Testo originario
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente titolo reca disposizioni in materia di utilizzo di
sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e
comandi delle Forze di Polizia, in relazione alle specifiche funzioni
esercitate, coerentemente con le norme e i principi del regolamento
(UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132.
sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e
comandi delle Forze di Polizia, in relazione alle specifiche funzioni
esercitate, coerentemente con le norme e i principi del regolamento
(UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano nel rispetto
dei diritti fondamentali e delle liberta' garantite dalla
Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, nonche' dei principi di
proporzionalita', di non discriminazione, di sorveglianza umana e di
trasparenza di cui all'articolo 3 della legge n. 132 del 2025.
dei diritti fondamentali e delle liberta' garantite dalla
Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, nonche' dei principi di
proporzionalita', di non discriminazione, di sorveglianza umana e di
trasparenza di cui all'articolo 3 della legge n. 132 del 2025.
3. Il presente titolo non comporta nuovi obblighi rispetto a quelli
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi e i modelli di
intelligenza artificiale utilizzati nelle attivita' e per le
finalita' di polizia.
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi e i modelli di
intelligenza artificiale utilizzati nelle attivita' e per le
finalita' di polizia.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) «regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti
(CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858,
(UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE)
2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza
artificiale);
b) «legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante
«Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza
artificiale»;
c) «sistema di IA»: un sistema di intelligenza artificiale
definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
d) «pratiche vietate»: le pratiche di IA vietate a norma
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689;
e) «sistema di IA ad alto rischio»: un sistema di IA classificato
ad alto rischio, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE)
2024/1689 in combinato disposto con il suo allegato III;
f) «categorie particolari di dati personali»: le categorie di
dati di cui all'articolo 3, punto 37), del regolamento (UE)
2024/1689;
g) «dati relativi a condanne penali e reati»: i dati personali di
cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
h) «dati operativi sensibili»: i dati relativi ad attivita' di
prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati,
indicati dall'articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2024/1689;
i) «output»: previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni
generate da un sistema di IA ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del
regolamento (UE) 2024/1689;
l) «scraping non mirato»: l'estrazione e la raccolta
automatizzata e indiscriminata, su larga scala, mediante l'utilizzo
di un sistema di intelligenza artificiale, di immagini facciali dalla
rete internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, allo
scopo di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale;
m) «Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale»:
l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge 23 settembre 2025, n. 132;
n) «Garante»: il Garante per la protezione dei dati personali,
istituito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
o) «Forze di polizia»: le Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121;
p) «attivita' di polizia»: le attivita' di contrasto definite
dall'articolo 3, punto 46), del regolamento (UE) 1689/2024, svolte,
nell'esercizio delle rispettive attribuzioni e funzioni, dagli
organi, uffici e comandi delle Forze di polizia;
q) «finalita' di polizia»: i fini di prevenzione, indagine,
accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza
pubblica e la prevenzione delle stesse, richiamati nei punti 45) e
46) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1689/2024, e per i quali
sono svolte le attivita' di polizia di cui alla lettera s);
a) «regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti
(CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858,
(UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE)
2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza
artificiale);
b) «legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante
«Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza
artificiale»;
c) «sistema di IA»: un sistema di intelligenza artificiale
definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;
d) «pratiche vietate»: le pratiche di IA vietate a norma
dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689;
e) «sistema di IA ad alto rischio»: un sistema di IA classificato
ad alto rischio, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE)
2024/1689 in combinato disposto con il suo allegato III;
f) «categorie particolari di dati personali»: le categorie di
dati di cui all'articolo 3, punto 37), del regolamento (UE)
2024/1689;
g) «dati relativi a condanne penali e reati»: i dati personali di
cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
h) «dati operativi sensibili»: i dati relativi ad attivita' di
prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati,
indicati dall'articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2024/1689;
i) «output»: previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni
generate da un sistema di IA ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del
regolamento (UE) 2024/1689;
l) «scraping non mirato»: l'estrazione e la raccolta
automatizzata e indiscriminata, su larga scala, mediante l'utilizzo
di un sistema di intelligenza artificiale, di immagini facciali dalla
rete internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, allo
scopo di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale;
m) «Autorita' nazionali per l'intelligenza artificiale»:
l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (ACN), ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge 23 settembre 2025, n. 132;
n) «Garante»: il Garante per la protezione dei dati personali,
istituito dal codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
o) «Forze di polizia»: le Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121;
p) «attivita' di polizia»: le attivita' di contrasto definite
dall'articolo 3, punto 46), del regolamento (UE) 1689/2024, svolte,
nell'esercizio delle rispettive attribuzioni e funzioni, dagli
organi, uffici e comandi delle Forze di polizia;
q) «finalita' di polizia»: i fini di prevenzione, indagine,
accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza
pubblica e la prevenzione delle stesse, richiamati nei punti 45) e
46) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1689/2024, e per i quali
sono svolte le attivita' di polizia di cui alla lettera s);
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 23
settembre 2025, n. 132, e all'articolo 3 del regolamento (UE)
2024/1689.
applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della legge 23
settembre 2025, n. 132, e all'articolo 3 del regolamento (UE)
2024/1689.
Art. 3
Ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e
utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le
attivita' di polizia
utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale per le
attivita' di polizia
1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'addestramento,
l'adozione, l'applicazione, la convalida e l'utilizzo di sistemi e
modelli di intelligenza artificiale per le attivita' e le finalita'
delle Forze di polizia avvengono nel rispetto dei diritti
fondamentali e delle liberta' previste dalla Costituzione, del
diritto dell'Unione europea e dei principi di cui all'articolo 3
della legge IA, secondo un approccio antropocentrico, proporzionato e
fondato sul rischio, che tenga conto della classificazione dei
sistemi di IA e delle diverse categorie di interessati.
l'adozione, l'applicazione, la convalida e l'utilizzo di sistemi e
modelli di intelligenza artificiale per le attivita' e le finalita'
delle Forze di polizia avvengono nel rispetto dei diritti
fondamentali e delle liberta' previste dalla Costituzione, del
diritto dell'Unione europea e dei principi di cui all'articolo 3
della legge IA, secondo un approccio antropocentrico, proporzionato e
fondato sul rischio, che tenga conto della classificazione dei
sistemi di IA e delle diverse categorie di interessati.
2. Le attivita' di ricerca, sperimentazione, sviluppo e
addestramento sono orientate al perseguimento della funzionalita' e
dell'affidabilita' operativa dei sistemi e dei modelli di IA
destinati a essere utilizzati dalle Forze di polizia, nella
prospettiva di migliorare l'apporto tecnologico dell'intelligenza
artificiale alle valutazioni e alle decisioni umane nella relativa
attivita'.
addestramento sono orientate al perseguimento della funzionalita' e
dell'affidabilita' operativa dei sistemi e dei modelli di IA
destinati a essere utilizzati dalle Forze di polizia, nella
prospettiva di migliorare l'apporto tecnologico dell'intelligenza
artificiale alle valutazioni e alle decisioni umane nella relativa
attivita'.
3. Le Forze di polizia, in conformita' con l'assetto istituzionale
vigente e nell'ambito delle proprie competenze, utilizzano i sistemi
e i modelli di intelligenza artificiale e i relativi output in
funzione strumentale e di supporto alle relative attivita' di
polizia, allo scopo di incrementarne l'efficacia e l'efficienza.
vigente e nell'ambito delle proprie competenze, utilizzano i sistemi
e i modelli di intelligenza artificiale e i relativi output in
funzione strumentale e di supporto alle relative attivita' di
polizia, allo scopo di incrementarne l'efficacia e l'efficienza.
4. L'utilizzo dei sistemi e dei modelli di IA nell'attivita' di
polizia, conformemente agli obblighi stabiliti dal regolamento IA e
fermo restando quanto previsto dal comma 5 in ordine alla
sorveglianza umana sui sistemi di IA ad alto rischio, deve prevedere
adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle
elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e
provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, nel
rispetto dell'autonomia e delle sfere di competenza dei procedimenti
decisionali degli appartenenti alle Forze di polizia. La revisione e'
effettuata da personale individuato dalle procedure interne di
ciascuna Forza di polizia ed e' documentata in modo da assicurarne la
tracciabilita'.
polizia, conformemente agli obblighi stabiliti dal regolamento IA e
fermo restando quanto previsto dal comma 5 in ordine alla
sorveglianza umana sui sistemi di IA ad alto rischio, deve prevedere
adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle
elaborazioni automatiche prima del loro impiego in atti e
provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, nel
rispetto dell'autonomia e delle sfere di competenza dei procedimenti
decisionali degli appartenenti alle Forze di polizia. La revisione e'
effettuata da personale individuato dalle procedure interne di
ciascuna Forza di polizia ed e' documentata in modo da assicurarne la
tracciabilita'.
5. Le Forze di Polizia assicurano che per i sistemi di IA ad alto
rischio la sorveglianza umana sia effettiva e conforme a quanto
previsto dall'articolo 14 del regolamento IA e che il personale
preposto possieda le necessarie competenze e formazione al fine di
prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza e
i diritti fondamentali.
rischio la sorveglianza umana sia effettiva e conforme a quanto
previsto dall'articolo 14 del regolamento IA e che il personale
preposto possieda le necessarie competenze e formazione al fine di
prevenire e ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza e
i diritti fondamentali.
6. Il trattamento di dati personali nelle attivita' di cui al comma
1, incluse le categorie particolari di dati personali, i dati
operativi sensibili e i dati relativi a condanne penali e reati nella
disponibilita' delle Forze di polizia in forza di norme di legge o
regolamentari ovvero di atti amministrativi generali, e' svolto nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ferme restando
le specifiche disposizioni dettate dal regolamento IA per i sistemi
ad alto rischio e quelle contenute nel capo III del presente titolo.
1, incluse le categorie particolari di dati personali, i dati
operativi sensibili e i dati relativi a condanne penali e reati nella
disponibilita' delle Forze di polizia in forza di norme di legge o
regolamentari ovvero di atti amministrativi generali, e' svolto nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ferme restando
le specifiche disposizioni dettate dal regolamento IA per i sistemi
ad alto rischio e quelle contenute nel capo III del presente titolo.
7. Le attivita' di cui al presente articolo sono effettuate senza
nuovi od ulteriori obblighi rispetto a quanto disposto dal
regolamento IA, ferme restando le esclusioni previste dallo stesso
regolamento.
nuovi od ulteriori obblighi rispetto a quanto disposto dal
regolamento IA, ferme restando le esclusioni previste dallo stesso
regolamento.
Art. 4
Collaborazione nell'ambito della ricerca e sperimentazione
scientifica finalizzata alla realizzazione di sistemi e modelli di
intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia
scientifica finalizzata alla realizzazione di sistemi e modelli di
intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia
1. Le Forze di polizia, nell'ambito di specifici progetti di
ricerca e sperimentazione scientifica volti alla realizzazione di
sistemi di intelligenza artificiale o di dispositivi che utilizzano
tecnologie di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia,
possono attivare collaborazioni con universita', enti di ricerca e
soggetti pubblici e privati, anche per il tramite di societa' in
house o di societa' a totale partecipazione pubblica controllate
dallo Stato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in
materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
ricerca e sperimentazione scientifica volti alla realizzazione di
sistemi di intelligenza artificiale o di dispositivi che utilizzano
tecnologie di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia,
possono attivare collaborazioni con universita', enti di ricerca e
soggetti pubblici e privati, anche per il tramite di societa' in
house o di societa' a totale partecipazione pubblica controllate
dallo Stato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in
materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
2. Il trattamento di dati per le finalita' di cui al comma 1 e'
svolto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, con la previsione di apposite clausole che escludano, in
particolare, la condivisione di dati operativi sensibili e
l'acquisizione o l'utilizzazione, anche indirette, da parte dei
soggetti con i quali sono attivate le collaborazioni, di sistemi di
IA e delle relative risorse hardware e software o di dispositivi
integrati con componenti di IA che siano stati addestrati per
l'attivita' di polizia, fatto salvo il ricorso a dati sintetici
ovvero a dati reali sottoposti a tecniche di mascheramento o di
pseudonimizzazione.
svolto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, con la previsione di apposite clausole che escludano, in
particolare, la condivisione di dati operativi sensibili e
l'acquisizione o l'utilizzazione, anche indirette, da parte dei
soggetti con i quali sono attivate le collaborazioni, di sistemi di
IA e delle relative risorse hardware e software o di dispositivi
integrati con componenti di IA che siano stati addestrati per
l'attivita' di polizia, fatto salvo il ricorso a dati sintetici
ovvero a dati reali sottoposti a tecniche di mascheramento o di
pseudonimizzazione.
3. I rapporti di collaborazione di cui al comma 1 disciplinano
espressamente la titolarita' dei diritti di proprieta' intellettuale,
industriale e di sfruttamento economico dei risultati della ricerca,
dei modelli derivati, dei dati di addestramento e del software, nel
rispetto del codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dell'articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della normativa
di settore applicabile. I medesimi rapporti individuano altresi', nel
rispetto del decreto legislativo n. 51 del 2018, i ruoli svolti dai
soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, specificando
quando gli stessi operano quali titolari, contitolari o responsabili
del trattamento e disciplinando i relativi obblighi e
responsabilita', anche con riferimento alle misure di sicurezza e
alla documentazione delle operazioni di trattamento. E' in ogni caso
assicurata la titolarita' in capo alle Forze di polizia dei modelli
addestrati su dati operativi sensibili.
espressamente la titolarita' dei diritti di proprieta' intellettuale,
industriale e di sfruttamento economico dei risultati della ricerca,
dei modelli derivati, dei dati di addestramento e del software, nel
rispetto del codice della proprieta' industriale di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dell'articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della normativa
di settore applicabile. I medesimi rapporti individuano altresi', nel
rispetto del decreto legislativo n. 51 del 2018, i ruoli svolti dai
soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, specificando
quando gli stessi operano quali titolari, contitolari o responsabili
del trattamento e disciplinando i relativi obblighi e
responsabilita', anche con riferimento alle misure di sicurezza e
alla documentazione delle operazioni di trattamento. E' in ogni caso
assicurata la titolarita' in capo alle Forze di polizia dei modelli
addestrati su dati operativi sensibili.
Art. 5
Sviluppo, realizzazione e prova di determinati sistemi di IA per
finalita' di polizia negli spazi di sperimentazione normativa
finalita' di polizia negli spazi di sperimentazione normativa
1. Il presente articolo costituisce base giuridica ai sensi
dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento IA, nonche' del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, per il trattamento di dati
personali, inclusi i dati relativi a reati e le categorie particolari
di dati di cui all'articolo 3, punto 37), dello stesso regolamento
IA, effettuato dalle Forze di polizia nell'ambito di spazi di
sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale, quando tale
trattamento e' necessario per finalita' di polizia.
dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento IA, nonche' del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, per il trattamento di dati
personali, inclusi i dati relativi a reati e le categorie particolari
di dati di cui all'articolo 3, punto 37), dello stesso regolamento
IA, effettuato dalle Forze di polizia nell'ambito di spazi di
sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale, quando tale
trattamento e' necessario per finalita' di polizia.
2. La partecipazione delle Forze di polizia agli spazi di
sperimentazione di cui al comma 1 e' finalizzata allo sviluppo, alla
realizzazione e alla prova di sistemi di IA, in particolare ad alto
rischio, destinati alle attivita' di polizia, nel rispetto della
protezione dei dati personali e della tutela dei diritti e delle
liberta' fondamentali.
sperimentazione di cui al comma 1 e' finalizzata allo sviluppo, alla
realizzazione e alla prova di sistemi di IA, in particolare ad alto
rischio, destinati alle attivita' di polizia, nel rispetto della
protezione dei dati personali e della tutela dei diritti e delle
liberta' fondamentali.
3. Negli spazi di cui al presente articolo, la sperimentazione
avviene nel rispetto delle condizioni cumulativamente previste
dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento IA, prevede il
coinvolgimento del Garante laddove la stessa comporti, per il suo
funzionamento, il trattamento di dati personali, ed e' oggetto di
collaborazione e raccordo con le Autorita' nazionali per
l'intelligenza artificiale, fermo restando la tutela dei dati
operativi sensibili e l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del
trattamento degli stessi da parte delle amministrazioni competenti.
avviene nel rispetto delle condizioni cumulativamente previste
dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento IA, prevede il
coinvolgimento del Garante laddove la stessa comporti, per il suo
funzionamento, il trattamento di dati personali, ed e' oggetto di
collaborazione e raccordo con le Autorita' nazionali per
l'intelligenza artificiale, fermo restando la tutela dei dati
operativi sensibili e l'esclusiva titolarita' e responsabilita' del
trattamento degli stessi da parte delle amministrazioni competenti.
4. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorita' nazionali
per l'intelligenza artificiale, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Garante, sono definite le modalita' di coordinamento tra lo spazio di
sperimentazione di cui all'articolo 57 del regolamento IA e le
attivita' del presente articolo.
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta delle Autorita' nazionali
per l'intelligenza artificiale, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Garante, sono definite le modalita' di coordinamento tra lo spazio di
sperimentazione di cui all'articolo 57 del regolamento IA e le
attivita' del presente articolo.
Art. 6
Formazione del personale di polizia
1. Le Forze di polizia provvedono ad attivare, presso i rispettivi
istituti di formazione, specifici corsi in materia di intelligenza
artificiale applicata alle attivita' di polizia, secondo modalita'
stabilite da ciascuna amministrazione nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
istituti di formazione, specifici corsi in materia di intelligenza
artificiale applicata alle attivita' di polizia, secondo modalita'
stabilite da ciascuna amministrazione nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
2. I corsi di cui al comma 1 assicurano, in attuazione
dell'articolo 4 del regolamento IA, il conseguimento dei seguenti
risultati formativi minimi:
a) comprensione dei principi di funzionamento e delle
potenzialita' dei sistemi di intelligenza artificiale, con
particolare riferimento alle loro applicazioni nelle attivita' di
polizia;
b) conoscenza dei limiti, dei bias e degli errori dei sistemi di
intelligenza artificiale, con specifica attenzione al riconoscimento
biometrico e all'analisi predittiva;
c) capacita' di interpretazione critica degli output dei sistemi
di intelligenza artificiale e consapevolezza del ruolo della
sorveglianza umana qualificata;
d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di
responsabilita' connesse all'utilizzo dei sistemi di intelligenza
artificiale a fini di polizia, con specifico riferimento alla
disciplina di cui al regolamento IA, al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
e) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza connessi
all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche con
riferimento alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
dell'articolo 4 del regolamento IA, il conseguimento dei seguenti
risultati formativi minimi:
a) comprensione dei principi di funzionamento e delle
potenzialita' dei sistemi di intelligenza artificiale, con
particolare riferimento alle loro applicazioni nelle attivita' di
polizia;
b) conoscenza dei limiti, dei bias e degli errori dei sistemi di
intelligenza artificiale, con specifica attenzione al riconoscimento
biometrico e all'analisi predittiva;
c) capacita' di interpretazione critica degli output dei sistemi
di intelligenza artificiale e consapevolezza del ruolo della
sorveglianza umana qualificata;
d) consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di
responsabilita' connesse all'utilizzo dei sistemi di intelligenza
artificiale a fini di polizia, con specifico riferimento alla
disciplina di cui al regolamento IA, al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
e) consapevolezza dei rischi di cybersicurezza connessi
all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche con
riferimento alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
3. I risultati formativi di cui al comma 2, lettere b), c) ed e),
sono assicurati nell'ambito degli specifici corsi concernenti i
sistemi di IA ad alto rischio in uso nelle attivita' di polizia
ovvero destinati a essere utilizzati nelle medesime attivita'.
sono assicurati nell'ambito degli specifici corsi concernenti i
sistemi di IA ad alto rischio in uso nelle attivita' di polizia
ovvero destinati a essere utilizzati nelle medesime attivita'.
Art. 7
Etichettatura, filtraggio e categorizzazione di dati biometrici
nell'attivita' di polizia
nell'attivita' di polizia
1. Nell'ambito delle attivita' di polizia, l'etichettatura, il
filtraggio o la categorizzazione di set di dati biometrici acquisiti
in conformita' alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, lettera g), del regolamento IA, sono consentiti a
condizione che:
a) non siano finalizzati a inferire o dedurre le caratteristiche
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento IA;
b) siano funzionali ad attivita' di comparazione o ricerca ovvero
ad ulteriori attivita', comunque effettuate conformemente alla
normativa vigente ed esclusivamente per finalita' di polizia;
c) non costituiscano l'unico fondamento di decisioni che
producono effetti giuridici nei confronti di persone fisiche;
d) il titolare del trattamento adotti misure idonee a prevenire
il reimpiego dei dati e dei risultati per finalita' incompatibili con
quelle per cui sono stati raccolti.
filtraggio o la categorizzazione di set di dati biometrici acquisiti
in conformita' alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, lettera g), del regolamento IA, sono consentiti a
condizione che:
a) non siano finalizzati a inferire o dedurre le caratteristiche
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento IA;
b) siano funzionali ad attivita' di comparazione o ricerca ovvero
ad ulteriori attivita', comunque effettuate conformemente alla
normativa vigente ed esclusivamente per finalita' di polizia;
c) non costituiscano l'unico fondamento di decisioni che
producono effetti giuridici nei confronti di persone fisiche;
d) il titolare del trattamento adotti misure idonee a prevenire
il reimpiego dei dati e dei risultati per finalita' incompatibili con
quelle per cui sono stati raccolti.
2. Il trattamento di dati personali nelle attivita' di cui al comma
1 tiene conto, ai fini dell'adempimento dei connessi obblighi
previsti dal regolamento IA, della classificazione dei sistemi di IA,
avuto riguardo anche agli orientamenti della Commissione europea
sull'attuazione pratica del regolamento IA, ai sensi degli articoli
6, paragrafo 5, e 96, dello stesso regolamento, ed e' svolto nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 51.
1 tiene conto, ai fini dell'adempimento dei connessi obblighi
previsti dal regolamento IA, della classificazione dei sistemi di IA,
avuto riguardo anche agli orientamenti della Commissione europea
sull'attuazione pratica del regolamento IA, ai sensi degli articoli
6, paragrafo 5, e 96, dello stesso regolamento, ed e' svolto nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 51.
Art. 8
Sistemi di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica
remota in tempo reale per finalita' di prevenzione, nonche' di
ricerca delle persone scomparse e delle vittime di specifici reati
remota in tempo reale per finalita' di prevenzione, nonche' di
ricerca delle persone scomparse e delle vittime di specifici reati
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 359-ter del codice
di procedura penale, introdotto dall'articolo 13 del presente
decreto, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per
l'identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici
o aperti al pubblico da parte degli organi, uffici e comandi delle
Forze di polizia e' ammesso per le finalita' di prevenzione di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera h), punto ii), del
regolamento IA. I sistemi di cui al primo periodo possono essere
utilizzati, altresi', per la ricerca di una persona scomparsa o di
persone specifiche, vittime dei reati di sequestro di persona, tratta
di esseri umani o sfruttamento sessuale, ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, primo comma, lettera h), punto i), del regolamento IA.
di procedura penale, introdotto dall'articolo 13 del presente
decreto, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per
l'identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici
o aperti al pubblico da parte degli organi, uffici e comandi delle
Forze di polizia e' ammesso per le finalita' di prevenzione di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera h), punto ii), del
regolamento IA. I sistemi di cui al primo periodo possono essere
utilizzati, altresi', per la ricerca di una persona scomparsa o di
persone specifiche, vittime dei reati di sequestro di persona, tratta
di esseri umani o sfruttamento sessuale, ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, primo comma, lettera h), punto i), del regolamento IA.
2. L'utilizzo dei sistemi di IA di cui al comma 1 e' consentito
esclusivamente per confermare l'identita' delle persone di cui al
medesimo comma 1 specificamente interessate ovvero per la ricerca
mirata, anche in modo dinamico e compresa la localizzazione, di
persone specificamente individuate o individuabili in relazione alla
minaccia da prevenire o alla ricerca da eseguire.
esclusivamente per confermare l'identita' delle persone di cui al
medesimo comma 1 specificamente interessate ovvero per la ricerca
mirata, anche in modo dinamico e compresa la localizzazione, di
persone specificamente individuate o individuabili in relazione alla
minaccia da prevenire o alla ricerca da eseguire.
3. Il confronto biometrico avviene esclusivamente con una banca
dati di riferimento adeguata per ciascuna delle finalita' di cui al
comma 1, contenente i dati biometrici e le relative informazioni
identificative, ove disponibili, riferiti alle persone, anche non
identificate anagraficamente, di cui al comma 2. La banca dati di cui
al primo periodo puo' essere derivata da dati contenuti in banche
dati in uso alle Forze di polizia o tenute da altre pubbliche
amministrazioni e accessibili alle predette Forze, ovvero da
immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente
nell'ambito delle attivita' di polizia. Il contenuto della banca dati
di cui al primo periodo e' formato appositamente per ciascun
utilizzo, con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica
finalita', che sono cancellati al termine della validita'
dell'autorizzazione, in modo da garantire che il set di confronto sia
specifico per ciascuna autorizzazione e non sia suscettibile di
alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. E'
in ogni caso vietato l'uso di banche dati biometriche alimentate, in
tutto o in parte, mediante tecniche di scraping non mirato ovvero
costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
dati di riferimento adeguata per ciascuna delle finalita' di cui al
comma 1, contenente i dati biometrici e le relative informazioni
identificative, ove disponibili, riferiti alle persone, anche non
identificate anagraficamente, di cui al comma 2. La banca dati di cui
al primo periodo puo' essere derivata da dati contenuti in banche
dati in uso alle Forze di polizia o tenute da altre pubbliche
amministrazioni e accessibili alle predette Forze, ovvero da
immagini, filmati o altri elementi biometrici acquisiti legalmente
nell'ambito delle attivita' di polizia. Il contenuto della banca dati
di cui al primo periodo e' formato appositamente per ciascun
utilizzo, con i soli dati biometrici pertinenti alla specifica
finalita', che sono cancellati al termine della validita'
dell'autorizzazione, in modo da garantire che il set di confronto sia
specifico per ciascuna autorizzazione e non sia suscettibile di
alimentazione incrementale rispetto alle autorizzazioni pregresse. E'
in ogni caso vietato l'uso di banche dati biometriche alimentate, in
tutto o in parte, mediante tecniche di scraping non mirato ovvero
costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
4. L'utilizzo dei sistemi di IA di cui al comma 1 e' subordinato a
una richiesta del questore o del comandante provinciale dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, ovvero dei responsabili dei
Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del
capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di
prevenzione ovvero di ricerca, con indicazione della finalita'
perseguita, della durata prevista, dell'area territoriale
interessata, delle persone interessate e ricercate, delle banche dati
di riferimento utilizzate e dei sistemi e delle tecnologie impiegati.
una richiesta del questore o del comandante provinciale dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, ovvero dei responsabili dei
Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale del
capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di
prevenzione ovvero di ricerca, con indicazione della finalita'
perseguita, della durata prevista, dell'area territoriale
interessata, delle persone interessate e ricercate, delle banche dati
di riferimento utilizzate e dei sistemi e delle tecnologie impiegati.
5. L'autorizzazione deve essere concessa con riguardo a uno
specifico evento o per il tempo strettamente necessario, in ogni caso
non superiore a quindici giorni, prorogabili dal procuratore della
Repubblica, con decreto motivato per periodi successivi di quindici
giorni qualora permangano le condizioni di cui al comma 1, nonche'
con riferimento ad una area territoriale delimitata e alla
indicazione delle persone specificamente interessate e ricercate. La
medesima autorizzazione puo' essere concessa, altresi', soltanto
previa effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento IA.
specifico evento o per il tempo strettamente necessario, in ogni caso
non superiore a quindici giorni, prorogabili dal procuratore della
Repubblica, con decreto motivato per periodi successivi di quindici
giorni qualora permangano le condizioni di cui al comma 1, nonche'
con riferimento ad una area territoriale delimitata e alla
indicazione delle persone specificamente interessate e ricercate. La
medesima autorizzazione puo' essere concessa, altresi', soltanto
previa effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento IA.
6. Nei casi d'urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che
dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile per le
finalita' di cui al comma 1, l'utilizzo del sistema di IA puo' essere
avviato, su disposizione del questore, dei comandanti o dei
responsabili indicati al comma 4, dall'organo di polizia procedente,
previa comunicazione, anche in forma orale, al procuratore della
Repubblica, e a condizione che sia limitato a quanto strettamente
necessario, in ogni caso con delimitazione dell'area interessata e
indicazione delle persone ricercate.
dal ritardo possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile per le
finalita' di cui al comma 1, l'utilizzo del sistema di IA puo' essere
avviato, su disposizione del questore, dei comandanti o dei
responsabili indicati al comma 4, dall'organo di polizia procedente,
previa comunicazione, anche in forma orale, al procuratore della
Repubblica, e a condizione che sia limitato a quanto strettamente
necessario, in ogni caso con delimitazione dell'area interessata e
indicazione delle persone ricercate.
7. Nei casi di cui al comma 6, la richiesta di autorizzazione e'
trasmessa al procuratore della Repubblica senza ritardo e in ogni
caso entro ventiquattro ore dall'inizio delle operazioni. Il
procuratore della Repubblica, ove ritenga sussistenti le condizioni
di cui al medesimo comma 6, provvede nelle successive ventiquattro
ore.
trasmessa al procuratore della Repubblica senza ritardo e in ogni
caso entro ventiquattro ore dall'inizio delle operazioni. Il
procuratore della Repubblica, ove ritenga sussistenti le condizioni
di cui al medesimo comma 6, provvede nelle successive ventiquattro
ore.
8. Se non sono osservate le condizioni e i termini previsti dai
commi 4, 5, 6 e 7, ovvero in caso di mancata autorizzazione, l'uso
del sistema di intelligenza artificiale oggetto dell'autorizzazione
e' immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e
gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, fatti salvi gli
elementi acquisiti legittimamente sotto altra base giuridica conforme
al decreto legislativo n. 51 del 2018. I risultati forniti dai
sistemi di intelligenza artificiale in violazione delle disposizioni
del presente articolo non possono essere utilizzati.
commi 4, 5, 6 e 7, ovvero in caso di mancata autorizzazione, l'uso
del sistema di intelligenza artificiale oggetto dell'autorizzazione
e' immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e
gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, fatti salvi gli
elementi acquisiti legittimamente sotto altra base giuridica conforme
al decreto legislativo n. 51 del 2018. I risultati forniti dai
sistemi di intelligenza artificiale in violazione delle disposizioni
del presente articolo non possono essere utilizzati.
9. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 226, comma 5,
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui all'allegato al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui all'allegato al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Art. 9
Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, conservazione delle
registrazioni e notifica dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza
artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale
registrazioni e notifica dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza
artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale
1. In conformita' all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento IA,
per l'utilizzo dei sistemi di IA per l'identificazione biometrica
remota in tempo reale per le finalita' di cui all'articolo 8 del
presente decreto o di cui all'articolo 359-ter del codice di
procedura penale, introdotto dall'articolo 13 del presente decreto,
il titolare del trattamento completa in via preventiva una
valutazione di impatto sui diritti fondamentali secondo quanto
previsto dall'articolo 27 dello stesso regolamento IA, ed effettua la
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui agli articoli
23 e 24 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
per l'utilizzo dei sistemi di IA per l'identificazione biometrica
remota in tempo reale per le finalita' di cui all'articolo 8 del
presente decreto o di cui all'articolo 359-ter del codice di
procedura penale, introdotto dall'articolo 13 del presente decreto,
il titolare del trattamento completa in via preventiva una
valutazione di impatto sui diritti fondamentali secondo quanto
previsto dall'articolo 27 dello stesso regolamento IA, ed effettua la
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui agli articoli
23 e 24 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
2. Ogni utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per
l'identificazione biometrica remota in tempo reale per le finalita'
di cui al comma 1 e' registrato automaticamente in appositi file di
log, non modificabili, comprendenti necessariamente i dati previsti
dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento IA. I file di log sono
conservati per cinque anni dall'accesso e dall'operazione, e resi
accessibili esclusivamente alle sole autorita' competenti per
finalita' di verifica della liceita' del trattamento, di controllo
interno e nell'ambito di un procedimento penale.
l'identificazione biometrica remota in tempo reale per le finalita'
di cui al comma 1 e' registrato automaticamente in appositi file di
log, non modificabili, comprendenti necessariamente i dati previsti
dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento IA. I file di log sono
conservati per cinque anni dall'accesso e dall'operazione, e resi
accessibili esclusivamente alle sole autorita' competenti per
finalita' di verifica della liceita' del trattamento, di controllo
interno e nell'ambito di un procedimento penale.
3. Restano fermi i termini di conservazione dei dati personali
previsti, per finalita' di polizia, dall'articolo 10 del regolamento,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.
previsti, per finalita' di polizia, dall'articolo 10 del regolamento,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.
15.
4. Dopo l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1, il titolare del
trattamento effettua notifica al Garante, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento IA. La
notifica, effettuata previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria
competente che puo' differirlo per un periodo non superiore a tre
mesi, rinnovabile per una sola volta, in presenza di specifiche
esigenze di segretezza, contiene le informazioni essenziali
sull'autorizzazione rilasciata e sul risultato conseguito con
l'utilizzo del sistema, e non include dati operativi sensibili. Nel
caso di piu' attivazioni del sistema di IA per l'identificazione
biometrica remota in tempo reale nello stesso contesto operativo
ovvero di piu' utilizzi omogenei del predetto sistema, la notifica di
cui al presente comma puo' essere effettuata in modo periodico e
cumulativo, secondo i termini previsti dal decreto di cui al comma 5,
ferma restando la necessita' del nulla osta preventivo dell'autorita'
giudiziaria nei termini di cui al secondo periodo.
4. Dopo l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1, il titolare del
trattamento effettua notifica al Garante, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento IA. La
notifica, effettuata previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria
competente che puo' differirlo per un periodo non superiore a tre
mesi, rinnovabile per una sola volta, in presenza di specifiche
esigenze di segretezza, contiene le informazioni essenziali
sull'autorizzazione rilasciata e sul risultato conseguito con
l'utilizzo del sistema, e non include dati operativi sensibili. Nel
caso di piu' attivazioni del sistema di IA per l'identificazione
biometrica remota in tempo reale nello stesso contesto operativo
ovvero di piu' utilizzi omogenei del predetto sistema, la notifica di
cui al presente comma puo' essere effettuata in modo periodico e
cumulativo, secondo i termini previsti dal decreto di cui al comma 5,
ferma restando la necessita' del nulla osta preventivo dell'autorita'
giudiziaria nei termini di cui al secondo periodo.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentiti il Garante e le Autorita' nazionali
per l'intelligenza artificiale, coerentemente con le norme del
regolamento IA, sono individuati, in relazione all'uso dei sistemi di
IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per le
finalita' di cui all'articolo 8 del presente decreto o di cui
all'articolo 359-ter del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 13 del presente decreto:
a) i requisiti tecnici minimi di affidabilita' e accuratezza dei
sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale;
b) le modalita' di monitoraggio periodico delle prestazioni dei
sistemi, con particolare riguardo alla rilevazione e alla mitigazione
di eventuali bias o effetti discriminatori;
c) i requisiti tecnici minimi delle banche dati di riferimento
impiegate per il confronto biometrico, anche con riferimento alle
relative misure di sicurezza, ai tempi e alle modalita' di
cancellazione dei dati e alle garanzie di non incrementalita' del set
di confronto per ogni singolo utilizzo autorizzato;
d) le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un
adeguato livello di sicurezza del trattamento;
e) le misure tecniche e organizzative necessarie a impedire
accessi illeciti ai dati;
f) le informazioni che il titolare del trattamento e' tenuto ad
allegare alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8
del presente decreto o dell'articolo 359-ter del codice di procedura
penale, introdotto dall'articolo 13 del presente decreto, in ordine
alle caratteristiche tecniche del sistema, ai risultati delle
verifiche di accuratezza e ai meccanismi di gestione degli errori;
g) le modalita' di esecuzione della notifica di cui al comma 4;
h) gli ulteriori adempimenti cui il titolare del trattamento e'
tenuto in conformita' a quanto previsto dal regolamento IA.
Ministro della giustizia, sentiti il Garante e le Autorita' nazionali
per l'intelligenza artificiale, coerentemente con le norme del
regolamento IA, sono individuati, in relazione all'uso dei sistemi di
IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale per le
finalita' di cui all'articolo 8 del presente decreto o di cui
all'articolo 359-ter del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 13 del presente decreto:
a) i requisiti tecnici minimi di affidabilita' e accuratezza dei
sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale;
b) le modalita' di monitoraggio periodico delle prestazioni dei
sistemi, con particolare riguardo alla rilevazione e alla mitigazione
di eventuali bias o effetti discriminatori;
c) i requisiti tecnici minimi delle banche dati di riferimento
impiegate per il confronto biometrico, anche con riferimento alle
relative misure di sicurezza, ai tempi e alle modalita' di
cancellazione dei dati e alle garanzie di non incrementalita' del set
di confronto per ogni singolo utilizzo autorizzato;
d) le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un
adeguato livello di sicurezza del trattamento;
e) le misure tecniche e organizzative necessarie a impedire
accessi illeciti ai dati;
f) le informazioni che il titolare del trattamento e' tenuto ad
allegare alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8
del presente decreto o dell'articolo 359-ter del codice di procedura
penale, introdotto dall'articolo 13 del presente decreto, in ordine
alle caratteristiche tecniche del sistema, ai risultati delle
verifiche di accuratezza e ai meccanismi di gestione degli errori;
g) le modalita' di esecuzione della notifica di cui al comma 4;
h) gli ulteriori adempimenti cui il titolare del trattamento e'
tenuto in conformita' a quanto previsto dal regolamento IA.
Art. 10
Disposizioni in materia di sistemi di videosorveglianza dotati della
tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori, integrata
dall'intelligenza artificiale, per il contrasto dei reati
tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori, integrata
dall'intelligenza artificiale, per il contrasto dei reati
1. In tutti i casi in cui specifiche disposizioni di legge
consentono l'installazione di sistemi di videosorveglianza, tali
sistemi possono essere integrati con componenti di intelligenza
artificiale, nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali e del regolamento IA. Le componenti di
intelligenza artificiale, destinate al riconoscimento facciale, non
possono essere attivate se non nei casi, alle condizioni e con le
modalita' previste dai commi 2 e 3. L'attivazione e' effettuata
successivamente all'acquisizione delle immagini, con un intervallo di
tempo tale da non configurare un'identificazione biometrica remota in
tempo reale ai sensi del regolamento IA.
consentono l'installazione di sistemi di videosorveglianza, tali
sistemi possono essere integrati con componenti di intelligenza
artificiale, nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali e del regolamento IA. Le componenti di
intelligenza artificiale, destinate al riconoscimento facciale, non
possono essere attivate se non nei casi, alle condizioni e con le
modalita' previste dai commi 2 e 3. L'attivazione e' effettuata
successivamente all'acquisizione delle immagini, con un intervallo di
tempo tale da non configurare un'identificazione biometrica remota in
tempo reale ai sensi del regolamento IA.
2. Per procedere al riconoscimento facciale a posteriori, mediante
i sistemi integrati di cui al comma 1 di una persona oggetto di
ricerca mirata in quanto indiziata della commissione di un reato, il
pubblico ministero, su istanza degli ufficiali di polizia giudiziaria
che hanno avviato i predetti sistemi, chiede al giudice per le
indagini preliminari l'autorizzazione all'utilizzo dei medesimi
sistemi senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dal loro
avvio. Il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, autorizza
l'utilizzo con decreto motivato entro le successive quarantotto ore.
Se non sono osservati i termini previsti dal primo periodo ovvero in
caso di mancata autorizzazione, l'uso delle tecnologie di
riconoscimento facciale collegato alla richiesta di autorizzazione e'
immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e gli
output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano
corpo del reato.
i sistemi integrati di cui al comma 1 di una persona oggetto di
ricerca mirata in quanto indiziata della commissione di un reato, il
pubblico ministero, su istanza degli ufficiali di polizia giudiziaria
che hanno avviato i predetti sistemi, chiede al giudice per le
indagini preliminari l'autorizzazione all'utilizzo dei medesimi
sistemi senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dal loro
avvio. Il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, autorizza
l'utilizzo con decreto motivato entro le successive quarantotto ore.
Se non sono osservati i termini previsti dal primo periodo ovvero in
caso di mancata autorizzazione, l'uso delle tecnologie di
riconoscimento facciale collegato alla richiesta di autorizzazione e'
immediatamente interrotto e tutti i dati personali, i risultati e gli
output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano
corpo del reato.
3. In conformita' all'articolo 26, paragrafo 10, primo comma, del
regolamento IA, l'autorizzazione di cui al comma 2 non e' richiesta
quando le tecnologie di riconoscimento facciale di cui al comma 1
sono utilizzate esclusivamente dopo la commissione di un reato al
solo fine dell'identificazione iniziale di una persona potenzialmente
indiziata della commissione del reato, sulla base di elementi
oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto di reato. Nei
casi di cui al primo periodo, l'utilizzo delle tecnologie e'
effettuato sotto la diretta ed esclusiva responsabilita'
dell'ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore per la
gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero, fuori da tale
ipotesi, dell'ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'articolo
57, comma 1, lettere a) e b), del codice di procedura penale che
procede in relazione al reato. Se non e' osservato quanto previsto
dal presente comma, i risultati ottenuti mediante le tecnologie di
riconoscimento facciale di cui al comma 1 non possono essere
utilizzati e tutti i dati personali, i risultati e gli output
acquisiti o prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo
del reato.
regolamento IA, l'autorizzazione di cui al comma 2 non e' richiesta
quando le tecnologie di riconoscimento facciale di cui al comma 1
sono utilizzate esclusivamente dopo la commissione di un reato al
solo fine dell'identificazione iniziale di una persona potenzialmente
indiziata della commissione del reato, sulla base di elementi
oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto di reato. Nei
casi di cui al primo periodo, l'utilizzo delle tecnologie e'
effettuato sotto la diretta ed esclusiva responsabilita'
dell'ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore per la
gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero, fuori da tale
ipotesi, dell'ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'articolo
57, comma 1, lettere a) e b), del codice di procedura penale che
procede in relazione al reato. Se non e' osservato quanto previsto
dal presente comma, i risultati ottenuti mediante le tecnologie di
riconoscimento facciale di cui al comma 1 non possono essere
utilizzati e tutti i dati personali, i risultati e gli output
acquisiti o prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo
del reato.
4. Sulla base dei criteri di cui al comma 12, lettera a),
l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza previsti dal comma 1, nei
casi ivi contemplati, comporta il trattamento automatizzato, delle
immagini del volto delle persone che accedono a luoghi o a eventi per
i quali sussistono particolari esigenze di ordine e sicurezza
pubblica, senza elaborazione dei relativi dati biometrici. Le
immagini sono memorizzate, a livello locale, nella base dati di
riferimento di cui al comma 12, lettera b). Nella medesima base dati
sono altresi' memorizzati, senza ricorrere a tecnologie di
riconoscimento biometrico, i corrispondenti dati anagrafici e, ove
previsto un posto assegnato, il relativo identificativo, acquisiti
mediante la scansione elettronica dei titoli di accesso.
Successivamente alla commissione di un fatto di reato, l'attivazione
delle tecnologie di riconoscimento facciale comporta l'elaborazione
dei dati biometrici delle immagini presenti nella base dati locale di
cui al primo periodo, cui sono associati i dati memorizzati ai sensi
del secondo periodo, per l'effettuazione del confronto a posteriori
con i dati biometrici estratti dalle immagini del volto della persona
indiziata del reato.
l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza previsti dal comma 1, nei
casi ivi contemplati, comporta il trattamento automatizzato, delle
immagini del volto delle persone che accedono a luoghi o a eventi per
i quali sussistono particolari esigenze di ordine e sicurezza
pubblica, senza elaborazione dei relativi dati biometrici. Le
immagini sono memorizzate, a livello locale, nella base dati di
riferimento di cui al comma 12, lettera b). Nella medesima base dati
sono altresi' memorizzati, senza ricorrere a tecnologie di
riconoscimento biometrico, i corrispondenti dati anagrafici e, ove
previsto un posto assegnato, il relativo identificativo, acquisiti
mediante la scansione elettronica dei titoli di accesso.
Successivamente alla commissione di un fatto di reato, l'attivazione
delle tecnologie di riconoscimento facciale comporta l'elaborazione
dei dati biometrici delle immagini presenti nella base dati locale di
cui al primo periodo, cui sono associati i dati memorizzati ai sensi
del secondo periodo, per l'effettuazione del confronto a posteriori
con i dati biometrici estratti dalle immagini del volto della persona
indiziata del reato.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali effettuato con
l'utilizzo dei sistemi integrati dalle componenti di IA e dalle
tecnologie di cui al comma 1 e' il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza.
l'utilizzo dei sistemi integrati dalle componenti di IA e dalle
tecnologie di cui al comma 1 e' il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Per i trattamenti di dati personali svolti con i sistemi
integrati di cui al comma 1, il titolare del trattamento di cui al
comma 5 effettua in via preventiva la valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati e consulta il Garante ai sensi degli articoli 23
e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' possibile
effettuare un'unica valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
valida per tutti i sistemi analoghi.
integrati di cui al comma 1, il titolare del trattamento di cui al
comma 5 effettua in via preventiva la valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati e consulta il Garante ai sensi degli articoli 23
e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. E' possibile
effettuare un'unica valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
valida per tutti i sistemi analoghi.
7. I dati personali trattati con i sistemi integrati ai sensi del
comma 1 sono conservati nella base di dati di riferimento individuata
ai sensi del comma 12, lettera b), per sette giorni dalla raccolta e
sono cancellati automaticamente decorso tale termine.
comma 1 sono conservati nella base di dati di riferimento individuata
ai sensi del comma 12, lettera b), per sette giorni dalla raccolta e
sono cancellati automaticamente decorso tale termine.
8. Gli accessi e le operazioni di trattamento sui sistemi di cui al
presente articolo devono essere effettuati esclusivamente dalle
persone autorizzate e registrati automaticamente in appositi file di
log, non modificabili, conformemente a quanto previsto dall'articolo
12, paragrafo 3, del regolamento IA. I file di log sono conservati
per cinque anni dall'accesso e dall'operazione, e resi accessibili
per finalita' di verifica della liceita' del trattamento, di
controllo interno e nell'ambito di un procedimento penale.
presente articolo devono essere effettuati esclusivamente dalle
persone autorizzate e registrati automaticamente in appositi file di
log, non modificabili, conformemente a quanto previsto dall'articolo
12, paragrafo 3, del regolamento IA. I file di log sono conservati
per cinque anni dall'accesso e dall'operazione, e resi accessibili
per finalita' di verifica della liceita' del trattamento, di
controllo interno e nell'ambito di un procedimento penale.
9. Restano fermi i termini di conservazione dei dati personali
previsti, per finalita' di polizia, dall'articolo 10 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.
previsti, per finalita' di polizia, dall'articolo 10 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.
15.
10. Nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi sulla
persona cui si riferiscono i dati oggetto del trattamento puo' essere
basata unicamente sui risultati forniti dall'applicazione di
riconoscimento facciale. Si osservano, altresi', le garanzie e i
limiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
10. Nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi sulla
persona cui si riferiscono i dati oggetto del trattamento puo' essere
basata unicamente sui risultati forniti dall'applicazione di
riconoscimento facciale. Si osservano, altresi', le garanzie e i
limiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
11. I sistemi di cui al comma 1 non possono essere in alcun caso
utilizzati con l'attivazione delle tecnologie di riconoscimento
facciale in modo non mirato, senza alcun collegamento con un reato o
con un procedimento penale, ovvero a fini di controllo e di
identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati delle
persone.
utilizzati con l'attivazione delle tecnologie di riconoscimento
facciale in modo non mirato, senza alcun collegamento con un reato o
con un procedimento penale, ovvero a fini di controllo e di
identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati delle
persone.
12. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante, sono
indicati:
a) i criteri per l'individuazione dei luoghi e degli eventi di
cui al comma 4;
b) le modalita' del trattamento automatizzato delle immagini del
volto, senza elaborazione dei dati biometrici, delle persone che
accedono ai luoghi o agli eventi di cui al comma 4, e della loro
memorizzazione a livello locale, ai sensi del primo e del secondo
periodo del comma anzidetto, in una base dati di riferimento, per
l'elaborazione e il confronto, esclusivamente a posteriori rispetto
alla commissione di un fatto di reato, dei dati biometrici;
c) le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un
adeguato livello di sicurezza del trattamento;
d) gli adempimenti cui il titolare del trattamento e' tenuto in
conformita' a quanto previsto dal regolamento IA.
indicati:
a) i criteri per l'individuazione dei luoghi e degli eventi di
cui al comma 4;
b) le modalita' del trattamento automatizzato delle immagini del
volto, senza elaborazione dei dati biometrici, delle persone che
accedono ai luoghi o agli eventi di cui al comma 4, e della loro
memorizzazione a livello locale, ai sensi del primo e del secondo
periodo del comma anzidetto, in una base dati di riferimento, per
l'elaborazione e il confronto, esclusivamente a posteriori rispetto
alla commissione di un fatto di reato, dei dati biometrici;
c) le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un
adeguato livello di sicurezza del trattamento;
d) gli adempimenti cui il titolare del trattamento e' tenuto in
conformita' a quanto previsto dal regolamento IA.
13. All'installazione e alla manutenzione delle componenti di IA e
delle tecnologie biometriche di cui al comma 1 possono provvedere,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i gestori dei
luoghi di cui al comma 4, gli organizzatori o promotori degli eventi
di cui al medesimo comma, ovvero chi ha la disponibilita' delle
strutture ove tali eventi si svolgono, in accordo con i proprietari
degli stessi luoghi o strutture, con particolare riferimento agli
enti locali per le rispettive piattaforme di videosorveglianza,
nonche', fermo quanto previsto al comma 5, in relazione ai ruoli
svolti nel trattamento dei dati personali, nel rispetto del decreto
legislativo n. 51 del 2018. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, i
predetti sistemi sono concessi in comodato gratuito alla questura,
che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilita'.
delle tecnologie biometriche di cui al comma 1 possono provvedere,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i gestori dei
luoghi di cui al comma 4, gli organizzatori o promotori degli eventi
di cui al medesimo comma, ovvero chi ha la disponibilita' delle
strutture ove tali eventi si svolgono, in accordo con i proprietari
degli stessi luoghi o strutture, con particolare riferimento agli
enti locali per le rispettive piattaforme di videosorveglianza,
nonche', fermo quanto previsto al comma 5, in relazione ai ruoli
svolti nel trattamento dei dati personali, nel rispetto del decreto
legislativo n. 51 del 2018. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, i
predetti sistemi sono concessi in comodato gratuito alla questura,
che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilita'.
14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
Art. 12
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, dopo l'articolo 437 e' inserito il seguente:
«Art. 437-bis (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi
di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi). -
Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste
per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione
sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio,
idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento
dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali
omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumita' pubblica o
individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza
dello Stato, la pena e' della reclusione da due a otto anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al di
fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di
intelligenza artificiale ad alto rischio e' punito, qualora dal fatto
derivi un pericolo per la vita o l'incolumita' pubblica o
individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto
derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena e' della
reclusione da tre a dieci anni.
Se taluno dei fatti previsti dal comma primo e' commesso per
colpa grave, la pena e' ridotta da un terzo a un sesto.
L'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza
artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare
misure di sorveglianza umana e' punito con le pene previste dal primo
comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi,
rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumita' pubblica o
individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato».
«Art. 437-bis (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi
di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi). -
Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste
per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione
sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio,
idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento
dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali
omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumita' pubblica o
individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza
dello Stato, la pena e' della reclusione da due a otto anni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al di
fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di
intelligenza artificiale ad alto rischio e' punito, qualora dal fatto
derivi un pericolo per la vita o l'incolumita' pubblica o
individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto
derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena e' della
reclusione da tre a dieci anni.
Se taluno dei fatti previsti dal comma primo e' commesso per
colpa grave, la pena e' ridotta da un terzo a un sesto.
L'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza
artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare
misure di sorveglianza umana e' punito con le pene previste dal primo
comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi,
rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumita' pubblica o
individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato».
Art. 13
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 359-bis e'
inserito il seguente:
«Art. 359-ter (Identificazione e localizzazione mediante sistemi
di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota
in tempo reale) - 1. Quando occorre confermare l'identificazione di
una persona nei confronti della quale vi sono sufficienti indizi
della commissione di uno dei delitti di cui all'allegato II al
regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024, puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni, ovvero procedere alla ricerca mirata, ivi
compresa la localizzazione, di una persona indiziata dei medesimi
delitti, puo' essere autorizzato l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale.
inserito il seguente:
«Art. 359-ter (Identificazione e localizzazione mediante sistemi
di intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota
in tempo reale) - 1. Quando occorre confermare l'identificazione di
una persona nei confronti della quale vi sono sufficienti indizi
della commissione di uno dei delitti di cui all'allegato II al
regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024, puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni, ovvero procedere alla ricerca mirata, ivi
compresa la localizzazione, di una persona indiziata dei medesimi
delitti, puo' essere autorizzato l'impiego di sistemi di intelligenza
artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale.
2. Quando occorre procedere alla ricerca di un latitante ai fini
dell'esecuzione di un'ordinanza che dispone una misura cautelare
coercitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, ovvero di un
ordine di esecuzione non sospeso che dispone la carcerazione per i
medesimi delitti, puo' essere autorizzata la localizzazione della
persona ricercata tramite identificazione biometrica remota in tempo
reale con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, procedendo al
confronto dei suoi dati biometrici con quelli di individui
memorizzati in una banca dati di riferimento.
dell'esecuzione di un'ordinanza che dispone una misura cautelare
coercitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, ovvero di un
ordine di esecuzione non sospeso che dispone la carcerazione per i
medesimi delitti, puo' essere autorizzata la localizzazione della
persona ricercata tramite identificazione biometrica remota in tempo
reale con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, procedendo al
confronto dei suoi dati biometrici con quelli di individui
memorizzati in una banca dati di riferimento.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il confronto biometrico
avviene esclusivamente con una banca dati di riferimento adeguata per
ciascuna delle finalita' di cui ai medesimi commi, contenente i dati
biometrici e le relative informazioni identificative, ove
disponibili, riferiti alle persone, anche non identificate, di cui ai
medesimi commi 1 e 2. La banca dati di cui al primo periodo puo'
essere derivata da dati contenuti in banche dati in uso alla polizia
giudiziaria o tenute da altre pubbliche amministrazioni e accessibili
alla stessa o all'autorita' giudiziaria, ovvero da immagini, filmati
o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell'ambito delle
indagini. Il contenuto della banca dati di cui al primo periodo e'
formato appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati
biometrici pertinenti alla specifica finalita', che sono cancellati
al termine della validita' dell'autorizzazione, in modo da garantire
che il set di confronto sia specifico per ciascuna autorizzazione e
non sia suscettibile di alimentazione incrementale rispetto alle
autorizzazioni pregresse. E' in ogni caso vietato l'uso di banche
dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche
di scraping non mirato, ovvero costituite in violazione delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
avviene esclusivamente con una banca dati di riferimento adeguata per
ciascuna delle finalita' di cui ai medesimi commi, contenente i dati
biometrici e le relative informazioni identificative, ove
disponibili, riferiti alle persone, anche non identificate, di cui ai
medesimi commi 1 e 2. La banca dati di cui al primo periodo puo'
essere derivata da dati contenuti in banche dati in uso alla polizia
giudiziaria o tenute da altre pubbliche amministrazioni e accessibili
alla stessa o all'autorita' giudiziaria, ovvero da immagini, filmati
o altri elementi biometrici acquisiti legalmente nell'ambito delle
indagini. Il contenuto della banca dati di cui al primo periodo e'
formato appositamente per ciascun utilizzo, con i soli dati
biometrici pertinenti alla specifica finalita', che sono cancellati
al termine della validita' dell'autorizzazione, in modo da garantire
che il set di confronto sia specifico per ciascuna autorizzazione e
non sia suscettibile di alimentazione incrementale rispetto alle
autorizzazioni pregresse. E' in ogni caso vietato l'uso di banche
dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche
di scraping non mirato, ovvero costituite in violazione delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
4. Con le stesse modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 puo' essere
autorizzata la ricerca mirata, nell'ambito di un procedimento penale,
di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o
sfruttamento sessuale di esseri umani.
autorizzata la ricerca mirata, nell'ambito di un procedimento penale,
di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o
sfruttamento sessuale di esseri umani.
5. Nei casi di cui ai commi da 1 a 4 il pubblico ministero
richiede l'autorizzazione all'impiego del sistema di intelligenza
artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale al
giudice per le indagini preliminari.
richiede l'autorizzazione all'impiego del sistema di intelligenza
artificiale per l'identificazione biometrica remota in tempo reale al
giudice per le indagini preliminari.
6. Il giudice per le indagini preliminari autorizza l'impiego del
sistema di intelligenza artificiale di cui al comma 5 con decreto
motivato. Nel provvedimento di autorizzazione e' delimitata l'area
geografica di applicazione, sono indicate le persone specificamente
ricercate ed e' determinato il tempo strettamente necessario, che non
puo' in ogni caso superare i quindici giorni, prorogabili dal
giudice, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero,
per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano le
condizioni. L'autorizzazione puo' essere concessa soltanto previa
effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2024/1689.
sistema di intelligenza artificiale di cui al comma 5 con decreto
motivato. Nel provvedimento di autorizzazione e' delimitata l'area
geografica di applicazione, sono indicate le persone specificamente
ricercate ed e' determinato il tempo strettamente necessario, che non
puo' in ogni caso superare i quindici giorni, prorogabili dal
giudice, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero,
per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano le
condizioni. L'autorizzazione puo' essere concessa soltanto previa
effettuazione delle valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2024/1689.
7. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e' fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio grave e
irreparabile per le finalita' di cui ai commi da 1 a 4, il pubblico
ministero, con provvedimento adottato nel rispetto delle indicazioni
di cui al comma 6, secondo periodo, dispone l'utilizzo del sistema di
intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in
tempo reale con decreto motivato. Il decreto e' comunicato
immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice per
le indagini preliminari, il quale, se ne ricorrono i presupposti,
nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e
autorizza la prosecuzione. Negli stessi casi di cui al primo periodo,
se non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del pubblico ministero, all'attivazione del sistema di
identificazione biometrica remota in tempo reale provvedono gli
ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, senza ritardo e comunque
entro le successive dodici ore, trasmettono la richiesta di
autorizzazione al pubblico ministero, il quale, se ne ricorrono i
presupposti, richiede al giudice la convalida entro ventiquattro ore
dall'avvio del sistema. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e
autorizza la prosecuzione dell'attivita', con le indicazioni di cui
al comma 6.
ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio grave e
irreparabile per le finalita' di cui ai commi da 1 a 4, il pubblico
ministero, con provvedimento adottato nel rispetto delle indicazioni
di cui al comma 6, secondo periodo, dispone l'utilizzo del sistema di
intelligenza artificiale per l'identificazione biometrica remota in
tempo reale con decreto motivato. Il decreto e' comunicato
immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice per
le indagini preliminari, il quale, se ne ricorrono i presupposti,
nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e
autorizza la prosecuzione. Negli stessi casi di cui al primo periodo,
se non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del pubblico ministero, all'attivazione del sistema di
identificazione biometrica remota in tempo reale provvedono gli
ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, senza ritardo e comunque
entro le successive dodici ore, trasmettono la richiesta di
autorizzazione al pubblico ministero, il quale, se ne ricorrono i
presupposti, richiede al giudice la convalida entro ventiquattro ore
dall'avvio del sistema. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e
autorizza la prosecuzione dell'attivita', con le indicazioni di cui
al comma 6.
8. I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale
non possono essere utilizzati qualora gli stessi siano stati
impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano
state osservate le disposizioni previste dai commi 6 e 7. In questi
casi, tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e
prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.».
non possono essere utilizzati qualora gli stessi siano stati
impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano
state osservate le disposizioni previste dai commi 6 e 7. In questi
casi, tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e
prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.».
Art. 14
Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale
codice di procedura penale
1. All'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
all'allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla
lettera e-bis), le parole: «del profilo personale» sono sostituite
dalle seguenti: «generati anche con sistemi di intelligenza
artificiale».
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
all'allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla
lettera e-bis), le parole: «del profilo personale» sono sostituite
dalle seguenti: «generati anche con sistemi di intelligenza
artificiale».
Art. 15
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo
25-undevicies, e' inserito il seguente:
«Art. 25-vicies (Reati commessi con l'uso di sistemi di
intelligenza artificiale). - 1. In relazione al delitto di cui
all'articolo 437-bis del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da seicento a mille quote.
25-undevicies, e' inserito il seguente:
«Art. 25-vicies (Reati commessi con l'uso di sistemi di
intelligenza artificiale). - 1. In relazione al delitto di cui
all'articolo 437-bis del codice penale, si applica all'ente la
sanzione pecuniaria da seicento a mille quote.
2. In relazione al delitto di cui all'articolo 612-quater del
codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento
a settecento quote.
codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento
a settecento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b),
c), d) ed e).».
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b),
c), d) ed e).».
Art. 16
Ambito di applicazione e foro del consumatore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano alle azioni
di risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale,
cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale.
di risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale,
cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 si applicano alle
azioni di risarcimento del danno di cui al comma 1 quando il danno
deriva dalla violazione di uno o piu' obblighi previsti dal
regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024.
azioni di risarcimento del danno di cui al comma 1 quando il danno
deriva dalla violazione di uno o piu' obblighi previsti dal
regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 82 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, e della normativa nazionale di recepimento della
direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2024.
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, e della normativa nazionale di recepimento della
direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2024.
4. Nelle azioni di cui ai commi 1 e 2, quando il danneggiato e' una
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta, e' altresi' competente il giudice del luogo in
cui il danneggiato ha la residenza o il domicilio.
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta, e' altresi' competente il giudice del luogo in
cui il danneggiato ha la residenza o il domicilio.
Art. 17
Accesso alle prove
1. Nelle azioni di risarcimento del danno di cui all'articolo 16,
comma 1, il giudice, su istanza della parte che allega di avere
subito il danno, ordina all'altra parte o al terzo che ne dispone,
l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti
relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale,
quando l'istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere
verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al
collegamento tra il risultato prodotto dal sistema di intelligenza
artificiale e il danno lamentato.
comma 1, il giudice, su istanza della parte che allega di avere
subito il danno, ordina all'altra parte o al terzo che ne dispone,
l'esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti
relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale,
quando l'istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere
verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al
collegamento tra il risultato prodotto dal sistema di intelligenza
artificiale e il danno lamentato.
2. Tra gli elementi di prova di cui al comma 1 rientrano:
a) i registri di cui all'articolo 12 del regolamento (UE)
2024/1689;
b) la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi
di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1689;
c) le informazioni pertinenti contenute nella documentazione
tecnica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1689;
d) le informazioni relative ai parametri e alle modalita' di
supervisione umana di cui all'articolo 14 del regolamento (UE)
2024/1689.
a) i registri di cui all'articolo 12 del regolamento (UE)
2024/1689;
b) la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi
di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1689;
c) le informazioni pertinenti contenute nella documentazione
tecnica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1689;
d) le informazioni relative ai parametri e alle modalita' di
supervisione umana di cui all'articolo 14 del regolamento (UE)
2024/1689.
3. L'ordine di esibizione e' limitato a quanto necessario e
proporzionato rispetto alla domanda. Il giudice tiene conto degli
interessi di tutte le parti, con particolare riguardo alla tutela dei
segreti commerciali e delle informazioni riservate.
proporzionato rispetto alla domanda. Il giudice tiene conto degli
interessi di tutte le parti, con particolare riguardo alla tutela dei
segreti commerciali e delle informazioni riservate.
4. Quando l'esecuzione dell'ordine di cui al comma 1 comporta il
rischio di divulgazione di segreti commerciali o di altre
informazioni riservate, il giudice adotta le misure idonee a
garantirne la tutela. Si applica l'articolo 121-ter del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30.
rischio di divulgazione di segreti commerciali o di altre
informazioni riservate, il giudice adotta le misure idonee a
garantirne la tutela. Si applica l'articolo 121-ter del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30.
5. Se la parte, senza giustificato motivo, non adempie, anche
parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice puo' desumere
argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura
civile. Quando l'inadempimento riguarda la documentazione di cui al
comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene
come ammessi i fatti allegati dall'istante.
parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice puo' desumere
argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura
civile. Quando l'inadempimento riguarda la documentazione di cui al
comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene
come ammessi i fatti allegati dall'istante.
6. Se il terzo, senza giustificato motivo, non adempie, anche
parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice lo condanna a una
pena pecuniaria da euro 1.500 a euro 10.000.
parzialmente, all'ordine di esibizione, il giudice lo condanna a una
pena pecuniaria da euro 1.500 a euro 10.000.
Art. 18
Presunzione del nesso di causalita'
1. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o piu' obblighi
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, il nesso di causalita' tra
la violazione e il danno e' presunto, salvo prova contraria.
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, il nesso di causalita' tra
la violazione e il danno e' presunto, salvo prova contraria.
Art. 19
Rilevanza della conformita' al regolamento (UE) 2024/1689
1. Fermo quanto previsto dalla normativa nazionale di recepimento
della direttiva (UE) 2024/2853, la conformita' del sistema di
intelligenza artificiale agli obblighi previsti dal regolamento (UE)
2024/1689, anche se certificata ai sensi del capo III, sezione 5, del
medesimo regolamento, non esclude di per se' la responsabilita' del
convenuto.
della direttiva (UE) 2024/2853, la conformita' del sistema di
intelligenza artificiale agli obblighi previsti dal regolamento (UE)
2024/1689, anche se certificata ai sensi del capo III, sezione 5, del
medesimo regolamento, non esclude di per se' la responsabilita' del
convenuto.
Art. 20
Azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione
1. Chi intende promuovere l'azione di cui all'articolo 16 puo'
chiedere preventivamente al soggetto a cui ritiene che sia imputabile
il danno se e' assistito da un contratto di assicurazione della
responsabilita' civile relativo al danno medesimo. La richiesta di
cui al primo periodo non costituisce condizione di procedibilita'
della domanda. Il soggetto nei cui confronti e' formulata la
richiesta comunica entro trenta giorni dalla sua ricezione,
l'esistenza di un contratto di assicurazione della responsabilita'
civile relativo al danno dedotto, gli estremi del contratto e la
denominazione dell'impresa di assicurazione. In caso di omessa o
incompleta comunicazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova
ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
chiedere preventivamente al soggetto a cui ritiene che sia imputabile
il danno se e' assistito da un contratto di assicurazione della
responsabilita' civile relativo al danno medesimo. La richiesta di
cui al primo periodo non costituisce condizione di procedibilita'
della domanda. Il soggetto nei cui confronti e' formulata la
richiesta comunica entro trenta giorni dalla sua ricezione,
l'esistenza di un contratto di assicurazione della responsabilita'
civile relativo al danno dedotto, gli estremi del contratto e la
denominazione dell'impresa di assicurazione. In caso di omessa o
incompleta comunicazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova
ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
2. Il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno
nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura
della responsabilita' civile al convenuto, nei limiti delle somme per
le quali e' stipulato il contratto di assicurazione.
nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura
della responsabilita' civile al convenuto, nei limiti delle somme per
le quali e' stipulato il contratto di assicurazione.
3. Sono opponibili al danneggiato le eccezioni derivanti dal
contratto di assicurazione, purche' anteriori al sinistro.
contratto di assicurazione, purche' anteriori al sinistro.
4. L'impresa di assicurazione che effettua il pagamento ha diritto
di rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto
titolo contrattuale per rifiutare o ridurre la propria prestazione.
di rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto
titolo contrattuale per rifiutare o ridurre la propria prestazione.
5. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 2 e' litisconsorte
necessario il soggetto individuato quale responsabile del danno.
necessario il soggetto individuato quale responsabile del danno.
6. L'azione diretta di cui al comma 2 e' soggetta al medesimo
termine di prescrizione dell'azione nei confronti del soggetto
individuato quale responsabile del danno.
termine di prescrizione dell'azione nei confronti del soggetto
individuato quale responsabile del danno.
Art. 21
Disposizioni transitorie sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza
artificiale per l'attivita' di polizia
artificiale per l'attivita' di polizia
1. I sistemi di IA che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, formano oggetto di rapporti contrattuali o sono in fase di
sviluppo o di sperimentazione per finalita' di polizia ovvero sono
gia' in uso nell'attivita' di polizia, sono resi compatibili con le
disposizioni del capo II del titolo I, da ciascuna Forza di polizia
per quanto di rispettiva competenza, entro un anno dalla predetta
data.
decreto, formano oggetto di rapporti contrattuali o sono in fase di
sviluppo o di sperimentazione per finalita' di polizia ovvero sono
gia' in uso nell'attivita' di polizia, sono resi compatibili con le
disposizioni del capo II del titolo I, da ciascuna Forza di polizia
per quanto di rispettiva competenza, entro un anno dalla predetta
data.
2. Per le disposizioni del titolo I la cui applicazione e' prevista
direttamente ovvero dipende dal regolamento IA, si osservano i
termini di entrata in vigore e di compiuta attuazione dello stesso
regolamento.
direttamente ovvero dipende dal regolamento IA, si osservano i
termini di entrata in vigore e di compiuta attuazione dello stesso
regolamento.
Art. 22
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Crosetto, Ministro della difesa
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio