Testo originario
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al testo
unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175.
unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175.
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «magistrati tributari» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati
delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti,
ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in
servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i
magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la
maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei
magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di
gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.»;
3) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le
seguenti: «il magistrato o»;
2) al comma 6, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le
seguenti: «individuandoli prioritariamente tra i magistrati
tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria.»;
c) all'articolo 4, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Concorso per magistrato tributario»;
d) all'articolo 4-quinquies, dopo il comma 01 e' inserito il
seguente:
«01-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di
assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della
graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del
decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta'
assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione
vigente.»;
e) all'articolo 5-bis, al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e'
assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e
dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati
tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di
aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.»;
f) al capo II, dopo la rubrica e' inserita la seguente
intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni
relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 01, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti
fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il
convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi
professionali, le attivita' individuate nella lettera i) del comma
1.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
3) al comma 1-bis:
3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
3.2) il terzo periodo e' soppresso;
4) al comma 4, la parola: «componenti» e' sostituita dalla
seguente: «giudici»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di
incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
i) all'articolo 11:
1) al comma 4-bis, secondo periodo, dopo la parola: «giudici»
sono inserite le seguenti: «o magistrati»;
2) al comma 4-ter, lettera c), le parole: «i criteri di
valutazione ed» sono soppresse;
l) all'articolo 12:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in
materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati
ordinari.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
m) dopo l'articolo 12 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico
dei magistrati tributari
Art. 12-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e
riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si applicano
le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio
previste per i magistrati ordinari.
Art. 12-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa
di ufficio per debolezza di mente o infermita'). - 1. Se per
qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta
inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed
efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal
servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine
consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il
magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare
servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di
comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della
sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il
diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale
attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente
alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento
alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico
corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha
carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato
di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla
legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla
conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria
diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente
emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e'
incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle
funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora
non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e'
dispensato dal servizio.
Art. 12-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede
o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro
consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla
legge.
Art. 12-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento
d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire nelle ipotesi di
incompatibilita' di cui all'articolo 8, commi 01, 1-bis e 2, o
quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa,
non puo' svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena
indipendenza e imparzialita'.
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «magistrati tributari» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati
delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti,
ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in
servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i
magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la
maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei
magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di
gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.»;
3) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le
seguenti: «il magistrato o»;
2) al comma 6, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le
seguenti: «individuandoli prioritariamente tra i magistrati
tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria.»;
c) all'articolo 4, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Concorso per magistrato tributario»;
d) all'articolo 4-quinquies, dopo il comma 01 e' inserito il
seguente:
«01-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di
assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della
graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del
decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta'
assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione
vigente.»;
e) all'articolo 5-bis, al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e'
assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e
dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati
tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di
aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.»;
f) al capo II, dopo la rubrica e' inserita la seguente
intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni
relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 01, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti
fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il
convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi
professionali, le attivita' individuate nella lettera i) del comma
1.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
3) al comma 1-bis:
3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
3.2) il terzo periodo e' soppresso;
4) al comma 4, la parola: «componenti» e' sostituita dalla
seguente: «giudici»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di
incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
i) all'articolo 11:
1) al comma 4-bis, secondo periodo, dopo la parola: «giudici»
sono inserite le seguenti: «o magistrati»;
2) al comma 4-ter, lettera c), le parole: «i criteri di
valutazione ed» sono soppresse;
l) all'articolo 12:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in
materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati
ordinari.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
m) dopo l'articolo 12 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico
dei magistrati tributari
Art. 12-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e
riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si applicano
le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio
previste per i magistrati ordinari.
Art. 12-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa
di ufficio per debolezza di mente o infermita'). - 1. Se per
qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta
inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed
efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal
servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine
consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il
magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare
servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di
comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della
sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il
diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale
attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente
alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento
alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico
corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha
carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato
di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla
legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla
conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria
diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente
emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e'
incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle
funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora
non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e'
dispensato dal servizio.
Art. 12-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede
o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro
consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla
legge.
Art. 12-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento
d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire nelle ipotesi di
incompatibilita' di cui all'articolo 8, commi 01, 1-bis e 2, o
quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa,
non puo' svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena
indipendenza e imparzialita'.
2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria, i
magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad
altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono
destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad
altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono
destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
3. Qualora venga ridotto l'organico di una corte di giustizia
tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino
in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della
stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in
altra sede.
tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino
in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della
stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in
altra sede.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si tiene conto, in quanto
possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.
Art. 12-sexies (Diritto di partecipazione). - 1. Nelle ipotesi
disciplinate dagli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies,
il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli
atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere
sentito personalmente.»;
n) dopo l'articolo 12-sexies, introdotto dalla lettera m) del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III -
Trattamento economico»;
o) dopo l'articolo 13-bis e' inserita la seguente intestazione:
«Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari
Sezione I - Disposizioni comuni»;
p) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il
procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di
secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.
Art. 12-sexies (Diritto di partecipazione). - 1. Nelle ipotesi
disciplinate dagli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies,
il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli
atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere
sentito personalmente.»;
n) dopo l'articolo 12-sexies, introdotto dalla lettera m) del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III -
Trattamento economico»;
o) dopo l'articolo 13-bis e' inserita la seguente intestazione:
«Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari
Sezione I - Disposizioni comuni»;
p) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il
procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di
secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni
dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad
un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti
preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad
un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti
preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze
emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a
presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito
delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un
proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere
conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi
presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data
immediata comunicazione all'incolpato.
emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a
presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito
delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un
proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere
conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi
presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data
immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso
comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della
discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno
quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione
ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre
dieci giorni prima della discussione.
comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della
discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno
quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione
ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre
dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del
Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione.
L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro
componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
ovvero da un avvocato.
Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione.
L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro
componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
ovvero da un avvocato.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di
presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. Per quanto non contemplato dal presente decreto si
applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i
magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»;
q) dopo l'articolo 14-bis, introdotto dalla lettera p) del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione II -
Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»;
r) all'articolo 15, comma 2, la parola: «componenti» e'
sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»;
s) dopo l'articolo 15 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati
tributari
Art. 15-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari).
- 1. Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con
imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo,
equilibrio e rispetto della dignita' della persona.
applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i
magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»;
q) dopo l'articolo 14-bis, introdotto dalla lettera p) del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione II -
Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»;
r) all'articolo 15, comma 2, la parola: «componenti» e'
sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»;
s) dopo l'articolo 15 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati
tributari
Art. 15-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari).
- 1. Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con
imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo,
equilibrio e rispetto della dignita' della persona.
2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle
funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l), i
comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano
ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni
di incompatibilita' di cui all'articolo 8;
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei
confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di
chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di
giustizia tributaria o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di
altro componente delle corti di giustizia tributaria;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del
magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o
negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza
inescusabile;
i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la
cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza
dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto
dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e'
richiesta dalla legge;
l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti
dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso
diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari,
delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui
servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
n) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei
propri compiti;
o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non
grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non
eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento
dell'atto;
p) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle
misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione
di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili
al magistrato;
q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita'
di servizio;
r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o
il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di
redigere i relativi provvedimenti;
s) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per
esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da
disposizione legittima dell'organo competente;
t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e'
idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti
coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non
definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria,
quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
v) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla
propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare
canali informativi personali riservati o privilegiati;
z) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul
piano logico, contenutistico o argomentativo;
aa) l'omissione, da parte del presidente della corte o del
presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del
collegio;
bb) l'omissione, da parte del presidente della corte ovvero da
parte del presidente di sezione, della comunicazione,
rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, ovvero al presidente della corte, della sussistenza di
una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 8,
ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies;
cc) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle
iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, primo e
secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 nonche' l'omessa
segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione
delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011;
dd) l'omissione, da parte del presidente della corte o del
presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente
della corte delle condotte del componente della corte o della sezione
che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo
37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
ee) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti
ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile
negligenza.
funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l), i
comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano
ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni
di incompatibilita' di cui all'articolo 8;
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei
confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di
chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di
giustizia tributaria o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di
altro componente delle corti di giustizia tributaria;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del
magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o
negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza
inescusabile;
i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la
cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza
dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto
dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e'
richiesta dalla legge;
l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti
dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso
diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari,
delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui
servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
n) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei
propri compiti;
o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non
grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non
eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento
dell'atto;
p) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle
misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione
di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili
al magistrato;
q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita'
di servizio;
r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o
il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di
redigere i relativi provvedimenti;
s) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per
esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da
disposizione legittima dell'organo competente;
t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e'
idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti
coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non
definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria,
quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
v) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla
propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare
canali informativi personali riservati o privilegiati;
z) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul
piano logico, contenutistico o argomentativo;
aa) l'omissione, da parte del presidente della corte o del
presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del
collegio;
bb) l'omissione, da parte del presidente della corte ovvero da
parte del presidente di sezione, della comunicazione,
rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, ovvero al presidente della corte, della sussistenza di
una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 8,
ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies;
cc) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle
iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, primo e
secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 nonche' l'omessa
segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione
delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011;
dd) l'omissione, da parte del presidente della corte o del
presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente
della corte delle condotte del componente della corte o della sezione
che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo
37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
ee) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti
ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile
negligenza.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettere g), h), i),
l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di interpretazione di norme di
diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno
luogo a responsabilita' disciplinare.
l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di interpretazione di norme di
diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno
luogo a responsabilita' disciplinare.
4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio
delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata
dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver
subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione
superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione
giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, o di attivita' tali da recare concreto
pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per
altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa
essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le
funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche'
ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri,
prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da
testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni
giudiziarie;
g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a
partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti
operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare
l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del
magistrato;
h) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del
magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a
condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle
funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al
fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di
arrecare un danno ingiusto ad altri;
l) l'omissione, da parte del componente del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito
disciplinare ai sensi della lettera i).
delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata
dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver
subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione
superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione
giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, o di attivita' tali da recare concreto
pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per
altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa
essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le
funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche'
ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri,
prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da
testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni
giudiziarie;
g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a
partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti
operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare
l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del
magistrato;
h) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del
magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a
condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle
funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al
fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di
arrecare un danno ingiusto ad altri;
l) l'omissione, da parte del componente del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito
disciplinare ai sensi della lettera i).
5. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e'
di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto dal comma 2,
lettera p), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai
sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011
e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo' essere
applicato una sola volta.
di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto dal comma 2,
lettera p), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai
sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011
e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo' essere
applicato una sola volta.
6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:
a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale,
quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla
pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della
reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze,
carattere di particolare gravita';
c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che
presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare
gravita';
d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine
del magistrato, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o
l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita.
Art. 15-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1.
Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianita';
d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale,
quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla
pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della
reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze,
carattere di particolare gravita';
c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che
presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare
gravita';
d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine
del magistrato, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o
l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita.
Art. 15-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1.
Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianita';
d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono
irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione
prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti
disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la
medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata
anche la sanzione meno grave se compatibile.
irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione
prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti
disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la
medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata
anche la sanzione meno grave se compatibile.
3. L'ammonimento e' un richiamo, espresso nel dispositivo della
decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei
suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei
suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
4. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel
dispositivo della decisione disciplinare.
dispositivo della decisione disciplinare.
5. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi
e non puo' superare i due anni.
e non puo' superare i due anni.
6. La temporanea incapacita' a esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo'
superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o
semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni
non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio
delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le
svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo'
superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o
semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni
non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio
delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le
svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle
funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello
stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il
magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla
prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un
terzo, se alla quarta o quinta qualifica.
funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello
stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il
magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla
prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un
terzo, se alla quarta o quinta qualifica.
8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e
viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 15-quater (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una
sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo
15-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una
delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza
di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 8;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di
imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 2,
lettere d), e) e f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti
relativi all'esercizio delle funzioni;
h) i comportamenti di cui all'articolo 15-bis, comma 2, lettera
q);
i) la scarsa laboriosita', se abituale;
l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
m) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti;
n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere
richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la
natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare
gravita'.
viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 15-quater (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una
sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo
15-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una
delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza
di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 8;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di
imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 2,
lettere d), e) e f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti
relativi all'esercizio delle funzioni;
h) i comportamenti di cui all'articolo 15-bis, comma 2, lettera
q);
i) la scarsa laboriosita', se abituale;
l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
m) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti;
n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere
richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la
natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare
gravita'.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianita' per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo
15-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio
a una delle parti;
b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4,
lettera b).
dell'anzianita' per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo
15-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio
a una delle parti;
b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4,
lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un
incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita'
di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del
presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la
reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis,
5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita'
di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del
presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la
reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis,
5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle
funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici
vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di
incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il
fatto si appalesi di particolare gravita'.
funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici
vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di
incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il
fatto si appalesi di particolare gravita'.
5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia
stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti
dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
condanna penale.
Art. 15-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti
cautelari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad
altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la
permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in
contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui e' inflitta la
sanzione della sospensione dalle funzioni.
stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti
dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
condanna penale.
Art. 15-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti
cautelari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad
altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la
permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in
contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui e' inflitta la
sanzione della sospensione dalle funzioni.
2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con
una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di
cui all'articolo 14-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di
fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare
urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in
via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra
sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»;
t) l'articolo 16 e' abrogato;
u) all'articolo 24, comma 1, lettera m-bis), dopo le parole
«l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con priorita' per i
magistrati tributari,»;
v) all'articolo 44-ter, le parole: «I criteri di valutazione e i
punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate» sono sostituite dalle
seguenti: «I punteggi di cui alla tabella F allegata».
una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di
cui all'articolo 14-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di
fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare
urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in
via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra
sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»;
t) l'articolo 16 e' abrogato;
u) all'articolo 24, comma 1, lettera m-bis), dopo le parole
«l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con priorita' per i
magistrati tributari,»;
v) all'articolo 44-ter, le parole: «I criteri di valutazione e i
punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate» sono sostituite dalle
seguenti: «I punteggi di cui alla tabella F allegata».
2. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati
delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti,
ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in
servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i
magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la
maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei
magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di
gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.»;
3) al comma 5, le parole: «I criteri di valutazione e i
punteggi» sono sostituite dalle seguenti: «I punteggi»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le
seguenti: «il magistrato o»;
2) al comma 7, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le
seguenti: «individuandoli prioritariamente tra i magistrati
tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria.»;
c) all'articolo 5, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Concorso per magistrato tributario»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere
al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai
concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un
numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di
quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali
dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;
e) all'articolo 11, al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e'
assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e
dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati
tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di
aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.»;
f) al capo II, dopo la rubrica e' inserita la seguente
intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»;
g) all'articolo 13:
1) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni
relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»;
h) all'articolo 14:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti
fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il
convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo
57, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in
albi professionali, le attivita' individuate nella lettera h) del
comma 2.»;
2) al comma 2, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
3) al comma 3:
3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
3.2) il terzo periodo e' soppresso;
4) al comma 6, la parola: «componenti» e' sostituita dalla
seguente: «giudici»;
5) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di
incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
i) all'articolo 17:
1) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «giudici» sono
inserite le seguenti: «o magistrati»;
2) al comma 6, lettera c), le parole: «i criteri di valutazione
ed» sono soppresse;
l) all'articolo 18:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in
materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati
ordinari.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
m) dopo l'articolo 18 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico
dei magistrati tributari
Art. 18-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e
riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si applicano
le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio
previste per i magistrati ordinari.
Art. 18-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa
di ufficio per debolezza di mente o infermita'). - 1. Se per
qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta
inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed
efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal
servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine
consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il
magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare
servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di
comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della
sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il
diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale
attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente
alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento
alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico
corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha
carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato
di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla
legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla
conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria
diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente
emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e'
incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle
funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora
non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e'
dispensato dal servizio.
Art. 18-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede
o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro
consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla
legge.
Art. 18-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento
d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire nelle ipotesi di
incompatibilita' di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e 4, o quando,
per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non puo'
svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena
indipendenza e imparzialita'.
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati
delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti,
ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in
servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i
magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la
maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei
magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di
gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.»;
3) al comma 5, le parole: «I criteri di valutazione e i
punteggi» sono sostituite dalle seguenti: «I punteggi»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le
seguenti: «il magistrato o»;
2) al comma 7, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le
seguenti: «individuandoli prioritariamente tra i magistrati
tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria.»;
c) all'articolo 5, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Concorso per magistrato tributario»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere
al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai
concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un
numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di
quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali
dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;
e) all'articolo 11, al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e'
assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e
dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati
tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di
aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria.»;
f) al capo II, dopo la rubrica e' inserita la seguente
intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»;
g) all'articolo 13:
1) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni
relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»;
h) all'articolo 14:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti
fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il
convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo
57, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in
albi professionali, le attivita' individuate nella lettera h) del
comma 2.»;
2) al comma 2, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
3) al comma 3:
3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
3.2) il terzo periodo e' soppresso;
4) al comma 6, la parola: «componenti» e' sostituita dalla
seguente: «giudici»;
5) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di
incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
i) all'articolo 17:
1) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «giudici» sono
inserite le seguenti: «o magistrati»;
2) al comma 6, lettera c), le parole: «i criteri di valutazione
ed» sono soppresse;
l) all'articolo 18:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in
materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati
ordinari.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita
dalla seguente: «giudici»;
m) dopo l'articolo 18 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico
dei magistrati tributari
Art. 18-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e
riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si applicano
le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio
previste per i magistrati ordinari.
Art. 18-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa
di ufficio per debolezza di mente o infermita'). - 1. Se per
qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta
inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed
efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal
servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine
consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il
magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare
servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di
comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della
sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il
diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale
attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente
alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento
alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico
corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha
carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato
di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla
legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla
conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria
diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente
emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e'
incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle
funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora
non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e'
dispensato dal servizio.
Art. 18-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede
o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro
consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla
legge.
Art. 18-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento
d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire nelle ipotesi di
incompatibilita' di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e 4, o quando,
per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non puo'
svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena
indipendenza e imparzialita'.
2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria, i
magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad
altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono
destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad
altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono
destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
3. Qualora venga ridotto l'organico di una corte di giustizia
tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino
in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della
stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in
altra sede.
tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino
in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della
stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in
altra sede.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si tiene conto, in quanto
possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.
Art. 18-sexies (Diritto di partecipazione). - 1. Nelle ipotesi
disciplinate dagli articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies,
il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli
atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere
sentito personalmente.»;
n) dopo l'articolo 18-sexies, introdotto dalla lettera m) del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III -
Trattamento economico»;
o) dopo l'articolo 20 e' inserita la seguente intestazione:
«Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari
Sezione I - Disposizioni comuni»;
p) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento
disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado
nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.
Art. 18-sexies (Diritto di partecipazione). - 1. Nelle ipotesi
disciplinate dagli articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies,
il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli
atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere
sentito personalmente.»;
n) dopo l'articolo 18-sexies, introdotto dalla lettera m) del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III -
Trattamento economico»;
o) dopo l'articolo 20 e' inserita la seguente intestazione:
«Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari
Sezione I - Disposizioni comuni»;
p) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento
disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado
nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni
dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad
un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti
preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad
un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti
preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze
emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a
presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito
delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un
proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere
conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi
presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data
immediata comunicazione all'incolpato.
emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a
presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito
delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un
proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere
conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi
presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data
immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso
comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della
discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno
quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione
ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre
dieci giorni prima della discussione.
comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della
discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno
quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione
ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre
dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del
Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione.
L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro
componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
ovvero da un avvocato.
Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione.
L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro
componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
ovvero da un avvocato.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di
presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. Per quanto non contemplato dal presente testo unico si
applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i
magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»;
q) dopo l'articolo 21-bis, introdotto dalla lettera p) del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione II -
Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»;
r) all'articolo 22, comma 2, la parola: «componenti» e'
sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»;
s) dopo l'articolo 22 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati tributari
Art. 22-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari). - 1.
Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con
imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo,
equilibrio e rispetto della dignita' della persona.
applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i
magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»;
q) dopo l'articolo 21-bis, introdotto dalla lettera p) del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione II -
Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»;
r) all'articolo 22, comma 2, la parola: «componenti» e'
sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»;
s) dopo l'articolo 22 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati tributari
Art. 22-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari). - 1.
Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con
imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo,
equilibrio e rispetto della dignita' della persona.
2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle
funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l) i
comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano
ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni
di incompatibilita' di cui all'articolo 14.
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei
confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di
chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di
giustizia tributaria o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di
altro componente delle corti di giustizia tributaria;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del
magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o
negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza
inescusabile;
i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la
cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza
dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto
dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e'
richiesta dalla legge;
l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti
dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso
diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari,
delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui
servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
n) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei
propri compiti;
o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non
grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non
eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento
dell'atto;
p) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle
misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione
di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili
al magistrato;
q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita'
di servizio;
r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o
il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di
redigere i relativi provvedimenti;
s) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per
esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da
disposizione legittima dell'organo competente;
t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e'
idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti
coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non
definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria,
quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
v) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla
propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare
canali informativi personali riservati o privilegiati;
z) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul
piano logico, contenutistico o argomentativo;
aa) l'omissione, da parte del presidente della corte o del
presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del
collegio;
bb) l'omissione, da parte del presidente della corte ovvero da
parte del presidente di sezione della comunicazione, rispettivamente,
al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero al
presidente della corte, della sussistenza di una delle situazioni di
incompatibilita' di cui all'articolo 14, ovvero delle situazioni che
possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli
articoli 18-ter, 18-quater e 18-quinquies;
cc) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle
iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, primo e
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche'
l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di
sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011;
dd) l'omissione, da parte del presidente della corte o del
presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente
della corte delle condotte del componente della corte o della sezione
che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo
37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
ee) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti
ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile
negligenza.
funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l) i
comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano
ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni
di incompatibilita' di cui all'articolo 14.
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei
confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di
chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di
giustizia tributaria o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di
altro componente delle corti di giustizia tributaria;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del
magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o
negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza
inescusabile;
i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la
cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza
dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto
dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e'
richiesta dalla legge;
l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti
dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso
diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari,
delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui
servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
n) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei
propri compiti;
o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non
grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non
eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento
dell'atto;
p) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle
misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione
di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili
al magistrato;
q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita'
di servizio;
r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o
il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di
redigere i relativi provvedimenti;
s) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per
esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da
disposizione legittima dell'organo competente;
t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e'
idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti
coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non
definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria,
quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
v) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla
propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare
canali informativi personali riservati o privilegiati;
z) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul
piano logico, contenutistico o argomentativo;
aa) l'omissione, da parte del presidente della corte o del
presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del
collegio;
bb) l'omissione, da parte del presidente della corte ovvero da
parte del presidente di sezione della comunicazione, rispettivamente,
al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero al
presidente della corte, della sussistenza di una delle situazioni di
incompatibilita' di cui all'articolo 14, ovvero delle situazioni che
possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli
articoli 18-ter, 18-quater e 18-quinquies;
cc) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle
iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, primo e
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche'
l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di
sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011;
dd) l'omissione, da parte del presidente della corte o del
presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente
della corte delle condotte del componente della corte o della sezione
che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo
37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
ee) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti
ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile
negligenza.
3. Fermo restando, quanto previsto dal comma 2, lettere g), h), i),
l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di interpretazione di norme di
diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno
luogo a responsabilita' disciplinare.
l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di interpretazione di norme di
diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno
luogo a responsabilita' disciplinare.
4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio
delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata
dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver
subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione
superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione
giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, o di attivita' tali da recare concreto
pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per
altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa
essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le
funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche'
ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri,
prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da
testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni
giudiziarie;
g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a
partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti
operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare
l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del
magistrato;
h) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del
magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a
condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle
funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al
fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di
arrecare un danno ingiusto ad altri;
l) l'omissione, da parte del componente del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito
disciplinare ai sensi della lettera i).
delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata
dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver
subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione
superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione
giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, o di attivita' tali da recare concreto
pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per
altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa
essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le
funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche'
ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri,
prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da
testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni
giudiziarie;
g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a
partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti
operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare
l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del
magistrato;
h) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del
magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a
condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle
funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al
fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di
arrecare un danno ingiusto ad altri;
l) l'omissione, da parte del componente del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito
disciplinare ai sensi della lettera i).
5. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e'
di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto, dal comma 2,
lettera p), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai
sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del
2011, e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo'
essere applicato una sola volta.
di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto, dal comma 2,
lettera p), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai
sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del
2011, e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo'
essere applicato una sola volta.
6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:
a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale,
quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla
pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della
reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze,
carattere di particolare gravita';
c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che
presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare
gravita';
d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine
del magistrato, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o
l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita.
Art. 22-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1.
Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianita';
d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale,
quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla
pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della
reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze,
carattere di particolare gravita';
c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che
presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare
gravita';
d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine
del magistrato, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o
l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita.
Art. 22-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1.
Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianita';
d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono
irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione
prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti
disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la
medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata
anche la sanzione meno grave se compatibile.
irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione
prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti
disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la
medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata
anche la sanzione meno grave se compatibile.
3. L'ammonimento e' un richiamo, espresso nel dispositivo della
decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei
suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei
suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
4. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel
dispositivo della decisione disciplinare.
dispositivo della decisione disciplinare.
5. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi
e non puo' superare i due anni.
e non puo' superare i due anni.
6. La temporanea incapacita' a esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo'
superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o
semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni
non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio
delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le
svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo'
superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o
semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni
non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio
delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le
svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle
funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello
stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il
magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla
prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un
terzo, se alla quarta o quinta qualifica.
funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello
stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il
magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla
prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un
terzo, se alla quarta o quinta qualifica.
8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e
viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 22-quater (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una
sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo
22-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una
delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza
di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 14;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di
imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 2,
lettere d), e) e f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti
relativi all'esercizio delle funzioni;
h) i comportamenti di cui all'articolo 22-bis, comma 2, lettera
q);
i) la scarsa laboriosita', se abituale;
l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
m) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti;
n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere
richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la
natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare
gravita'.
viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 22-quater (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una
sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo
22-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una
delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza
di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 14;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di
imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 2,
lettere d), e) e f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti
relativi all'esercizio delle funzioni;
h) i comportamenti di cui all'articolo 22-bis, comma 2, lettera
q);
i) la scarsa laboriosita', se abituale;
l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
m) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti;
n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere
richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la
natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare
gravita'.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianita' per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo
22-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio
a una delle parti;
b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4,
lettera b).
dell'anzianita' per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo
22-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio
a una delle parti;
b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4,
lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un
incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita'
di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del
presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la
reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis,
5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita'
di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del
presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la
reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis,
5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle
funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici
vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di
incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il
fatto si appalesi di particolare gravita'.
funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici
vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di
incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il
fatto si appalesi di particolare gravita'.
5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia
stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti
dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
condanna penale.
Art. 22-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti
cautelari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad
altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la
permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in
contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui e' inflitta la
sanzione della sospensione dalle funzioni.
stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti
dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
condanna penale.
Art. 22-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti
cautelari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad
altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la
permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in
contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui e' inflitta la
sanzione della sospensione dalle funzioni.
2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con
una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di
cui all'articolo 21-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di
fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare
urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in
via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra
sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»;
t) l'articolo 23 e' abrogato.
u) all'articolo 30, comma 1, lettera o), dopo le parole
«l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con priorita' per i
magistrati tributari,».
una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di
cui all'articolo 21-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di
fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare
urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in
via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra
sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»;
t) l'articolo 23 e' abrogato.
u) all'articolo 30, comma 1, lettera o), dopo le parole
«l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con priorita' per i
magistrati tributari,».
Art. 2
Disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 8-bis, primo comma, della legge 2 aprile 1979, n.
97, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, militari e tributari».
97, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, militari e tributari».
2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
b) all'articolo 23-bis:
1) al comma 1, le parole: «i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
2) al comma 3, le parole: «Per i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
c) all'articolo 53, comma 3, le parole: «ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle
seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili,
militari e tributari».
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
b) all'articolo 23-bis:
1) al comma 1, le parole: «i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
2) al comma 3, le parole: «Per i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
c) all'articolo 53, comma 3, le parole: «ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle
seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili,
militari e tributari».
3. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili»
sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e tributari».
n. 303, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili»
sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e tributari».
5. All'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il terzo periodo e' soppresso.
il terzo periodo e' soppresso.
6. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «componenti delle commissioni» sono
sostituite dalle seguenti: «componenti delle corti»;
b) al comma 66, le parole: «a magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari».
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «componenti delle commissioni» sono
sostituite dalle seguenti: «componenti delle corti»;
b) al comma 66, le parole: «a magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari».
7. Alla legge 17 giugno 2022, n. 71, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari»;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari»;
c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari»;
d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari»;
e) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari»;
2) al comma 2, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari».
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari»;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari»;
c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari»;
d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari»;
e) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari»;
2) al comma 2, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti:
«I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e
tributari».
8. All'articolo 116, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
b) alla lettera a-bis), le parole: «ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari».
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
b) alla lettera a-bis), le parole: «ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari».
9. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «I
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
c) all'articolo 16, comma 1, le parole: «ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «I
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
c) all'articolo 16, comma 1, le parole: «ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
10. Con successivo decreto legislativo si dispone in tema di
fissazione del numero massimo di magistrati tributari che possono
essere collocati fuori ruolo. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al primo periodo il numero massimo dei
magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo e'
fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria in proporzione al numero dei magistrati tributari
effettivamente in servizio.
fissazione del numero massimo di magistrati tributari che possono
essere collocati fuori ruolo. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al primo periodo il numero massimo dei
magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo e'
fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria in proporzione al numero dei magistrati tributari
effettivamente in servizio.
11. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale
in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in
giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza
conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio
formativo;».
1345, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale
in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in
giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza
conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio
formativo;».
12. All'articolo 14, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, al numero 1), dopo la parola: «amministrativi» sono aggiunte le
seguenti e' aggiunta la seguente: «, tributari in possesso di laurea
magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in
giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza
conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo».
1034, al numero 1), dopo la parola: «amministrativi» sono aggiunte le
seguenti e' aggiunta la seguente: «, tributari in possesso di laurea
magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in
giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza
conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo».
13. All'articolo 19, primo comma, numero 3), della legge 27 aprile
1982, n. 186, dopo le parole: «i magistrati della Corte dei conti,»
sono inserite le seguenti «i magistrati tributari con almeno quattro
anni di anzianita' in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza
(classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure
della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento
anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,».
1982, n. 186, dopo le parole: «i magistrati della Corte dei conti,»
sono inserite le seguenti «i magistrati tributari con almeno quattro
anni di anzianita' in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza
(classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure
della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento
anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,».
14. All'articolo 4, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103,
dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) i magistrati
tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe
LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della
laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore
al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano
superato il tirocinio formativo;».
dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) i magistrati
tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe
LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della
laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore
al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano
superato il tirocinio formativo;».
15. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre
2012, n. 247, dopo le parole: «di magistrato ordinario, di magistrato
militare, di magistrato amministrativo o contabile» sono aggiunte le
seguenti: «, di magistrato tributario in possesso di laurea
magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in
giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza
conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509».
2012, n. 247, dopo le parole: «di magistrato ordinario, di magistrato
militare, di magistrato amministrativo o contabile» sono aggiunte le
seguenti: «, di magistrato tributario in possesso di laurea
magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in
giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza
conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509».
16. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Possono essere
iscritti nella Sezione A - Commercialisti coloro che hanno svolto le
funzioni di magistrato tributario, se in possesso di laurea
magistrale o laurea specialistica di secondo livello in scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S) o in scienze economico-aziendali (LM-77
o 84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia
secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che
abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel
provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti
disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non
puo' esercitare la professione nell'ambito territoriale nel quale ha
svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla
cessazione.».
dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Possono essere
iscritti nella Sezione A - Commercialisti coloro che hanno svolto le
funzioni di magistrato tributario, se in possesso di laurea
magistrale o laurea specialistica di secondo livello in scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S) o in scienze economico-aziendali (LM-77
o 84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia
secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che
abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel
provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti
disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non
puo' esercitare la professione nell'ambito territoriale nel quale ha
svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla
cessazione.».
17. All'articolo 1, comma 22-bis, sesto periodo, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, le parole: «magistrati amministrativi,
contabili e ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati
amministrativi, contabili, ordinari e tributari».
18 maggio 2006, n. 181, le parole: «magistrati amministrativi,
contabili e ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati
amministrativi, contabili, ordinari e tributari».
18. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «magistrati
amministrativi, ordinari e contabili» sono sostituite dalle seguenti:
«magistrati amministrativi, ordinari, contabili e tributari»;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti:
«magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «magistrati
amministrativi, ordinari e contabili» sono sostituite dalle seguenti:
«magistrati amministrativi, ordinari, contabili e tributari»;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «magistrati ordinari,
amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti:
«magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
19. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i
magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195, quelle relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa nonche' quelle relative ai
provvedimenti riguardanti i magistrati tributari adottati ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e del decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175;».
2010, n. 104, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i
magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195, quelle relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa nonche' quelle relative ai
provvedimenti riguardanti i magistrati tributari adottati ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e del decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175;».
20. All'articolo 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «, entro il 31 gennaio 2023,
individua» sono sostituite dalle seguenti: «individua annualmente», e
dopo le parole «n. 183», sono inserite le seguenti: «, o magistrati
tributari»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, con proprio provvedimento,
individua i criteri per l'assegnazione d'ufficio, in via non
esclusiva, dei magistrati e dei giudici tributari, con priorita' nei
confronti dei magistrati tributari, tenendo comunque conto della
distanza dalla sede di applicazione e dell'esigenza di funzionalita'
dell'ufficio di provenienza.».
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «, entro il 31 gennaio 2023,
individua» sono sostituite dalle seguenti: «individua annualmente», e
dopo le parole «n. 183», sono inserite le seguenti: «, o magistrati
tributari»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria, con proprio provvedimento,
individua i criteri per l'assegnazione d'ufficio, in via non
esclusiva, dei magistrati e dei giudici tributari, con priorita' nei
confronti dei magistrati tributari, tenendo comunque conto della
distanza dalla sede di applicazione e dell'esigenza di funzionalita'
dell'ufficio di provenienza.».
21. L'articolo 138 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«1. Presso ogni corte di giustizia tributaria e' costituita una
commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un
presidente di sezione, che la presiede, da un componente della corte
di giustizia tributaria designato dal presidente della corte, nonche'
da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 3,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche'
all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 24 novembre 2024,
n. 175, recante testo unico della giustizia tributaria, designati al
principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del
capoluogo in cui ha sede la corte e dalla direzione regionale delle
entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro
supplente. L'individuazione del presidente di sezione e la
designazione del componente di cui al primo periodo avvengono, con
priorita' nei confronti dei magistrati tributari sulla base dei
criteri indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. Al presidente e ai componenti della commissione del
patrocinio non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di
segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della corte di
giustizia tributaria.».
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«1. Presso ogni corte di giustizia tributaria e' costituita una
commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un
presidente di sezione, che la presiede, da un componente della corte
di giustizia tributaria designato dal presidente della corte, nonche'
da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 3,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche'
all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 24 novembre 2024,
n. 175, recante testo unico della giustizia tributaria, designati al
principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del
capoluogo in cui ha sede la corte e dalla direzione regionale delle
entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro
supplente. L'individuazione del presidente di sezione e la
designazione del componente di cui al primo periodo avvengono, con
priorita' nei confronti dei magistrati tributari sulla base dei
criteri indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria. Al presidente e ai componenti della commissione del
patrocinio non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di
segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della corte di
giustizia tributaria.».
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 20, valutati in euro
354.200 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in euro 700.700 per
l'anno 2029 e in euro 1.093.400 annui a decorrere dall'anno 2030, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
354.200 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in euro 700.700 per
l'anno 2029 e in euro 1.093.400 annui a decorrere dall'anno 2030, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
_______
Avvertenza:
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di
massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 4 settembre 2026,
si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto
legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
_______
Avvertenza:
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di
massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 4 settembre 2026,
si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto
legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.