Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
#Comma 1
con il contribuente
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1) al primo periodo, la parola: «deliberazione» è sostituita dalle parole: «legge o regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e la parola: «obbligato» è sostituita dalle seguenti: «del tributo»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.»;
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza»
Comma 2
1) al primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate-Riscossione», sono inserite le seguenti: «e agli enti pubblici territoriali», dopo le parole: «del debito», sono inserite le seguenti: «inerente ai tributi»;
2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni l'accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e di quelli degli enti pubblici territoriali»;
2) al comma 2, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni l'accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;
3) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «l'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, le regioni e gli enti locali»;
3.2) al terzo periodo, dopo le parole: «Per l'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, le regioni e gli enti locali»;
4) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) nell'alinea, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «l'adesione», sono inserite le seguenti: «di tali creditori»;
4.2) alla lettera d), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;
5) al comma 5, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
6) al comma 6, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
7) al comma 8, dopo le parole: «alle agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, alle regioni e agli enti locali»;
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali»;
2) al comma 3, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali», e dopo le parole: «della predetta amministrazione» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali», e dopo le parole: «della predetta amministrazione», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»;
4) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) al primo periodo, dopo le parole: «agli uffici competenti», sono inserite le seguenti: «delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie», e dopo le parole: «del debitore», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonchè a ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore»;
4.2) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonchè delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, è presentata: a) per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale; b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale.»;
5) al comma 6, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i tributi delle regioni e degli enti locali il voto sulla proposta è espresso, ai sensi dell'articolo 107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali). - 1. Presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali; in una sezione separata del medesimo albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), non possono svolgere attività di incasso diretto.
2. L'albo di cui al comma 1 è tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonchè da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
3. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonchè le cause di incompatibilità, rilevanti per l'iscrizione nell'albo e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonchè disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalità per l'iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
4. La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarità riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonchè delle relative attività di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonchè degli iscritti nell'albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione è in ogni caso gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennità, nè a rimborsi spese.
6. La Commissione di cui al comma 5 adotta le linee guida relative:
a) alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonchè delle relative attività di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità;
b) agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:
1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;
2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;
3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definite le modalità di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dai medesimi provvedimenti per l'iscrizione nell'albo.».
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) 5.000.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonchè nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
c) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
e) 1.000.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle città metropolitane, nonchè nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
1) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fanno eccezione i casi in cui le entrate sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso. Fanno, altresì, eccezione le entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore, presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio e le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore, entro il termine previsto dall'ente locale, comunque non superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione per essere acquisite al bilancio dell'ente stesso.»;
2) al secondo periodo, le parole: «al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU)».
Art. 8
#Comma 1
di accertamento esecutivo per i tributi regionali
Comma 2
Nell'ipotesi di cui alla presente lettera e nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa ivi prevista;
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) al primo periodo, dopo le parole: «n. 472» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,»;
2) al terzo periodo le parole: «e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997» sono sostituite con le seguenti: «dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024,»;
3) al quarto periodo, dopo le parole: «n. 471,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,»;
1) dopo le parole: «del 1997» sono inserite le seguenti: «, nonchè i soggetti di cui all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013,»;
2) dopo le parole: «n. 602,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,»;
3) dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 144 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;»;
1) dopo le parole: «n. 602 del 1973» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
2) le parole: «comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 209, comma 3, del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025».
Art. 10
#Comma 1
del debitore ai crediti per i tributi delle regioni
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
Comma 2
«amministrativa pari al 100»;
«amministrativa pari al 40»;
«amministrativa»;
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
L'obbligazione tributaria è riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato per il periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione o la sospensione, al mese precedente a quello corrispondente al mese di prima immatricolazione e il relativo versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta.
La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2027, per i quali è intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente al 31 dicembre 2027, la tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.».
Art. 16
#Comma 1
a lungo termine senza conducente
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
di cessione del veicolo per la successiva rivendita
Comma 2
1) le parole: «Le imprese consegnatarie» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al quarantaquattresimo comma»;
2) le parole: «o l'autoscafo» sono soppresse;
3) l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
a noleggio con conducente
Comma 2
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
«transitoriamente» è soppressa;
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «detrazioni e»;
2) il comma 3 è abrogato;
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di base» sono inserite le seguenti: «fino ad azzerarla»;
2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;
3) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non è dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo.»;
4) al comma 11, dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «o azzeramento»; le parole: «è esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusivamente» e la parola: «comporta» è sostituita dalla seguente: «comportano».
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
1) al primo periodo, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; 2) al secondo periodo le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «con legge entrata in vigore entro il 30 settembre».
Art. 25
#Comma 1
dell'imposta provinciale di trascrizione
Comma 2
Art. 26
#Comma 1
di imposta municipale propria
Comma 2
1) le parole: «secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali,» sono sopresse;
2) dopo le parole: «diritto all'esenzione» sono inserite le seguenti: «utilizzando il modello di cui al successivo comma 768-bis»;
3) le parole: «Analoga comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Analoga dichiarazione»;
«768-bis. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e costituisce l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per gli enti di cui al comma 759, lettera g), si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, può essere differito il termine di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.»;
Art. 27
#Comma 1
all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
«649-bis. Le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.»;
«TARI».
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
«Art. 238 (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico). - 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Art. 32
#Comma 1
con rendita impugnata
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
«Art. 2 (Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)). - 1. A decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura, fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026. Il decreto di cui al primo periodo è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilita un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei seguenti trasferimenti statali in favore delle medesime regioni che sono soppressi a decorrere dall'anno 2027: a) somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per 424 milioni di euro annui; b) somma per l'erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 110 milioni di euro annui; c) somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, per 34 milioni di euro annui; d) somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per 5.259,6 milioni di euro annui.
3. Tenuto conto del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata, fermo quanto previsto dal secondo periodo, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Nelle more dell'aggiornamento della legge di contabilità, fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'entità dell'incremento di cui al primo periodo può essere stabilita, ai sensi del suddetto articolo 21, nel disegno di legge di bilancio al fine di tenere conto dell'andamento delle entrate e dei risultati ottenuti dalle Regioni in termini di miglioramento di efficienza. Eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti, nelle more dell'entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui all'articolo 15, i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonchè i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione:
a) prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7;
b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalità individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.
4. Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7, alle amministrazioni statali è affidato il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi ambiti è, comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalità di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4.
6. In considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1.»;
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.».
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. Ai fini dell'applicazione del principio di territorialità si tiene conto anche dei dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.».
3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, l'aliquota di cui al comma 2, destinata al finanziamento del settore sanitario, è stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.»;
«1. A decorrere dall'anno 2028, possono essere soppressi ulteriori trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle competenze regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In tal caso, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF prevista dall'articolo 2, comma 1, è rideterminata con il decreto di cui al comma 2 e si provvede all'adeguamento del fondo di cui all'articolo 2, comma 3.
2. I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»;
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti:
a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4;
b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;
c) la compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 2;
d) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
e) le quote del fondo perequativo di cui al comma 5;
f) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.»;
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è valutato in base all'aliquota di base applicabile ai sensi dell'articolo 6.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti:
a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;
b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), della citata legge n. 42 del 2009;
c) la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 2;
d) le quote del fondo perequativo di cui al comma 7.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.»;
5) al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo con quota delle risorse del comma 4, lettere a), b) e c), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;»;
6) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali.
Le modalità della convergenza, nonchè le modalità di attuazione del comma 7, lettere a), b), c) e d), sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»;
7) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo.».
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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Avvertenza:
Il presente decreto legislativo è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 4 settembre 2026, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.