Il presente decreto legislativo non si applica alle sperimentazioni non interventistiche.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 2
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Comma 3
Capo II - Buona pratica clinica nella progettazione, conduzione, registrazione e comunicazione degli esiti delle sperimentazioni cliniche SEZIONE I Buona pratica clinica
Art. 3
#Comma 1
Principi di buona pratica clinica
Comma 2
La tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti della sperimentazione prevale sugli interessi della scienza e della societa'.
Prima che una sperimentazione abbia inizio, devono essere valutati rischi e inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto della sperimentazione, sia per la collettivita'. Una sperimentazione puo' essere iniziata e continuata solamente se i benefici previsti giustificano i rischi.
Le sperimentazioni cliniche sono realizzate in conformita' alla Dichiarazione di Helsinki sui principi etici per le sperimentazioni mediche sugli esseri umani, adottata dall'Assemblea generale dell'Associazione medica mondiale, (1996) e nel rispetto delle norme di buona pratica clinica e delle disposizioni normative applicabili.
Prima che il soggetto sia sottoposto a sperimentazione e' necessario acquisirne il consenso libero, specifico ed informato.
Le sperimentazioni cliniche devono essere valide dal punto di vista scientifico, descritte in un protocollo chiaro e dettagliato e guidate dai principi etici in tutti i loro aspetti.
Le informazioni cliniche e non cliniche, che siano disponibili su un farmaco in fase di sperimentazione, devono essere adeguate a giustificare la sperimentazione clinica in progetto.
La sperimentazione deve essere condotta in conformita' al protocollo che abbia preventivamente ricevuto il parere favorevole di un comitato etico indipendente e che definisca, tra l'altro, i criteri di inclusione ed esclusione dei soggetti della sperimentazione clinica, il monitoraggio e gli aspetti concernenti la pubblicazione dei dati. Lo sperimentatore e il promotore tengono conto di tutte le indicazioni relative all'avvio e alla realizzazione della sperimentazione clinica espresse dal Comitato etico e dall'Autorita' competente.
Chiunque conduca o partecipi alla realizzazione della sperimentazione deve essere qualificato, in base alla sua istruzione, formazione ed esperienza, ad eseguire i propri compiti.
Devono essere attuati sistemi con procedure prefissate e da osservare per garantire la qualita' di ogni singolo aspetto della sperimentazione.
Tutte le informazioni sulla sperimentazione clinica devono essere registrate, trattate e conservate in modo tale da poter essere comunicate, interpretate e verificate in modo preciso.
Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di riservatezza e confidenzialita' previste dalle disposizioni normative applicabili.
Le cure mediche prestate ai soggetti in sperimentazione e le decisioni di natura medica prese nel loro interesse ricadono sempre sotto la responsabilita' di un medico qualificato o, se del caso, di un odontoiatra qualificato.
I prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti e conservati nel rispetto delle norme di buona fabbricazione applicabili. Essi devono essere impiegati secondo quanto prescritto dal protocollo approvato.
((
Le strutture presso le quali si svolgono le sperimentazioni cliniche favoriscono l'utilizzo a scopo di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attivita' diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto. L'Istituto superiore di sanita', con il supporto anche dell'Infrastruttura di ricerca europea delle biobanche e delle risorse biomolecolari - BBMRI, previo parere del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali e del Garante per la protezione dei dati personali, con appositi atti di indirizzo, nel rispetto del principio del consenso informato e della disciplina in materia di protezione dei dati personali e assicurando elevati standard qualitativi, individua criteri omogenei per l'utilizzo dei campioni biologici, tenendo conto delle modalita' di accesso e di acquisizione del consenso del paziente sull'uso successivo del campione prelevato.
))
Art. 4
#Comma 1
Osservanza della buona pratica clinica
Comma 2
Tutte le fasi della sperimentazione clinica, inclusi gli studi di biodisponibilita' e bioequivalenza, devono essere progettate, condotte e i loro esiti resi noti secondo i principi di buona pratica clinica di cui all'articolo 3.
Le linee guida dettagliate di buona pratica clinica per le sperimentazioni a fini industriali, da osservare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nella esecuzione delle sperimentazioni cliniche, sono quelle stabilite dal presente decreto legislativo e dall'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 191 del 18 agosto 1997.
Le sperimentazioni a fini non industriali debbono seguire le linee dettagliate di buona pratica clinica di cui al presente decreto legislativo, tenendo conto di quanto specificato nell'allegato 1 al richiamato decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997.
Comma 3
SEZIONE II - Comitato etico
Art. 5
#Comma 1
Comitato etico
Comma 2
Ciascun Comitato etico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, fatta salva la normativa delle Regioni e delle Province autonome, adotta le norme procedurali necessarie all'osservanza dei requisiti stabiliti nel medesimo decreto legislativo, ed in particolare negli articoli 6, 7 e 8, nonche' necessarie all'applicazione di quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 12 maggio 2006.
I Comitati etici devono, in ogni caso, conservare i documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica di cui al Capo IV per almeno sette anni dopo il completamento della sperimentazione stessa.
Parte integrante dei compiti dei Comitati etici e' la trasmissione delle informazioni alle Autorita' competenti e all'Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 3
SEZIONE III - Promotore
Art. 6
#Comma 1
Promotore
Comma 2
Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA e sentite le associazioni di categoria, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso i promotori delle sperimentazioni a fini industriali, per l'esercizio delle attivita' da loro direttamente svolte in Italia in qualita' di promotori, necessari ai fini della garanzia della qualita' delle sperimentazioni.
Il possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, nonche' quelli di cui al decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e' attestato dal promotore mediante autocertificazione presentata al Comitato etico insieme alla domanda a fini dell'espressione dei pareri di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
Il promotore puo' delegare in tutto o in parte le sue funzioni connesse con la sperimentazione, a una societa', a un'istituzione o a un'organizzazione in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Il promotore puo' altresi' delegare una parte delle sue funzioni ad una persona fisica, purche' in possesso dei requisiti minimi previsti, per le funzioni equivalenti, dal suddetto medesimo decreto ministeriale. In tutti i casi il promotore conserva la responsabilita' di garantire che la realizzazione delle sperimentazioni e i dati finali generati dalle medesime soddisfino le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, del presente decreto e delle norme di buona pratica clinica di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997.
I Comitati etici verificano che la sperimentazione presentata ai sensi del decreto del Ministro della salute in data 17 dicembre 2004 non sia sperimentazione ai fini industriali. In tale caso gli oneri connessi con tale sperimentazione sono a carico del promotore.
La medesima persona puo' contemporaneamente svolgere il ruolo di promotore e di sperimentatore nel caso in cui lavori alle dipendenze delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, e limitatamente ai casi in cui svolga il ruolo di promotore di sperimentazioni a fini non industriali nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
Per le sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al presente decreto non sono consentiti accordi di carattere economico diretti tra il promotore e lo sperimentatore. Tali accordi possono essere stipulati solo con l'amministrazione della struttura ove opera lo sperimentatore.
((
Al fine di valorizzare le sperimentazioni cliniche senza scopo di lucro, anche a basso livello di intervento, e' consentita la cessione dei relativi dati nonche' dei risultati della sperimentazione a fini registrativi. In tali casi e' fatto obbligo al promotore o al cessionario di sostenere e rimborsare le spese dirette e indirette connesse alla sperimentazione, nonche' corrispondere, a seguito dell'eventuale riqualificazione dello studio stesso come attivita' con scopo di lucro, le relative tariffe, ivi comprese le potenziali entrate derivanti dalla valorizzazione della proprieta' intellettuale.
Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 ottobre 2019, sentito il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, sono stabilite misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a individuare le modalita' di coordinamento tra i promotori, pubblici e privati, nell'ambito della medesima sperimentazione clinica o studio clinico, anche al fine di acquisire informazioni a seguito dell'immissione in commercio dei medicinali. Con il medesimo decreto sono introdotti criteri per identificare le tipologie e i requisiti delle sperimentazioni senza scopo di lucro e le sperimentazioni con collaborazione tra promotori pubblici e privati, nonche' per disciplinare le modalita' di cessione dei dati relativi alla sperimentazione al promotore e la loro utilizzazione a fini di registrazione.
))
Comma 3
SEZIONE IV - Dossier per lo sperimentatore
Art. 7
#Comma 1
Dossier per lo sperimentatore
Comma 2
Il dossier per lo sperimentatore, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, deve contenere almeno le informazioni relative alle tematiche elencate nel paragrafo 7 dell'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997, da presentare in forma concisa, semplice, obiettiva, equilibrata e non pubblicitaria, in modo tale da consentire allo sperimentatore clinico o al potenziale sperimentatore, nonche' al Comitato etico di comprenderle e di effettuare una valutazione imparziale, sotto il profilo dei rischi e benefici, dell'adeguatezza della sperimentazione clinica in progetto.
Il comma 1 si applica anche ad ogni aggiornamento del dossier per lo sperimentatore.
Se il medicinale in fase di sperimentazione e' provvisto di una AIC, il riassunto delle caratteristiche del prodotto puo' sostituire il dossier per lo sperimentatore, fatta salva la necessita' di integrare tale riassunto con le informazioni riguardanti ogni eventuale ulteriore uso diverso da quello previsto nel provvedimento di AIC.
Il dossier per lo sperimentatore e' convalidato e aggiornato dal promotore almeno una volta l'anno.
Comma 3
Capo III - Produzione e importazione
Art. 8
#Comma 1
Autorizzazione alla produzione e all'importazione
Comma 2
L'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che viene rilasciata conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, deve essere richiesta per la fabbricazione totale o parziale dei medicinali in fase di sperimentazione ivi comprese le operazioni di divisione e di confezionamento primario e secondario e di presentazione. L'autorizzazione e' necessaria anche nei casi in cui i prodotti fabbricati siano destinati all'esportazione.
L'autorizzazione deve essere richiesta anche per l'importazione in Italia da Paesi terzi.
Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il farmacista provvede a redigere il rendiconto di preparazione per ciascun lotto.
Art. 9
#Comma 1
Domanda di autorizzazione
Comma 2
Ai sensi della lettera a) del comma 1 per «tipologie di medicinali» si intendono: prodotti derivati dal sangue o dal plasma umano, prodotti immunologici, prodotti per la terapia genica e cellulare somatica, prodotti di biotecnologia, prodotti estratti dall'uomo o da animali, prodotti vegetali, prodotti omeopatici, prodotti radiofarmaceutici e prodotti contenenti principi attivi di origine chimica.
Art. 10
#Comma 1
Rilascio dell'autorizzazione
Comma 2
L'AIFA rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dal giorno in cui riceve una domanda completa solo dopo che l'esattezza dei dati forniti dal richiedente in conformita' all'articolo 9, sia stata verificata mediante una ispezione di buona pratica di fabbricazione di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
L'AIFA puo' richiedere ulteriori informazioni sui dati forniti a norma dell'articolo 9, comma 1, incluse le informazioni riguardanti la persona qualificata a disposizione del richiedente di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e). Nel caso in cui l'AIFA eserciti tale facolta', il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino alla presentazione delle informazioni richieste.
Art. 11
#Comma 1
Specifiche dell'autorizzazione
Comma 2
Per garantire l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 9 l'autorizzazione puo' essere vincolata al rispetto di taluni obblighi imposti all'atto del suo rilascio o successivamente.
L'autorizzazione si applica soltanto ai locali indicati nella domanda e alle tipologie di medicinali e alle forme farmaceutiche indicati nella medesima a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera a).
Art. 13
#Comma 1
Modifiche dell'autorizzazione
Comma 2
Qualora il titolare dell'autorizzazione alla fabbricazione chieda la modifica dei dati di cui all'articolo 9, comma 1, la durata del relativo procedimento non deve superare i trenta giorni. In casi di rilevanza dei dati modificati tale termine puo' essere prorogato fino a novanta giorni.
Art. 14
#Comma 1
Sospensione o revoca dell'autorizzazione
Comma 2
L'AIFA sospende o revoca, in tutto o in parte, l'autorizzazione alla fabbricazione se il titolare dell'autorizzazione non adempie in un qualsiasi momento alle relative disposizioni.
Art. 15
#Comma 1
Farmacie ospedaliere autorizzate alla produzione
Comma 2
L'AIFA puo' disporre le ispezioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo ed il mantenimento di detti requisiti. In caso di farmacia ospedaliera che non possegga uno o piu' dei suddetti requisiti, l'AIFA sospende per dette farmacie l'autorizzazione di cui al presente articolo, per un periodo di tempo da 6 mesi a 12 mesi, fatta salva la necessita' di conformarsi ai richiamati requisiti.
Nessuna spesa o tariffa e' dovuta dalle strutture pubbliche o ad esse equiparate di cui al presente articolo per le eventuali ispezioni o autorizzazioni di cui al presente decreto.
Art. 16
#Comma 1
Laboratori pubblici per la preparazione di radiofarmaci per medicina nucleare autorizzati alla produzione
Comma 2
Fatta salva la vigilanza sui laboratori di preparazione di radiofarmaci, attribuita dalle norme vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, potranno anche essere disposte ispezioni da parte dell'AIFA ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo ed il mantenimento di detti requisiti. In caso di laboratorio che non possegga uno o piu' dei suddetti requisiti, l'AIFA sospende per detti laboratori l'autorizzazione di cui al presente articolo, per un periodo di tempo da 6 mesi a 12 mesi, fatta salva la necessita' di conformarsi ai richiamati requisiti.
Nessuna spesa o tariffa e' dovuta dalle strutture pubbliche o ad esse equiparate di cui al presente articolo per le eventuali ispezioni o autorizzazioni di cui al presente decreto.
Comma 3
Capo IV - Il fascicolo permanente della sperimentazione e l'archiviazione
Art. 17
#Comma 1
Fascicolo permanente della sperimentazione
Comma 2
Il fascicolo permanente della sperimentazione previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e' costituito dai documenti essenziali che consentono l'effettuazione della sperimentazione clinica e la valutazione della qualita' dei dati conseguiti e, qualora sia formato e conservato in modalita' informatica, e' conforme agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Detti documenti devono dimostrare se lo sperimentatore e il promotore hanno adempiuto ai principi e alle linee guida dettagliate relative alla buona pratica clinica, di cui al presente decreto legislativo e di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' in data 15 luglio 1997, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute in data 17 dicembre 2004, nonche' a tutte le norme applicabili, in particolare, all'allegato 1 al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e alle norme autorizzative della sperimentazione di cui al richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
Il fascicolo permanente della sperimentazione fornisce le basi per il controllo da parte del responsabile della verifica della qualita' individuato dal promotore e per l'ispezione da parte dell'AIFA.
Il contenuto dei documenti essenziali deve essere adeguato al carattere specifico di ciascun periodo temporale in cui si svolge la sperimentazione clinica.
Con provvedimento del Direttore generale dell'AIFA vengono stabilite linee guida supplementari per specificare il contenuto di tali documenti, tenuto conto, anche delle linee guida della Commissione europea in materia.
La conduzione di sperimentazioni in difformita' da quanto previsto dalle norme di cui al comma 1, comprese quelle relative alla autorizzazione dei siti ove venga compiuta qualsiasi attivita' connessa con la sperimentazione, nonche' l'inadeguatezza o la mancanza della documentazione di cui al presente capo, comportano la non utilizzabilita' dei risultati delle sperimentazioni ai fini dell'AIC.
Art. 18
#Comma 1
Conservazione dei documenti essenziali
Comma 2
Fatto salvo quanto previsto per i titolari di AIC dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e relativi allegati, il promotore e lo sperimentatore devono conservare i documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica per almeno sette anni dal completamento della medesima; debbono conservarli per un periodo piu' lungo qualora cio' sia richiesto da altre norme applicabili o da un accordo tra il promotore e lo sperimentatore.
I documenti essenziali devono essere archiviati in modo da poter essere facilmente messi a disposizione delle autorita' competenti qualora queste li richiedano.
I dati originali di una sperimentazione clinica devono essere registrati e conservati in cartella clinica; qualora tali cartelle per soggetti ambulatoriali non siano previste dalla prassi della struttura o dell'ambulatorio sede della sperimentazione, le stesse dovranno essere predisposte ai fini del presente articolo. Tali disposizioni si applicano a tutte le fasi delle sperimentazioni cliniche, comprese le bioequivalenze e biodisponibilita'.
Le cartelle cliniche di cui al comma 3 devono essere custodite per il periodo massimo di tempo previsto dalla struttura sanitaria o dallo studio medico, comunque per non meno del periodo di cui al comma 1.
Le spese relative alle attivita' di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In caso di sperimentazione condotta in strutture di Paesi terzi, i cui risultati vengono presentati per l'AIC in Italia, dette strutture devono possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti per le strutture italiane, da dimostrare anche tramite la documentazione di cui al presente Capo, in mancanza dei quali i risultati delle sperimentazioni non possono essere presi in considerazione ai fini di AIC.
Art. 19
#Comma 1
Trasferimento dei documenti
Comma 2
Qualsiasi trasferimento di proprieta' dei dati o dei documenti deve essere documentato. Il nuovo proprietario assume la responsabilita' della conservazione e dell'archivio dei dati a norma dell'articolo 18. In caso di ispezioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 211, il nuovo proprietario e' tenuto al pagamento del rimborso delle relative spese e al versamento della tariffa di cui al decreto del Ministro della salute in data 24 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2004.
Art. 20
#Comma 1
Responsabili degli archivi
Comma 2
Il promotore nomina all'interno della sua organizzazione le persone responsabili degli archivi.
L'accesso agli archivi e' limitato alle persone responsabili a tale fine nominate.
Art. 21
#Comma 1
Modalita' di conservazione dei documenti
Comma 2
I mezzi utilizzati per conservare i documenti essenziali devono garantire che i documenti rimangano completi e leggibili per il periodo di conservazione prestabilito e possano essere messi a disposizione delle autorita' competenti, qualora queste lo richiedano.
Qualsiasi modifica dei dati deve essere rintracciabile.
Art. 21-bis
#Comma 1
((Sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche))
Comma 2
((
Nell'impiego dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, i centri di sperimentazione, conformemente alle buone pratiche cliniche, utilizzano figure professionali competenti nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca.
2. I dati dei sistemi informativi sono utilizzati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"))
Comma 3
Capo V - Qualificazione e attivita' degli ispettori di buona pratica clinica
Art. 22
#Comma 1
Qualificazione degli ispettori di Buona Pratica Clinica
Comma 2
Gli ispettori designati dall'AIFA a norma dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, devono salvaguardare la riservatezza delle informazioni qualora accedano a dati riservati nello svolgimento delle ispezioni relative alla buona pratica clinica, in conformita' alle disposizioni comunitarie, alle normative nazionali e agli accordi internazionali.
L'AIFA provvede affinche' tra i requisiti degli ispettori siano presenti la laurea in medicina, in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, biologia o altra laurea in discipline scientifiche pertinenti, come stabilito dalle procedure adottate dall'Ispettorato GCP.
L'AIFA, con modalita' da dettagliare tramite le procedure dell'Ispettorato GCP, assicura che gli ispettori ricevano una formazione adeguata, che il loro fabbisogno di formazione sia sottoposto a regolare valutazione e che siano adottate le misure necessarie per il mantenimento e il miglioramento delle loro competenze.
L'AIFA garantisce altresi' che gli ispettori siano a conoscenza dei principi e dei procedimenti che si applicano allo sviluppo dei medicinali e alla ricerca clinica. Gli ispettori devono anche essere a conoscenza della legislazione comunitaria e nazionale e delle linee guida che si applicano alla realizzazione delle sperimentazioni cliniche e al rilascio di autorizzazioni alla commercializzazione.
Gli ispettori devono conoscere le procedure, i sistemi di registrazione dei dati clinici, l'organizzazione e la regolamentazione del sistema di assistenza sanitaria vigenti in Italia e, in caso di ispezione in Stati membri e in Paesi terzi, le relative regolamentazioni.
L'Ispettorato conserva la documentazione aggiornata relativa alle qualificazioni, alla formazione e all'esperienza di ciascun ispettore.
Ogni ispettore riceve la documentazione contenente le procedure operative standard in tema di ispezione, nonche' quelle relative ai compiti, alle responsabilita' e agli obblighi degli ispettori, in generale e in materia di formazione continua. Tali procedure, nonche' le altre del presente Capo e del Capo VI, da approvare da parte del Direttore dell'Ispettorato, devono essere periodicamente aggiornate.
Gli ispettori devono essere dotati di adeguati mezzi di identificazione.
Ciascun ispettore firma una dichiarazione da cui risultino gli eventuali vincoli finanziari o di altro tipo intercorrenti tra esso e i soggetti da ispezionare. Detta dichiarazione deve essere presa in considerazione nel momento della assegnazione delle ispezioni ai singoli ispettori, al fine di evitare conflitti di interesse.
Art. 23
#Comma 1
Gruppo ispettivo
Comma 2
Per garantire la presenza delle competenze necessarie nell'ambito di determinate ispezioni, l'AIFA puo' designare, per ciascuna ispezione, piu' ispettori ed eventualmente esperti che abbiano collettivamente le qualificazioni ed esperienze adeguate ai fini dello svolgimento della specifica ispezione.
Il Gruppo ispettivo e' coordinato da un ispettore in possesso di esperienza specifica, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 22.
Comma 3
Capo VI - Procedure di ispezione di buona pratica clinica
Art. 24
#Comma 1
Tipologia d'ispezione
Comma 2
In conformita' all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le ispezioni possono essere richieste e coordinate dall'Agenzia europea per i medicinali nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, con particolare riguardo alle sperimentazioni relative alle domande presentate mediante la procedura stabilita da detto regolamento.
Le ispezioni sono realizzate in conformita' alle linee guida sulle ispezioni, elaborate in ambito comunitario a sostegno del riconoscimento reciproco delle risultanze delle ispezioni in medesimo ambito comunitario.
L'Ispettorato provvede al miglioramento e all'armonizzazione delle linee guida sulle ispezioni, in collaborazione con la Commissione europea e l'EMEA, nonche' con altre organizzazioni internazionali e Paesi terzi, mediante ispezioni congiunte, accordi relativi a procedure, a procedimenti e a specifici programmi di collaborazione e condivisione di esperienze e formazione.
Art. 25
#Comma 1
Documentazione relativa alla buona pratica clinica
Comma 2
L'Ispettorato predispone e rende pubblicamente disponibile la documentazione relativa all'adozione dei principi di buona pratica clinica e alle relative modalita' applicative.
Esso elabora proposte relative all'ambito giuridico e amministrativo nel quale sono svolte le attivita' di buona pratica clinica, le ispezioni e le sperimentazioni, nonche' relative ai poteri degli ispettori per quanto riguarda l'accesso ai fini ispettivi alle strutture comunque coinvolte nella gestione della sperimentazione clinica e nell'iter che ne consente la realizzazione nonche' alla relativa documentazione. Al riguardo esso provvede affinche', su richiesta, e qualora sia opportuno, anche gli ispettori delle autorita' competenti degli altri Stati membri e dei Paesi terzi abbiano accesso ai centri di sperimentazione clinica e ai dati.
Art. 26
#Comma 1
Risorse dell'Ispettorato
Comma 2
L'AIFA fornisce risorse sufficienti ed in particolare designa un numero adeguato di ispettori per garantire l'effettiva verifica dell'osservanza della buona pratica clinica.
Tutte le spese occorrenti per le attivita' ispettive in Italia e all'estero condotte ai sensi del presente decreto e dei decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211, e 24 aprile 2006, n. 219, sia antecedenti che successive al rilascio delle autorizzazioni alla immissione in commercio, sono a carico, secondo i casi, delle aziende farmaceutiche ispezionate, di quelle richiedenti l'autorizzazione al commercio, dei promotori della sperimentazione, delle organizzazioni private di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dei soggetti titolari di autorizzazione all'immissione al commercio al momento dell'ispezione nonche' dei proprietari dei dati al momento dell'ispezione. Nei casi in cui piu' soggetti tra quelli nominati sono coinvolti a diverso titolo nelle sperimentazioni ispezionate o nella utilizzazione o possesso dei relativi risultati, le spese per le ispezioni sono da attribuire «pro quota» a ciascuno dei soggetti coinvolti.
Le tariffe per le ispezioni ((di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016)), e successivi aggiornamenti, sono versate per intero da ciascuno dei titolari di AIC o richiedenti l'AIC.
((
Con decreto del Ministro della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, entro il 31 ottobre 2019 e' stabilita un'agevolazione tariffaria, per le ispezioni di buona pratica clinica sugli studi di fase I, condotte presso i centri clinici dedicati agli studi clinici di fase I, sia su pazienti che su volontari sani, che documentano di condurre gli studi con un approccio metodologico a favore della medicina di genere, ove applicabile, anche attraverso l'utilizzo di adeguati sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche. Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni tariffarie di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente adeguamento delle altre tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016.
))
L'interruzione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4, lettera a), nonche' la sospensione all'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 4, lettera b), saranno revocate al momento del ricevimento da parte dell'AIFA degli importi dovuti.
Art. 28
#Comma 1
Archivio dell'Ispettorato
Comma 2
L'Ispettorato conserva per almeno 15 anni i documenti delle ispezioni nazionali ed internazionali con particolare riguardo alla situazione relativa all'osservanza delle buone pratiche cliniche e dei relativi provvedimenti consequenziali.
Art. 29
#Comma 1
Armonizzazione comunitaria delle procedure
Comma 2
L'Ispettorato provvede affinche' le procedure di ispezione nazionali siano armonizzate con le linee guida in materia e con i relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea e partecipa a tale fine ai relativi lavori comunitari e internazionali.
Art. 30
#Comma 1
Riservatezza dei dati e dei rapporti di ispezione
Comma 2
L'Ispettorato provvede affinche' la riservatezza dei dati sia salvaguardata dagli ispettori ed altri esperti. Relativamente ai dati personali devono essere rispettate le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I rapporti di ispezione, fatti salvi gli eventuali aspetti di riservatezza, vengono forniti dall'Ispettorato al promotore della sperimentazione, allo sperimentatore, al Comitato etico e ai responsabili delle strutture comunque coinvolte nella sperimentazione e possono essere messi a disposizione degli altri Stati membri e dell'Agenzia europea dei medicinali (EMEA), su richiesta motivata.
Possono altresi' essere messi a disposizione dei Paesi terzi in funzione degli accordi con questi conclusi dalla Comunita' europea o tra l'AIFA e le autorita' regolatorie o sanitarie di tali Paesi.
A seguito del rapporto di ispezione l'Ispettorato dispone le eventuali prescrizioni da seguire per rendere la sperimentazione in corso conforme alle norme di buona pratica clinica.
Art. 31
#Comma 1
Funzioni dell'Ispettorato
Comma 2
Con provvedimento del Direttore Generale dell'AIFA possono essere stabiliti ulteriori requisiti, funzioni e modalita' operative dell'Ispettorato dell'AIFA per la realizzazione di quanto previsto dal presente decreto.
Le ispezioni di cui al presente decreto e quelle di cui ai decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 211, e 24 aprile 2006, n. 219, costituiscono adempimento degli obblighi istituzionali degli ispettori in servizio presso gli Uffici ispettivi dell'AIFA.
Su proposta dell'Ispettorato, con provvedimento del Direttore generale dell'AIFA, sono stabiliti i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, che eseguono sperimentazioni di fase I.
Con le medesime modalita' di cui al comma 3 vengono aggiornati i requisiti tecnici di cui all'allegato al decreto del Ministro della sanita' in data 19 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998.
Nei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 vengono indicate le modalita' per il riconoscimento del possesso dei requisiti ivi previsti. In ogni caso l'esito di eventuali verifiche dell'Ispettorato prevale, ai fini del riconoscimento, su ogni diversa modalita'.
Al fine di verificare la conformita' delle sperimentazioni oggetto di ispezione ai principi etici della buona pratica clinica di cui all'articolo 3 commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'Ispettorato puo' richiedere specifici pareri al Comitato nazionale di bioetica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 32
#Comma 1
Disposizioni a carattere generale
Comma 2
Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative ai principi e alle linee guida dettagliate per la buona pratica clinica, alle relative attivita' ispettive, ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche' ai requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, e per garantire la qualita' delle sperimentazioni.
Comma 3
Capo VII - Ulteriori disposizioni
Art. 33
#Comma 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 211 del 2003
Comma 2
All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 dopo le parole: «con l'obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l'efficacia» sono inserite le seguenti: «, nonche' altri elementi di carattere scientifico e non».
All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: «, e per l'analisi dei dati raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici» sono soppresse.
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) "medicinale sperimentale": 1) una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i prodotti che hanno gia' ottenuto un'autorizzazione di commercializzazione ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata o comunque utilizzati come controllo; 2) i medicinali non oggetto dello studio sperimentale, ma comunque utilizzati nell'ambito di una sperimentazione, quando essi non sono autorizzati al commercio in Italia o sono autorizzati ma utilizzati in maniera difforme all'autorizzazione.».
All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: «e/o finanziare» sono sostituite dalle seguenti: «ed eventualmente finanziare».
All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo il numero 1), e' inserito il seguente:
«1-bis) il Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio nei casi di strutture private autorizzate alla sperimentazione clinica ai sensi della normativa vigente; ».
All'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 3), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, il numero: «43» e' sostituito dalle seguenti parole: «439, e comunque per tutte le sperimentazioni di fase I».
Art. 35
#Comma 1
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 211 del 2003
Comma 2
All'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «geneticamente modificati» sono aggiunte le seguenti: «e per le sperimentazioni con prodotto farmaceutico di nuova istituzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, e comunque per tutte le sperimentazioni di fase I».
Art. 36
#Comma 1
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 211 del 2003
Comma 2
All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«I Comitati etici ed i soggetti promotori della sperimentazione comunicano all'autorita' competente, alla Regione o Provincia autonoma sede della sperimentazione e comunque in ogni caso all'AIFA, anche ai fini dell'inserimento nelle banche dati nazionale ed europea i seguenti dati:»
Art. 37
#Comma 1
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 211 del 2003
Comma 2
All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, alla lettera a), dopo la parola: «Italia» sono inserite le seguenti: «o in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi nei quali vige un accordo di mutuo riconoscimento con l'Unione europea nel settore della fabbricazione dei medicinali sperimentali»
Art. 38
#Comma 1
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 211 del 2003
Comma 2
All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: «per il soggetto della sperimentazione» sono soppresse.
Art. 39
#Comma 1
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 211 del 2003
Comma 2
All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: « e g)» sono sostituite dalle seguenti: «, f), g) e h)».
All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, le parole: «commi 1, lettere a) e g) e 2» sono soppresse.
All'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: «il promotore della sperimentazione» sono inserite le seguenti: «o lo sperimentatore»; la parola: «inizia» e' sostituita dalla seguente: «iniziano» e le parole: «e' soggetto», sono sostituite dalle seguenti «sono soggetti».
All'articolo 22, comma 9, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo le parole: «le disposizioni» sono inserite le seguenti: «adottate dalle autorita' competenti» e le parole: «di cui all'articolo 12, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 5 e 6».
Art. 40
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le Amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente.
Comma 3
Capo VIII - Sanzioni
Art. 41
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dalle altre norme vigenti in materia, chiunque produca, predisponga o presenti, a fini di valutazione per atti autorizzativi o per pubblicazione, dati non conformi alla realta', inerenti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, di cui al presente decreto, tali da poter incidere sulla valutazione di quanto presentato, e' sospeso per un periodo di tempo da sei mesi a due anni, in relazione al ruolo svolto, dall'esercizio delle funzioni di produzione, predisposizione o presentazione di dati inerenti alle sperimentazioni dei medicinali, nonche' dall'attivita' di sperimentatore e di richiedente autorizzazioni basate su sperimentazioni di medicinali e dall'attivita' di promotore di sperimentazioni o suo delegato. Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 150.000.
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a tre volte l'importo economico previsto nell'accordo di cui al medesimo articolo 6, comma 6, comunque non superiore a euro 150.000.
I promotori delle sperimentazioni a fini industriali che operano in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, o in difformita' da quanto previsto dal medesimo articolo 6, comma 3 del presente decreto, e le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che operano in carenza dei requisiti previsti dal decreto di cui al medesimo articolo 20, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 150.000 e alla sospensione dall'esercizio delle attivita' in ordine alle quali sono state riscontrate le carenze o difformita', per un periodo di tempo da sei a diciotto mesi, fatta salva la necessita' di conformarsi ai requisiti previsti e sanare le difformita' riscontrate.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esegua sperimentazioni cliniche dei medicinali in difformita' ai principi di buona pratica clinica di cui all'articolo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a 90.000.
Al titolare o al legale rappresentante dell'impresa che inizi l'attivita' di fabbricazione o importazione di un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica senza munirsi dell'autorizzazione di cui al capo III, ovvero prosegua l'attivita' di fabbricazione o importazione quando l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione di cui all'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Art. 42
#Comma 1
((Procedure sanzionatorie))
Comma 2
((
Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 41 sono irrogate dall'Agenzia italiana del farmaco, quale autorita' competente in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. L'Agenzia italiana del farmaco, con cadenza annuale, in relazione alle previsioni di cui al comma 1, trasmette al Ministero della salute una relazione sull'attivita' sanzionatoria espletata, contenente anche un'analisi della tipologia e della frequenza delle violazioni rilevate.))
Art. 43
#Comma 1
Clausola di cedevolezza
Comma 2
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.