Testo originario
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni necessarie
all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento
delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che
integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, nonche' al regolamento di esecuzione
(UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, definendo
prescrizioni specifiche e modalita' pratiche uniformi per
l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze
farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o
come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sulla presenza di
sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei
loro residui negli animali destinati alla produzione di alimenti e
nei prodotti di origine animale. Restano ferme le disposizioni
applicabili nel campo del controllo dell'alimentazione degli animali.
all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento
delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che
integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, nonche' al regolamento di esecuzione
(UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, definendo
prescrizioni specifiche e modalita' pratiche uniformi per
l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze
farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o
come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sulla presenza di
sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei
loro residui negli animali destinati alla produzione di alimenti e
nei prodotti di origine animale. Restano ferme le disposizioni
applicabili nel campo del controllo dell'alimentazione degli animali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
contenute nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nell'articolo
2 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, nell'articolo 4 del regolamento (UE)
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
nell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2017, nell'articolo 1 del regolamento
delegato (UE) 2022/1644 della Commissione del 7 luglio 2022,
nell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della
Commissione, del 23 settembre 2022, e nell'articolo 2 del decreto
legislativo 7 dicembre 2023, n. 218.
contenute nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nell'articolo
2 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, nell'articolo 4 del regolamento (UE)
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
nell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2017, nell'articolo 1 del regolamento
delegato (UE) 2022/1644 della Commissione del 7 luglio 2022,
nell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della
Commissione, del 23 settembre 2022, e nell'articolo 2 del decreto
legislativo 7 dicembre 2023, n. 218.
2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Piano nazionale residui (PNR)»: Piano nazionale per
l'esecuzione dei controlli ufficiali negli alimenti di origine
animale, negli animali vivi, nei loro tessuti, fluidi biologici ed
escrementi e nell'acqua di abbeveraggio, per la ricerca di residui di
sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali
veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze
farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
b) «Laboratorio nazionale di riferimento designato per i residui
di sostanze farmacologicamente attive»: l'Istituto superiore di
sanita';
c) «Sistema informatico NSIS/RaDISAN»: sistema informativo unico
nazionale per la raccolta di dati analitici nel settore della
sicurezza alimentare gestito dal Ministero della salute;
d) «Attivita' di extrapiano nell'ambito del Piano nazionale
residui (PNR)»: controlli mirati e aggiuntivi rispetto alla
programmazione standard, attivati per specifiche esigenze nazionali o
locali, finalizzati a intensificare la ricerca di sostanze vietate o
autorizzate su specifiche categorie animali o prodotti alimentari.
definizioni:
a) «Piano nazionale residui (PNR)»: Piano nazionale per
l'esecuzione dei controlli ufficiali negli alimenti di origine
animale, negli animali vivi, nei loro tessuti, fluidi biologici ed
escrementi e nell'acqua di abbeveraggio, per la ricerca di residui di
sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali
veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze
farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
b) «Laboratorio nazionale di riferimento designato per i residui
di sostanze farmacologicamente attive»: l'Istituto superiore di
sanita';
c) «Sistema informatico NSIS/RaDISAN»: sistema informativo unico
nazionale per la raccolta di dati analitici nel settore della
sicurezza alimentare gestito dal Ministero della salute;
d) «Attivita' di extrapiano nell'ambito del Piano nazionale
residui (PNR)»: controlli mirati e aggiuntivi rispetto alla
programmazione standard, attivati per specifiche esigenze nazionali o
locali, finalizzati a intensificare la ricerca di sostanze vietate o
autorizzate su specifiche categorie animali o prodotti alimentari.
Art. 3
Piano nazionale residui
1. Il Piano nazionale residui, di seguito anche «PNR», si articola
in:
a) Piano mirato: Piano nazionale di controllo della produzione,
basato sul rischio, che prevede il campionamento di animali destinati
alla produzione di alimenti e di alimenti di origine animale prodotti
in Italia e negli altri Stati membri per la verifica:
1) della eventuale presenza di sostanze farmacologicamente
attive vietate o non autorizzate;
2) della conformita' ai limiti massimi di residui e ai tenori
massimi delle sostanze farmacologicamente attive definiti dalle norme
eurounitarie e nazionali;
b) Piano di sorveglianza: Piano nazionale di sorveglianza della
produzione randomizzato, basato su un campionamento casuale di
prodotti di provenienza nazionale e unionale, per la ricerca di
un'ampia gamma di sostanze con metodi analitici a prestazioni
elevate;
c) Piano paesi terzi: Piano nazionale di controllo degli animali
e dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano
importati da paesi terzi, basato sul rischio, volto a verificare la
conformita' alla legislazione europea sull'uso di sostanze
farmacologicamente attive, autorizzate o vietate, e la conformita' ai
limiti massimi di residui e ai tenori massimi. Il Piano paesi terzi
disciplina la programmazione dei controlli alle frontiere al fine di
verificare, conformemente ai criteri e alle frequenze di
campionamento di cui agli allegati VI e VII al regolamento delegato
(UE) 2022/1644 della Commissione del 7 luglio 2022 e all'allegato III
al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione del 23
settembre 2022, il rispetto del principio di reciprocita' nell'ambito
del corretto funzionamento del mercato nei confronti dei paesi terzi
nei quali e' consentito l'impiego di sostanze vietate nell'Unione
europea. Il Ministero della salute o le autorita' territoriali
competenti possono disporre, in aggiunta ai controlli di cui al
secondo periodo, controlli mirati in fase di commercializzazione dei
prodotti di origine animale per il consumo umano provenienti da paesi
terzi e destinati direttamente al consumatore finale.
in:
a) Piano mirato: Piano nazionale di controllo della produzione,
basato sul rischio, che prevede il campionamento di animali destinati
alla produzione di alimenti e di alimenti di origine animale prodotti
in Italia e negli altri Stati membri per la verifica:
1) della eventuale presenza di sostanze farmacologicamente
attive vietate o non autorizzate;
2) della conformita' ai limiti massimi di residui e ai tenori
massimi delle sostanze farmacologicamente attive definiti dalle norme
eurounitarie e nazionali;
b) Piano di sorveglianza: Piano nazionale di sorveglianza della
produzione randomizzato, basato su un campionamento casuale di
prodotti di provenienza nazionale e unionale, per la ricerca di
un'ampia gamma di sostanze con metodi analitici a prestazioni
elevate;
c) Piano paesi terzi: Piano nazionale di controllo degli animali
e dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano
importati da paesi terzi, basato sul rischio, volto a verificare la
conformita' alla legislazione europea sull'uso di sostanze
farmacologicamente attive, autorizzate o vietate, e la conformita' ai
limiti massimi di residui e ai tenori massimi. Il Piano paesi terzi
disciplina la programmazione dei controlli alle frontiere al fine di
verificare, conformemente ai criteri e alle frequenze di
campionamento di cui agli allegati VI e VII al regolamento delegato
(UE) 2022/1644 della Commissione del 7 luglio 2022 e all'allegato III
al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione del 23
settembre 2022, il rispetto del principio di reciprocita' nell'ambito
del corretto funzionamento del mercato nei confronti dei paesi terzi
nei quali e' consentito l'impiego di sostanze vietate nell'Unione
europea. Il Ministero della salute o le autorita' territoriali
competenti possono disporre, in aggiunta ai controlli di cui al
secondo periodo, controlli mirati in fase di commercializzazione dei
prodotti di origine animale per il consumo umano provenienti da paesi
terzi e destinati direttamente al consumatore finale.
2. Le sostanze farmacologicamente attive da ricercare negli animali
destinati alla produzione di alimenti e negli alimenti di origine
animale sono riportate nell'allegato I al regolamento delegato (UE)
2022/1644.
destinati alla produzione di alimenti e negli alimenti di origine
animale sono riportate nell'allegato I al regolamento delegato (UE)
2022/1644.
3. Il Piano mirato e' strutturato secondo quanto previsto agli
articoli 4 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Negli
allegati II e III al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e
nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per il
Piano mirato sono riportati rispettivamente:
a) i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di
gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
b) i criteri per la strategia di campionamento;
c) la frequenza minima di campionamento.
articoli 4 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Negli
allegati II e III al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e
nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per il
Piano mirato sono riportati rispettivamente:
a) i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di
gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
b) i criteri per la strategia di campionamento;
c) la frequenza minima di campionamento.
4. Il Piano di sorveglianza e' strutturato secondo quanto previsto
agli articoli 5 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.
Negli allegati IV e V al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e
nell'allegato II al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per il
Piano di sorveglianza sono riportati rispettivamente:
a) i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di
gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
b) i criteri per la strategia di campionamento;
c) i criteri per la definizione della frequenza minima di
campionamento, tenendo conto del numero minimo di campioni assegnato
all'Italia.
agli articoli 5 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.
Negli allegati IV e V al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e
nell'allegato II al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per il
Piano di sorveglianza sono riportati rispettivamente:
a) i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di
gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
b) i criteri per la strategia di campionamento;
c) i criteri per la definizione della frequenza minima di
campionamento, tenendo conto del numero minimo di campioni assegnato
all'Italia.
5. Il Piano paesi terzi e' strutturato secondo quanto previsto agli
articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Negli
allegati VI e VII al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e
nell'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per il
Piano paesi terzi sono riportati rispettivamente:
a) i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di
gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
b) i criteri per la strategia di campionamento;
c) la frequenza minima di campionamento.
articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Negli
allegati VI e VII al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e
nell'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per il
Piano paesi terzi sono riportati rispettivamente:
a) i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di
gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
b) i criteri per la strategia di campionamento;
c) la frequenza minima di campionamento.
6. Il Ministero della salute o le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono pianificare delle attivita' di Extrapiano
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
Trento e di Bolzano possono pianificare delle attivita' di Extrapiano
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
7. Tutte le attivita' del presente articolo, comprese le attivita'
di Extrapiano, sono pianificate e rendicontate nel sistema
informatico NSIS/RaDISAN, secondo le modalita' stabilite nel PNR.
Nell'attivita' di rendicontazione devono essere inseriti nel sistema
informatico NSIS/RaDISAN tutti i dati relativi al campionamento e
alle analisi effettuate sui campioni, nonche' le azioni intraprese in
caso di non conformita' e la causa della non conformita'. Nello
stesso sistema informatico devono essere rendicontati anche i dati
relativi ai campionamenti su sospetto, derivanti dalle attivita' del
presente articolo.
di Extrapiano, sono pianificate e rendicontate nel sistema
informatico NSIS/RaDISAN, secondo le modalita' stabilite nel PNR.
Nell'attivita' di rendicontazione devono essere inseriti nel sistema
informatico NSIS/RaDISAN tutti i dati relativi al campionamento e
alle analisi effettuate sui campioni, nonche' le azioni intraprese in
caso di non conformita' e la causa della non conformita'. Nello
stesso sistema informatico devono essere rendicontati anche i dati
relativi ai campionamenti su sospetto, derivanti dalle attivita' del
presente articolo.
8. Ai fini delle ricerche di cui al presente articolo, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire,
nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, nuclei
operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).
le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire,
nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, nuclei
operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).
Art. 4
Autorita' centrale competente per il Piano nazionale residui
1. Il Ministero della salute e' l'autorita' centrale competente,
responsabile della predisposizione, dell'organizzazione e del
coordinamento del PNR, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
responsabile della predisposizione, dell'organizzazione e del
coordinamento del PNR, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
2. Il Ministero della salute:
a) aggiorna annualmente il PNR di cui all'articolo 3;
b) adotta con tempestivita' interventi correttivi durante
l'implementazione delle attivita';
c) coordina le attivita' dei servizi centrali e regionali e di
tutti i servizi coinvolti nei controlli sui residui di cui
all'articolo 1;
d) raccoglie le informazioni necessarie per la valutazione dei
risultati ottenuti e delle azioni intraprese in caso di non
conformita';
e) trasmette annualmente alla Commissione europea e all'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il PNR per l'anno in corso
e i risultati del PNR dell'anno precedente, secondo quanto previsto
dagli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646;
f) elabora indicazioni operative per assicurare l'omogeneita' dei
comportamenti sul territorio nazionale, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.
a) aggiorna annualmente il PNR di cui all'articolo 3;
b) adotta con tempestivita' interventi correttivi durante
l'implementazione delle attivita';
c) coordina le attivita' dei servizi centrali e regionali e di
tutti i servizi coinvolti nei controlli sui residui di cui
all'articolo 1;
d) raccoglie le informazioni necessarie per la valutazione dei
risultati ottenuti e delle azioni intraprese in caso di non
conformita';
e) trasmette annualmente alla Commissione europea e all'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il PNR per l'anno in corso
e i risultati del PNR dell'anno precedente, secondo quanto previsto
dagli articoli 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646;
f) elabora indicazioni operative per assicurare l'omogeneita' dei
comportamenti sul territorio nazionale, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero della
salute si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro
permanente, denominato «Gruppo residui», che svolge funzioni di
supporto e consultive e, in particolare:
a) fornisce supporto per la preparazione del PNR annuale e per la
predisposizione della relazione annuale;
b) esamina gli esiti annuali delle attivita' del PNR;
c) individua le eventuali modifiche da apportare al PNR, tenendo
in considerazione gli esiti delle attivita' di controllo dell'anno
precedente, le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio e le
indicazioni della Commissione europea e dei laboratori europei di
riferimento;
d) fornisce supporto per le attivita' europee inerenti al PNR e
per le riunioni con la Commissione europea e con l'EFSA;
e) partecipa alla redazione delle indicazioni operative di cui al
comma 2, lettera f).
salute si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro
permanente, denominato «Gruppo residui», che svolge funzioni di
supporto e consultive e, in particolare:
a) fornisce supporto per la preparazione del PNR annuale e per la
predisposizione della relazione annuale;
b) esamina gli esiti annuali delle attivita' del PNR;
c) individua le eventuali modifiche da apportare al PNR, tenendo
in considerazione gli esiti delle attivita' di controllo dell'anno
precedente, le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio e le
indicazioni della Commissione europea e dei laboratori europei di
riferimento;
d) fornisce supporto per le attivita' europee inerenti al PNR e
per le riunioni con la Commissione europea e con l'EFSA;
e) partecipa alla redazione delle indicazioni operative di cui al
comma 2, lettera f).
4. Il gruppo residui e' composto da tredici componenti, di cui
cinque esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, due esperti dell'Istituto superiore di sanita', un esperto
del Laboratorio nazionale di riferimento, un rappresentante della
rete dei laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali
(IIZZSS), designato dal Coordinamento degli IIZZSS, un esperto del
Centro di referenza nazionale per le indagini biologiche sugli
anabolizzanti animali (CIBA) e tre rappresentanti del Ministero della
salute.
cinque esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, due esperti dell'Istituto superiore di sanita', un esperto
del Laboratorio nazionale di riferimento, un rappresentante della
rete dei laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali
(IIZZSS), designato dal Coordinamento degli IIZZSS, un esperto del
Centro di referenza nazionale per le indagini biologiche sugli
anabolizzanti animali (CIBA) e tre rappresentanti del Ministero della
salute.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono nominati i componenti del gruppo residui e sono
disciplinate le modalita' di funzionamento dello stesso.
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono nominati i componenti del gruppo residui e sono
disciplinate le modalita' di funzionamento dello stesso.
6. Alle riunioni del gruppo residui possono partecipare esperti di
altri settori, quali, a titolo esemplificativo, esperti dei sistemi
informativi, del farmaco veterinario, dei mangimi, dei prodotti
fitosanitari e biocidi, e rappresentanti dei Corpi di polizia, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
altri settori, quali, a titolo esemplificativo, esperti dei sistemi
informativi, del farmaco veterinario, dei mangimi, dei prodotti
fitosanitari e biocidi, e rappresentanti dei Corpi di polizia, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Ai componenti del gruppo residui e ai soggetti di cui al comma 6
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
8. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano ferme le
competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e delle aziende sanitarie locali, come definite dall'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo n. 27 del 2021.
competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e delle aziende sanitarie locali, come definite dall'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo n. 27 del 2021.
Art. 5
Attivita' di campionamento e analisi
1. Tutti i campioni sono prelevati e analizzati conformemente al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22
marzo 2021, a quanto riportato nel PNR e alle indicazioni operative
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), del presente decreto,
elaborate dal Ministero della salute.
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, al
regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22
marzo 2021, a quanto riportato nel PNR e alle indicazioni operative
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), del presente decreto,
elaborate dal Ministero della salute.
2. I campioni sono analizzati dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali, o, in casi particolari, da altri laboratori
eventualmente individuati dal Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 27 del 2021.
sperimentali, o, in casi particolari, da altri laboratori
eventualmente individuati dal Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 27 del 2021.
Art. 6
Gestione dei casi di non conformita'
1. Le azioni successive al riscontro delle non conformita' devono
essere immediate e coerenti con la non conformita' riscontrata, al
fine di determinare l'origine e l'entita' della non conformita',
stabilire le responsabilita' dell'operatore e assicurare che
l'operatore ponga rimedio ai casi di non conformita' e ne impedisca
il ripetersi, secondo quanto previsto dall'articolo 138, paragrafo 1,
lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2017, dal Piano nazionale residui e
dalle indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
f), del presente decreto, elaborate dal Ministero della salute.
essere immediate e coerenti con la non conformita' riscontrata, al
fine di determinare l'origine e l'entita' della non conformita',
stabilire le responsabilita' dell'operatore e assicurare che
l'operatore ponga rimedio ai casi di non conformita' e ne impedisca
il ripetersi, secondo quanto previsto dall'articolo 138, paragrafo 1,
lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2017, dal Piano nazionale residui e
dalle indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
f), del presente decreto, elaborate dal Ministero della salute.
2. In caso di sospetta o accertata non conformita' a norme
dell'Unione europea o nazionali su sostanze farmacologicamente attive
in animali vivi o prodotti di origine animale, l'autorita'
competente, di cui agli articoli 4, comma 1, e 7, comma 4, del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, deve comunicare la non
conformita' immediatamente e contestualmente, secondo le modalita'
descritte nel Piano annuale, ai seguenti soggetti istituzionali:
a) alla regione, alla provincia autonoma, o all'Ufficio
veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC) che ha disposto il
campionamento;
b) alla regione o alla provincia autonoma di origine dell'animale
o del prodotto, se diversa, e alla Azienda sanitaria locale (ASL)
competente per l'allevamento di origine, al fine di avviare
immediatamente le indagini necessarie;
c) all'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS);
d) alla direzione generale del Ministero della salute competente
in materia di igiene e di sicurezza alimentare, specificando il tipo
di Piano a cui la non conformita' si riferisce. Per le non
conformita' che riguardano animali ovvero prodotti di origine animale
destinati al consumo umano provenienti da Stati membri o paesi terzi,
la comunicazione deve essere effettuata anche alla direzione generale
del Ministero della salute competente in materia di salute animale.
dell'Unione europea o nazionali su sostanze farmacologicamente attive
in animali vivi o prodotti di origine animale, l'autorita'
competente, di cui agli articoli 4, comma 1, e 7, comma 4, del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, deve comunicare la non
conformita' immediatamente e contestualmente, secondo le modalita'
descritte nel Piano annuale, ai seguenti soggetti istituzionali:
a) alla regione, alla provincia autonoma, o all'Ufficio
veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC) che ha disposto il
campionamento;
b) alla regione o alla provincia autonoma di origine dell'animale
o del prodotto, se diversa, e alla Azienda sanitaria locale (ASL)
competente per l'allevamento di origine, al fine di avviare
immediatamente le indagini necessarie;
c) all'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS);
d) alla direzione generale del Ministero della salute competente
in materia di igiene e di sicurezza alimentare, specificando il tipo
di Piano a cui la non conformita' si riferisce. Per le non
conformita' che riguardano animali ovvero prodotti di origine animale
destinati al consumo umano provenienti da Stati membri o paesi terzi,
la comunicazione deve essere effettuata anche alla direzione generale
del Ministero della salute competente in materia di salute animale.
3. In caso di contestazione, si applicano gli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo n. 27 del 2021.
decreto legislativo n. 27 del 2021.
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
1. Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «, nonche' le misure di controllo su
talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro
prodotti» sono soppresse;
2) al comma 3, la lettera p) e' abrogata;
b) gli articoli 9, 11, 12 e 20 sono abrogati;
c) gli allegati I, II, III e IV sono abrogati.
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «, nonche' le misure di controllo su
talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro
prodotti» sono soppresse;
2) al comma 3, la lettera p) e' abrogata;
b) gli articoli 9, 11, 12 e 20 sono abrogati;
c) gli allegati I, II, III e IV sono abrogati.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Schillaci, Ministro della salute
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Schillaci, Ministro della salute
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio