REGIO DECRETO-LEGGE

R.D.L. 257/1923 - Riguardante la costituzione del Parco Nazionale di Abruzzo. (023U0257)

Riguardante la costituzione del Parco Nazionale di Abruzzo. (023U0257)

Numero 257 Anno 1923 GU 22.02.1923 Codice 023U0257

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-01-11;257

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Testo vigente

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità di costituire, per la protezione della fauna, della flora e delle bellezze naturali, un Parco Nazionale in Abruzzo;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i Ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze e per la giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

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Comma 1

Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè la bellezza del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica, annessa al presente decreto, è dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise.
((10))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione della L. 12 luglio 1923, n. 1511, di conversione del Regio D.L. 11 gennaio 1923, n. 257.
Il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Successivamente, il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, nel modificare l'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.

Art. 2

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Comma 1

Con Nostro decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, il perimetro del parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'articolo precedente.

Comma 2

La Commissione di cui all'art. 11 ha facoltà di estendere ai terreni limitrofi del Parco particolari divieti di caccia.
(3) (4)
((10))

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 31 dicembre 1925, n. 2388 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo è esteso al territorio segnato sulla carta annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".

Comma 4

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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio Decreto 16 settembre 1926, n. 1679 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo è esteso al territorio segnato sulla carta annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".

Comma 5

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione della L. 12 luglio 1923, n. 1511, di conversione del Regio D.L. 11 gennaio 1923, n. 257.
Il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Successivamente, il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, nel modificare l'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Agli effetti di cui al precedente art. 3, nel territorio del Parco nazionale sono vietati:

Comma 2

a) la manomissione o l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con il regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

Comma 3

b) la raccolta delle specie vegetali non espressamente autorizzata nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

Comma 4

c) l'esecuzione dei tagli boschivi non autorizzati come sopra;

Comma 5

d) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

Comma 6

e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'Ente, di cui all'art. 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento;

Comma 7

f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la Commissione di cui all'art. 11;

Comma 8

g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o cliches di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'art. 11.
((10))

Comma 9

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione della L. 12 luglio 1923, n. 1511, di conversione del Regio D.L. 11 gennaio 1923, n. 257.
Il D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Successivamente, il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, nel modificare l'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.

Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Art. 9

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Art. 10

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Art. 11

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Art. 12

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Art. 13

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Art. 14

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Art. 15

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Art. 16

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Art. 17

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Art. 18

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Art. 19

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