Testo originario
Art. 1
Introduzione della misura alternativa della detenzione domiciliare
per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti
per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
all'articolo 95 sono premessi i seguenti:
«Art. 94-ter (Detenzione domiciliare in casi particolari). - 1.
Quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova di cui
all'articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona
tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva,
anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto
anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un
reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e
629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il
limite di otto anni, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di
essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui
al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma
terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L'interessato puo'
altresi' chiedere in ogni momento, sulla base di un programma
terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso
alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle
strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna
a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non
superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione
delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo
comma, del codice penale.
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
all'articolo 95 sono premessi i seguenti:
«Art. 94-ter (Detenzione domiciliare in casi particolari). - 1.
Quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova di cui
all'articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona
tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva,
anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto
anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un
reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e
629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il
limite di otto anni, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di
essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui
al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma
terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L'interessato puo'
altresi' chiedere in ogni momento, sulla base di un programma
terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso
alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle
strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna
a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non
superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione
delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo
comma, del codice penale.
2. La domanda deve indicare la volonta' del richiedente di
proseguire o intraprendere un programma terapeutico
socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una
struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 117 o in una
struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale
specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle
tossicodipendenze o alcoldipendenze. Alla domanda sono allegati, a
pena di inammissibilita', l'indicazione della correlazione tra la
tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato, il programma
terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione
di cui al comma 4, relativa all'accertamento della effettiva e
attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonche'
all'idoneita' del programma terapeutico al recupero del condannato,
con l'indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso
di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico gia' in corso,
alla domanda e' allegata altresi' la valutazione sull'andamento del
programma e sulla sua idoneita' ai fini del recupero e della
risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni
di comorbilita' psichiatrica e tossicologica.
proseguire o intraprendere un programma terapeutico
socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una
struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 117 o in una
struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale
specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle
tossicodipendenze o alcoldipendenze. Alla domanda sono allegati, a
pena di inammissibilita', l'indicazione della correlazione tra la
tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato, il programma
terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione
di cui al comma 4, relativa all'accertamento della effettiva e
attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonche'
all'idoneita' del programma terapeutico al recupero del condannato,
con l'indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso
di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico gia' in corso,
alla domanda e' allegata altresi' la valutazione sull'andamento del
programma e sulla sua idoneita' ai fini del recupero e della
risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni
di comorbilita' psichiatrica e tossicologica.
3. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma
contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il
pericolo che egli commetta altri reati. Tra le prescrizioni impartite
devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di
esecuzione del programma.
contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il
pericolo che egli commetta altri reati. Tra le prescrizioni impartite
devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di
esecuzione del programma.
4. Al fine di elaborare linee guida relative ai metodi di
accertamento dei presupposti di cui al secondo periodo del comma 2,
compresa l'effettiva condizione di tossicodipendenza o
alcoldipendenza e la sua attualita', e di assicurarne l'uniforme
applicazione a livello nazionale, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le
altre dipendenze e' istituita una commissione centrale che si avvale,
tra le altre, di professionalita' del sistema dei servizi sia
pubblici che accreditati. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la composizione della commissione centrale
e sono disciplinate le relative modalita' di funzionamento. Ai
componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per le valutazioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, le
competenti unita' dei servizi pubblici per le dipendenze operano in
composizione integrata da un componente incaricato dall'ufficio di
esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno,
da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria.
accertamento dei presupposti di cui al secondo periodo del comma 2,
compresa l'effettiva condizione di tossicodipendenza o
alcoldipendenza e la sua attualita', e di assicurarne l'uniforme
applicazione a livello nazionale, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le
altre dipendenze e' istituita una commissione centrale che si avvale,
tra le altre, di professionalita' del sistema dei servizi sia
pubblici che accreditati. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la composizione della commissione centrale
e sono disciplinate le relative modalita' di funzionamento. Ai
componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per le valutazioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, le
competenti unita' dei servizi pubblici per le dipendenze operano in
composizione integrata da un componente incaricato dall'ufficio di
esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno,
da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale
dell'amministrazione penitenziaria.
5. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il
programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o
semiresidenziale, nell'ambito delle specifiche responsabilita'
relative all'attuazione del percorso riabilitativo, trasmette al
servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione
penale esterna competenti per territorio una relazione semestrale
circa l'esecuzione del programma e segnala in ogni momento
all'autorita' giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla
persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime di
detenzione domiciliare. Al termine del programma, anche per rinuncia
da parte della persona ad esso sottoposta, l'ufficio di esecuzione
penale esterna competente per territorio trasmette senza ritardo
all'autorita' giudiziaria una relazione finale.
programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o
semiresidenziale, nell'ambito delle specifiche responsabilita'
relative all'attuazione del percorso riabilitativo, trasmette al
servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione
penale esterna competenti per territorio una relazione semestrale
circa l'esecuzione del programma e segnala in ogni momento
all'autorita' giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla
persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime di
detenzione domiciliare. Al termine del programma, anche per rinuncia
da parte della persona ad esso sottoposta, l'ufficio di esecuzione
penale esterna competente per territorio trasmette senza ritardo
all'autorita' giudiziaria una relazione finale.
6. Se il programma terapeutico non e' positivamente concluso, il
tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare,
salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che
l'esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle
prescrizioni. In quest'ultimo caso puo' essere autorizzato, ferma la
durata del suddetto programma terapeutico, per non piu' di due volte,
su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato, il
trasferimento presso altra struttura idonea di cui al comma 2,
individuata sulla base di criteri oggettivi e previo parere
favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze. La revoca e'
altresi' disposta nei casi di cui all'articolo 47-ter, commi 6 e 9,
della legge n. 354 del 1975. L'autorita' giudiziaria provvede alla
revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni
dalla segnalazione delle violazioni o dall'accertamento che il
programma terapeutico si e' concluso non positivamente, salvo quanto
indicato al primo periodo. Nel caso di revoca disposta ai sensi del
terzo periodo, la pena residua non puo' essere sostituita con altra
misura.
tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare,
salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che
l'esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle
prescrizioni. In quest'ultimo caso puo' essere autorizzato, ferma la
durata del suddetto programma terapeutico, per non piu' di due volte,
su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato, il
trasferimento presso altra struttura idonea di cui al comma 2,
individuata sulla base di criteri oggettivi e previo parere
favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze. La revoca e'
altresi' disposta nei casi di cui all'articolo 47-ter, commi 6 e 9,
della legge n. 354 del 1975. L'autorita' giudiziaria provvede alla
revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni
dalla segnalazione delle violazioni o dall'accertamento che il
programma terapeutico si e' concluso non positivamente, salvo quanto
indicato al primo periodo. Nel caso di revoca disposta ai sensi del
terzo periodo, la pena residua non puo' essere sostituita con altra
misura.
7. Se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il
magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle
prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, puo' disporre
l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione
domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi
dell'articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle
previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n.
354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati
nel comma 1 del presente articolo, aumentati della meta', ovvero di
un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di
cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. In questi casi e'
disposta la verifica periodica diretta ad accertare l'utilizzo di
sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative
dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono
revocate quando e' accertato il sopravvenire di una nuova condizione
di tossicodipendenza o alcoldipendenza.
magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle
prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, puo' disporre
l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione
domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi
dell'articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle
previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n.
354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati
nel comma 1 del presente articolo, aumentati della meta', ovvero di
un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di
cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. In questi casi e'
disposta la verifica periodica diretta ad accertare l'utilizzo di
sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative
dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono
revocate quando e' accertato il sopravvenire di una nuova condizione
di tossicodipendenza o alcoldipendenza.
8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano l'articolo
94 del presente testo unico e l'articolo 47-ter della legge n. 354
del 1975, in quanto compatibili.
Art. 94-quater (Definizione anticipata del processo con finalita'
di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti). - 1. Al
fine di accedere alla misura prevista dall'articolo 94-ter,
l'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire
o intraprendere il programma terapeutico puo' chiedere
l'applicazione, nella misura e con le modalita' esecutive indicate al
comma 1 del medesimo articolo 94-ter, di una pena detentiva che,
tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o
congiunti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per
uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede
per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo
comma, del codice penale. Alla richiesta e' allegata, a pena di
inammissibilita', la dichiarazione di voler proseguire o
intraprendere il programma terapeutico. Se la richiesta e'
ammissibile, il giudice concede all'imputato il termine di sessanta
giorni per la produzione della documentazione di cui al comma 2
dell'articolo 94-ter. Durante tale periodo i termini di durata della
custodia cautelare sono sospesi. Il giudice, se non deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del
codice di procedura penale, se il pubblico ministero ha prestato il
consenso alla richiesta e se sussistono gli ulteriori presupposti di
cui all'articolo 444, comma 2, del medesimo codice, se la misura
richiesta risulta adeguata e sono offerte concrete indicazioni in
ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 94-ter
del presente testo unico per l'accoglimento della domanda, applica la
pena concordata e ne autorizza l'esecuzione con le modalita' indicate
nel programma terapeutico che, unitamente alla documentazione
prodotta ai sensi del quarto periodo, e' allegato alla sentenza. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se si
procede per uno dei reati indicati dall'articolo 444, comma 1-bis,
del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che
siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del
codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. Si applicano gli articoli 444, commi 1-ter e 2, 445,
comma 1-bis, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
94 del presente testo unico e l'articolo 47-ter della legge n. 354
del 1975, in quanto compatibili.
Art. 94-quater (Definizione anticipata del processo con finalita'
di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti). - 1. Al
fine di accedere alla misura prevista dall'articolo 94-ter,
l'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire
o intraprendere il programma terapeutico puo' chiedere
l'applicazione, nella misura e con le modalita' esecutive indicate al
comma 1 del medesimo articolo 94-ter, di una pena detentiva che,
tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o
congiunti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per
uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede
per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo
comma, del codice penale. Alla richiesta e' allegata, a pena di
inammissibilita', la dichiarazione di voler proseguire o
intraprendere il programma terapeutico. Se la richiesta e'
ammissibile, il giudice concede all'imputato il termine di sessanta
giorni per la produzione della documentazione di cui al comma 2
dell'articolo 94-ter. Durante tale periodo i termini di durata della
custodia cautelare sono sospesi. Il giudice, se non deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del
codice di procedura penale, se il pubblico ministero ha prestato il
consenso alla richiesta e se sussistono gli ulteriori presupposti di
cui all'articolo 444, comma 2, del medesimo codice, se la misura
richiesta risulta adeguata e sono offerte concrete indicazioni in
ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 94-ter
del presente testo unico per l'accoglimento della domanda, applica la
pena concordata e ne autorizza l'esecuzione con le modalita' indicate
nel programma terapeutico che, unitamente alla documentazione
prodotta ai sensi del quarto periodo, e' allegato alla sentenza. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se si
procede per uno dei reati indicati dall'articolo 444, comma 1-bis,
del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che
siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del
codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. Si applicano gli articoli 444, commi 1-ter e 2, 445,
comma 1-bis, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
2. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, quando l'imputato e'
sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli
arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli
arresti domiciliari con le modalita' di cui all'articolo 94-ter,
comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 89.
sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli
arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli
arresti domiciliari con le modalita' di cui all'articolo 94-ter,
comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 89.
3. Nei casi di cui al comma 1, salvo quanto previsto
dall'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura
penale, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il
decreto di sospensione e li trasmette, unitamente alla sentenza e al
programma allegato, al magistrato di sorveglianza, che, entro
quarantacinque giorni, applica la misura alternativa, se non ostano
ragioni sopravvenute che determinano la revoca dell'autorizzazione
alla detenzione domiciliare. L'ordinanza e' comunicata senza ritardo
al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i
quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro
il termine di dieci giorni. Il provvedimento del tribunale di
sorveglianza e' comunicato o notificato senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Quando il
condannato si trova agli arresti domiciliari con le modalita' di cui
al comma 1 dell'articolo 94-ter, fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza lo stesso permane nello stato detentivo nel quale si
trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a
tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, provvede in ogni caso il
magistrato di sorveglianza.
dall'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura
penale, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il
decreto di sospensione e li trasmette, unitamente alla sentenza e al
programma allegato, al magistrato di sorveglianza, che, entro
quarantacinque giorni, applica la misura alternativa, se non ostano
ragioni sopravvenute che determinano la revoca dell'autorizzazione
alla detenzione domiciliare. L'ordinanza e' comunicata senza ritardo
al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i
quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro
il termine di dieci giorni. Il provvedimento del tribunale di
sorveglianza e' comunicato o notificato senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Quando il
condannato si trova agli arresti domiciliari con le modalita' di cui
al comma 1 dell'articolo 94-ter, fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza lo stesso permane nello stato detentivo nel quale si
trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a
tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, provvede in ogni caso il
magistrato di sorveglianza.
4. Quando emette sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2,
del codice di procedura penale e vi e' richiesta dell'imputato
tossicodipendente o alcoldipendente che intenda intraprendere il
programma di cui all'articolo 94-ter, comma 1, del presente testo
unico, il giudice, se sussistono le condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, autorizza il programma con le modalita' indicate.
Si applica il comma 3 del presente articolo».
del codice di procedura penale e vi e' richiesta dell'imputato
tossicodipendente o alcoldipendente che intenda intraprendere il
programma di cui all'articolo 94-ter, comma 1, del presente testo
unico, il giudice, se sussistono le condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, autorizza il programma con le modalita' indicate.
Si applica il comma 3 del presente articolo».
Art. 2
Definizione delle mansioni dell'ufficio per il processo presso i
tribunali di sorveglianza
tribunali di sorveglianza
1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione
vigente, gli addetti all'ufficio di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati a supporto della
magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attivita' dei
magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione
delle misure di cui all'articolo 94-ter del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
vigente, gli addetti all'ufficio di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati a supporto della
magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attivita' dei
magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione
delle misure di cui all'articolo 94-ter del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 3
Modifiche all'articolo 656
del codice di procedura penale
del codice di procedura penale
1. All'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale:
a) al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli
articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi
di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo
94-ter»;
b) al secondo periodo, le parole: «e di cui all'articolo 94» sono
sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui
all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero
emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li
trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui
al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che
provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della
misura».
a) al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli
articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi
di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo
94-ter»;
b) al secondo periodo, le parole: «e di cui all'articolo 94» sono
sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui
all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero
emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li
trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui
al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che
provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della
misura».
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 94-quater del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai
procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, ad esclusione di quelli per i quali sia stata
pronunciata sentenza di primo grado. L'imputato, o il suo difensore
munito di procura speciale, nella prima udienza utile successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge, puo' formulare la
richiesta di cui al citato articolo 94-quater del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 anche nei
processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine
previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale.
Su istanza dell'imputato, che fornisca elementi di prova in ordine
alla propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il
dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque
giorni per valutare l'opportunita' di formulare la richiesta e
durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di
durata della custodia cautelare.
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai
procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, ad esclusione di quelli per i quali sia stata
pronunciata sentenza di primo grado. L'imputato, o il suo difensore
munito di procura speciale, nella prima udienza utile successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge, puo' formulare la
richiesta di cui al citato articolo 94-quater del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 anche nei
processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine
previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale.
Su istanza dell'imputato, che fornisca elementi di prova in ordine
alla propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il
dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque
giorni per valutare l'opportunita' di formulare la richiesta e
durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di
durata della custodia cautelare.
Art. 5
Abrogazione
1. All'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il
comma 6-bis e' abrogato.
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il
comma 6-bis e' abrogato.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,
nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un
fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere
dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti
dall'abrogazione di cui all'articolo 5;
b) quanto a euro 14.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un
fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere
dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti
dall'abrogazione di cui all'articolo 5;
b) quanto a euro 14.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, sono ripartite
con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26
novembre 2010, n. 199.
con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26
novembre 2010, n. 199.
3. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio sull'utilizzo
delle risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, al fine di
garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
delle risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, al fine di
garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia
Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio