DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 151/2026 - DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2026, n. 151

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2026, n. 151

Numero 151 Anno 2026 GU 12.08.2026 Codice 26G00161

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Art. 1

Attivita' agricola florovivaistica
1. L'attivita' agricola florovivaistica e' l'attivita' esercitata
dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice
civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla
produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o in altre
strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle
piante.
2. L'attivita' agricola florovivaistica, in particolare, comprende:
a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi
recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli,
foglie e fronde recise fresche, nonche' piante in vaso da interno, da
fiore e da foglia;
b) la produzione di organi di propagazione gamica (semi o
sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro
materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro);
c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante
intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale
di moltiplicazione;
d) il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente la produzione
di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione
vegetale;
e) vivaismo forestale, concernente la produzione di materiali
forestali di moltiplicazione;
f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante
orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di
moltiplicazione.
3. Si considerano attivita' connesse all'attivita' agricola
florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile ovvero, per le
cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
a) l'attivita' di manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;
b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora
dei vegetali;
c) le operazioni colturali finalizzate alla cura e alla
manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e i divieti di cui
all'articolo 2, comma 3-bis, della medesima legge.

Art. 2

Articolazione della filiera florovivaistica
1. La filiera florovivaistica e' costituita da:
a) i costitutori di varieta' vegetali e dei loro cloni;
b) gli imprenditori agricoli florovivaistici;
c) i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti
orto-florovivaistici;
d) gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli
arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico,
comprendente il verde pensile e il verde verticale;
e) coloro che svolgono attivita' di supporto ai soggetti di cui
alle lettere a), b), c) e d), come la produzione di vasi, terricci,
prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti
chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di
apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati,
impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonche'
la produzione di materiali per il confezionamento;
f) gli operatori della filiera vivaistica forestale, dalla
raccolta di frutti, semi e parti di piante alla produzione e
commercializzazione di materiali vivaistici per fini forestali.
2. Ai fini di cui al presente decreto, si intende per:
a) «verde pensile»: un sistema di coltivazione vegetale
realizzato su superfici non direttamente a contatto con il suolo,
come tetti o terrazze di edifici;
b) «verde verticale»: il rinverdimento di facciate verticali,
come pareti o muri di contenimento di edifici.

Art. 3

Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio
1. I centri per il giardinaggio sono strutture aperte al pubblico,
dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori
agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di
prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonche' per la
fornitura di beni e servizi connessi all'attivita' agricola.
2. Gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonche' le
cooperative che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che
commercializzano al dettaglio la produzione proveniente in misura
prevalente dalle rispettive aziende o da quelle dei soci conferitori
nell'ambito dei centri per il giardinaggio di cui al comma 1,
mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che
l'attivita' di fornitura di beni e servizi connessi all'attivita'
agricola, sia svolta con le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ferma restando, in
tal caso, l'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti in
materia di tassazione dei redditi prodotti nonche' di operazioni
realizzate dall'imprenditore agricolo, anche ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie
merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui al comma 1.

Art. 4

Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, tenuto conto della peculiarita' delle
attivita' agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e
all'armonizzazione delle figure professionali del settore
florovivaistico, inclusi coloro che operano nel verde urbano e
periurbano, nei parchi e nei giardini storici, anche in coerenza con
l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

Art. 5

Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica
1. Al fine di promuovere l'attivazione di percorsi formativi
finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della filiera
florovivaistica, in coerenza con l'Area tecnologica «Sistema
Agroalimentare» e nel rispetto delle competenze regionali in materia
di programmazione dell'offerta formativa, gli Istituti tecnologici
superiori (ITS Academy) possono avvalersi, nei limiti delle risorse
disponibili, per la progettazione dei predetti percorsi, di esperti e
ricercatori in possesso di comprovata esperienza professionale nel
settore del florovivaismo, anche mediante il coinvolgimento di enti
specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.

Art. 6

Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari
1. Le istituzioni universitarie possono promuovere, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine
di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in
collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e
florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.

Art. 7

Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico
1. Il contratto di coltivazione nel settore florovivaistico e' il
contratto con il quale l'imprenditore agricolo florovivaistico si
impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una
fase necessaria di esso, i prodotti vegetali conformemente alle
indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a cedere
il prodotto al committente per il successivo utilizzo.
2. In considerazione della particolare natura e dell'oggetto dei
contratti di coltivazione di cui al comma 1, rientra tra i casi
eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la
conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro
aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata non superiore a
sette anni. Costituisce titolo preferenziale per la conclusione degli
accordi quadro di cui al primo periodo la presentazione di progetti
di realizzazione del verde urbano, corredati di un piano di
manutenzione finalizzato a valorizzare la multifunzionalita' delle
aree verdi.

Art. 8

Interventi per la razionalizzazione della logistica e della
distribuzione del settore florovivaistico
1. Al fine di favorire la razionalizzazione della logistica e della
distribuzione dei prodotti florovivaistici su scala nazionale, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinata
all'attuazione di interventi per l'adeguamento dei mercati
all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo
stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti
vegetali.
2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel
Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13,
sono individuati i mercati all'ingrosso da utilizzare come
piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la
distribuzione dei prodotti vegetali, tenuto conto dell'attuale
ubicazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarita' della
filiera florovivaistica, i criteri per l'adeguamento delle strutture
nonche' la ripartizione dei fondi tra i soggetti gestori dei mercati
individuati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.

Art. 9

Riconversione delle strutture produttive
1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico
derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio
serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per
un loro efficiente reimpiego, anche a fini agroenergetici, e'
adottato il Piano nazionale di riconversione delle strutture
florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del
Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13,
con decreto del direttore generale competente del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Piano di cui al comma 1 definisce i criteri per la
riconversione delle strutture produttive florovivaistiche e le
modalita' operative per il raggiungimento degli obiettivi di
riqualificazione, riutilizzo ed efficientamento energetico.

Art. 10

Criteri di premialita' nell'ambito degli interventi di sviluppo
rurale previsti dalla PAC
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore florovivaistico a
livello locale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano nazionale
del settore florovivaistico di cui all'articolo 13 e dei principi
della politica agricola comune (PAC), possono prevedere specifici
criteri di premialita' per le aziende florovivaistiche da inserire
nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 11

Ufficio per la filiera del florovivaismo
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e' autorizzato ad assumere, ad incremento della propria
dotazione organica, a tempo pieno e indeterminato, mediante
l'indizione di concorsi pubblici, scorrimento di graduatorie vigenti
o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, una unita'
dirigenziale di livello non generale.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di natura non regolamentare, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' istituito, nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali del Ministero, l'Ufficio per la filiera del
florovivaismo ed e' definita l'articolazione dei relativi compiti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95.117 euro
per l'anno 2026 e a 190.233 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n.
102.

Art. 12

Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo
1. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste il Tavolo tecnico di filiera
del florovivaismo, di seguito denominato «Tavolo», con funzioni
consultive e di supporto all'elaborazione e attuazione degli atti di
indirizzo e coordinamento delle attivita' di filiera e delle
politiche del settore. Il Tavolo ha il compito di redigere il Piano
nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) redige il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui
all'articolo 13, quale documento di sintesi delle politiche
strategiche riguardanti il florovivaismo italiano;
b) esprime parere al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste sulle specie florovivaistiche oggetto di
rilevazione ai sensi dell'articolo 14;
c) analizza i dati ricevuti dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 14 e
formula eventuali osservazioni e raccomandazioni;
d) elabora un report annuale sullo stato del settore
florovivaistico, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste entro il 30 settembre di
ciascun anno;
e) formula proposte al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste sulla qualita' dei marchi
nazionali esistenti nel settore florovivaistico, ai sensi
dell'articolo 15.
3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del direttore
generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, durano in carica tre anni e possono
essere confermati per non piu' di due volte.
4. Il Tavolo si articola in due sezioni, rispettivamente preposte
alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il
comparto vivaistico, ciascuna composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
e) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA);
f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
g) sei rappresentanti, di cui tre effettivi e tre supplenti,
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani;
i) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni di
categoria dell'artigianato comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, nonche' rappresentanti delle tre organizzazioni
sindacali di settore comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Il Tavolo puo' invitare ai propri lavori, per la trattazione di
specifiche tematiche, uno o piu' esperti in qualita' di osservatori e
senza diritto di voto.
6. La partecipazione al Tavolo non da' luogo alla corresponsione di
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati.

Art. 13

Piano nazionale del settore florovivaistico
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in coerenza con la Strategia nazionale del verde
urbano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14
gennaio 2013, n. 10, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, e'
adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito
«Piano», quale strumento programmatico e strategico del settore.
2. Il Piano di cui al comma 1, di durata quinquennale, e'
articolato in due sezioni, al fine di consentire interventi
differenziati in ragione delle peculiarita' di ciascuna delle
produzioni floricole e vivaistiche, fermi restando i divieti di cui
alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e fornisce alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e
sugli obiettivi da perseguire.
3. Nel Piano sono individuate, tra le altre, le seguenti azioni:
a) attivita' di ricerca, sperimentazione e innovazione
tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori
produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonche' alla
promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilita'
ambientale;
b) strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri
e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e
periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e
paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attivita' ricreative o
sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate,
sostituendole con spazi verdi;
c) interventi finalizzati all'innovazione varietale e al
miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale,
finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale
certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2028 e 2029, da ripartire tra le Regioni con
il medesimo decreto che approva il Piano di cui al comma 1 e che
disciplina anche le ipotesi e le modalita' di revoca delle risorse.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Art. 14

Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore
florovivaistico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) predispone e gestisce un sistema
di rilevazione annuale dei dati statistici del settore
florovivaistico, al fine di supportare le attivita' di
programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera.
2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
adottato previa consultazione dell'ISMEA e del Tavolo tecnico di
filiera del florovivaismo di cui all'articolo 12, e' definito il
numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di
rilevazione.
3. Il sistema di rilevazione comprende, per ciascuna delle specie
individuate ai sensi del comma 2:
a) la quantificazione della produzione, espressa in unita'
standardizzate;
b) la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale
all'origine e all'ingresso, nonche' la raccolta di dati e
informazioni sui principali mercati internazionali.
4. L'Istituto raccoglie, elabora e aggrega i dati nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
li trasmette annualmente al Tavolo di cui all'articolo 12, entro il
30 giugno di ciascun anno.

Art. 15

Qualita' delle produzioni e marchi
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste dispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, una ricognizione dei marchi nazionali
esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della
stessa, sentito il Tavolo di cui all'articolo 12, valuta di
richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a
garantire l'origine, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti
dell'attivita' florovivaistica, con le modalita' previste dal codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, in conformita' alla normativa dell'Unione
europea e internazionale vigente.

Art. 16

Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione
di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali
1. Gli organismi ufficiali e le autorita' territoriali come
definiti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, possono
provvedere alla raccolta e alla produzione dei materiali forestali di
moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali materiali
devono essere certificati in conformita' alle disposizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 386 del 2003.
2. Ai fini di cui al comma 1, per «fini forestali» si intendono le
attivita' indicate all'articolo 7, comma 1, del testo unico in
materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, le attivita' di arboricoltura da legno e da
biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione
di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di
torbiere, nonche' di ecosistemi costieri, anche al fine di
contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.
3. Al fine di sviluppare un sistema vivaistico forestale idoneo a
soddisfare il fabbisogno di materiale di moltiplicazione di
provenienza certificata per fini forestali, gli organismi ufficiali,
le autorita' territoriali e gli altri soggetti da essi individuati
possono cedere, a titolo oneroso, il postime certificato a operatori
privati iscritti nel registro ufficiale degli operatori professionali
(RUOP) nella sezione vivaismo forestale, dotati della licenza di cui
all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 386 del 2003, per lo
svolgimento delle successive fasi di coltivazione e
commercializzazione.

Art. 17

Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole
dimensioni
1. Le regioni, nel rispetto della Strategia forestale nazionale di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018,
n. 34, e della Strategia nazionale del verde urbano adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n.
10, possono promuovere interventi di messa a dimora di alberi a fini
forestali e ornamentali, con priorita' per i comuni di piccole
dimensioni, al fine di incentivare le filiere produttive forestali e
ornamentali presenti sul proprio territorio.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a
incrementare, all'interno del territorio comunale, i boschi urbani e
periurbani, in particolare nelle zone comunali soggette a dissesto
idrogeologico, ovvero interessate da misure di lotta obbligatoria
contro organismi nocivi ai sensi della normativa fitosanitaria
vigente, nonche' le aree verdi urbane e periurbane, anche in coerenza
con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino,
adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.
3. In coerenza con le disposizioni vigenti, la scelta delle specie
da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi
urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di
ripristino ambientale ricade preferibilmente tra le specie arboree
autoctone e il materiale forestale di propagazione deve essere
conforme al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
4. Ai fini del presente articolo, per comuni di piccole dimensioni
si intendono quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6
ottobre 2017, n. 158.

Art. 18

Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di
moltiplicazione
1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione e
valorizzazione del patrimonio pubblico, le regioni e gli enti locali
possono concedere o dare in affitto terreni di loro proprieta', a
condizioni tecniche e contrattuali agevolate, ad operatori della
filiera vivaistica, per lo svolgimento di attivita' di forestazione
nonche' per la produzione di specie forestali e di materiali
forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali,
ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le regioni, con proprio provvedimento, individuano la tipologia
dei terreni di cui al comma 1, il corrispettivo dovuto dai
beneficiari, la durata della concessione o dell'affitto, nonche'
eventuali criteri preferenziali ai fini dell'assegnazione dei
predetti terreni. Nel medesimo provvedimento puo' essere prevista la
facolta' di corrispondere il relativo canone, in tutto o in parte,
mediante il trasferimento periodico di materiale forestale
certificato di valore equivalente, determinato sulla base di criteri
oggettivi, ivi definiti.

Art. 19

Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
2. Restano ferme le previsioni normative che costituiscono
attuazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea in
materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali
di moltiplicazione, degli organismi nocivi e dei prodotti sementieri,
ivi compresi:
a) il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»;
b) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme
per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge
4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento
(UE) 2017/625»;
c) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme
per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
d) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
e) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per la produzione a scopo di commercializzazione e la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625».
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto
della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 11 e 13, le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note

Art. 1
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti;
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti;
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 4 luglio 2024, n. 102, recante: «Delega al
Governo in materia di florovivaismo» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del n. 164 del 15 luglio 2024.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1. L'articolo 2135
del Codice civile e' sostituito dal seguente:
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico.».
- Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386,
recante: «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
23 del 29 gennaio 2004.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 2013, n. 10, recante: «Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 1° febbraio 2013:
«Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29
gennaio 1992, n. 113). - 1. Presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio
sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio
1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge
con finalita' di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attivita' degli enti locali
interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e
le opere necessarie a garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee
guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno
alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le
strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle
infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la
riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto
previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche
attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici
solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento
degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti
locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e
dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree
pubbliche e promuovere tali attivita' per migliorare la
tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle
Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati
del monitoraggio e la prospettazione degli interventi
necessari a garantire la piena attuazione della normativa
di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in
essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata
nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i
giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
- La legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante
«Disposizioni per la promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante:
«Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile
2018.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16,
recante «Norme per la produzione e la commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE)
2017/625» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2021 n. 45;
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18,
recante «Norme per la produzione e la commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e
delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4
ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031
e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19,
recante: «Norme per la protezione delle piante dagli
organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge
4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031
e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021;
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,
recante: «Norme per la produzione a scopo di
commercializzazione e la commercializzazione di prodotti
sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4
ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031
e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni
urgenti in materia fiscale ed economica», convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026.
«Art. 14-ter (Disposizioni finanziarie urgenti per
l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024,
n. 102). - 1. Per dare attuazione al criterio di delega di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4
luglio 2024, n. 102, i relativi oneri, quantificati
all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sono
incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno
2027.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio
2024, n. 102, dopo le parole: "compensazione al loro
interno" sono inserite le seguenti: "o mediante utilizzo,
nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e
2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029,
degli accantonamenti relativi al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma
756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199".
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513
euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del Codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228 si vedano le note alle premesse;
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
2 dicembre 2016, n. 242, recante: «Disposizioni per la
promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge reca
norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e
della filiera industriale della canapa (Cannabis sativa
L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione
dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del
consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita
di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale
possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura
da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di
canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune
delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi
dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio,
del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di
applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il sostegno e la promozione riguardano in via
esclusiva la coltura della canapa comprovatamente
finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione della realizzazione di
semilavorati di canapa provenienti da filiere
prioritariamente locali, per gli usi consentiti dalla
legge;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate
che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano
l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e
ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie
prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le
industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria,
bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo
2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente
legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione,
alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al
commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla
consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti
costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli
da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.».
«Art. 2 (Liceita' della coltivazione). - 1. La
coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo
1, comma 2, e' consentita senza necessita' di
autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e'
possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel
rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri,
cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e
alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso
quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di
bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per
la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche
e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti
pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo
professionale;
g-bis) produzione agricola di semi destinati agli
usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione
stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi
dell'articolo 5 della presente legge.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini
energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito
esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale,
nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni.
3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la
lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto,
l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze
della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente
articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o
triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da
tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli
oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni
sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle
infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui
alla lettera g-bis) del comma 2.».
Art. 3
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228 si vedano le note alle premesse
- Per il testo dell'articolo 2135 del Codice civile si
vedano le note all'articolo 1.
Art. 7
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei
contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023:
«Art. 59 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non
superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare con riferimento
all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al
presente comma, la decisione a contrarre di cui
all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di
programmazione sulla base di una ricognizione dei
fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4,
lettera a), la decisione a contrarre indica altresi' le
percentuali di affidamento ai diversi operatori economici
al fine di assicurare condizioni di effettiva
remunerativita' dei singoli contratti attuativi. L'accordo
quadro indica il valore stimato dell'intera operazione
contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare
o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto
previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini
dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso
all'accordo quadro non e' ammissibile ove l'appalto
consequenziale comporti modifiche sostanziali alla
tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.
2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste dal presente
articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti,
individuate nell'indizione della procedura per la
conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici
selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di
appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni
fissate nell'accordo quadro.
3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo
operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i
limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.
La stazione appaltante puo' consultare per iscritto
l'operatore economico chiedendogli di completare la sua
offerta, se necessario.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando
l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di
gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo effettuera' la
prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che
effettuera' la prestazione avviene con decisione motivata
in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
b) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera
a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo
conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la
riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto
previsto dalla lettera b), se questa possibilita' e' stata
stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure
avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le possibilita'
previste alla presente lettera si applicano anche a ogni
lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro,
indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti
i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei
servizi e delle forniture in questione per altri lotti.
5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al
comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione
appaltante consulta per iscritto gli operatori economici
che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
b) la stazione appaltante fissa un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico, tenendo conto della complessita'
dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la
trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il
loro contenuto non e' reso pubblico fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di
gara per l'accordo quadro.
5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti
attuativi dell'accordo non sia possibile preservare
l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile
ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva
buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b),
e' fatta salva la facolta' dell'operatore economico o della
stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando
in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi
dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio
contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante
una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, e' fatta
salva la facolta' della stazione appaltante o
dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva
onerosita' sopravvenuta, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 122, comma 5, del codice.».
Art. 11
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le
amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50,
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli
enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo una
percentuale non inferiore al 15 per cento delle facolta'
assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario,
nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di
assunzioni pari o superiore a 10 unita' di personale,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo
dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando, appartenenti alla stessa area
funzionale e con esclusione del personale comandato presso
gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero
presso gli assessorati regionali alla sanita' e gli uffici
a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei
ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da
almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione
della performance pienamente favorevole. Le posizioni
eventualmente non coperte all'esito delle predette
procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata
attivazione delle procedure di mobilita' entro l'anno di
riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per
l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con
conseguente adeguamento della dotazione organica, e i
comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo
scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure
concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto
mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato.
In caso di mancata presentazione della domanda di
inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale
scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche
presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto
mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al
personale, escluso quello delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare con qualifica non
dirigenziale, in posizione di comando ai sensi
dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di
una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento
della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo
113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma
avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza e
possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in
area diversa da quella di inquadramento, assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione
della dotazione organica da inserire nella sezione del
Piano integrato di attivita' e organizzazione relativa alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente al Ministero degli affari esteri, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti
comandati o fuori ruolo al momento della presentazione
della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto»;
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»;
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata
legge 4 luglio 2024, n. 102:
«Art. 4. (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di
riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione
delle deleghe recate dalla presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti
provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che
dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero
dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente
legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno o mediante utilizzo, nel
limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli
accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste dei fondi
speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie. ».
Art. 13
Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 agosto 1997, n. 202 si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1°
febbraio 2013 n. 27, si vedano le note alle premesse;
- La legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante
«Disposizioni per la promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016.
Art. 15
Note all'art. 15:
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005.
Art. 16
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386:
«Art. 4 (Licenza per la produzione, la conservazione,
la commercializzazione e la distribuzione). - 1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 7, la produzione, la
conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi
titolo di materiale soggetto alla disciplina del presente
decreto sono subordinate al conseguimento di apposita
licenza, rilasciata dall'organismo ufficiale.
2. Gli organismi ufficiali istituiscono i registri
ufficiali dei fornitori di materiale forestale di
moltiplicazione e ne danno comunicazione al Ministero.
3. La licenza per la produzione, la conservazione, il
commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di
materiale forestale di propagazione deve essere acquisita
anche dai costitutori di nuovi cloni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di
ricerca e sperimentazione, nonche' ai centri nazionali per
la conservazione della biodiversita' forestale di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227, relativamente ai materiali forestali di
moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e
sperimentali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:
«Art. 7 (Disciplina delle attivita' di gestione
forestale). - 1. Sono definite attivita' di gestione
forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della
vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli
interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli
interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i
rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di
realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilita'
forestale al servizio delle attivita' agro-silvo-pastorali
e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate
anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche' la
prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali
tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad
almeno una delle pratiche o degli interventi predetti.
Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al
mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle
produzioni non legnose, rientrano nelle attivita' di
gestione forestale.
2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, sostengono e promuovono le attivita' di
gestione forestale di cui al comma 1.
3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche
selvicolturali piu' idonee al trattamento del bosco, alle
necessita' di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del
suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle
produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di
fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in
continuita' con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o
ordinarie.
4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle
disposizioni del presente articolo, le attivita' di
gestione forestale coerentemente con le specifiche misure
in materia di conservazione di habitat e specie di
interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica, ove non gia' autonomamente
disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti
all'interno delle aree naturali protette di cui
all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o
all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai
sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da
tutelare.
5. Nell'ambito delle attivita' di gestione forestale
di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni
selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia
stabiliti dalle regioni:
a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del
taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi
urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa
fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri
motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a
condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o
artificiale del bosco;
b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del
taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui
non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati
dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o
dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , purche' siano
trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia
garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle
tagliate al fine di evitare contiguita' tra le stesse, e a
condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o
artificiale del bosco;
c) e' sempre vietata la conversione dei boschi
governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo,
fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e
volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di
adeguata capacita' di rigenerazione vegetativa, anche a
fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria,
nonche' per garantire una migliore stabilita' idrogeologica
dei versanti.
6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme
nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino
obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme
che disciplinano le attivita' di gestione forestale,
comprese le modalita' di sostituzione diretta o di
affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero
mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la
gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni
interessati dalle violazioni, anche previa occupazione
temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna
indennita'. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al
precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai
sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del
Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla
riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva
e della relativa normativa interna di recepimento.
7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
e' vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie
forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni
favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti
artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e
sporadiche, nonche' il rilascio di piante ad invecchiamento
indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza
compromettere la stabilita' delle formazioni forestali e in
particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.
8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto
dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n.
659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento
dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle
attivita' di gestione forestale sostenibile e
dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali
informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i
beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio
e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di
definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi
ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di
cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema
di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del
predetto articolo 70.
9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8,
deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e
criteri generali:
a) la volontarieta' dell'accordo, che dovra'
definire le modalita' di fornitura e di pagamento del
servizio;
b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE
rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela
ambientale presenti prima dell'accordo.
10. Le pratiche selvicolturali previste dagli
strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte
senza compromettere la stabilita' delle formazioni
forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei
governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del
bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la
rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo
da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto
fusto, sono ascrivibili a buona pratica forestale e
assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al
comma 8.
11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di
criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato
di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per
le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le
regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente
periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma.
12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con
specifici accordi di collaborazione stipulati tra le
regioni e i competenti organi territoriali del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ,
vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati
dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche
selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da
eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e ritenuti
paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel
provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo
precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida
nazionali di individuazione e di gestione forestale delle
aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i
tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera c), eseguiti in conformita' alle disposizioni del
presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati
ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la
definizione delle linee guida per l'identificazione delle
aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la
loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della
Rete nazionale dei boschi vetusti.
13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
biodiversita', con particolare riferimento alla
conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse
legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da
destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.».
Art. 17
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:
«Art. 6. (Programmazione e pianificazione forestale).
- 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, e' approvata la Strategia forestale nazionale. La
Strategia, in attuazione dei principi e delle finalita' di
cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello
internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla
Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659
del 20 settembre 2013, ed in continuita' con il Programma
quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi
nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione
attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo
del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e
socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La
Strategia forestale nazionale ha una validita' di venti
anni ed e' soggetta a revisione e aggiornamento
quinquennale.
2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale
adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i
propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione.
A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze
socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle
necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di
mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le
regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono
alla loro revisione periodica in considerazione delle
strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse
individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale
nazionale.
3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di
comprensori territoriali omogenei per caratteristiche
ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o
amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale,
finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al
coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e
gestione attiva, nonche' al coordinamento degli strumenti
di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attivita'
di cui al presente comma puo' essere svolta anche in
accordo tra piu' regioni ed enti locali in coerenza con
quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani
forestali di indirizzo territoriale concorrono alla
redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo
decreto legislativo.
4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di
semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31.
5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune,
garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di
indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di
sostituzione diretta o di affidamento della gestione
previste all'articolo 12. Con i piani forestali di
indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d'uso delle superfici
silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio
sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli
indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione
e valorizzazione;
b) le priorita' d'intervento necessarie alla
tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale,
economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli
ricadenti all'interno del territorio sottoposto a
pianificazione;
c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli
di programmazione e di pianificazione territoriale e
forestali vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici
regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree
naturali protette, nazionali e regionali, di cui
all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei
siti della Rete ecologica istituita ai sensi della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al
servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete
di viabilita' forestale di cui all'articolo 9, e le azioni
minime di gestione, governo e trattamento necessari alla
tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle
filiere forestali locali;
e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la
redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma
6.
6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali
regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani
forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove
esistenti, promuovono, per le proprieta' pubbliche e
private, la redazione di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, quali strumenti
indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e
la gestione attiva delle risorse forestali. Per
l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora
conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di
cui al comma 3, non e' richiesto il parere del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
l'adeguamento della viabilita' forestale di cui al punto
A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate
apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi
nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione
forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al
fine di armonizzare le informazioni e permetterne una
informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si
adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma.
8. Le regioni, in conformita' a quanto statuito al
comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione
e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale
di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono,
altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi e i
termini per il loro periodico riesame, garantendo che la
loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di
comprovata competenza professionale, nel rispetto delle
norme relative ai titoli professionali richiesti per
l'espletamento di tali attivita'.
9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale
e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio
forestale, le regioni possono prevedere un accesso
prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore
forestale a favore delle proprieta' pubbliche e private e
dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di
gestione forestale o di strumenti di gestione forestale
equivalenti.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del
paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per
l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel
«Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse
storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo
territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del
presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Per il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
2013, n. 10, recante: «Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1°
febbraio 2013 n. 27 si vedano le note alle premesse;
- Il Regolamento (UE) n. 2024/1991 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024 sul ripristino
della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 e'
pubblicato nella GUUE, serie L. del 29 luglio 2024;
- Per i riferimenti al decreto legislativo 10 novembre
2003, n. 386, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6
ottobre 2017, n. 158 recante: «Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per
la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
medesimi comuni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
256 del 2 novembre 2017.
«Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La presente
legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e
119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli
obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di
cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di
pari opportunita' per le zone con svantaggi strutturali e
permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il
sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e
culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del
comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo,
promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la
residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro
patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e
architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di
misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle
attivita' produttive ivi insediate, con particolare
riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di
contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso
turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce
una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le
attivita' di contrasto del dissesto idrogeologico e per le
attivita' di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei
beni comuni.
2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni
si intendono i comuni con popolazione residente fino a
5.000 abitanti nonche' i comuni istituiti a seguito di
fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000
abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora
rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni
di dissesto idrogeologico;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza
economica;
c) comuni nei quali si e' verificato un
significativo decremento della popolazione residente
rispetto al censimento generale della popolazione
effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio
insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in
base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati
rispetto alla popolazione residente e all'indice di
ruralita';
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei
servizi sociali essenziali;
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da
difficolta' di comunicazione e dalla lontananza dai grandi
centri urbani;
g) comuni la cui popolazione residente presenta una
densita' non superiore ad 80 abitanti per chilometro
quadrato;
h) comuni comprendenti frazioni con le
caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o
g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi
dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare
esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni
montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, o comuni che comunque
esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi
del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi
richiamate;
l) comuni con territorio compreso totalmente o
parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un
parco regionale o di un'area protetta;
m) comuni istituiti a seguito di fusione;
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e
ultraperiferiche, come individuate nella strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la
popolazione dei comuni sono aggiornati ogni tre anni e resi
pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima
applicazione, e' considerata la popolazione risultante
dall'ultimo censimento generale della popolazione.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i parametri occorrenti per la
determinazione delle tipologie di cui al comma 2.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' definito, entro sessanta giorni
dall'adozione del decreto di cui al comma 4 del presente
articolo, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle
tipologie di cui al comma 2.
6. L'elenco di cui al comma 5 e' aggiornato ogni tre
anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 5.
Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune
appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da
b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti
eventualmente conseguiti.
7. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4, 5 e 6
sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni
dalla data dell'assegnazione.
8. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli
previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle
finalita' di cui al comma 1, anche al fine di concorrere
all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma
13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le
regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni
rispetto a quelle previste al comma 2 del presente
articolo, tenuto conto della specificita' del proprio
territorio.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Art. 18
Note all'art. 18:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 10 novembre
2003, n. 386, si vedano le note alle premesse.
Art. 19
Note all'art. 19:
- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2001.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 16, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 18, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 19, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 20, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 2016, n. 242,
si vedano le note alle premesse.