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Legge 137/2026 - LEGGE 28 luglio 2026, n. 137

LEGGE 28 luglio 2026, n. 137

Numero 137 Anno 2026 GU 01.08.2026 Codice 26G00153

Stai consultando il testo originario pubblicato in Gazzetta Ufficiale; entrata in vigore prevista dal 16.08.2026.

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Testo originario

Art. 1

Delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento della professione forense
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della
professione forense.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale
forense.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione
tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Il parere e' reso entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque
adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di trenta giorni.
4. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti
legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del
termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui
al presente articolo.

Art. 2

Principi e criteri direttivi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la disciplina dei principi generali
dell'ordinamento forense:
1) garantisca la liberta' e l'indipendenza dell'avvocato e
riconosca il ruolo fondamentale dell'avvocato nel garantire il
rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta
amministrazione della giustizia;
2) riconosca la dignita' sociale della professione e ne
regolamenti l'organizzazione e l'esercizio, al fine di assicurare
l'idoneita' professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento
della collettivita' e degli assistiti;
3) definisca le attivita' professionali riservate agli iscritti
nell'albo degli avvocati, precisando che:
3.1) fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge,
sono attivita' esclusive dell'avvocato l'assistenza, la
rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi
giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella
negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria
e demandata dal giudice;
3.2) fuori dei casi in cui sussistono competenze
espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e
che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni
regolamentate, l'attivita' professionale di consulenza legale e di
assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attivita'
giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e
organizzato, e' di competenza degli avvocati;
3.3) e' comunque consentita l'instaurazione di rapporti di
lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione
di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e
l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del
datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene
prestata, specificando che, se il destinatario delle predette
attivita' e' costituito in forma di societa', tali attivita' possono
essere svolte anche in favore dell'eventuale societa' controllante,
controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, e che, se il destinatario e' un'associazione o un ente
esponenziale nelle diverse articolazioni, purche' portatore di un
interesse avente rilevanza sociale e riferibile a un gruppo non
occasionale, le stesse attivita' possono essere svolte esclusivamente
nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente
all'interesse degli associati e iscritti;
4) ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre
professioni regolamentate, disponga la nullita' di ogni pattuizione
avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma,
in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale
compenso per attivita' di consulenza legale e assistenza legale, ove
connesse all'attivita' giurisdizionale, e stabilisca che la legge
determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica
per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti
senza assistenza legale;
5) limiti l'uso del titolo di avvocato a chi e' iscritto o e'
stato iscritto in un albo circondariale nonche' agli avvocati dello
Stato e ne vieti l'uso a chi sia stato radiato o abbia perso i
requisiti previsti per l'iscrizione;
6) ripristini l'istituto del giuramento dell'avvocato;
b) rafforzare la disciplina del segreto professionale,
garantendone l'inviolabilita' e l'indisponibilita';
c) prevedere che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli
ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice
deontologico e ne curi la diffusione;
d) stabilire l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza
assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante
dall'esercizio della professione e prevedere che le condizioni
essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano
stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense;
e) stabilire che la pubblicita' sull'esercizio della professione
dell'avvocato sia disciplinata in modo idoneo a tutelare
l'affidamento della collettivita' e a garantire il rispetto del
segreto professionale;
f) prevedere che l'incarico per lo svolgimento di attivita'
professionale sia personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito
all'avvocato componente di un'associazione o di una rete
professionale o di una societa' professionale; che con l'accettazione
dell'incarico l'avvocato ne assuma la responsabilita' personale
illimitata, solidalmente con la societa' di appartenenza; che
nell'esercizio della sua attivita' l'avvocato possa farsi sostituire
da un altro avvocato o da un praticante abilitato, mediante
conferimento di una delega anche in forma verbale;
g) in materia di compenso dell'avvocato:
1) prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvi i casi
disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, prevedendo
che lo stesso sia adeguato alla quantita' e alla qualita' della
prestazione resa e possa essere anche parametrato al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto stabilito
dall'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano
proporzionati all'attivita' svolta, secondo quanto disposto
dall'articolo 2233 del codice civile;
2) prevedere che il Ministro della giustizia, su proposta del
Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto
contenente i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato, da
applicare in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale
del compenso nonche' nei casi di liquidazione giudiziale dello
stesso;
3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento
giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura
siano obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che
hanno prestato l'attivita' professionale e che risultino creditori,
salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi;
4) valutare la possibilita' di razionalizzare la disciplina dei
casi di rilascio di un parere di congruita' da parte dell'ordine
degli avvocati sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato,
al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali;
5) prevedere l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese
sostenute e anticipate, nonche' le spese forfetarie nell'importo
determinato con decreto del Ministro della giustizia;
h) con riferimento alle modalita' di svolgimento della
professione in forma collettiva, prevedere:
1) che l'esercizio dell'attivita' professionale in forma
collettiva avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato ad
associazioni professionali, a reti professionali o a societa' tra
avvocati;
2) che l'incarico professionale sia sempre conferito
personalmente all'avvocato e che la partecipazione di questo ad
associazioni, a reti professionali o a societa' tra avvocati si
svolga, a pena di nullita' di qualsivoglia patto contrario, con
salvaguardia dell'autonomia, della liberta' e dell'indipendenza
intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento
dell'incarico che gli e' conferito;
3) che il mandato conferito ad un'associazione professionale
consenta a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche
disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della stessa;
4) che l'associazione professionale abbia natura forense solo
qualora la maggioranza degli associati sia costituita da avvocati;
5) gli elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto
associativo;
6) la possibilita' di esercitare la professione forense con la
partecipazione a una o piu' reti tra avvocati o con altri
professionisti, che alle reti multidisciplinari debbano partecipare
almeno due avvocati iscritti all'albo e che solo in quest'ultimo caso
il contratto di rete possa avere ad oggetto l'esercizio di attivita'
proprie della professione forense;
7) la possibilita' dei professionisti di partecipare a
reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di
soggettivita' giuridica purche' la forma del contratto istitutivo
della rete-soggetto sia l'atto pubblico o la scrittura privata
autenticata e sia in esso stabilita la presenza di un organo comune e
del fondo patrimoniale;
8) che l'esercizio della professione forense in forma
societaria sia consentito a societa' di persone, a societa' di
capitali o a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione
speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui
circoscrizione ha sede la societa';
9) che, nelle societa' tra avvocati, titolari di una
partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale
sociale e dei diritti di voto debbano essere avvocati iscritti
all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti
in albi di altre professioni, e che la quota di partecipazione agli
utili sia determinata secondo criteri di proporzionalita' con
riferimento agli utili generati da attivita' prestate a favore del
socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o
collegati o sottoposti a comune controllo, facendo salva, per le
altre attivita', la possibilita' di assegnare ai soci non
professionisti una maggiore quota di partecipazione agli utili, non
superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti,
e garantendo che la distribuzione degli utili non determini, ne'
direttamente ne' indirettamente, alcuna interferenza
sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla liberta' decisionale dei
soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale e
garantisca ai medesimi soci professionisti un compenso equo e
proporzionato alla quantita' e alla qualita' delle prestazioni
professionali effettivamente rese, nel rispetto dei principi
deontologici e della normativa applicabile;
10) che nelle societa' tra avvocati siano ammessi soci non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalita' di
investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione
debba essere composta da soci avvocati;
11) che la societa' tra avvocati non possa prestare attivita'
in misura prevalente a favore del socio non professionista o di
soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune
controllo;
12) che la designazione del socio professionista che deve
personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla
societa' tra avvocati sia compiuta sempre dal cliente e che, in
assenza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente
comunicato per iscritto al cliente;
13) che gli avvocati possano partecipare alle societa' tra
professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attivita' di consulenza;
i) con riferimento al conferimento dell'incarico da parte di un
terzo, prevedere:
1) che l'incarico debba essere svolto nell'interesse esclusivo
del soggetto patrocinato;
2) che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato
solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e
senza pregiudizio per l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza
intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento
dell'incarico conferito;
l) con riferimento all'esercizio dell'attivita' professionale da
parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di
un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o
multidisciplinare dotata di soggettivita' giuridica o di una societa'
tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei
principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di lavoro,
una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime
di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di
favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo
professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto,
dell'autonomia, della liberta' e dell'indipendenza intellettuale e di
giudizio nonche' del diritto a un compenso congruo e proporzionato
alla quantita' e alla qualita' della prestazione d'opera
professionale eseguita a tutela del singolo professionista;
m) in materia di formazione e aggiornamento professionale,
prevedere:
1) l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale
e che all'omesso assolvimento dell'obbligo stesso consegua la
sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in
mancanza di comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell'anno
successivo;
2) l'esenzione temporanea, per il periodo di durata della
carica: dell'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente
del Senato della Repubblica o Presidente della Camera dei deputati;
dell'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri,
ministro, viceministro o sottosegretario di Stato; dell'avvocato
eletto presidente di giunta regionale o presidente delle province
autonome di Trento e di Bolzano; dell'avvocato membro della Corte
costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura;
dell'avvocato eletto presidente di una provincia con piu' di un
milione di abitanti o sindaco di un comune con piu' di 500.000
abitanti; degli avvocati che compongono, per elezione o per nomina,
organi con funzioni legislative o giurisdizionali nazionali, europei
o internazionali;
3) l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei
professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche
collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad
eccezione delle materie della deontologia professionale e
dell'ordinamento forense;
4) l'adozione di un regolamento con cui il Consiglio nazionale
forense: stabilisca le modalita' e le condizioni per l'assolvimento
dell'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale;
disciplini la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di
formazione e di aggiornamento professionale a cura degli ordini
territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi
maggiormente rappresentative, anche specialistiche, nonche' di altri
soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i dipartimenti di
giurisprudenza e le scuole di specializzazione perle professioni
legali che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per
la collaborazione dei docenti universitari all'attivita' didattica
formativa; individui le misure premiali per incentivare la formazione
individuale; determini i criteri per l'accreditamento di soggetti
terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne
regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalita'
la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale;
determini ulteriori cause di esenzione, avendo riguardo
all'anzianita' di iscrizione nell'albo parametrata all'anzianita'
pensionistica e ad altre condizioni che incidono, anche solo
parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di
formazione e di aggiornamento professionale;
5) la funzione consultiva del Consiglio nazionale forense
rispetto alla redazione di provvedimenti normativi e amministrativi
relativi ai corsi di formazione che abilitano gli avvocati
all'iscrizione in albi o in elenchi tenuti da autorita' giudiziarie o
amministrative;
6) la tendenziale gratuita' delle iniziative formative
realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio
nazionale forense ai sensi del numero 4), dagli ordini territoriali e
dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche
specialistiche;
n) definire e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni
forensi prevedendo che il titolo di specialista sia attribuito dal
Consiglio nazionale forense, secondo modalita' stabilite con
regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata
esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a
seguito della frequenza di specifici corsi formativi, e affidando
l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali
d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante
convenzioni o collaborazioni con le universita';
o) in materia di istituzione e di tenuta di albi, elenchi e
registri, prevedere:
1) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine
territoriale, di un albo unico degli esercenti la professione forense
a qualsiasi titolo, con l'indicazione di coloro che esercitano la
professione in forma collettiva, delle associazioni o delle societa'
di appartenenza; che l'albo contenga una scheda personale per ciascun
iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie;
2) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, degli
elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti e di
ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge;
3) che le modalita' telematiche di tenuta e di aggiornamento
degli albi, degli elenchi e dei registri siano disciplinate con un
regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del
Consiglio nazionale forense;
4) l'istituzione di un archivio centrale telematico delle
decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e
cancellazioni, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3),
garantendo che l'accesso ad esso sia riservato ai consigli
dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio
nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense;
5) la disciplina dei requisiti per l'iscrizione nell'albo,
negli elenchi e nei registri e delle cause di cancellazione dagli
stessi, nonche' la disciplina dei procedimenti di iscrizione e di
cancellazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio
dell'interessato e fatta salva l'impugnabilita' delle decisioni in
materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al Consiglio
nazionale forense;
6) i casi di sospensione necessaria dall'esercizio
professionale, fatto salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la
sospensione volontaria;
7) che l'iscrizione all'albo comporti la contestuale iscrizione
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
8) che la professione forense debba essere esercitata in modo
effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi di cui
alla lettera p), numero 2.6);
9) l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense,
determinando i requisiti e le modalita' di iscrizione nel medesimo;
10) la conservazione dei diritti acquisiti degli avvocati degli
uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone
giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati
prevalentemente da enti pubblici, garantendo che siano assicurati la
piena indipendenza e l'autonomia nella trattazione esclusiva e
stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico
adeguato alla funzione professionale svolta;
p) in relazione al regime delle incompatibilita' con l'esercizio
della professione, prevedere:
1) che, fermi restando il criterio di cui al numero 2) e i
criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di
avvocato sia incompatibile con:
1.1) qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;
1.2) l'esercizio dell'attivita' di notaio;
1.3) l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa svolta in
nome proprio o in nome o per conto altrui;
1.4) la qualita' di socio illimitatamente responsabile o di
amministratore di societa' di persone, salvo che siano societa' tra
avvocati;
2) che la professione sia compatibile con:
2.1) l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo di carattere
scientifico, letterario, artistico e culturale;
2.2) l'esercizio delle professioni di dottore commercialista
ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente
del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi;
2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di
amministratore di societa' di persone se l'oggetto dell'attivita'
della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni
personali o familiari;
2.4) la carica di amministratore unico ovvero di consigliere
delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri
individuali, degli organi di amministrazione di societa' di capitali,
anche in forma cooperativa, nonche' di societa' a capitale pubblico,
enti e consorzi, pubblici e privati;
2.5) gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure
concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
2.6) l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle
universita', nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;
2.8) l'attivita' di agente sportivo ovvero l'esercizio di
attivita' sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri
o elenchi ovvero l'attivita' di insegnamento svolta dai
professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi;
q) disciplinare l'attivita' degli avvocati degli uffici legali
specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se
trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando
siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo:
1) che ad essi siano assicurati la piena indipendenza e
autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali
dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione
professionale svolta e determinato in conformita' a principi generali
previsti nel decreto legislativo, e che siano iscritti nell'albo
tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede
l'ente pubblico;
2) che l'iscrizione nell'albo di cui al numero 1) sia
obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le
quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico
presso cui gli avvocati risultano assunti con contratto di lavoro
subordinato;
3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio
distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in
cui ricade l'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli
enti pubblici sono iscritti;
r) prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio
nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici
non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza
del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e
finanziaria;
s) con riferimento agli ordini circondariali forensi, prevedere:
1) che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun
tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza
istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei
rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante
l'attribuzione al medesimo ordine di potere regolamentare e di
compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, salvo quanto
previsto alla lettera o), numero 3); vigilanza sullo svolgimento del
tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione
all'assolvimento dell'obbligo formativo; organizzazione e promozione
di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalita' degli
iscritti e a renderli piu' consapevoli dei loro doveri e di
iniziative formative, anche rivolte all'acquisizione del titolo di
specialista; tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e
vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme
dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni e
incompatibilita' agli organi competenti; espressione di pareri sulla
liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle
contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in
dipendenza dell'esercizio professionale;
2) la disciplina delle modalita' di finanziamento, gestione
finanziaria e amministrazione dei beni dell'ordine, spettante al
consiglio, autorizzando il medesimo a fissare un contributo annuale
di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico
degli iscritti al fine di provvedere alle spese di gestione,
all'esercizio dei propri compiti e prerogative e di ogni altra
attivita' ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini
istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonche' per
l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio
delle attivita' professionali, nonche' la disciplina dei casi e delle
modalita' di sospensione degli iscritti che non versino nei termini
stabiliti il contributo annuale di iscrizione;
3) che l'ordine circondariale possa costituire o aderire ad
unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto
dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli,
ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e
fondazioni purche' abbiano come oggetto attivita' connesse alla
professione o alla tutela dei diritti;
4) che presso ciascun ordine circondariale sia costituito un
comitato per le pari opportunita' degli avvocati, eletto con le
modalita' stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale
forense, che ne disciplina altresi' il funzionamento e le forme di
finanziamento;
5) che l'ordine circondariale, sentito il comitato per le pari
opportunita', garantisca l'attuazione dell'articolo 51 della
Costituzione nella professione forense;
6) che l'ordine circondariale possa costituire camere
arbitrali, in conformita' a un regolamento del Consiglio nazionale
forense e secondo le modalita' da esso stabilite, nonche' organismi
di risoluzione alternativa delle controversie;
7) l'istituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine, di
uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e
supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni
professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia,
disciplinandone le modalita' di costituzione, funzionamento e
finanziamento mediante rinvio a un regolamento del Consiglio
nazionale forense;
8) che l'organizzazione dell'ordine circondariale comprenda:
8.1) l'assemblea degli iscritti, attribuendo ad essa la
competenza ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo,
l'espressione del parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal
consiglio e l'esercizio di ogni altra funzione ad essa attribuita
dall'ordinamento professionale;
8.2) il consiglio, del quale devono essere disciplinate la
durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e
non superiore a venticinque membri, secondo un criterio di
progressivita' rispetto al numero degli iscritti all'ordine e
prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o piu' membri, possa
svolgere la propria attivita' mediante commissioni di lavoro, il cui
funzionamento e' disciplinato da un regolamento interno dell'ordine;
8.3) il presidente, il vicepresidente, il segretario e il
tesoriere, disciplinandone l'elezione da parte del consiglio e
attribuendo al presidente la rappresentanza dell'ordine circondariale
nonche' assicurando ai consigli con almeno quindici componenti la
possibilita' di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario;
8.4) l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente
del tribunale, avente la funzione di verificare la regolarita' della
gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione
del bilancio, del quale deve essere altresi' determinata la durata in
carica;
9) il regime delle incompatibilita' tral a carica di
consigliere dell'ordine circondariale e le cariche di consigliere
nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del
comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense nonche' di membro di un consiglio distrettuale di
disciplina, disciplinando altresi' le conseguenze delle
incompatibilita' e le modalita' di esercizio dell'opzione tra cariche
incompatibili;
10) la possibilita' di scioglimento del consiglio dell'ordine
con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio
nazionale forense, determinandone i casi e le modalita', che devono
comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso
Consiglio nazionale forense;
t) prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine si svolga
previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il
numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i
criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 8.2);
u) prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri
dell'ordine circondariale, anche mediante l'utilizzo di sistemi
informatici:
1) che determini il numero massimo di preferenze esprimibili
rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da
eleggere, al fine di tutelare le minoranze;
2) in cui l'elettorato attivo non spetti agli avvocati sospesi
a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa dall'esercizio
dell'attivita' professionale;
3) che ammetta candidature individuali, garantendo l'equilibrio
tra i sessi;
4) in cui possano essere candidati solo gli avvocati in regola
con l'adempimento degli obblighi contributivi, che non abbiano
riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare
definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale
definitiva per taluno dei reati contro l'amministrazione della
giustizia e che siano di condotta specchiata;
5) in cui la propaganda elettorale rispetti il codice
deontologico;
6) in cui i candidati alle elezioni non possano far parte del
seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto, in numero
dispari, da almeno cinque membri e che il presidente e il segretario
dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto
componenti del seggio elettorale e assumano, rispettivamente, la
funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti
siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo;
7) in cui le schede elettorali contengano un numero di righe
pari a quello dei voti esprimibili;
8) in cui il voto possa essere espresso indicando il nome e il
cognome del candidato;
9) in cui possano esprimersi tutte le preferenze purche' siano
destinate a candidati di entrambi i sessi;
10) in cui possa esprimersi un numero di preferenze inferiore a
quello massimo stabilito, se tali preferenze sono destinate a
candidati appartenenti ad un solo sesso;
11) in cui le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto
della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, anche con
modalita' elettroniche, e la cui disciplina sia demandata ad un
regolamento del Consiglio nazionale forense nel rispetto dei
principi espressi nella presente legge;
12) in cui sia comunque salvaguardata l'espressione del voto
fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora siano espresse
piu' preferenze di quelle previste ai sensi della presente legge;
13) in cui siano previste procedure di verifica del rispetto
delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo nonche' sulle
operazioni elettorali e sulle ulteriori attivita' connesse, sino alla
proclamazione degli eletti;
14) in cui il presidente del seggio, chiuse le operazioni di
voto, proceda alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse,
proclami eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti,
sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da
attribuire, e in cui siano stabiliti criteri di preferenza nel caso
di parita' di voti;
15) che preveda l'ineleggibilita' dopo lo svolgimento di tre
mandati consecutivi, ciascuno della durata di tre anni, e disciplini
le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito;
16) i cui risultati, al pari di tutti i vizi relativi al
procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, siano
impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense
entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli
eletti, senza che cio' comporti automaticamente la sospensione
dell'insediamento del consiglio eletto;
v) con riferimento al Consiglio nazionale forense, che resta
previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli
59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37:
1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi
componenti, avvocati abilitati al patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente
piu' di tre volte e che sia consentito esclusivamente per una volta
lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre
mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno,
per qualsiasi causa;
2) prevedere che esso sia composto da un numero di consiglieri
variabile, in ragione di almeno un componente in rappresentanza di
ciascun distretto di corte di appello e prevedendo ulteriori
consiglieri, da eleggere nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi, in
numero pari a uno per ogni diecimila iscritti negli albi, fino al
numero massimo complessivo di tre consiglieri, provenienti da ordini
circondariali diversi del medesimo distretto;
3) prevedere che esso sia eletto dai consigli dell'ordine degli
avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a
ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o
frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni
successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento
iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da
ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi
mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni
successivi tremila iscritti, al di sopra di diecimila iscritti;
4) disciplinare l'ineleggibilita' di coloro che abbiano
riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche
non definitiva, ad una sanzione disciplinare piu' grave
dell'avvertimento e il regime di incompatibilita' con le cariche di
consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di
amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense nonche' di membro di un consiglio
distrettuale di disciplina, disciplinando altresi' le conseguenze
delle incompatibilita' e le modalita' di esercizio dell'opzione tra
cariche incompatibili;
5) prevedere che esso elegga il presidente, due vicepresidenti,
il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza,
e che nomini i componenti delle commissioni e degli altri organi
previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;
6) attribuire ad esso in via esclusiva la rappresentanza
istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e
internazionale e il compito di promuovere i rapporti con le
istituzioni e le pubbliche amministrazioni nonche' conferire al
medesimo il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia
di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e
aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli
dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni
di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonche'
collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare
l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e
dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense;
predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei
parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato;
espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su
proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la
professione forense e l'amministrazione della giustizia;
pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla
propria attivita' e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle
associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto
della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle
stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del
giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad
ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e
dell'organizzazione della giustizia in conformita' alle norme
costituzionali e sovranazionali, nonche', per le associazioni
specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza;
prevedere altresi' che sia garantita la tendenziale gratuita'
dell'offerta formativa nella materia di competenza delle associazioni
specialistiche;
7) prevedere che esso possa costituire o aderire a fondazioni e
associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la
giurisdizione e che esso istituisca e disciplini con proprio
regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della
giurisdizione;
8) prevedere che esso sia autorizzato, nei limiti necessari per
coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire almeno il
pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione
annuale, da porre a carico degli iscritti e da riscuotere da parte
degli ordini circondariali, nonche' a stabilire diritti per il
rilascio di certificati e di copie e a stabilire la misura della
tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto
nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori; prevedere altresi' che il controllo contabile e della
gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti,
nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li
sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche
due revisori supplenti;
9) prevedere che esso eserciti, secondo le disposizioni degli
articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e con
la possibilita' di applicare l'articolo 700 del codice di procedura
civile e, se necessario, le norme e i principi del codice di
procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i
provvedimenti disciplinari, sui reclami in materia di albi, elenchi e
registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonche'
sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei
consigli distrettuali di disciplina e dei comitati per le pari
opportunita' e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali;
prevedere che esso eserciti le funzioni disciplinari nei confronti
dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina
competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare;
z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il
congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso
elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata
triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali
e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre
mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilita' dopo
il terzo mandato consecutivo;
aa) con riferimento al tirocinio per l'accesso alla professione
forense, prevedere:
1) che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto
mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del
praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze
necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la
gestione di uno studio legale nonche' a fargli apprendere e
rispettare i principi etici e le regole deontologiche;
2) che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica
svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente
un'anzianita' di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata
formazione, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un
periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo
professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati
mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con
le universita', ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio
nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le
professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;
3) che le modalita' di istituzione delle scuole forensi,
compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e
di sostenibilita' economica dei corsi, nonche' la gratuita' della
frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e
aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense, le
modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i
criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano
organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di
selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione e la
loro durata minima, ivi compresa la possibilita' di svolgere
formazione a distanza in modalita' sincrona, nel limite del 40 per
cento del monte orario, nonche' le modalita' di svolgimento della
prova finale siano disciplinati con regolamento adottato dal Ministro
della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel
rispetto dei seguenti principi generali:
3.1) garantire la liberta' e il pluralismo dell'offerta
formativa delle scuole forensi e dei soggetti accreditati dal
Consiglio nazionale forense nonche' la liberta' della relativa scelta
individuale;
3.2) prevedere, quali essenziali contenuti formativi dei
corsi di formazione, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la
redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei
provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica
di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
3.3) rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale;
3.4) rendere omogenei i criteri di giudizio nel territorio
nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali
del profitto a una commissione composta da avvocati, magistrati e
docenti universitari;
4) l'esclusione di modalita' di tirocinio diverse o
equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la
possibilita' di svolgere il tirocinio, per l'intera durata dello
stesso, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di
un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di
diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da
enti pubblici, la possibilita' di svolgere un semestre di tirocinio
in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti
legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati
all'esercizio della professione, nonche' la possibilita' che il
tirocinio sia svolto, per non piu' di sei mesi, dagli studenti, anche
fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di
studio per il conseguimento della laurea;
5) la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle
attivita' di vigilanza dei consigli dell'ordine degli avvocati sul
corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio stesso, nonche' le
modalita' di trasferimento presso un altro consiglio dell'ordine
degli avvocati;
6) la possibilita' di svolgere il tirocinio contestualmente
allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato pubblico e
privato, purche' con modalita' e orari idonei a consentire
l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio medesimo e in
assenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi;
7) la possibilita' per il praticante di chiedere di essere
abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante
l'iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti
di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale
il praticante e' abilitato al patrocinio;
8) che al praticante che svolge il tirocinio presso uno studio
professionale privato sia riconosciuto il rimborso delle spese
autorizzate sostenute per conto dello studio stesso;
9) che il superamento della prova finale dei corsi di
formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato
di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato;
bb) con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla
professione forense, per lo svolgimento del quale puo' essere
previsto l'utilizzo di sistemi informatici, prevedere:
1) che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si
articoli in due prove scritte e in una prova orale;
2) le modalita' di svolgimento delle prove scritte, stabilendo
che esse consistano nella redazione, in presenza e mediante modalita'
di videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la
giurisprudenza, di un parere motivato su una questione proposta in
una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale e il diritto amministrativo, e di un atto giudiziario, che
richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale,
su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il
diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
3) le modalita' di svolgimento della prova orale, stabilendo
che essa consista in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di
un caso pratico che presupponga conoscenze di diritto sostanziale e
di diritto processuale in una materia scelta preventivamente dal
candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o
dal diritto amministrativo, la risposta ad un quesito in materia di
diritto processuale a scelta del candidato e la risposta ad un
quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto
civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, ad un quesito
in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto
costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione
europea, il diritto ecclesiastico, il diritto internazionale privato
e processuale e il diritto tributario e ad un quesito in materia di
ordinamento, deontologia e previdenza forensi;
4) i criteri di composizione delle commissioni di esame a
livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le
stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori
universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione,
prevedendo la possibilita' di costituire sottocommissioni e che la
maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da
avvocati, per i quali sia stabilita l'ineleggibilita' quali
componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di
disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei
delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e
del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente
successive alla data di cessazione dall'incarico ricoperto nelle
commissioni di esame;
5) i criteri di valutazione delle prove scritte e della prova
orale, sulla base dei seguenti parametri:
5.1) chiarezza, logicita' e rigore metodologico
dell'esposizione;
5.2) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di
specifici problemi giuridici;
5.3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici
degli istituti giuridici trattati;
5.4) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali
profili di interdisciplinarita';
5.5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di
persuasione e argomentazione;
cc) con riferimento al potere disciplinare sugli iscritti agli
albi e registri, prevedere:
1) l'attribuzione della potesta' disciplinare ai consigli
distrettuali di disciplina forense, aventi sede nel capoluogo
distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell'ordine
circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura
ordinaria, in numero parametrato ai componenti del consiglio
dell'ordine e nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi, secondo
modalita' di elezione determinate con regolamento del Consiglio
nazionale forense, nel rispetto dei seguenti principi generali:
1.1) che il mandato dei componenti dei consigli distrettuali
di disciplina abbia durata triennale e che i consiglieri non possano
essere eletti consecutivamente per piu' di tre volte;
1.2) che non siano eleggibili coloro che abbiano subito una
sanzione disciplinare definitiva e che non siano in regola con
l'adempimento degli obblighi formativi e degli oneri dichiarativi e
contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense;
2) che il consiglio distrettuale di disciplina operi in
adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti composte da tre
membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei
consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del
segnalato, secondo modalita' di funzionamento stabilite con
regolamento del Consiglio nazionale forense il quale preveda:
2.1) che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione
dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi
il richiamo verbale oppure assegni il procedimento alla sezione
giudicante secondo principi di automaticita', rotazione e trasparenza
nonche' nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al
medesimo ordine circondariale del segnalato;
2.2) che il consigliere istruttore, responsabile della
conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalita' che
consentano al segnalato la partecipazione e l'esercizio delle
facolta' difensive, nei sei mesi successivi alla nomina proponga alla
sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di
incolpazione, provvedendo alla citazione dell'incolpato;
2.3) che la sezione, all'esito dell'istruzione
dibattimentale, pronunci decisione di non luogo a provvedere, irroghi
la sanzione o, se dall'istruttoria emergano fatti nuovi e diversi,
rimetta gli atti al presidente del consiglio distrettuale di
disciplina per la designazione di una diversa sezione giudicante;
3) la disciplina della competenza secondo il criterio di
prevenzione o attribuendola al consiglio distrettuale di disciplina
viciniore qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un
iscritto che riveste cariche istituzionali. L'azione disciplinare nei
confronti dei consiglieri nazionali si svolge innanzi al Consiglio
nazionale forense;
4) la disciplina dei rapporti con il processo penale secondo il
principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di
motivata sospensione del procedimento disciplinare per fini di
acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale
di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto
di giudicati;
5) la disciplina della prescrizione secondo i seguenti criteri
direttivi:
5.1) prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei
anni dal fatto, termine che in nessun caso puo' essere prolungato di
oltre un quarto senza computare il tempo in cui il procedimento
disciplinare e' sospeso;
5.2) interruzione della prescrizione per effetto della
comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, della
notificazione della decisione del consiglio distrettuale di
disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale
forense e decorrenza di un nuovo termine di prescrizione da ogni atto
interruttivo;
6) la disciplina delle sanzioni irrogabili secondo un criterio
di graduazione;
7) la previsione di un rito semplificato per le condotte di
minima entita', che consista nella definizione del procedimento
innanzi all'adunanza plenaria con motivata deliberazione di
applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non
abbia gia' subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo
stesso e non impugnabile;
8) l'introduzione dell'istituto della riabilitazione
dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa
dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del
consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia
divenuta definitiva;
9) la disciplina di tutte le fasi del procedimento innanzi ai
consigli di disciplina, prevedendo:
9.1) l'obbligo dell'autorita' giudiziaria di dare immediata e
circostanziata notizia al consiglio distrettuale di disciplina
competente quando nei confronti di un iscritto e' esercitata l'azione
penale, e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di
sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emessi
provvedimenti che definiscono il grado di giudizio;
9.2) l'attribuzione di poteri istruttori e la previsione di
ampie garanzie difensive per l'incolpato fin dalla fase di
comunicazione della notizia dell'illecito, compresa la facolta' di
nominare un proprio difensore;
9.3) la facolta' del consiglio dell'ordine dell'iscritto e
della procura della Repubblica di partecipare al procedimento, anche
mediante l'impugnazione della decisione del consiglio distrettuale di
disciplina;
9.4) l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al
consiglio distrettuale di disciplina, con conseguente sospensione
della prescrizione, in seguito alla cancellazione dell'iscritto
dall'albo o dal registro dopo la comunicazione della notizia
dell'illecito e le modalita' di riattivazione dello stesso in caso di
reiscrizione;
9.5) l'applicazione in via suppletiva delle norme del codice
di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del
legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore e dei suoi
effetti sul corso della prescrizione;
9.6) la disciplina dei casi di astensione e ricusazione dei
componenti del consiglio distrettuale di disciplina;
9.7) la previsione che i provvedimenti, le comunicazioni o le
notificazioni del consiglio distrettuale di disciplina siano
comunicati alle parti mediante posta elettronica certificata e, solo
in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante ufficiale giudiziario;
9.8) l'ampliamento dei termini di impugnazione di ogni
decisione disciplinare;
9.9) la disciplina della sospensione cautelare dall'esercizio
della professione nel caso di applicazione di una misura cautelare
detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di
applicazione di una pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice
penale, nel caso di applicazione di una misura di sicurezza nonche'
nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o
di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni;
9.10) che le decisioni disciplinari di condanna siano
esecutive, senza necessita' di alcun ulteriore avviso all'incolpato,
a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del
ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata
riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con
rinvio e dalla notificazione all'iscritto della sentenza del
Consiglio nazionale forense;
9.11) la disciplina della fase di esecuzione e della
pubblicita' delle sanzioni, attribuendo la competenza esclusiva a
provvedervi al consiglio dell'ordine dell'iscritto e regolandone le
forme di comunicazione e di pubblicita', stabilendo che in caso di
piu' sanzioni sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima
e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di
sospensione o radiazione subite precedentemente per il medesimo
fatto, il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della
professione inflitta dall'autorita' giudiziaria per il medesimo fatto
e non coincidente con i provvedimenti di sospensione irrogati in sede
disciplinare, nonche' il periodo di sospensione cautelare e di
sospensione o radiazione subite precedentemente per fatti diversi e
successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o
sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, abrogano
espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi della
presente legge nonche' quelle con essi incompatibili e stabiliscono
le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle
disposizioni non abrogate o non modificate nonche' le necessarie
disposizioni transitorie e finali.
3. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono
che il potere regolamentare eventualmente attribuito al Governo sia
esercitato sentito il Consiglio nazionale forense.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tal fine, le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione
della presente legge con le risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 2233 e 2359 del codice
civile:
«Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non e'
convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo
le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito
il parere dell'associazione professionale a cui il
professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti
conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i
loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.»
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Si riporta l'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita'
2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre
2011, n. 265, S.O.:
«Art. 10 (Riforma degli ordini professionali e
societa' tra professionisti). - 1. All'articolo 3, comma 5,
alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: "Gli ordinamenti professionali
dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per recepire i
seguenti principi:" sono sostituite dalle seguenti: "Con
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i seguenti principi:".
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali in contrasto con i principi di cui al comma
5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al
comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,
provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di
legge che non risultano abrogate per effetto del comma
5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo
17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400".
3. E' consentita la costituzione di societa' per
l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel
sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati
dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite da
un numero di soci non inferiore a tre.
4. Possono assumere la qualifica di societa' tra
professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'
professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli
professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, purche' in possesso del titolo
di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti
soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di
investimento. In ogni caso il numero dei soci
professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al
capitale sociale dei professionisti deve essere tale da
determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni
o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite
per il modello societario prescelto. A tal fine nessun
rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano
alle regole predette. Il venir meno della condizione
costituisce causa di scioglimento della societa' e il
consiglio dell'or-dine o collegio professionale presso il
quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione
della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia
provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei
mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste
negli ordinamenti di singole professioni;
c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione
dell'incarico professionale conferito alla societa' sia
eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la
designazione del socio professionista sia compiuta
dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per
la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita'
civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci
professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale;
d) le modalita' di esclusione dalla societa' del
socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con
provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo
formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra
professionisti.
6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile
con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza
del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la
societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al
quale risulti iscritta. Il socio professionista puo'
opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita'
professionali a lui affidate.
8. La societa' tra professionisti puo' essere
costituita anche per l'esercizio di piu' attivita'
professionali.
9. Restano salve le associazioni professionali,
nonche' i diversi modelli societari gia' vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge,
adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie
di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, e' abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «prendendo come riferimento le tariffe
professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse.».
- Si riporta l'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - 1. Il regime di impegno dei
professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo
definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di
ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita'
annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i
connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi,
e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori
a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori
a tempo definito. La quantificazione di cui al secondo
periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti
finanziatori, avviene su base mensile.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio
agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,
nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250
ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di
ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo,
sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di
verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore
in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in
regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono
affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con
la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di
cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di
ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli
o corsi curriculari.
5.
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al
comma 1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto
della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio
dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al
rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno
accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta
l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un
anno accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la
verifica dell'effettivo svolgimento della attivita'
didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei
ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che
prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici
in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e
alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di
valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attivita' di collaborazione
scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita'
pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di
ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati
senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non
rappresenti detrimento delle attivita' didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
appartenenza.
10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono altresi' assumere, previa autorizzazione del
rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso
enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purche'
siano svolti in regime di indipendenza, non comportino
l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non
determinino situazioni di conflitto di interesse con
l'universita' di appartenenza e comunque non comportino
detrimento per le attivita' didattiche, scientifiche e
gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche
presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i
due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di
comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con
l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione
tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei
relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente
svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita'
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere, anche con
rapporto di lavoro subordinato, attivita' didattica e di
ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa
autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
l'adempimento degli obblighi istituzionali.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con
il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca
traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di
laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
di ateneo per la premialita' dei professori e dei
ricercatori di cui all'articolo 9.».
- Si riporta l'articolo 51 della Costituzione:
«Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e
uomini.
La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e
alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica.
Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».
- Si riportano gli articoli dal 52 al 56 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1933, n.
281:
«Art. 52. - Presso il Ministero della giustizia e'
costituito il consiglio superiore forense.
Essa e' composta di quindici avvocati iscritti
nell'albo speciale di cui all'art. 33, ed e' nominata con
decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con quello delle corporazioni, in seguito a
designazioni in numero doppio fatte dal direttorio del
sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori. Con
lo stesso decreto reale sono nominati il presidente, il
vice-presidente e il segretario fra i componenti della
commissione.
I componenti del Consiglio nazionale forense
rimangono in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
Il Ministro della giustizia provvede al personale
occorrente per la segreteria del Consiglio nazionale
forense e ad ogni altra necessita' per il funzionamento di
essa.»
«Art. 53. - Con regio decreto, su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con quello delle
corporazioni, puo' essere revocata la nomina di uno o piu'
dei componenti del Consiglio nazionale forense, qualora
cio' si renda necessario per il migliore funzionamento di
essa o per la dignita' della classe.
Alla sostituzione dei componenti dimissionari,
defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati si
provvede con regio decreto, osservate le disposizioni
dell'articolo precedente, comma secondo.
Coloro che sono nominati in sostituzione di membri
venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della
durata in carica dei membri che hanno sostituito.»
«Art. 54. - Il Consiglio nazionale forense per gli
avvocati ed i procuratori:
1° pronuncia sui ricorsi ad essa proposti a norma
di questa legge;
2° esercita il potere disciplinare nei confronti
dei propri membri e dei membri del direttorio del sindacato
nazionale.»
«Art. 55. - Alle decisioni del Consiglio nazionale
forense sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del
sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti
che abbiano la qualita' di segretario o di membro del
direttorio del sindacato medesimo.
Nello stesso modo non possono partecipare alle
decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti del
direttorio di un sindacato locale coloro che abbiano la
qualita' di segretario o di membro del direttorio dello
stesso sindacato.»
«Art. 56. - Le decisioni del Consiglio nazionale
forense sono notificate, entro trenta giorni,
all'interessato ed al pubblico ministero presso la corte di
appello ed il tribunale della circoscrizione alla quale
l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono
comunicate al direttorio del sindacato della circoscrizione
stessa ed al direttorio del sindacato nazionale.
Nei casi preveduti negli articoli 35 e 54, n. 2, la
notificazione e' fatta agli interessati ed al pubblico
ministero presso la corte di cassazione.
Gli interessati ed il pubblico ministero possono
proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio
nazionale forense alle sezioni unite della corte di
cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia
l'esecuzione puo' essere sospesa dalle sezioni unite della
Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del
ricorrente.
Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90
giorni.
Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio e'
fatto al Consiglio nazionale forense, la quale deve
conformarsi alla decisione della corte circa il punto di
diritto sul quale essa ha pronunciato.».
- Si riportano gli articoli dal 59 al 65 del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di
attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,
sull'ordinamento della professione di avvocato e di
procuratore), pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1934, n. 24:
«Art. 59. - Il ricorso al Consiglio nazionale forense
e' presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la
pronuncia, e deve contenere l'indicazione specifica dei
motivi sui quali si fonda, ed essere corredato della copia
della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.
Agli effetti della decorrenza del termine per il
ricorso incidentale preveduto nell'articolo 50, comma
terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si ha riguardo
alla data in cui e' stata fatta la notificazione del
provvedimento impugnato al professionista interessato e,
nel caso di piu' professionisti, alla data dell'ultima
notificazione.
L'ufficio del Consiglio comunica immediatamente, in
copia, alle altre parti il ricorso che sia stato presentato
a norma del comma primo del presente articolo. Al Pubblico
Ministero e' anche comunicata la data dell'ultima
notificazione del provvedimento impugnato ai professionisti
interessati.
Il ricorso e gli altri atti del procedimento
rimangono depositati negli uffici del Consiglio per il
termine di dieci giorni dalla scadenza di quello stabilito
per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50, comma terzo,
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del
deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il
ricorso incidentale.
Fino a quando gli atti rimangono depositati le parti
interessate possono prenderne visione, proporre deduzioni
ed esibire documenti.
Il ricorso e gli altri atti nonche' le deduzioni ed i
documenti di cui al comma precedente sono quindi trasmessi
al Consiglio nazionale forense.»
«Art. 60. - La segreteria del Consiglio nazionale
forense, non appena ricevuti gli atti di cui al precedente
articolo, li comunica al Pubblico Ministero presso la Corte
di cassazione della Repubblica, che ne curera' la
restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.
Contemporaneamente la stessa segreteria avverte il
ricorrente e le altre parti interessate che gli atti
rimarranno depositati negli uffici del Consiglio nazionale
per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui il Pubblico Ministero deve
effettuarne la restituzione.
Ai fini della comunicazione preveduta nel precedente
comma, come di ogni altra, nonche' delle notificazioni
prescritte, le parti interessate devono tempestivamente
eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od
un ufficio e darne avviso alla segreteria del Consiglio
nazionale. In mancanza della elezione di domicilio, le
comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante
deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.
Nel procedimento davanti al Consiglio nazionale il
professionista interessato puo' essere assistito da un
avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 33
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato
speciale.»
«Art. 61. - Durante il termine di cui al comma
secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo
difensore e le altre parti hanno facolta' di prendere
visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire
documenti.
Uguale facolta' compete al Pubblico Ministero presso
la Corte di cassazione.
Il Presidente del Consiglio nazionale forense nomina
quindi il relatore fra i componenti del Consiglio e fissa
la data della seduta per la discussione del ricorso.
La discussione del ricorso non puo' avere luogo prima
di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo
stesso secondo comma dell'articolo precedente.
Del provvedimento con cui e' stata fissata la seduta
e' data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre
parti con indicazioni del giorno e dell'ora in cui la
seduta avra' luogo.»
«Art. 62. - La discussione del ricorso ha luogo con
l'intervento del Pubblico Ministero presso la Corte di
cassazione quando il ricorso sia stato proposto dal
Pubblico Ministero o, se proposto dal professionista,
concerna un provvedimento di radiazione dall'albo oppure
siavi stato ricorso incidentale del Pubblico Ministero.
L'intervento del Pubblico Ministero e' prescritto
inoltre quando trattasi di ricorso avverso le deliberazioni
prevedute negli articoli 35 e 47 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578.
In ogni altro caso e' in facolta' del Pubblico
Ministero di intervenire, salvo il disposto dell'articolo
65 del presente decreto.»
«Art. 63. - Nel giorno stabilito il consigliere
incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista
interessato e' ammesso ad esporre le sue deduzioni
personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il Pubblico
Ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue
conclusioni.
La decisione del ricorso e' deliberata fuori della
presenza dell'incolpato e del difensore. Il Pubblico
Ministero assiste alla decisione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'articolo 473 del codice di procedura penale.
E' in facolta' del Consiglio nazionale di procedere,
su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori
indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.»
«Art. 64. - Le decisioni del Consiglio nazionale
forense sono pronunciate in nome del Popolo Italiano, sono
redatte dal relatore e devono contenere l'indicazione
dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente, le
conclusioni del Pubblico Ministero, quando sia intervenuto,
i motivi sui quali si fondano, il dispositivo,
l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui sono
pronunziate, la sottoscrizione del Presidente e del
segretario.
Esse sono pubblicate mediante deposito dell'originale
nella segreteria del Consiglio. Una copia ne e comunicata
immediatamente al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, al quale debbono essere comunicate anche le
date in cui siano state eseguite le notificazioni delle
decisioni stesse alle altre parti interessate.»
«Art. 65. - Nei procedimenti che si svolgono davanti al
Consiglio nazionale forense nei casi di cui agli articoli
49, comma secondo, 54, n. 2, del R.D.L. 27 novembre 1933,
n. 1578, e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto
interviene alla seduta il Pubblico Ministero presso la
Corte di cassazione.».
- Si riporta l'articolo 700 del codice di procedura
civile:
«Art. 700 (Condizioni per la concessione). - Fuori
dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo,
chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo
occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria,
questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e
irreparabile, puo' chiedere con ricorso al giudice i
provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le
circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli
effetti della decisione sul merito.».
- Si riporta l'articolo 35 del codice penale:
«Art. 35 (Sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte). - La sospensione dall'esercizio
di una professione o di un'arte priva il condannato della
capacita' di esercitare, durante la sospensione, una
professione, arte, industria, o un commercio o mestiere,
per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una
speciale abilitazione, autorizzazione o licenza
dell'autorita'.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di
un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'
superiore a tre anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione,
che sia commessa con abuso della professione, arte,
industria, o del commercio o mestiere, ovvero con
violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena
inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.».