Testo originario
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)»,
il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe di cui
all'articolo 14-bis del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di
seguito denominato «NEWS-D»;
b) «Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (European union drug
agency - EUDA)», l'Agenzia europea sulle droghe di cui all'articolo
13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2023, di seguito denominata «EUDA»;
c) «rete Reitox», la rete europea di informazione sulle droghe e
le tossicodipendenze di cui all'articolo 32 del regolamento (UE)
2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023,
formata dai Punti focali nazionali dei Paesi membri nonche' da un
Punto focale per la Commissione europea;
d) «Punto focale nazionale», il Punto focale nazionale della rete
Reitox di EUDA di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2023/1322
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, attivato
con contratto annuale sottoscritto tra la citata EUDA e il
Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze;
e) «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre
dipendenze», il Dipartimento delle politiche contro la droga e le
altre dipendenze istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di seguito denominato «Dipartimento»;
f) «Servizio sanitario nazionale», il Servizio sanitario
nazionale istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di seguito
denominato «SSN»;
g) «Direzione centrale per i servizi antidroga», la Direzione
centrale per i servizi antidroga istituita nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con
la legge 15 gennaio 1991, n. 16, di seguito denominata «DCSA»;
h) «Istituto superiore di sanita'», l'Istituto superiore di
sanita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106, di seguito denominato «ISS»;
i) «Centri antiveleni», i Centri antiveleni di cui all'Accordo,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano n. 56/CSR del 28 febbraio 2008, di seguito denominati «CAV»;
l) «centri collaborativi di primo e secondo livello», i centri
collaborativi previsti dall'articolo 14-bis, commi 3 e 4, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990;
m) «laboratori», i laboratori di tossicologia clinica e forense,
universitari, pubblici e privati, i laboratori di tossicologia
clinica del Sistema sanitario nazionale, le strutture delle Forze di
polizia, le strutture pubbliche di base individuate con decreto del
Ministero della salute ai sensi dell'articolo 75, comma 10, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990;
n) «laboratori delle Forze di polizia», le strutture
specialistiche del Servizio polizia scientifica, i Gabinetti
interregionali e regionali di Polizia scientifica della Polizia di
stato, il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche
(Ra.C.I.S), i Reparti carabinieri investigazioni scientifiche
(R.I.S.) e i Laboratori di analisi sostanze stupefacenti (LASS)
dell'Arma dei carabinieri;
o) «sostanze stupefacenti o psicotrope», le sostanze stupefacenti
e psicotrope, incluse nelle tabelle I, II, III e IV e nella «tabella
medicinali» allegate al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in cui
sia stata rilevata la presenza di miscele con altre sostanze
psicoattive o tossicologicamente attive, adulteranti, additivi e
sostanze da taglio pericolosi, modifiche significative delle
percentuali di purezza al dettaglio ovvero che sono oggetto di
tendenze emergenti, nuove o piu' insidiose modalita' di assunzione e
forme di consumo, ovvero ancora sequestrate con frequenza atipica
rispetto a una specifica zona geografica o mai sequestrate a livello
nazionale o unionale;
p) «sostanze a rischio», le sostanze, anche sotto forma di
miscela, non incluse nelle tabelle allegate al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990, potenzialmente oggetto di abuso o con capacita' di
indurre intossicazioni acute o croniche ovvero nuove forme di
dipendenza;
q) «nuove sostanze psicoattive» (New psychoactive substances -
NPS), le sostanze allo stato puro o contenute in preparati non
contemplate dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli
stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o
dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del
1971 ma che possono presentare rischi sanitari sociali analoghi a
quelli presentati dalle sostanze contemplate da tali convenzioni», ai
sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2004/757/GAI del
Consiglio del 25 ottobre 2004, come modificata dalla direttiva (UE)
2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre
2017, di seguito denominate «NPS»;
r) «sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo»,
le nuove sostanze psicoattive ricomprese nella lista di monitoraggio
intensivo elaborata da EUDA sulla base di informazioni che
evidenziano potenziali gravi rischi sociali o per la salute pubblica;
s) «precursori» sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, come definite
dall'articolo 70, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990;
t) «campioni biologici», i campioni biologici quali campioni di
sangue, plasma, urine, capelli e tessuti prelevati nei casi clinici o
forensi di intossicazione o decesso, ai fini di analisi
tossicologiche volte all'identificazione di nuove sostanze
psicoattive, precursori, sostanze a rischio, sostanze ricomprese
nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti;
u) «campioni non biologici», i campioni non biologici costituiti
da reperti di nuove sostanze psicoattive, precursori, sostanze a
rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o
sostanze stupefacenti;
v) «dati anonimizzati», i dati e le informazioni raccolti e
trasmessi mediante tecniche di anonimizzazione di cui al Parere
5/2014 del Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 29 della
direttiva 95/46/CE che impediscono o comunque non consentono piu'
l'identificazione del soggetto cui si riferiscono;
z) «documenti di output», i documenti elaborati sulla base delle
segnalazioni al NEWS-D, predisposti dallo stesso NEWS_D ed emanati
dal Dipartimento nella forma di segnalazioni ad EUDA, informative,
allerte o comunicazioni EUDA;
aa) «segnalazione al NEWS-D», le segnalazioni relative alla
presenza di esiti «anomali» delle analisi sui campioni di nuove
sostanze psicoattive, precursori, sostanze a rischio, sostanze
ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze
stupefacenti in campioni non biologici; segnalazioni di nuove
sostanze psicoattive, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella
lista di monitoraggio intensivo in campioni biologici prelevati nei
casi clinici o forensi di intossicazione o decesso associati ai dati
clinici di anamnesi, diagnosi e terapia, effettuate, in forma
anonimizzata, dai centri collaborativi di primo e secondo livello; le
segnalazioni trasmesse dalla DCSA, sempre in qualita' di centro
collaborativo di primo livello, sulla base delle comunicazioni dei
reparti e uffici delle Forze di polizia e degli uffici antidroga
all'estero; le segnalazioni trasmesse da EUDA al Punto focale
nazionale e le segnalazioni inviate da altre organizzazioni, dagli
organismi, dagli uffici e dalle agenzie europee e internazionali
competenti;
bb) «segnalazione ad EUDA», documento di output del NEWS-D,
formulato sulla base delle risultanze del processo di raccolta,
convalida e analisi dei dati e delle informazioni nazionali sui casi
clinici di intossicazione e di decesso, sulle nuove sostanze
psicoattive, sui precursori, sulle sostanze a rischio, sulle sostanze
ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e sulle sostanze
stupefacenti, nonche' su nuovi sviluppi e sui cambiamenti di tendenza
nei consumi, effettuato dal NEWS-D e trasmesso dal Punto focale
nazionale ad EUDA nei tempi e nei modi indicati dal regolamento (UE)
2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023;
cc) «comunicazioni, informative e allerte», documenti di output
del NEWS-D, formulati sulla base delle segnalazioni al NEWS-D da
parte dei centri collaborativi e da EUDA, predisposti dai centri
collaborativi di primo livello, approvati dal Dipartimento e
trasmessi dallo stesso NEWS-D agli altri centri collaborativi di
primo e secondo livello;
dd) «dati e informazioni utili per la formulazione dei documenti
di output del NEWS-D», i dati e le informazioni, anonimizzati,
relativi a nuove sostanze psicoattive, precursori, sostanze a
rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o
sostanze stupefacenti, utili per la formulazione di allerte,
comunicazioni o informative, provenienti dai centri collaborativi di
primo e secondo livello su aspetti bio-tossicologici,
chimico-tossicologici, clinico-tossicologici nonche' emergenti dagli
accertamenti analitici condotti sulle sostanze sequestrate ai sensi
degli articoli 73 e 75 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; analoghi
dati e informazioni provenienti da EUDA, dalla DCSA sulla base delle
comunicazioni dei reparti e uffici delle Forze di polizia; qualsiasi
altra analoga informazione acquisita dalle organizzazioni, dagli
organismi, dagli uffici e dalle agenzie europee e internazionali
competenti o da fonti aperte qualificate. Sono in ogni caso esclusi i
dati personali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 1) del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016;
ee) «Testo unico in materia di sostanze stupefacenti», il testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo
unico».
a) «Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)»,
il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe di cui
all'articolo 14-bis del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di
seguito denominato «NEWS-D»;
b) «Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (European union drug
agency - EUDA)», l'Agenzia europea sulle droghe di cui all'articolo
13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2023, di seguito denominata «EUDA»;
c) «rete Reitox», la rete europea di informazione sulle droghe e
le tossicodipendenze di cui all'articolo 32 del regolamento (UE)
2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023,
formata dai Punti focali nazionali dei Paesi membri nonche' da un
Punto focale per la Commissione europea;
d) «Punto focale nazionale», il Punto focale nazionale della rete
Reitox di EUDA di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2023/1322
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, attivato
con contratto annuale sottoscritto tra la citata EUDA e il
Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze;
e) «Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre
dipendenze», il Dipartimento delle politiche contro la droga e le
altre dipendenze istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di seguito denominato «Dipartimento»;
f) «Servizio sanitario nazionale», il Servizio sanitario
nazionale istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di seguito
denominato «SSN»;
g) «Direzione centrale per i servizi antidroga», la Direzione
centrale per i servizi antidroga istituita nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con
la legge 15 gennaio 1991, n. 16, di seguito denominata «DCSA»;
h) «Istituto superiore di sanita'», l'Istituto superiore di
sanita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106, di seguito denominato «ISS»;
i) «Centri antiveleni», i Centri antiveleni di cui all'Accordo,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano n. 56/CSR del 28 febbraio 2008, di seguito denominati «CAV»;
l) «centri collaborativi di primo e secondo livello», i centri
collaborativi previsti dall'articolo 14-bis, commi 3 e 4, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990;
m) «laboratori», i laboratori di tossicologia clinica e forense,
universitari, pubblici e privati, i laboratori di tossicologia
clinica del Sistema sanitario nazionale, le strutture delle Forze di
polizia, le strutture pubbliche di base individuate con decreto del
Ministero della salute ai sensi dell'articolo 75, comma 10, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990;
n) «laboratori delle Forze di polizia», le strutture
specialistiche del Servizio polizia scientifica, i Gabinetti
interregionali e regionali di Polizia scientifica della Polizia di
stato, il Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche
(Ra.C.I.S), i Reparti carabinieri investigazioni scientifiche
(R.I.S.) e i Laboratori di analisi sostanze stupefacenti (LASS)
dell'Arma dei carabinieri;
o) «sostanze stupefacenti o psicotrope», le sostanze stupefacenti
e psicotrope, incluse nelle tabelle I, II, III e IV e nella «tabella
medicinali» allegate al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in cui
sia stata rilevata la presenza di miscele con altre sostanze
psicoattive o tossicologicamente attive, adulteranti, additivi e
sostanze da taglio pericolosi, modifiche significative delle
percentuali di purezza al dettaglio ovvero che sono oggetto di
tendenze emergenti, nuove o piu' insidiose modalita' di assunzione e
forme di consumo, ovvero ancora sequestrate con frequenza atipica
rispetto a una specifica zona geografica o mai sequestrate a livello
nazionale o unionale;
p) «sostanze a rischio», le sostanze, anche sotto forma di
miscela, non incluse nelle tabelle allegate al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990, potenzialmente oggetto di abuso o con capacita' di
indurre intossicazioni acute o croniche ovvero nuove forme di
dipendenza;
q) «nuove sostanze psicoattive» (New psychoactive substances -
NPS), le sostanze allo stato puro o contenute in preparati non
contemplate dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli
stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972, o
dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del
1971 ma che possono presentare rischi sanitari sociali analoghi a
quelli presentati dalle sostanze contemplate da tali convenzioni», ai
sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2004/757/GAI del
Consiglio del 25 ottobre 2004, come modificata dalla direttiva (UE)
2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre
2017, di seguito denominate «NPS»;
r) «sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo»,
le nuove sostanze psicoattive ricomprese nella lista di monitoraggio
intensivo elaborata da EUDA sulla base di informazioni che
evidenziano potenziali gravi rischi sociali o per la salute pubblica;
s) «precursori» sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, come definite
dall'articolo 70, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990;
t) «campioni biologici», i campioni biologici quali campioni di
sangue, plasma, urine, capelli e tessuti prelevati nei casi clinici o
forensi di intossicazione o decesso, ai fini di analisi
tossicologiche volte all'identificazione di nuove sostanze
psicoattive, precursori, sostanze a rischio, sostanze ricomprese
nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti;
u) «campioni non biologici», i campioni non biologici costituiti
da reperti di nuove sostanze psicoattive, precursori, sostanze a
rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o
sostanze stupefacenti;
v) «dati anonimizzati», i dati e le informazioni raccolti e
trasmessi mediante tecniche di anonimizzazione di cui al Parere
5/2014 del Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 29 della
direttiva 95/46/CE che impediscono o comunque non consentono piu'
l'identificazione del soggetto cui si riferiscono;
z) «documenti di output», i documenti elaborati sulla base delle
segnalazioni al NEWS-D, predisposti dallo stesso NEWS_D ed emanati
dal Dipartimento nella forma di segnalazioni ad EUDA, informative,
allerte o comunicazioni EUDA;
aa) «segnalazione al NEWS-D», le segnalazioni relative alla
presenza di esiti «anomali» delle analisi sui campioni di nuove
sostanze psicoattive, precursori, sostanze a rischio, sostanze
ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o sostanze
stupefacenti in campioni non biologici; segnalazioni di nuove
sostanze psicoattive, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella
lista di monitoraggio intensivo in campioni biologici prelevati nei
casi clinici o forensi di intossicazione o decesso associati ai dati
clinici di anamnesi, diagnosi e terapia, effettuate, in forma
anonimizzata, dai centri collaborativi di primo e secondo livello; le
segnalazioni trasmesse dalla DCSA, sempre in qualita' di centro
collaborativo di primo livello, sulla base delle comunicazioni dei
reparti e uffici delle Forze di polizia e degli uffici antidroga
all'estero; le segnalazioni trasmesse da EUDA al Punto focale
nazionale e le segnalazioni inviate da altre organizzazioni, dagli
organismi, dagli uffici e dalle agenzie europee e internazionali
competenti;
bb) «segnalazione ad EUDA», documento di output del NEWS-D,
formulato sulla base delle risultanze del processo di raccolta,
convalida e analisi dei dati e delle informazioni nazionali sui casi
clinici di intossicazione e di decesso, sulle nuove sostanze
psicoattive, sui precursori, sulle sostanze a rischio, sulle sostanze
ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e sulle sostanze
stupefacenti, nonche' su nuovi sviluppi e sui cambiamenti di tendenza
nei consumi, effettuato dal NEWS-D e trasmesso dal Punto focale
nazionale ad EUDA nei tempi e nei modi indicati dal regolamento (UE)
2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023;
cc) «comunicazioni, informative e allerte», documenti di output
del NEWS-D, formulati sulla base delle segnalazioni al NEWS-D da
parte dei centri collaborativi e da EUDA, predisposti dai centri
collaborativi di primo livello, approvati dal Dipartimento e
trasmessi dallo stesso NEWS-D agli altri centri collaborativi di
primo e secondo livello;
dd) «dati e informazioni utili per la formulazione dei documenti
di output del NEWS-D», i dati e le informazioni, anonimizzati,
relativi a nuove sostanze psicoattive, precursori, sostanze a
rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo o
sostanze stupefacenti, utili per la formulazione di allerte,
comunicazioni o informative, provenienti dai centri collaborativi di
primo e secondo livello su aspetti bio-tossicologici,
chimico-tossicologici, clinico-tossicologici nonche' emergenti dagli
accertamenti analitici condotti sulle sostanze sequestrate ai sensi
degli articoli 73 e 75 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; analoghi
dati e informazioni provenienti da EUDA, dalla DCSA sulla base delle
comunicazioni dei reparti e uffici delle Forze di polizia; qualsiasi
altra analoga informazione acquisita dalle organizzazioni, dagli
organismi, dagli uffici e dalle agenzie europee e internazionali
competenti o da fonti aperte qualificate. Sono in ogni caso esclusi i
dati personali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 1) del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016;
ee) «Testo unico in materia di sostanze stupefacenti», il testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo
unico».
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i compiti e l'organizzazione del
NEWS-D, istituito presso il Dipartimento, quale strumento di
coordinamento operativo delle informazioni di allerta, che opera
anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato
alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica e all'attuazione
delle disposizioni in materia dell'Unione europea.
NEWS-D, istituito presso il Dipartimento, quale strumento di
coordinamento operativo delle informazioni di allerta, che opera
anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato
alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica e all'attuazione
delle disposizioni in materia dell'Unione europea.
Art. 3
Obiettivi del NEWS-D
1. Il NEWS-D persegue i seguenti obiettivi:
a) individuare precocemente e valutare situazioni di potenziale
rischio, pericolo o danno per la salute pubblica correlate alla
comparsa delle sostanze di cui all'articolo 4;
b) allertare o informare i centri collaborativi e fornire
supporto al SSN al fine di prevenire e ridurre potenziali fenomeni di
abuso o di intossicazioni acute e croniche, forme di dipendenza
ovvero potenziali situazioni di rischio per la salute pubblica
associate al consumo delle sostanze di cui all'articolo 4 sul
territorio o in specifiche aree dello stesso;
c) individuare e monitorare la comparsa di tendenze emergenti,
nuove o piu' insidiose modalita' di assunzione e forme di consumo e
potenziali rischi e pericoli per la salute che ne derivano correlati
alle sostanze di cui all'articolo 4;
d) monitorare la presenza delle sostanze di cui all'articolo 4
sul territorio nazionale, mediante sia la raccolta e l'analisi delle
informazioni e dei dati contenuti nelle segnalazioni al NEWS-D sia la
trasmissione di informative, allerte e comunicazioni;
e) scambiare con il Sistema di allerta rapida sulle nuove
sostanze psicoattive (Early warning system on new psychoactive
substances - EWS) di EUDA e con il Sistema europeo di allerta sulle
droghe (European drug alert system - EDAS) le informazioni sulle
sostanze di cui all'articolo 4 attraverso il Punto focale nazionale
deputato ad effettuare le segnalazioni ad EUDA nei tempi e nei modi
indicati dagli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, nonche' a
riceve i dati e le informazioni trasmessi da EUDA per la formulazione
e la trasmissione di informative, allerte e comunicazioni;
f) supportare le azioni di contrasto relative alla diffusione e
alla cessione illecita delle sostanze di cui all'articolo 4.
a) individuare precocemente e valutare situazioni di potenziale
rischio, pericolo o danno per la salute pubblica correlate alla
comparsa delle sostanze di cui all'articolo 4;
b) allertare o informare i centri collaborativi e fornire
supporto al SSN al fine di prevenire e ridurre potenziali fenomeni di
abuso o di intossicazioni acute e croniche, forme di dipendenza
ovvero potenziali situazioni di rischio per la salute pubblica
associate al consumo delle sostanze di cui all'articolo 4 sul
territorio o in specifiche aree dello stesso;
c) individuare e monitorare la comparsa di tendenze emergenti,
nuove o piu' insidiose modalita' di assunzione e forme di consumo e
potenziali rischi e pericoli per la salute che ne derivano correlati
alle sostanze di cui all'articolo 4;
d) monitorare la presenza delle sostanze di cui all'articolo 4
sul territorio nazionale, mediante sia la raccolta e l'analisi delle
informazioni e dei dati contenuti nelle segnalazioni al NEWS-D sia la
trasmissione di informative, allerte e comunicazioni;
e) scambiare con il Sistema di allerta rapida sulle nuove
sostanze psicoattive (Early warning system on new psychoactive
substances - EWS) di EUDA e con il Sistema europeo di allerta sulle
droghe (European drug alert system - EDAS) le informazioni sulle
sostanze di cui all'articolo 4 attraverso il Punto focale nazionale
deputato ad effettuare le segnalazioni ad EUDA nei tempi e nei modi
indicati dagli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, nonche' a
riceve i dati e le informazioni trasmessi da EUDA per la formulazione
e la trasmissione di informative, allerte e comunicazioni;
f) supportare le azioni di contrasto relative alla diffusione e
alla cessione illecita delle sostanze di cui all'articolo 4.
Art. 4
Sostanze oggetto di interesse per il NEWS-D
1. Sono d'interesse del NEWS-D le NPS, i precursori, le sostanze a
rischio, le sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo
e le sostanze stupefacenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o)
riportate nelle tabelle allegate al testo unico nei casi di cui
all'articolo 5, individuate nei campioni non biologici e in quelli
biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o
decesso.
rischio, le sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo
e le sostanze stupefacenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o)
riportate nelle tabelle allegate al testo unico nei casi di cui
all'articolo 5, individuate nei campioni non biologici e in quelli
biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o
decesso.
Art. 5
Segnalazione al NEWS-D
1. Sulla base dei criteri minimi indicati nell'articolo 6, i centri
collaborativi di primo e secondo livello segnalano al NEWS-D, in
forma anonimizzata, l'identificazione di NPS, precursori, sostanze a
rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e
sostanze stupefacenti in campioni non biologici o in quelli biologici
prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso.
collaborativi di primo e secondo livello segnalano al NEWS-D, in
forma anonimizzata, l'identificazione di NPS, precursori, sostanze a
rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo e
sostanze stupefacenti in campioni non biologici o in quelli biologici
prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o decesso.
2. I reparti, uffici e laboratori delle Forze di polizia
trasmettono la segnalazione al NEWS-D per il tramite della DCSA, con
le modalita' indicate nell'articolo 18, comma 1, e nell'articolo 19,
comma 1.
trasmettono la segnalazione al NEWS-D per il tramite della DCSA, con
le modalita' indicate nell'articolo 18, comma 1, e nell'articolo 19,
comma 1.
Art. 6
Criteri minimi per le segnalazioni al NEWS-D
1. I centri collaborativi di primo e secondo livello sono tenuti
alla segnalazione al NEWS-D in presenza di campioni «anomali»
biologici e non biologici.
alla segnalazione al NEWS-D in presenza di campioni «anomali»
biologici e non biologici.
2. Si considera «anomalo» un campione non biologico che soddisfi
almeno uno tra i seguenti criteri «qualitativi» e «quantitativo».
almeno uno tra i seguenti criteri «qualitativi» e «quantitativo».
3. Si considera soddisfatto il criterio «qualitativo» quando sono
identificate:
a) NPS;
b) precursori secondo l'articolo 70 del testo unico e secondo la
legislazione europea di settore;
c) sostanze stupefacenti in cui sia stata rilevata la presenza di
miscele con altre sostanze psicoattive o tossicologicamente attive,
adulteranti, additivi e sostanze da taglio pericolosi;
d) sostanze stupefacenti che sono oggetto di tendenze emergenti,
nuove o piu' insidiose modalita' di assunzione e forme di consumo,
ovvero ancora sequestrate con frequenza atipica rispetto a una
specifica zona geografica o mai sequestrate a livello nazionale o
unionale;
e) sostanze a rischio oggetto di abuso o che hanno causato
intossicazioni acute o croniche ovvero correlate a nuove forme di
dipendenza.
identificate:
a) NPS;
b) precursori secondo l'articolo 70 del testo unico e secondo la
legislazione europea di settore;
c) sostanze stupefacenti in cui sia stata rilevata la presenza di
miscele con altre sostanze psicoattive o tossicologicamente attive,
adulteranti, additivi e sostanze da taglio pericolosi;
d) sostanze stupefacenti che sono oggetto di tendenze emergenti,
nuove o piu' insidiose modalita' di assunzione e forme di consumo,
ovvero ancora sequestrate con frequenza atipica rispetto a una
specifica zona geografica o mai sequestrate a livello nazionale o
unionale;
e) sostanze a rischio oggetto di abuso o che hanno causato
intossicazioni acute o croniche ovvero correlate a nuove forme di
dipendenza.
4. Si considera soddisfatto il criterio «quantitativo» quando e'
individuata una sostanza inclusa nelle tabelle allegate al testo
unico con valori di concentrazione superiori alle medie riportate
nella piu' recente relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 131 del
testo unico.
individuata una sostanza inclusa nelle tabelle allegate al testo
unico con valori di concentrazione superiori alle medie riportate
nella piu' recente relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 131 del
testo unico.
5. Si considera «anomalo» un campione biologico prelevato nei casi
clinici o forensi di intossicazione o decesso che contenga:
a) NPS e sostanze a rischio;
b) sostanze stupefacenti identificate in serie di casi di
intossicazione e decesso;
c) sostanze a rischio di abuso ovvero correlate a nuove forme di
dipendenza.
clinici o forensi di intossicazione o decesso che contenga:
a) NPS e sostanze a rischio;
b) sostanze stupefacenti identificate in serie di casi di
intossicazione e decesso;
c) sostanze a rischio di abuso ovvero correlate a nuove forme di
dipendenza.
Art. 7
Tempi della segnalazione
1. I laboratori, in qualita' di centri collaborativi di secondo
livello del NEWS-D, effettuano la segnalazione dei dati anomali
relativi a campioni biologici e non biologici:
a) tempestivamente e comunque senza ritardo in caso di esiti
positivi degli accertamenti analitici in relazione al criterio
qualitativo;
b) con cadenza almeno mensile, con dati aggregati, nel caso di
superamento delle soglie di concentrazione media in relazione al
criterio quantitativo.
livello del NEWS-D, effettuano la segnalazione dei dati anomali
relativi a campioni biologici e non biologici:
a) tempestivamente e comunque senza ritardo in caso di esiti
positivi degli accertamenti analitici in relazione al criterio
qualitativo;
b) con cadenza almeno mensile, con dati aggregati, nel caso di
superamento delle soglie di concentrazione media in relazione al
criterio quantitativo.
2. Gli altri centri collaborativi di primo e secondo livello
effettuano la segnalazione senza ritardo.
effettuano la segnalazione senza ritardo.
Art. 8
Modalita' di compilazione della segnalazione
1. La segnalazione e' trasmessa al NEWS-D, compilando l'apposita
scheda presente sul dispositivo informatico dedicato.
scheda presente sul dispositivo informatico dedicato.
2. In caso di campione non biologico, la scheda e' compilata con le
seguenti informazioni minime:
a) data e provincia del sequestro;
b) organo che ha effettuato il sequestro;
c) descrizione quali-quantitativa del reperto e del suo
confezionamento con riproduzione fotografica ove disponibile;
d) tecniche analitiche utilizzate;
e) sostanze identificate con annessi parametri di identificazione
come lo spettro di massa, il confronto con lo standard analitico e/o
la banca dati utilizzata, nel caso del criterio qualitativo;
f) concentrazioni anomale di principi attivi stupefacenti,
relativa percentuale di purezza e quantita' di principio attivo, nel
caso del criterio quantitativo.
seguenti informazioni minime:
a) data e provincia del sequestro;
b) organo che ha effettuato il sequestro;
c) descrizione quali-quantitativa del reperto e del suo
confezionamento con riproduzione fotografica ove disponibile;
d) tecniche analitiche utilizzate;
e) sostanze identificate con annessi parametri di identificazione
come lo spettro di massa, il confronto con lo standard analitico e/o
la banca dati utilizzata, nel caso del criterio qualitativo;
f) concentrazioni anomale di principi attivi stupefacenti,
relativa percentuale di purezza e quantita' di principio attivo, nel
caso del criterio quantitativo.
3. In caso di campione biologico, la scheda e' compilata con le
seguenti informazioni minime:
a) data e regione dell'intossicazione o decesso;
b) dati utili e necessari per circostanziare i casi di
intossicazioni o decesso;
c) risultati analitici confermati qualitativamente e, se
possibile, quantitativamente;
d) interpretazione e valutazione clinica e tossicologica dei
dati;
e) tracciati analitici, ove disponibili.
seguenti informazioni minime:
a) data e regione dell'intossicazione o decesso;
b) dati utili e necessari per circostanziare i casi di
intossicazioni o decesso;
c) risultati analitici confermati qualitativamente e, se
possibile, quantitativamente;
d) interpretazione e valutazione clinica e tossicologica dei
dati;
e) tracciati analitici, ove disponibili.
4. La segnalazione puo' contenere una valutazione in ordine al
potenziale di rischio tossicologico per la salute predisposta dal
laboratorio o dal servizio clinico che effettua la segnalazione e
qualsiasi altro dato o informazione ritenuto utile per il
perseguimento degli obiettivi del NEWS-D indicati nell'articolo 3.
potenziale di rischio tossicologico per la salute predisposta dal
laboratorio o dal servizio clinico che effettua la segnalazione e
qualsiasi altro dato o informazione ritenuto utile per il
perseguimento degli obiettivi del NEWS-D indicati nell'articolo 3.
Art. 9
Processo di allerta
1. Il processo di funzionamento del NEWS-D si basa sulle seguenti
fasi:
a) raccolta da parte del dispositivo informatico dedicato delle
segnalazioni al NEWS-D, di cui all'articolo 5;
b) invio della segnalazione all'ISS, centro collaborativo di
primo livello referente per gli aspetti bio-tossicologici e
chimico-tossicologici, ai CAV designati, referenti per gli aspetti
clinico-tossicologici, per la verifica e la convalida dei dati e
delle informazioni di competenza e alla DCSA. In questa fase, nel
caso in cui i laboratori non abbiano la possibilita' di effettuare
analisi di conferma, l'ISS e i CAV designati, per il tramite del
NEWS-D, possono richiedere l'acquisizione di campioni della medesima
sostanza in sequestro oggetto di segnalazione alla DCSA, in caso di
sequestro ai sensi dell'articolo 73 del testo unico, o al laboratorio
che ha eseguito gli accertamenti, ai sensi dell'articolo 75 dello
stesso testo unico. Analoga richiesta puo' essere rivolta al
laboratorio che ha effettuato le analisi dei campioni biologici, se
questo non ha la possibilita' di effettuare analisi di conferma;
c) valutazione bio-tossicologica, chimico-tossicologica,
clinico-tossicologica e determinazione della pericolosita' attraverso
l'analisi e l'approfondimento congiunto dei dati e delle informazioni
da parte dei tre centri collaborativi di primo livello che al termine
individuano la tipologia del documento di output;
d) elaborazione del documento di output da parte dei centri
collaborativi di primo livello nell'ambito delle rispettive
competenze;
e) approvazione del documento di output da parte del
Dipartimento;
f) diramazione del documento di output a cura del NEWS-D verso i
centri collaborativi di primo e secondo livello e sulla base di una
valutazione dell'urgenza e del grado di pericolosita', verso altri
specifici destinatari e il SSN. Alla diramazione del documento di
output del NEWS-D agli uffici, reparti e laboratori delle Forze di
polizia si provvede per il tramite della DCSA;
g) monitoraggio degli esiti.
fasi:
a) raccolta da parte del dispositivo informatico dedicato delle
segnalazioni al NEWS-D, di cui all'articolo 5;
b) invio della segnalazione all'ISS, centro collaborativo di
primo livello referente per gli aspetti bio-tossicologici e
chimico-tossicologici, ai CAV designati, referenti per gli aspetti
clinico-tossicologici, per la verifica e la convalida dei dati e
delle informazioni di competenza e alla DCSA. In questa fase, nel
caso in cui i laboratori non abbiano la possibilita' di effettuare
analisi di conferma, l'ISS e i CAV designati, per il tramite del
NEWS-D, possono richiedere l'acquisizione di campioni della medesima
sostanza in sequestro oggetto di segnalazione alla DCSA, in caso di
sequestro ai sensi dell'articolo 73 del testo unico, o al laboratorio
che ha eseguito gli accertamenti, ai sensi dell'articolo 75 dello
stesso testo unico. Analoga richiesta puo' essere rivolta al
laboratorio che ha effettuato le analisi dei campioni biologici, se
questo non ha la possibilita' di effettuare analisi di conferma;
c) valutazione bio-tossicologica, chimico-tossicologica,
clinico-tossicologica e determinazione della pericolosita' attraverso
l'analisi e l'approfondimento congiunto dei dati e delle informazioni
da parte dei tre centri collaborativi di primo livello che al termine
individuano la tipologia del documento di output;
d) elaborazione del documento di output da parte dei centri
collaborativi di primo livello nell'ambito delle rispettive
competenze;
e) approvazione del documento di output da parte del
Dipartimento;
f) diramazione del documento di output a cura del NEWS-D verso i
centri collaborativi di primo e secondo livello e sulla base di una
valutazione dell'urgenza e del grado di pericolosita', verso altri
specifici destinatari e il SSN. Alla diramazione del documento di
output del NEWS-D agli uffici, reparti e laboratori delle Forze di
polizia si provvede per il tramite della DCSA;
g) monitoraggio degli esiti.
2. Gli esiti delle fasi di cui al comma 1, lettere b) e c), che
hanno per oggetto NPS, possono costituire elementi utili per la
formazione del parere richiesto all'ISS ai sensi dell'articolo 13,
comma 5, del testo unico.
hanno per oggetto NPS, possono costituire elementi utili per la
formazione del parere richiesto all'ISS ai sensi dell'articolo 13,
comma 5, del testo unico.
Art. 10
Comunicazione, informative e allerta
1. Al termine della fase di valutazione prevista dall'articolo 9,
comma 1, lettera c), i centri collaborativi di primo livello
referenti per gli aspetti bio-tossicologici, chimico-tossicologici,
clinico-tossicologici e la DCSA stabiliscono la tipologia di
documento di output del NEWS-D.
comma 1, lettera c), i centri collaborativi di primo livello
referenti per gli aspetti bio-tossicologici, chimico-tossicologici,
clinico-tossicologici e la DCSA stabiliscono la tipologia di
documento di output del NEWS-D.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b), il NEWS-D, a seconda del grado di urgenza e del
contenuto, dirama:
a) la «comunicazione EUDA», quale documento, a cadenza mensile, a
carattere di non urgenza, finalizzato alla condivisione di dati e
informazioni sulle NPS notificate in Europa nel mese precedente e
segnalate al NEWS-D da EUDA, allo scopo di tenere aggiornati i centri
collaborativi di primo e secondo livello sulla comparsa delle
predette NPS nel territorio unionale;
b) l'«informativa», quale documento a carattere di non urgenza
finalizzato a condividere con i centri collaborativi e il SSN,
limitatamente a servizi non clinici e non inclusi nel contesto
dell'urgenza, dati e informazioni utili su NPS, precursori, sostanze
a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo
o sostanze stupefacenti rilevate in campioni non biologici segnalati
al NEWS-D dagli stessi centri collaborativi di primo e secondo
livello o da EUDA o da altre organizzazioni, organismi, uffici e
agenzie europee e internazionali;
c) l'«informativa rapida», quale documento a carattere di non
urgenza ma da adottarsi nei casi in cui si ravvisa un rischio
«emergente» per la salute pubblica, non di tale livello da allertare
il settore dell'urgenza, relativo alla individuazione di NPS,
sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio
intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni non biologici
segnalati al NEWS-D dai centri collaborativi di primo e secondo
livello o da EUDA o da altre organizzazioni, organismi, uffici e
agenzie europee e internazionali;
d) l'«allerta», quale documento a carattere di urgenza finalizzato
a informare tempestivamente e comunque senza ritardo i centri
collaborativi, il SSN nonche' gli altri enti e le istituzioni da
individuarsi a seconda della necessita' su dati e informazioni
segnalati al NEWS-D dagli stessi centri collaborativi di primo e
secondo livello o da EUDA. L'allerta e' graduata, secondo il seguente
ordine crescente in base al grado di rischio per la salute pubblica:
1) allerta di grado 1: qualora si tratti di un rischio
«potenziale» per la salute pubblica determinato dalla individuazione
di NPS, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di
monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni
biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o
decesso nel territorio unionale o internazionale;
2) allerta di grado 2: qualora si tratti di un rischio
«moderato» per la salute pubblica determinato dalla individuazione di
NPS, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di
monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni
non biologici o in quelli biologici prelevati nei casi clinici o
forensi di intossicazione nel territorio nazionale, in grado di
provocare disturbi temporanei o permanenti non letali;
3) allerta di grado 3: qualora si tratti di un rischio
«elevato» per la salute pubblica determinato dalla individuazione di
NPS, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di
monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni
non biologici o in quelli biologici prelevati nei casi clinici o
forensi di decesso nel territorio nazionale. L'adozione dell'allerta
di grado 3 e' giustificata anche in assenza di decessi, qualora
l'intossicazione correlata alle sostanze di cui al primo periodo
evidenzi, per frequenza e gravita', un impatto significativo e in
crescita sulla salute pubblica.
1, lettera b), il NEWS-D, a seconda del grado di urgenza e del
contenuto, dirama:
a) la «comunicazione EUDA», quale documento, a cadenza mensile, a
carattere di non urgenza, finalizzato alla condivisione di dati e
informazioni sulle NPS notificate in Europa nel mese precedente e
segnalate al NEWS-D da EUDA, allo scopo di tenere aggiornati i centri
collaborativi di primo e secondo livello sulla comparsa delle
predette NPS nel territorio unionale;
b) l'«informativa», quale documento a carattere di non urgenza
finalizzato a condividere con i centri collaborativi e il SSN,
limitatamente a servizi non clinici e non inclusi nel contesto
dell'urgenza, dati e informazioni utili su NPS, precursori, sostanze
a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio intensivo
o sostanze stupefacenti rilevate in campioni non biologici segnalati
al NEWS-D dagli stessi centri collaborativi di primo e secondo
livello o da EUDA o da altre organizzazioni, organismi, uffici e
agenzie europee e internazionali;
c) l'«informativa rapida», quale documento a carattere di non
urgenza ma da adottarsi nei casi in cui si ravvisa un rischio
«emergente» per la salute pubblica, non di tale livello da allertare
il settore dell'urgenza, relativo alla individuazione di NPS,
sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio
intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni non biologici
segnalati al NEWS-D dai centri collaborativi di primo e secondo
livello o da EUDA o da altre organizzazioni, organismi, uffici e
agenzie europee e internazionali;
d) l'«allerta», quale documento a carattere di urgenza finalizzato
a informare tempestivamente e comunque senza ritardo i centri
collaborativi, il SSN nonche' gli altri enti e le istituzioni da
individuarsi a seconda della necessita' su dati e informazioni
segnalati al NEWS-D dagli stessi centri collaborativi di primo e
secondo livello o da EUDA. L'allerta e' graduata, secondo il seguente
ordine crescente in base al grado di rischio per la salute pubblica:
1) allerta di grado 1: qualora si tratti di un rischio
«potenziale» per la salute pubblica determinato dalla individuazione
di NPS, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di
monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni
biologici prelevati nei casi clinici o forensi di intossicazione o
decesso nel territorio unionale o internazionale;
2) allerta di grado 2: qualora si tratti di un rischio
«moderato» per la salute pubblica determinato dalla individuazione di
NPS, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di
monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni
non biologici o in quelli biologici prelevati nei casi clinici o
forensi di intossicazione nel territorio nazionale, in grado di
provocare disturbi temporanei o permanenti non letali;
3) allerta di grado 3: qualora si tratti di un rischio
«elevato» per la salute pubblica determinato dalla individuazione di
NPS, sostanze a rischio, sostanze ricomprese nella lista di
monitoraggio intensivo o sostanze stupefacenti rilevate in campioni
non biologici o in quelli biologici prelevati nei casi clinici o
forensi di decesso nel territorio nazionale. L'adozione dell'allerta
di grado 3 e' giustificata anche in assenza di decessi, qualora
l'intossicazione correlata alle sostanze di cui al primo periodo
evidenzi, per frequenza e gravita', un impatto significativo e in
crescita sulla salute pubblica.
3. Il documento di cui ai commi 1 e 2, prima della diramazione, e'
approvato dal Dipartimento.
approvato dal Dipartimento.
Art. 11
Compiti del Dipartimento
1. Il Dipartimento coordina il NEWS-D e puo' individuare, con atto
del capo del Dipartimento, il soggetto pubblico o l'ente pubblico, di
cui avvalersi per la gestione del NEWS-D, tra quelli operanti nel
settore delle tossicodipendenze e in possesso di adeguate conoscenze
sulle NPS e sulle sostanze stupefacenti, nonche' in collegamento con
i sistemi nazionali e internazionali di monitoraggio per le droghe.
del capo del Dipartimento, il soggetto pubblico o l'ente pubblico, di
cui avvalersi per la gestione del NEWS-D, tra quelli operanti nel
settore delle tossicodipendenze e in possesso di adeguate conoscenze
sulle NPS e sulle sostanze stupefacenti, nonche' in collegamento con
i sistemi nazionali e internazionali di monitoraggio per le droghe.
2. Il Dipartimento, attraverso il Punto focale nazionale, recepisce
le segnalazioni provenienti da EUDA o da altre organizzazioni, dagli
organismi, dagli uffici e dalle agenzie europee e internazionali
competenti e le inserisce nel dispositivo informatico dedicato.
le segnalazioni provenienti da EUDA o da altre organizzazioni, dagli
organismi, dagli uffici e dalle agenzie europee e internazionali
competenti e le inserisce nel dispositivo informatico dedicato.
3. Il Dipartimento, attraverso il Punto focale nazionale, mette a
disposizione di EUDA o di altre organizzazioni, organismi, uffici e
agenzie europee e internazionali competenti in materia, i dati e le
informazioni del NEWS-D, al fine di assolvere ai compiti previsti
negli articoli 8 e 13 del regolamento (EU) 2023/1322 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023 istitutivo di EUDA.
disposizione di EUDA o di altre organizzazioni, organismi, uffici e
agenzie europee e internazionali competenti in materia, i dati e le
informazioni del NEWS-D, al fine di assolvere ai compiti previsti
negli articoli 8 e 13 del regolamento (EU) 2023/1322 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023 istitutivo di EUDA.
4. Il capo del Dipartimento adotta i provvedimenti di cui agli
articoli 12, comma 2, 16, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del presente
decreto.
articoli 12, comma 2, 16, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del presente
decreto.
Art. 12
Consulenza delle associazioni scientifiche
1. Al fine di potenziare l'efficacia e l'efficienza operativa del
NEWS-D, il Dipartimento si avvale della consulenza delle associazioni
scientifiche del settore tossicologico forense, operanti nei seguenti
ambiti:
a) formulazioni di pareri su questioni scientifiche riguardanti
le intossicazioni o decessi da NPS; cluster di intossicazioni; NPS;
le sostanze d'abuso che per percentuali di purezza, modalita' di
assunzione o sostanze da taglio siano particolarmente pericolose; i
precursori; le sostanze a rischio; le sostanze ricomprese nella lista
di monitoraggio intensivo e le sostanze stupefacenti; i nuovi
sviluppi e cambiamenti di tendenza nei consumi;
b) interpretazione di casi di interesse tossicologico forense;
c) realizzazione di flussi informativi sui decessi
droga-correlati e sulle intossicazioni non mortali da sostanze
stupefacenti o tossiche nonche' sulle sostanze stupefacenti
circolanti sul territorio italiano;
d) attivita' di ricerca tossicologica forense;
e) attivita' analitiche tossicologico forensi volte al supporto
delle attivita' di cui sopra;
f) aggiornamento dei criteri minimi di cui all'articolo 6;
g) predisposizione di contributi informativi concernente i dati
relativi ai decessi droga correlati, ai controlli ai sensi degli
articoli 186 e 187 del nuovo codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, effettuati in ambito ospedaliero,
ad intossicazioni non mortali d'interesse tossicologico forense.
NEWS-D, il Dipartimento si avvale della consulenza delle associazioni
scientifiche del settore tossicologico forense, operanti nei seguenti
ambiti:
a) formulazioni di pareri su questioni scientifiche riguardanti
le intossicazioni o decessi da NPS; cluster di intossicazioni; NPS;
le sostanze d'abuso che per percentuali di purezza, modalita' di
assunzione o sostanze da taglio siano particolarmente pericolose; i
precursori; le sostanze a rischio; le sostanze ricomprese nella lista
di monitoraggio intensivo e le sostanze stupefacenti; i nuovi
sviluppi e cambiamenti di tendenza nei consumi;
b) interpretazione di casi di interesse tossicologico forense;
c) realizzazione di flussi informativi sui decessi
droga-correlati e sulle intossicazioni non mortali da sostanze
stupefacenti o tossiche nonche' sulle sostanze stupefacenti
circolanti sul territorio italiano;
d) attivita' di ricerca tossicologica forense;
e) attivita' analitiche tossicologico forensi volte al supporto
delle attivita' di cui sopra;
f) aggiornamento dei criteri minimi di cui all'articolo 6;
g) predisposizione di contributi informativi concernente i dati
relativi ai decessi droga correlati, ai controlli ai sensi degli
articoli 186 e 187 del nuovo codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, effettuati in ambito ospedaliero,
ad intossicazioni non mortali d'interesse tossicologico forense.
2. Le associazioni scientifiche di cui al comma 1 sono individuate
con atto del capo del Dipartimento e operano attraverso la
sottoscrizione di protocolli o accordi di collaborazione.
con atto del capo del Dipartimento e operano attraverso la
sottoscrizione di protocolli o accordi di collaborazione.
3. I dati e le informazioni nonche' i contributi informativi di cui
al comma 1, lettera g), elaborati sotto forma di analisi statistiche
aggregate e anonimizzate, possono essere utilizzati dal Dipartimento
per l'inserimento nella relazione al Parlamento sui dati relativi
allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 131
del testo unico.
al comma 1, lettera g), elaborati sotto forma di analisi statistiche
aggregate e anonimizzate, possono essere utilizzati dal Dipartimento
per l'inserimento nella relazione al Parlamento sui dati relativi
allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 131
del testo unico.
Art. 13
Rapporti con EUDA
1. In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento (EU) 2023/1322
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023,
istitutivo di EUDA, il Punto focale nazionale, attraverso il NEWS-D,
assicura il collegamento con il Sistema di allerta rapida sulle nuove
sostanze psicoattive (EWS) di cui all'articolo 8 del regolamento (EU)
2023/1322 e con il Sistema europeo di allerta sulle droghe (EDAS) di
cui all'articolo 13 del medesimo regolamento nonche' con i sistemi di
allerta nazionali dei Paesi membri.
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023,
istitutivo di EUDA, il Punto focale nazionale, attraverso il NEWS-D,
assicura il collegamento con il Sistema di allerta rapida sulle nuove
sostanze psicoattive (EWS) di cui all'articolo 8 del regolamento (EU)
2023/1322 e con il Sistema europeo di allerta sulle droghe (EDAS) di
cui all'articolo 13 del medesimo regolamento nonche' con i sistemi di
allerta nazionali dei Paesi membri.
2. Il Punto focale nazionale trasmette ad EUDA la segnalazione
predisposta dal NEWS-D sulla base delle risultanze del processo di
raccolta, convalida e analisi dei dati e delle informazioni nazionali
su casi clinici di intossicazione o decesso, sulle NPS, sui
precursori, sulle sostanze a rischio, sulle sostanze ricomprese nella
lista di monitoraggio intensivo e sulle sostanze stupefacenti,
nonche' su nuovi sviluppi e sui cambiamenti di tendenza nei consumi,
nei tempi e con le modalita' indicati dal regolamento (UE) 2023/1322
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023.
predisposta dal NEWS-D sulla base delle risultanze del processo di
raccolta, convalida e analisi dei dati e delle informazioni nazionali
su casi clinici di intossicazione o decesso, sulle NPS, sui
precursori, sulle sostanze a rischio, sulle sostanze ricomprese nella
lista di monitoraggio intensivo e sulle sostanze stupefacenti,
nonche' su nuovi sviluppi e sui cambiamenti di tendenza nei consumi,
nei tempi e con le modalita' indicati dal regolamento (UE) 2023/1322
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023.
3. Il NEWS-D, attraverso il Punto focale nazionale, riceve le
segnalazioni di EUDA relative alle NPS:
a) a carattere di urgenza, finalizzate alla predisposizione di
un'allerta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d);
b) periodiche, finalizzate alla condivisione di dati e
informazioni su casi clinici di intossicazione e decesso nonche'
sulle NPS identificate in Europa nel mese precedente allo scopo di
tenere aggiornati i centri collaborativi di primo e secondo livello
sulla comparsa delle predette NPS nel territorio unionale;
c) concernenti le sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio
intensivo.
segnalazioni di EUDA relative alle NPS:
a) a carattere di urgenza, finalizzate alla predisposizione di
un'allerta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d);
b) periodiche, finalizzate alla condivisione di dati e
informazioni su casi clinici di intossicazione e decesso nonche'
sulle NPS identificate in Europa nel mese precedente allo scopo di
tenere aggiornati i centri collaborativi di primo e secondo livello
sulla comparsa delle predette NPS nel territorio unionale;
c) concernenti le sostanze ricomprese nella lista di monitoraggio
intensivo.
Art. 14
Concorso dell'ISS
1. L'ISS, in qualita' di centro collaborativo di primo livello,
riceve dal NEWS-D i dati e le informazioni provenienti dai centri
collaborativi di primo e secondo livello su aspetti bio-tossicologici
e chimico-tossicologici relativi alle NPS, alle sostanze a rischio e
alle sostanze stupefacenti.
riceve dal NEWS-D i dati e le informazioni provenienti dai centri
collaborativi di primo e secondo livello su aspetti bio-tossicologici
e chimico-tossicologici relativi alle NPS, alle sostanze a rischio e
alle sostanze stupefacenti.
2. Con la presa in carico delle segnalazioni di cui al comma 1,
l'ISS:
a) effettua la verifica e la convalida dei dati e delle
informazioni contenute nella segnalazione, anche attraverso le
analisi di conferma effettuate nei casi e con le modalita' indicate
all'articolo 9, comma 1, lettera b);
b) collabora e supporta il centro referente per gli aspetti
clinico-tossicologici e la DCSA nella predisposizione del documento
da sottoporre alla valutazione congiunta dei centri collaborativi di
primo livello;
c) effettua la valutazione bio-tossicologica e
chimico-tossicologica, la convalida, l'analisi e l'approfondimento
dei dati e delle informazioni, unitamente agli altri centri
collaborativi di primo livello;
d) individua, in collaborazione con gli altri centri
collaborativi di primo livello, la tipologia di documento di output
del NEWS-D.
l'ISS:
a) effettua la verifica e la convalida dei dati e delle
informazioni contenute nella segnalazione, anche attraverso le
analisi di conferma effettuate nei casi e con le modalita' indicate
all'articolo 9, comma 1, lettera b);
b) collabora e supporta il centro referente per gli aspetti
clinico-tossicologici e la DCSA nella predisposizione del documento
da sottoporre alla valutazione congiunta dei centri collaborativi di
primo livello;
c) effettua la valutazione bio-tossicologica e
chimico-tossicologica, la convalida, l'analisi e l'approfondimento
dei dati e delle informazioni, unitamente agli altri centri
collaborativi di primo livello;
d) individua, in collaborazione con gli altri centri
collaborativi di primo livello, la tipologia di documento di output
del NEWS-D.
Art. 15
Acquisizione e distribuzione ai centri collaborativi di standard di
NPS
NPS
1. Il Dipartimento demanda all'ISS l'acquisizione, in forma
centralizzata, e la distribuzione, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 28, ai laboratori aderenti al NEWS-D degli standard
analitici di NPS, sostanze a rischio e sostanze stupefacenti al fine
di implementare la capacita' di identificazione analitica dei
laboratori stessi in campioni biologici e non biologici.
centralizzata, e la distribuzione, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 28, ai laboratori aderenti al NEWS-D degli standard
analitici di NPS, sostanze a rischio e sostanze stupefacenti al fine
di implementare la capacita' di identificazione analitica dei
laboratori stessi in campioni biologici e non biologici.
Art. 16
Concorso dei CAV
1. I CAV in grado di assicurare un'operativita' per l'intera
giornata, con propri laboratori interni e con capacita' analitiche
nel settore delle sostanze di cui all'articolo 4, raccolgono e
ricevono, in qualita' di centro collaborativo di primo livello, i
dati e le informazioni provenienti dai centri collaborativi di primo
e secondo livello su aspetti clinico-tossicologici relativi a
intossicazioni e decessi dovuti alle NPS, alle sostanze a rischio e
alle sostanze stupefacenti.
giornata, con propri laboratori interni e con capacita' analitiche
nel settore delle sostanze di cui all'articolo 4, raccolgono e
ricevono, in qualita' di centro collaborativo di primo livello, i
dati e le informazioni provenienti dai centri collaborativi di primo
e secondo livello su aspetti clinico-tossicologici relativi a
intossicazioni e decessi dovuti alle NPS, alle sostanze a rischio e
alle sostanze stupefacenti.
2. Per poter svolgere i compiti di centro collaborativo di primo
livello, i CAV designati devono possedere i seguenti requisiti e
assicurare lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) operativita' continua e garantita per l'intera giornata
(24/24) e per l'intera settimana (7/7) ai fini della consulenza
specialistica per la gestione, interpretazione e valutazione clinica,
la diagnosi e il trattamento dei casi di intossicazione provocata
dalle sostanze di cui all'articolo 4, con raccolta dei dati necessari
per la caratterizzazione delle diverse intossicazioni e per
l'individuazione dei rischi e degli effetti sull'uomo;
b) disponibilita' di laboratori specialistici per le analisi
chimico-tossicologiche di screening e di conferma dei casi di
intossicazione provocate dalle sostanze di cui all'articolo 4 e da
altre sostanze concausali;
c) attivita' clinica specialistica per la valutazione e lo studio
di casi complessi di intossicazione correlati alle sostanze di cui
all'articolo 4;
d) competenza specialistica clinico-tossicologica nel campo delle
NPS;
e) competenze scientifiche in grado di assicurare attivita' di
ricerca, clinica e sperimentale, sui problemi di salute correlati
all'uso di NPS.
livello, i CAV designati devono possedere i seguenti requisiti e
assicurare lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) operativita' continua e garantita per l'intera giornata
(24/24) e per l'intera settimana (7/7) ai fini della consulenza
specialistica per la gestione, interpretazione e valutazione clinica,
la diagnosi e il trattamento dei casi di intossicazione provocata
dalle sostanze di cui all'articolo 4, con raccolta dei dati necessari
per la caratterizzazione delle diverse intossicazioni e per
l'individuazione dei rischi e degli effetti sull'uomo;
b) disponibilita' di laboratori specialistici per le analisi
chimico-tossicologiche di screening e di conferma dei casi di
intossicazione provocate dalle sostanze di cui all'articolo 4 e da
altre sostanze concausali;
c) attivita' clinica specialistica per la valutazione e lo studio
di casi complessi di intossicazione correlati alle sostanze di cui
all'articolo 4;
d) competenza specialistica clinico-tossicologica nel campo delle
NPS;
e) competenze scientifiche in grado di assicurare attivita' di
ricerca, clinica e sperimentale, sui problemi di salute correlati
all'uso di NPS.
3. I CAV che presentino le caratteristiche di cui al comma 2, sono
designati quali centri collaborativi di primo livello per gli aspetti
clinico-tossicologici, con atto del capo del Dipartimento che ne
definisce anche le competenze areali.
designati quali centri collaborativi di primo livello per gli aspetti
clinico-tossicologici, con atto del capo del Dipartimento che ne
definisce anche le competenze areali.
4. Il Dipartimento, anche in deroga alle disposizioni contenute nel
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, stipula convenzioni e contratti con i CAV in possesso
dei requisiti di cui al comma 2.
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, stipula convenzioni e contratti con i CAV in possesso
dei requisiti di cui al comma 2.
5. Con la presa in carico delle segnalazioni di cui al comma 1, i
CAV designati:
a) effettuano la verifica della correttezza e della completezza
dei dati e delle informazioni contenute nella segnalazione e la loro
convalida, anche attraverso le analisi di conferma svolte nei casi e
con le modalita' indicate nell'articolo 9, comma 1, lettera b);
b) effettuano la valutazione specialistica clinico-tossicologica,
la convalida, l'analisi e l'approfondimento dei dati e delle
informazioni, unitamente agli altri centri collaborativi di primo
livello;
c) individuano, in collaborazione con gli altri centri
collaborativi di primo livello, la tipologia di documento di output
del NEWS-D.
CAV designati:
a) effettuano la verifica della correttezza e della completezza
dei dati e delle informazioni contenute nella segnalazione e la loro
convalida, anche attraverso le analisi di conferma svolte nei casi e
con le modalita' indicate nell'articolo 9, comma 1, lettera b);
b) effettuano la valutazione specialistica clinico-tossicologica,
la convalida, l'analisi e l'approfondimento dei dati e delle
informazioni, unitamente agli altri centri collaborativi di primo
livello;
c) individuano, in collaborazione con gli altri centri
collaborativi di primo livello, la tipologia di documento di output
del NEWS-D.
Art. 17
Concorso della DCSA nello sviluppo del NEWS-D
1. La DCSA, in qualita' di centro collaborativo di primo livello,
concorre, con la sua struttura centrale e periferica costituita dagli
uffici antidroga all'estero di cui all'articolo 11 del testo unico,
allo sviluppo, nazionale e di cooperazione internazionale, del
NEWS-D, proponendo al Dipartimento iniziative organizzative,
strumentali, normative e progettuali.
concorre, con la sua struttura centrale e periferica costituita dagli
uffici antidroga all'estero di cui all'articolo 11 del testo unico,
allo sviluppo, nazionale e di cooperazione internazionale, del
NEWS-D, proponendo al Dipartimento iniziative organizzative,
strumentali, normative e progettuali.
Art. 18
Coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa
del NEWS-D
del NEWS-D
1. I reparti e uffici delle Forze di polizia comunicano alla DCSA
dati e informazioni utili per le finalita' del NEWS-D, corredati da
elementi di situazione ostensibili relativi alla presenza sul
territorio di fenomeni o circostanze di interesse. La DCSA verifica e
completa con eventuali risultanze disponibili i dati e le
informazioni di cui al primo periodo e li trasmette al NEWS-D.
dati e informazioni utili per le finalita' del NEWS-D, corredati da
elementi di situazione ostensibili relativi alla presenza sul
territorio di fenomeni o circostanze di interesse. La DCSA verifica e
completa con eventuali risultanze disponibili i dati e le
informazioni di cui al primo periodo e li trasmette al NEWS-D.
2. Gli uffici e i reparti delle Forze di polizia trasmettono alla
DCSA, senza ritardo, le comunicazioni afferenti ai sequestri di
sostanze stupefacenti e psicotrope effettuati ai sensi degli articoli
73 e 75 del testo unico. All'esito degli accertamenti tossicologici
di cui all'articolo 75, comma 3, del testo unico, gli uffici e i
reparti delle Forze di polizia inviano alla DCSA i relativi rapporti
analitici ai fini del monitoraggio del mercato illecito delle
sostanze stupefacenti.
DCSA, senza ritardo, le comunicazioni afferenti ai sequestri di
sostanze stupefacenti e psicotrope effettuati ai sensi degli articoli
73 e 75 del testo unico. All'esito degli accertamenti tossicologici
di cui all'articolo 75, comma 3, del testo unico, gli uffici e i
reparti delle Forze di polizia inviano alla DCSA i relativi rapporti
analitici ai fini del monitoraggio del mercato illecito delle
sostanze stupefacenti.
3. La DCSA provvede alla diramazione delle allerte e informative
nonche' delle altre comunicazioni d'interesse ricevute dal NEWS-D
agli uffici, ai reparti e ai laboratori delle Forze di polizia.
nonche' delle altre comunicazioni d'interesse ricevute dal NEWS-D
agli uffici, ai reparti e ai laboratori delle Forze di polizia.
Art. 19
Raccolta di dati e informazioni utili per la formulazione di allerte
o informative emergenti dagli esami chimico-tossicologici condotti
dai laboratori delle Forze di polizia
o informative emergenti dagli esami chimico-tossicologici condotti
dai laboratori delle Forze di polizia
1. I laboratori delle Forze di polizia, in caso di individuazione
di NPS, di sostanze a rischio o di sostanze stupefacenti di cui
all'articolo 4, inoltrano la segnalazione prevista dall'articolo 5
alla DCSA che la trasmette al NEWS-D, completata con eventuali
risultanze disponibili.
di NPS, di sostanze a rischio o di sostanze stupefacenti di cui
all'articolo 4, inoltrano la segnalazione prevista dall'articolo 5
alla DCSA che la trasmette al NEWS-D, completata con eventuali
risultanze disponibili.
2. Qualora i dati e le informazioni di cui al comma 1 e
all'articolo 18, comma 1 provengano da sequestri effettuati nei casi
di cui all'articolo 73 del testo unico o da attivita' investigative,
gli uffici, i reparti e i laboratori delle Forze di polizia
procedenti, ove ritenuto necessario, acquisiscono preventivamente il
nulla osta dell'autorita' giudiziaria alla segnalazione dei dati e
delle informazioni al NEWS-D.
all'articolo 18, comma 1 provengano da sequestri effettuati nei casi
di cui all'articolo 73 del testo unico o da attivita' investigative,
gli uffici, i reparti e i laboratori delle Forze di polizia
procedenti, ove ritenuto necessario, acquisiscono preventivamente il
nulla osta dell'autorita' giudiziaria alla segnalazione dei dati e
delle informazioni al NEWS-D.
Art. 20
Richiesta di dati e informazioni per la valutazione del rischio
1. La DCSA, in qualita' di centro collaborativo di primo livello,
riceve dal NEWS-D i dati e le informazioni provenienti dai centri
collaborativi di primo e secondo livello, al fine di concorrere alla
procedura indicata nell'articolo 9, comma 1, lettera c), e fornisce,
ove disponibili, dati e informazioni per la valutazione del rischio
connesso alla diffusione delle sostanze indicate nell'articolo 4.
riceve dal NEWS-D i dati e le informazioni provenienti dai centri
collaborativi di primo e secondo livello, al fine di concorrere alla
procedura indicata nell'articolo 9, comma 1, lettera c), e fornisce,
ove disponibili, dati e informazioni per la valutazione del rischio
connesso alla diffusione delle sostanze indicate nell'articolo 4.
2. A tal fine puo' trasmettere, a richiesta del NEWS-D:
a) propri elaborati contenenti informazioni supplementari di
carattere statistico;
b) elementi informativi ostensibili in ordine ai sequestri e
all'insistenza sul territorio di fenomeni criminali o pregiudizievoli
per la sicurezza pubblica connessi alle sostanze d'interesse del
NEWS-D;
c) dati relativi a pregresse identificazioni sul territorio
nazionale delle NPS e delle sostanze stupefacenti nei casi di
sequestro;
d) elementi informativi per la descrizione di fenomeni di consumo
e l'evoluzione dei relativi modelli di consumo acquisiti anche
mediante la rete internet.
a) propri elaborati contenenti informazioni supplementari di
carattere statistico;
b) elementi informativi ostensibili in ordine ai sequestri e
all'insistenza sul territorio di fenomeni criminali o pregiudizievoli
per la sicurezza pubblica connessi alle sostanze d'interesse del
NEWS-D;
c) dati relativi a pregresse identificazioni sul territorio
nazionale delle NPS e delle sostanze stupefacenti nei casi di
sequestro;
d) elementi informativi per la descrizione di fenomeni di consumo
e l'evoluzione dei relativi modelli di consumo acquisiti anche
mediante la rete internet.
3. I dati e le informazioni di cui al comma 2 sono acquisiti dagli
archivi della DCSA o da quelli degli uffici, reparti e laboratori
delle Forze di polizia, ovvero dalle attivita' di monitoraggio della
rete internet.
archivi della DCSA o da quelli degli uffici, reparti e laboratori
delle Forze di polizia, ovvero dalle attivita' di monitoraggio della
rete internet.
4. Al termine della fase di valutazione prevista dall'articolo 9,
comma 1, lettera c), la DCSA stabilisce con i centri collaborativi di
primo livello referenti per gli aspetti bio-tossicologici,
chimico-tossicologici e clinico-tossicologici, la tipologia di
documento di output del NEWS-D.
comma 1, lettera c), la DCSA stabilisce con i centri collaborativi di
primo livello referenti per gli aspetti bio-tossicologici,
chimico-tossicologici e clinico-tossicologici, la tipologia di
documento di output del NEWS-D.
5. La DCSA, su richiesta del NEWS-D, fornisce altresi' dati e
informazioni di specifico interesse dello stesso NEWS-D provenienti
dagli uffici antidroga all'estero, di cui all'articolo 11 del testo
unico, ovvero acquisiti nell'ambito di accordi e intese sottoscritti
dalla stessa DCSA con le rispettive autorita' dei Paesi terzi. A
richiesta del Dipartimento e per le esigenze del NEWS-D, l'ufficio
antidroga all'estero con sede in Lisbona, per il tramite della DCSA,
assicura il collegamento con il Sistema di allerta rapida sulle nuove
sostanze psicoattive (EWS) di EUDA e con il Sistema europeo di
allerta sulle droghe (EDAS).
informazioni di specifico interesse dello stesso NEWS-D provenienti
dagli uffici antidroga all'estero, di cui all'articolo 11 del testo
unico, ovvero acquisiti nell'ambito di accordi e intese sottoscritti
dalla stessa DCSA con le rispettive autorita' dei Paesi terzi. A
richiesta del Dipartimento e per le esigenze del NEWS-D, l'ufficio
antidroga all'estero con sede in Lisbona, per il tramite della DCSA,
assicura il collegamento con il Sistema di allerta rapida sulle nuove
sostanze psicoattive (EWS) di EUDA e con il Sistema europeo di
allerta sulle droghe (EDAS).
6. La DCSA, anche per il tramite dei reparti e uffici delle Forze
di polizia, puo' richiedere all'autorita' giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 88 del testo unico, la consegna di campioni di sostanze
stupefacenti sequestrate, laddove emerga un interesse specifico del
NEWS-D, per le esigenze di conferma e approfondimento analitico, di
studio e di ricerca.
di polizia, puo' richiedere all'autorita' giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 88 del testo unico, la consegna di campioni di sostanze
stupefacenti sequestrate, laddove emerga un interesse specifico del
NEWS-D, per le esigenze di conferma e approfondimento analitico, di
studio e di ricerca.
7. La DCSA puo' richiedere al NEWS-D informazioni e notizie nella
disponibilita' dello stesso NEWS-D per l'assolvimento dei propri
compiti istituzionali.
disponibilita' dello stesso NEWS-D per l'assolvimento dei propri
compiti istituzionali.
Art. 21
Centri collaborativi di secondo livello
1. Sono centri collaborativi di secondo livello i soggetti indicati
nell'articolo 14-bis, comma 4, del testo unico.
nell'articolo 14-bis, comma 4, del testo unico.
2. Per poter essere riconosciuti, con atto del capo del
Dipartimento, come centri collaborativi di secondo livello, i
soggetti privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e
della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, lettera g) del testo unico devono
soddisfare i seguenti criteri:
a) possedere l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale
rispettivamente ai sensi degli articoli 116 e 117 del testo unico;
b) dimostrare competenza nel campo delle sostanze stupefacenti e
delle NPS, anche attraverso attivita' formative, progettuali o di
ricerca gia' svolte;
c) partecipare a reti di collaborazione nazionali o regionali per
la condivisione di dati, esperienze e buone pratiche.
Dipartimento, come centri collaborativi di secondo livello, i
soggetti privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e
della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, lettera g) del testo unico devono
soddisfare i seguenti criteri:
a) possedere l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale
rispettivamente ai sensi degli articoli 116 e 117 del testo unico;
b) dimostrare competenza nel campo delle sostanze stupefacenti e
delle NPS, anche attraverso attivita' formative, progettuali o di
ricerca gia' svolte;
c) partecipare a reti di collaborazione nazionali o regionali per
la condivisione di dati, esperienze e buone pratiche.
3. Per poter essere riconosciuti, con atto del capo del
Dipartimento, come centri collaborativi di secondo livello, i
laboratori privati di cui all'articolo 14-bis, comma 4, lettera g)
del testo unico devono soddisfare i seguenti criteri:
a) disporre di competenze tecnico-scientifiche adeguate,
comprovate da esperienze pregresse o collaborazioni, al fine di
assicurare la valutazione dei dati e delle informazioni provenienti
dai casi identificati;
b) dimostrare capacita' organizzativa nella raccolta e
conservazione dei campioni biologici e non biologici, anche mediante
protocolli operativi condivisi;
c) avere adottato procedure standardizzate per assicurare
qualita', tracciabilita' e confrontabilita' delle analisi;
d) partecipare a programmi di qualita' esterna o
inter-laboratorio, per garantire l'affidabilita' dei risultati.
Dipartimento, come centri collaborativi di secondo livello, i
laboratori privati di cui all'articolo 14-bis, comma 4, lettera g)
del testo unico devono soddisfare i seguenti criteri:
a) disporre di competenze tecnico-scientifiche adeguate,
comprovate da esperienze pregresse o collaborazioni, al fine di
assicurare la valutazione dei dati e delle informazioni provenienti
dai casi identificati;
b) dimostrare capacita' organizzativa nella raccolta e
conservazione dei campioni biologici e non biologici, anche mediante
protocolli operativi condivisi;
c) avere adottato procedure standardizzate per assicurare
qualita', tracciabilita' e confrontabilita' delle analisi;
d) partecipare a programmi di qualita' esterna o
inter-laboratorio, per garantire l'affidabilita' dei risultati.
4. I centri collaborativi di secondo livello che ne fanno richiesta
sono autorizzati all'accesso al dispositivo informatico del NEWS-D
dal Dipartimento che stabilisce i privilegi di operativita' di
ciascuno.
sono autorizzati all'accesso al dispositivo informatico del NEWS-D
dal Dipartimento che stabilisce i privilegi di operativita' di
ciascuno.
5. I centri collaborativi di secondo livello aderenti al NEWS-D,
fatto salvo quanto stabilito negli articoli 18, comma 1, e 19, comma
1, effettuano le segnalazioni di cui all'articolo 5 secondo le
modalita' di trasmissione stabilite dal dispositivo informatico
nonche' nei tempi e nei modi previsti dal presente decreto.
fatto salvo quanto stabilito negli articoli 18, comma 1, e 19, comma
1, effettuano le segnalazioni di cui all'articolo 5 secondo le
modalita' di trasmissione stabilite dal dispositivo informatico
nonche' nei tempi e nei modi previsti dal presente decreto.
Art. 22
Requisiti minimi
1. Si applica ai laboratori dei centri collaborativi di secondo
livello la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
direttoriale del Ministero della salute 23 giugno 2025, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2025, concernente il
possesso dei requisiti minimi indicati nell'allegato I al predetto
decreto.
livello la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
direttoriale del Ministero della salute 23 giugno 2025, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2025, concernente il
possesso dei requisiti minimi indicati nell'allegato I al predetto
decreto.
2. L'ISS, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, puo'
effettuare, a campione, i controlli per la verifica del possesso dei
requisiti minimi indicati nel comma 1.
effettuare, a campione, i controlli per la verifica del possesso dei
requisiti minimi indicati nel comma 1.
Art. 23
Avvalimento
1. Nelle more del perfezionamento della procedura di individuazione
di cui all'articolo 11, comma 1, il Dipartimento si avvale dell'ISS
per la gestione del NEWS-D.
di cui all'articolo 11, comma 1, il Dipartimento si avvale dell'ISS
per la gestione del NEWS-D.
2. L'ISS, per conto del Dipartimento:
a) coordina il NEWS-D, assicurando il flusso informativo e
gestendo le fasi del processo di allerta di cui all'articolo 9;
b) gestisce il dispositivo informatico dedicato;
c) cura la formazione e l'aggiornamento delle mailing list dei
centri collaborativi e degli altri destinatari dei documenti di
output;
d) raccoglie, inserisce nel NEWS-D e trasmette ai centri
collaborativi di primo livello le segnalazioni provenienti da EUDA e
da altre organizzazioni, dagli organismi, dagli uffici e dalle
agenzie europee e internazionali competenti;
e) assicura il coordinamento operativo dei dati e delle
informazioni utili per il NEWS-D;
f) elabora i documenti di output del NEWS-D nei casi di
competenza;
g) dirama, dopo l'approvazione del Dipartimento, i documenti di
output del NEWS-D;
h) supporta il Punto focale nazionale con la predisposizione dei
documenti da trasmettere ad EUDA relativi a:
1) segnalazioni di NPS e di sostanze stupefacenti mai
individuate sul territorio nazionale in casi di sequestro o in casi
di intossicazione o decesso;
2) segnalazioni di NPS ricomprese nella lista di monitoraggio
intensivo redatta e periodicamente aggiornata da EUDA;
3) riscontro in Italia di fenomeni o sostanze oggetto di
segnalazione da parte di EUDA;
i) acquisisce, in forma centralizzata, e distribuisce, nei limiti
delle disponibilita', ai laboratori aderenti al NEWS-D gli standard
analitici di NPS, sostanze a rischio e sostanze stupefacenti;
l) predispone annualmente il contributo informativo concernente i
dati e le informazioni contenute nel NEWS-D da inserire nella
Relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 131 del testo unico.
a) coordina il NEWS-D, assicurando il flusso informativo e
gestendo le fasi del processo di allerta di cui all'articolo 9;
b) gestisce il dispositivo informatico dedicato;
c) cura la formazione e l'aggiornamento delle mailing list dei
centri collaborativi e degli altri destinatari dei documenti di
output;
d) raccoglie, inserisce nel NEWS-D e trasmette ai centri
collaborativi di primo livello le segnalazioni provenienti da EUDA e
da altre organizzazioni, dagli organismi, dagli uffici e dalle
agenzie europee e internazionali competenti;
e) assicura il coordinamento operativo dei dati e delle
informazioni utili per il NEWS-D;
f) elabora i documenti di output del NEWS-D nei casi di
competenza;
g) dirama, dopo l'approvazione del Dipartimento, i documenti di
output del NEWS-D;
h) supporta il Punto focale nazionale con la predisposizione dei
documenti da trasmettere ad EUDA relativi a:
1) segnalazioni di NPS e di sostanze stupefacenti mai
individuate sul territorio nazionale in casi di sequestro o in casi
di intossicazione o decesso;
2) segnalazioni di NPS ricomprese nella lista di monitoraggio
intensivo redatta e periodicamente aggiornata da EUDA;
3) riscontro in Italia di fenomeni o sostanze oggetto di
segnalazione da parte di EUDA;
i) acquisisce, in forma centralizzata, e distribuisce, nei limiti
delle disponibilita', ai laboratori aderenti al NEWS-D gli standard
analitici di NPS, sostanze a rischio e sostanze stupefacenti;
l) predispone annualmente il contributo informativo concernente i
dati e le informazioni contenute nel NEWS-D da inserire nella
Relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 131 del testo unico.
3. L'ISS, in qualita' di gestore del NEWS-D, agisce in nome e per
conto del Dipartimento.
conto del Dipartimento.
Art. 24
Proprieta' dei dati
1. I dati e le informazioni contenute nella segnalazione di cui
all'articolo 5 sono di proprieta' del centro collaborativo di primo o
secondo livello che effettua la segnalazione.
all'articolo 5 sono di proprieta' del centro collaborativo di primo o
secondo livello che effettua la segnalazione.
2. I dati e le informazioni contenuti nel dispositivo informatico
dedicato e destinati alla formulazione dei documenti di output del
NEWS-D sono di proprieta' del Dipartimento e del centro collaborativo
di primo o secondo livello che ha effettuato la segnalazione di cui
all'articolo 5.
dedicato e destinati alla formulazione dei documenti di output del
NEWS-D sono di proprieta' del Dipartimento e del centro collaborativo
di primo o secondo livello che ha effettuato la segnalazione di cui
all'articolo 5.
Art. 25
Trattamento dei dati
1. Il NEWS-D raccoglie e trasmette dati anonimizzati in conformita'
alle tecniche di anonimizzazione e non contiene dati personali nel
rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) 2016/679, ivi
compresi quelli relativi ai casi di intossicazione e decesso.
alle tecniche di anonimizzazione e non contiene dati personali nel
rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) 2016/679, ivi
compresi quelli relativi ai casi di intossicazione e decesso.
2. I dati e le informazioni contenuti nel dispositivo informatico
dedicato e destinati alla formulazione dei documenti di output del
NEWS-D potranno essere utilizzati esclusivamente per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
dedicato e destinati alla formulazione dei documenti di output del
NEWS-D potranno essere utilizzati esclusivamente per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.
Art. 26
Utilizzazione dei risultati, pubblicazioni di studi e ricerche
1. I dati e le informazioni del NEWS-D, riepilogati in appositi
documenti di sintesi, sono pubblicati annualmente nella relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, di cui all'articolo 131 del testo unico.
documenti di sintesi, sono pubblicati annualmente nella relazione al
Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, di cui all'articolo 131 del testo unico.
2. Eventuali pubblicazioni, contenenti i dati di cui all'articolo
24 e i documenti di output del NEWS-D dovranno fare esplicitamente
menzione della fonte e sono subordinate all'autorizzazione da parte
del Dipartimento e del centro collaborativo che ha effettato la
segnalazione.
24 e i documenti di output del NEWS-D dovranno fare esplicitamente
menzione della fonte e sono subordinate all'autorizzazione da parte
del Dipartimento e del centro collaborativo che ha effettato la
segnalazione.
3. Restano comunque escluse ipotesi di sfruttamento economico di
elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nel dispositivo
informatico dedicato.
elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nel dispositivo
informatico dedicato.
Art. 27
Divulgazione dei risultati a mezzo stampa o canali digitali
1. La divulgazione, a mezzo stampa o attraverso canali di
comunicazione anche digitale, dei dati nella disponibilita' del
NEWS-D dovra' ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento,
sentita la DCSA per i dati provenienti dai reparti, uffici e
laboratori delle Forze di polizia.
comunicazione anche digitale, dei dati nella disponibilita' del
NEWS-D dovra' ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento,
sentita la DCSA per i dati provenienti dai reparti, uffici e
laboratori delle Forze di polizia.
Art. 28
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri gia' nella
disponibilita' del Dipartimento per la specifica esigenza e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 luglio 2026
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri
Mantovano
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2318
finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri gia' nella
disponibilita' del Dipartimento per la specifica esigenza e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 luglio 2026
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri
Mantovano
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2318