LEGGE

Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE.

Numero 39 Anno 1986 GU 28.02.1986 Codice 086U0039

urn:nir:stato:legge:1986-02-17;39

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


Per unità tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che può espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unità sono individuate in direttive particolari CEE.
Per omologazione CEE del tipo di unità tecnica si intende il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 572, attestante che l'unità tecnica soddisfa alle prescrizioni tecniche emanate con uno o più decreti in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge, così come modificato dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 3

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Comma 1


Qualora l'unità tecnica esplichi la sua funzione solo se combinata con altri elementi del trattore, tale restrizione d'uso e/o di montaggio deve essere trascritta nella relativa scheda di omologazione.
La medesima procedura si applica anche nel caso che l'unità tecnica presenti una caratteristica particolare solo se combinata ad altri elementi del trattore.
In occasione dell'omologazione CEE del tipo di trattore di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, è verificato il rispetto di tali restrizioni e prescrizioni.

Art. 4

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Comma 1


Le procedure per il rilascio dei provvedimenti di omologazione CEE del tipo di unità tecnica, la sospensione e la risoluzione di controversie concernenti l'omologazione stessa, sono regolate dalle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 572.

Art. 5

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Comma 1


Il titolare del provvedimento di omologazione CEE del tipo di unità tecnica deve apporre su ciascuna unità, costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o di commercio, la indicazione del tipo e, se previsto dalla direttiva particolare concernente l'unità tecnica, il numero di omologazione.

Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Comma 1


Il punto 1.5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è sostituito dal seguente:
"1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, è ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocità misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari".

Art. 9

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Art. 10

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Art. 11

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Comma 1

L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando è stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti di concerto con Ministri di volta in volta interessati, sentito il parare del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212.
Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunità europee.
Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalità di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari".

Art. 12

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Comma 1


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 17 febbraio 1986

Comma 4

COSSIGA

Comma 5

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Note

NOTE

Note al titolo:
- La legge n. 572/1977 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977) reca norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.
- il D.P.R. n. 76/1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980) contiene disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche.


Nota all'art. 1:
La legge n. 38, 1982 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1982) concerne modifiche ad alcuni articoli del codice della strada approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonchè alla legge 27 novembre 1980, n. 815.
Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 5 della legge n. 572/197.7 (per l'argomento della legge v. nelle note al titolo) è il seguente:
"Art. 5. - Il Ministero dei trasporti rilascia l'omologazione CEE, dopo aver accertato la rispondenza del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche, emanate con i decreti di cui al precedente art. 3. In particolare deve accertare che il tipo di trattore è conforme ai dati riportati nella scheda informativa e che sono stati soddisfatti i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione.
Il Ministero dei trasporti, se accerta che i trattori nuovi, accompagnati dal certificato di conformità di cui al successivo art. 6, non sono conformi al prototipo omologato, prende i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al prototipo, potendo procedere anche alla revoca dell'omologazione. In tali casi il Ministero dei trasporti informa tempestivamente le altre amministrazioni interessate nonchè gli altri Stati membri.
Il Ministero dei trasporti informa le autorità competenti degli Stati membri del rilascio dell'omologazione CEE, del rifiuto di concederla, ovvero della sua revoca, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento".
Il testo dell'art. 3 della medesima legge n. 572/1977, richiamato dall'art. 5 soprariportato, è stato sostituito dall'art. 11 della legge qui pubblicata.
Nota all'art. 3:
Per il nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 572/1977 v.
l'art. 11 della legge qui pubblicata.
Nota all'art. 4:
Per l'argomento della legge n. 572/1977 v. nelle note al titolo.
Nota all'art. 6:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 572/1977, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 1. - Per trattore agricolo o forestale si intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che e specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Il trattore può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 30 chilometri orari.
Per "scheda informativa" e per "scheda di omologazione" si intendono i documenti, i cui modelli sono stabiliti con i decreti previsti dal successivo art. 3, contenenti rispettivamente i dati caratteristici del trattore ovvero gli elementi relativi all'omologazione.
Per "omologazione CEE" si intende il provvedimento, emanato ai sensi del successivo art. 5, attestante che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche di cui al successivo art. 3 nonchè alle verifiche previste dalla scheda di omologazione.
Per "omologazione nazionale" si intende il provvedimento emanato in attuazione della normativa nazionale, anche se alcune prove sono effettuate in conformità delle direttive CEE, come precisato al successivo articolo 9.
Non sussiste la conformità con il prototipo omologato, quando, rispetto alla scheda informativa, sono accertate divergenze non autorizzate a norma della presente legge.
Non vi è divergenza quando sono stati rispettati i valori compresi nei limiti massimo e minimo indicati nei decreti attuativi delle prescrizioni tecniche, emanate dai competenti organi delle Comunità europee, ovvero quando in tali decreti attuativi non è stabilito alcun limite.
Il termine "direttiva" si riferisce alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, adottata in data 4 marzo 1974, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.
Il termine "direttive particolari" si riferisce a ciascuna direttiva emanata dai competenti organi delle Comunità europee in attuazione della direttiva di cui al precedente comma.
Con le dizioni "Stati membri" e "commissione" si intendono rispettivamente gli altri Stati membri e la commissione delle Comunità europee".
Nota all'art. 7:
Il D.P.R. 19 febbraio 1981, n. 212 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981) reca norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche.
Il testo dell'art. 1 di tale decreto, come integrato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 1. - Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:
a) velocità massima e piattaforme di carico;
b) retrovisori;
c) campo di visibilità e tergicristalli;
d) sterzo;
e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;
f) frenatura;
g) sedili per accompagnatore;
h) livello sonoro all'orecchio del conducente;
i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;
l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori Diesel;
m) sedile del conducente;
n) installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12.
I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o più piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1;
il carico massimo ammissibile non può superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.
Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti:
90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.
Durante un periodo transitorio che terminerà ad una data che sarà fissata dai competenti organi comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8.
Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti:
96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.
Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equiparare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:
altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm; carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm;
possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione;
massa compresa tra 1,5 e 4,5 tonnellate, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonchè il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore.
Nota all'art. 8:
Per l'argomento del D.P.R. n. 212/1981 v. nota precedente. Il punto 1 dell'allegato 1 elenca le prescrizioni relative alla velocità massima di costruzione dei trattori ai fini del rilascio dell'omologazione CEE.
Nota all'art. 9:
Il D.P.R. n. 76/1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980) reca disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche.
Nota all'art. 10:
Per l'argomento del D.P.R. n. 76/1980 v. nella nota precedente.
Nota all'art. 11:
Per l'argomento della legge n. 572/1977 v. nelle note al titolo.