All'articolo 98, primo comma, del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Nei casi di cui al primo periodo la capacita' di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria.».
All'articolo 419 del codice penale, dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente: «La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito.».
All'articolo 420 del codice penale, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.».
Dopo l'articolo 420 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 420-bis (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando ad un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumita' delle persone e cagionando altresi' danni alle cose, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se: a) il fatto e' commesso da soggetti che agiscono travisati o comunque con modalita' idonee a rendere difficoltosa l'identificazione; b) il lancio o l'utilizzo di oggetti atti ad offendere e' diretto contro infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, o di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilita' o esposti alla pubblica fede. Chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo di cui al primo comma oppure incita o istiga alla commissione delle condotte di cui al primo comma e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Se le condotte di cui al primo comma cagionano lesioni personali le pene di cui agli articoli 582, 583, 583-quater e 583-quinquies sono aumentate da un terzo alla meta'.».
All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole «583-quater,» sono aggiunte le seguenti: «primo comma,».
Dopo l'articolo 635 del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 635.1 (Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato). - Quando le condotte di cui all'articolo 635, primo, secondo e terzo comma, sono poste in essere da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.».