(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))
Art. 3
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))
Art. 4
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))
Art. 5
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che " Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera f), e 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 535 del 1992."
Art. 6
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))
Art. 7
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))
Art. 8
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))
Art. 9
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))
Art. 10
#Comma 1
Registro nazionale
Comma 2
E' istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della Direzione generale della produzione agricola, il Registro nazionale delle varieta' di piante ornamentali ammesse alla commercializzazione di cui al presente decreto.
I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varieta' al citato registro presentano domanda corredata dei seguenti allegati:
in caso di varieta' brevettata, o in corso di brevettazione, copia della documentazione relativa alla descrizione delle varieta', presentata per il brevetto;
in caso di varieta' non tutelata da brevetto, la descrizione della varieta' secondo le normative dell'Unione internazionale per la protezione delle varieta' vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varieta' sicuramente identificabile;
una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione, nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente.
Il Ministero puo' delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato che in base al proprio statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purche' la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.
Il registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritte a cura del medesimo Ministero, o delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso delegate, i fornitori e i laboratori autorizzati.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalita' di versamento.
L'ammontare dei diritti dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e alla tenuta del registro.
Art. 11
#Comma 1
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Art. 12
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))
Art. 13
#Comma 1
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Art. 14
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che " Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera f), e 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 535 del 1992."
Art. 15
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))