DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 181/2010 - Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne. (10G0198)

Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne. (10G0198)

Numero 181 Anno 2010 GU 05.11.2010 Codice 010G0198

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-27;181

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione.


Il proprietario e il detentore, come definiti all'articolo 2, sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del benessere degli animali e dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Norme per l'allevamento dei polli

Comma 2

Tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato I.


La densita' massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m².


In deroga al comma 2, l'autorita' sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare una densita' di allevamento superiore, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I.


Qualora sia concessa la deroga di cui al comma 3, la densita' massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento 39 kg/m².


Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, l'autorita' sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m² rispetto alla densita' di allevamento prevista nel comma 4.


Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri e le modalita' per consentire le deroghe previste ai commi 3 e 5.


Il Ministero della salute, con il decreto di cui al comma 6, stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la densita' di allevamento.


Art. 4

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Comma 1

Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli

Comma 2

I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale.


I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita.


I detentori forniscono istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli.


I proprietari che conferiscono i propri animali ad un detentore devono accertare che quest'ultimo sia in possesso del certificato di formazione previsto al comma 2.


Art. 5

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Comma 1

Ispezioni

Comma 2

Le autorita' competenti effettuano ispezioni non discriminatorie presso gli stabilimenti, audit e controlli successivi, compresi quelli di cui all'allegato III, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto.


Le ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata di animali allevati e di stabilimenti, conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere degli animali e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati per altri fini.


Il Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle ispezioni di cui al comma 1 effettuate nell'anno precedente. La relazione e' corredata di un elenco delle azioni piu' importanti intraprese dalle autorita' competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati.


Art. 6

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Comma 1

Monitoraggio e controlli presso il macello

Comma 2

I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello in conformita' alle prescrizioni di cui all'allegato III.


Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, sono stabilite le procedure operative concernenti gli adempimenti previsti nel punto 3 dell'allegato III.


Il Ministero della salute sottopone alla Commissione europea i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno.


Art. 7

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Comma 1

Guide alle buone pratiche di gestione

Comma 2

Le associazioni di categoria promuovono l'inclusione, nei manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione del presente decreto.


Il Ministero della salute, Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, con l'ausilio del Centro di referenza nazionale sul benessere animale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, valuta le sezioni di cui al comma 1.


La valutazione di cui al comma 2, nei casi in cui sia inclusa una sezione relativa al benessere animale, e' vincolante ai fini della validazione dei manuali di corretta prassi operativa.


Art. 8

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro.


Il proprietario o detentore che viola la disposizione di cui all'allegato III, punto 1, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 750 euro a 2.250 euro.


Il proprietario o detentore che omette di porre in essere le azioni di cui all'allegato III, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro.


Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, in sede di primo accesso ispettivo, valutata la gravita' delle carenze riscontrate, puo' indicare nel verbale di ispezione le prescrizioni necessarie per l'adeguamento alla disciplina vigente in materia, assegnando al trasgressore un termine.
Se il trasgressore non adempie le prescrizioni impartite nel termine prefissato il medesimo Servizio veterinario irroga le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3.


La procedura prevista dal comma 4 non si applica al trasgressore recidivo e nell'ipotesi di commissione delle violazioni gravi al benessere animale stabilite dal Ministero della salute con proprio decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 6.


Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'attivita' svolta, a fine ciclo, per la durata dell'intero ciclo successivo in riferimento ai capannoni risultati non conformi. E' comunque d'obbligo salvaguardare il benessere degli animali mediante l'adozione di misure correttive d'urgenza. Nel periodo di sospensione dell'attivita' non vengono computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.


Il detentore, privo del certificato di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro.


Il detentore che viola la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro.


Il proprietario che non ottemperi all'obbligo previsto dall'articolo 4, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 9.300 euro.


Art. 9

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi.


Agli oneri derivanti dalle ispezioni, dal monitoraggio e dai controlli successivi presso il macello di cui agli articoli 5 e 6, si fa fronte con le tariffe fissate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.


Art. 10

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Comma 1

Clausola di cedevolezza

Comma 2

In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Il ciclo di allevamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i due cicli successivi non sono soggetti all'applicazione del decreto medesimo.


I detentori che gia' esercitano attivita' di allevamento dei polli alla data di entrata in vigore del presente decreto possono conseguire il certificato di formazione di cui all'articolo 4, comma 2, entro tre anni dalla suddetta data.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro della salute, per adeguarli alle modifiche tecniche adottate in sede comunitaria.