DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 170/1946 - Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

Numero 170 Anno 1946 GU 18.04.1946 Codice 046U0170

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;170

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Il Primo presidente della Corte d'appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione, di cui al paragrafo 6°, n. 73, comma secondo, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e vi apporta, tutte le modificazioni del caso.


Art. 3

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Comma 1

L'art. 57 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori stabilisce ogni due anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli orari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.
"Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale forense".

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 135. - FRASCA