Finalita' e procedimento per l'esercizio della delega
Nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonche' al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per:
a)la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la tassonomia dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, anche nella prospettiva di promuovere una filiera nazionale ed europea di settore;
b)la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare;
c)la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione;
d)la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei decreti stessi, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della difesa, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della cultura, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' del parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, secondo la procedura di cui al comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198. - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».