DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

Numero 151 Anno 2000 GU 14.06.2000 Codice 000G0199

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;151

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto, in attuazione della direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, si applicano alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, fatte salve le norme sulla protezione della flora selvatica stabilite nel regolamento (CE) 97/338 del Consiglio del 9 dicembre 1996, le norme sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio recate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e le norme concernenti lo stato fitosanitario recate dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni.


Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, purche' identificati come tali ed isolati dagli altri materiali di moltiplicazione.


Art. 3

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Comma 1

Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali

Comma 2

Il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualita' dei materiali di moltiplicazione.


Il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto recepisce le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 98/56/CE.


Art. 4

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Comma 1

Requisiti dei materiali di moltiplicazione

Comma 2

I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati dai fornitori registrati ai sensi dell'articolo 5, solo se soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto.


La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai materiali destinati a prove o a scopi scientifici, a lavori di selezione o alla salvaguardia della diversita' genetica.


Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, deve essere eliminato.


I materiali di moltiplicazione dei bulbi da fiore devono, altresi', derivare direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, siano risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonche' dai relativi indizi e sintomi.


Art. 5

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Comma 1

Fornitori

Comma 2

Ai fini dello svolgimento delle attivita' di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i fornitori devono essere iscritti nei registri dei produttori di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del decreto 31 gennaio 1996.


Ai fini della registrazione di cui al comma 1, l'organismo ufficiale responsabile e' tenuto a verificare l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 1.


Il comma 1 non si applica ai fornitori la cui attivita' di commercializzazione e' rivolta solo ai soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione delle stesse. Tali fornitori devono comunque osservare le altre disposizioni del presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Obblighi dei fornitori

Comma 2

Qualora nell'azienda di un fornitore di materiali di moltiplicazione si manifestasse uno degli organismi nocivi elencati nel decreto 31 gennaio 1996 o in altra disposizione adottata a norma dell'articolo 3, comma 2, il fornitore medesimo informa l'organismo ufficiale responsabile e adotta tutte le misure da questo stabilite.


I fornitori registrati devono conservare per almeno dodici mesi un registro delle vendite e degli acquisti relativi ai materiali di moltiplicazione commercializzati.


I fornitori devono consentire agli incaricati dell'organismo ufficiale responsabile l'accesso a tutti i locali dell'azienda per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni nonche' per il controllo dei registri di cui al comma 3 e dei relativi documenti.


Art. 7

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Comma 1

Commercializzazione ed etichettatura dei materiali di moltiplicazione

Comma 2

I materiali di moltiplicazione sono commercializzati in lotti.
Materiali di moltiplicazione di diversi lotti possono essere commercializzati in un'unica consegna, purche' il fornitore tenga un registro in cui sono indicati la composizione e l'origine dei singoli lotti.


Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, i materiali di moltiplicazione commercializzati sono accompagnati da un'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore rispondente alle modalita' che saranno indicate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 2.


Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione.


Art. 8

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Comma 1

Identificazione varietale

Comma 2

Qualora i materiali di moltiplicazione vengano commercializzati con riferimento ad un gruppo di piante piuttosto che ad una varieta', il fornitore evita qualsiasi confusione con le denominazioni varietali.


Art. 9

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Comma 1

Importazione da Paesi terzi

Comma 2

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, adotta le misure per dare esecuzione alle decisioni della Commissione europea relative al riconoscimento delle condizioni di equivalenza per i materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi.


Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i fornitori possono importare materiali di moltiplicazione da Paesi terzi purche' assicurino, prima dell'importazione stessa, che tali materiali presentano garanzie equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle dei materiali di moltiplicazione disciplinati dal presente decreto, in particolare per quanto riguarda la qualita', l'identificazione e gli aspetti fitosanitari.


L'importatore ha l'obbligo di notificare all'organismo ufficiale responsabile l'elenco dei materiali importati a norma del comma 2 e di conservare i documenti che provano l'esistenza del contratto con il fornitore del Paese terzo.


Art. 10

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Comma 1

Misure di controllo

Comma 2

L'organismo ufficiale responsabile, nel corso degli accertamenti di cui al comma 1, puo' prelevare campioni per verificare se il processo produttivo e i materiali di moltiplicazione ottenuti sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.


Qualora l'organismo ufficiale responsabile, all'esito del controllo di cui al comma 1 o all'esito delle prove di cui all'articolo 11, constati che i materiali di moltiplicazione non sono conformi requisiti previsti dal presente decreto prescrive al fornitore misure correttive appropriate o, qualora cio' non sia possibile, ne vieta la commercializzazione nel territorio comunitario.


L'organismo ufficiale responsabile revoca le misure adottate a norma del comma 3 quando accerta che i materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.


L'organismo ufficiale responsabile provvede al riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori cui possono rivolgersi i fornitori per l'analisi dei campioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).


Art. 11

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Comma 1

Armonizzazione dei metodi di controllo

Comma 2

Ai fini dell'adozione in sede comunitaria di decisioni in ordine all'armonizzazione dei metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali notifica alla Commissione europea i risultati delle prove o delle analisi su campione effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per verificare la conformita' dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni comunitarie. Le prove possono riguardare anche materiali importati da Paesi terzi.


Le prove e le analisi effettuate dagli organismi ufficiali responsabili per la verifica della conformita' di cui al comma 1 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 12

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, commi 2 e 4, e all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 5 e 6, all'articolo 6, commi 1 e 3, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.


Art. 13

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

I fornitori ed i laboratori autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, hanno l'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dal presente decreto entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore.


Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera f), e 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 535 del 1992.


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Le spese per le attivita' degli organismi ufficiali responsabili finalizzate all'iscrizione dei fornitori nei registri dei produttori ai sensi dell'articolo 5 e quelle per le attivita' dirette al riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori a norma dell'articolo 10, comma 5, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' stabilite con disposizioni regionali.


Le spese per i controlli di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, sono a carico dei fornitori, secondo modalita' stabilite con disposizioni regionali.


Art. 15

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Comma 1

Abrogazioni