Testo originario
Art. 1
Attivita' agricola florovivaistica
1. L'attivita' agricola florovivaistica e' l'attivita' esercitata
dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice
civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla
produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o in altre
strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle
piante.
dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice
civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla
produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o in altre
strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle
piante.
2. L'attivita' agricola florovivaistica, in particolare, comprende:
a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi
recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli,
foglie e fronde recise fresche, nonche' piante in vaso da interno, da
fiore e da foglia;
b) la produzione di organi di propagazione gamica (semi o
sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro
materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro);
c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante
intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale
di moltiplicazione;
d) il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente la produzione
di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione
vegetale;
e) vivaismo forestale, concernente la produzione di materiali
forestali di moltiplicazione;
f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante
orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di
moltiplicazione.
a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi
recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli,
foglie e fronde recise fresche, nonche' piante in vaso da interno, da
fiore e da foglia;
b) la produzione di organi di propagazione gamica (semi o
sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro
materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro);
c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante
intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale
di moltiplicazione;
d) il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente la produzione
di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione
vegetale;
e) vivaismo forestale, concernente la produzione di materiali
forestali di moltiplicazione;
f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante
orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di
moltiplicazione.
3. Si considerano attivita' connesse all'attivita' agricola
florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile ovvero, per le
cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
a) l'attivita' di manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;
b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora
dei vegetali;
c) le operazioni colturali finalizzate alla cura e alla
manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati.
florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile ovvero, per le
cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
a) l'attivita' di manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;
b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora
dei vegetali;
c) le operazioni colturali finalizzate alla cura e alla
manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e i divieti di cui
all'articolo 2, comma 3-bis, della medesima legge.
3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e i divieti di cui
all'articolo 2, comma 3-bis, della medesima legge.
Art. 2
Articolazione della filiera florovivaistica
1. La filiera florovivaistica e' costituita da:
a) i costitutori di varieta' vegetali e dei loro cloni;
b) gli imprenditori agricoli florovivaistici;
c) i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti
orto-florovivaistici;
d) gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli
arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico,
comprendente il verde pensile e il verde verticale;
e) coloro che svolgono attivita' di supporto ai soggetti di cui
alle lettere a), b), c) e d), come la produzione di vasi, terricci,
prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti
chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di
apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati,
impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonche'
la produzione di materiali per il confezionamento;
f) gli operatori della filiera vivaistica forestale, dalla
raccolta di frutti, semi e parti di piante alla produzione e
commercializzazione di materiali vivaistici per fini forestali.
a) i costitutori di varieta' vegetali e dei loro cloni;
b) gli imprenditori agricoli florovivaistici;
c) i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti
orto-florovivaistici;
d) gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli
arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico,
comprendente il verde pensile e il verde verticale;
e) coloro che svolgono attivita' di supporto ai soggetti di cui
alle lettere a), b), c) e d), come la produzione di vasi, terricci,
prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti
chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di
apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati,
impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonche'
la produzione di materiali per il confezionamento;
f) gli operatori della filiera vivaistica forestale, dalla
raccolta di frutti, semi e parti di piante alla produzione e
commercializzazione di materiali vivaistici per fini forestali.
2. Ai fini di cui al presente decreto, si intende per:
a) «verde pensile»: un sistema di coltivazione vegetale
realizzato su superfici non direttamente a contatto con il suolo,
come tetti o terrazze di edifici;
b) «verde verticale»: il rinverdimento di facciate verticali,
come pareti o muri di contenimento di edifici.
a) «verde pensile»: un sistema di coltivazione vegetale
realizzato su superfici non direttamente a contatto con il suolo,
come tetti o terrazze di edifici;
b) «verde verticale»: il rinverdimento di facciate verticali,
come pareti o muri di contenimento di edifici.
Art. 3
Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio
1. I centri per il giardinaggio sono strutture aperte al pubblico,
dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori
agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di
prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonche' per la
fornitura di beni e servizi connessi all'attivita' agricola.
dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori
agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di
prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonche' per la
fornitura di beni e servizi connessi all'attivita' agricola.
2. Gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonche' le
cooperative che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che
commercializzano al dettaglio la produzione proveniente in misura
prevalente dalle rispettive aziende o da quelle dei soci conferitori
nell'ambito dei centri per il giardinaggio di cui al comma 1,
mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che
l'attivita' di fornitura di beni e servizi connessi all'attivita'
agricola, sia svolta con le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ferma restando, in
tal caso, l'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti in
materia di tassazione dei redditi prodotti nonche' di operazioni
realizzate dall'imprenditore agricolo, anche ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.
cooperative che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che
commercializzano al dettaglio la produzione proveniente in misura
prevalente dalle rispettive aziende o da quelle dei soci conferitori
nell'ambito dei centri per il giardinaggio di cui al comma 1,
mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che
l'attivita' di fornitura di beni e servizi connessi all'attivita'
agricola, sia svolta con le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ferma restando, in
tal caso, l'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti in
materia di tassazione dei redditi prodotti nonche' di operazioni
realizzate dall'imprenditore agricolo, anche ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie
merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui al comma 1.
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie
merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui al comma 1.
Art. 4
Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, tenuto conto della peculiarita' delle
attivita' agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e
all'armonizzazione delle figure professionali del settore
florovivaistico, inclusi coloro che operano nel verde urbano e
periurbano, nei parchi e nei giardini storici, anche in coerenza con
l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, tenuto conto della peculiarita' delle
attivita' agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e
all'armonizzazione delle figure professionali del settore
florovivaistico, inclusi coloro che operano nel verde urbano e
periurbano, nei parchi e nei giardini storici, anche in coerenza con
l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
Art. 5
Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica
1. Al fine di promuovere l'attivazione di percorsi formativi
finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della filiera
florovivaistica, in coerenza con l'Area tecnologica «Sistema
Agroalimentare» e nel rispetto delle competenze regionali in materia
di programmazione dell'offerta formativa, gli Istituti tecnologici
superiori (ITS Academy) possono avvalersi, nei limiti delle risorse
disponibili, per la progettazione dei predetti percorsi, di esperti e
ricercatori in possesso di comprovata esperienza professionale nel
settore del florovivaismo, anche mediante il coinvolgimento di enti
specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della filiera
florovivaistica, in coerenza con l'Area tecnologica «Sistema
Agroalimentare» e nel rispetto delle competenze regionali in materia
di programmazione dell'offerta formativa, gli Istituti tecnologici
superiori (ITS Academy) possono avvalersi, nei limiti delle risorse
disponibili, per la progettazione dei predetti percorsi, di esperti e
ricercatori in possesso di comprovata esperienza professionale nel
settore del florovivaismo, anche mediante il coinvolgimento di enti
specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Art. 6
Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari
1. Le istituzioni universitarie possono promuovere, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine
di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in
collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e
florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine
di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in
collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e
florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
Art. 7
Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico
1. Il contratto di coltivazione nel settore florovivaistico e' il
contratto con il quale l'imprenditore agricolo florovivaistico si
impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una
fase necessaria di esso, i prodotti vegetali conformemente alle
indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a cedere
il prodotto al committente per il successivo utilizzo.
contratto con il quale l'imprenditore agricolo florovivaistico si
impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una
fase necessaria di esso, i prodotti vegetali conformemente alle
indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a cedere
il prodotto al committente per il successivo utilizzo.
2. In considerazione della particolare natura e dell'oggetto dei
contratti di coltivazione di cui al comma 1, rientra tra i casi
eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la
conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro
aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata non superiore a
sette anni. Costituisce titolo preferenziale per la conclusione degli
accordi quadro di cui al primo periodo la presentazione di progetti
di realizzazione del verde urbano, corredati di un piano di
manutenzione finalizzato a valorizzare la multifunzionalita' delle
aree verdi.
contratti di coltivazione di cui al comma 1, rientra tra i casi
eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la
conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro
aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata non superiore a
sette anni. Costituisce titolo preferenziale per la conclusione degli
accordi quadro di cui al primo periodo la presentazione di progetti
di realizzazione del verde urbano, corredati di un piano di
manutenzione finalizzato a valorizzare la multifunzionalita' delle
aree verdi.
Art. 8
Interventi per la razionalizzazione della logistica e della
distribuzione del settore florovivaistico
distribuzione del settore florovivaistico
1. Al fine di favorire la razionalizzazione della logistica e della
distribuzione dei prodotti florovivaistici su scala nazionale, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinata
all'attuazione di interventi per l'adeguamento dei mercati
all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo
stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti
vegetali.
distribuzione dei prodotti florovivaistici su scala nazionale, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinata
all'attuazione di interventi per l'adeguamento dei mercati
all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo
stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti
vegetali.
2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel
Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13,
sono individuati i mercati all'ingrosso da utilizzare come
piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la
distribuzione dei prodotti vegetali, tenuto conto dell'attuale
ubicazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarita' della
filiera florovivaistica, i criteri per l'adeguamento delle strutture
nonche' la ripartizione dei fondi tra i soggetti gestori dei mercati
individuati.
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel
Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13,
sono individuati i mercati all'ingrosso da utilizzare come
piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la
distribuzione dei prodotti vegetali, tenuto conto dell'attuale
ubicazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarita' della
filiera florovivaistica, i criteri per l'adeguamento delle strutture
nonche' la ripartizione dei fondi tra i soggetti gestori dei mercati
individuati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
Art. 9
Riconversione delle strutture produttive
1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico
derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio
serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per
un loro efficiente reimpiego, anche a fini agroenergetici, e'
adottato il Piano nazionale di riconversione delle strutture
florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del
Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13,
con decreto del direttore generale competente del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio
serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per
un loro efficiente reimpiego, anche a fini agroenergetici, e'
adottato il Piano nazionale di riconversione delle strutture
florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del
Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13,
con decreto del direttore generale competente del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Piano di cui al comma 1 definisce i criteri per la
riconversione delle strutture produttive florovivaistiche e le
modalita' operative per il raggiungimento degli obiettivi di
riqualificazione, riutilizzo ed efficientamento energetico.
riconversione delle strutture produttive florovivaistiche e le
modalita' operative per il raggiungimento degli obiettivi di
riqualificazione, riutilizzo ed efficientamento energetico.
Art. 10
Criteri di premialita' nell'ambito degli interventi di sviluppo
rurale previsti dalla PAC
rurale previsti dalla PAC
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore florovivaistico a
livello locale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano nazionale
del settore florovivaistico di cui all'articolo 13 e dei principi
della politica agricola comune (PAC), possono prevedere specifici
criteri di premialita' per le aziende florovivaistiche da inserire
nell'ambito della programmazione regionale.
livello locale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano nazionale
del settore florovivaistico di cui all'articolo 13 e dei principi
della politica agricola comune (PAC), possono prevedere specifici
criteri di premialita' per le aziende florovivaistiche da inserire
nell'ambito della programmazione regionale.
Art. 11
Ufficio per la filiera del florovivaismo
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e' autorizzato ad assumere, ad incremento della propria
dotazione organica, a tempo pieno e indeterminato, mediante
l'indizione di concorsi pubblici, scorrimento di graduatorie vigenti
o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, una unita'
dirigenziale di livello non generale.
delle foreste e' autorizzato ad assumere, ad incremento della propria
dotazione organica, a tempo pieno e indeterminato, mediante
l'indizione di concorsi pubblici, scorrimento di graduatorie vigenti
o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, una unita'
dirigenziale di livello non generale.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di natura non regolamentare, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' istituito, nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali del Ministero, l'Ufficio per la filiera del
florovivaismo ed e' definita l'articolazione dei relativi compiti.
alimentare e delle foreste, di natura non regolamentare, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' istituito, nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali del Ministero, l'Ufficio per la filiera del
florovivaismo ed e' definita l'articolazione dei relativi compiti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95.117 euro
per l'anno 2026 e a 190.233 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n.
102.
per l'anno 2026 e a 190.233 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n.
102.
Art. 12
Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo
1. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste il Tavolo tecnico di filiera
del florovivaismo, di seguito denominato «Tavolo», con funzioni
consultive e di supporto all'elaborazione e attuazione degli atti di
indirizzo e coordinamento delle attivita' di filiera e delle
politiche del settore. Il Tavolo ha il compito di redigere il Piano
nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13.
sovranita' alimentare e delle foreste il Tavolo tecnico di filiera
del florovivaismo, di seguito denominato «Tavolo», con funzioni
consultive e di supporto all'elaborazione e attuazione degli atti di
indirizzo e coordinamento delle attivita' di filiera e delle
politiche del settore. Il Tavolo ha il compito di redigere il Piano
nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) redige il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui
all'articolo 13, quale documento di sintesi delle politiche
strategiche riguardanti il florovivaismo italiano;
b) esprime parere al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste sulle specie florovivaistiche oggetto di
rilevazione ai sensi dell'articolo 14;
c) analizza i dati ricevuti dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 14 e
formula eventuali osservazioni e raccomandazioni;
d) elabora un report annuale sullo stato del settore
florovivaistico, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste entro il 30 settembre di
ciascun anno;
e) formula proposte al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste sulla qualita' dei marchi
nazionali esistenti nel settore florovivaistico, ai sensi
dell'articolo 15.
a) redige il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui
all'articolo 13, quale documento di sintesi delle politiche
strategiche riguardanti il florovivaismo italiano;
b) esprime parere al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste sulle specie florovivaistiche oggetto di
rilevazione ai sensi dell'articolo 14;
c) analizza i dati ricevuti dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 14 e
formula eventuali osservazioni e raccomandazioni;
d) elabora un report annuale sullo stato del settore
florovivaistico, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste entro il 30 settembre di
ciascun anno;
e) formula proposte al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste sulla qualita' dei marchi
nazionali esistenti nel settore florovivaistico, ai sensi
dell'articolo 15.
3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del direttore
generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, durano in carica tre anni e possono
essere confermati per non piu' di due volte.
generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, durano in carica tre anni e possono
essere confermati per non piu' di due volte.
4. Il Tavolo si articola in due sezioni, rispettivamente preposte
alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il
comparto vivaistico, ciascuna composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
e) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA);
f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
g) sei rappresentanti, di cui tre effettivi e tre supplenti,
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani;
i) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni di
categoria dell'artigianato comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, nonche' rappresentanti delle tre organizzazioni
sindacali di settore comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il
comparto vivaistico, ciascuna composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di
presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
e) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA);
f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
g) sei rappresentanti, di cui tre effettivi e tre supplenti,
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani;
i) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni di
categoria dell'artigianato comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, nonche' rappresentanti delle tre organizzazioni
sindacali di settore comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Il Tavolo puo' invitare ai propri lavori, per la trattazione di
specifiche tematiche, uno o piu' esperti in qualita' di osservatori e
senza diritto di voto.
specifiche tematiche, uno o piu' esperti in qualita' di osservatori e
senza diritto di voto.
6. La partecipazione al Tavolo non da' luogo alla corresponsione di
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati.
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati.
Art. 13
Piano nazionale del settore florovivaistico
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in coerenza con la Strategia nazionale del verde
urbano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14
gennaio 2013, n. 10, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, e'
adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito
«Piano», quale strumento programmatico e strategico del settore.
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in coerenza con la Strategia nazionale del verde
urbano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14
gennaio 2013, n. 10, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, e'
adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito
«Piano», quale strumento programmatico e strategico del settore.
2. Il Piano di cui al comma 1, di durata quinquennale, e'
articolato in due sezioni, al fine di consentire interventi
differenziati in ragione delle peculiarita' di ciascuna delle
produzioni floricole e vivaistiche, fermi restando i divieti di cui
alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e fornisce alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e
sugli obiettivi da perseguire.
articolato in due sezioni, al fine di consentire interventi
differenziati in ragione delle peculiarita' di ciascuna delle
produzioni floricole e vivaistiche, fermi restando i divieti di cui
alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e fornisce alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e
sugli obiettivi da perseguire.
3. Nel Piano sono individuate, tra le altre, le seguenti azioni:
a) attivita' di ricerca, sperimentazione e innovazione
tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori
produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonche' alla
promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilita'
ambientale;
b) strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri
e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e
periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e
paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attivita' ricreative o
sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate,
sostituendole con spazi verdi;
c) interventi finalizzati all'innovazione varietale e al
miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale,
finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale
certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.
a) attivita' di ricerca, sperimentazione e innovazione
tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori
produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonche' alla
promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilita'
ambientale;
b) strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri
e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e
periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e
paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attivita' ricreative o
sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate,
sostituendole con spazi verdi;
c) interventi finalizzati all'innovazione varietale e al
miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale,
finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale
certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2028 e 2029, da ripartire tra le Regioni con
il medesimo decreto che approva il Piano di cui al comma 1 e che
disciplina anche le ipotesi e le modalita' di revoca delle risorse.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2028 e 2029, da ripartire tra le Regioni con
il medesimo decreto che approva il Piano di cui al comma 1 e che
disciplina anche le ipotesi e le modalita' di revoca delle risorse.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Art. 14
Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore
florovivaistico
florovivaistico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) predispone e gestisce un sistema
di rilevazione annuale dei dati statistici del settore
florovivaistico, al fine di supportare le attivita' di
programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera.
mercato agricolo alimentare (ISMEA) predispone e gestisce un sistema
di rilevazione annuale dei dati statistici del settore
florovivaistico, al fine di supportare le attivita' di
programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera.
2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
adottato previa consultazione dell'ISMEA e del Tavolo tecnico di
filiera del florovivaismo di cui all'articolo 12, e' definito il
numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di
rilevazione.
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
adottato previa consultazione dell'ISMEA e del Tavolo tecnico di
filiera del florovivaismo di cui all'articolo 12, e' definito il
numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di
rilevazione.
3. Il sistema di rilevazione comprende, per ciascuna delle specie
individuate ai sensi del comma 2:
a) la quantificazione della produzione, espressa in unita'
standardizzate;
b) la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale
all'origine e all'ingresso, nonche' la raccolta di dati e
informazioni sui principali mercati internazionali.
individuate ai sensi del comma 2:
a) la quantificazione della produzione, espressa in unita'
standardizzate;
b) la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale
all'origine e all'ingresso, nonche' la raccolta di dati e
informazioni sui principali mercati internazionali.
4. L'Istituto raccoglie, elabora e aggrega i dati nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
li trasmette annualmente al Tavolo di cui all'articolo 12, entro il
30 giugno di ciascun anno.
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
li trasmette annualmente al Tavolo di cui all'articolo 12, entro il
30 giugno di ciascun anno.
Art. 15
Qualita' delle produzioni e marchi
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste dispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, una ricognizione dei marchi nazionali
esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della
stessa, sentito il Tavolo di cui all'articolo 12, valuta di
richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a
garantire l'origine, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti
dell'attivita' florovivaistica, con le modalita' previste dal codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, in conformita' alla normativa dell'Unione
europea e internazionale vigente.
delle foreste dispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, una ricognizione dei marchi nazionali
esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della
stessa, sentito il Tavolo di cui all'articolo 12, valuta di
richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a
garantire l'origine, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti
dell'attivita' florovivaistica, con le modalita' previste dal codice
della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, in conformita' alla normativa dell'Unione
europea e internazionale vigente.
Art. 16
Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione
di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali
di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali
1. Gli organismi ufficiali e le autorita' territoriali come
definiti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, possono
provvedere alla raccolta e alla produzione dei materiali forestali di
moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali materiali
devono essere certificati in conformita' alle disposizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 386 del 2003.
definiti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, possono
provvedere alla raccolta e alla produzione dei materiali forestali di
moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali materiali
devono essere certificati in conformita' alle disposizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 386 del 2003.
2. Ai fini di cui al comma 1, per «fini forestali» si intendono le
attivita' indicate all'articolo 7, comma 1, del testo unico in
materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, le attivita' di arboricoltura da legno e da
biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione
di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di
torbiere, nonche' di ecosistemi costieri, anche al fine di
contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.
attivita' indicate all'articolo 7, comma 1, del testo unico in
materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, le attivita' di arboricoltura da legno e da
biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione
di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di
torbiere, nonche' di ecosistemi costieri, anche al fine di
contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.
3. Al fine di sviluppare un sistema vivaistico forestale idoneo a
soddisfare il fabbisogno di materiale di moltiplicazione di
provenienza certificata per fini forestali, gli organismi ufficiali,
le autorita' territoriali e gli altri soggetti da essi individuati
possono cedere, a titolo oneroso, il postime certificato a operatori
privati iscritti nel registro ufficiale degli operatori professionali
(RUOP) nella sezione vivaismo forestale, dotati della licenza di cui
all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 386 del 2003, per lo
svolgimento delle successive fasi di coltivazione e
commercializzazione.
soddisfare il fabbisogno di materiale di moltiplicazione di
provenienza certificata per fini forestali, gli organismi ufficiali,
le autorita' territoriali e gli altri soggetti da essi individuati
possono cedere, a titolo oneroso, il postime certificato a operatori
privati iscritti nel registro ufficiale degli operatori professionali
(RUOP) nella sezione vivaismo forestale, dotati della licenza di cui
all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 386 del 2003, per lo
svolgimento delle successive fasi di coltivazione e
commercializzazione.
Art. 17
Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole
dimensioni
dimensioni
1. Le regioni, nel rispetto della Strategia forestale nazionale di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018,
n. 34, e della Strategia nazionale del verde urbano adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n.
10, possono promuovere interventi di messa a dimora di alberi a fini
forestali e ornamentali, con priorita' per i comuni di piccole
dimensioni, al fine di incentivare le filiere produttive forestali e
ornamentali presenti sul proprio territorio.
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018,
n. 34, e della Strategia nazionale del verde urbano adottata ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n.
10, possono promuovere interventi di messa a dimora di alberi a fini
forestali e ornamentali, con priorita' per i comuni di piccole
dimensioni, al fine di incentivare le filiere produttive forestali e
ornamentali presenti sul proprio territorio.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a
incrementare, all'interno del territorio comunale, i boschi urbani e
periurbani, in particolare nelle zone comunali soggette a dissesto
idrogeologico, ovvero interessate da misure di lotta obbligatoria
contro organismi nocivi ai sensi della normativa fitosanitaria
vigente, nonche' le aree verdi urbane e periurbane, anche in coerenza
con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino,
adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.
incrementare, all'interno del territorio comunale, i boschi urbani e
periurbani, in particolare nelle zone comunali soggette a dissesto
idrogeologico, ovvero interessate da misure di lotta obbligatoria
contro organismi nocivi ai sensi della normativa fitosanitaria
vigente, nonche' le aree verdi urbane e periurbane, anche in coerenza
con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino,
adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.
3. In coerenza con le disposizioni vigenti, la scelta delle specie
da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi
urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di
ripristino ambientale ricade preferibilmente tra le specie arboree
autoctone e il materiale forestale di propagazione deve essere
conforme al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi
urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di
ripristino ambientale ricade preferibilmente tra le specie arboree
autoctone e il materiale forestale di propagazione deve essere
conforme al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
4. Ai fini del presente articolo, per comuni di piccole dimensioni
si intendono quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6
ottobre 2017, n. 158.
si intendono quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6
ottobre 2017, n. 158.
Art. 18
Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di
moltiplicazione
moltiplicazione
1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione e
valorizzazione del patrimonio pubblico, le regioni e gli enti locali
possono concedere o dare in affitto terreni di loro proprieta', a
condizioni tecniche e contrattuali agevolate, ad operatori della
filiera vivaistica, per lo svolgimento di attivita' di forestazione
nonche' per la produzione di specie forestali e di materiali
forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali,
ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
valorizzazione del patrimonio pubblico, le regioni e gli enti locali
possono concedere o dare in affitto terreni di loro proprieta', a
condizioni tecniche e contrattuali agevolate, ad operatori della
filiera vivaistica, per lo svolgimento di attivita' di forestazione
nonche' per la produzione di specie forestali e di materiali
forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali,
ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le regioni, con proprio provvedimento, individuano la tipologia
dei terreni di cui al comma 1, il corrispettivo dovuto dai
beneficiari, la durata della concessione o dell'affitto, nonche'
eventuali criteri preferenziali ai fini dell'assegnazione dei
predetti terreni. Nel medesimo provvedimento puo' essere prevista la
facolta' di corrispondere il relativo canone, in tutto o in parte,
mediante il trasferimento periodico di materiale forestale
certificato di valore equivalente, determinato sulla base di criteri
oggettivi, ivi definiti.
dei terreni di cui al comma 1, il corrispettivo dovuto dai
beneficiari, la durata della concessione o dell'affitto, nonche'
eventuali criteri preferenziali ai fini dell'assegnazione dei
predetti terreni. Nel medesimo provvedimento puo' essere prevista la
facolta' di corrispondere il relativo canone, in tutto o in parte,
mediante il trasferimento periodico di materiale forestale
certificato di valore equivalente, determinato sulla base di criteri
oggettivi, ivi definiti.
Art. 19
Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
2. Restano ferme le previsioni normative che costituiscono
attuazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea in
materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali
di moltiplicazione, degli organismi nocivi e dei prodotti sementieri,
ivi compresi:
a) il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»;
b) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme
per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge
4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento
(UE) 2017/625»;
c) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme
per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
d) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
e) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per la produzione a scopo di commercializzazione e la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625».
attuazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea in
materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali
di moltiplicazione, degli organismi nocivi e dei prodotti sementieri,
ivi compresi:
a) il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»;
b) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme
per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge
4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento
(UE) 2017/625»;
c) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme
per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
d) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
e) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per la produzione a scopo di commercializzazione e la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625».
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto
della legge 2 dicembre 2016, n. 242.
della legge 2 dicembre 2016, n. 242.
Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 11 e 13, le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio