Testo originario
Art. 1
Premio al merito denominato «De agri cultura»
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri di
assegnazione del premio denominato «De agri cultura», di seguito
«premio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 2024, n. 24.
assegnazione del premio denominato «De agri cultura», di seguito
«premio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 2024, n. 24.
2. Il premio e' conferito annualmente in relazione a ciascuna delle
seguenti categorie di merito:
a) innovazione tecnologica in agricoltura e uso di tecniche e di
metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema;
b) qualita' del bene, competenza e rivisitazione della cultura
tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa.
seguenti categorie di merito:
a) innovazione tecnologica in agricoltura e uso di tecniche e di
metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema;
b) qualita' del bene, competenza e rivisitazione della cultura
tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa.
3. Il premio e' costituito da una somma in denaro, stanziata
annualmente, da suddividere, in parti uguali, tra i vincitori
individuati dalla Commissione di cui all'articolo 5, in relazione
alle categorie di cui al comma 2.
annualmente, da suddividere, in parti uguali, tra i vincitori
individuati dalla Commissione di cui all'articolo 5, in relazione
alle categorie di cui al comma 2.
Art. 2
Destinatari
1. Il premio di cui all'articolo 1 e' assegnato ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24, sulla
base di progetti avviati nel triennio antecedente all'anno cui si
riferisce il premio, gia' realizzati o in fase di realizzazione,
relativi a una delle categorie di cui all'articolo 1, comma 2, del
presente regolamento e volti alla rivisitazione della cultura
tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di
apportare un contributo efficace all'incremento della competitivita'
del settore agricolo.
all'articolo 10, comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24, sulla
base di progetti avviati nel triennio antecedente all'anno cui si
riferisce il premio, gia' realizzati o in fase di realizzazione,
relativi a una delle categorie di cui all'articolo 1, comma 2, del
presente regolamento e volti alla rivisitazione della cultura
tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di
apportare un contributo efficace all'incremento della competitivita'
del settore agricolo.
2. I progetti in fase di realizzazione, all'atto della
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, devono risultare
realizzati in misura non inferiore all'80 per cento e devono essere
ultimati, a pena di esclusione o di revoca del premio ove conferito,
entro il termine perentorio previsto nel bando.
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, devono risultare
realizzati in misura non inferiore all'80 per cento e devono essere
ultimati, a pena di esclusione o di revoca del premio ove conferito,
entro il termine perentorio previsto nel bando.
Art. 3
Requisiti
1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) esercitare l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135
del codice civile o essere imprenditore agricolo professionale di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
b) svolgere almeno una delle attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24;
c) essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle
imprese;
d) essere iscritti all'anagrafe unica delle aziende agricole;
e) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti
penali pendenti in Italia e all'estero e non essere destinatari di
provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale,
fiscale e assicurativa.
seguenti requisiti:
a) esercitare l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135
del codice civile o essere imprenditore agricolo professionale di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
b) svolgere almeno una delle attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24;
c) essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle
imprese;
d) essere iscritti all'anagrafe unica delle aziende agricole;
e) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti
penali pendenti in Italia e all'estero e non essere destinatari di
provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale,
fiscale e assicurativa.
Art. 4
Bando «De agri cultura» e presentazione delle istanze
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del
Segretario generale predispone, con cadenza annuale, entro il 31
gennaio dell'anno successivo all'annualita' cui si riferisce il
premio, un avviso pubblico, denominato «Bando De agri cultura», di
seguito «bando», destinato ai soggetti di cui all'articolo 2, i
quali, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare
apposita istanza, corredata del progetto di cui all'articolo 2 e
della documentazione individuata nel bando stesso. Il bando e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Segretario generale predispone, con cadenza annuale, entro il 31
gennaio dell'anno successivo all'annualita' cui si riferisce il
premio, un avviso pubblico, denominato «Bando De agri cultura», di
seguito «bando», destinato ai soggetti di cui all'articolo 2, i
quali, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare
apposita istanza, corredata del progetto di cui all'articolo 2 e
della documentazione individuata nel bando stesso. Il bando e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. L'istanza, da redigere secondo il modello allegato al bando,
deve essere trasmessa unitamente al progetto e alla documentazione, a
pena di esclusione, all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato nel bando, entro il termine perentorio ivi previsto.
deve essere trasmessa unitamente al progetto e alla documentazione, a
pena di esclusione, all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato nel bando, entro il termine perentorio ivi previsto.
3. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il bando
di cui al comma 1 riguarda gli anni 2024, 2025 e 2026.
di cui al comma 1 riguarda gli anni 2024, 2025 e 2026.
Art. 5
Commissione per la valutazione delle istanze e dei progetti
1. Dopo la scadenza dei termini di presentazione delle istanze,
fissata dal bando di cui all'articolo 4, con decreto del Segretario
generale e' nominata la Commissione per la valutazione delle stesse,
di seguito «Commissione».
fissata dal bando di cui all'articolo 4, con decreto del Segretario
generale e' nominata la Commissione per la valutazione delle stesse,
di seguito «Commissione».
2. La Commissione e' cosi' composta:
a) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ovvero un suo delegato, in rappresentanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;
b) un secondo rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
a) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ovvero un suo delegato, in rappresentanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;
b) un secondo rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
3. La Commissione esamina le istanze presentate dai soggetti di cui
all'articolo 2 secondo l'ordine cronologico di arrivo e verifica la
conformita' della documentazione trasmessa alle disposizioni del
presente regolamento e al bando.
all'articolo 2 secondo l'ordine cronologico di arrivo e verifica la
conformita' della documentazione trasmessa alle disposizioni del
presente regolamento e al bando.
4. La Commissione procede alla valutazione dei progetti presentati
dai candidati risultati idonei a seguito delle verifiche di cui al
comma 3.
dai candidati risultati idonei a seguito delle verifiche di cui al
comma 3.
5. La Commissione individua i vincitori delle due categorie del
premio di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sulla base
della valutazione dei progetti effettuata secondo i criteri di cui
all'articolo 6 e il presidente della Commissione ne da' comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario
generale ai fini del conferimento del premio stesso.
premio di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sulla base
della valutazione dei progetti effettuata secondo i criteri di cui
all'articolo 6 e il presidente della Commissione ne da' comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario
generale ai fini del conferimento del premio stesso.
6. La Commissione puo' riservarsi di non assegnare il premio
qualora la qualita' dei progetti presentati sia giudicata inadeguata
rispetto alle finalita' del premio stesso.
qualora la qualita' dei progetti presentati sia giudicata inadeguata
rispetto alle finalita' del premio stesso.
7. La Commissione si avvale di una segreteria
tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, operante presso il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, operante presso il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Ai componenti della Commissione, nonche' ai componenti della
segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, non e'
corrisposto alcun emolumento, gettone o indennita', comunque
denominata.
segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, non e'
corrisposto alcun emolumento, gettone o indennita', comunque
denominata.
Art. 6
Criteri per la valutazione dei progetti
1. Per il premio riguardante la categoria di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera a), i criteri per la valutazione dei progetti sono i
seguenti:
a) impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura
che consentono la riduzione del consumo di acqua ai fini irrigui e il
mantenimento degli equilibri idromorfologici;
b) riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti, fitosanitari e
sostanze chimiche;
c) apporto migliorativo della pratica colturale all'ambiente,
all'ecosistema e alla biodiversita';
d) utilizzo di tecniche di produzione che realizzino il migliore
rapporto tra gli obiettivi e i costi di realizzazione.
comma 2, lettera a), i criteri per la valutazione dei progetti sono i
seguenti:
a) impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura
che consentono la riduzione del consumo di acqua ai fini irrigui e il
mantenimento degli equilibri idromorfologici;
b) riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti, fitosanitari e
sostanze chimiche;
c) apporto migliorativo della pratica colturale all'ambiente,
all'ecosistema e alla biodiversita';
d) utilizzo di tecniche di produzione che realizzino il migliore
rapporto tra gli obiettivi e i costi di realizzazione.
2. Per il premio riguardante la categoria di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), i criteri per la valutazione dei progetti sono i
seguenti:
a) produzione di prodotti biologici, a denominazione di origine
protetta, a indicazione geografica protetta;
b) produzione di prodotti ottenuti con metodi di lavorazione
riconosciuti dal Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata (SQNPI), nonche' prodotti del capitale territoriale che
incrementino la biodiversita'.
comma 2, lettera b), i criteri per la valutazione dei progetti sono i
seguenti:
a) produzione di prodotti biologici, a denominazione di origine
protetta, a indicazione geografica protetta;
b) produzione di prodotti ottenuti con metodi di lavorazione
riconosciuti dal Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata (SQNPI), nonche' prodotti del capitale territoriale che
incrementino la biodiversita'.
3. La Commissione valuta, in relazione ai progetti gia' realizzati,
gli effetti prodotti dagli stessi e, per i progetti ancora in fase di
realizzazione, la durata prevista di definizione, la possibilita'
concreta di realizzazione nei termini indicati e gli effetti che
siano in grado di conseguire, fermo restando l'obbligo di
presentazione, a pena di esclusione o di revoca del premio ove
conferito, da parte dell'eventuale vincitore, secondo le modalita'
stabilite nel bando, di una relazione dettagliata sulla compiuta
realizzazione del progetto da inviare all'indirizzo di posta
elettronica indicato nel bando e nei termini ivi previsti.
gli effetti prodotti dagli stessi e, per i progetti ancora in fase di
realizzazione, la durata prevista di definizione, la possibilita'
concreta di realizzazione nei termini indicati e gli effetti che
siano in grado di conseguire, fermo restando l'obbligo di
presentazione, a pena di esclusione o di revoca del premio ove
conferito, da parte dell'eventuale vincitore, secondo le modalita'
stabilite nel bando, di una relazione dettagliata sulla compiuta
realizzazione del progetto da inviare all'indirizzo di posta
elettronica indicato nel bando e nei termini ivi previsti.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Il premio e' corrisposto a valere sulle disponibilita'
finanziarie del capitolo 180 - Somme destinate al finanziamento del
premio al merito denominato «De agri cultura» del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - centro di
responsabilita' 1 «Segretariato generale» - per l'anno finanziario
2024 e dei pertinenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 giugno 2026
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Mantovano
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2174
finanziarie del capitolo 180 - Somme destinate al finanziamento del
premio al merito denominato «De agri cultura» del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - centro di
responsabilita' 1 «Segretariato generale» - per l'anno finanziario
2024 e dei pertinenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 giugno 2026
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Mantovano
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2174