energia
elettrica, i gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno, le
associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas
naturale e dell'idrogeno, nonche' del riscaldamento e del
raffrescamento, le imprese di fornitura e di produzione, gli
aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le
organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le
associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della
societa' civile. Le consultazioni si svolgono in una fase iniziale,
prima dell'elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete,
in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti forniti
dai gestori delle infrastrutture per facilitare le consultazioni sono
resi pubblici, cosi' come l'esito della consultazione dei soggetti
interessati. Il pertinente sito internet e' aggiornato
tempestivamente quando tali documenti sono disponibili, in modo che i
pertinenti soggetti interessati siano sufficientemente informati e
possano cosi' partecipare efficacemente alla consultazione.
Gli scenari comuni sono in linea con gli scenari a livello
dell'Unione europea stabiliti a norma dell'articolo 12 del
regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2022 e con il piano nazionale integrato per l'energia e il
clima e i relativi aggiornamenti conformemente al regolamento (UE)
2018/1999; sostengono inoltre l'obiettivo della neutralita' climatica
sancito all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2021/1119.
Tali scenari comuni sono approvati dall' ARERA, che tiene conto
di eventuali pareri espressi dal Comitato consultivo scientifico
europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo
10-bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009.
4. Nell'elaborare il piano comune decennali di sviluppo della
rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno tengono in debito conto delle potenziali
alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della
domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito
all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo
posto" conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, degli
scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello
dell'Unione europea. Ove possibile, in vista dell'integrazione del
sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a
un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia
elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e
dell'idrogeno, anche considerando informazioni sull'ubicazione e
sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e
conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) nonche' la
co-ubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni
sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da
decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile
e a basse emissioni di carbonio in tali settori.
rete, il gestore del sistema di trasporto e il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno tengono in debito conto delle potenziali
alternative all'espansione del sistema, ad esempio la gestione della
domanda, oltre che delle aspettative in termini di consumo in seguito
all'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo
posto" conformemente all'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1791
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, degli
scambi con altri paesi e dei piani di sviluppo della rete a livello
dell'Unione europea. Ove possibile, in vista dell'integrazione del
sistema energetico, il gestore del sistema di trasporto e il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno valutano come rispondere a
un'esigenza con un approccio trasversale ai sistemi dell'energia
elettrica, del riscaldamento, se del caso, e del gas naturale e
dell'idrogeno, anche considerando informazioni sull'ubicazione e
sulle dimensioni ottimali degli attivi di stoccaggio dell'energia e
conversione dell'energia elettrica in gas (power-to-gas) nonche' la
co-ubicazione della produzione e del consumo di idrogeno. Il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno include informazioni
sull'ubicazione degli utenti finali nei settori difficili da
decarbonizzare al fine di contemplare l'uso dell'idrogeno rinnovabile
e a basse emissioni di carbonio in tali settori.
5. L'ARERA consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o
potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo
modalita' aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si
dichiarano utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di
comprovare le loro affermazioni. L'ARERA rende pubblici i risultati
della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in
termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul
lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti
infrastrutturali.
potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo
modalita' aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si
dichiarano utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di
comprovare le loro affermazioni. L'ARERA rende pubblici i risultati
della procedura consultiva, compresi i possibili fabbisogni in
termini di investimenti, dismissione degli attivi e soluzioni sul
lato della domanda per cui non sono necessari nuovi investimenti
infrastrutturali.
6. L'ARERA valuta se il piano comune decennale di sviluppo della
rete del gas e dell'idrogeno sia conforme ai commi 1, 2 e 3, che
contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati
nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente
con la piu' recente simulazione di scenari di interruzione a livello
dell'Unione europea svolta dalla Rete europea di gestori del sistema
di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell'articolo 7 del regolamento
(UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio
a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani
decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione
europea ("piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui
all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)
2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
nonche' con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Se insorgono
dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a
livello dell'Unione europea, l'ARERA consulta l'Agenzia per la
cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).
L'ARERA puo' chiedere all'impresa maggiore di trasporto di
modificare il piano comune decennale di sviluppo della rete.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta la
coerenza del piano comune decennale di sviluppo della rete con
l'obiettivo della neutralita' climatica di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale
per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonche' con le
relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel
quadro del regolamento (UE) 2018/1999, nonche' con la strategia
energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi
infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal
Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo
termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8.
In caso di incoerenza, puo' fornire all'autorita' di regolazione un
parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita
considerazione.
rete del gas e dell'idrogeno sia conforme ai commi 1, 2 e 3, che
contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati
nel corso della procedura consultiva e, se del caso, se sia coerente
con la piu' recente simulazione di scenari di interruzione a livello
dell'Unione europea svolta dalla Rete europea di gestori del sistema
di trasporto del gas (ENTSOG) a norma dell'articolo 7 del regolamento
(UE) 2017/1938, con le valutazioni regionali e nazionali del rischio
a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938 e con i piani
decennali non vincolanti di sviluppo della rete a livello dell'Unione
europea ("piani di sviluppo della rete a livello dell'Unione") di cui
all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)
2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
nonche' con gli articoli 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Se insorgono
dubbi quanto alla coerenza con i piani di sviluppo della rete a
livello dell'Unione europea, l'ARERA consulta l'Agenzia per la
cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).
L'ARERA puo' chiedere all'impresa maggiore di trasporto di
modificare il piano comune decennale di sviluppo della rete.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta la
coerenza del piano comune decennale di sviluppo della rete con
l'obiettivo della neutralita' climatica di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con il piano nazionale
per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti nonche' con le
relazioni nazionali integrate sull'energia e il clima presentate nel
quadro del regolamento (UE) 2018/1999, nonche' con la strategia
energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi
infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal
Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo
termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8.
In caso di incoerenza, puo' fornire all'autorita' di regolazione un
parere motivato che spieghi tale incoerenza, da tenere in debita
considerazione.
7. L'ARERA controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di
sviluppo della rete.
sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui il gestore di sistema indipendente o il
gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato o il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi
prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un
investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete
doveva essere realizzato nel triennio successivo, l'ARERA adotta
almeno uno dei seguenti provvedimenti necessari per assicurare che
l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento
risulta comunque pertinente sulla base del piu' recente piano
decennale di sviluppo della rete:
a) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento in
causa entro un tempo definito;
b) indice una gara d'appalto per l'investimento in questione,
aperta a tutti gli investitori;
c) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di accettare un aumento di
capitale per finanziare l'investimento necessario e permettere la
partecipazione di investitori indipendenti al capitale.
gestore di trasporto indipendente, ovvero il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato o il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno indipendente, per motivi che non siano motivi
prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un
investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete
doveva essere realizzato nel triennio successivo, l'ARERA adotta
almeno uno dei seguenti provvedimenti necessari per assicurare che
l'investimento in questione sia realizzato, se tale investimento
risulta comunque pertinente sulla base del piu' recente piano
decennale di sviluppo della rete:
a) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di realizzare l'investimento in
causa entro un tempo definito;
b) indice una gara d'appalto per l'investimento in questione,
aperta a tutti gli investitori;
c) obbliga il gestore del sistema di trasporto o il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di accettare un aumento di
capitale per finanziare l'investimento necessario e permettere la
partecipazione di investitori indipendenti al capitale.
9. Se si e' avvalsa dei poteri di cui al comma 8, lettera b),
l'ARERA puo' imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a una o piu'
delle condizioni seguenti:
a) il finanziamento da parte di terzi;
b) la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera
di terzi;
c) la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del
gestore stesso;
d) la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore
stesso.
l'ARERA puo' imporre al gestore del sistema di trasporto o al gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno di acconsentire a una o piu'
delle condizioni seguenti:
a) il finanziamento da parte di terzi;
b) la costruzione, la riconversione o la dismissione ad opera
di terzi;
c) la costruzione dei nuovi beni in questione a opera del
gestore stesso;
d) la gestione dei nuovi beni in questione da parte del gestore
stesso.
10. Il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete
di trasporto dell'idrogeno comunica agli investitori ogni
informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la
connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di
trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare
l'attuazione del progetto di investimento. In tali casi, le
pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione
dell'ARERA.
di trasporto dell'idrogeno comunica agli investitori ogni
informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la
connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto o alla rete di
trasporto dell'idrogeno e in generale fa il possibile per facilitare
l'attuazione del progetto di investimento. In tali casi, le
pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione
dell'ARERA.
11. Se l'ARERA si e' avvalsa dei poteri di cui ai commi 8 e 9, le
pertinenti tariffe di accesso alla rete coprono i costi
dell'investimento in questione.».
pertinenti tariffe di accesso alla rete coprono i costi
dell'investimento in questione.».
2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
e' aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Piani di dismissione della rete per i gestori dei
sistemi di distribuzione). - 1. I gestori dei sistemi di
distribuzione sono tenuti a elaborare piani di dismissione della rete
solo laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale
tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas
naturale o di parti di esse e dove non ci siano prospettive locali
per collegare gli impianti a gas rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio alla rete o qualora non sia tecnicamente realizzabile la
riconversione delle reti esistenti per il trasporto dell'idrogeno.
Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle
reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori dei sistemi di
distribuzione dell'energia elettrica e gli operatori di
teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire
un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della
riduzione dell'uso di gas naturale per il riscaldamento e il
raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative
piu' efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi che
includano anche l'uso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio. L'elaborazione di tali piani e' preceduta dalla verifica
circa la possibilita' di utilizzo delle reti esistenti per la
distribuzione di gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio e
idrogeno, nonche' dalla valutazione degli effetti economici derivanti
dalla dismissione sugli utenti finali e sugli investimenti
realizzati.
I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno che operano nella stessa regione possono
presentare richiesta di autorizzazione ARERA per elaborare un piano
comune qualora parti dell'infrastruttura del gas naturale debbano
essere riconvertite. In tale evenienza il piano comune deve risultare
sufficientemente trasparente e chiaro da indicare le esigenze
specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del
settore dell'idrogeno contemplate nel piano. A tal fine, ove
applicabile, e' eseguita una modellizzazione separata per ciascun
vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature
di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.
e' aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Piani di dismissione della rete per i gestori dei
sistemi di distribuzione). - 1. I gestori dei sistemi di
distribuzione sono tenuti a elaborare piani di dismissione della rete
solo laddove si preveda una riduzione della domanda di gas naturale
tale da richiedere la dismissione delle reti di distribuzione del gas
naturale o di parti di esse e dove non ci siano prospettive locali
per collegare gli impianti a gas rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio alla rete o qualora non sia tecnicamente realizzabile la
riconversione delle reti esistenti per il trasporto dell'idrogeno.
Tali piani sono elaborati in stretta cooperazione con i gestori delle
reti di distribuzione dell'idrogeno, i gestori dei sistemi di
distribuzione dell'energia elettrica e gli operatori di
teleriscaldamento e teleraffrescamento, facendo in modo di garantire
un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo conto della
riduzione dell'uso di gas naturale per il riscaldamento e il
raffrescamento degli edifici laddove siano disponibili alternative
piu' efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi che
includano anche l'uso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di
carbonio. L'elaborazione di tali piani e' preceduta dalla verifica
circa la possibilita' di utilizzo delle reti esistenti per la
distribuzione di gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio e
idrogeno, nonche' dalla valutazione degli effetti economici derivanti
dalla dismissione sugli utenti finali e sugli investimenti
realizzati.
I gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno che operano nella stessa regione possono
presentare richiesta di autorizzazione ARERA per elaborare un piano
comune qualora parti dell'infrastruttura del gas naturale debbano
essere riconvertite. In tale evenienza il piano comune deve risultare
sufficientemente trasparente e chiaro da indicare le esigenze
specifiche del settore del gas naturale e le esigenze specifiche del
settore dell'idrogeno contemplate nel piano. A tal fine, ove
applicabile, e' eseguita una modellizzazione separata per ciascun
vettore energetico, con capitoli distinti che illustrano le mappature
di rete per il gas naturale e le mappature di rete per l'idrogeno.
2. I piani di dismissione della rete di distribuzione si
conformano ai seguenti principi:
a) si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento
elaborati in conformita' dell'articolo 25, paragrafo 6, della
direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 settembre 2023 e tengono debitamente conto della domanda dei
settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento;
b) si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini
di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il
biometano e i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, da un
lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di
distribuzione, dall'altro. Quando le stime sono ritenute ragionevoli,
i piani valorizzano l'infrastruttura di distribuzione e assicurano
gli interventi necessari a garantire l'iniezione dei gas rinnovabili
e a basse emissioni di carbonio nella rete esistente; l'ARERA
garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti;
c) prevedono i necessari adattamenti dell'infrastruttura
individuati dai gestori dei sistemi di distribuzione, riconoscendosi
priorita' alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono
necessari nuovi investimenti infrastrutturali, che includono la
riconversione della rete e degli allacci previsti agli impianti di
produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e
elencano le infrastrutture da dismettere, a eccezione di quelle
destinate alla riconversione di tali infrastrutture per il trasporto
e la distribuzione dell'idrogeno e dei gas rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio; l'ARERA garantisce la copertura tariffaria ai
costi emergenti derivanti dalla riconversione delle infrastrutture
gas;
d) sono adottati previa procedura consultiva condotta dai
gestori dei sistemi di distribuzione che sia aperta ai pertinenti
soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione
tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche
attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni
pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione
della rete sono presentati all'autorita' nazionale competente;
e) sono pubblicati sui siti internet dei gestori dei sistemi di
distribuzione e congiuntamente agli esiti della consultazione dei
soggetti interessati; tali siti internet sono aggiornati
periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati
siano sufficientemente informati e possano cosi' partecipare
efficacemente alla consultazione;
f) sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle
piu' recenti proiezioni della domanda e dell'offerta di gas naturale
nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni;
g) i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella
stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di
dismissione della rete;
h) sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas
naturale a livello dell'Unione di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete
elaborati conformemente all'articolo 55 della direttiva (UE)
2014/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
i) sono coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia
e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale
integrata per l'energia e il clima e con la strategia a lungo termine
presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e sostengono
l'obiettivo della neutralita' climatica sancito all'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 giugno 2021.
conformano ai seguenti principi:
a) si basano sui piani di riscaldamento e raffrescamento
elaborati in conformita' dell'articolo 25, paragrafo 6, della
direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 settembre 2023 e tengono debitamente conto della domanda dei
settori non contemplati dai piani di riscaldamento e raffrescamento;
b) si fondano su stime ragionevoli dell'evoluzione in termini
di produzione, iniezione e fornitura di gas naturale, compreso il
biometano e i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, da un
lato, e del consumo di gas naturale in tutti i settori a livello di
distribuzione, dall'altro. Quando le stime sono ritenute ragionevoli,
i piani valorizzano l'infrastruttura di distribuzione e assicurano
gli interventi necessari a garantire l'iniezione dei gas rinnovabili
e a basse emissioni di carbonio nella rete esistente; l'ARERA
garantisce la copertura tariffaria ai costi emergenti;
c) prevedono i necessari adattamenti dell'infrastruttura
individuati dai gestori dei sistemi di distribuzione, riconoscendosi
priorita' alle soluzioni sul lato della domanda per cui non sono
necessari nuovi investimenti infrastrutturali, che includono la
riconversione della rete e degli allacci previsti agli impianti di
produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e
elencano le infrastrutture da dismettere, a eccezione di quelle
destinate alla riconversione di tali infrastrutture per il trasporto
e la distribuzione dell'idrogeno e dei gas rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio; l'ARERA garantisce la copertura tariffaria ai
costi emergenti derivanti dalla riconversione delle infrastrutture
gas;
d) sono adottati previa procedura consultiva condotta dai
gestori dei sistemi di distribuzione che sia aperta ai pertinenti
soggetti interessati al fine di consentire la loro partecipazione
tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione, anche
attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le informazioni
pertinenti; i risultati della consultazione e il piano di dismissione
della rete sono presentati all'autorita' nazionale competente;
e) sono pubblicati sui siti internet dei gestori dei sistemi di
distribuzione e congiuntamente agli esiti della consultazione dei
soggetti interessati; tali siti internet sono aggiornati
periodicamente per garantire che i pertinenti soggetti interessati
siano sufficientemente informati e possano cosi' partecipare
efficacemente alla consultazione;
f) sono aggiornati almeno ogni quattro anni, sulla base delle
piu' recenti proiezioni della domanda e dell'offerta di gas naturale
nella regione interessata, e coprono un periodo di dieci anni;
g) i gestori dei sistemi di distribuzione che operano nella
stessa regione possono decidere di elaborare un unico piano comune di
dismissione della rete;
h) sono coerenti con il piano di sviluppo della rete per il gas
naturale a livello dell'Unione di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024 e con i piani decennali nazionali di sviluppo della rete
elaborati conformemente all'articolo 55 della direttiva (UE)
2014/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
i) sono coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia
e il clima degli Stati membri, con la relazione intermedia nazionale
integrata per l'energia e il clima e con la strategia a lungo termine
presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e sostengono
l'obiettivo della neutralita' climatica sancito all'articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 giugno 2021.
3. L'ARERA e' l'autorita' competente a valutare se i piani di
dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui
al comma 2 e, anche previa analisi di convenienza e sostenibilita'
finanziaria sulla base di specifiche valutazioni tecnico economiche,
ad approvarli o respingerli o a richiedere che vi siano apportate
modifiche.
dismissione della rete di distribuzione rispettano i principi di cui
al comma 2 e, anche previa analisi di convenienza e sostenibilita'
finanziaria sulla base di specifiche valutazioni tecnico economiche,
ad approvarli o respingerli o a richiedere che vi siano apportate
modifiche.
4. I piani di dismissione della rete di distribuzione sono
elaborati al fine di facilitare la protezione dei clienti finali in
conformita' dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1788, tenendo
altresi' conto dei loro diritti a norma dell'articolo 38, paragrafo 6
della medesima direttiva.
elaborati al fine di facilitare la protezione dei clienti finali in
conformita' dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/1788, tenendo
altresi' conto dei loro diritti a norma dell'articolo 38, paragrafo 6
della medesima direttiva.
5. I gestori dei sistemi di distribuzione che riforniscono meno
di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto 2024 sono esentati
dall'obbligo di presentare piani di dismissione della rete di
distribuzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e in tal caso informano
l'ARERA della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di
esse.
di 45 000 clienti allacciati entro il 4 agosto 2024 sono esentati
dall'obbligo di presentare piani di dismissione della rete di
distribuzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e in tal caso informano
l'ARERA della dismissione delle reti di distribuzione o di parti di
esse.
6. Qualora parti della rete di distribuzione del gas naturale
richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita
originariamente previsto, l'ARERA, previa consultazione dei soggetti
interessati, e in particolare con i gestori dei sistemi di
distribuzione e gli organismi a tutela dei consumatori, elabora e
adotta orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento di
tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformita'
all'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788.».
richiedano la dismissione prima della fine del loro ciclo di vita
originariamente previsto, l'ARERA, previa consultazione dei soggetti
interessati, e in particolare con i gestori dei sistemi di
distribuzione e gli organismi a tutela dei consumatori, elabora e
adotta orientamenti per un approccio strutturale all'ammortamento di
tali attivi e alla fissazione delle tariffe in conformita'
all'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788.».
Art. 28
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla lettera d), le parole: «(CE) n. 715/2009»
sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1789 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024» e dopo la parola:
«europeo» sono inserite le seguenti: «e regionale»;
b) al comma 3 sono inseriti, all'inizio, i seguenti periodi: «Le
imprese che sono state certificate dall'ARERA in quanto conformi alle
disposizioni di cui all'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e al comma
2 del presente articolo sono approvate e designate come gestori di
sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di
cui all'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e all'articolo 14 del
regolamento (UE) 2024/1789 o all'articolo 72 della direttiva (UE)
2024/1788.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla lettera d), le parole: «(CE) n. 715/2009»
sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1789 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024» e dopo la parola:
«europeo» sono inserite le seguenti: «e regionale»;
b) al comma 3 sono inseriti, all'inizio, i seguenti periodi: «Le
imprese che sono state certificate dall'ARERA in quanto conformi alle
disposizioni di cui all'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 e al comma
2 del presente articolo sono approvate e designate come gestori di
sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di
cui all'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 e all'articolo 14 del
regolamento (UE) 2024/1789 o all'articolo 72 della direttiva (UE)
2024/1788.».
Art. 29
Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di
trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di
sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del
gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno, che fanno
parte di un'impresa verticalmente integrata, devono essere
indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica,
dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita'
non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di
gas naturale e di idrogeno.».
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di
trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore di
sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno indipendente, e i gestori del sistema di stoccaggio del
gas naturale o dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno, che fanno
parte di un'impresa verticalmente integrata, devono essere
indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica,
dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita'
non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio di
gas naturale e di idrogeno.».
Art. 30
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «sviluppare» sono
inserite le seguenti: «o dismettere» e dopo la parola: «ambiente»
sono inserite le seguenti: «e del clima e degli obblighi stabiliti
nel regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i
gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione
effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati
al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. I gestori dei sistemi
di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualita' del
gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia
di qualita' del gas.»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas
naturale e GNL cooperano, all'interno del Paese e a livello
regionale, per garantire l'uso piu' efficiente delle capacita' degli
impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto
dell'integrita' e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare
vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del
gas naturale.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «sviluppare» sono
inserite le seguenti: «o dismettere» e dopo la parola: «ambiente»
sono inserite le seguenti: «e del clima e degli obblighi stabiliti
nel regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con i
gestori dei sistemi di distribuzione per garantire la partecipazione
effettiva dei partecipanti al mercato collegati alla rete nei mercati
al dettaglio, all'ingrosso e di bilanciamento. I gestori dei sistemi
di trasporto assicurano una gestione efficiente della qualita' del
gas nei propri impianti, in linea con le norme applicabili in materia
di qualita' del gas.»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. I gestori dei sistemi di trasporto e stoccaggio del gas
naturale e GNL cooperano, all'interno del Paese e a livello
regionale, per garantire l'uso piu' efficiente delle capacita' degli
impianti e le sinergie tra questi ultimi, tenendo conto
dell'integrita' e del funzionamento dei sistemi ed evitando di creare
vincoli per il funzionamento degli impianti GNL e di stoccaggio del
gas naturale.».
Art. 31
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi
di distribuzione di gas naturale designano, sulla base di una
procedura trasparente, uno o piu' gestori dei sistemi di
distribuzione di gas naturale e provvedono affinche' tali gestori
agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non ostano alla gestione
di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o
GNL o distribuzione del gas naturale, ovvero all'interno dei sistemi
del gas naturale e dell'idrogeno, a condizione che il gestore
ottemperi alle pertinenti disposizioni concernenti il regime di
separazione gestori dei sistemi di trasporto di cui al capo IX della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 giugno 2024.».
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi
di distribuzione di gas naturale designano, sulla base di una
procedura trasparente, uno o piu' gestori dei sistemi di
distribuzione di gas naturale e provvedono affinche' tali gestori
agiscano a norma degli articoli 44, 46, 47 e 50 della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non ostano alla gestione
di un sistema combinato di trasporto, stoccaggio del gas naturale o
GNL o distribuzione del gas naturale, ovvero all'interno dei sistemi
del gas naturale e dell'idrogeno, a condizione che il gestore
ottemperi alle pertinenti disposizioni concernenti il regime di
separazione gestori dei sistemi di trasporto di cui al capo IX della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 giugno 2024.».
Art. 32
Modifica all'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
al comma 1, le parole: «31 della direttiva 2009/73/CE» sono
sostituite dalle seguenti: «75 della direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024».
al comma 1, le parole: «31 della direttiva 2009/73/CE» sono
sostituite dalle seguenti: «75 della direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024».
Art. 33
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 74 e 75 della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 giugno 2024»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La
divulgazione di tali informazioni e' consentita solo qualora cio' sia
necessario per consentire alle autorita' competenti di svolgere le
proprie funzioni.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 74 e 75 della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 giugno 2024»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La
divulgazione di tali informazioni e' consentita solo qualora cio' sia
necessario per consentire alle autorita' competenti di svolgere le
proprie funzioni.».
Art. 34
Inserimento del titolo II-bis al decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93
n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il titolo II
e' inserito il seguente:
«Titolo II-bis - Mercato dell'idrogeno
Art. 33-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo, si
applicano le seguenti definizioni:
a) "sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui
reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali
dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza;
b) "impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto utilizzato
per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:
1) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per
lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni
di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori
delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
2) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi
dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle
strutture piu' piccole e facilmente replicabili;
c) "gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno": la
persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio
dell'idrogeno ed e' responsabile della gestione di un impianto di
stoccaggio dell'idrogeno;
d) "linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato
grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a
esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti
dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
e) "terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito allo scarico e
alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in
idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema
del gas naturale o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e al suo
carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio
necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione
nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale
dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;
f) "gestore del terminale dell'idrogeno": la persona fisica o
giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione
dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da
iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o
di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che e' responsabile
della gestione di un terminale dell'idrogeno;
g) "qualita' dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i
contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualita'
dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;
h) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui
contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta
la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al
70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i
combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla
metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine
non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato,
adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018;
i) "gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili
gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi
dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001,
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici
gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse
emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al
carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di
origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma
dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
l) "combustibili a basse emissioni di carbonio": i carburanti
derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35),
della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di
carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui
contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio
che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di
riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma
3, della direttiva (UE) 2018/2001;
m) "impresa di idrogeno": ogni persona fisica o giuridica, a
esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni
seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di
idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che e'
responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione
legati a queste funzioni;
n) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad
esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni
seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o
stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che
e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione
legati a queste funzioni;
o) "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla
fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto
gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di
coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta
pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione
locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;
p) "gestore del sistema di trasporto": qualsiasi persona fisica o
giuridica che svolge l'attivita' di trasporto ed e' responsabile
della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo
del sistema di trasporto in una data zona e, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste
ragionevoli di trasporto di gas naturale;
q) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti
di gasdotti locali per la consegna ai clienti, a esclusione della
fornitura;
r) "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona
fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed e'
responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed,
eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi,
nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;
s) "rete dell'idrogeno": la rete di condotte onshore e offshore
usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza
finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;
t) "trasporto dell'idrogeno": il trasporto o la distribuzione di
idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete
dell'idrogeno, a esclusione della fornitura;
u) "rete di trasporto dell'idrogeno": la rete di condotte per il
trasporto dell'idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare
una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che e'
direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, ai
terminali dell'idrogeno o a due o piu' interconnettori di idrogeno o
che serve in primo luogo a trasportare l'idrogeno verso altre reti
dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso
i terminali dell'idrogeno, senza escludere la possibilita' che tali
reti siano finalizzate all'approvvigionamento diretto dei clienti
allacciati;
v) "rete di distribuzione dell'idrogeno": la rete di condotte per
il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di
purezza, finalizzata in primo luogo all'approvvigionamento diretto
dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di
idrogeno e che non e' direttamente collegata ne' agli impianti di
stoccaggio dell'idrogeno ne' ai terminali dell'idrogeno, a meno che
la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas
naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente
riconvertita per il trasporto di idrogeno, ne' a due o piu'
interconnettori di idrogeno;
z) "gestore della rete dell'idrogeno": ogni persona fisica o
giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed e'
responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed,
eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti
dell'idrogeno, e di assicurare la capacita' a lungo termine del
sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
aa) "gestore della rete di trasporto dell'idrogeno": ogni persona
fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e,
se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell'idrogeno
in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni
con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacita' a lungo
termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto
di idrogeno;
bb) "gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno": ogni
persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di
distribuzione dell'idrogeno in una data zona e, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di
assicurare la capacita' a lungo termine della rete di soddisfare
richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
cc) "fornitura": la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di
gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), o di
idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o
idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il
metanolo;
dd) "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che
svolge funzioni di fornitura;
ee) "fornitore di ultima istanza": l'esercente designato che
assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono
senza fornitore;
ff) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente
collegati;
gg) "interconnettore di idrogeno": la rete dell'idrogeno che
attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo
scopo di collegare le reti nazionali dell'idrogeno di tali Stati
membri o una rete dell'idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo
fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di
tale Stato membro;
hh) "impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale
o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un
gruppo di imprese di idrogeno nelle quali la stessa persona o le
stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o
indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui
l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di
trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione
del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali
dell'idrogeno, rigassificazione di GNL o stoccaggio di gas naturale o
di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di
gas naturale o di idrogeno;
ii) "utente del sistema": ogni persona fisica o giuridica che
rifornisce di gas naturale o idrogeno o e' rifornita dal sistema;
ll) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale o di
idrogeno e le imprese di gas naturale o di idrogeno che acquistano
gas naturale o idrogeno;
mm) "cliente civile": un cliente che acquista gas naturale o
idrogeno per il proprio consumo domestico;
nn) "cliente non civile": un cliente che acquista gas naturale o
idrogeno non destinato al proprio uso domestico;
oo) "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale o
idrogeno per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione
di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;
pp) "cliente grossista": una persona fisica o giuridica, diversa
dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di
distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di
rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita;
qq) "contratto di fornitura di gas": il contratto di fornitura di
gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul
gas naturale;
rr) "controllo": diritti, contratti, o altri mezzi che
conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle
circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare
un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in
particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su
parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza
determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni
e decisioni degli organi di un'impresa.
ss) "contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di gas
di durata superiore a un anno;
tt) "sistema di entrata-uscita": un modello di accesso per il gas
naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti
di capacita' in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita,
che include il sistema di trasporto e puo' includere l'intero sistema
di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno;
uu) "zona di bilanciamento": il sistema al quale si applica un
dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e
puo' includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;
vv) "punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico
all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas
naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza
bisogno di prenotare capacita';
zz) "utente della rete": il cliente o il potenziale cliente del
gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in
cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in
relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;
aaa) "punto di entrata": il punto soggetto a procedure di
prenotazione da parte degli utenti della rete che da' accesso al
sistema di entrata-uscita;
bbb) "punto di uscita": il punto soggetto a procedure di
prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso
di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
ccc) "punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che
collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema
di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale
punto e' soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti
della rete;
ddd) "punto di interconnessione virtuale": due o piu' punti di
interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di
entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico
servizio di capacita';
eee) "partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che
acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce
servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di
compravendita su uno o piu' mercati del gas naturale o dell'idrogeno,
compresi i mercati di bilanciamento;
fff) "oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o
penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato
per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi
attinenti;
ggg) "oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale
imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai
gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di
cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli
oneri di risoluzione del contratto;
hhh) "informazioni di fatturazione": le informazioni fornite
nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;
iii) "contatore convenzionale": il contatore analogico o
elettronico sprovvisto della capacita' di trasmettere e ricevere
dati;
lll) "sistema di misurazione intelligente": un sistema
elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo
maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di
trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione
elettronica;
mmm) "interoperabilita'": nel contesto dei sistemi di misurazione
intelligenti, la capacita' di due o piu' reti, sistemi, dispositivi,
applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle
comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni
per svolgere le funzioni richieste;
nnn) "piu' recenti disponibili": nel contesto dei sistemi di
misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che
corrisponde al piu' breve periodo di regolazione nel mercato
nazionale;
ooo) "migliori tecniche disponibili": nel contesto della
protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione
intelligente, le tecniche piu' efficaci, avanzate e idonee dal punto
di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il
rispetto delle norme dell'Unione europea sulla protezione dei dati e
sulla sicurezza;
ppp) "poverta' energetica": la poverta' energetica ai sensi
dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023;
qqq) "cliente attivo": il cliente finale di gas naturale o il
gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:
1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto:
1.1) nei propri locali situati all'interno di un'area
delimitata;
1.2) in altri locali;
2) purche' le attivita' non costituiscano la principale
attivita' commerciale o professionale del cliente finale e siano
conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile,
in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto
serra alternativamente:
2.1) vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il
sistema del gas naturale;
2.2) partecipa a meccanismi di flessibilita' o di efficienza
energetica;
rrr) "efficienza energetica al primo posto": il principio
"l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2,
punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
sss) "riconversione": la riconversione ai sensi dell'articolo 2,
punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2022.
Art. 33-ter (Mercato dell'idrogeno competitivo, incentrato sui
clienti, flessibile e non discriminatorio). - 1. I clienti sono
liberi di acquistare idrogeno dal fornitore di loro scelta e di
stipulare, contemporaneamente, piu' di un contratto di fornitura di
idrogeno, purche' siano stabiliti i punti di connessione e
misurazione richiesti.
e' inserito il seguente:
«Titolo II-bis - Mercato dell'idrogeno
Art. 33-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo, si
applicano le seguenti definizioni:
a) "sistema dell'idrogeno": il sistema di infrastrutture, tra cui
reti dell'idrogeno, impianti di stoccaggio dell'idrogeno e terminali
dell'idrogeno, che contengono idrogeno a elevato grado di purezza;
b) "impianto di stoccaggio dell'idrogeno": l'impianto utilizzato
per stoccare idrogeno a elevato grado di purezza:
1) compresa la parte del terminale dell'idrogeno utilizzata per
lo stoccaggio, ma a esclusione della parte utilizzata per operazioni
di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori
delle reti dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
2) compresi gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno di grandi
dimensioni, in particolare quelli sotterranei, ma a esclusione delle
strutture piu' piccole e facilmente replicabili;
c) "gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno": la
persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio
dell'idrogeno ed e' responsabile della gestione di un impianto di
stoccaggio dell'idrogeno;
d) "linepack di idrogeno": lo stoccaggio di idrogeno a elevato
grado di purezza mediante compressione nelle reti dell'idrogeno, a
esclusione degli impianti riservati ai gestori delle reti
dell'idrogeno nello svolgimento delle loro funzioni;
e) "terminale dell'idrogeno": l'impianto adibito allo scarico e
alla trasformazione dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in
idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema
del gas naturale o alla liquefazione dell'idrogeno gassoso e al suo
carico, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio
necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione
nella rete dell'idrogeno; sono escluse le parti del terminale
dell'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;
f) "gestore del terminale dell'idrogeno": la persona fisica o
giuridica che svolge la funzione di scarico e trasformazione
dell'idrogeno liquido o dell'ammoniaca liquida in idrogeno gassoso da
iniettare nella rete dell'idrogeno o nel sistema del gas naturale o
di liquefazione e carico dell'idrogeno gassoso e che e' responsabile
della gestione di un terminale dell'idrogeno;
g) "qualita' dell'idrogeno": la purezza dell'idrogeno e i
contaminanti in esso contenuti, in linea con le norme sulla qualita'
dell'idrogeno applicabili al sistema dell'idrogeno;
h) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno il cui
contenuto energetico deriva da fonti non rinnovabili e che rispetta
la soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al
70 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento per i
combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla
metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine
non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato,
adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018;
i) "gas a basse emissioni di carbonio": la parte di combustibili
gassosi nei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai sensi
dell'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001,
l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici
gassosi il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse
emissioni di carbonio che rispettano una soglia di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra pari al 70 per cento rispetto al
carburante fossile di riferimento per i combustibili rinnovabili di
origine non biologica di cui alla metodologia adottata a norma
dell'articolo 29-bis, comma 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
l) "combustibili a basse emissioni di carbonio": i carburanti
derivanti da carbonio riciclato ai sensi dell'articolo 2, punto 35),
della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno a basse emissioni di
carbonio e i combustibili sintetici liquidi e gassosi il cui
contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio
che rispettano una soglia di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra pari al 70 per cento rispetto al carburante fossile di
riferimento per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
di cui alla metodologia adottata a norma dell'articolo 29-bis, comma
3, della direttiva (UE) 2018/2001;
m) "impresa di idrogeno": ogni persona fisica o giuridica, a
esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni
seguenti: produzione, trasporto, fornitura, acquisto o stoccaggio di
idrogeno o gestione di un terminale dell'idrogeno, e che e'
responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione
legati a queste funzioni;
n) "impresa di gas naturale": ogni persona fisica o giuridica, ad
esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni
seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o
stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che
e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione
legati a queste funzioni;
o) "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla
fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto
gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di
coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta
pressione, utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione
locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;
p) "gestore del sistema di trasporto": qualsiasi persona fisica o
giuridica che svolge l'attivita' di trasporto ed e' responsabile
della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo
del sistema di trasporto in una data zona e, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altri sistemi, nonche' di assicurare la
capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste
ragionevoli di trasporto di gas naturale;
q) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti
di gasdotti locali per la consegna ai clienti, a esclusione della
fornitura;
r) "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona
fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed e'
responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed,
eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi,
nonche' di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di
soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;
s) "rete dell'idrogeno": la rete di condotte onshore e offshore
usate per il trasporto di idrogeno a elevato grado di purezza
finalizzato alla consegna ai clienti, a esclusione della fornitura;
t) "trasporto dell'idrogeno": il trasporto o la distribuzione di
idrogeno finalizzato alla consegna ai clienti attraverso una rete
dell'idrogeno, a esclusione della fornitura;
u) "rete di trasporto dell'idrogeno": la rete di condotte per il
trasporto dell'idrogeno a elevato grado di purezza, in particolare
una rete che comprende gli interconnettori di idrogeno o che e'
direttamente collegata agli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, ai
terminali dell'idrogeno o a due o piu' interconnettori di idrogeno o
che serve in primo luogo a trasportare l'idrogeno verso altre reti
dell'idrogeno, verso gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno o verso
i terminali dell'idrogeno, senza escludere la possibilita' che tali
reti siano finalizzate all'approvvigionamento diretto dei clienti
allacciati;
v) "rete di distribuzione dell'idrogeno": la rete di condotte per
il trasporto locale o regionale di idrogeno a elevato grado di
purezza, finalizzata in primo luogo all'approvvigionamento diretto
dei clienti allacciati, che non comprende gli interconnettori di
idrogeno e che non e' direttamente collegata ne' agli impianti di
stoccaggio dell'idrogeno ne' ai terminali dell'idrogeno, a meno che
la rete in questione non fosse un sistema di distribuzione del gas
naturale al 4 agosto 2024 e sia stata parzialmente o totalmente
riconvertita per il trasporto di idrogeno, ne' a due o piu'
interconnettori di idrogeno;
z) "gestore della rete dell'idrogeno": ogni persona fisica o
giuridica che svolge la funzione di trasporto dell'idrogeno ed e'
responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario,
dello sviluppo della rete dell'idrogeno in una data zona ed,
eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti
dell'idrogeno, e di assicurare la capacita' a lungo termine del
sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
aa) "gestore della rete di trasporto dell'idrogeno": ogni persona
fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e,
se necessario, dello sviluppo di una rete di trasporto dell'idrogeno
in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni
con altre reti dell'idrogeno, e di assicurare la capacita' a lungo
termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto
di idrogeno;
bb) "gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno": ogni
persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo di una rete di
distribuzione dell'idrogeno in una data zona e, eventualmente, delle
relative interconnessioni con altre reti dell'idrogeno, e di
assicurare la capacita' a lungo termine della rete di soddisfare
richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;
cc) "fornitura": la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di
gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), o di
idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o
idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il
metanolo;
dd) "impresa fornitrice": ogni persona fisica o giuridica che
svolge funzioni di fornitura;
ee) "fornitore di ultima istanza": l'esercente designato che
assicura la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono
senza fornitore;
ff) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente
collegati;
gg) "interconnettore di idrogeno": la rete dell'idrogeno che
attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo
scopo di collegare le reti nazionali dell'idrogeno di tali Stati
membri o una rete dell'idrogeno tra uno Stato membro e un paese terzo
fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di
tale Stato membro;
hh) "impresa verticalmente integrata": un'impresa di gas naturale
o un gruppo di imprese di gas naturale o un'impresa di idrogeno o un
gruppo di imprese di idrogeno nelle quali la stessa persona o le
stesse persone, fisiche o giuridiche hanno, direttamente o
indirettamente, il potere di esercitare il controllo, e in cui
l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di
trasporto del gas naturale, trasporto dell'idrogeno, distribuzione
del gas naturale, distribuzione dell'idrogeno, gestione di terminali
dell'idrogeno, rigassificazione di GNL o stoccaggio di gas naturale o
di idrogeno, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di
gas naturale o di idrogeno;
ii) "utente del sistema": ogni persona fisica o giuridica che
rifornisce di gas naturale o idrogeno o e' rifornita dal sistema;
ll) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale o di
idrogeno e le imprese di gas naturale o di idrogeno che acquistano
gas naturale o idrogeno;
mm) "cliente civile": un cliente che acquista gas naturale o
idrogeno per il proprio consumo domestico;
nn) "cliente non civile": un cliente che acquista gas naturale o
idrogeno non destinato al proprio uso domestico;
oo) "cliente finale": il cliente che acquista gas naturale o
idrogeno per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione
di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;
pp) "cliente grossista": una persona fisica o giuridica, diversa
dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di
distribuzione, che acquista gas naturale o idrogeno a scopo di
rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita;
qq) "contratto di fornitura di gas": il contratto di fornitura di
gas naturale o di idrogeno, a esclusione degli strumenti derivati sul
gas naturale;
rr) "controllo": diritti, contratti, o altri mezzi che
conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle
circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare
un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in
particolare attraverso:
1) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su
parti del patrimonio di un'impresa;
2) diritti o contratti che conferiscono un'influenza
determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni
e decisioni degli organi di un'impresa.
ss) "contratto a lungo termine": il contratto di fornitura di gas
di durata superiore a un anno;
tt) "sistema di entrata-uscita": un modello di accesso per il gas
naturale o l'idrogeno in cui gli utenti del sistema prenotano diritti
di capacita' in modo indipendente ai punti di entrata e di uscita,
che include il sistema di trasporto e puo' includere l'intero sistema
di distribuzione o parte di esso, o le reti dell'idrogeno;
uu) "zona di bilanciamento": il sistema al quale si applica un
dato regime di bilanciamento, che include il sistema di trasporto e
puo' includere gli interi sistemi di distribuzione o parte di essi;
vv) "punto di scambio virtuale": il punto commerciale non fisico
all'interno di un sistema di entrata-uscita presso il quale il gas
naturale o l'idrogeno sono scambiati tra venditore e acquirente senza
bisogno di prenotare capacita';
zz) "utente della rete": il cliente o il potenziale cliente del
gestore del sistema o lo stesso gestore del sistema, nella misura in
cui per tale gestore sia necessario svolgere le sue funzioni in
relazione al trasporto di gas naturale o idrogeno;
aaa) "punto di entrata": il punto soggetto a procedure di
prenotazione da parte degli utenti della rete che da' accesso al
sistema di entrata-uscita;
bbb) "punto di uscita": il punto soggetto a procedure di
prenotazione da parte degli utenti della rete che consente il flusso
di gas in uscita dal sistema di entrata-uscita;
ccc) "punto di interconnessione": il punto fisico o virtuale che
collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema
di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tale
punto e' soggetto a procedure di prenotazione da parte degli utenti
della rete;
ddd) "punto di interconnessione virtuale": due o piu' punti di
interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di
entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico
servizio di capacita';
eee) "partecipante al mercato": la persona fisica o giuridica che
acquista, vende o produce gas naturale o idrogeno o che gestisce
servizi di stoccaggio, anche attraverso la trasmissione di ordini di
compravendita su uno o piu' mercati del gas naturale o dell'idrogeno,
compresi i mercati di bilanciamento;
fff) "oneri di risoluzione del contratto": qualsiasi onere o
penale imposti ai clienti dai fornitori o dai partecipanti al mercato
per risolvere un contratto di fornitura di gas o di servizi
attinenti;
ggg) "oneri per cambio di fornitore": qualsiasi onere o penale
imposti ai clienti dai fornitori, dai partecipanti al mercato o dai
gestori di sistemi, direttamente o indirettamente, in caso di
cambiamento di fornitore o di partecipante al mercato, compresi gli
oneri di risoluzione del contratto;
hhh) "informazioni di fatturazione": le informazioni fornite
nella fattura al cliente finale, esclusa la richiesta di pagamento;
iii) "contatore convenzionale": il contatore analogico o
elettronico sprovvisto della capacita' di trasmettere e ricevere
dati;
lll) "sistema di misurazione intelligente": un sistema
elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo
maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di
trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione
elettronica;
mmm) "interoperabilita'": nel contesto dei sistemi di misurazione
intelligenti, la capacita' di due o piu' reti, sistemi, dispositivi,
applicazioni o componenti nei settori dell'energia o delle
comunicazioni di interagire e di scambiare e utilizzare informazioni
per svolgere le funzioni richieste;
nnn) "piu' recenti disponibili": nel contesto dei sistemi di
misurazione intelligenti, dati forniti in un lasso di tempo che
corrisponde al piu' breve periodo di regolazione nel mercato
nazionale;
ooo) "migliori tecniche disponibili": nel contesto della
protezione e della sicurezza dei dati in un ambiente di misurazione
intelligente, le tecniche piu' efficaci, avanzate e idonee dal punto
di vista pratico a fornire in via di principio le condizioni per il
rispetto delle norme dell'Unione europea sulla protezione dei dati e
sulla sicurezza;
ppp) "poverta' energetica": la poverta' energetica ai sensi
dell'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023;
qqq) "cliente attivo": il cliente finale di gas naturale o il
gruppo di clienti finali consorziati di gas naturale che:
1) consuma o immagazzina il gas rinnovabile prodotto:
1.1) nei propri locali situati all'interno di un'area
delimitata;
1.2) in altri locali;
2) purche' le attivita' non costituiscano la principale
attivita' commerciale o professionale del cliente finale e siano
conformi al diritto applicabile alla produzione di gas rinnovabile,
in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto
serra alternativamente:
2.1) vende il gas rinnovabile autoprodotto attraverso il
sistema del gas naturale;
2.2) partecipa a meccanismi di flessibilita' o di efficienza
energetica;
rrr) "efficienza energetica al primo posto": il principio
"l'efficienza energetica al primo posto" ai sensi dell'articolo 2,
punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
sss) "riconversione": la riconversione ai sensi dell'articolo 2,
punto 18), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2022.
Art. 33-ter (Mercato dell'idrogeno competitivo, incentrato sui
clienti, flessibile e non discriminatorio). - 1. I clienti sono
liberi di acquistare idrogeno dal fornitore di loro scelta e di
stipulare, contemporaneamente, piu' di un contratto di fornitura di
idrogeno, purche' siano stabiliti i punti di connessione e
misurazione richiesti.
2. E' vietato ostacolare indebitamente gli scambi
transfrontalieri di idrogeno, l'emergere e il funzionamento di scambi
liquidi dell'idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli
investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse
emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia. La formazione dei
prezzi dell'idrogeno deve avvenire secondo criteri di mercato, in
coerenza con le condizioni effettive della domanda e dell'offerta.
transfrontalieri di idrogeno, l'emergere e il funzionamento di scambi
liquidi dell'idrogeno, la partecipazione dei consumatori, gli
investimenti, in particolare nel gas rinnovabile e nel gas a basse
emissioni di carbonio, o lo stoccaggio di energia. La formazione dei
prezzi dell'idrogeno deve avvenire secondo criteri di mercato, in
coerenza con le condizioni effettive della domanda e dell'offerta.
3. Nel mercato dell'idrogeno e' vietato introdurre barriere
ingiustificate all'ingresso e all'uscita, nonche' agli scambi e alle
attivita' all'interno dello stesso.
ingiustificate all'ingresso e all'uscita, nonche' agli scambi e alle
attivita' all'interno dello stesso.
4. Le imprese che operano nel settore dell'idrogeno sono soggette
a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non
discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione
alla rete, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, le
procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove
applicabile, la concessione di licenze.
a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non
discriminatori, in particolare per quanto riguarda la connessione
alla rete, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, le
procedure di cambio di fornitore e i regimi di fatturazione e, ove
applicabile, la concessione di licenze.
5. Le imprese provenienti da paesi terzi che operano nel mercato
interno dell'idrogeno sono tenute al rispetto della vigente
disciplina nazionale ed eurounitaria, anche in materia di ambiente e
sicurezza.
interno dell'idrogeno sono tenute al rispetto della vigente
disciplina nazionale ed eurounitaria, anche in materia di ambiente e
sicurezza.
6. Nel mercato dell'idrogeno e' garantito un approccio incentrato
sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico. L'uso
dell'idrogeno e' rivolto ai clienti in settori difficili da
decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei
gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni piu'
efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.
sui clienti ed efficiente sotto il profilo energetico. L'uso
dell'idrogeno e' rivolto ai clienti in settori difficili da
decarbonizzare che presentano un elevato potenziale di riduzione dei
gas a effetto serra e per i quali non sono disponibili opzioni piu'
efficienti sotto il profilo energetico e in termini di costi.
7. E' garantita l'integrazione del sistema energetico senza
discriminare indebitamente soluzioni piu' efficienti sotto il profilo
energetico, come l'elettrificazione diretta, in linea con il
principio "l'efficienza energetica al primo posto".
Art. 33-quater (Prezzi di fornitura basati sul mercato). - 1. I
fornitori hanno la facolta' di determinare il prezzo della fornitura
di idrogeno ai clienti. L'ARERA adotta i provvedimenti opportuni per
assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire
prezzi ragionevoli per i clienti finali.
discriminare indebitamente soluzioni piu' efficienti sotto il profilo
energetico, come l'elettrificazione diretta, in linea con il
principio "l'efficienza energetica al primo posto".
Art. 33-quater (Prezzi di fornitura basati sul mercato). - 1. I
fornitori hanno la facolta' di determinare il prezzo della fornitura
di idrogeno ai clienti. L'ARERA adotta i provvedimenti opportuni per
assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire
prezzi ragionevoli per i clienti finali.
2. I fornitori garantiscono la protezione dei clienti in
condizioni di poverta' energetica e dei clienti civili vulnerabili
con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di
fissazione dei prezzi per la fornitura di idrogeno, in ogni caso
nell'ambito degli strumenti di sostegno e delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
condizioni di poverta' energetica e dei clienti civili vulnerabili
con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di
fissazione dei prezzi per la fornitura di idrogeno, in ogni caso
nell'ambito degli strumenti di sostegno e delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3. Ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie
nazionali integrate sull'energia e il clima, e' riportato:
a) lo stato di attuazione del presente articolo;
b) la valutazione dell'opportunita' e della proporzionalita'
degli interventi pubblici a norma del presente articolo;
c) una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di
una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso
prezzi basati sul mercato.
Art. 33-quinquies (Obblighi di servizio pubblico). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 2, le imprese di idrogeno operano
secondo i principi del presente decreto al fine di realizzare un
mercato dell'idrogeno concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto
di vista ambientale. E' vietata qualsiasi discriminazione tra tali
imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
nazionali integrate sull'energia e il clima, e' riportato:
a) lo stato di attuazione del presente articolo;
b) la valutazione dell'opportunita' e della proporzionalita'
degli interventi pubblici a norma del presente articolo;
c) una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di
una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso
prezzi basati sul mercato.
Art. 33-quinquies (Obblighi di servizio pubblico). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 2, le imprese di idrogeno operano
secondo i principi del presente decreto al fine di realizzare un
mercato dell'idrogeno concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto
di vista ambientale. E' vietata qualsiasi discriminazione tra tali
imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. A norma dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), nell'interesse economico generale, alle
imprese di idrogeno possono essere imposti obblighi di servizio
pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza
dell'approvvigionamento, la regolarita' e la qualita' delle
forniture, nonche' la tutela dell'ambiente, ivi inclusa l'efficienza
energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.
In fase di attuazione, l'ARERA definisce tali obblighi in modo
chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile e garantisce
alle imprese di idrogeno dell'Unione europea parita' di accesso ai
consumatori nazionali.
dell'Unione europea (TFUE), nell'interesse economico generale, alle
imprese di idrogeno possono essere imposti obblighi di servizio
pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza
dell'approvvigionamento, la regolarita' e la qualita' delle
forniture, nonche' la tutela dell'ambiente, ivi inclusa l'efficienza
energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.
In fase di attuazione, l'ARERA definisce tali obblighi in modo
chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile e garantisce
alle imprese di idrogeno dell'Unione europea parita' di accesso ai
consumatori nazionali.
3. Eventuali compensazioni finanziarie o altre forme di
compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente
articolo, sono concesse dall'ARERA in modo trasparente e non
discriminatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente
articolo, sono concesse dall'ARERA in modo trasparente e non
discriminatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. L'ARERA comunica alla Commissione europea tutte le misure
adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, ivi
comprese le misure relative alla tutela dei consumatori e
dell'ambiente, nonche' ai loro possibili effetti sulla concorrenza
nazionale e internazionale, a prescindere dall'eventuale necessita'
di una deroga alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024. Ogni due anni, l'ARERA comunica
alla Commissione europea eventuali modifiche apportate a dette
misure.
adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, ivi
comprese le misure relative alla tutela dei consumatori e
dell'ambiente, nonche' ai loro possibili effetti sulla concorrenza
nazionale e internazionale, a prescindere dall'eventuale necessita'
di una deroga alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024. Ogni due anni, l'ARERA comunica
alla Commissione europea eventuali modifiche apportate a dette
misure.
5. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico a norma del comma
2, i soggetti interessati sono consultati nella fase iniziale in modo
aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi
alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione degli
obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la
riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la
protezione dei dati.
Art. 33-sexies (Norme tecniche). - 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i criteri tecnici di sicurezza e sono elaborate e rese
pubbliche norme tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici minimi
di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema
degli impianti di trasporto, distribuzione, linee di trasporto e
stoccaggio dell'idrogeno. Tali norme tecniche garantiscono
l'interoperabilita' dei sistemi e sono obiettive e non
discriminatorie. Le norme tecniche sono notificate alla Commissione
europea a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
2, i soggetti interessati sono consultati nella fase iniziale in modo
aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi
alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione degli
obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la
riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la
protezione dei dati.
Art. 33-sexies (Norme tecniche). - 1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i criteri tecnici di sicurezza e sono elaborate e rese
pubbliche norme tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici minimi
di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema
degli impianti di trasporto, distribuzione, linee di trasporto e
stoccaggio dell'idrogeno. Tali norme tecniche garantiscono
l'interoperabilita' dei sistemi e sono obiettive e non
discriminatorie. Le norme tecniche sono notificate alla Commissione
europea a norma dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
2. I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di
distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a
pubblicare le norme tecniche di cui al comma 1, in particolare con
riferimento alle norme di connessione alla rete, comprendenti
requisiti in materia di qualita' e pressione dell'idrogeno sulla base
di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Art. 33-septies (Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse
emissioni di carbonio al mercato). - 1. E' consentito l'accesso del
gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e
alle infrastrutture a prescindere dal fatto che gli impianti di
produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di
trasporto, tenendo conto delle stime dell'evoluzione della
produzione, della fornitura e del consumo di gas naturale in
conformita' all'articolo 16 del presente decreto.
Art. 33-octies (Accesso dei terzi alle reti di idrogeno). - 1.
L'accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno e' regolato e
disciplinato mediante tariffe pubblicate dall'ARERA, applicate in
modo oggettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete.
distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a
pubblicare le norme tecniche di cui al comma 1, in particolare con
riferimento alle norme di connessione alla rete, comprendenti
requisiti in materia di qualita' e pressione dell'idrogeno sulla base
di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Art. 33-septies (Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse
emissioni di carbonio al mercato). - 1. E' consentito l'accesso del
gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e
alle infrastrutture a prescindere dal fatto che gli impianti di
produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di
trasporto, tenendo conto delle stime dell'evoluzione della
produzione, della fornitura e del consumo di gas naturale in
conformita' all'articolo 16 del presente decreto.
Art. 33-octies (Accesso dei terzi alle reti di idrogeno). - 1.
L'accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno e' regolato e
disciplinato mediante tariffe pubblicate dall'ARERA, applicate in
modo oggettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete.
2. Le tariffe e le metodologie per l'accesso reti dell'idrogeno
di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate dall'ARERA prima della
loro entrata in vigore secondo quanto previsto dall'articolo
33-tricies quater del presente decreto.
di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate dall'ARERA prima della
loro entrata in vigore secondo quanto previsto dall'articolo
33-tricies quater del presente decreto.
3. I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di
svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto
transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno il diritto di
accesso alla rete di altri gestori.
Art. 33-novies (Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno). -
svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto
transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno il diritto di
accesso alla rete di altri gestori.
Art. 33-novies (Accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno). -
1. L'accesso dei terzi ai terminali dell'idrogeno e' basato su un
sistema di accesso negoziato nel rispetto di criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori. L'ARERA adotta le misure necessarie
affinche' gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di
negoziare l'accesso ai medesimi terminali. Le parti hanno l'obbligo
di negoziare l'accesso in buona fede.
sistema di accesso negoziato nel rispetto di criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori. L'ARERA adotta le misure necessarie
affinche' gli utenti dei terminali dell'idrogeno siano in grado di
negoziare l'accesso ai medesimi terminali. Le parti hanno l'obbligo
di negoziare l'accesso in buona fede.
2. L'ARERA monitora le condizioni di accesso dei terzi ai
terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sul mercato
dell'idrogeno e, ove necessario al fine di preservare la concorrenza,
adotta misure tese a migliorare l'accesso nel rispetto dei criteri di
cui al comma 1.
Art. 33-decies (Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno). - 1.
L'accesso dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente
ed economicamente necessario al fine di assicurare un accesso
efficiente al sistema per rifornire i clienti, al linepack, nonche'
l'accesso dei terzi ai servizi ausiliari e' basato su un sistema di
accesso regolato, con tariffe pubblicate e applicate in modo
obiettivo e non discriminatorio tra gli utenti del sistema
dell'idrogeno. Le tariffe o le relative metodologie di calcolo sono
approvate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore a norma
dell'articolo 33-tricies quater.
Art. 33-undecies (Rifiuto dell'accesso e della connessione). - 1.
I gestori delle reti dell'idrogeno operanti sul territorio nazionale
possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno
qualora non dispongano della capacita' necessaria o della
connessione.
terminali dell'idrogeno e il relativo impatto sul mercato
dell'idrogeno e, ove necessario al fine di preservare la concorrenza,
adotta misure tese a migliorare l'accesso nel rispetto dei criteri di
cui al comma 1.
Art. 33-decies (Accesso allo stoccaggio dell'idrogeno). - 1.
L'accesso dei terzi allo stoccaggio dell'idrogeno e, ove tecnicamente
ed economicamente necessario al fine di assicurare un accesso
efficiente al sistema per rifornire i clienti, al linepack, nonche'
l'accesso dei terzi ai servizi ausiliari e' basato su un sistema di
accesso regolato, con tariffe pubblicate e applicate in modo
obiettivo e non discriminatorio tra gli utenti del sistema
dell'idrogeno. Le tariffe o le relative metodologie di calcolo sono
approvate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore a norma
dell'articolo 33-tricies quater.
Art. 33-undecies (Rifiuto dell'accesso e della connessione). - 1.
I gestori delle reti dell'idrogeno operanti sul territorio nazionale
possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno
qualora non dispongano della capacita' necessaria o della
connessione.
2. Fatti salvi gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione
europea e nazionali e i requisiti vigenti volti alla riduzione o
all'abbandono del consumo di gas di origine fossile, i gestori delle
reti dell'idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al
sistema dell'idrogeno per mancanza di capacita' o di connessione
provvedono a realizzare i necessari interventi di miglioramento, ove
economicamente giustificabile o qualora un potenziale cliente sia
disposto a sostenerne il costo.
europea e nazionali e i requisiti vigenti volti alla riduzione o
all'abbandono del consumo di gas di origine fossile, i gestori delle
reti dell'idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al
sistema dell'idrogeno per mancanza di capacita' o di connessione
provvedono a realizzare i necessari interventi di miglioramento, ove
economicamente giustificabile o qualora un potenziale cliente sia
disposto a sostenerne il costo.
3. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio
l'accesso al sistema puo' essere rifiutato solo fatti salvi gli
articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
l'accesso al sistema puo' essere rifiutato solo fatti salvi gli
articoli 20 e 36 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
4. Il rifiuto di accesso o connessione a norma dei commi 1 e 2
del presente articolo deve essere debitamente motivato e
tempestivamente comunicato all'ARERA e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
Art. 33-duodecies (Poteri decisionali in materia di connessione
di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse
emissioni di carbonio al sistema di trasporto). - 1. Il gestore del
sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti
ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di
produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio,
in linea con le capacita' individuate nel piano decennale di sviluppo
della rete di cui all'articolo 16. Tali procedure sono soggette
all'approvazione dell'ARERA. Per gli impianti di produzione di
biometano si applica quanto disposto dall'articolo 20 del decreto
legislativo 24 gennaio 2011, n. 28.
del presente articolo deve essere debitamente motivato e
tempestivamente comunicato all'ARERA e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
Art. 33-duodecies (Poteri decisionali in materia di connessione
di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse
emissioni di carbonio al sistema di trasporto). - 1. Il gestore del
sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti
ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di
produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio,
in linea con le capacita' individuate nel piano decennale di sviluppo
della rete di cui all'articolo 16. Tali procedure sono soggette
all'approvazione dell'ARERA. Per gli impianti di produzione di
biometano si applica quanto disposto dall'articolo 20 del decreto
legislativo 24 gennaio 2011, n. 28.
2. Il gestore del sistema di trasporto non puo' rifiutare le
richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente
fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas
rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto
esistente ma non ancora connesso, salvo quanto previsto dall'articolo
33-undecies.
Art. 33-terdecies (Poteri decisionali in materia di connessione
alla rete di trasporto dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno stabilisce e rende pubbliche procedure e
tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non
discriminatoria degli impianti di stoccaggio di idrogeno, dei
terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali alla rete di
trasporto dell'idrogeno. Tali procedure sono soggette
all'approvazione dell'ARERA.
richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente
fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas
rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto
esistente ma non ancora connesso, salvo quanto previsto dall'articolo
33-undecies.
Art. 33-terdecies (Poteri decisionali in materia di connessione
alla rete di trasporto dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno stabilisce e rende pubbliche procedure e
tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non
discriminatoria degli impianti di stoccaggio di idrogeno, dei
terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali alla rete di
trasporto dell'idrogeno. Tali procedure sono soggette
all'approvazione dell'ARERA.
2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non puo'
rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di
idrogeno, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a causa di
eventuali future limitazioni delle capacita' di rete disponibili o di
costi supplementari derivanti dalla necessita' di aumentare la
capacita'. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno assicura
una capacita' d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova
connessione.
Art. 33-quaterdecies (Designazione dei gestori dei sistemi di
distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione
dell'idrogeno). - 1. Le imprese che possiedono o sono responsabili
delle reti di distribuzione dell'idrogeno designano, sulla base di
una procedura trasparente, per un periodo di tempo di dieci anni, uno
o piu' gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono
affinche' tali gestori agiscano a norma degli articoli
33-quinquiesdecies e 33-sexiesdecies del presente decreto.
Art. 33-quinquiesdecies (Separazione dei gestori dei sistemi di
distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione
dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete di distribuzione
dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente
integrata, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo
della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale,
da altre attivita' non connesse alla distribuzione o alla
distribuzione dell'idrogeno. La presente disposizione non comporta
l'obbligo di separare la proprieta' dei mezzi del sistema di
distribuzione o della rete di distribuzione dell'idrogeno
dall'impresa verticalmente integrata. I gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno hanno la facolta' di prendere in
locazione o in leasing attivi della rete dell'idrogeno da altri
proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di
distribuzione o gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno
all'interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non
comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.
rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di
idrogeno, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a causa di
eventuali future limitazioni delle capacita' di rete disponibili o di
costi supplementari derivanti dalla necessita' di aumentare la
capacita'. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno assicura
una capacita' d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova
connessione.
Art. 33-quaterdecies (Designazione dei gestori dei sistemi di
distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione
dell'idrogeno). - 1. Le imprese che possiedono o sono responsabili
delle reti di distribuzione dell'idrogeno designano, sulla base di
una procedura trasparente, per un periodo di tempo di dieci anni, uno
o piu' gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono
affinche' tali gestori agiscano a norma degli articoli
33-quinquiesdecies e 33-sexiesdecies del presente decreto.
Art. 33-quinquiesdecies (Separazione dei gestori dei sistemi di
distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione
dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete di distribuzione
dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente
integrata, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo
della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale,
da altre attivita' non connesse alla distribuzione o alla
distribuzione dell'idrogeno. La presente disposizione non comporta
l'obbligo di separare la proprieta' dei mezzi del sistema di
distribuzione o della rete di distribuzione dell'idrogeno
dall'impresa verticalmente integrata. I gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno hanno la facolta' di prendere in
locazione o in leasing attivi della rete dell'idrogeno da altri
proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di
distribuzione o gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno
all'interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non
comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.
2. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora
sia parte di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente da
altre attivita' non connesse alla distribuzione dell'idrogeno per
quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine
di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri
minimi:
a) l'amministrazione del gestore della rete di distribuzione
dell'idrogeno non fa parte di strutture societarie dell'impresa
verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente,
della gestione ordinaria delle attivita' di produzione, trasporto e
fornitura di idrogeno;
b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi
professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del
gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno siano presi in
considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera
indipendente;
c) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone
di effettivi poteri decisionali, indipendenti o dall'impresa
verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla
gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello
svolgimento di tali compiti, il gestore della rete di distribuzione
dell'idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse
umane, tecniche, finanziarie e materiali; cio' non osta all'esistenza
di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la
tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della
societa' madre per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti
disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7,
della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, in una societa' controllata; cio'
consente in particolare alla societa' madre di approvare il piano
finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore
della rete di distribuzione dell'idrogeno e di introdurre limiti
globali ai livelli di indebitamento della sua societa' controllata;
non e' consentito alla societa' madre dare istruzioni, ne' per quanto
riguarda le attivita' di gestione ordinaria, ne' in relazione a
singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle
linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano
finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno
predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate
per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia
adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti
illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti
per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile
del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della
conformita' del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno
presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate e la
rende pubblica. Il responsabile della conformita' del gestore della
rete di distribuzione dell'idrogeno e' pienamente indipendente e deve
poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le
informazioni necessarie in possesso del gestore della rete di
distribuzione dell'idrogeno e di ogni impresa collegata.
sia parte di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente da
altre attivita' non connesse alla distribuzione dell'idrogeno per
quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine
di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri
minimi:
a) l'amministrazione del gestore della rete di distribuzione
dell'idrogeno non fa parte di strutture societarie dell'impresa
verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente,
della gestione ordinaria delle attivita' di produzione, trasporto e
fornitura di idrogeno;
b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi
professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del
gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno siano presi in
considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera
indipendente;
c) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone
di effettivi poteri decisionali, indipendenti o dall'impresa
verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla
gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello
svolgimento di tali compiti, il gestore della rete di distribuzione
dell'idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse
umane, tecniche, finanziarie e materiali; cio' non osta all'esistenza
di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la
tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della
societa' madre per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti
disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7,
della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, in una societa' controllata; cio'
consente in particolare alla societa' madre di approvare il piano
finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore
della rete di distribuzione dell'idrogeno e di introdurre limiti
globali ai livelli di indebitamento della sua societa' controllata;
non e' consentito alla societa' madre dare istruzioni, ne' per quanto
riguarda le attivita' di gestione ordinaria, ne' in relazione a
singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle
linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano
finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno
predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate
per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia
adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti
illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti
per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile
del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della
conformita' del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno
presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate e la
rende pubblica. Il responsabile della conformita' del gestore della
rete di distribuzione dell'idrogeno e' pienamente indipendente e deve
poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le
informazioni necessarie in possesso del gestore della rete di
distribuzione dell'idrogeno e di ogni impresa collegata.
3. Qualora il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno
faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, le rispettive
attivita' sono controllate dall'ARERA affinche' il gestore in
questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale
per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno verticalmente integrati e' fatto divieto
di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di
marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura" dell'impresa
verticalmente integrata.
faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, le rispettive
attivita' sono controllate dall'ARERA affinche' il gestore in
questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale
per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno verticalmente integrati e' fatto divieto
di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di
marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura" dell'impresa
verticalmente integrata.
4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano ai gestori di sistemi di
distribuzione appartenenti a un'impresa di gas naturale integrata che
rifornisce meno di 100.000 clienti allacciati. Qualora il gestore del
sistema di distribuzione benefici di una deroga ai sensi del comma 1
alla data del 4 agosto 2024, non si applicano i commi 1, 2 e 3 anche
al gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno facente parte
della medesima impresa, a condizione che il numero combinato di
clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del
gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rimanga inferiore a
100.000.
Art. 33-sexiesdecies (Compiti dei gestori delle reti, dello
stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete
dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale
dell'idrogeno ha la responsabilita' di:
a) gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione,
a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e
affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto
rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle
reti dell'idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la
co-ubicazione della produzione e dell'uso dell'idrogeno e sulla base
del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
b) assicurare la capacita' a lungo termine del sistema
dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il
trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano
decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
c) garantire mezzi adeguati ad adempiere ai propri obblighi;
d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi
interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla
qualita' dell'idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed
efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del sistema
interconnesso;
e) non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema
dell'idrogeno o le categorie di utenti dell'infrastruttura, nello
specifico a favore di imprese ad essi collegate;
f) fornire agli utenti del sistema dell'idrogeno le
informazioni necessarie a un efficiente accesso all'infrastruttura;
g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare
e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni
e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti
sotto la propria responsabilita' al fine di rilevare e riparare
eventuali perdite di idrogeno;
h) presentare all'ARERA una relazione periodica, secondo le
modalita' definite dalla stessa ARERA, sul rilevamento delle perdite
di idrogeno e, ove opportuno, un programma di riparazione o
sostituzione delle stesse, rendendo pubbliche, su base annuale,
informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione
delle perdite di idrogeno.
distribuzione appartenenti a un'impresa di gas naturale integrata che
rifornisce meno di 100.000 clienti allacciati. Qualora il gestore del
sistema di distribuzione benefici di una deroga ai sensi del comma 1
alla data del 4 agosto 2024, non si applicano i commi 1, 2 e 3 anche
al gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno facente parte
della medesima impresa, a condizione che il numero combinato di
clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del
gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rimanga inferiore a
100.000.
Art. 33-sexiesdecies (Compiti dei gestori delle reti, dello
stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete
dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale
dell'idrogeno ha la responsabilita' di:
a) gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione,
a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e
affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto
rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle
reti dell'idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la
co-ubicazione della produzione e dell'uso dell'idrogeno e sulla base
del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
b) assicurare la capacita' a lungo termine del sistema
dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il
trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano
decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16;
c) garantire mezzi adeguati ad adempiere ai propri obblighi;
d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi
interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla
qualita' dell'idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed
efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del sistema
interconnesso;
e) non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema
dell'idrogeno o le categorie di utenti dell'infrastruttura, nello
specifico a favore di imprese ad essi collegate;
f) fornire agli utenti del sistema dell'idrogeno le
informazioni necessarie a un efficiente accesso all'infrastruttura;
g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare
e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni
e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti
sotto la propria responsabilita' al fine di rilevare e riparare
eventuali perdite di idrogeno;
h) presentare all'ARERA una relazione periodica, secondo le
modalita' definite dalla stessa ARERA, sul rilevamento delle perdite
di idrogeno e, ove opportuno, un programma di riparazione o
sostituzione delle stesse, rendendo pubbliche, su base annuale,
informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione
delle perdite di idrogeno.
2. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno assicurano
sufficiente capacita' transfrontaliera per integrare l'infrastruttura
europea dell'idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacita'
economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili, individuate nel
piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16 e
tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
Ricevuta la certificazione a norma dell'articolo 33-vicies septies,
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica affida a uno
o a un numero limitato di gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno la responsabilita' di assicurare la capacita'
transfrontaliera.
sufficiente capacita' transfrontaliera per integrare l'infrastruttura
europea dell'idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacita'
economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili, individuate nel
piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 16 e
tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
Ricevuta la certificazione a norma dell'articolo 33-vicies septies,
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica affida a uno
o a un numero limitato di gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno la responsabilita' di assicurare la capacita'
transfrontaliera.
3. Ove opportuno per la gestione del sistema e per gli utenti
finali, l'ARERA affida ai gestori delle reti dell'idrogeno la
responsabilita' di assicurare una gestione efficiente della qualita'
dell'idrogeno e una qualita' stabile dell'idrogeno nelle loro reti,
in conformita' alle norme applicabili in materia di qualita'
dell'idrogeno.
finali, l'ARERA affida ai gestori delle reti dell'idrogeno la
responsabilita' di assicurare una gestione efficiente della qualita'
dell'idrogeno e una qualita' stabile dell'idrogeno nelle loro reti,
in conformita' alle norme applicabili in materia di qualita'
dell'idrogeno.
4. I gestori delle reti dell'idrogeno sono responsabili del
bilanciamento delle rispettive reti a decorrere dal 1° gennaio 2033 o
da una data anteriore se cosi' disposto dall'ARERA. Le regole di
bilanciamento della rete dell'idrogeno adottate dai gestori delle
reti dell'idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti
della loro rete lo sbilanciamento energetico sono obiettive,
trasparenti e non discriminatorie.
Art. 33-septiesdecies (Reti dell'idrogeno esistenti). - 1.
L'ARERA puo' concedere una deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 33-octies, 33-quinquiesdecies, 33-vicies quater, 33-vicies
quinquies, 33-vicies sexies e 33-vicies septies del presente decreto,
nonche' agli articoli 7 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in favore
delle reti dell'idrogeno che alla data del 4 agosto 2024
appartenevano a un'impresa verticalmente integrata.
bilanciamento delle rispettive reti a decorrere dal 1° gennaio 2033 o
da una data anteriore se cosi' disposto dall'ARERA. Le regole di
bilanciamento della rete dell'idrogeno adottate dai gestori delle
reti dell'idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti
della loro rete lo sbilanciamento energetico sono obiettive,
trasparenti e non discriminatorie.
Art. 33-septiesdecies (Reti dell'idrogeno esistenti). - 1.
L'ARERA puo' concedere una deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 33-octies, 33-quinquiesdecies, 33-vicies quater, 33-vicies
quinquies, 33-vicies sexies e 33-vicies septies del presente decreto,
nonche' agli articoli 7 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in favore
delle reti dell'idrogeno che alla data del 4 agosto 2024
appartenevano a un'impresa verticalmente integrata.
2. Le deroghe concesse a norma del comma 1 decadono al
verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) quando l'ARERA, su richiesta dell'impresa verticalmente
integrata, decide di porre fine alla deroga;
b) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga
viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;
c) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga
viene ampliata o se e' aumentata la sua capacita' di oltre il 5 per
cento in termini di lunghezza o capacita' rispetto a quella posseduta
alla data del 4 agosto 2024;
d) quando l'ARERA conclude, mediante decisione, che
l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di
ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace
realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e
sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione
europea.
verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) quando l'ARERA, su richiesta dell'impresa verticalmente
integrata, decide di porre fine alla deroga;
b) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga
viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno;
c) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga
viene ampliata o se e' aumentata la sua capacita' di oltre il 5 per
cento in termini di lunghezza o capacita' rispetto a quella posseduta
alla data del 4 agosto 2024;
d) quando l'ARERA conclude, mediante decisione, che
l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di
ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace
realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e
sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione
europea.
3. Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una
deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione
dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura
dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato
dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.
deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione
dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura
dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato
dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea.
4. L'ARERA puo' chiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno
esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per
l'esecuzione dei loro compiti.
Art. 33-duodevicies (Reti dell'idrogeno geograficamente
limitate). - 1. L'ARERA puo' concedere una deroga agli articoli
33-vicies quater e 33-vicies septies o all'articolo
33-quinquiesdecies per le reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno
all'interno di una zona industriale o commerciale geograficamente
limitata. Per la durata della deroga, tali reti devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
a) non comprendono gli interconnettori di idrogeno;
b) non dispongono di connessioni dirette agli impianti di
stoccaggio dell'idrogeno o ai terminali dell'idrogeno, a meno che
tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch'essi collegati a
una rete dell'idrogeno che non beneficia di una deroga concessa a
norma del presente articolo o dell'articolo 33-septiesdecies;
c) servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai
clienti direttamente collegati alla rete stessa;
d) non sono collegate a nessun'altra rete dell'idrogeno, ad
eccezione delle reti che beneficiano anch'esse di una deroga concessa
a norma del presente articolo e sono gestite dallo stesso gestore
della rete dell'idrogeno.
esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per
l'esecuzione dei loro compiti.
Art. 33-duodevicies (Reti dell'idrogeno geograficamente
limitate). - 1. L'ARERA puo' concedere una deroga agli articoli
33-vicies quater e 33-vicies septies o all'articolo
33-quinquiesdecies per le reti dell'idrogeno che trasportano idrogeno
all'interno di una zona industriale o commerciale geograficamente
limitata. Per la durata della deroga, tali reti devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
a) non comprendono gli interconnettori di idrogeno;
b) non dispongono di connessioni dirette agli impianti di
stoccaggio dell'idrogeno o ai terminali dell'idrogeno, a meno che
tali impianti di stoccaggio o terminali siano anch'essi collegati a
una rete dell'idrogeno che non beneficia di una deroga concessa a
norma del presente articolo o dell'articolo 33-septiesdecies;
c) servono in primo luogo allo scopo di fornire idrogeno ai
clienti direttamente collegati alla rete stessa;
d) non sono collegate a nessun'altra rete dell'idrogeno, ad
eccezione delle reti che beneficiano anch'esse di una deroga concessa
a norma del presente articolo e sono gestite dallo stesso gestore
della rete dell'idrogeno.
2. L'ARERA revoca la deroga di cui al comma 1 qualora accerti che
l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di
ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace
realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e
sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione
europea, ovvero laddove non sia piu' soddisfatta una qualsiasi delle
condizioni elencate nel comma 1. Ogni sette anni a decorrere dalla
concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una
valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza,
sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul
funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione
europea. Le domande di accesso dei produttori di idrogeno e le
domande di connessione dei clienti industriali sono notificate
all'ARERA, rese pubbliche e trattate a norma dell'articolo
33-terdecies. La pubblicazione delle domande di accesso deve avvenire
nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente
sensibili.
Art. 33-undevicies (Interconnettori di idrogeno con paesi
terzi). - 1. La realizzazione e la messa in funzione di ciascun
interconnettore di idrogeno tra Stati membri e paesi terzi avviene
nel rispetto di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218
TFUE con i paesi terzi connessi interessati, qualora cio' sia
ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformita' rispetto
alle norme applicabili alle reti di idrogeno di cui al presente
decreto e al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024. Un accordo internazionale non e'
ritenuto necessario qualora sia stato concluso un accordo
intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati,
conformemente all'articolo 46-quater del presente decreto, nel quale
sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di
idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformita'
rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui al
presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789.
l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di
ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace
realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e
sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione
europea, ovvero laddove non sia piu' soddisfatta una qualsiasi delle
condizioni elencate nel comma 1. Ogni sette anni a decorrere dalla
concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una
valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza,
sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul
funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione
europea. Le domande di accesso dei produttori di idrogeno e le
domande di connessione dei clienti industriali sono notificate
all'ARERA, rese pubbliche e trattate a norma dell'articolo
33-terdecies. La pubblicazione delle domande di accesso deve avvenire
nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente
sensibili.
Art. 33-undevicies (Interconnettori di idrogeno con paesi
terzi). - 1. La realizzazione e la messa in funzione di ciascun
interconnettore di idrogeno tra Stati membri e paesi terzi avviene
nel rispetto di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218
TFUE con i paesi terzi connessi interessati, qualora cio' sia
ritenuto necessario per garantire coerenza e uniformita' rispetto
alle norme applicabili alle reti di idrogeno di cui al presente
decreto e al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024. Un accordo internazionale non e'
ritenuto necessario qualora sia stato concluso un accordo
intergovernativo con i paesi terzi connessi interessati,
conformemente all'articolo 46-quater del presente decreto, nel quale
sono definite norme di funzionamento per l'interconnettore di
idrogeno in questione al fine di garantire coerenza e uniformita'
rispetto alle norme applicabili alle reti dell'idrogeno di cui al
presente decreto e al regolamento (UE) 2024/1789.
2. Il comma 1 del presente articolo lascia impregiudicato quanto
disciplinato dall'articolo 33-tricies quinquies nonche' la
ripartizione delle competenze con l'Unione europea.
disciplinato dall'articolo 33-tricies quinquies nonche' la
ripartizione delle competenze con l'Unione europea.
3. Il comma 1 non osta alla possibilita', nel rispetto delle
rispettive competenze con l'Unione europea e delle procedure
applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per
instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione
di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.
Art. 33-vicies (Riservatezza per i gestori delle reti
dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei
terminali dell'idrogeno). - 1. Fatti salvi gli obblighi di legge in
tema di trasparenza, ciascun gestore della rete dell'idrogeno, di un
impianto di stoccaggio dell'idrogeno o di un terminale dell'idrogeno
e ciascun proprietario della rete dell'idrogeno mantiene la
riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite
nel corso della sua attivita' e impedisce che le informazioni
concernenti le proprie attivita' che potrebbero essere
commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo
discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete
dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del
terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa
parte di un'impresa verticalmente integrata, non puo' divulgare
alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti
dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi
di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori
delle reti dell'idrogeno, salvo che cio' risulti necessario per
effettuare un'operazione commerciale.
rispettive competenze con l'Unione europea e delle procedure
applicabili, di avviare dialoghi con paesi terzi connessi, anche per
instaurare una cooperazione su questioni pertinenti per la produzione
di idrogeno, quali le questioni sociali e ambientali.
Art. 33-vicies (Riservatezza per i gestori delle reti
dell'idrogeno, degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e dei
terminali dell'idrogeno). - 1. Fatti salvi gli obblighi di legge in
tema di trasparenza, ciascun gestore della rete dell'idrogeno, di un
impianto di stoccaggio dell'idrogeno o di un terminale dell'idrogeno
e ciascun proprietario della rete dell'idrogeno mantiene la
riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite
nel corso della sua attivita' e impedisce che le informazioni
concernenti le proprie attivita' che potrebbero essere
commercialmente vantaggiose vengano divulgate in modo
discriminatorio. In particolare, se il gestore della rete
dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del
terminale dell'idrogeno o il proprietario della rete dell'idrogeno fa
parte di un'impresa verticalmente integrata, non puo' divulgare
alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti
dell'impresa verticalmente integrata diverse dai gestori dei sistemi
di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione o dai gestori
delle reti dell'idrogeno, salvo che cio' risulti necessario per
effettuare un'operazione commerciale.
2. Nell'ambito di operazioni di compravendita di idrogeno da
parte di imprese collegate, e' fatto divieto al gestore della rete
dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del
terminale dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni
commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel
negoziare l'accesso al sistema.
parte di imprese collegate, e' fatto divieto al gestore della rete
dell'idrogeno, dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno o del
terminale dell'idrogeno di fare uso abusivo delle informazioni
commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel
negoziare l'accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un'effettiva concorrenza e
l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale
obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente
sensibili.
Art. 33-vicies semel (Piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno). - 1. I gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno presentano ogni quattro anni all'ARERA un
piano volto a illustrare l'infrastruttura di rete dell'idrogeno che
intendono sviluppare. Il piano e' elaborato in stretta cooperazione
con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e
dell'energia elettrica, nonche', ove opportuno, con gli operatori di
teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di garantire
un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella
massima considerazione il loro parere. I gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno, a norma del presente articolo, e i
gestori dei sistemi di distribuzione, a norma dell'articolo 16-bis,
che operano nella stessa regione possono elaborare un piano comune
previa autorizzazione dell'ARERA. L'ARERA, in sede autorizzativa,
accerta che il piano comune sia sufficientemente trasparente da
individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas
naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno
affrontate. Il piano comune prevede una modellizzazione separata per
ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le
mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per
l'idrogeno. In caso di elaborazione di piani distinti per il gas
naturale e l'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione e i
gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno collaborano
strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire
l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, compresa, a
titolo esemplificativo, la riconversione.
l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale
obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente
sensibili.
Art. 33-vicies semel (Piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno). - 1. I gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno presentano ogni quattro anni all'ARERA un
piano volto a illustrare l'infrastruttura di rete dell'idrogeno che
intendono sviluppare. Il piano e' elaborato in stretta cooperazione
con i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale e
dell'energia elettrica, nonche', ove opportuno, con gli operatori di
teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di garantire
un'efficace integrazione del sistema energetico e tenendo nella
massima considerazione il loro parere. I gestori delle reti di
distribuzione dell'idrogeno, a norma del presente articolo, e i
gestori dei sistemi di distribuzione, a norma dell'articolo 16-bis,
che operano nella stessa regione possono elaborare un piano comune
previa autorizzazione dell'ARERA. L'ARERA, in sede autorizzativa,
accerta che il piano comune sia sufficientemente trasparente da
individuare chiaramente le esigenze specifiche del settore del gas
naturale e le esigenze specifiche del settore dell'idrogeno
affrontate. Il piano comune prevede una modellizzazione separata per
ciascun vettore energetico e con capitoli distinti che illustrano le
mappature di rete per il gas naturale e le mappature di rete per
l'idrogeno. In caso di elaborazione di piani distinti per il gas
naturale e l'idrogeno, i gestori dei sistemi di distribuzione e i
gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno collaborano
strettamente, qualora sia necessario prendere decisioni per garantire
l'efficienza del sistema per tutti i vettori energetici, compresa, a
titolo esemplificativo, la riconversione.
2. In particolare, il piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno:
a) include informazioni sul fabbisogno di capacita', in termini
sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di
distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione
dell'idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di
capacita', in termini sia di volume che di durata, dei potenziali
futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli
esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a
effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in
termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche
dell'ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l'uso
dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali
settori;
b) tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento
stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE)
2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre
2023, e della domanda dei settori non contemplati dai piani di
riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato
il principio «l'efficienza energetica al primo posto» di cui
all'articolo 27 della medesima direttiva (UE) 2023/1791, quando si
prende in considerazione l'espansione della rete di distribuzione
dell'idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative piu'
efficienti sotto il profilo energetico;
c) include informazioni sulla misura in cui per trasportare
idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale
riconvertiti, nonche' sulla misura in cui tale riconversione sia
necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacita' stabilito in
conformita' alla lettera a);
d) si basa su una procedura consultiva che e' aperta ai
pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro
partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione,
anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le
informazioni pertinenti;
e) e' pubblicato nel sito internet del gestore della rete di
distribuzione dell'idrogeno contestualmente all'esito della
consultazione dei soggetti interessati ed e' trasmesso all'ARERA,
unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il
sito internet e' aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti
soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano cosi'
partecipare efficacemente alla consultazione;
f) e' in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e
il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali
integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del
regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralita'
climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2021/1119;
g) e' coerente con il piano di sviluppo della rete per
l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60 del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024, e con i piani decennali nazionali di sviluppo
della rete elaborati conformemente all'articolo 16 del presente
decreto.
distribuzione dell'idrogeno:
a) include informazioni sul fabbisogno di capacita', in termini
sia di volume che di durata, negoziato tra gli utenti delle reti di
distribuzione dell'idrogeno e i gestori delle reti di distribuzione
dell'idrogeno, sulla fornitura di idrogeno e sul fabbisogno di
capacita', in termini sia di volume che di durata, dei potenziali
futuri utenti finali difficili da decarbonizzare e di quelli
esistenti, tenendo conto del potenziale di riduzione dei gas a
effetto serra e dell'efficienza sotto il profilo energetico e in
termini di costi rispetto ad altre opzioni, come anche
dell'ubicazione di tali utenti finali, al fine di contemplare l'uso
dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio in tali
settori;
b) tiene conto dei piani di riscaldamento e raffrescamento
stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE)
2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre
2023, e della domanda dei settori non contemplati dai piani di
riscaldamento e raffrescamento, e valuta in che modo sia rispettato
il principio «l'efficienza energetica al primo posto» di cui
all'articolo 27 della medesima direttiva (UE) 2023/1791, quando si
prende in considerazione l'espansione della rete di distribuzione
dell'idrogeno in settori in cui sono disponibili alternative piu'
efficienti sotto il profilo energetico;
c) include informazioni sulla misura in cui per trasportare
idrogeno si debbano utilizzare gasdotti del gas naturale
riconvertiti, nonche' sulla misura in cui tale riconversione sia
necessaria per soddisfare il fabbisogno di capacita' stabilito in
conformita' alla lettera a);
d) si basa su una procedura consultiva che e' aperta ai
pertinenti soggetti interessati al fine di consentire la loro
partecipazione tempestiva ed effettiva al processo di pianificazione,
anche attraverso la comunicazione e lo scambio di tutte le
informazioni pertinenti;
e) e' pubblicato nel sito internet del gestore della rete di
distribuzione dell'idrogeno contestualmente all'esito della
consultazione dei soggetti interessati ed e' trasmesso all'ARERA,
unitamente all'esito della consultazione dei soggetti interessati. Il
sito internet e' aggiornato periodicamente in modo che i pertinenti
soggetti interessati siano sufficientemente informati e possano cosi'
partecipare efficacemente alla consultazione;
f) e' in linea con il piano nazionale integrato per l'energia e
il clima e i relativi aggiornamenti e con le relazioni nazionali
integrate sull'energia e il clima presentate nel quadro del
regolamento (UE) 2018/1999 e sostiene l'obiettivo della neutralita'
climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2021/1119;
g) e' coerente con il piano di sviluppo della rete per
l'idrogeno a livello dell'Unione di cui all'articolo 60 del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024, e con i piani decennali nazionali di sviluppo
della rete elaborati conformemente all'articolo 16 del presente
decreto.
3. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno scambiano
tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione
del piano con altri gestori delle reti dell'idrogeno, compresi quelli
situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione
diretta.
tutte le informazioni pertinenti che sono necessarie all'elaborazione
del piano con altri gestori delle reti dell'idrogeno, compresi quelli
situati in Stati membri confinanti qualora vi sia una connessione
diretta.
4. L'ARERA valuta se il piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno sia conforme al comma 1, esamina il piano
e puo' richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo
tiene conto della necessita' energetica ed economica globale della
rete dell'idrogeno nonche' del quadro di scenari comuni elaborato a
norma dell'articolo 16, comma 2, lettera f). Nel caso di piani
presentati in relazione alle reti dell'idrogeno che beneficiano di
una deroga a norma dell'articolo 33-septiesdecies o 33-duodevicies,
l'ARERA puo' astenersi dall'esaminare il piano medesimo e formulare
raccomandazioni di modifica.
distribuzione dell'idrogeno sia conforme al comma 1, esamina il piano
e puo' richiederne modifiche in linea con la valutazione. Nel farlo
tiene conto della necessita' energetica ed economica globale della
rete dell'idrogeno nonche' del quadro di scenari comuni elaborato a
norma dell'articolo 16, comma 2, lettera f). Nel caso di piani
presentati in relazione alle reti dell'idrogeno che beneficiano di
una deroga a norma dell'articolo 33-septiesdecies o 33-duodevicies,
l'ARERA puo' astenersi dall'esaminare il piano medesimo e formulare
raccomandazioni di modifica.
5. Nell'approvare gli oneri specifici ai sensi dell'articolo 5
del regolamento (UE) 2024/1789, l'ARERA tiene conto dell'esame del
piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno.
Art. 33-vicies bis (Finanziamento dell'infrastruttura
transfrontaliera dell'idrogeno). - 1. Nel caso di progetti di
interconnessione di idrogeno non classificati come progetti di
interesse comune di cui al capo II e all'allegato I, punto 3, del
regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2022, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono
includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione
dell'ARERA. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, se
individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, possono
elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di
ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente
all'ARERA per l'approvazione.
del regolamento (UE) 2024/1789, l'ARERA tiene conto dell'esame del
piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno.
Art. 33-vicies bis (Finanziamento dell'infrastruttura
transfrontaliera dell'idrogeno). - 1. Nel caso di progetti di
interconnessione di idrogeno non classificati come progetti di
interesse comune di cui al capo II e all'allegato I, punto 3, del
regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2022, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
adiacenti e interessate sostengono i costi del progetto e possono
includerli nei rispettivi sistemi tariffari, previa approvazione
dell'ARERA. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno, se
individuano un divario sostanziale tra benefici e costi, possono
elaborare un piano di progetto, ivi compresa una richiesta di
ripartizione transfrontaliera dei costi, e presentarlo congiuntamente
all'ARERA per l'approvazione.
2. Qualora i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
presentino il piano di progetto di cui al comma 1, il piano e la
domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di
un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in
considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri
dell'Unione europea interessati, nonche' di un piano aziendale di
valutazione della sostenibilita' finanziaria del progetto, che
contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle
reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta
dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi. Le autorita'
di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle
reti di trasporto dell'idrogeno, adottano una decisione congiunta in
merito alla ripartizione dei costi di investimento a carico di
ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per il
progetto.
presentino il piano di progetto di cui al comma 1, il piano e la
domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi sono corredati di
un'analisi costi-benefici specifica per progetto, che prenda in
considerazione i benefici oltre le frontiere degli Stati membri
dell'Unione europea interessati, nonche' di un piano aziendale di
valutazione della sostenibilita' finanziaria del progetto, che
contenga una soluzione di finanziamento e indichi se i gestori delle
reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti concordano su una proposta
dettagliata di ripartizione transfrontaliera dei costi. Le autorita'
di regolazione competenti, previa consultazione dei gestori delle
reti di trasporto dell'idrogeno, adottano una decisione congiunta in
merito alla ripartizione dei costi di investimento a carico di
ciascun gestore della rete di trasporto dell'idrogeno per il
progetto.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2033 tutti i gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno interessati negoziano un sistema di
compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento
dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, nel caso in cui
non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti di trasporto
dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri
dell'Unione europea a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024. Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle
reti di trasporto dell'idrogeno conducono un processo di
consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti
partecipanti al mercato.
trasporto dell'idrogeno interessati negoziano un sistema di
compensazione finanziaria al fine di garantire il finanziamento
dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, nel caso in cui
non siano applicate tariffe per l'accesso alle reti di trasporto
dell'idrogeno nei punti di interconnessione tra Stati membri
dell'Unione europea a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024. Nello sviluppo di tale sistema i gestori delle
reti di trasporto dell'idrogeno conducono un processo di
consultazione ad ampio raggio coinvolgendo tutti i pertinenti
partecipanti al mercato.
4. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno coinvolti
concordano un sistema di compensazione finanziaria entro il 31
dicembre 2035 e lo sottopongono all'approvazione congiunta dell'ARERA
e delle rispettive autorita' di regolazione competenti. Se entro tale
termine non e' stato raggiunto un accordo, l'ARERA e le rispettive
autorita' di regolazione competenti prendono una decisione congiunta
entro due anni. Qualora non si raggiunga un accordo sulla decisione
congiunta entro due anni, spetta all'ACER adottare una decisione
secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del
regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2019.
concordano un sistema di compensazione finanziaria entro il 31
dicembre 2035 e lo sottopongono all'approvazione congiunta dell'ARERA
e delle rispettive autorita' di regolazione competenti. Se entro tale
termine non e' stato raggiunto un accordo, l'ARERA e le rispettive
autorita' di regolazione competenti prendono una decisione congiunta
entro due anni. Qualora non si raggiunga un accordo sulla decisione
congiunta entro due anni, spetta all'ACER adottare una decisione
secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 10, del
regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2019.
5. Il sistema di compensazione finanziaria e' attuato
conformemente all'articolo 43.
conformemente all'articolo 43.
6. Nel contesto della transizione a un sistema di compensazione
finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di
capacita' esistenti.
finanziaria, il meccanismo istituito non pregiudica i contratti di
capacita' esistenti.
7. Gli ulteriori dettagli necessari ai fini dell'attuazione del
procedimento disciplinato dal presente articolo, segnatamente le
procedure e le tempistiche richieste nonche' la procedura di
revisione e, ove opportuno, di modifica del sistema di compensazione
finanziaria al fine di tenere conto dell'evolversi delle tariffe e
dello sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un codice
di rete redatto a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE)
2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
procedimento disciplinato dal presente articolo, segnatamente le
procedure e le tempistiche richieste nonche' la procedura di
revisione e, ove opportuno, di modifica del sistema di compensazione
finanziaria al fine di tenere conto dell'evolversi delle tariffe e
dello sviluppo delle reti dell'idrogeno, sono definiti in un codice
di rete redatto a norma dell'articolo 72 del regolamento (UE)
2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024.
Art. 33-vicies ter (Separazione dei proprietari dei sistemi di
trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei
gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori
degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno). - 1. I proprietari del
sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora
sia stato nominato un gestore del sistema indipendente o un gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, nonche' i gestori
dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di
un'impresa verticalmente integrata, sono indipendenti, almeno sotto
il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere
decisionale, dalle altre attivita' non connesse al trasporto, alla
distribuzione e allo stoccaggio dell'idrogeno.
Art. 33-vicies ter (Separazione dei proprietari dei sistemi di
trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei
gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori
degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno). - 1. I proprietari del
sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora
sia stato nominato un gestore del sistema indipendente o un gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, nonche' i gestori
dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di
un'impresa verticalmente integrata, sono indipendenti, almeno sotto
il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere
decisionale, dalle altre attivita' non connesse al trasporto, alla
distribuzione e allo stoccaggio dell'idrogeno.
2. Al fine di garantire l'indipendenza del proprietario della
rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di
stoccaggio dell'idrogeno di cui al comma 1, si applicano i seguenti
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria
della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di
stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture
dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o
indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita' di
produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli
interessi professionali delle persone responsabili della direzione
dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del
gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in
considerazione al fine di consentire loro di agire in modo
indipendente;
c) il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e'
dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di
gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla
gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di
stoccaggio di idrogeno; cio' non osta all'esistenza di appropriati
meccanismi di coordinamento volti a garantire la tutela dei diritti
di vigilanza economica e amministrativa della societa' controllante
con riferimento alla redditivita' degli investimenti della societa'
controllata ai sensi dell'articolo 43, comma 4-bis; cio' consente, in
particolare, alla societa' controllante di approvare il piano
finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore
dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti
globali ai livelli di indebitamento della sua societa' controllata;
non e' consentito alla societa' controllante madre impartire
istruzioni relative alle attivita' di gestione ordinaria, ne' in
relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il
miglioramento degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno che non
eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi
strumento equivalente;
d) il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il
gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un
programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere
comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente
controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra anche
gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per
raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del
controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'ARERA
una relazione sulle misure adottate che viene pubblicata in forma
adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti
interessati.
rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di
stoccaggio dell'idrogeno di cui al comma 1, si applicano i seguenti
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria
della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di
stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture
dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o
indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita' di
produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli
interessi professionali delle persone responsabili della direzione
dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del
gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in
considerazione al fine di consentire loro di agire in modo
indipendente;
c) il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e'
dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di
gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla
gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di
stoccaggio di idrogeno; cio' non osta all'esistenza di appropriati
meccanismi di coordinamento volti a garantire la tutela dei diritti
di vigilanza economica e amministrativa della societa' controllante
con riferimento alla redditivita' degli investimenti della societa'
controllata ai sensi dell'articolo 43, comma 4-bis; cio' consente, in
particolare, alla societa' controllante di approvare il piano
finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore
dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti
globali ai livelli di indebitamento della sua societa' controllata;
non e' consentito alla societa' controllante madre impartire
istruzioni relative alle attivita' di gestione ordinaria, ne' in
relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il
miglioramento degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno che non
eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi
strumento equivalente;
d) il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il
gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un
programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere
comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente
controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra anche
gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per
raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del
controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'ARERA
una relazione sulle misure adottate che viene pubblicata in forma
adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti
interessati.
3. Ai fini della piena ed effettiva osservanza del comma 2 del
presente articolo, il proprietario del sistema di trasporto o della
rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di
stoccaggio dell'idrogeno sono tenuti a conformarsi agli orientamenti
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 90 della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2024.
Art. 33-vicies quater (Separazione dei gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno). - 1. A decorrere dal 5 agosto 2026, i
gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sono separati
conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del
gas naturale di cui all'articolo 19.
presente articolo, il proprietario del sistema di trasporto o della
rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di
stoccaggio dell'idrogeno sono tenuti a conformarsi agli orientamenti
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 90 della
direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2024.
Art. 33-vicies quater (Separazione dei gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno). - 1. A decorrere dal 5 agosto 2026, i
gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sono separati
conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del
gas naturale di cui all'articolo 19.
2. Ai fini del presente articolo nonche' degli articoli
33-quinquiesdecies e 19, si intende per:
a) «produzione o fornitura», anche la produzione e la fornitura
di idrogeno;
b) «trasporto», anche il trasporto di idrogeno.
33-quinquiesdecies e 19, si intende per:
a) «produzione o fornitura», anche la produzione e la fornitura
di idrogeno;
b) «trasporto», anche il trasporto di idrogeno.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, qualora le reti
di trasporto dell'idrogeno appartengano a un'impresa verticalmente
integrata, puo' essere designato un gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno indipendente separato. I gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas
naturale separati conformemente all'articolo 19, possono agire in
qualita' di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
indipendenti, purche' rispettino le prescrizioni dell'articolo
33-vicies quinquies.
di trasporto dell'idrogeno appartengano a un'impresa verticalmente
integrata, puo' essere designato un gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno indipendente separato. I gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas
naturale separati conformemente all'articolo 19, possono agire in
qualita' di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
indipendenti, purche' rispettino le prescrizioni dell'articolo
33-vicies quinquies.
4. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, se una rete di
trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o piu' gestori dei sistemi
di trasporto del gas naturale certificati, ovvero se al 4 agosto 2024
una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a un'impresa
verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di
idrogeno, puo' essere designato un soggetto sotto il controllo
esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo
congiunto di due o piu' gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il
controllo esclusivo dell'impresa verticalmente integrata attiva nella
produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete
di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle
norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti
di cui al presente titolo. In deroga al primo periodo, qualora sia
stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 33-vicies quinquies,
comma 2, e una rete di trasporto dell'idrogeno appartenga a uno o
piu' gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati e
separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto
di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo, puo' essere
designato tale soggetto ovvero un soggetto sotto il controllo
congiunto di due o piu' gestori dei sistemi di trasporto quale
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato
conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas
naturale indipendenti di cui al presente titolo.
trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o piu' gestori dei sistemi
di trasporto del gas naturale certificati, ovvero se al 4 agosto 2024
una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a un'impresa
verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di
idrogeno, puo' essere designato un soggetto sotto il controllo
esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo
congiunto di due o piu' gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il
controllo esclusivo dell'impresa verticalmente integrata attiva nella
produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete
di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle
norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti
di cui al presente titolo. In deroga al primo periodo, qualora sia
stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 33-vicies quinquies,
comma 2, e una rete di trasporto dell'idrogeno appartenga a uno o
piu' gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati e
separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto
di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo, puo' essere
designato tale soggetto ovvero un soggetto sotto il controllo
congiunto di due o piu' gestori dei sistemi di trasporto quale
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato
conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas
naturale indipendenti di cui al presente titolo.
5. L'impresa che comprenda un gestore del sistema di trasporto
separato conformemente all'articolo 19 e un gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato puo' essere attiva nella produzione
o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella
fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale
impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di
idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si
conforma ai requisiti di cui al presente titolo, e l'impresa e tutte
le sue parti non prenotano ne' utilizzano diritti di capacita' per
l'iniezione di idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione
del gas naturale gestito dall'impresa medesima.
separato conformemente all'articolo 19 e un gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato puo' essere attiva nella produzione
o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella
fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale
impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di
idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si
conforma ai requisiti di cui al presente titolo, e l'impresa e tutte
le sue parti non prenotano ne' utilizzano diritti di capacita' per
l'iniezione di idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione
del gas naturale gestito dall'impresa medesima.
6. Ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno si applicano
le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui
all'articolo 33-duodetricies.
Art. 33-vicies quinquies (Separazione orizzontale dei gestori
delle reti di trasporto dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa attiva
nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale ovvero nel
settore dell'energia elettrica, deve essere indipendente almeno sotto
il profilo della forma giuridica.
le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui
all'articolo 33-duodetricies.
Art. 33-vicies quinquies (Separazione orizzontale dei gestori
delle reti di trasporto dell'idrogeno). - 1. Il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa attiva
nel trasporto o nella distribuzione di gas naturale ovvero nel
settore dell'energia elettrica, deve essere indipendente almeno sotto
il profilo della forma giuridica.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla
base di un'analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile,
puo' concedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
deroghe ai requisiti di cui al comma 1, previa valutazione positiva
da parte dell'ARERA conformemente a quanto disposto dal comma 4.
base di un'analisi costi-benefici positiva pubblicamente disponibile,
puo' concedere ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno
deroghe ai requisiti di cui al comma 1, previa valutazione positiva
da parte dell'ARERA conformemente a quanto disposto dal comma 4.
3. Le deroghe concesse a norma del comma 2 sono pubblicate e
notificate alla Commissione europea, corredate della relativa
valutazione di cui al comma 4, nel rispetto della riservatezza delle
informazioni commercialmente sensibili.
notificate alla Commissione europea, corredate della relativa
valutazione di cui al comma 4, nel rispetto della riservatezza delle
informazioni commercialmente sensibili.
4. Al momento della concessione di una deroga a norma del comma
2, e successivamente almeno ogni sette anni, oppure su richiesta
motivata della Commissione, l'ARERA pubblica una valutazione
dell'impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi incrociati,
sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri. Tale
valutazione comprende almeno il calendario dei trasferimenti di
attivi previsti dal settore del gas naturale al settore
dell'idrogeno. Se, sulla base di una valutazione, l'ARERA conclude
che l'applicazione continuativa della deroga avrebbe un impatto
negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di
rete e sugli scambi transfrontalieri, o una volta concluso il
trasferimento di attivi dal settore del gas naturale al settore
dell'idrogeno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica revoca la deroga.
Art. 33-vicies sexies (Separazione della contabilita' dei gestori
delle reti dell'idrogeno). - 1. La contabilita' dei gestori delle
reti dell'idrogeno e' tenuta a norma dell'articolo 25 del presente
decreto.
Art. 33-vicies septies (Designazione e certificazione dei gestori
dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno). - 1. Un'impresa, prima di essere approvata e
designata come gestore delle reti di trasporto dell'idrogeno, e'
certificata conformemente ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e
all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
2, e successivamente almeno ogni sette anni, oppure su richiesta
motivata della Commissione, l'ARERA pubblica una valutazione
dell'impatto della deroga sulla trasparenza, sui sussidi incrociati,
sulle tariffe di rete e sugli scambi transfrontalieri. Tale
valutazione comprende almeno il calendario dei trasferimenti di
attivi previsti dal settore del gas naturale al settore
dell'idrogeno. Se, sulla base di una valutazione, l'ARERA conclude
che l'applicazione continuativa della deroga avrebbe un impatto
negativo sulla trasparenza, sui sussidi incrociati, sulle tariffe di
rete e sugli scambi transfrontalieri, o una volta concluso il
trasferimento di attivi dal settore del gas naturale al settore
dell'idrogeno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica revoca la deroga.
Art. 33-vicies sexies (Separazione della contabilita' dei gestori
delle reti dell'idrogeno). - 1. La contabilita' dei gestori delle
reti dell'idrogeno e' tenuta a norma dell'articolo 25 del presente
decreto.
Art. 33-vicies septies (Designazione e certificazione dei gestori
dei sistemi di trasporto e dei gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno). - 1. Un'impresa, prima di essere approvata e
designata come gestore delle reti di trasporto dell'idrogeno, e'
certificata conformemente ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e
all'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
2. Le imprese che sono state certificate dall'ARERA come imprese
che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 19 o
all'articolo 33-vicies quater, secondo la procedura di
certificazione, sono approvate e designate dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica quali gestori delle reti
di trasporto dell'idrogeno. La designazione dei gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno e' notificata alla Commissione europea, ai
fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
che hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 19 o
all'articolo 33-vicies quater, secondo la procedura di
certificazione, sono approvate e designate dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica quali gestori delle reti
di trasporto dell'idrogeno. La designazione dei gestori delle reti di
trasporto dell'idrogeno e' notificata alla Commissione europea, ai
fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
3. Le imprese certificate di cui al comma 1 notificano all'ARERA
tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della
loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 19 o
all'articolo 33-vicies quater.
tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della
loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 19 o
all'articolo 33-vicies quater.
4. L'ARERA vigila sulla costante osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 19 e all'articolo 33-vicies quater da parte delle
imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto avvia una
procedura di certificazione:
a) quando riceve notifica dall'impresa certificata a norma del
comma 3;
b) di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto
che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti
delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto
dell'idrogeno rischia di concretare una violazione dell'articolo 19 o
dell'articolo 33-vicies quater ovvero quando ha motivo di ritenere
che tale violazione si sia gia' verificata; oppure
c) su richiesta motivata della Commissione europea.
cui all'articolo 19 e all'articolo 33-vicies quater da parte delle
imprese certificate. Al fine di assicurare tale rispetto avvia una
procedura di certificazione:
a) quando riceve notifica dall'impresa certificata a norma del
comma 3;
b) di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto
che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti
delle imprese certificate o dei proprietari dei sistemi di trasporto
dell'idrogeno rischia di concretare una violazione dell'articolo 19 o
dell'articolo 33-vicies quater ovvero quando ha motivo di ritenere
che tale violazione si sia gia' verificata; oppure
c) su richiesta motivata della Commissione europea.
5. L'ARERA adotta una decisione in merito alla certificazione del
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni
lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal
gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione
europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende
accordata. La decisione espressa o tacita dell'ARERA acquista
efficacia solo a seguito della conclusione della procedura di cui al
comma 6.
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno entro cento giorni
lavorativi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal
gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione
europea. Decorso tale termine, la certificazione si intende
accordata. La decisione espressa o tacita dell'ARERA acquista
efficacia solo a seguito della conclusione della procedura di cui al
comma 6.
6. L'ARERA notifica tempestivamente alla Commissione europea la
decisione espressa ovvero intervenuta per silenzio-assenso in merito
alla certificazione, unitamente alle informazioni rilevanti per la
decisione stessa, ai fini dell'articolo 14 del regolamento (UE)
2024/1789.
decisione espressa ovvero intervenuta per silenzio-assenso in merito
alla certificazione, unitamente alle informazioni rilevanti per la
decisione stessa, ai fini dell'articolo 14 del regolamento (UE)
2024/1789.
7. L'ARERA puo' chiedere ai gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attivita' di produzione o
di fornitura di idrogeno le informazioni pertinenti ai fini
dell'espletamento dei compiti ad esse conferiti dal presente
articolo.
dell'idrogeno e alle imprese che esercitano attivita' di produzione o
di fornitura di idrogeno le informazioni pertinenti ai fini
dell'espletamento dei compiti ad esse conferiti dal presente
articolo.
8. L'ARERA garantisce la segretezza delle informazioni
commercialmente sensibili.
Art. 33-duodetricies (Certificazione in relazione ai paesi
terzi). - 1. Qualora la certificazione sia richiesta da un gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno o da un proprietario della rete
di trasporto dell'idrogeno che sia controllato da un soggetto di un
paese terzo, l'ARERA lo notifica alla Commissione europea. L'ARERA
notifica tempestivamente alla Commissione europea qualsiasi
circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di
una rete di trasporto dell'idrogeno o di un gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.
commercialmente sensibili.
Art. 33-duodetricies (Certificazione in relazione ai paesi
terzi). - 1. Qualora la certificazione sia richiesta da un gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno o da un proprietario della rete
di trasporto dell'idrogeno che sia controllato da un soggetto di un
paese terzo, l'ARERA lo notifica alla Commissione europea. L'ARERA
notifica tempestivamente alla Commissione europea qualsiasi
circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di
una rete di trasporto dell'idrogeno o di un gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno da parte di un soggetto di un paese terzo.
2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno notifica
all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato
l'acquisizione del controllo, della rete di trasporto dell'idrogeno o
del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un
soggetto di un paese terzo.
all'ARERA qualsiasi circostanza che abbia come risultato
l'acquisizione del controllo, della rete di trasporto dell'idrogeno o
del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno da parte di un
soggetto di un paese terzo.
3. L'ARERA adotta un progetto di decisione relativa alla
certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica
effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non
e' stato dimostrato cumulativamente:
a) che la persona fisica o giuridica interessata ottemperi agli
obblighi di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater;
b) che il rilascio della certificazione non mettera' a rischio
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi
essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza;
nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a
tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso
un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi, di cui l'Unione
europea e' parte e che tratta le questioni della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che
discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono
conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprieta', della fornitura o di altri rapporti
commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e
sulla capacita' del proprietario della rete di trasporto
dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di
consegnare idrogeno allo Stato o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del
paese interessato.
certificazione del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
entro cento giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica
effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non
e' stato dimostrato cumulativamente:
a) che la persona fisica o giuridica interessata ottemperi agli
obblighi di cui all'articolo 19 o all'articolo 33-vicies quater;
b) che il rilascio della certificazione non mettera' a rischio
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi
essenziali nazionali e dell'Unione europea in materia di sicurezza;
nell'esaminare la questione l'ARERA, sentito il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tiene conto:
1) dei diritti e obblighi dell'Unione europea in relazione a
tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso
un accordo concluso con uno o piu' paesi terzi, di cui l'Unione
europea e' parte e che tratta le questioni della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico;
2) dei diritti e obblighi in relazione a tale paese terzo che
discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono
conformi al diritto dell'Unione europea;
3) della proprieta', della fornitura o di altri rapporti
commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e
sulla capacita' del proprietario della rete di trasporto
dell'idrogeno o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno di
consegnare idrogeno allo Stato o all'Unione europea;
4) di altri fatti e circostanze specifici del caso e del
paese interessato.
4. L'ARERA notifica tempestivamente la propria decisione
preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le
informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
preliminare alla Commissione europea, unitamente a tutte le
informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. L'ARERA, prima di adottare una decisione relativa alla
certificazione, chiede un parere alla Commissione europea in merito
a:
a) se la persona fisica o giuridica interessata ottemperi alle
prescrizioni dei cui all'articolo 68;
b) se il rilascio della certificazione metta a rischio la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.
certificazione, chiede un parere alla Commissione europea in merito
a:
a) se la persona fisica o giuridica interessata ottemperi alle
prescrizioni dei cui all'articolo 68;
b) se il rilascio della certificazione metta a rischio la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.
6. L'ARERA trasmette alla Commissione europea la richiesta di
parere di cui al comma 5. Il parere e' reso secondo i termini e le
modalita' previsti dall'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788.
Qualora il parere non sia reso entro i termini previsti, si intende
che non vi siano obiezioni alla decisione dell'ARERA.
parere di cui al comma 5. Il parere e' reso secondo i termini e le
modalita' previsti dall'articolo 72 della direttiva (UE) 2024/1788.
Qualora il parere non sia reso entro i termini previsti, si intende
che non vi siano obiezioni alla decisione dell'ARERA.
7. L'ARERA dispone di un termine di cinquanta giorni lavorativi
dalla scadenza del periodo di cui al comma 6 per adottare la
decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la
decisione definitiva, l'ARERA tiene nella massima considerazione il
parere della Commissione europea. In ogni caso resta fermo il diritto
di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a
rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale o
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato
membro. La decisione definitiva dell'ARERA e il parere della
Commissione europea sono pubblicati congiuntamente. Qualora la
decisione definitiva differisca dal parere della Commissione europea,
e' resa pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della
stessa.
Art. 33-undetricies (Designazione dei gestori di impianti di
stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno). - 1. Le imprese
dell'idrogeno che possiedono impianti di stoccaggio dell'idrogeno e
terminali dell'idrogeno designano, per un periodo di tempo di
determinato dall'ARERA e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed
equilibrio economico, uno o piu' gestori per tali infrastrutture.
dalla scadenza del periodo di cui al comma 6 per adottare la
decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la
decisione definitiva, l'ARERA tiene nella massima considerazione il
parere della Commissione europea. In ogni caso resta fermo il diritto
di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a
rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale o
la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di un altro Stato
membro. La decisione definitiva dell'ARERA e il parere della
Commissione europea sono pubblicati congiuntamente. Qualora la
decisione definitiva differisca dal parere della Commissione europea,
e' resa pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione della
stessa.
Art. 33-undetricies (Designazione dei gestori di impianti di
stoccaggio dell'idrogeno e terminali dell'idrogeno). - 1. Le imprese
dell'idrogeno che possiedono impianti di stoccaggio dell'idrogeno e
terminali dell'idrogeno designano, per un periodo di tempo di
determinato dall'ARERA e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed
equilibrio economico, uno o piu' gestori per tali infrastrutture.
2. L'ARERA vigila affinche' i gestori di cui al comma 1 operino
nel rispetto dei principi di obiettivita', di trasparenza e di non
discriminazione.
Art. 33-tricies (Diritto di accesso alla contabilita'). - 1. Le
autorita' competenti, compresa l'ARERA e le autorita' competenti per
la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno il diritto di accedere alla
contabilita' delle imprese di idrogeno nella misura necessaria per lo
svolgimento delle loro funzioni conformemente all'articolo 25.
nel rispetto dei principi di obiettivita', di trasparenza e di non
discriminazione.
Art. 33-tricies (Diritto di accesso alla contabilita'). - 1. Le
autorita' competenti, compresa l'ARERA e le autorita' competenti per
la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno il diritto di accedere alla
contabilita' delle imprese di idrogeno nella misura necessaria per lo
svolgimento delle loro funzioni conformemente all'articolo 25.
2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 mantengono la
riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. La
divulgazione di tali informazioni e' ammessa solo qualora sia
necessario per consentire alle autorita' stesse di svolgere le
proprie funzioni.
Art. 33-tricies semel (Separazione della contabilita'). - 1. Le
imprese di idrogeno, indipendentemente dal regime di proprieta' o
dalla forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e
pubblicano i conti annuali secondo la vigente disciplina sui conti
annuali delle societa' di capitali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 139. Le imprese che non sono per legge tenute a
pubblicare i conti annuali ne devono tenere una copia a disposizione
del pubblico presso la propria sede sociale.
riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. La
divulgazione di tali informazioni e' ammessa solo qualora sia
necessario per consentire alle autorita' stesse di svolgere le
proprie funzioni.
Art. 33-tricies semel (Separazione della contabilita'). - 1. Le
imprese di idrogeno, indipendentemente dal regime di proprieta' o
dalla forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e
pubblicano i conti annuali secondo la vigente disciplina sui conti
annuali delle societa' di capitali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 139. Le imprese che non sono per legge tenute a
pubblicare i conti annuali ne devono tenere una copia a disposizione
del pubblico presso la propria sede sociale.
2. Nella contabilita' interna, le imprese devono tenere conti
separati per ciascuna attivita' di trasporto dell'idrogeno,
distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno come
se ciascuna attivita' fosse svolta da imprese separate, al fine di
evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni
della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono
assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base
separatamente per gli attivi di idrogeno e tale assegnazione e' resa
trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere
consolidati, per le altre attivita' non riguardanti, i terminali
dell'idrogeno, lo stoccaggio di idrogeno o il trasporto
dell'idrogeno. Nella contabilita' e' precisato il reddito proveniente
dalla proprieta' della rete dell'idrogeno. Le imprese tengono
eventualmente conti consolidati per altre attivita' non riguardanti
il settore dell'idrogeno. La contabilita' interna comprende uno stato
patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attivita'. La
separazione della contabilita' e' sottoposta a revisione
conformemente alle norme di cui al comma 1 ed e' comunicata
all'ARERA.
separati per ciascuna attivita' di trasporto dell'idrogeno,
distribuzione, terminale dell'idrogeno e stoccaggio di idrogeno come
se ciascuna attivita' fosse svolta da imprese separate, al fine di
evitare discriminazioni, sussidi incrociati tra settori e distorsioni
della concorrenza. Gli attivi infrastrutturali delle imprese sono
assegnati ai conti pertinenti e alla regulatory asset base
separatamente per gli attivi di idrogeno e tale assegnazione e' resa
trasparente. Le imprese tengono inoltre conti, che possono essere
consolidati, per le altre attivita' non riguardanti, i terminali
dell'idrogeno, lo stoccaggio di idrogeno o il trasporto
dell'idrogeno. Nella contabilita' e' precisato il reddito proveniente
dalla proprieta' della rete dell'idrogeno. Le imprese tengono
eventualmente conti consolidati per altre attivita' non riguardanti
il settore dell'idrogeno. La contabilita' interna comprende uno stato
patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attivita'. La
separazione della contabilita' e' sottoposta a revisione
conformemente alle norme di cui al comma 1 ed e' comunicata
all'ARERA.
3. La revisione contabile di cui al comma 1 verifica, in
particolare, che sia rispettato l'obbligo di evitare le
discriminazioni e i sussidi incrociati di cui al comma 2. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, non devono
verificarsi sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas
naturale e gli utenti della rete idrogeno.
particolare, che sia rispettato l'obbligo di evitare le
discriminazioni e i sussidi incrociati di cui al comma 2. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, non devono
verificarsi sussidi incrociati tra gli utenti del sistema del gas
naturale e gli utenti della rete idrogeno.
4. Le imprese specificano nella contabilita' interna le norme di
ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi,
nonche' le norme di ammortamento, fatte salve le norme vigenti
relative alla contabilita', applicate nella redazione dei conti
separati di cui al comma 2. Tali norme interne possono essere
modificate solo in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate
all'ARERA e debitamente motivate.
ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi,
nonche' le norme di ammortamento, fatte salve le norme vigenti
relative alla contabilita', applicate nella redazione dei conti
separati di cui al comma 2. Tali norme interne possono essere
modificate solo in casi eccezionali. Le modifiche sono notificate
all'ARERA e debitamente motivate.
5. Nell'allegato ai conti annuali le imprese devono indicare ogni
operazione di rilevante entita' effettuata con imprese ad esse
collegate.
Art. 33-tricies bis (Designazione dell'autorita' di regolazione
per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788). - 1. Le
funzioni di autorita' di regolazione nazionale in materia di
idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sono attribuite
all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito
"ARERA", con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle
finalita' e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria,
stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
operazione di rilevante entita' effettuata con imprese ad esse
collegate.
Art. 33-tricies bis (Designazione dell'autorita' di regolazione
per l'idrogeno ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788). - 1. Le
funzioni di autorita' di regolazione nazionale in materia di
idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sono attribuite
all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito
"ARERA", con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle
finalita' e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria,
stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. In ragione delle competenze attribuite all'ARERA ai sensi del
comma 1, la pianta organica dell'Autorita' medesima e' incrementata
di dodici unita' di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari
FIII livello base, da assumere in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in
deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 834, della
medesima legge n. 207 del 2024.
comma 1, la pianta organica dell'Autorita' medesima e' incrementata
di dodici unita' di ruolo, appartenenti alla carriera dei funzionari
FIII livello base, da assumere in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche in
deroga all'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 834, della
medesima legge n. 207 del 2024.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 646.692 per
l'anno 2026, a euro 1.293.384 per l'anno 2027, a euro 1.329.306 per
l'anno 2028, a euro 1.366.305 per l'anno 2029, a euro 1.404.414 per
l'anno 2030, a euro 1.443.667 per l'anno 2031, a euro 1.484.097 per
l'anno 2032, a euro 1.525.739 per l'anno 2033, a euro 1.568.632 per
l'anno 2034, a euro 1.612.811 per l'anno 2035 e ad euro 1.658.315
annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede a valere sul bilancio
di ARERA anche ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
l'anno 2026, a euro 1.293.384 per l'anno 2027, a euro 1.329.306 per
l'anno 2028, a euro 1.366.305 per l'anno 2029, a euro 1.404.414 per
l'anno 2030, a euro 1.443.667 per l'anno 2031, a euro 1.484.097 per
l'anno 2032, a euro 1.525.739 per l'anno 2033, a euro 1.568.632 per
l'anno 2034, a euro 1.612.811 per l'anno 2035 e ad euro 1.658.315
annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede a valere sul bilancio
di ARERA anche ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
4. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 68-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' posto anche a carico dei
soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non
superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di
ciascuno dei medesimi soggetti.
Art. 33-tricies ter (Applicazione della disciplina dell'autorita'
di regolazione al settore dell'idrogeno). - 1. Ai fini del presente
titolo, all'ARERA si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo IV.
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 68-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' posto anche a carico dei
soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, per un importo non
superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di
ciascuno dei medesimi soggetti.
Art. 33-tricies ter (Applicazione della disciplina dell'autorita'
di regolazione al settore dell'idrogeno). - 1. Ai fini del presente
titolo, all'ARERA si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo IV.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai gestori
delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, ai gestori
degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai gestori dei terminali
dell'idrogeno.
delle reti di trasporto e di distribuzione dell'idrogeno, ai gestori
degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno e ai gestori dei terminali
dell'idrogeno.
3. L'ARERA, nell'esercizio dei poteri di cui al titolo IV, puo'
adottare atti di regolazione e provvedimenti attuativi volti a
disciplinare le modalita' di applicazione delle predette disposizioni
al settore dell'idrogeno, tenendo conto delle relative specificita'
tecniche, economiche e infrastrutturali.
adottare atti di regolazione e provvedimenti attuativi volti a
disciplinare le modalita' di applicazione delle predette disposizioni
al settore dell'idrogeno, tenendo conto delle relative specificita'
tecniche, economiche e infrastrutturali.
4. Fermo restando quanto previsto dal titolo IV, i compiti e le
competenze dell'ARERA sono integrati come stabilito dall'articolo
33-tricies quater.
Art. 33-tricies quater (Ulteriori compiti e competenze
dell'autorita' di regolazione). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal
titolo IV, i compiti e le competenze dell'ARERA sono integrati come
segue:
a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, le
tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno e le rispettive
metodologie di calcolo;
b) tenere conto dell'esame e della valutazione dei piani di
sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno presentati
dai gestori delle reti dell'idrogeno a norma degli articoli 16 e
33-vicies semel, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
c) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano
funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasporto, dei
gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti
dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al
mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789;
d) approvare e modificare i piani di sviluppo della rete di cui
agli articoli 16 e 16-bis;
e) procedere all'esame e, ove opportuno, chiedere modifiche del
piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui
all'articolo 33-vicies semel, comma 4.
competenze dell'ARERA sono integrati come stabilito dall'articolo
33-tricies quater.
Art. 33-tricies quater (Ulteriori compiti e competenze
dell'autorita' di regolazione). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal
titolo IV, i compiti e le competenze dell'ARERA sono integrati come
segue:
a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, le
tariffe di accesso alla rete dell'idrogeno e le rispettive
metodologie di calcolo;
b) tenere conto dell'esame e della valutazione dei piani di
sviluppo dell'infrastruttura di trasporto dell'idrogeno presentati
dai gestori delle reti dell'idrogeno a norma degli articoli 16 e
33-vicies semel, nell'approvare gli oneri specifici ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
c) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano
funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasporto, dei
gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori delle reti
dell'idrogeno, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al
mercato a norma del regolamento (UE) 2024/1789;
d) approvare e modificare i piani di sviluppo della rete di cui
agli articoli 16 e 16-bis;
e) procedere all'esame e, ove opportuno, chiedere modifiche del
piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'idrogeno di cui
all'articolo 33-vicies semel, comma 4.
2. Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie
competenze specifiche e in conformita' ai principi in materia di
miglioramento della regolamentazione, l'ARERA si consulta, ove
opportuno, con i gestori delle reti dell'idrogeno e, se del caso,
coopera strettamente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1
con altre autorita' nazionali pertinenti.
competenze specifiche e in conformita' ai principi in materia di
miglioramento della regolamentazione, l'ARERA si consulta, ove
opportuno, con i gestori delle reti dell'idrogeno e, se del caso,
coopera strettamente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1
con altre autorita' nazionali pertinenti.
3. Oltre ai compiti ad essa conferiti dalla normativa vigente,
qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente a norma
dall'articolo 17 o dell'articolo 33-vicies quater, l'ARERA:
a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del
sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del
proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, degli obblighi
che ad essi incombono a norma del presente decreto e irroga sanzioni
in caso di inosservanza di tali obblighi;
b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di
sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra
il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in modo da
assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della
rete di trasporto dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi
che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce
in qualita' di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra
il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di
trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno
e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in
seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi
dell'articolo 44, comma 2;
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, per
il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la
programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo
della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente
o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente;
d) provvede affinche' le tariffe per l'accesso alla rete
riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete
dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il
proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta
un compenso adeguato all'utilizzo degli attivi della rete e di
eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purche' sostenuti
secondo principi di economia ed efficienza;
e) esercita poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i
locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di
sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto
dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
indipendente.
qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente o un
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente a norma
dall'articolo 17 o dell'articolo 33-vicies quater, l'ARERA:
a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del
sistema di trasporto e del gestore di sistema indipendente o del
proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, degli obblighi
che ad essi incombono a norma del presente decreto e irroga sanzioni
in caso di inosservanza di tali obblighi;
b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di
sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto o tra
il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore
della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in modo da
assicurare che il gestore di sistema indipendente o il gestore della
rete di trasporto dell'idrogeno indipendente ottemperi agli obblighi
che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce
in qualita' di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra
il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di
trasporto o tra il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno
e il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente in
seguito a eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi
dell'articolo 44, comma 2;
c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, per
il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la
programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo
della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente
o dal gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente;
d) provvede affinche' le tariffe per l'accesso alla rete
riscosse dal gestore di sistema indipendente o dal gestore della rete
dell'idrogeno indipendente comprendano un corrispettivo per il
proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta
un compenso adeguato all'utilizzo degli attivi della rete e di
eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purche' sostenuti
secondo principi di economia ed efficienza;
e) esercita poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i
locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di
sistema indipendente o del proprietario della rete di trasporto
dell'idrogeno e del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
indipendente.
4. All'ARERA e' conferito il potere di adottare decisioni
vincolanti per le imprese di idrogeno.
vincolanti per le imprese di idrogeno.
5. Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti dalla
normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di
trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno integrato a norma degli articoli 11 e 15, all'ARERA
sono conferiti i seguenti poteri:
a) irrogare sanzioni per comportamenti discriminatori a favore
dell'impresa verticalmente integrata;
b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di
trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare
che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso
incombenti;
c) agire in qualita' di organo di risoluzione delle
controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore
del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati
dagli stessi;
d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi
i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del
sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno integrato;
e) approvare gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa
verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato, verificando
che siano conformi alle condizioni di mercato;
f) richiedere all'impresa verticalmente integrata, in caso di
notifica da parte del responsabile della conformita' a norma
dell'articolo 15, comma 4, ogni informazione necessaria, ivi inclusa
la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a
favore dell'impresa verticalmente integrata;
g) esercitare poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i
locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema
di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
integrato;
h) attribuire, in tutto o in parte, i compiti specifici del
gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema
indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
indipendente designato a norma dell'articolo 33-vicies quater in caso
di reiterata violazione, da parte del gestore del sistema di
trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno integrato, degli
obblighi gravanti su di esso a norma del presente decreto, in
particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore
dell'impresa verticalmente integrata.
normativa vigente, qualora sia stato designato un gestore di
trasporto indipendente o un gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno integrato a norma degli articoli 11 e 15, all'ARERA
sono conferiti i seguenti poteri:
a) irrogare sanzioni per comportamenti discriminatori a favore
dell'impresa verticalmente integrata;
b) controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di
trasporto o il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
integrato e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare
che il gestore del sistema di trasporto o il gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato ottemperi agli obblighi ad esso
incombenti;
c) agire in qualita' di organo di risoluzione delle
controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore
del sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno integrato in seguito a eventuali reclami presentati
dagli stessi;
d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi
i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del
sistema di trasporto o il gestore della rete di trasporto
dell'idrogeno integrato;
e) approvare gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa
verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto o il
gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato, verificando
che siano conformi alle condizioni di mercato;
f) richiedere all'impresa verticalmente integrata, in caso di
notifica da parte del responsabile della conformita' a norma
dell'articolo 15, comma 4, ogni informazione necessaria, ivi inclusa
la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a
favore dell'impresa verticalmente integrata;
g) esercitare poteri ispettivi, anche senza preavviso, presso i
locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema
di trasporto o del gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
integrato;
h) attribuire, in tutto o in parte, i compiti specifici del
gestore del sistema di trasporto o del gestore della rete di
trasporto dell'idrogeno integrato a un gestore di sistema
indipendente o a un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno
indipendente designato a norma dell'articolo 33-vicies quater in caso
di reiterata violazione, da parte del gestore del sistema di
trasporto o del gestore della rete dell'idrogeno integrato, degli
obblighi gravanti su di esso a norma del presente decreto, in
particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore
dell'impresa verticalmente integrata.
6. L'ARERA ha il compito di fissare o approvare, con sufficiente
anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le
metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per
determinare la connessione e l'accesso alle reti nazionali
dell'idrogeno, comprese le tariffe di rete dell'idrogeno, ove
opportuno, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio
di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno.
Art. 33-tricies quinquies (Accordi tecnici relativi all'esercizio
delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi). - 1.
Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi
di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno o altri operatori economici, la facolta' di mantenere
in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative
all'esercizio delle condotte con paesi terzi, nella misura in cui
tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e
con le pertinenti decisioni delle autorita' di regolazione degli
Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorita'
di regolazione degli Stati membri interessati.».
anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le
metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per
determinare la connessione e l'accesso alle reti nazionali
dell'idrogeno, comprese le tariffe di rete dell'idrogeno, ove
opportuno, e le condizioni e le tariffe per l'accesso allo stoccaggio
di idrogeno e ai terminali dell'idrogeno.
Art. 33-tricies quinquies (Accordi tecnici relativi all'esercizio
delle linee di condotte per l'idrogeno da e verso paesi terzi). - 1.
Il presente decreto lascia impregiudicata, per i gestori dei sistemi
di trasporto dell'idrogeno, i gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno o altri operatori economici, la facolta' di mantenere
in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative
all'esercizio delle condotte con paesi terzi, nella misura in cui
tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e
con le pertinenti decisioni delle autorita' di regolazione degli
Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorita'
di regolazione degli Stati membri interessati.».
Art. 35
Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «dalla legge 14 novembre 1995, n.
481» sono aggiunte le seguenti: «, in stretta consultazione con le
altre autorita' nazionali competenti, inclusa l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e, se del caso, le pertinenti
autorita' degli Stati membri limitrofi e dei paesi limitrofi, fatte
salve le rispettive competenze»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le
autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas
naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio
e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente
sostenibili nell'Unione europea, nonche' l'efficace apertura del
mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea, oltre
a garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e
affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare
l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi
a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente,
efficiente ed efficace del diritto dell'Unione europea al fine di
conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed
energia;»;
c) la lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia
elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, gas naturale
e idrogeno e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione
transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare
l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la
circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione
europea;»;
d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il
profilo dei costi e tenendo conto del principio "l'efficienza
energetica al primo posto", lo sviluppo di sistemi non discriminatori
sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e
promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con agli obiettivi
generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza
energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e
su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili e
la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e
distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre
reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;»;
e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) agevolare la connessione e l'accesso alla rete di nuove
capacita' di produzione e di generazione, in particolare eliminando
gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l'accesso di
nuovi operatori nei mercati e l'immissione dell'energia elettrica e
del gas e idrogeno da fonti di rinnovabili;»;
f) alla lettera d-bis), dopo le parole: «di trasmissione
dell'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, del gas e
idrogeno da fonti rinnovabili»;
g) alla lettera e), dopo le parole: «tutela dei consumatori» sono
aggiunte le seguenti: «in stretto coordinamento con le pertinenti
autorita' di tutela dei consumatori e in consultazione con i
pertinenti organismi dei consumatori».
2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «dalla legge 14 novembre 1995, n.
481» sono aggiunte le seguenti: «, in stretta consultazione con le
altre autorita' nazionali competenti, inclusa l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e, se del caso, le pertinenti
autorita' degli Stati membri limitrofi e dei paesi limitrofi, fatte
salve le rispettive competenze»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le
autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la
Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas
naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio
e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente
sostenibili nell'Unione europea, nonche' l'efficace apertura del
mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea, oltre
a garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e
affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare
l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi
a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente,
efficiente ed efficace del diritto dell'Unione europea al fine di
conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed
energia;»;
c) la lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia
elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, gas naturale
e idrogeno e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione
transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare
l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la
circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione
europea;»;
d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il
profilo dei costi e tenendo conto del principio "l'efficienza
energetica al primo posto", lo sviluppo di sistemi non discriminatori
sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e
promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con agli obiettivi
generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza
energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e
su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili e
la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e
distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre
reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;»;
e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) agevolare la connessione e l'accesso alla rete di nuove
capacita' di produzione e di generazione, in particolare eliminando
gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l'accesso di
nuovi operatori nei mercati e l'immissione dell'energia elettrica e
del gas e idrogeno da fonti di rinnovabili;»;
f) alla lettera d-bis), dopo le parole: «di trasmissione
dell'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, del gas e
idrogeno da fonti rinnovabili»;
g) alla lettera e), dopo le parole: «tutela dei consumatori» sono
aggiunte le seguenti: «in stretto coordinamento con le pertinenti
autorita' di tutela dei consumatori e in consultazione con i
pertinenti organismi dei consumatori».
Art. 36
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «delle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva
2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, in particolare, valutando
l'esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i
loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del
contratto e l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale
delle controversie»;
2) alla lettera b), le parole «delle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva
2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i
gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari
dei rispettivi sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonche'
qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al
mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono
ai sensi della normativa nazionale vigente, dei regolamenti (UE)
2024/1789 e 2019/943 e del regolamento (CE) n. 715/2009/, dei codici
di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e
61 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 70, 71 e 72 del
regolamento (UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938, nonche'
di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche
per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza
delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori
nazionali dell'energia (ACER);»;
4) la lettera c-ter) e' sostituita dalla seguente:
«c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di
regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei
sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E), il gas
(ENTSO-G), l'idrogeno (ENNOH) e l'ente europeo dei gestori dei
sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi
che ad essi incombono alla stregua della normativa nazionale vigente,
del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli
orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del
regolamento (UE) 2024/1789 e delle pertinenti disposizioni di diritto
dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni
transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni assunte
dall'ACER;»;
5) la lettera c-quater) e' sostituita dalla seguente:
«c-quater) individua congiuntamente alle altre autorita' di
regolazione europee l'inadempimento, da parte dell'ENTSO-E, di
ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi, tenuto
conto che se le autorita' di regolazione non sono in grado di
raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio
delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente
l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per una decisione,
a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE)
2019/942;»;
6) alla lettera c-quinquies), le parole: «58, 60 e 61 del
regolamento (UE) 2019/943» sono sostituite dalle seguenti: «70 a 74
del regolamento (UE) 2024/1789»;
7) la lettera c-duodecies) e' sostituita dalla seguente:
«c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi, compresi i
gestori delle reti dell'idrogeno, e agli utenti del sistema siano
offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica
delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato
e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attivita' di
ricerca correlate;»;
8) dopo la lettera c-terdecies) sono aggiunte le seguenti:
«c-quaterdecies) garantisce un processo aperto, trasparente,
efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di sviluppo
della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 55 della
direttiva (UE) 2027/1788 il piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno in linea con le prescrizioni
dell'articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione della rete
in linea con le prescrizioni dell'articolo 57 della medesima
direttiva;
c-quinquiesdecies) approva e modifica i piani di sviluppo
della rete di cui all'articolo 55 e, se del caso, all'articolo 57
della direttiva (UE) 2024/1788;
c-sexiesdecies) procede all'esame e, se del caso, chiede
modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione
dell'idrogeno di cui all'articolo 56, paragrafo 4, della direttiva
(UE) 2024/1788;
c-septiesdecies) definisce gli orientamenti di cui
all'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788 che
forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla
dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale,
tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli
attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del
loro ciclo di vita originariamente previsto, nonche' fornire
orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali
casi;
c-duodevicies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle
restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale
rinnovabile autoprodotto;
c-undevicies) svolge qualsiasi altro compito conferito a
norma della direttiva (UE) 2024/1788 e del regolamento (UE)
2024/1789;
c-vicies) esercita i poteri seguenti:
1) fissa e approva, con sufficiente anticipo rispetto alla
loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare
o stabilire le condizioni per la prestazione di servizi di
bilanciamento, che devono essere svolti nel modo piu' economico,
fornisce incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare
l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non
discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi;
2) approva e monitora gli oneri specifici ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789;
c-vicies semel) controlla la gestione della congestione
all'interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto
dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli
interconnettori di idrogeno, e l'attuazione delle norme di gestione
della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i
gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o gli operatori di
mercato presentano all'autorita' le loro procedure di gestione della
congestione, inclusa l'allocazione della capacita', che se del caso
puo' chiedere la modifica di tali regole.»;
b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. L'Autorita' approva gli scenari comuni per il piano
decennale comune di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno
conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, lettera f), della
direttiva (UE) 2024/1788.»;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), dopo le parole: «sistemi di trasporto»
sono aggiunte le seguenti: «e dei gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno, e fornisce, nella relazione annuale, un'analisi dei
programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei
gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo della
loro conformita' con i piani di sviluppo della rete a livello
dell'Unione europea di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (UE)
2024/1789, comprendente le raccomandazioni per la modifica di tali
programmi di investimento»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di
trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti
dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le
richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di
produzione di biometano.»;
d) al comma 4:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati
all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica
e del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti
civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la
percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle
disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro
esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e
il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra
i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, i reclami dei
clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della
concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente
all'attenzione delle autorita' garanti della concorrenza e deferendo
alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in
particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in
condizioni di poverta' energetica;»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e, se del caso, informare l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato (AGCM) in merito a tali pratiche»;
3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) l'evoluzione della qualita' del gas e della
relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se
del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il
monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della
qualita' del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi
legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel
sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di
stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL;
c-ter) l'evoluzione della qualita' dell'idrogeno e della
relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se
del caso, come previsto all'articolo 50, ivi compreso il monitoraggio
dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualita'
dell'idrogeno;
c-quater) affinche' sia rispettata la liberta' contrattuale
per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che
siano conformi al diritto dell'Unione europea, siano coerenti con le
politiche dell'Unione europea e contribuiscano al conseguimento degli
obiettivi di decarbonizzazione, purche' per la fornitura di gas di
origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati
contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31
dicembre 2049;
c-quinquies) sul livello di trasparenza, anche dei prezzi
all'ingrosso, e garantisce l'osservanza, da parte delle imprese di
gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di
trasparenza.»;
e) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. L'ARERA provvede affinche' siano esclusi i sussidi
incrociati fra attivita' di trasporto, distribuzione, trasporto
dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di
idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando
l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789»;
f) al comma 5, le parole: «Autorita' per l'energia elettrica e
il gas puo' effettuare indagini sul funzionamento dei mercati
dell'energia elettrica e del gas naturale» sono sostituite dalle
seguenti: «ARERA puo' effettuare indagini sul funzionamento dei
mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «delle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva
2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, in particolare, valutando
l'esistenza di ostacoli che impediscano ai clienti di esercitare i
loro diritti, quali il cambio di fornitore, la risoluzione del
contratto e l'accesso a meccanismi di risoluzione extragiudiziale
delle controversie»;
2) alla lettera b), le parole «delle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE» sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva
2009/72/CE e alla direttiva (UE) 2024/1788»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i
gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari
dei rispettivi sistemi e i gestori delle reti dell'idrogeno, nonche'
qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al
mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono
ai sensi della normativa nazionale vigente, dei regolamenti (UE)
2024/1789 e 2019/943 e del regolamento (CE) n. 715/2009/, dei codici
di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e
61 del regolamento (UE) 2019/943 e degli articoli 70, 71 e 72 del
regolamento (UE) 2024/1789, del regolamento (UE) 2017/1938, nonche'
di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche
per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza
delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori
nazionali dell'energia (ACER);»;
4) la lettera c-ter) e' sostituita dalla seguente:
«c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di
regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei
sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E), il gas
(ENTSO-G), l'idrogeno (ENNOH) e l'ente europeo dei gestori dei
sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi
che ad essi incombono alla stregua della normativa nazionale vigente,
del regolamento (UE) 2024/1789, dei codici di rete e degli
orientamenti adottati a norma degli articoli da 70 a 74 del
regolamento (UE) 2024/1789 e delle pertinenti disposizioni di diritto
dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni
transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni assunte
dall'ACER;»;
5) la lettera c-quater) e' sostituita dalla seguente:
«c-quater) individua congiuntamente alle altre autorita' di
regolazione europee l'inadempimento, da parte dell'ENTSO-E, di
ENTSOG, dell'EU DSO e dell'ENNOH, dei rispettivi obblighi, tenuto
conto che se le autorita' di regolazione non sono in grado di
raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio
delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente
l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per una decisione,
a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE)
2019/942;»;
6) alla lettera c-quinquies), le parole: «58, 60 e 61 del
regolamento (UE) 2019/943» sono sostituite dalle seguenti: «70 a 74
del regolamento (UE) 2024/1789»;
7) la lettera c-duodecies) e' sostituita dalla seguente:
«c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi, compresi i
gestori delle reti dell'idrogeno, e agli utenti del sistema siano
offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica
delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato
e la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attivita' di
ricerca correlate;»;
8) dopo la lettera c-terdecies) sono aggiunte le seguenti:
«c-quaterdecies) garantisce un processo aperto, trasparente,
efficace ed inclusivo per predisporre il piano nazionale di sviluppo
della rete in linea con le prescrizioni dell'articolo 55 della
direttiva (UE) 2027/1788 il piano di sviluppo della rete di
distribuzione dell'idrogeno in linea con le prescrizioni
dell'articolo 56 e, se del caso, il piano di dismissione della rete
in linea con le prescrizioni dell'articolo 57 della medesima
direttiva;
c-quinquiesdecies) approva e modifica i piani di sviluppo
della rete di cui all'articolo 55 e, se del caso, all'articolo 57
della direttiva (UE) 2024/1788;
c-sexiesdecies) procede all'esame e, se del caso, chiede
modifiche del piano di sviluppo della rete di distribuzione
dell'idrogeno di cui all'articolo 56, paragrafo 4, della direttiva
(UE) 2024/1788;
c-septiesdecies) definisce gli orientamenti di cui
all'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1788 che
forniscono criteri e metodologie per un approccio strutturale alla
dismissione di parti della rete di distribuzione del gas naturale,
tenendo conto dei costi di dismissione e del caso specifico degli
attivi che potrebbero comportare la dismissione prima della fine del
loro ciclo di vita originariamente previsto, nonche' fornire
orientamenti per quanto riguarda la fissazione delle tariffe in tali
casi;
c-duodevicies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle
restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale
rinnovabile autoprodotto;
c-undevicies) svolge qualsiasi altro compito conferito a
norma della direttiva (UE) 2024/1788 e del regolamento (UE)
2024/1789;
c-vicies) esercita i poteri seguenti:
1) fissa e approva, con sufficiente anticipo rispetto alla
loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare
o stabilire le condizioni per la prestazione di servizi di
bilanciamento, che devono essere svolti nel modo piu' economico,
fornisce incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare
l'immissione e il prelievo di energia, in modo equo e non
discriminatorio, e basarsi su criteri obiettivi;
2) approva e monitora gli oneri specifici ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1789;
c-vicies semel) controlla la gestione della congestione
all'interno delle reti di trasporto e delle reti di trasporto
dell'idrogeno nazionali, compresi gli interconnettori e gli
interconnettori di idrogeno, e l'attuazione delle norme di gestione
della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto, i
gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno o gli operatori di
mercato presentano all'autorita' le loro procedure di gestione della
congestione, inclusa l'allocazione della capacita', che se del caso
puo' chiedere la modifica di tali regole.»;
b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. L'Autorita' approva gli scenari comuni per il piano
decennale comune di sviluppo della rete del gas e dell'idrogeno
conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, lettera f), della
direttiva (UE) 2024/1788.»;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), dopo le parole: «sistemi di trasporto»
sono aggiunte le seguenti: «e dei gestori delle reti di trasporto
dell'idrogeno, e fornisce, nella relazione annuale, un'analisi dei
programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e dei
gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sotto il profilo della
loro conformita' con i piani di sviluppo della rete a livello
dell'Unione europea di cui agli articoli 32 e 60 del regolamento (UE)
2024/1789, comprendente le raccomandazioni per la modifica di tali
programmi di investimento»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) sul tempo impiegato dai gestori dei sistemi di
trasporto e distribuzione del gas naturale o dai gestori delle reti
dell'idrogeno per effettuare connessioni e riparazioni, comprese le
richieste di connessione alla rete da parte degli impianti di
produzione di biometano.»;
d) al comma 4:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati
all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica
e del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti
civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la
percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle
disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro
esecuzione; la trasparenza delle offerte, le impennate dei prezzi e
il loro impatto sui prezzi al dettaglio e al consumo, il rapporto tra
i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, i reclami dei
clienti civili e le eventuali distorsioni o restrizioni della
concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente
all'attenzione delle autorita' garanti della concorrenza e deferendo
alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza, in
particolare per quanto riguarda i clienti vulnerabili e i clienti in
condizioni di poverta' energetica;»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e, se del caso, informare l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato (AGCM) in merito a tali pratiche»;
3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) l'evoluzione della qualita' del gas e della
relativa gestione a opera dei gestori dei sistemi di trasporto e, se
del caso, dei gestori dei sistemi di distribuzione, ivi compreso il
monitoraggio dell'andamento dei costi connessi alla gestione della
qualita' del gas a opera dei gestori dei sistemi e gli sviluppi
legati alla miscelazione e alla demiscelazione di idrogeno nel
sistema del gas naturale a opera dei gestori dei sistemi di
stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti GNL;
c-ter) l'evoluzione della qualita' dell'idrogeno e della
relativa gestione a opera dei gestori delle reti dell'idrogeno, se
del caso, come previsto all'articolo 50, ivi compreso il monitoraggio
dell'andamento dei costi connessi alla gestione della qualita'
dell'idrogeno;
c-quater) affinche' sia rispettata la liberta' contrattuale
per quanto concerne i contratti a lungo termine, a condizione che
siano conformi al diritto dell'Unione europea, siano coerenti con le
politiche dell'Unione europea e contribuiscano al conseguimento degli
obiettivi di decarbonizzazione, purche' per la fornitura di gas di
origine fossile non soggetto ad abbattimento non siano stipulati
contratti a lungo termine la cui durata si protragga oltre il 31
dicembre 2049;
c-quinquies) sul livello di trasparenza, anche dei prezzi
all'ingrosso, e garantisce l'osservanza, da parte delle imprese di
gas naturale e di idrogeno, degli obblighi in materia di
trasparenza.»;
e) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. L'ARERA provvede affinche' siano esclusi i sussidi
incrociati fra attivita' di trasporto, distribuzione, trasporto
dell'idrogeno, stoccaggio di gas naturale e idrogeno, terminali di
idrogeno e GNL e fornitura di gas naturale e idrogeno, fermo restando
l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789»;
f) al comma 5, le parole: «Autorita' per l'energia elettrica e
il gas puo' effettuare indagini sul funzionamento dei mercati
dell'energia elettrica e del gas naturale» sono sostituite dalle
seguenti: «ARERA puo' effettuare indagini sul funzionamento dei
mercati dell'energia elettrica, del gas naturale e dell'idrogeno».
Art. 37
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente decide
sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di
trasmissione, di trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un
sistema GNL o di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di
stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti
dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori
imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni
dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno. Se
necessario, l'Autorita' puo' chiedere ai gestori dei sistemi di
trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e
di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di stoccaggio e
dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, di
modificare le condizioni e le modalita', comprese le tariffe e le
metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e che
siano applicate in modo non discriminatorio.».
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente decide
sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di
trasmissione, di trasporto, di stoccaggio di gas naturale, di un
sistema GNL o di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di
stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti
dell'idrogeno, per quanto concerne gli obblighi a tali gestori
imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni
dell'energia elettrica e del gas naturale e dell'idrogeno. Se
necessario, l'Autorita' puo' chiedere ai gestori dei sistemi di
trasporto del gas naturale, di stoccaggio del gas naturale, di GNL e
di distribuzione, nonche' ai gestori degli impianti di stoccaggio e
dei terminali dell'idrogeno e ai gestori delle reti dell'idrogeno, di
modificare le condizioni e le modalita', comprese le tariffe e le
metodologie di calcolo, in modo che queste siano proporzionate e che
siano applicate in modo non discriminatorio.».
Art. 38
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, all'alinea, dopo la parola: «pecuniarie» sono inserite
le seguenti: «alle imprese di gas naturale e di idrogeno» e dopo la
parola: «previsti» sono inserite le seguenti: «dalla direttiva (UE)
2024/1788, dal regolamento (UE) 2024/1789 e».
2011, n. 93, all'alinea, dopo la parola: «pecuniarie» sono inserite
le seguenti: «alle imprese di gas naturale e di idrogeno» e dopo la
parola: «previsti» sono inserite le seguenti: «dalla direttiva (UE)
2024/1788, dal regolamento (UE) 2024/1789 e».
Art. 39
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93
93
1. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dei mercati dell'energia
elettrica e del gas naturale» sono aggiunte le seguenti: «e
dell'idrogeno»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'autorita' che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso
grado di riservatezza prescritto dall'autorita' che le comunica.»;
c) al comma 6, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) assicurare l'osservanza della normativa da parte dei
soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e
dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.»;
d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi, segnatamente
quelle delle parti contraenti della Comunita' dell'energia, dopo aver
consultato le autorita' di regolazione degli altri Stati membri
interessati, e cooperare con esse relativamente all'esercizio
dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i paesi terzi
al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura
interessata, la coerente applicazione della direttiva (UE) 2024/1788,
nel territorio e nelle acque territoriali italiane.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dei mercati dell'energia
elettrica e del gas naturale» sono aggiunte le seguenti: «e
dell'idrogeno»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'autorita' che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso
grado di riservatezza prescritto dall'autorita' che le comunica.»;
c) al comma 6, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) assicurare l'osservanza della normativa da parte dei
soggetti giuridici che espletano i compiti dei gestori di trasporto e
dei gestori delle reti a livello transfrontaliero o regionale.»;
d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
puo' consultare le pertinenti autorita' dei paesi terzi, segnatamente
quelle delle parti contraenti della Comunita' dell'energia, dopo aver
consultato le autorita' di regolazione degli altri Stati membri
interessati, e cooperare con esse relativamente all'esercizio
dell'infrastruttura del gas e dell'idrogeno da e verso i paesi terzi
al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura
interessata, la coerente applicazione della direttiva (UE) 2024/1788,
nel territorio e nelle acque territoriali italiane.».
Art. 40
Modifiche all'articolo 46-quater del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93
2011, n. 93
1. All'articolo 46-quater del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «direttiva 2009/73/CE, come modificata
dalla direttiva 2019/692/UE» sono sostituite dalle seguenti:
«direttiva (UE) 2024/1788» e le parole: «di cui all'articolo 49-ter,
paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla
direttiva 2019/692/UE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 89, paragrafi da 3 a 15, della direttiva (UE)
2024/1788»;
b) al comma 3, le parole: «di cui ai paragrafi 12 e 13
dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata
dalla direttiva 2019/692/UE,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 89 della direttiva (UE) 2024/1788,».
n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «direttiva 2009/73/CE, come modificata
dalla direttiva 2019/692/UE» sono sostituite dalle seguenti:
«direttiva (UE) 2024/1788» e le parole: «di cui all'articolo 49-ter,
paragrafi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla
direttiva 2019/692/UE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 89, paragrafi da 3 a 15, della direttiva (UE)
2024/1788»;
b) al comma 3, le parole: «di cui ai paragrafi 12 e 13
dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, come modificata
dalla direttiva 2019/692/UE,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 89 della direttiva (UE) 2024/1788,».
Art. 41
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
1. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione
tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto"
applicabile allo sviluppo della rete a norma dell'articolo 3 e
dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791;
m-ter) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione siano
pubblicati nell'ambito delle procedure per la connessione di nuovi
impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni
di carbonio al sistema di trasporto e distribuzione di cui agli
articoli 41 e 45 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e a norma dell'articolo
20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001;
m-quater) tengono conto dei principi di trasparenza e non
discriminazione, della necessita' di quadri finanziari stabili per
gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della
diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di
carbonio e dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per
potenziare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di
carbonio, se del caso.».
n. 28, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione
tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto"
applicabile allo sviluppo della rete a norma dell'articolo 3 e
dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/1791;
m-ter) stabiliscono che i costi e gli oneri di connessione siano
pubblicati nell'ambito delle procedure per la connessione di nuovi
impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni
di carbonio al sistema di trasporto e distribuzione di cui agli
articoli 41 e 45 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e a norma dell'articolo
20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001;
m-quater) tengono conto dei principi di trasparenza e non
discriminazione, della necessita' di quadri finanziari stabili per
gli investimenti esistenti, dello stato di avanzamento della
diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di
carbonio e dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per
potenziare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di
carbonio, se del caso.».
Art. 42
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102
102
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, la lettera pp) e' sostituita dalla seguente:
«pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico
in grado di misurare il gas naturale o l'idrogeno immesso nella rete
o il gas naturale o l'idrogeno consumato e il consumo di energia in
generale fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma
di comunicazione elettronica a fini d'informazione, sorveglianza e
controllo;».
n. 102, la lettera pp) e' sostituita dalla seguente:
«pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico
in grado di misurare il gas naturale o l'idrogeno immesso nella rete
o il gas naturale o l'idrogeno consumato e il consumo di energia in
generale fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo
convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma
di comunicazione elettronica a fini d'informazione, sorveglianza e
controllo;».
Art. 43
Abrogazioni
1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, i commi 5 e 8
sono abrogati.
sono abrogati.
Art. 44
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 34, comma 1,
capoverso articolo 33-tricies bis, le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
capoverso articolo 33-tricies bis, le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio