Testo originario
Art. 1
Finalita' e procedimento per l'esercizio della delega
1. Nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel
quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonche' al fine del
conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del
Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i
clienti finali domestici e non domestici, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti, anche
mediante codificazione, la disciplina per:
a) la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di
energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la tassonomia
dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, anche nella
prospettiva di promuovere una filiera nazionale ed europea di
settore;
b) la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile
nucleare;
c) la disattivazione e lo smantellamento degli impianti
esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile
nucleare esaurito e la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia
da fusione;
d) la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in
materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa
vigente.
quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli
obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonche' al fine del
conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del
Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i
clienti finali domestici e non domestici, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti, anche
mediante codificazione, la disciplina per:
a) la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di
energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la tassonomia
dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, anche nella
prospettiva di promuovere una filiera nazionale ed europea di
settore;
b) la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile
nucleare;
c) la disattivazione e lo smantellamento degli impianti
esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile
nucleare esaurito e la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia
da fusione;
d) la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in
materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa
vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei
decreti stessi, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il
Ministro della difesa, il Ministro dell'universita' e della ricerca,
il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro della cultura, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' del parere del
Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di
ciascun decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Qualora il
termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di novanta giorni. Ove il parere delle Commissioni
parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, il
Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni
e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci
giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei
decreti stessi, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il
Ministro della difesa, il Ministro dell'universita' e della ricerca,
il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro della cultura, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' del parere del
Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,
decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di
ciascun decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Qualora il
termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di novanta giorni. Ove il parere delle Commissioni
parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, il
Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni
e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci
giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive, secondo la procedura di cui al comma 2 del
presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 3.
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive, secondo la procedura di cui al comma 2 del
presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 3.
Art. 2
Oggetto della delega legislativa
1. La delega legislativa di cui all'articolo 1 ha ad oggetto:
a) la previsione di un programma nazionale finalizzato allo
sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte
nucleare sostenibile e da fusione, che concorra all'attuazione della
strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di
neutralita' carbonica, a garantire al Paese la sicurezza, la
resilienza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di
interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della
stessa nonche' a promuovere la competitivita' del sistema produttivo;
b) la disciplina delle competenze per l'approvazione,
l'attuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla
lettera a);
c) la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi
sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;
d) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per
l'Italia;
e) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento
delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla
data di entrata in vigore della presente legge, che non siano
destinate alla ricerca, nonche' la disciplina della destinazione
d'uso dei relativi siti, anche per le finalita' di cui alle lettere
f), g) e h);
f) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di
vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della
localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio,
fino alla disattivazione, di nuovi impianti di produzione di energia
da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini
della produzione di idrogeno e di calore, e dei relativi sistemi di
sicurezza e di radioprotezione;
g) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di
vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della
localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla
disattivazione, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del
combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi
di sicurezza e di radioprotezione;
h) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di
vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della
localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla
disattivazione, di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti
radioattivi e del combustibile esaurito nonche' di impianti di
smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile
esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e
dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;
i) la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare
sostenibile, anche per il settore navale e marittimo;
l) la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo
dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori;
m) le modalita' di promozione delle attivita' di ricerca e
sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da
fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi
investimenti;
n) la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei
territori interessati;
o) le modalita' di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri,
fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle
competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare;
p) il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla
vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione
degli organi e degli enti titolari di competenza in materia, anche al
fine di valutare l'istituzione di un'autorita' amministrativa
indipendente per la sicurezza nucleare, ferme restando le competenze
del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza
energetica;
q) la disciplina di un sistema di garanzie in relazione
all'intero ciclo di vita degli impianti;
r) la disciplina delle eventuali modalita' di sostegno alla
realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte
nucleare sostenibile e da fusione, coerentemente con il programma
nazionale di cui alla lettera a);
s) il coordinamento della disciplina della produzione di energia
da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato
energetico.
a) la previsione di un programma nazionale finalizzato allo
sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte
nucleare sostenibile e da fusione, che concorra all'attuazione della
strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di
neutralita' carbonica, a garantire al Paese la sicurezza, la
resilienza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di
interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della
stessa nonche' a promuovere la competitivita' del sistema produttivo;
b) la disciplina delle competenze per l'approvazione,
l'attuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla
lettera a);
c) la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi
sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;
d) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per
l'Italia;
e) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento
delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla
data di entrata in vigore della presente legge, che non siano
destinate alla ricerca, nonche' la disciplina della destinazione
d'uso dei relativi siti, anche per le finalita' di cui alle lettere
f), g) e h);
f) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di
vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della
localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio,
fino alla disattivazione, di nuovi impianti di produzione di energia
da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini
della produzione di idrogeno e di calore, e dei relativi sistemi di
sicurezza e di radioprotezione;
g) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di
vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della
localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla
disattivazione, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del
combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi
di sicurezza e di radioprotezione;
h) nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di
vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della
localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, fino alla
disattivazione, di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti
radioattivi e del combustibile esaurito nonche' di impianti di
smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile
esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e
dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;
i) la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare
sostenibile, anche per il settore navale e marittimo;
l) la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo
dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori;
m) le modalita' di promozione delle attivita' di ricerca e
sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da
fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi
investimenti;
n) la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei
territori interessati;
o) le modalita' di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri,
fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle
competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare;
p) il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla
vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione
degli organi e degli enti titolari di competenza in materia, anche al
fine di valutare l'istituzione di un'autorita' amministrativa
indipendente per la sicurezza nucleare, ferme restando le competenze
del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza
energetica;
q) la disciplina di un sistema di garanzie in relazione
all'intero ciclo di vita degli impianti;
r) la disciplina delle eventuali modalita' di sostegno alla
realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte
nucleare sostenibile e da fusione, coerentemente con il programma
nazionale di cui alla lettera a);
s) il coordinamento della disciplina della produzione di energia
da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato
energetico.
Art. 3
Principi e criteri direttivi
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione
e l'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), che coinvolgano anche il sistema delle universita' e
degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per
l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel mix
energetico italiano, coerentemente con le finalita' del perseguimento
della strategia di decarbonizzazione e della sicurezza degli
approvvigionamenti, dell'indipendenza e della resilienza energetica,
per raggiungere gli obiettivi di neutralita' carbonica entro l'anno
2050 e aumentare la competitivita' nazionale, contribuendo a
contenere i costi dell'energia;
b) perseguimento della sostenibilita' ambientale, sociale ed
economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la
garanzia che i decreti legislativi medesimi, nel quadro del Trattato
che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM),
firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato ai sensi della legge 14
ottobre 1957, n.1203, del diritto dell'Unione europea nonche' degli
accordi internazionali in vigore per l'Italia, rispettino i criteri
previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa
alle attivita' sostenibili nonche' i parametri tecnici individuati
dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), al fine di
garantire elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel
concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza
energetica del Paese nonche' del contenimento dei costi per i clienti
finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze della tutela
della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche
nell'interesse delle future generazioni, in conformita' all'articolo
9 della Costituzione;
c) individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel
rispetto del principio della neutralita' tecnologica e sulla base dei
criteri della massima sostenibilita' e sicurezza di cui alla
disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie
nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le
convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA, in coerenza con la
strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralita'
carbonica entro l'anno 2050, valorizzando, ove possibile, le filiere
nazionali ed europee;
d) riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e
alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di
valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi
e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche
mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo;
e) definizione dei criteri e dei procedimenti per la
localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto delle
norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa
nazionale, europea e internazionale, tenuto altresi' conto, ove
applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di
energia;
f) previsione che la sperimentazione, la costruzione o
installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f), g) e h), nonche' delle opere connesse siano
soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto
delle attribuzioni dell'autorita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p), ove istituita, e nel rispetto del principio di leale
collaborazione;
g) previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del
procedimento di cui alla lettera f) sostituisca ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e
atto di assenso, comunque denominati, ad eccezione dei provvedimenti
di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla
costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscano anche
variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per
ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni
concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte
nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
i) previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e alle relative opere
connesse siano di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e che il
relativo titolo abilitativo possa comprendere, ove necessario, la
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio;
l) previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli,
comunque denominati, ivi comprese le certificazioni, gia' rilasciati
dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Agenzia per
l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico o di un altro Stato con il quale siano in vigore
accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel
settore nucleare, ferme restando le competenze dell'autorita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita;
m) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalita',
eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare
soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari
avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche
e degli standard di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e
internazionale e ferme restando le competenze dell'autorita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, nonche'
definizione dei criteri e delle modalita' per l'individuazione di
siti a cio' destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti
o eventualmente gia' destinati alla ricerca;
n) rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico
della Nazione come tutelato ai sensi dell'articolo 9 della
Costituzione;
o) previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri
esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione
dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite
costituzione di uno o piu' fondi destinati alla copertura dei costi
per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei
rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo
smantellamento finale;
p) previsione di opportune forme di protezione per i siti che
ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di
fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nonche' di
stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito;
q) previsione di modalita' di partecipazione del soggetto
abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del
territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando
la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche
di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo
abilitativo, con oneri a carico dei proponenti;
r) previsione che, nell'ipotesi di individuazione ex ante di aree
aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), siano garantite forme
di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di
promozione e valorizzazione dei relativi territori, e sia assicurato
il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi,
anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti
di produzione di energia gia' esistenti o autorizzati;
s) definizione delle modalita' a cui i soggetti abilitati devono
attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e
del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o
riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale
degli impianti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4,
comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio
2011;
t) previsione di una disciplina per l'impiego dell'energia da
fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, che definisca i
profili abilitativi, di sicurezza, di utilizzo e di dismissione delle
relative applicazioni, incoerenza con le risultanze del programma
nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e con la
normativa internazionale di riferimento;
u) previsione che la disciplina relativa alla localizzazione di
impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei
rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h), contempli la possibilita' di autocandidature
e garantisca altresi' la sottoposizione a nuove procedure di
valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda, titolo
II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli eventuali
strumenti di pianificazione riguardanti aree eleggibili per la
localizzazione dei medesimi impianti;
v) previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di
radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni
locali, siano posti a carico degli esercenti le attivita' nucleari e
possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e
compatibili con la programmazione complessiva delle attivita';
z) individuazione degli strumenti di garanzia nonche' di
copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le
attivita' nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle
attivita' medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente
stesso;
aa) individuazione, nel rispetto del principio di leale
collaborazione, dei casi in cui e' necessaria l'acquisizione
dell'intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,nonche' delle modalita' di esercizio del potere
sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120
della Costituzione;
bb) previsione di un'opportuna campagna di informazione ai
cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua
sicurezza e sostenibilita', da realizzare anche mediante l'utilizzo
di strumenti digitali e di canali di comunicazione idonei ad
assicurare trasparenza e accessibilita';
cc) previsione di opportune forme di informazione capillare per
le popolazioni direttamente interessate nonche' di procedure di
consultazione delle medesime;
dd) previsione di sanzioni per la violazione delle norme
imperative previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1;
ee) determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali
forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le
attivita' nucleari, sulla base anche del principio di valorizzazione
della maggiore coerenza con il programma nazionale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a);
ff) previsione che l'autorita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p), ove istituita, svolga compiti di certificazione,
vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della
disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi
europee e internazionali e possa avvalersi, nell'assolvimento dei
compiti medesimi, della collaborazione del Comando carabinieri per la
tutela ambientale e la sicurezza energetica, dipendente
funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica ai sensi dell'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
gg) individuazione dei criteri per la definizione degli standard
tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonche' del
fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche
mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di
formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca;
hh) coordinamento della disciplina della produzione di energia da
fonte nucleare con le altre disposizioni che regolano il mercato
elettrico, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della
produzione di energia elettrica da fonte nucleare;
ii) previsione che gli strumenti di pianificazione energetica
nazionale comprendano gli scenari nucleari elaborati nell'ambito del
programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza
degli approvvigionamenti;
ll) potenziamento della formazione universitaria e
post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche
strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche
favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca,
con le imprese e con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f), g) e h);
mm) valorizzazione delle attivita' di ricerca e sviluppo e dei
processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di
energia nucleare sostenibile, svolti dalle universita' e dagli enti
pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese,
favorendo la complementarita' tra ricerca di base e ricerca
applicata.
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione
e l'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), che coinvolgano anche il sistema delle universita' e
degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per
l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel mix
energetico italiano, coerentemente con le finalita' del perseguimento
della strategia di decarbonizzazione e della sicurezza degli
approvvigionamenti, dell'indipendenza e della resilienza energetica,
per raggiungere gli obiettivi di neutralita' carbonica entro l'anno
2050 e aumentare la competitivita' nazionale, contribuendo a
contenere i costi dell'energia;
b) perseguimento della sostenibilita' ambientale, sociale ed
economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la
garanzia che i decreti legislativi medesimi, nel quadro del Trattato
che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM),
firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato ai sensi della legge 14
ottobre 1957, n.1203, del diritto dell'Unione europea nonche' degli
accordi internazionali in vigore per l'Italia, rispettino i criteri
previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa
alle attivita' sostenibili nonche' i parametri tecnici individuati
dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), al fine di
garantire elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel
concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza
energetica del Paese nonche' del contenimento dei costi per i clienti
finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze della tutela
della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche
nell'interesse delle future generazioni, in conformita' all'articolo
9 della Costituzione;
c) individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, nel
rispetto del principio della neutralita' tecnologica e sulla base dei
criteri della massima sostenibilita' e sicurezza di cui alla
disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie
nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le
convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA, in coerenza con la
strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralita'
carbonica entro l'anno 2050, valorizzando, ove possibile, le filiere
nazionali ed europee;
d) riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e
alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di
valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi
e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche
mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo;
e) definizione dei criteri e dei procedimenti per la
localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto delle
norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa
nazionale, europea e internazionale, tenuto altresi' conto, ove
applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di
energia;
f) previsione che la sperimentazione, la costruzione o
installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f), g) e h), nonche' delle opere connesse siano
soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto
delle attribuzioni dell'autorita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p), ove istituita, e nel rispetto del principio di leale
collaborazione;
g) previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del
procedimento di cui alla lettera f) sostituisca ogni provvedimento
amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e
atto di assenso, comunque denominati, ad eccezione dei provvedimenti
di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla
costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscano anche
variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per
ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni
concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte
nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
i) previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e alle relative opere
connesse siano di pubblica utilita', indifferibili e urgenti e che il
relativo titolo abilitativo possa comprendere, ove necessario, la
dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio;
l) previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli,
comunque denominati, ivi comprese le certificazioni, gia' rilasciati
dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Agenzia per
l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico o di un altro Stato con il quale siano in vigore
accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel
settore nucleare, ferme restando le competenze dell'autorita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita;
m) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalita',
eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare
soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari
avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche
e degli standard di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e
internazionale e ferme restando le competenze dell'autorita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, nonche'
definizione dei criteri e delle modalita' per l'individuazione di
siti a cio' destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti
o eventualmente gia' destinati alla ricerca;
n) rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico
della Nazione come tutelato ai sensi dell'articolo 9 della
Costituzione;
o) previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri
esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione
dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite
costituzione di uno o piu' fondi destinati alla copertura dei costi
per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei
rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo
smantellamento finale;
p) previsione di opportune forme di protezione per i siti che
ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di
fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nonche' di
stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito;
q) previsione di modalita' di partecipazione del soggetto
abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del
territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando
la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche
di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo
abilitativo, con oneri a carico dei proponenti;
r) previsione che, nell'ipotesi di individuazione ex ante di aree
aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), siano garantite forme
di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di
promozione e valorizzazione dei relativi territori, e sia assicurato
il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi,
anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti
di produzione di energia gia' esistenti o autorizzati;
s) definizione delle modalita' a cui i soggetti abilitati devono
attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e
del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o
riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale
degli impianti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4,
comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio
2011;
t) previsione di una disciplina per l'impiego dell'energia da
fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, che definisca i
profili abilitativi, di sicurezza, di utilizzo e di dismissione delle
relative applicazioni, incoerenza con le risultanze del programma
nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e con la
normativa internazionale di riferimento;
u) previsione che la disciplina relativa alla localizzazione di
impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei
rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h), contempli la possibilita' di autocandidature
e garantisca altresi' la sottoposizione a nuove procedure di
valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda, titolo
II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli eventuali
strumenti di pianificazione riguardanti aree eleggibili per la
localizzazione dei medesimi impianti;
v) previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di
radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni
locali, siano posti a carico degli esercenti le attivita' nucleari e
possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e
compatibili con la programmazione complessiva delle attivita';
z) individuazione degli strumenti di garanzia nonche' di
copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell'esercente le
attivita' nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle
attivita' medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente
stesso;
aa) individuazione, nel rispetto del principio di leale
collaborazione, dei casi in cui e' necessaria l'acquisizione
dell'intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,nonche' delle modalita' di esercizio del potere
sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120
della Costituzione;
bb) previsione di un'opportuna campagna di informazione ai
cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua
sicurezza e sostenibilita', da realizzare anche mediante l'utilizzo
di strumenti digitali e di canali di comunicazione idonei ad
assicurare trasparenza e accessibilita';
cc) previsione di opportune forme di informazione capillare per
le popolazioni direttamente interessate nonche' di procedure di
consultazione delle medesime;
dd) previsione di sanzioni per la violazione delle norme
imperative previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1;
ee) determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali
forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le
attivita' nucleari, sulla base anche del principio di valorizzazione
della maggiore coerenza con il programma nazionale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a);
ff) previsione che l'autorita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera p), ove istituita, svolga compiti di certificazione,
vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della
disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi
europee e internazionali e possa avvalersi, nell'assolvimento dei
compiti medesimi, della collaborazione del Comando carabinieri per la
tutela ambientale e la sicurezza energetica, dipendente
funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica ai sensi dell'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
gg) individuazione dei criteri per la definizione degli standard
tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonche' del
fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche
mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di
formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca;
hh) coordinamento della disciplina della produzione di energia da
fonte nucleare con le altre disposizioni che regolano il mercato
elettrico, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della
produzione di energia elettrica da fonte nucleare;
ii) previsione che gli strumenti di pianificazione energetica
nazionale comprendano gli scenari nucleari elaborati nell'ambito del
programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza
degli approvvigionamenti;
ll) potenziamento della formazione universitaria e
post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche
strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche
favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca,
con le imprese e con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f), g) e h);
mm) valorizzazione delle attivita' di ricerca e sviluppo e dei
processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di
energia nucleare sostenibile, svolti dalle universita' e dagli enti
pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese,
favorendo la complementarita' tra ricerca di base e ricerca
applicata.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 abrogano
espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle
con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di
coordinamento, in relazione alle disposizioni non abrogate o non
modificate, nonche' le necessarie disposizioni transitorie e finali.
espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle
con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di
coordinamento, in relazione alle disposizioni non abrogate o non
modificate, nonche' le necessarie disposizioni transitorie e finali.
Art. 4
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega
legislativa di cui alla presente legge si provvede a valere sulle
risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per
ciascuna delle annualita' 2027, 2028 e 2029.
legislativa di cui alla presente legge si provvede a valere sulle
risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per
ciascuna delle annualita' 2027, 2028 e 2029.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di delega di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere bb) e cc), e' autorizzata la spesa
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per
l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
all'articolo 3, comma 1, lettere bb) e cc), e' autorizzata la spesa
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per
l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle
deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una
relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei
medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, qualora i decreti
legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere
n), p)e r), e 3,comma 1, lettere m), o), p), q) ed ee), della
presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di
cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo degli
accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge 31
dicembre 2009, n.196, i suddetti decreti legislativi sono emanati
solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una
relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei
medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, qualora i decreti
legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere
n), p)e r), e 3,comma 1, lettere m), o), p), q) ed ee), della
presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di
cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo degli
accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge 31
dicembre 2009, n.196, i suddetti decreti legislativi sono emanati
solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3,
dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti relativi ai suddetti decreti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Visto, Il Guardasigilli: Nordio
dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti relativi ai suddetti decreti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Visto, Il Guardasigilli: Nordio